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ADATTAMENTO DEL DIRITTO STATALE

Il diritto internazionale viene creato fra gli Stati e deve poter essere poi applicato

all’interno di ciascuno Stato. Questo avviene in base ad apposite norme statali di

recezione o accoglimento del diritto internazionale nell’ordinamento interno.

Adattamento al diritto internazionale generale . Tra le norme internazionali

generalmente riconosciute rientrano le norme internazionali consuetudinarie e i

principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La ricezione avviene in via

permanente ed automatica in base all’art.10 comma 1 Cost. il quale stabilisce che

l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute. Gli organi italiani, primi fra tutti i giudici, hanno quindi

l’obbligo – e non la mera facoltà – di applicare le norme internazionali generali. Lo

fanno mediante un rinvio automatico e costante, effettuato in blocco.

Tali norme fanno quindi parte almeno in linea di principio del diritto italiano, sono

direttamente applicabili e processualmente azionabili.

Tali norme hanno rango costituzionale. Tuttavia il rapporto fra norme costituzionali

e norme internazionali generali, in ipotesi di conflitto, non è pacifico.

La tesi più accreditata sostiene che l’intero ordinamento italiano debba conformarsi

al diritto internazionale generale, ivi comprese le regole della Costituzione. Fanno

eccezione solamente i principi fondamentali, che non possono essere oggetto di

revisione costituzionale. Una posizione parzialmente diversa è stata poi accolta

nella Sentenza della Corte costituzionale del 1979: caso Russell. La sentenza

afferma anzitutto che l'adattamento dell'ordinamento italiano alle norme del diritto

internazionale generale è suscettibile di incontrare un importante limite nei casi in

cui le regole internazionali contrastano con i principi fondamentali della

Costituzione. La Corte però prosegue circoscrivendo la portata di tale limite alle

norme di diritto internazionale generale che si formano DOPO l'entrata in vigore

della Costituzione. Quindi le norme di diritto internazionale generale formatesi

PRIMA del 1948 prevalgono a titolo di specialità su qualsiasi norma costituzionale,

anche fondamentale. Un esempio emblematico sono le regole internazionali che

disciplinano le immunità diplomatiche.

→ Sentenza della Corte costituzionale del 2014: immunità giurisdizionale degli Stati

esteri in relazione ai crimini internazionali. La sentenza supera il precedente

orientamento, secondo il quale in caso di contrasto sono preferite le norme di

diritto internazionale generale entrate in vigore prima della Costituzione e

regolarmente osservate dall’Italia. Un esempio emblematico riguarda le norme in

materia di immunità degli Stati e degli agenti diplomatici stranieri.

La Corte costituzionale ha affermato che tali regole non corrispondono pienamente

alle regole del diritto internazionale generalmente riconosciute ai fini dell'art.10

Cost. se non nella misura in cui prevedono una eccezione nel caso in cui gli atti

imputabili allo Stato estero siano configurabili quali crimini internazionali.

Adattamento al diritto internazionale pattizio . Manca nell’ordinamento italiano

una norma costituzionale che si occupi della recezione dei trattati. Il procedimento

di recezione è quindi di carattere speciale. In concreto viene emanato un atto

normativo: di solito una legge ordinaria, ma può trattarsi anche di una legge

costituzionale. Tale atto normativo contiene il c.d. ordine di esecuzione, cioè una

disposizione con la quale si stabilisce che è data piena ed intera esecuzione al

trattato interessato. L’ordine di esecuzione si limita quindi a rinviare al trattato così

come esso è stato concluso. Gli organi statali sono obbligati ad applicarlo

esattamente come se fosse diritto italiano. Se invece l’ordine di esecuzione NON

viene emanato, il trattato non può essere applicato nell’ordinamento interno, anche

[

se esso è in vigore per l’Italia sul piano internazionale. Si comprende dunque la

differenza fra ratifica/adesione ed ordine di esecuzione. Con la ratifica o adesione lo

Stato si impegna sul piano internazionale, mentre con l’ordine di esecuzione lo

Stato ordina ai propri organi di applicare il trattato all’interno dell’ordinamento.

Questo principio è ribadito nella Sentenza della Corte di cassazione del 1972

(Società unione manifatture vs Ministero delle finanze). La sentenza sottolinea la

distinzione fra ratifica e ordine di esecuzione e inoltre afferma come le due fasi, per

quanto distinte, siano strettamente collegate: non può trovare applicazione

nell'ordinamento italiano un accordo internazionale che non è ancora stato

ratificato, fatto salvo il caso in cui l’accordo è stato concluso in forma semplificata.

Ma anche in questo ultimo caso, l'emanazione dell'ordine di esecuzione rimane

]

necessario ai fini dell'adattamento del diritto statale alle norme dell'accordo. →

I trattati hanno rango superiore alle leggi ordinarie ma inferiore alla Costituzione

Sentenza della Corte costituzionale del 2007: caso del comune di Torre Annunziata.

La sentenza affronta l’incompatibilità di una norma di diritto interno con la

Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

La sentenza afferma che – malgrado la grande rilevanza della Convenzione, in

quanto volta a tutelare i diritti fondamentali della persona umana – essa ha

carattere pattizio, obbliga l’Italia nel suo complesso ma NON è idonea a produrre

effetti diretti nell'ordinamento interno alla stessa stregua delle norme dell'Ue.

Tale distinzione risulta chiaramente evidenziata anche dall'art.117 comma 1 Cost. il

quale fa riferimento separatamente agli obblighi internazionali e a quelli derivanti

dall'ordinamento europeo. In caso di contrasto col diritto europeo, il giudice

ordinario disapplica la norma interna incompatibile con la norma europea. Invece in

questo caso la norma interna incompatibile non può essere semplicemente

disapplicata dal giudice ordinario: quest’ultimo dovrà sollevare questione di

legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

Adattamento agli atti delle organizzazioni internazionali . Il diritto italiano

recepisce gli atti delle organizzazioni internazionali mediante l’emanazione di

norme che riproducono il contenuto dell’atto. Queste norme possono consistere in

una legge ordinaria, in un decreto legislativo e talvolta anche in un regolamento

amministrativo. Ogni volta viene emanato un atto normativo ad hoc. Questo ad

eccezione dei regolamenti europei i quali sono direttamente applicabili in tutti gli

Stati membri. È importante sottolineare come, in ipotesi, l’adozione di questi atti è

prevista nello stesso trattato istitutivo dell’organizzazione.

Gli atti delle organizzazioni internazionali sono recepiti mediante procedimento

ordinario e riformulazione in atti normativi statali emanati ad hoc del contenuto di

ogni singolo atto da recepire. Quindi il loro rango è quello della norma statale di

ricezione. A prescindere dal rango dell’atto che li ha recepiti, gli atti delle

organizzazioni internazionali sono norme interposte superiori alla legge ordinaria

ed inferiori alla carta costituzionale. Fanno invece eccezione gli atti emanati dall’Ue

che nel nostro ordinamento hanno rango costituzionale.

→ Sentenza della Corte di giustizia dell’Ue del 2013: caso Kadi. Il Consiglio di

sicurezza dell’ONU ha adottato delle risoluzioni in forza delle quali sono state

disposte importanti misure restrittive nei confronti di alcuni soggetti sospettati di

sostenere il terrorismo internazionale. L’Ue ha emanato dei regolamenti che hanno

dato attuazione a tali risoluzioni. La Corte è chiamata a stabilire se i regolamenti

europei in questione siano legittimi o meno.

La vicenda è emblematica delle problematiche che possono sorgere quando la

competenza a dare attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza è trasferita

da alcuni Stati membri dell'ONU ad una altra organizzazione della quale essi fanno

parte. Nel caso di specie, l'attuazione di misure implicanti la restrizione della libertà

di circolazione delle persone e dei capitali ricade nelle competenze che gli Stati

membri hanno trasferito all'Ue. Quest’ultima quindi ha dato attuazione alle

risoluzioni del Consiglio di sicurezza con appositi regolamenti, cioè atti destinati a

spiegare la loro efficacia vincolante in tutti gli Stati membri, senza necessità di

ulteriori misure statali di adattamento. Questo comporta la sottoposizione di tali

atti al sindacato di legittimità della Corte di giustizia dell'Ue, non rilevando al

riguardo come esimente che l'atto comportasse, quanto all'individuazione dei

destinatari delle misure restrittive, una mera recezione del contenuto delle liste

elaborate dal Comitato delle sanzioni dell’ONU.

→ Il caso Taricco (molto importante!!!!) si articola in tre sentenze.

La prima sentenza è della Corte di giustizia dell’Ue e risale al 2015. La

• sentenza si sofferma sulla interpretazione dell’art.325 TFUE, norma che

obbliga gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti interni volti a tutelare gli

interessi finanziari dell’Ue contro la frode e tutte le altre attività illegali. La

Corte utilizza questo articolo per invitare l’Italia a disapplicare due norme del

codice penale italiano: l’art.160 ultimo comma e l’art.162 comma 2, entrambe

norme riguardanti la prescrizione, un istituto che chiaramente favorisce

l’imputato. La Corte di giustizia afferma che l’eventuale disapplicazione di

questi due articoli NON va a ledere il principio di legalità ed è inoltre

conforme al principio di proporzionalità di cui all’art.49 della Carta dei diritti

fondamentali dell’Ue.

La Corte Costituzionale nel 2016 emette una ordinanza che appare come una

• risposta alla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Ue all’art.325

TFUE. A parere della Corte Costituzionale, l’eventuale disapplicazione dei due

articoli del codice penale in realtà andrebbe a ledere il principio di legalità.

La Corte Costituzionale quindi avverte la Corte di giustizia che, laddove

questa dovesse confermare l’interpretazione iniziale, la Corte Costituzionale

potrebbe opporre i c.d. controlimiti costituzionali, con cui verrebbe dichiarata

la illegittimità costituzionale della legge contenente l’ordine di esecuzione del

Trattato di Lisbona, il trattato istitutivo delle comunità europee.

Nel 2017 la Corte di giustizia risponde, facendo un passo i

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Publisher
A.A. 2019-2020
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nichi96.ch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marongiu Buonaiuti Fabrizio.