Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ADATTAMENTO DEL DIRITTO STATALE
Il diritto internazionale viene creato fra gli Stati e deve poter essere poi applicato
all’interno di ciascuno Stato. Questo avviene in base ad apposite norme statali di
recezione o accoglimento del diritto internazionale nell’ordinamento interno.
Adattamento al diritto internazionale generale . Tra le norme internazionali
generalmente riconosciute rientrano le norme internazionali consuetudinarie e i
principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La ricezione avviene in via
permanente ed automatica in base all’art.10 comma 1 Cost. il quale stabilisce che
l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. Gli organi italiani, primi fra tutti i giudici, hanno quindi
l’obbligo – e non la mera facoltà – di applicare le norme internazionali generali. Lo
fanno mediante un rinvio automatico e costante, effettuato in blocco.
Tali norme fanno quindi parte almeno in linea di principio del diritto italiano, sono
direttamente applicabili e processualmente azionabili.
Tali norme hanno rango costituzionale. Tuttavia il rapporto fra norme costituzionali
e norme internazionali generali, in ipotesi di conflitto, non è pacifico.
La tesi più accreditata sostiene che l’intero ordinamento italiano debba conformarsi
al diritto internazionale generale, ivi comprese le regole della Costituzione. Fanno
eccezione solamente i principi fondamentali, che non possono essere oggetto di
revisione costituzionale. Una posizione parzialmente diversa è stata poi accolta
→
nella Sentenza della Corte costituzionale del 1979: caso Russell. La sentenza
afferma anzitutto che l'adattamento dell'ordinamento italiano alle norme del diritto
internazionale generale è suscettibile di incontrare un importante limite nei casi in
cui le regole internazionali contrastano con i principi fondamentali della
Costituzione. La Corte però prosegue circoscrivendo la portata di tale limite alle
norme di diritto internazionale generale che si formano DOPO l'entrata in vigore
della Costituzione. Quindi le norme di diritto internazionale generale formatesi
PRIMA del 1948 prevalgono a titolo di specialità su qualsiasi norma costituzionale,
anche fondamentale. Un esempio emblematico sono le regole internazionali che
disciplinano le immunità diplomatiche.
→ Sentenza della Corte costituzionale del 2014: immunità giurisdizionale degli Stati
esteri in relazione ai crimini internazionali. La sentenza supera il precedente
orientamento, secondo il quale in caso di contrasto sono preferite le norme di
diritto internazionale generale entrate in vigore prima della Costituzione e
regolarmente osservate dall’Italia. Un esempio emblematico riguarda le norme in
materia di immunità degli Stati e degli agenti diplomatici stranieri.
La Corte costituzionale ha affermato che tali regole non corrispondono pienamente
alle regole del diritto internazionale generalmente riconosciute ai fini dell'art.10
Cost. se non nella misura in cui prevedono una eccezione nel caso in cui gli atti
imputabili allo Stato estero siano configurabili quali crimini internazionali.
Adattamento al diritto internazionale pattizio . Manca nell’ordinamento italiano
una norma costituzionale che si occupi della recezione dei trattati. Il procedimento
di recezione è quindi di carattere speciale. In concreto viene emanato un atto
normativo: di solito una legge ordinaria, ma può trattarsi anche di una legge
costituzionale. Tale atto normativo contiene il c.d. ordine di esecuzione, cioè una
disposizione con la quale si stabilisce che è data piena ed intera esecuzione al
trattato interessato. L’ordine di esecuzione si limita quindi a rinviare al trattato così
come esso è stato concluso. Gli organi statali sono obbligati ad applicarlo
esattamente come se fosse diritto italiano. Se invece l’ordine di esecuzione NON
viene emanato, il trattato non può essere applicato nell’ordinamento interno, anche
[
se esso è in vigore per l’Italia sul piano internazionale. Si comprende dunque la
differenza fra ratifica/adesione ed ordine di esecuzione. Con la ratifica o adesione lo
Stato si impegna sul piano internazionale, mentre con l’ordine di esecuzione lo
Stato ordina ai propri organi di applicare il trattato all’interno dell’ordinamento.
→
Questo principio è ribadito nella Sentenza della Corte di cassazione del 1972
(Società unione manifatture vs Ministero delle finanze). La sentenza sottolinea la
distinzione fra ratifica e ordine di esecuzione e inoltre afferma come le due fasi, per
quanto distinte, siano strettamente collegate: non può trovare applicazione
nell'ordinamento italiano un accordo internazionale che non è ancora stato
ratificato, fatto salvo il caso in cui l’accordo è stato concluso in forma semplificata.
Ma anche in questo ultimo caso, l'emanazione dell'ordine di esecuzione rimane
]
necessario ai fini dell'adattamento del diritto statale alle norme dell'accordo. →
I trattati hanno rango superiore alle leggi ordinarie ma inferiore alla Costituzione
Sentenza della Corte costituzionale del 2007: caso del comune di Torre Annunziata.
La sentenza affronta l’incompatibilità di una norma di diritto interno con la
Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).
La sentenza afferma che – malgrado la grande rilevanza della Convenzione, in
quanto volta a tutelare i diritti fondamentali della persona umana – essa ha
carattere pattizio, obbliga l’Italia nel suo complesso ma NON è idonea a produrre
effetti diretti nell'ordinamento interno alla stessa stregua delle norme dell'Ue.
Tale distinzione risulta chiaramente evidenziata anche dall'art.117 comma 1 Cost. il
quale fa riferimento separatamente agli obblighi internazionali e a quelli derivanti
dall'ordinamento europeo. In caso di contrasto col diritto europeo, il giudice
ordinario disapplica la norma interna incompatibile con la norma europea. Invece in
questo caso la norma interna incompatibile non può essere semplicemente
disapplicata dal giudice ordinario: quest’ultimo dovrà sollevare questione di
legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.
Adattamento agli atti delle organizzazioni internazionali . Il diritto italiano
recepisce gli atti delle organizzazioni internazionali mediante l’emanazione di
norme che riproducono il contenuto dell’atto. Queste norme possono consistere in
una legge ordinaria, in un decreto legislativo e talvolta anche in un regolamento
amministrativo. Ogni volta viene emanato un atto normativo ad hoc. Questo ad
eccezione dei regolamenti europei i quali sono direttamente applicabili in tutti gli
Stati membri. È importante sottolineare come, in ipotesi, l’adozione di questi atti è
prevista nello stesso trattato istitutivo dell’organizzazione.
Gli atti delle organizzazioni internazionali sono recepiti mediante procedimento
ordinario e riformulazione in atti normativi statali emanati ad hoc del contenuto di
ogni singolo atto da recepire. Quindi il loro rango è quello della norma statale di
ricezione. A prescindere dal rango dell’atto che li ha recepiti, gli atti delle
organizzazioni internazionali sono norme interposte superiori alla legge ordinaria
ed inferiori alla carta costituzionale. Fanno invece eccezione gli atti emanati dall’Ue
che nel nostro ordinamento hanno rango costituzionale.
→ Sentenza della Corte di giustizia dell’Ue del 2013: caso Kadi. Il Consiglio di
sicurezza dell’ONU ha adottato delle risoluzioni in forza delle quali sono state
disposte importanti misure restrittive nei confronti di alcuni soggetti sospettati di
sostenere il terrorismo internazionale. L’Ue ha emanato dei regolamenti che hanno
dato attuazione a tali risoluzioni. La Corte è chiamata a stabilire se i regolamenti
europei in questione siano legittimi o meno.
La vicenda è emblematica delle problematiche che possono sorgere quando la
competenza a dare attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza è trasferita
da alcuni Stati membri dell'ONU ad una altra organizzazione della quale essi fanno
parte. Nel caso di specie, l'attuazione di misure implicanti la restrizione della libertà
di circolazione delle persone e dei capitali ricade nelle competenze che gli Stati
membri hanno trasferito all'Ue. Quest’ultima quindi ha dato attuazione alle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza con appositi regolamenti, cioè atti destinati a
spiegare la loro efficacia vincolante in tutti gli Stati membri, senza necessità di
ulteriori misure statali di adattamento. Questo comporta la sottoposizione di tali
atti al sindacato di legittimità della Corte di giustizia dell'Ue, non rilevando al
riguardo come esimente che l'atto comportasse, quanto all'individuazione dei
destinatari delle misure restrittive, una mera recezione del contenuto delle liste
elaborate dal Comitato delle sanzioni dell’ONU.
→ Il caso Taricco (molto importante!!!!) si articola in tre sentenze.
La prima sentenza è della Corte di giustizia dell’Ue e risale al 2015. La
• sentenza si sofferma sulla interpretazione dell’art.325 TFUE, norma che
obbliga gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti interni volti a tutelare gli
interessi finanziari dell’Ue contro la frode e tutte le altre attività illegali. La
Corte utilizza questo articolo per invitare l’Italia a disapplicare due norme del
codice penale italiano: l’art.160 ultimo comma e l’art.162 comma 2, entrambe
norme riguardanti la prescrizione, un istituto che chiaramente favorisce
l’imputato. La Corte di giustizia afferma che l’eventuale disapplicazione di
questi due articoli NON va a ledere il principio di legalità ed è inoltre
conforme al principio di proporzionalità di cui all’art.49 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue.
La Corte Costituzionale nel 2016 emette una ordinanza che appare come una
• risposta alla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Ue all’art.325
TFUE. A parere della Corte Costituzionale, l’eventuale disapplicazione dei due
articoli del codice penale in realtà andrebbe a ledere il principio di legalità.
La Corte Costituzionale quindi avverte la Corte di giustizia che, laddove
questa dovesse confermare l’interpretazione iniziale, la Corte Costituzionale
potrebbe opporre i c.d. controlimiti costituzionali, con cui verrebbe dichiarata
la illegittimità costituzionale della legge contenente l’ordine di esecuzione del
Trattato di Lisbona, il trattato istitutivo delle comunità europee.
Nel 2017 la Corte di giustizia risponde, facendo un passo i