Soggetti di diritto internazionale
Nel diritto internazionale, per soggettività o personalità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi stabiliti dal diritto internazionale. Non esistono norme internazionali che stabiliscono cosa deve intendersi per soggettività internazionale o quali entità sono soggetti internazionali: tutto ciò è ricostruito dalle singole norme esistenti nei diversi settori del diritto internazionale.
1. Stati
Gli Stati sono tradizionalmente i soggetti per eccellenza del diritto internazionale. Questo in quanto sono in definitiva essi stessi a creare le norme internazionali e a stabilire i soggetti che ne sono destinatari, e anche perché essi svolgono in esclusiva una funzione essenziale: quella di governare la convivenza degli individui. La loro soggettività è originaria nel senso che non deriva da nessun altro soggetto di diritto internazionale. Si acquisisce per il fatto stesso del possesso dei requisiti della soggettività: territorio, popolazione, potestà di imperio. Vige il principio della sovrana uguaglianza (giuridica) degli Stati. La loro soggettività è illimitata, salvo i limiti che essi hanno volontariamente accettato per assoggettarsi ad una organizzazione internazionale.
Elementi identificativi
Lo Stato deve constare di tre elementi:
- Territorio: Inteso come porzione di terraferma, delimitata da confini. Dove termina il territorio di uno Stato inizia immediatamente il territorio di un altro. Tendenzialmente deve sempre esserci una autorità che governa uno spazio, per far sì che tutti gli individui ovunque si trovino vengano governati da una autorità. La delimitazione del territorio mediante confini è necessaria, tuttavia non è necessario per il diritto internazionale che i confini siano certi e incontestati: sono Stati anche quelli dai confini incerti o contestati. In tal senso sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1969: caso sul Mare del Nord. La Corte ha precisato che non c’è alcuna regola secondo cui le frontiere terrestri di uno Stato devono essere compiutamente delimitate e definite. Venuta in essere naturalmente. Una piattaforma artificiale costruita dall’uomo sul mare e unita al fondo marino da pilastri non è considerata territorio nel senso del diritto internazionale in quanto non costituisce un segmento della sfera terrestre.
- Popolo: Un territorio completamente disabitato non è considerato Stato. Una concezione formale sostiene che la popolazione si compone soltanto dei cittadini. Tuttavia la tesi prevalente sostiene che non è necessario che il popolo abbia la cittadinanza dello Stato. La cittadinanza è attribuita da ogni Stato secondo la propria legislazione, quindi è cittadino di uno Stato la persona che così risulta secondo la legislazione di quello Stato.
- Potestà di imperio: È l’autorità di governo dello Stato che tiene uniti il territorio e il popolo creando una unità di rilievo giuridico esterno. La potestà di imperio riveste i connotati dell’effettività e dell’indipendenza.
Effettività
Capacità di farsi obbedire, di far compiere atti coercitivi, di proteggere persone e beni dalla violenza altrui. Capacità di mantenere l’ordine pubblico e un minimo sufficiente di convivenza fra i governati. Le situazioni in cui il requisito dell’effettività appare controverso sono contrassegnate dal termine failed state = Stato che ha cessato di esercitare una potestà d’imperio effettiva sul territorio sottoposto alla sua giurisdizione. Ciò può accadere ad esempio a causa di una insurrezione, di una guerra civile, o di un intervento militare esterno. Sentenza della High Court del 1992 (Somalia vs Woodhouse Drake).
Stando al requisito della effettività, si dovrebbe ritenere che, una volta che essa è stata perduta, venga meno anche lo Stato. Tuttavia nella prassi i failed states vengono comunque considerati Stati. Nel periodo 1991-2001 la Somalia ha continuato ad essere considerata uno Stato ed è rimasta membro dell’ONU. Se si ammettesse l’estinzione di uno Stato si creerebbe un territorio nullius, suscettibile di occupazione ed appropriazione da parte di altri Stati, in modo simile alle conquiste coloniali avvenute in passato.
Sentenza della High Court del 1998 (Sierra Leone telecommunications vs Barclays Bank). Una descrizione efficace di ciò che si intende per effettività si trova in questa sentenza, in cui la Corte ha precisato che il governo insediatosi dopo un colpo di Stato in Sierra Leone nel 1997 non può considerarsi effettivo. La Corte individua i requisiti necessari a tal fine. Per stabilire se un governo esiste come governo di uno Stato occorre verificare 1) se il governo in questione è il governo istituzionale dello Stato 2) livello, natura e stabilità del controllo amministrativo esercitato dal governo sul territorio dello Stato 3) la portata del riconoscimento internazionale che quel governo ha come governo dello Stato. Alla luce di questi fattori, la High Court ha affermato che la giunta militare NON è il governo istituzionale della Sierra Leone, per la mancanza di un controllo amministrativo sull’intero paese.
Dichiarazione del PdC di sicurezza dell’ONU del 2014: situazione in Iraq. Questa dichiarazione è un atto formalmente non vincolante che afferma il sostegno del Consiglio di sicurezza al governo legittimo dell'Iraq e invita la comunità internazionale a sostenere i suoi sforzi per rafforzare le proprie strutture democratiche, mantenere la sicurezza e lottare contro il terrorismo. La dichiarazione nega che l’Isis potesse aver acquisito la natura di uno Stato, anzi la identifica come una organizzazione terroristica, condannandone le violazioni delle regole di diritto internazionale umanitario e gli abusi dei diritti umani. La dichiarazione contiene inoltre l'invito alla comunità internazionale a rafforzare il proprio supporto all'Iraq nella lotta contro l'Isis.
Risoluzione del consiglio di sicurezza dell’ONU del 2015: situazione in Libia. Vi è un governo legittimo che esercita il controllo effettivo solamente su una parte del paese. È come se vi fossero due enti, due centri di governo che pretendono entrambi di rappresentare i popolo. Questo è incompatibile con la caratteristica della esclusività. La risoluzione esprime appoggio all'accordo politico di Skyrat concluso nel 2015 con il quale è stata stabilita la costituzione di un governo libico con sede a Tripoli, invitando gli Stati membri dell'ONU a sostenere tale governo. La risoluzione invita al tempo stesso gli Stati membri a far cessare ogni supporto vs altre istituzioni che pretendano di costituire la legittima autorità. La risoluzione non affronta tuttavia efficacemente la criticità insita nella presenza di un governo parallelo con base a Tobruk, sostenuto da alcuni Stati. La questione è ancora irrisolta.
Indipendenza
Ovviamente nessuno Stato è totalmente indipendente dagli altri. Si parla infatti di un sistema di Stati. Inoltre alcuni Stati sono indubbiamente più forti e quindi meno dipendenti rispetto ad altri. Tale requisito va inteso quindi non tanto in senso fattuale, ma più che altro in senso giuridico, formale. L’autorità dello Stato deve essere giuridicamente suprema: non deve agire sul piano giuridico – emanando leggi o sentenze – in base a decisioni assunte da autorità esterne.
Parere della Corte permanente di giustizia internazionale del 1931: regime doganale tra Austria e Germania. Dopo la prima guerra mondiale, l’impero austro ungarico è debellato. Viene creata la repubblica austriaca, che è uno stato molto più piccolo e debole economicamente rispetto al grande impero che era stato in passato. Nel 1931 l’Austria conclude un regime doganale con la Germania. Sorge una questione giuridica: tale accordo viola l’indipendenza dell’Austria? Il parere della Corte sottolinea il dato formale dell’indipendenza: essa infatti precisa che con il termine indipendenza si intende che lo Stato non ha al di sopra di esso nessuna altra autorità se non quella del diritto internazionale. Lo Stato è l’autorità ultima per i destinatari delle sue norme. Non esiste una autorità superiore nei confronti della quale è dovuta obbedienza politica, ma ciò non vuol dire che non esista un diritto superiore agli Stati – appunto il diritto internazionale – che limita il potere di ogni autorità statale. Gli Stati sono perciò indipendenti l’uno dall’altro, anche se ciascuno dipende dal diritto internazionale.
Parere consultivo del 2010 della Corte internazionale di giustizia: conformità al diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. L’argomento trattato è il riconoscimento di nuovi Stati. Tale parere esclude che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, adottata nel 2008, sia in contrasto con le regole di diritto internazionale. Una dichiarazione è un atto unilaterale, ha un contenuto esteso, non deve di per sé essere conforme al diritto internazionale. Tuttavia se non è sostenuta dalla possibilità che possa crearsi uno Stato, non è efficace. Quanto poi al fatto se la dichiarazione sia efficace o meno, cioè se faccia acquistare una autonoma soggettività internazionale al Kosovo, la Corte lascia la questione irrisolta, non si spinge a valutare gli effetti che dalla dichiarazione potrebbero discendere in termini di effettivo acquisto della statualità da parte del paese.
Sentenza della Corte di Cassazione del 1985 concernente il caso Arafat. Tale sentenza riguarda la questione dell’autorità palestinese e la sua posizione nel contesto della soggettività internazionale. La Cassazione italiana è chiamata a stabilire se Yasser Arafat gode o meno dell’immunità giurisdizionale dovuta ai Capi di Stato esteri. In questo contesto, affronta incidentalmente la questione se un movimento di liberazione nazionale – come nella specie è l’OLP, ossia l’organizzazione per la liberazione della Palestina – può essere equiparato ad uno Stato. La Cassazione ha raggiunto una decisione negativa, rilevando la mancanza del presupposto della sovranità territoriale che è invece propria degli Stati. L’OLP difende il diritto all’autodeterminazione della Palestina. Ma finché non si afferma un controllo effettivo del territorio palestinese da parte dell’OLP manca la statualità. Dal punto di vista del diritto internazionale, questo movimento è paragonato ad una insurrezione. L’OLP ha una soggettività funzionale strettamente limitata, inerente soltanto al perseguimento di un fine particolare e specifico, e cioè quello di difendere il diritto della Palestina ad autodeterminarsi, quello di rappresentare l’istanza di autodeterminazione.
Risoluzione dell’assemblea generale dell’ONU del 2012 riguardante lo status della Palestina all’interno delle Nazioni Unite. Sentenza che sviluppa la precedente. L’appartenenza di un ente ad una organizzazione internazionale non ha valenza costitutiva dello status dell’ente, della sua soggettività, della sua statualità. La risoluzione attribuisce alla Palestina lo status di Stato non membro osservatore nell'ambito dell'ONU: quindi uno status simile a quello attribuito alla Santa Sede. Non si parla più di OLP ma di Autorità nazionale palestinese. È riaffermato il diritto del popolo palestinese alla autodeterminazione e la sua aspirazione a creare uno Stato della Palestina su territorio palestinese.
Sentenza della Corte d’appello degli USA del 1992 riguardante il caso New York Chinese TV Programs vs Ue Enterprises. Nel 1982 la società statunitense International audio vision corporation conclude un contratto con 3 emittenti televisive di Taiwan, contenente registrazioni di soap opera in lingua cinese. Qualche anno dopo sempre la International audio vision corporation concede ad un’altra società statunitense, la NY Chinese TV Programs, l’autorizzazione alla distribuzione esclusiva delle videocassette nell’area di New York. Questa ultima società scopre che alcuni negozi noleggiano illecitamente videocassette contenenti gli stessi programmi per i quali detiene il diritto esclusivo di distribuzione. La NY Chinese TV Programs chiede i danni per violazione del diritto d’autore e la cessazione dell’attività illecita. La controversia nasce in un momento in cui la Cina non è ancora stata riconosciuta dagli USA come Repubblica popolare cinese, ma è ancora Repubblica di Taiwan. Quello che rileva è l’effettivo possesso dei requisiti della statualità. La sentenza affronta quindi in modo incidentale la questione della soggettività internazionale di Taiwan e il fatto che gli USA abbiano in seguito riconosciuto la Repubblica popolare cinese.
2. Organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali integrano un fenomeno abbastanza recente, che trova i primi esempi sul finire dell’Ottocento, periodo in cui gli Stati iniziano a istituire enti dotati di organi e poteri autonomi. Esempio emblematico sono le Unioni amministrative internazionali, dirette a coordinare l’attività amministrativa dei singoli Stati. Una espansione notevole delle organizzazioni internazionali si è poi avuta nel secondo dopoguerra, quando viene istituita l’ONU, assistita da istituti specializzati come la FAO e l’UNESCO. Tale espansione ha interessato non soltanto il numero ma anche le competenze, sino ad arrivare a coprire ogni aspetto della vita quotidiana. In questo senso spesso si afferma che le organizzazioni internazionali stiano progressivamente erodendo i poteri sovrani ed egoistici degli Stati, a favore della realizzazione di valori solidali comuni a tutta quanta l’umanità. In realtà, le organizzazioni internazionali sono create – ed eventualmente disciolte – proprio dagli Stati, e sono sempre gli Stati a partecipare alle discussione e alle delibere di maggiore rilevanza. L’autonomia è chiaramente maggiore quando l’organizzazione opera mediante i c.d. organi, composti da persone tenute a svolgere le loro funzioni in modo indipendente dagli Stati di provenienza.
Le organizzazioni internazionali sono associazioni di Stati create con un trattato internazionale – il c.d. trattato istitutivo – con un fine di cooperazione, sono regolate dal diritto internazionale e funzionano mediante organi propri. Le Nazioni Unite costituiscono la più importante organizzazione internazionale oggi esistente, la cui soggettività internazionale è indubbia. Nel 1945 a San Francisco i 51 Stati originari creano l’ONU e firmano la Carta o Statuto dell’ONU.
- Art.4 Ammissione: Occorre che l’ente in questione sia uno Stato, che tale Stato accetti gli obblighi posti dalla Carta, che sia capace e disposto ad adempierli e sia amante della pace. Gli ultimi due requisiti sono ovviamente oggetto di valutazione discrezionale degli organi competenti a deliberare l’ammissione. Con il termine Stato ci si riferisce senza dubbio solo agli Stati nel senso del diritto internazionale, cioè enti che sono governi effettivi ed indipendenti su una comunità territoriale. L’ammissione è regolata dal secondo comma ed avviene con decisione dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza.
- Art.5 Sospensione totale: Uno Stato membro, pur continuando a mantenere la qualità di membro, è sospeso totalmente se è destinatario di una azione preventiva o coercitiva del Consiglio di sicurezza. Gli è temporaneamente precluso l’esercizio di tutti i suoi diritti. Tali azioni sono misure provvisorie. Fino a questo momento non è mai accaduto che uno Stato membro sia stato sospeso totalmente.
- Art.17 Sospensione parziale: Uno Stato membro è sospeso temporaneamente dal solo diritto di voto all’Assemblea generale se è in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari dovuti all’ONU. La sospensione opera automaticamente, cioè non è subordinata ad una delibera dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza. Tale norma ha trovato applicazione, seppur sporadicamente, ad esempio quando nel 1968 Haiti e la Repubblica Dominicana sono stati automaticamente esclusi dal diritto di voto, essendo in ritardo di 2 anni nel pagamento dei contributi.
- Art.6 Espulsione: Uno Stato membro può essere espulso con decisione della Assemblea generale se è accusato di aver commesso una violazione persistente della Carta. Finora tale norma non ha mai trovato applicazione.
Organi delle Nazioni Unite
- Assemblea generale: Composta da TUTTI gli Stati membri, ciascuno dei quali dispone di un voto e può essere rappresentato al massimo da cinque delegati.
- Consiglio di sicurezza: Composto da 5 membri permanenti che sono Cina, Russia, Francia, Regno Unito e USA e da 10 membri non permanenti eletti ogni due anni da parte dell’Assemblea generale.
- Segretariato: Composto dal segretario generale e dai funzionari dell’ONU.
- Corte internazionale di giustizia: Competente ad emanare sentenze vincolanti, soltanto con riguardo a controversie fra Stati, e pareri consultivi su richiesta della Assemblea generale o dal Consiglio di sicurezza. La Corte opera stabilmente e segue regole procedurali inderogabili dalle parti.
Parere del 1949 della Corte internazionale di giustizia: riparazione dei danni subiti al servizio dell’ONU. Parere emesso su richiesta dell’assemblea generale.
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