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CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI
Rassegna delle norme che codificano la prassi degli Stati in merito alla formazione dei trattati:
-art.9- Adozione del testo
-art.10-Autenticazione del testo
-art.11-Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato
-art.12-Espressione, attraverso la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato
-art.13-Espressione, attraverso lo scambio di strumenti costituenti un trattato, del consenso a essere obbligati da un trattato
-art.14-Espressione, attraverso la ratifica, un atto di conferma formale, l’accettazione o l’approvazione, del consenso ad essere obbligati da un trattato
-art.15-Espressione, per adesione, del consenso ad essere obbligati da un trattato
-art.16-Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
-art.17-Consenso ad essere vincolati da una parte del trattato e scelta tra disposizioni diverse
INCOMPATIBILITÀ TRA ACCORDI INTERNAZIONALI
I trattati possono
regolare espressamente, con specifiche pattuizioni contenute nei trattatistessi, i loro rapporti con altri trattati conclusi nella stessa materia. A tal fine si inserisconoapposite clausole che possono essere di 2 tipi:
- le clausole di subordinazione: per cui il trattato nel quale è inserita dichiara di riconoscere la priorità ad altri eventuali trattati con i quali entra in conflitto. Essa si divide a sua volta in:
- ratione materiae= opera soltanto limitatamente a quei trattati che disciplinano questioni specifiche all'interno della materia considerata
- ratione temporis= opera relativamente a trattati che siano stati conclusi anteriormente o posteriormente a trattati nel quale la clausula è inserita. Es. Si trova nel Trattato sul funzionamento dell'UE, all'art.35
- la clausola di supremazia: per cui il trattato nel quale è inserita afferma di prevalere su eventuali altri obblighi confliggenti contratti dalle parti contraenti. Es. Si trova nella
Carta sul funzionamento dell'UE, all'art.103Vi c'è un problema di coordinamento quando in entrambi i trattai sono presenti clausole di supremazia? Quale prevale?-nel caso in cui uno dei 2 sia la Carta delle Nazioni Unite, allora in ragione dell'art.30 della Convenzione di Vienna, sarà questa a prevalere-in tutti gli altri casi bisogna andare a lavorare sulla regola dell'art.30 della Conevnzioni di Vienna sul diritto nei trattati (art. 30- Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia)Esaminiamo la prassi in materia:-sentenza 14 ottobre 1980 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in causa 812/79, Burgoa-sentenza 22 marzo 1984, n.1920 della Corte di Cassazione, Lo Franco contro Quartiere Generale delle forze armate terrestri del Sud Europa (N.A.T.O) a VeronaEFFICACIA SOGGETTIVA DEI TRATTATI= riguarda gli effetti che i trattai possono eventualmente produrre nei confronti di Stati terzi.Regola generale: codificata
nell'art.34 della Convenzione di Vienna è quella dell'inefficacia dei trattati per i terzi. Eccezioni: per diritti ed obblighi rispettivamente a favore e a carico di terzi occorre il consenso dello Stato terzo; in tal caso bisogna distinguere tra: - i trattati che contengono al loro interno una clausola di adesione: si dà la possibilità a terzi Stati di divenire parte a tutti gli effetti del trattato, con l'unica differenza della decorrenza temporale della vincolatività del trattato nei riguardi di costoro - i trattati che contemplano una fattispecie eccezionale tale per cui lo Stato terzo, pur rimanendo tale, accetti un determinato diritto che i contraenti intendano conferirgli o determinato obbligo che i contraenti del trattato intendono imporgli. La Convenzione di Vienna riserva un trattamento differenziato a seconda che si tratti di un: 1) trattato che, con il consenso dei contraenti, intenda conferire un diritto a uno Stato terzo (art.36: il consensopuò essere dato anche tacitamente)2) trattato che intenda imporre un obbligo a uno Stato terzo (art.35: occorrono 2 requisiti: - deve essere chiara la volontà dei contraenti del trattato di imporre un vero e proprio obbligo giuridico sanzionabile in capo a uno Stato terzo - deve esserci il consenso espressamente per iscritto dello Stato terzo) La cosa più controversa è l'accertamento dell'effettiva volontà degli Stati di voler conferire allo Stato terzo un vero e proprio diritto. Nella prassi vi è una problematica ricorrente quanto alla distinzione tra: - trattati che intendono conferire al terzo un vero e proprio diritto; che questo potrà eventualmente far valere nei confronti dei contraenti in caso di violazione - trattati che siano semplicemente idonei a convertire a d'uno Stato terzo situazioni di vantaggio materiale, che non può essere considerata un vero e proprio diritto e difetta del requisito.dell'azionabilitàAbbiamo a riguardo una serie di pronuncia che sottolineano questa distinzione alla luce dicasi materiali: - sentenza 17 agosto 1923 della Corte permanente di Giustizia Internazionale, caso del vapore Wimbledon (Francia, Giappone, Gran Bretagna e Italia c Germania) - sentenza 7 giugno 1932 della Corte permanente di Giustizia Internazionale, zone franche dell'Alta Savoia edel paese di Gesù (Svizzera c. Francia) - parere 5 settembre 1920 della Commissione di Giuristi nominati dal Consiglio della società delle Nazioni, Isole D'Aland (Svezia c. Finlandia) LE RISERVE AI TRATTATI INTERNAZIONALI: sono uno strumento con il quale, - entro determinati limiti, consente la differenziazione della posizione di un contraente nei rapporti con altri contraenti rispetto ai rapporti giuridici che intercorrono tra gli altri contraenti tra di loro; quindi come effetto modifica la partecipazione dello Stato. L'apposizione delle riserve può essereLa riserva è una dichiarazione unilaterale fatta da uno Stato al momento di sottoscrivere o ratificare un trattato, con l'intento di escludere o modificare l'applicazione di determinate disposizioni del trattato nei suoi confronti.
La riserva può essere applicata solo ai trattati multilaterali e presuppone una scomposizione dei vari fasci di rapporti bilaterali all'interno della sfera complessiva di applicazione soggettiva del trattato multilaterale.
Ma quando esse sono possibili? La Corte Internazionale di Giustizia afferma che, nel silenzio della Convenzione, sono ammissibili soltanto quelle riserve che siano compatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione stessa: tale criterio verrà codificato nell'art. 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
All'art. 2 della Convenzione di Vienna, paragrafo 1, leggera d) ci fornisce una definizione di riserva; nella prassi individuale si individuano 3 tipi di riserve:
- È quella mediante la quale uno Stato intende escludere l'efficacia vincolante nei suoi confronti di una determinata disposizione del trattato che forma oggetto appunto della riserva.
- È quella mediante la quale uno Stato, al momento di sottoscrivere o ratificare un trattato, intende escludere l'efficacia vincolante nei suoi confronti di una determinata disposizione del trattato che non forma oggetto della riserva.
- È quella mediante la quale uno Stato, al momento di sottoscrivere o ratificare un trattato, intende escludere l'efficacia vincolante nei suoi confronti di una determinata disposizione del trattato che non forma oggetto della riserva.
Ratificare una Convenzione, accetta diRISERVE MODIFICANVA vincolassi a una determinata clausula/disposizione contenuta nel trattato, solo a condizione che venga- 7 modificata in un determinato senso che la riserva deve specificareÈ quella mediante la quale uno Stato dichiara di essere vincolato da una determinata disposizione del trattato,
3) INTERPRETARVA 3 oggetto della riserva, solo in quanto sia interpretata in un determinato modo, specificando nella riserva stessa,oppure in quando non sia interpretata, tra diversi possibili significati configurabili, in uno o più modi che lo Statointenda escludere perché non conforme ai suoi interessi3 febbraio 2006 della Corte Internazionale di Giustizia, Rep.Dem. Congo c. Ruanda, attività armate-sentenzasul territorio del Congo (nuovo ricorso del 2002)-PROFILI DELL’ACCETTAZIONE DI UNA RISERVA DA PARTE DI ALTRICONTRAENTI O DELL’OBIEZIONE ALLA RISERVA STESSA:Art. 20 della Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati. Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse. Accettazione: è necessario che la riserva, se non è espressamente prevista nel trattato, sia accettata da almeno un altro Stato contraente affinché essa produca effetti nei rapporti tra lo Stato che effettua la riserva e lo Stato che la accetta (salvo l'ipotesi diversa di cui al comma 1, per cui, se la riserva è prevista nel trattato, essa produce effetti nei confronti di tutti gli altri contraenti a prescindere dall'accettazione); altrimenti, se nessuno Stato la accetta: - lo Stato la ritira - lo Stato non può entrare a far parte del trattato Obiezione: quando un altro Stato obietta che la riserva fatta da un altro contraente sia inammissibile o turbi il regolare adempimento da parte di altri Stati degli obblighi loro incombenti, o all'inverso, pregiudichi il regolare conseguimento e il rispetto dei diritti che gli altri Stati hanno il diritto di aspettarsi sulla base del.trattato. Obiezione netta = con essa lo Stato che ha rivolto la riserva deve ritirarla, altrimenti non entrerà a far parte del trattato. Se una riserva è stata accettata da un contraente, decorsi 12 mesi senza che altri abbiano obiettato, l'effetto si estende anche a tutti gli altri contraenti che verranno considerati aver accettato, a loro volte, la riserva
Art.21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - effetti giuridici della riserve e delle obiezioni alle riserve
Art.22 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve:
- A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva può essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro
- A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad una riserva può essere ritirata in ogni momento.
- A meno che il trattato non preveda altrimenti o che non sia
altrimenti convenuto:
- A) il ritiro di una riserva ha efficacia nei confronti di un altro Stato contraente soltanto a partire dal momento in cui tale Stato ne ha ricevuto notifica;
- B) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto notifica di detto ritiro.
Art.23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - procedura relativa alle riserve:
La riserva, l'accettazione esplicita, l'obiezione, il ritiro di una riserva devono essere formulate per iscritto.
Vediamo alcune sentenze relative al regime delle obiezioni:
- sentenza arbitrale del 30 giugno 1977, delimitazione della piattaforma continentale nel canale della Manica (Regno Unito c. Francia)
- REGIME SPECIALE DELLE RISERVE NEI TRATTATI CHE TUTELANO I DIRITTI DELL'UOMO
In tali trattati c'è un eminente favor per l'universalità della partecipazione, cioè per promuovere una partecipazione
più ampia possib