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• AB: AB, ABC: ABC

In questi ipotesi prevale il Trattato successivo per tutte le parti in base al principio della Lex posterior.

• AB: AC

In questa ipotesi A può scegliere se applicare il trattato anteriore con B o il trattato successivo con C, ma

questo comporta la violazione di uno dei due trattati: del trattato B se A sceglie di applicare il trattato

successivo con C che resta vincolante in base al principio pacta sunt servanda, oppure del trattato C se A

scegliere di applicare il trattato anteriore con B che resta vincolante in base al principio pacta sunt servanda.

• AB: ABCD o ABCD: AB

In questa ipotesi per A e B prevale il trattato successivo in base al principio della lex posterior, senza problemi

ulteriori nella prima sub ipotesi, mentre ciò comporta necessariamente nella seconda sub ipotesi la violazione

del trattato con C e D che resta vincolante in base al principio pacta sunt servanda.

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• ABCD: ABEF

In queste ipotesi per A e B prevale il Trattato successivo in base al principio della lex posterior ma questo

comporta necessariamente la violazione del trattato con C e D nei cui confronti il trattato successivo tra A B è

res inter alios acta e non ha effetti in base al principio pacta tertiis, che resta vincolante in base al principio

pacta sunt servanda.

Le lettere maiuscole indicano gli stati parti, i due punti separano il Trattato anteriore da quello posteriore.

Numerosi trattati risolvono in via generale i problemi di incompatibilità che potrebbero porsi con altri trattati

contemplando clausole di subordinazione oppure clausole di prevalenza. Le prime stabiliscono che il trattato

che le contiene cede di fronte ad altri trattati incompatibili; le seconde stabiliscono che siano gli altri trattati

incompatibili a cedere di fronte a quello che le contiene. Le clausole di subordinazione a trattati preesistenti

possono essere accompagnate da un'altra clausola che impegna gli stati parti a sciogliersi dai Trattati

incompatibili con mezzi leciti come la denuncia alla scadenza o la loro rinegoziazione volta a rendere il Trattato

compatibile. Si è giustamente osservato che il negoziato è oggi lo strumento principale per l'armonizzazione

delle norme convenzionali incompatibili. Una tipica clausola di subordinazione è quella contenuta nell'articolo

351 TFUE il quale prevede che le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da

convenzioni concluse tra uno o più stati membri da una parte e uno o più stati terzi dall'altra; e contiene

anche l'impegno per gli Stati membri a liberarsi degli obblighi pattizi incompatibili.

Una tipica clausola di prevalenza è quella contenuta nell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, secondo

cui gli obblighi della carta prevalgono sugli altri obblighi pattizi assunti dagli Stati membri. Nella

giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, relativa al rispetto dei diritti sanciti dalla convenzione

Europea dei diritti umani, nell'attuazione da parte degli Stati contraenti di misure antiterrorismo, decretati dal

consiglio di sicurezza, l'articolo 103 della carta è stato eluso negando che sussistesse un contrasto

normativo.

Il rispetto di un trattato anziché dell'altro fra i due trattati incompatibili da parte di uno stato che li abbia

conclusi entrambi può essere determinato attraverso una scelta, ma può anche dipendere dal diritto interno.

La seconda ipotesi può verificarsi sia quando nell'ordinamento interno dello Stato sia stato reso esecutivo

soltanto uno dei due trattati, sia quando nell'ordinamento interno dello Stato siano stati resi esecutivi

entrambi i trattati. Nella prima ipotesi gli organi dello Stato non possono che applicare l’unico trattato reso

esecutivo nell'ordinamento interno anteriore o posteriore che sia, impegnando contestualmente la

responsabilità dello Stato per inadempimento dell'altro trattato. Nella seconda ipotesi gli organi dello Stato

non possono applicare che il trattato reso esecutivo successivamente in base al criterio della successione

delle norme interne nel tempo a meno che non si ritenga applicabile il criterio di specialità impegnando

contestualmente la responsabilità dello Stato per inadempimento dell'altro.

Convenzione di Vienna del 1969

Il problema dell'incompatibilità tra norme convenzionali è oggetto dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna

generalmente ritenuto corrispondente al diritto internazionale consuetudinario. L'articolo 30.1 fa salve le

disposizioni dall'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite. La menzione dell'articolo 103 della carta opera

chiaramente come clausola di incompatibilità di subordinazione che si combina con l'operatività dell'articolo

103 a sua volta come clausola di prevalenza. L'articolo 30.2 prevede che la clausola contenuta in un trattato

che stabilisca la subordinazione o la compatibilità del trattato stesso con altri comporta la prevalenza del

trattato cui è subordinato o dichiarato compatibile. L'articolo 30.3 disciplina l’ipotesi della coincidenza totale

dei contraenti disponendo che il trattato anteriore si applica solo laddove è compatibile con il trattato

posteriore, il che si traduce nel principio della Lex posterior. L'articolo 30.4 disciplina le ipotesi della

coincidenza parziale dei contraenti disponendo che fra parti comuni al trattato anteriore e al trattato posteriore

si applica il trattato posteriore, mentre tra parti di cui una sia ad entrambi i trattati e l'altra ad uno solo dei due

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trattati “il Trattato di cui due stati sono parti regola i loro diritti ed obblighi reciproci”. Quest'ultima

espressione significa che il contraente di entrambi è vincolato da entrambi e il contraente di uno soltanto è

vincolato esclusivamente da quest'ultimo mentre l'altro trattato rimane nei suoi confronti res inter alios acta,

fermo restando, come prevede l'articolo 30.5, l'eventuale responsabilità internazionale dello Stato che è parte

di entrambi per violazione del trattato diverso da quello che il contraente in questione ha di fatto rispettato.

L'articolo 30 si applica indifferentemente a qualsiasi tipo di trattato a prescindere dal numero delle parti e

dalla natura degli obblighi previsti.

Il problema della frammentazione del diritto internazionale

Si discute oggi se la proliferazione e specializzazione sia delle norme che degli istituti internazionali

frammentino il diritto internazionale al punto da mettere in pericolo la sua unità e coerenza. Sotto il profilo

delle norme esistono in effetti più sistemi normativi pattizi multilaterali, tendenzialmente universali, diretti a

proteggere valori che possono facilmente confliggere, come la liberalizzazione economica e i diritti umani. Ci

si chiede in tali casi quali dei due trattati conclusi da uno Stato eventualmente prevalga. Il problema è acuito

dalla circostanza che numerosi stati spesso una larga maggioranza degli Stati esistenti, è parte di entrambi. Il

problema dell'incompatibilità tra norme convenzionali in termini tradizionali si dimostra chiaramente

insoddisfacente dal momento che l'ampio numero di stati coinvolti mette in discussione non solo ciascuno

dei due trattati, a causa della contemporanea adesione all'altro della gran parte degli Stati esistenti ma anche

lo stato del diritto internazionale consuetudinario. Il problema è aggravato dal fatto che i due trattati

multilaterali incompatibili di solito vertono su materie diverse anche se alcune loro disposizioni possono

sovrapporsi materialmente prescrivendo regimi contrastanti. Rimane quindi difficile stabilire se i due trattati

riguardino la stessa materia come richiesto dall'articolo 30.1 della Convenzione di Vienna del 1969. Sul

problema incide poi l'esistenza e il grado di efficacia di meccanismi giurisdizionali o quasi giurisdizionali in

uno o in entrambi i trattati ai fini della prevalenza che di fatto presumibilmente può instaurarsi nei casi

concreti.

Riserve sui trattati Premessa

Può accadere che uno stato sia interessato a vincolarsi ad un trattato ma non a tutte le sue clausole o non

precisamente nei termini in cui il trattato è formulato e/o nel modo in cui trattato potrebbe essere

verosimilmente interpretato. La riserva ha appunto lo scopo di consentirgli di ratificare o aderire proprio nei

limiti in cui è disposto a farlo. La conseguenza è un regime valevole per lo stato riservante differenziato dagli

altri contraenti che non hanno apposto riserve o hanno apposto altre riserve.

La riserva è definita nell'articolo 2 lett D della Convenzione di Vienna del 1969 come una dichiarazione

unilaterale quale che ne sia la formulazione o la denominazione effettuata da uno stato quando sottoscrive,

ratifica, accetta o approva un trattato ovvero vi aderisce mediante la quale esso mira ad escludere o

modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale stato. La riserva è

una dichiarazione unilaterale con cui uno stato si vincola ad un trattato eccettuando una o più clausole

(riserva eccettuativa) oppure con la modifica di una o più clausole (riserva modificativa). Sono possibili anche

riserve con cui uno stato vincolandosi ad un trattato accetta una o più clausole con un determinato significato

ed escludendo ogni altro significato astrattamente possibile (riserva interpretativa).

La funzione delle riserve è di permettere ad uno stato che sia disposto ad aderire alla gran parte delle

disposizioni di un trattato ma che non ne desidera alcune, di partecipare al trattato in una misura ridotta o

comunque differenziata rispetto agli altri contraenti. L'utilità delle riserve è di evitare che lo stato rifiuti di

aderire al trattato del suo insieme a causa di qualche singola clausola che non è disposto ad accettare. Se le

riserve tendono ad accrescere il numero di stati partecipanti al trattato, esse implicano anche l'assunzione di

obblighi diversi tra gli stati parti a seconda delle riserve formulate da ciascuno e quindi una frammentazione

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del regime giuridico del trattato che può arrivare ove le riserve siano numerose e di ampia portata, a minare

lo scopo per il quale il trattato è stato redatto. È chiaro che le riserve hanno senso soltanto con i trattati

multilaterali permettendo al trattato di perfezionarsi e produrre effetti anche se più stati non accettano

clausole differenti. Nei trattati bilaterali invece la proposta di una riserva equivale alla domanda di negoziare

un nuovo trattato dal momento che il trattato non può formarsi senza il consenso di entrambe le parti.

La riserva è in ogni caso intesa ad avere un effetto giuridico in quanto eccettua o modifica una clausola del

trattato oppure delimita il vincolo pattizio alla sola interpretazione voluta dallo Stato riservante. Le riserve in

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A.A. 2023-2024
206 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fedepi99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Seatzu Francesco.