Estratto del documento

Diritto internazionale dei conflitti armati - Ronzitti

Introduzione

Il diritto internazionale tradizionale era diviso in:

  • Diritto internazionale di pace, che disciplinava le relazioni tra Stati in assenza di un conflitto armato e comprendeva lo ius ad bellum, ossia il diritto di ricorrere alla forza armata.
  • Diritto internazionale bellico, che veniva applicato all’inizio di un conflitto armato e per tutta la sua durata. Esso disciplinava il cosiddetto ius in bello, ovvero sia le ostilità e i rapporti tra i contendenti sia quelli fra i contendenti e gli Stati terzi, nell’apposita parte separata, denominata diritto della neutralità.

L’entrata in vigore della Carta delle NU, che ha bandito la guerra nelle relazioni internazionali, ha segnato l’inizio di un processo volto a diminuire l’importanza del diritto bellico, che viene sempre più trattato nel quadro del diritto internazionale di pace, spesso in una parte separata dedicata al diritto dei conflitti armati. Nelle trattazioni più recenti esso viene qualificato come diritto internazionale umanitario, comprendente il c.d. diritto dell’Aja, relativo ai rapporti tra belligeranti e ai rapporti tra belligeranti e neutrali, e il c.d. diritto di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati e della popolazione civile. Tale dicotomia è stata superata grazie ai Protocolli del 1977 e al parere sulla liceità delle armi nucleari del 1996. Il diritto relativo al disarmo ed al controllo degli armamenti non aveva invece trovato una trattazione autonoma né una chiara collocazione tra il diritto internazionale di pace e il diritto internazionale bellico in quanto di formazione recente (risalente all’opera della SDN). Oggi la conoscenza delle regole in materia è divenuta importante grazie alle frequenti interazioni tra ius in bello e disarmo. Per esempio, i più recenti manuali militari includono nel diritto dei conflitti armati non solo il diritto internazionale umanitario ma anche il controllo degli armamenti e il disarmo.

Parte I - La disciplina dell’uso della forza nelle relazioni internazionali

Capitolo 1 - Gli stati ed il ricorso alla forza armata

1. La disciplina dell’uso della forza armata prima dell’entrata in vigore della Carta delle NU

Prima dell’entrata in vigore della Carta delle NU, gli Stati godevano di un’ampia libertà di ricorrere alla forza armata, ovvero erano dotati di un illimitato ius ad bellum. La guerra era un mezzo per la soluzione delle controversie internazionali (in particolare di quelle politiche) ammesso dall’ordinamento internazionale, che ne disciplinava le modalità di esecuzione con le regole del c.d. diritto bellico = ius in bello. Non si doveva disporre di un titolo giuridico per ricorrere alla guerra e la si poteva dichiarare a tutela di semplici interessi. Accanto alla guerra in senso tecnico, esistevano anche procedimenti di autotutela implicanti l’uso della forza che si differenziavano per il fatto di prevedere l’applicazione del diritto bellico e di non comportare la sospensione del diritto internazionale di pace. Per poter ricorrere a tali procedimenti comprendenti la rappresaglia armata, il blocco pacifico, occorreva dimostrare invece l’esistenza di un titolo giuridico. In sostanza, nella comunità internazionale vigeva una illimitata possibilità di ricorso alla guerra e un limitato ricorso a misure di coercizione diverse dalla guerra.

Una delle prime manifestazioni della tendenza a limitare il ricorso alla forza armata si ha nell’art.1 delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 relative alla soluzione pacifica delle controversie. In seguito il Patto (Covenant) della SDN, concluso nel 1919 ed entrato in vigore nel 1920, era destinato a limitare l’ampia libertà che avevano gli Stati di ricorrere alla forza. In primo luogo, l’art. 10 del Patto prevedeva l’obbligo per gli Stati Membri di rispettare e proteggere l’integrità territoriale e l’indipendenza politica degli altri membri. In secondo luogo, gli SM assumevano l’impegno di non ricorrere alle armi in determinati casi: il Patto stesso prevedeva una moratoria e due divieti assoluti. Esso inoltre sanciva il dovere di risolvere pacificamente le controversie internazionali sottoponendole a regolamento arbitrale o giudiziale o al Consiglio della SDN. Veniva poi sancito il divieto generale di muover guerra ad uno Stato che si conformasse al lodo arbitrale o alla sentenza della Corte permanente così come vigeva il divieto di guerra nei confronti dello Stato membro che si fosse conformato alla relazione del Consiglio, approvata all’unanimità. Di conseguenza la guerra non era totalmente esclusa né venivano banditi i procedimenti di autotutela.

Il processo volto a limitare il ricorso alla guerra conquista un’altra tappa fondamentale con la conclusione del Patto Kellogg-Briand del 1928, conosciuto anche come Patto di Parigi. Costituito da soli 3 articoli, sancisce la rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale e ne condanna il ricorso come strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che devono essere risolte esclusivamente attraverso mezzi pacifici (art.2). Ancora una volta viene sottolineata la connessione tra limitazione del ricorso alla forza armata e soluzione pacifica delle controversie. Se tale Patto, rispetto al Covenant, proibisce esplicitamente la guerra da un lato, dall’altro non impedisce né l’intervento né le rappresaglie armate. Esso gettò inoltre le basi giuridiche per i processi di Norimberga e Tokyo. L’Accordo di Londra del 1945 segna la fine di un processo iniziato dopo la I GM e nello stesso tempo pone le premesse per ulteriori sviluppi, quali la definitiva condanna dell’aggressione, la sua qualificazione di crimine internazionale e la natura imperativa della norma che la interdice.

2. La Carta delle NU e le disposizioni che hanno per oggetto l’uso della forza armata

La Carta delle NU, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, ha definitivamente abolito la libertà di muover guerra di cui godevano gli Stati tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. Essa, a differenza del Covenant e del Patto Kellogg-Briand, pone l’accento non tanto sul fenomeno guerra quanto sul termine forza. Vengono infatti vietate anche tutte quelle azioni militari indicate come operazioni di autotutela, che non possono essere tecnicamente definite come guerra. Nella Carta bisogna distinguere le disposizioni relative all’uso della forza, che riguardano gli Stati individualmente, da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al CdS.

Al primo gruppo appartengono il divieto generale di usare la forza nelle relazioni internazionali, stabilito all’art.2, par.4 e le relative eccezioni, che hanno per oggetto la legittima difesa collettiva e individuale, di cui si parla all’art.51 e le azioni contro Stati ex nemici, di cui all’art.107 della Carta.

Il sistema di sicurezza collettiva, descritto nel Capitolo VII della Carta, fa perno su una categoria di azioni coercitive, comprendenti anche il ricorso alla forza esercitato direttamente dal CdS (art.42), che presuppone l’operatività di una serie di disposizioni che non hanno mai trovato attuazione. Hanno per oggetto l’uso della forza anche alcune disposizioni contenute al Capitolo VIII della Carta, riguardante le azioni coercitive intraprese dalle organizzazioni regionali o in virtù di accordi regionali. Tali azioni, vengono inquadrate nel sistema di sicurezza collettiva, dal momento che richiedono l’autorizzazione da parte del CdS.

Vanno inoltre considerate alcune dichiarazioni dell’AG che hanno assunto particolare importanza benché si tratti di raccomandazioni: risoluzioni n.2625 sulle relazioni amichevoli; n.3314 sulla definizione di aggressione; n.42/22 sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla forza nelle relazioni internazionali. Rilevanti sono anche alcuni strumenti adottati nell’ambito dell’OSCE, in particolare: l’Atto Finale di Helsinki sulla Sicurezza Europea (1975); la Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma (1986); la Carta di Parigi per una nuova Europa (1990) e il Documento di Budapest (1994). Questi ultimi, pur non avendo valore di trattati internazionali, vengono spesso citati dagli Stati per avvalorare le loro argomentazioni sulla disciplina della forza nelle relazioni internazionali. Fondamentali per la ricostruzione del sistema benché datati sono i pareri consultivi sulla liceità della minaccia e dell’uso delle armi nucleari (1996) e quello sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro sul territorio occupato in Palestina (2004).

3. Il contenuto della proibizione stabilita dall’art.2, par.4, della Carta delle NU

L’art. 2, par.4, citato dalla CIG nel caso Nicaragua c. USA come appartenente al diritto consuetudinario, afferma che: “I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle NU”. In primo luogo, occorre accertare il significato del termine forza, al fine di determinare se oggetto della proibizione sia soltanto la minaccia e l’uso della forza armata o anche la coercizione economica. Come si evince dal testo dell’art. 2, par.4, si proibisce solo la minaccia e l’uso della forza armata. È infatti noto che durante la Conferenza di San Francisco, che portò all’adozione della Carta, il Brasile avanzò la proposta, poi respinta, di qualificare il termine forza in modo da includere la proibizione della coercizione economica. Non ebbero successo nemmeno i tentativi posteriori effettuati in sede di elaborazione di alcune importanti Dichiarazioni di principi da parte dell’AG.

L’art.2, par.4, non vieta soltanto l’uso della forza armata ma anche la semplice minaccia. Non è però facile determinare con precisione cosa possa costituire minaccia della forza, oltre al caso ovvio dell’ultimatum. Ne rappresentano degli esempi: l’ultimatum lanciato nel 1998 dalla Nato alla Rep. Federale di Iugoslavia, per la cessazione dei maltrattamenti nei confronti della popolazione del Kosovo, sotto la minaccia di bombardamenti aerei e l’ultimatum degli USA dato nel 2003 a Saddam Hussein e ai suoi figli, invitati a lasciare il paese pena l’invasione.

Per quanto riguarda il possesso di un notevole armamento da parte di uno Stato, la CIG ritiene che non possa essere considerato come una minaccia di forza nei confronti degli Stati vicini. Infatti, secondo il diritto internazionale consuetudinario non esistono vincoli al livello di armamento di ciascuno Stato se non stabiliti dal diritto pattizio e in particolare dai trattati di limitazione degli armamenti. Un problema rilevante si è posto per le armi nucleari. Nel parere del 1996, la CIG distingue tra il mero possesso di armi nucleari, che non costituisce una minaccia della forza e la dissuasione nucleare, che rappresenta una minaccia di uso della forza nucleare poiché lo Stato che la possiede è pronto ad usarla in risposta ad un attacco nucleare. La CIG non condanna la dissuasione nucleare, consentita se intesa come reazione in legittima difesa.

Non costituisce minaccia della forza l’esercizio di un diritto. Per esempio, se uno Stato attraversa uno stretto internazionale con navi da guerra, non comporta un illecito. Infatti, nel caso del canale di Corfù, la CIG affermò che il passaggio della squadra navale britannica era lecito ed era stato ingiustamente negato dall’Albania. Le stesse considerazioni valgono se uno Stato “mostra la bandiera” in acque internazionali e se effettua manovre militari in alto mare.

Invece è sicuramente oggetto della proibizione la forza esercitata al di là del territorio statale, sia nell’ambito territoriale di un altro Stato sia in uno spazio non soggetto alla sovranità di alcuno, come l’alto mare o lo spazio aereo sovrastante. Così come rientra all’art.2, par. 4, la forza esercitata all’interno del territorio statale contro organi o beni di uno Stato estero.

Oggetto di controversia è il caso in cui la forza venga usata contro agenti diplomatici o contro la sede di una rappresentanza diplomatica. Infatti alcuni ritengono che rientri nelle violazioni comprese all’art.2, par.4 mentre per altri si tratta di violazione di altre norme di diritto internazionale.

Per quanto riguarda l’impiego di mezzi informatici contro uno Stato, molti si chiedono se il cyberwarfare possa essere considerato come una violazione dell’art.2, par.4 della Carta. In linea di principio, essi riguardano più i metodi di combattimento che il ricorso alla forza armata e di conseguenza per poterli qualificare come violazione del divieto dell’uso della forza dovrebbero portare alla distruzione di beni o all’uccisione/ferimento di persone.

In conclusione l’art.2, par.4, pone un divieto assoluto poiché anche se si suppone che la minaccia o l’uso della forza non violino l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, sarebbero comunque contrarie ad uno dei fini delle NU. Oggi il divieto dell’uso della forza non è disposto soltanto da una norma di diritto internazionale ma è ormai prescritto da una norma consuetudinaria. Inoltre solo un nucleo ristretto di tale norma può essere qualificato come appartenente allo ius cogens e rispetto ad esso non potranno essere invocate le cause di esclusione dell’atto illecito. È importante infine sottolineare il fondamento nullo di quelle teorie che ritengono che la proibizione dell’uso della forza non avrebbe più valore in presenza di un sistema di sicurezza collettiva che non funziona così come è inaccettabile l’opinione, rimasta isolata in dottrina, per cui tale proibizione sarebbe caduta in desuetudine.

4-5-6-7-8-9-10. Le eccezioni al divieto

a) La legittima difesa

È l’unica eccezione al divieto di minaccia e uso della forza nelle relazioni internazionali espressamente prevista all’art.51 della Carta delle NU e dal diritto internazionale consuetudinario. Nonostante la sentenza della CIG nel caso Nicaragua c. USA abbia notevolmente chiarito il diritto di legittima difesa, permangono ancora degli aspetti controversi. Innanzitutto occorre capire quando tale diritto possa essere esercitato, ossia se solo dopo l’attacco armato o nell’imminenza dello stesso (in tal caso si parla di legittima difesa preventiva). Tale punto non è mai stato esaminato dalla CIG né dall’art.21 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali. Lo stesso art.51 affermando “nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso di attacco armato contro uno Stato membro” dà luogo a due interpretazioni opposte:

  • Una minoranza significativa della dottrina e degli Stati afferma la liceità della legittima difesa preventiva facendo soprattutto leva sull’aggettivo “naturale” con cui si qualifica tale diritto, ammesso dal diritto consuetudinario ancor prima che entrasse in vigore la Carta.
  • La maggioranza, compresa la dottrina continentale europea, sostiene invece la presenza di un riferimento testuale all’esistenza di un attacco armato, considerato dall’art.51 come condizione essenziale per l’esercizio del diritto in questione. L’aggettivo “naturale” alluderebbe al fatto che la legittima difesa sia un diritto connaturato con l’esistenza stessa degli Stati, di cui nessun soggetto internazionale può essere privato.

Tuttavia questa seconda opinione non è più considerabile nella sua assolutezza. Occorre prima di tutto verificare se ci sia coincidenza o scollatura tra la Carta delle NU (diritto convenzionale) e il diritto consuetudinario. In secondo luogo, un’interpretazione letterale potrebbe condurre ad un risultato irragionevole, sarebbe quindi opportuno ricorrere ai lavori preparatori, che tuttavia non forniscono informazioni sul punto. In terzo luogo, tra le due interpretazioni esistono alcuni punti di contatto. Per esempio, anche l’interpretazione più restrittiva ammette la possibilità di esercitare la legittima difesa quando l’attacco sia in corso d’opera o sia stato sferrato, ma non abbia ancora colpito il territorio altrui. In ogni caso per poter ricorrere alla legittima difesa è necessario che si sia verificata una violazione qualificata dell’art.2, par.4 e quindi un attacco armato.

La nozione di attacco armato è però resa particolarmente complicata dall’identificazione dei beni che debbono essere oggetto di violenza: sicuramente tra essi rientrano il territorio e i beni che sono manifestazione degli attributi della sovranità (truppe stanziate all’estero, navi e aeromobili militari). Anche l’attacco contro navi mercantili o aeromobili civili può essere visto come un attacco armato contro lo Stato di bandiera. Per quanto riguarda i cittadini all’estero, l’uso della forza è consentito da un’autonoma norma di diritto consuetudinario non inquadrabile nella legittima difesa. Diverso è il caso delle rappresentanze diplomatiche e consolari, che rimane comunque un punto controverso. Per esempio, nel caso Iran c. USA per la questione degli ostaggi, la CIG dopo aver attribuito la condotta degli studenti islamici, che avevano occupato l’ambasciata americana a Teheran, all’Iran qualificò l’evento come “attacco armato”.

Altro aspetto importante è determinare le caratteristiche, le modalità e l’entità dell’attacco armato. Infatti quest’ultimo può essere compiuto impiegando non solo le forze armate di uno Stato ma anche gruppi armati che seguono le sue direttive. Si tratta della c.d “aggressione indiretta” che può avvenire mediante forze irregolari o di mercenari, che compiono atti di una tale gravità da equivalere ad un vero e proprio attacco armato compiuto dalle forze regolari.

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Riassunto esame Diritto internazionale, libro consigliato Diritto internazionale dei conflitti armati di Ronzitti Pag. 1 Riassunto esame Diritto internazionale, libro consigliato Diritto internazionale dei conflitti armati di Ronzitti Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto internazionale, libro consigliato Diritto internazionale dei conflitti armati di Ronzitti Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto internazionale, libro consigliato Diritto internazionale dei conflitti armati di Ronzitti Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher wegobroke di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Danisi Carmelo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community