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I movimenti di liberazione nazionale partecipano ai lavori di organizzazioni internazionali (es.
l’OLP).
Il Protocollo del 1977 stabilisce che le lotte per l’autodeterminazione sono conflitti armati
internazionali equiparati a conflitti tra Stati.
Santa Sede
La Santa Sede va distinta dallo Stato Città del Vaticano, il quale rientra tra la categoria di Stati; il
Pontefice è l’autorità centrale
La Santa Sede è soggetto di diritto internazionale perché è dotata di:
- indipendenza: non è subordinata a nessun altro ente;
- effettività: stipula numerosi accordi internazionali.
La Santa Sede ha carattere funzionale in quanto ha come obiettivo la tutela dei cristiani e
dell’istituzione cattolica nel mondo.
Gode dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, ma non ha diritto di voto.
I rapporti tra Stato italiano e Santa Sede sono disciplinati dai Patti lateranensi, composti da:
- trattato: l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede sulla Città del Vaticano.
- concordato: disciplina le questione relative al culto cattolico.
Ordine di Malta
In passato, l’Ordine di Malta ha esercitato autorità di governo su diversi territori.
Diritto internazionale
Attualmente, svolge diverse attività di rilievo internazionale e gode dello status di osservatore
presso l’Assemblea generale.
Emette passaporti e svolge importanti funzioni di carattere umanitario.
Una parte della giurisprudenza riconosce la sua soggettività di diritto internazionale; mentre,
un’altra parte, non riconosce tale soggettività, in quanto difetta di indipendenza dalla Santa
Sede.
Viene considerata un’organizzazione non governativa, che ha sede a Roma.
Croce Rossa
È un ente umanitario che opera in assoluta indipendenza politica, confessionale ed
economica.
Svolge importanti funzioni di rilievo internazionale durante i conflitti armati e gode dello status
di osservatore presso le Nazioni Unite.
È composto da individui nominati per cooptazione ed ha sede a Ginevra.
Organizzazioni internazionali
Le Organizzazioni internazionali sono tali solo se dotate di personalità giuridica di diritto
internazionale, altrimenti sono unioni istituzionalizzate di soggetti di diritto internazionale.
In passato, solo gli Stati erano considerati soggetti di diritto internazionale, quindi solo questi
potevano formare organizzazioni internazionale, oggi si è visto che molte di queste sono
costituite, a loro volta, da altre organizzazioni (es. FAO).
A differenza degli Stati, non sono enti territoriali, ma enti funzionali: trovano la loro ragion
d’essere nella funzione che sono chiamati a svolgere per la necessità di cooperare. A questo
fine istituiscono un’organo in comune.
Le organizzazioni internazionali hanno una struttura tripartita, composta da:
- Assemblea: composta da rappresentanti di tutti gli Stati membri.
- Consiglio esecutivo: organo più ristretto composto solo da alcuni rappresentanti.
- Segretario generale: organo monocratico che agisce nell’esclusivo interesse
dell’organizzazione e non può prendere istruzioni dagli Stati membri.
Gli Stati diventano membri dell’organizzazione tramite la procedura d’ammissione, che
permettere di valutare la capacità dello Stato candidato di adempiere agli obblighi connessi
alla qualità di membro. Uno Stato, inoltre, può essere sospeso o espulso in caso di violazioni.
La procedura di voto può avvenire per:
- consensus: non esiste nessuna obiezione all’adozione della proposta di risoluzione. Con il
consensus non ha luogo la votazione formale, ma viene semplicemente constatato dal
Presidente dell’organo, in questo modo salvaguardando gli interessi delle minoranze.
- unanimità: voto positivo di tutti i componenti dell’organo.
- maggioranza semplice: l’atto è adottato se votato dalla metà più 1 degli Stati membri.
- maggioranza qualificata: può assumere diverse modalità: può consistere in una maggioranza
di 2/3 oppure deve comprendere il voto di determinati Stati (es. le decisioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite che richiedono il voto favorevole dei membri permanenti).
Le organizzazioni internazionali hanno personalità giuridica se godono di indipendenza ed
effettività:
Indipendenza: l’ente deve essere indipendente dagli Stati che lo compongono. È indipendente se
ha la possibilità di esprimere la propria volontà, separatamente da quella dei propri membri, e
questo avviene solo se la votazione avviene a maggioranza e non all’unanimità.
Diritto internazionale
Effettività: vi sono molte organizzazioni fantasma, cioè che esistono solo sulla carta e non sono
effettive sul piano internazionale; non hanno effettività neanche le organizzazioni che creano
obblighi per i propri membri, ma non hanno rapporti con terzi.
La personalità internazionale delle organizzazioni è stata riconosciuta da una sentenza della
Corte internazionale di giustizia.
A differenza degli Stati, le organizzazioni internazionali non possiedono una competenza
generale. Occorre distinguere:
- personalità internazionale: ha per oggetto la titolarità di situazioni giuridiche soggettive
derivanti da norme internazionali.
- personalità di diritto interno: all’interno degli Stati membri, l’organizzazione gode della
capacità giuridica necessaria per svolgere determinate funzioni (es. può acquistare o alienare
beni immobili o stare in giudizio).
Diverse sono le organizzazioni non governative (ONG): associazioni a carattere privato,
quindi non governative dell’associazione, e caratterizzate da assenza di profitto nell’attività. A
questo si aggiunge che sono caratterizzate da una forte spinta ideale, finalizzata all'obiettivo di
contribuire allo sviluppo globale dei paesi socialmente ed economicamente più arretrati.
Le organizzazioni internazionali possono essere:
- universali: aperte a tutti gli Stati della comunità internazionale. Possono accedere solo gli Stati
che possiedono determinati requisiti: 1) regionali; 2) settoriali.
- universali generali: si occupano di tutte le materie (es. ONU).
- settoriali: si occupano solo di determinate questioni.
- regionali: si suddividono in:
- continentali: operano nel continente (es. Consiglio d’Europa);
- super-regionali: operano solo in un’area della regione (es. UE, in quanto non tutti gli Stati
europei vi partecipano);
- d’integrazione economica;
- sovranazionale: vi è sia cooperazione che sovranazionalità, in quanto vi è stato il pieno
trasferimento di sovranità a tali enti.
Il GATT è un’organizzazione istituita all’Havana che si occupava del libero scambio tra Stati.
Gli USA non ratificarono l’accordo stipulato a Ginevra e il GATT rimase un accordo privato.
Le Nazioni Unite cercarono di trovare una soluzione: la necessità di un organo in comune del
GATT porta all’istituzione di un Segretario generale.
La questione era capire se i funzionari del Segretariato del GATT avessero le stesse immunità
degli altri.
La Svizzera sigla un accordo col GATT in modo da estendere anche a questi funzionari le stesse
immunità di cui godono i funzionari dell’UNCTAD (organizzazione tesa allo scopo di incrementare
le opportunità commerciali, di investimento e di sviluppo).
Tale accordo, però, era stipulato tra Svizzera e parti contraenti del GATT, i quali avevano delegato
il Segretario generale ad apporre la firma.
Il GATT, quindi, difettava di indipendenza e di effettività.
Nel 1944 viene trovata una soluzione: il GATT viene sostituito dall’Organizzazione mondiale del
commercio, che gode di indipendenza e di effettività, quindi è dotata di personalità giuridica di
diritto internazionale. Diritto internazionale
L’individuo
L’individuo non è un soggetto di diritto internazionale, nonostante questo egli può agire di
fronte la Corte europea dei diritti umani in caso di violazioni dei propri diritti da parte degli
Stati e, in virtù del Patto sui diritti civili e politici, può agire anche di fronte il Comitato dei diritti
dell’uomo.
Vengono in rilievo 2 categorie di norme:
- norme di protezione dei diritti dell’uomo: tali norme sono rivolte agli Stati, i quali sono
obbligati a riconoscere e garantire tali diritti all’interno dei propri ordinamenti;
- crimini internazionali: l’ordinamento internazionale impone all’ordinamento interno di punire i
crimini internazionali commessi dall’individuo.
Anche le persone giuridiche non hanno personalità internazionale: diritti ed obblighi delle
imprese multinazionali sono filtrati dallo Stato.
Diritto internazionale
Capitolo 2
Riconoscimento
Riconoscimento di nuovi Stati
Uno Stato, per entrare nella comunità internazionale, deve essere riconosciuto; il
riconoscimento può essere:
- de iure: quando lo Stato preesistente riconosce il nuovo Stato sulla base della sua stabilità;
- de facto: quando lo Stato preesistente riconosce il nuovo Stato perché esso esercita un potere
effettivo sul suo territorio e sulla sua popolazione, ma nutre dei dubbi riguardo la sua stabilità.
Il riconoscimento può avvenire:
- o attraverso un’espressa dichiarazione;
- o attraverso comportamenti concludenti, come la stipulazione di Trattati.
Inizialmente distinguevamo 2 teorie:
- riconoscimento come atto bilaterale: i due Stati devono riconoscersi reciprocamente. La
critica era che il nuovo Stato non aveva personalità giuridica di diritto internazionale e, perciò,
non poteva porre in essere il riconoscimento. La soluzione era quella di riconoscere allo Stato
l’unica capacità di stipulare accordi internazionali.
- riconoscimento come atto unilaterale: il riconoscimento può essere fatto solo dallo Stato
preesistente. La critica è che, andando a ritroso, non si individua chi abbia riconosciuto il primo
Stato.
Quindi, il riconoscimento ha effetto dichiarativo e non costituivo della personalità giuridica.
La soggettività dello Stato dipende esclusivamente dalla sua indipendenza e dalla sua
effettività.
A questo si aggiunge la teoria della socialità del riconoscimento, cioè lo Stato riconosciuto può
intrattenere rapporti diplomatici.
Uno Stato non riconosciuto non può essere membro delle Nazioni Unite e il riconoscimento non
può avvenire con la forza o con l’aggressione.
Lo Stato non riconosciuto:
- nei sistemi di civil law, gode dell’immunità giurisdizionale e le sue norme continuano ad avere
valenza;
- nei sistemi di common law