Parte prima: Il diritto nella società internazionale
Sul diritto internazionale e le sue configurazioni
Diritto internazionale: insieme delle regole giuridiche che riguardano i rapporti tra gli Stati e tra questi e le organizzazioni intergovernative. Il diritto internazionale è un insieme di regole. È un sistema normativo. La maggior parte delle regole internazionali di condotta operano all'interno degli Stati, riguardano i rapporti tra gli Stati (i loro organi legislativi, giudiziari ed esecutivi), e le persone fisiche o giuridiche che si trovano sul loro territorio, o che comunque sono sottoposte alla loro giurisdizione. Carattere bilaterale del loro funzionamento, in quanto basate sullo stretto principio della reciprocità. Vale a dire che lo Stato A tratterà i cittadini e gli organi esterni dello Stato B secondo le regole in questione nella misura in cui lo Stato B farà altrettanto nei riguardi dei cittadini e degli organi esteri dello Stato A.
La definizione sopra sostenuta del diritto internazionale come insieme di regole giuridiche sembra opposta a quella proposta dalla scuola di pensiero giuridico americana c.d. di New Haven, degli internazionalisti dell'Università di Yale. Secondo quest'ultima, il diritto internazionale non sarebbe un insieme di regole, bensì un processo normativo senza soluzione di continuità, costituito dal succedersi delle decisioni normative delle forze prevalenti della comunità internazionale.
Regole internazionali
- Di tipo strutturale di organizzazione (es. regole contenute in un trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale che prevedono l'istituzione dei suoi organi con i rispettivi poteri, competenze e procedure di funzionamento).
- Di tipo procedurale sulla produzione (disciplinano le modalità e le procedure di formazione di altre regole. es. quelle che prevedono le modalità di conclusione dei trattati).
- Regole di condotta, c.d. materiali o sostanziali (disciplinano direttamente i comportamenti dei soggetti dell’ordinamento in termini di obblighi di fare o di non fare, es. regole che pongono il divieto dell'uso della forza).
Prospettiva storica
La nascita del diritto internazionale va ricondotta all'epoca della nascita degli Stati nazionali, identificata con la fine della Guerra dei Trent'Anni, sancita dalla Pace di Westfalia del 1648: fine di una distribuzione gerarchica del potere. Distribuzione del potere tra una pluralità di «aggregati» umani la cui sovranità nazionale non ammetteva autorità ad essi superiore. Stati europei, dall'Inghilterra alla Russia, formalmente pari ordinati tra loro, mossi da interessi confliggenti, ma ispirati a valori e modelli di comportamento omogenei, si sono forniti di un bagaglio assai limitato di regole giuridiche, basate sulla reciprocità, che assicurassero un regime di libera concorrenza politica, militare ed economica. Tali regole miravano a garantire la tutela della funzione diplomatica, uno standard minimo di trattamento dei rispettivi cittadini all'estero, dei loro beni e diritti economici, la libertà dei mari e un minimo di regole di condotta nelle ostilità belliche.
Modello westfaliano della comunità internazionale: situazione di fatto di distribuzione pluralistica del potere sulla scena internazionale europea, in una prospettiva eurocentrica del diritto internazionale. Su tale impianto storico-politico fattuale si è sviluppato il diritto internazionale moderno, basato sul principio della sovrana eguaglianza formale degli Stati e dotato delle caratteristiche di orizzontalità, o bilateralità, e scarsa istituzionalizzazione.
Prima Guerra Mondiale con la rivoluzione russa del 1917 ha introdotto, non solo una nuova forma di governo nazionale, ma un modello — che la Russia sovietica intendeva esportare su scala mondiale — di rapporti economici che negavano il diritto di proprietà privata e il libero commercio tra privati, infrangendo uno dei pilastri fondamentali su cui si era sviluppata la società internazionale e le relative regolamentazioni giuridiche sino ad allora.
La sistematica espropriazione dei diritti economici degli stranieri nella Russia sovietica ha violato le tradizionali regole consuetudinarie sul trattamento degli stranieri e dei loro beni. Nella conflittualità ideologica tra il regime sovietico e il mondo capitalista e liberista si è inserito il rigetto della efficacia giuridica di tali regole da parte dei Paesi comunisti, fino al disconoscimento della stessa fonte giuridica da cui si erano formate tali regole: la consuetudine.
Dopo il secondo conflitto mondiale emerse la visione di un nuovo ordine internazionale basato sul principio della legalità e della eguaglianza sovrana degli Stati. Le linee fondanti di tale visione, suggellata da Roosevelt e Churchill nel 1941 nella Carta Atlantica, si articolavano:
- Divieto dell'uso della forza;
- Protezione e promozione dei diritti dell'uomo;
- Liberalizzazione degli scambi commerciali e la protezione degli investimenti stranieri.
Rilanciava su scala mondiale il modello eurocentrico e multilateralistico westfaliano, aggiornandolo con l'introduzione del divieto dell'uso della forza e con il proseguimento del faticoso tentativo di istituzionalizzare la gestione sovranazionale della funzione di polizia internazionale. Questa stessa visione venne poi codificata nella Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1945 dai 51 Stati fondatori.
Insorgere del bipolarismo e la Guerra Fredda (1946-1989): entro la metà degli anni '60, con la proliferazione degli Stati membri di nuova formazione emergenti dal processo di decolonizzazione, la maggioranza dei Paesi del Terzo Mondo, la gran parte dei quali si organizzò nel gruppo c.d. degli Stati Non-Allineati, di fatto si allineò sulle posizioni dei Paesi del blocco comunista. Ne scaturì una situazione nella quale lo schieramento dei Paesi occidentali dovette accettare l'istanza congiunta dei Paesi Socialisti e del Terzo Mondo ad intraprendere una sorta di processo di rinegoziazione del diritto internazionale — per secoli espressione della cultura giuridica e politica delle potenze europee, successivamente affiancate dagli Stati Uniti — al fine di trascrivere, con gli aggiustamenti oggetto di negoziati, il diritto consuetudinario. Tale processo di rinegoziazione ha in larga misura confermato i fondamenti tradizionali del diritto internazionale come il diritto diplomatico e consolare (Convenzioni di Vienna del 1961 e 1963) e, il diritto dei trattati (Convenzione di Vienna 1969).
Il contrasto avente rilievo giuridico-internazionale tra il gruppo dei Paesi industrializzati e quelli dei Paesi del Terzo Mondo e dei Paesi socialisti, riguardava i rapporti economici e la regolamentazione giuridica internazionale degli stessi. Grazie ad una consistente azione diplomatica le delegazioni dei Paesi del Terzo Mondo cercarono di instaurare un c.d. nuovo ordine economico internazionale; fondato sulla priorità del principio della sovranità permanente degli Stati sulle proprie risorse naturali e del diritto per gli Stati di regolamentare autonomamente le attività economiche sul proprio territorio, senza eccezione per le attività economiche di soggetti stranieri, comprese le multinazionali.
Pretese di elaborare un regime regolamentare internazionale che mettesse fine ad un apparato di regole giuridiche che legittimassero la continuazione, anche in epoca post-coloniale, dello sfruttamento economico delle proprie risorse da parte dei Paesi del Nord del Mondo attraverso le loro imprese private nazionali e multinazionali.
Uno dei punti maggiormente controversi di tale negoziato riguardava la tradizionale regola consuetudinaria che prevedeva la intangibilità della proprietà privata e, più in generale, dei diritti economici di privati stranieri, particolarmente quelli derivanti da contratti di concessione di sfruttamento di risorse naturali, petrolifere e minerarie. In base a tale quadro giuridico consuetudinario, un atto di espropriazione costituiva un illecito internazionale da parte dello Stato di investimento nei riguardi dello Stato di nazionalità dell'investitore straniero privato dei propri diritti economici. Da ciò l'obbligo di restituzione, o di risarcimento, pari all'intero valore del bene (damnum emergens), con l'aggiunta del mancato guadagno derivante dalla indisponibilità dei beni espropriati (lucrum cessans) e degli interessi. A fronte del disconoscimento di tale consuetudine, le risoluzioni in questione avevano introdotto la liceità di misure statali privative di diritti economici stranieri, adottate adducendo l'esercizio dell'autodeterminazione economica e della sovranità permanente sulle proprie risorse naturali. Tali risoluzioni subordinavano l'ammissibilità delle misure in questione ad alcuni requisiti di liceità. Tra questi, vi era la corresponsione di un indennizzo la cui quantificazione è di regola di gran lunga inferiore al risarcimento.
Tra gli anni '70 e '80, l'effetto cumulativo delle risoluzioni in questione ha incrinato il contenuto della regola consuetudinaria tradizionale, abrogandola nella sua universalità. Un tribunale internazionale avrebbe continuato ad applicare l'obbligo di risarcimento pieno in un caso di espropriazione da parte di un Paese occidentale nei riguardi di investitori occidentali, mentre avrebbe applicato parametri assai più flessibili e incerti in una controversia relativa ad atti privativi di diritti economici stranieri adottati da un Paese in via di sviluppo rispetto a investitori occidentali.
Caduta del Muro di Berlino (1989), la posizione di numerosi Paesi in via di sviluppo è mutata, trasformandosi in un atteggiamento concorrenziale nell'attrarre investimenti stranieri, apparente superamento di parte delle istanze promosse nell’ambito del c.d. nuovo ordine economico internazionale. Sotto il profilo del trattamento degli investimenti stranieri, la recente giurisprudenza arbitrale internazionale, anche nei casi in cui ha sostenuto l'ammissibilità di provvedimenti espropriativi, ne ha condizionato la liceità alla corresponsione di un indennizzo la cui valutazione viene fatta coincidere con i criteri tradizionali di determinazione del risarcimento per fatto illecito.
A partire dal secondo dopoguerra, la comunità internazionale ha in modo crescente dato spazio alla consapevolezza dei valori della dignità umana, della pace, della sicurezza ambientale ed economica, oltre che militare, e dell'interdipendenza globale di tali valori. Ciò ha introdotto nel diritto internazionale regole a tutela di interessi collettivi della società internazionale di portata superiore rispetto a quelli tradizionali individuali di tipo contrattualistico, e, quindi, indivisibili.
Prospettiva evolutiva contemporanea
L'invasione del Kuwait da parte dell'Irak, nel 1990, suscitò - per la prima volta dopo quarantacinque anni dalla nascita delle Nazioni Unite — una risposta coercitiva adottata all'unanimità da tutti gli schieramenti della comunità internazionale, compresi i cinque Membri Permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti).
Sotto il profilo della regolamentazione dei rapporti economici internazionali, mentre nei primi degli anni '90 proseguiva l'ampliamento del quadro giuridico della liberalizzazione del commercio internazionale con la trasformazione del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) in WTO (World Trade Organization), si segnala il fallimento dei negoziati MAI (Multilateral Investment Agreement) per una regolamentazione generale degli investimenti stranieri.
Sotto il profilo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dopo i primi entusiasmi per l'unanimità ritrovata nel Consiglio di sicurezza a seguito dell'invasione del Kuwait, si ricorda, il fallimento:
- Dell'azione delle Nazioni Unite nella crisi di Somalia rispetto alle stragi interetniche in Ruanda e nella ex-Iugoslavia;
- L'intervento della NATO del 1999 contro la politica di genocidio nei riguardi della minoranza albanese in Kosovo, la cui autorizzazione del Consiglio di sicurezza non fu formalmente possibile per il veto prospettivo di Russia e Cina, nonostante il sostegno di tutti gli altri componenti, manifestato formalmente nel Consiglio stesso.
Attacco terroristico dell'11 settembre 2001: cointeressenza diffusa tra i governi di tutto il mondo, compresi quelli dei Paesi arabi moderati, nel contenimento e contrasto del fenomeno del terrorismo, ha consentito un provvisorio compattamento del Consiglio di sicurezza nel fornire approvazione e sostegno all'azione militare del Governo USA contro l'Afghanistan, il cui governo di allora era stato individuato come fiancheggiatore dell'organizzazione terroristica Al-Qaeda. Questo non ha dissuaso la Casa Bianca dal cercare successivamente di perseguire, seppure in modo oscillatorio, il proprio disegno di egemonia non più cercando la copertura delle pur deboli istituzioni internazionali multilaterali, bensì attraverso un rinnovato unilateralismo.
Attacco anglo-americano all'Irak, nel marzo 2003, senza l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza; ciò ha accentuato la tensione transatlantica tra una buona parte dei Paesi europei e gli Stati Uniti e, naturalmente, la conflittualità tra questi ultimi, insieme ai suoi alleati europei, e larga parte del mondo islamico.
L'ONU, indipendentemente dal funzionamento dei suoi poteri coercitivi, e in ragione della universalità della sua composizione e delle materie oggetto delle sue competenze, appare come foro principale nel quale cercare di ritrovare per il diritto internazionale la sua funzione di linguaggio condiviso non solo e non tanto tra rappresentanti di Stati tradizionalmente intesi, ma tra rappresentanti di diverse civiltà etnico-religiose. L'apertura di un tavolo per il dialogo diplomatico-interculturale appare oggi indispensabile vista la conflittualità internazionale, che sta imboccando il canale della contrapposizione tra civiltà e culture religiose (vd. manifestazioni di risentimento nel mondo arabo e islamico nei riguardi del mondo occidentale conseguente all'intervento in Irak, e in parte in Afghanistan, e al trattamento dei prigionieri in quei paesi e a Guantanamo).
Il diritto internazionale non va considerato solo come un insieme di regole di comportamento che forniscono la soluzione a problemi e contenziosi, ma anche come regole e codici di comunicazione e dialogo — a sua volta per la negoziazione e, possibilmente, la creazione di nuove regole di comunicazione e/o di comportamento — tra i rappresentanti degli Stati e delle civiltà e culture da essi, a loro volta, rappresentati. Resta alla volontà politica dei governi e, possibilmente, anche degli attori non-governativi di farne uso.
Proposta di costituire un tavolo negoziale per il dialogo tra culture e religioni, presentata informalmente dal Cardinale Renato Martino, già Rappresentante permanente all'ONU della Santa Sede.
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE, oggi trasformatasi in OSCE) dopo circa sei anni di negoziati su diverse tematiche oggetto di profonde divergenze e reciproci timori tra i Paesi dell'Europa Occidentale, Canada e Stati Uniti, da un lato, e i Paesi comunisti, dall'altro, sfociò nell’Atto Finale di Helsinki del 1975. Questo raccoglieva il minimo comune denominatore del pensiero e delle disponibilità politiche, giuridiche e culturali dei due blocchi e delle rispettive componenti.
Sicura priorità potrebbe avere un negoziato finalizzato alla elaborazione in termini multiculturali di un codice di condotta nel quale compiere una rivisitazione condivisa di alcuni diritti fondamentali dell'uomo — quali la libertà religiosa e di espressione, o la tutela delle minoranze — attraverso l'elaborazione di criteri di interpretazione e applicazione degli stessi diritti e di altri diritti fondamentali. Parallelamente, si potrebbero rivisitare diversi principi di diritto internazionale generale, verificando la conformità di molti di essi che trovano fondamento in principi della civiltà giuridica occidentale — di diritto romano e di common law — che di fatto coincidono con i principi di diritto islamico.
Diritto internazionale e diritto internazionale privato
Il diritto internazionale non va confuso con il c.d. diritto internazionale privato; ogni ordinamento giuridico nazionale ha le proprie regole di diritto internazionale privato, c.d. di conflitto o di rinvio, aventi natura strumentale. Esse, servono ad indicare al giudice nazionale, investito di una controversia civile che abbia carattere di estraneità (o internazionalità) rispetto al proprio ordinamento, un criterio per individuare la legge materiale — straniera o interna — da applicare alla controversia stessa. Analogamente, le regole di diritto internazionale privato processuale sono quelle — anch'esse di carattere interno — che determinano la giurisdizione del giudice nazionale competente a conoscere e decidere di controversie aventi carattere di estraneità.
Il carattere di estraneità della fattispecie dedotta in giudizio davanti al giudice nazionale può consistere nella cittadinanza straniera o nella localizzazione estera dello stabilimento delle parti, nel fatto che il contratto oggetto della lite sia stato concluso all'estero, che all'estero sia stata eseguita la prestazione caratteristica del contratto stesso.
Stati concludano convenzioni internazionali finalizzate a uniformare le rispettive norme interne di conflitto o sulla competenza giurisdizionale dei propri giudici rispetto a fattispecie dotate di carattere di estraneità: convenzioni di diritto internazionale privato e processuale: mirano a fornire un quadro regolamentare comune per affrontare e risolvere le problematiche giuridiche che sorgono nei rapporti internazionali.
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