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OVVERO:

Lo stato leso può mantenere la propria posizione, ma deve offrire la possibilità di negoziare , e soltanto se lo

- stato autore non mostra di volere negoziare o intraprendere altri metodi di risoluzione della controversia

(arbitrato per esempio), in questo caso lo stato leso potrà ricorrere a contromisure per garantirsi gli obblighi

è

di responsabilità, ma solo dopo aver fatto una sorta di ultimatum (intimidazione comunicare la propria

volontà di procedere a contromisure). Nel caso in cui lo stato autore di fronte all’invocazione della

responsabilità dello stato leso, in questo caso non c’è bisogno dell’offerta di negoziato, ma si potrà passare

subito all’ultimatum (c.d sommation). Il ricorso a contromisure non viene escluso una volta che lo stato si

dimostri disposto a negoziare o a risolvere la controversia, ritorna nelle mani dello stato leso a ricorrere a

contromisure, nel caso in cui lo stato autore non si comporti in buona fede, non dando seguito agli obblighi

internazionali. Il diritto a ricorrere a contromisure non è possibile se gli stati si mettono d’accordo a stabilire

un organo in grado di trovare una soluzione che sia vincolante per le parti.

Tutto questo vale per la generalità delle contromisure, ovvero le contromisure che consistono in violazione di diritti

dello stato responsabile, ma c’è un’eccezione, che consente allo stato leso di prendere contromisure anche prima di

aver esperito o esaurito tutti questi passaggi. E’ possibile per lo stato leso una volta fatta l’invocazione, ricorrere subito

a misure (contromisure) che abbiano una finalità e portata meramente cautelare , garantirsi la possibile soddisfazione

degli obblighi di responsabilità che se non fossero prese queste misure, potrebbero non essere garantite (per es. 39

congelamento dei beni di proprietà dello stato autore, presso istituti bancari o altre forme di investimento dello stato

leso.) Anche quando vengono rispettate tutte le condizioni delle contromisure in risposta all’illecito, e anche quando

venga rispettata la finalità delle contromisure che servono ad ottenere gli obblighi, ci sono alcuni comportamenti che

sono VIETATI anche se tenuti a titolo di contromisure (limiti ASSOLUTI alle contromisure).

1. Non può violare norme ius cogens (inviolabili). è

2. L’uso aggressivo della forza armata non è consentito non sono consentite contromisure (art 2

è

paragrafo 4) armate anche se la norma sul divieto dell’uso della forza non fosse norma ius cogens.

3. Tenere comportamenti che configurano violazioni dei diritti fondamentali per la protezione

umana in quanto tale (diritto internazionale umanitario).

Ci sono altri 3 limiti che operano in maniera diversa:

1. Tutela del personale diplomatico (inviolabilità personale della vita e attività dell’agente diplomatico)

è gli agenti diplomatici che si trovano sul territorio dello stato leso, sono le persone più esposte a

comportamenti di reazioni, e inoltre la funzione diplomatica costituisce una possibile via per risolvere in

maniera diversa la questione di responsabilità e quindi mettere a rischio questa funzione significa privare

gli strumenti del diritto internazionale di un mezzo efficace per ottenere l’adempimento degli obblighi.

2. Il fatto di aver subito un illecito non consente comunque allo stato leso di non rispettare gli eventuali

obblighi che abbia nei confronti dello stato autore, ovvero non si può violare l’obbligo di esperire o

sottoporsi a procedimenti di risoluzione pacifica della controversia.

3. Principio di proporzionalità, non sono giustificate e consentiti comportamenti e contromisure che

configurino una reazione sproporzionata rispetto ad un illecito subito in termini di importanza della

norma violata, ed effetti prodotti dalla violazione. Questo può accadere anche quando la contromisura

riguardi obblighi previsti nel medesimo trattato che è stato violato dallo stato autore, perché la

proporzionalità va valutata non soltanto rispetto al tipo o all’importanza di norma violata, ma anche

rispetto agli effetti che produce quella violazione.

Lezione 06/12

Giovedì 14, alle ore 10:00 verifica

17 gennaio primo appello ordinario

preappelli 3-4-5 8-9-10-12 gennaio

ci sono altri appelli tra il primo appello ordinario e il secondo appello ordinario

è

Per il preappello ordinario capitolo sull’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano al diritto internazionale + il

libro blu + la parte del ronzitti riguardante le controversie .

Le contromisure, la ratio è quella di ottenere dallo stato autore l’adempimento di obblighi di responsabilità. I progetti

di articoli della commissione 2001, affermano la possibilità di ricorrere alle contro misure solo per gli stati che

rientrano nella situazione di “stato leso”, per stato leso rientra sia lo stato individualmente e materialmente offeso e

pregiudicato dal comportamento illecito dello stato autore, sia quando lo stato responsabile abbia messo in atto un

comportamento in violazione di obblighi assunti nei confronti di una pluralità di soggetti erga omnes (art. 46 pluralità

di stati lesi: Ove più̀ Stati siano lesi dal medesimo atto internazionalmente illecito, ciascuno di essi può̀ invocare individualmente la

responsabilità̀ dello Stato che ha commesso l’atto internazionalmente illecito). Per soggetto “leso”, nell’impostazione dottrinale

assolutamente dominante, si intende il soggetto titolare del diritto correlativo ad un obbligo bilaterale violato dalla 40

controparte(3). Così impostata la questione, la prassi più recente delle contromisure (o meglio dei comportamenti in sé

illeciti qualificati o qualificabili come contromisure in quanto attuati in risposta ad illeciti altrui), adottate da soggetti

apparentemente non titolari di un diritto correlativo ad un obbligo bilaterale violato dalla controparte, ha suscitato

notevoli perplessità. Il problema allora concerne, come vedremo, l’ammissibilità delle reazioni provenienti

proprio da soggetti “indirettamente” lesi e quindi il problema si converte in quello di stabilire se i diritti, le facoltà

(e possibilmente i doveri) spettanti loro e la possibilità di ricorrere a contromisure in conseguenza di un atto illecito

siano soggetti allo stesso regime cui sono soggetti quelli degli Stati direttamente e individualmente lesi, e in caso di

risposta negativa, a quale regime siano soggetti.

Nel progetto non si nomina la possibilità di ricorso a contromisure, riferita ai soli stati lesi. Questo non è un dato

scontato. C’è una disposizione del progetto (art 54 “misure prese da stati diversi dallo stato leso” ≠ contromisure

in quanto sono c.d misure lecite), che fa riferimento a possibili misure che possono essere prese da stati diversi dagli

stati lesi, è una disposizione ambigua (in quanto consapevole che c’è una poca uniformità della prassi su questo

aspetto, e molte diversità per quanto riguarda la manifestazione dell’opinio iuris degli stati, e quindi non emerge con

chiarezza che questi stati possono ricorrere a contromisure, e neppure se questo sia vietato, il progetto non ha

voluto prendere una posizione, non volendo influenzare l’orientamento della prassi).

Nulla pregiudica che gli stati lesi possono ricorrere a misure lecite nei confronti dello stato autore. Se si tratta di

misure lecite, non c’è nessun diritto o obbligo nel ricorrere a queste misure, proprio perché lecite. Qual è il motivo di

questa cautela o incertezza nella codificazione di questo aspetto della responsabilità internazionale ? Qual è la tendenza

che si può riscontrare dai dati della prassi e della manifestazione dell’opinio iuris degli stati? Il problema è che il

ricorso a contromisure è sempre rischioso, comporta rischi di abusi, comporta rischi per il mantenimento della

pace nazionale , e comunque configura una aggiunta di violazione del diritto. Questi rischi si moltiplicano se viene

esercitato un ricorso a contromisure da parte della generalità degli stati parti interessati. Questo può portare al fatto he

molti stati ricorrono a contromisure per loro fini, inoltre da luogo ad un disordine nella gestione di cosa sia necessario

fare per ottenere l’adempimento degli obblighi di responsabilità, se ognuno adotta una contromisura si sommano varie

contromisure contro lo stato. Questo è il motivo per cui c’è grande diffidenza negli stati e nella dottrina nel

considerare accettabile il ricorso a contromisure da parte di stati non direttamente lesi. I rischi potenziali emergono

dalla prassi, nell’era moderna dei rapporti tra gli stati, si sono manifestate queste pratiche di ricorrere a contromisure

da parte di stati non direttamente lesi dall’illecito a partire dalla fine degli anni 70 quando, in due occasioni:

1. intervento armato militare dell’unione sovietica in Afghanistan a cui è seguito poco tempo dopo un intervento

militare dell’URSS alla polonia per reprimere i moti rivoluzionari che contribuirono alla caduta del regime comunista.

Di fronte a questi episodi che erano violazioni di norme generali di diritto internazionale.

2. Altro episodio l’intervento militare dell’argentina alle isole malvinas

3. Altri episodi visti da vicino, annessione della Crimea del 2014 da parte della federazione russa. Anche le violazioni

connesse dall’Iraq e Iran riguardo ai divieti di riarmo.

Dal punto di vista della sistemazione giuridica, si confrontano varie possibilità. Da una parte c’è un’impostazione

molto classica che non distingue tra stati lesi e non lesi, ma che hanno un interesse giuridico a invocare la

responsabilità e secondo questa impostazione nel caso di violazione di obblighi erga omnes, tutti gli stati sono lesi

e tutti hanno diritto di usare contromisure, in maniera proporzionale al danno. Questa è l’impostazione della

corte internazionale fino al 1996. D’altra parte, ancora si dice che effettivamente non c’è un diritto degli stati di

ricorrere a contromisure. Possono essere adottati solo da stati lesi o specially effected. Questo è un modo di intendere

la prassi. Però non è una lettura attenta o completa e soprattutto è una lettura che da una risposta non soddisfacente.

“Quando emerge un consenso tra la generalità degli stati che in risposta all’illecito commesso dallo stato autore, si può

rispondere con l’adozione di contromisure da parte di stati non direttamente lesi ma che hanno un interesse a

pretendere l’attuazione di obblighi di responsabilità, allora poi si riscontra che ci sono tante contromisure prese dagli

stati in linea con questa manifestazione cond

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A.A. 2023-2024
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tiziano27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Palmisano Giuseppe.