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OVVERO:
Lo stato leso può mantenere la propria posizione, ma deve offrire la possibilità di negoziare , e soltanto se lo
- stato autore non mostra di volere negoziare o intraprendere altri metodi di risoluzione della controversia
(arbitrato per esempio), in questo caso lo stato leso potrà ricorrere a contromisure per garantirsi gli obblighi
è
di responsabilità, ma solo dopo aver fatto una sorta di ultimatum (intimidazione comunicare la propria
volontà di procedere a contromisure). Nel caso in cui lo stato autore di fronte all’invocazione della
responsabilità dello stato leso, in questo caso non c’è bisogno dell’offerta di negoziato, ma si potrà passare
subito all’ultimatum (c.d sommation). Il ricorso a contromisure non viene escluso una volta che lo stato si
dimostri disposto a negoziare o a risolvere la controversia, ritorna nelle mani dello stato leso a ricorrere a
contromisure, nel caso in cui lo stato autore non si comporti in buona fede, non dando seguito agli obblighi
internazionali. Il diritto a ricorrere a contromisure non è possibile se gli stati si mettono d’accordo a stabilire
un organo in grado di trovare una soluzione che sia vincolante per le parti.
Tutto questo vale per la generalità delle contromisure, ovvero le contromisure che consistono in violazione di diritti
dello stato responsabile, ma c’è un’eccezione, che consente allo stato leso di prendere contromisure anche prima di
aver esperito o esaurito tutti questi passaggi. E’ possibile per lo stato leso una volta fatta l’invocazione, ricorrere subito
a misure (contromisure) che abbiano una finalità e portata meramente cautelare , garantirsi la possibile soddisfazione
degli obblighi di responsabilità che se non fossero prese queste misure, potrebbero non essere garantite (per es. 39
congelamento dei beni di proprietà dello stato autore, presso istituti bancari o altre forme di investimento dello stato
leso.) Anche quando vengono rispettate tutte le condizioni delle contromisure in risposta all’illecito, e anche quando
venga rispettata la finalità delle contromisure che servono ad ottenere gli obblighi, ci sono alcuni comportamenti che
sono VIETATI anche se tenuti a titolo di contromisure (limiti ASSOLUTI alle contromisure).
1. Non può violare norme ius cogens (inviolabili). è
2. L’uso aggressivo della forza armata non è consentito non sono consentite contromisure (art 2
è
paragrafo 4) armate anche se la norma sul divieto dell’uso della forza non fosse norma ius cogens.
3. Tenere comportamenti che configurano violazioni dei diritti fondamentali per la protezione
umana in quanto tale (diritto internazionale umanitario).
Ci sono altri 3 limiti che operano in maniera diversa:
1. Tutela del personale diplomatico (inviolabilità personale della vita e attività dell’agente diplomatico)
è gli agenti diplomatici che si trovano sul territorio dello stato leso, sono le persone più esposte a
comportamenti di reazioni, e inoltre la funzione diplomatica costituisce una possibile via per risolvere in
maniera diversa la questione di responsabilità e quindi mettere a rischio questa funzione significa privare
gli strumenti del diritto internazionale di un mezzo efficace per ottenere l’adempimento degli obblighi.
2. Il fatto di aver subito un illecito non consente comunque allo stato leso di non rispettare gli eventuali
obblighi che abbia nei confronti dello stato autore, ovvero non si può violare l’obbligo di esperire o
sottoporsi a procedimenti di risoluzione pacifica della controversia.
3. Principio di proporzionalità, non sono giustificate e consentiti comportamenti e contromisure che
configurino una reazione sproporzionata rispetto ad un illecito subito in termini di importanza della
norma violata, ed effetti prodotti dalla violazione. Questo può accadere anche quando la contromisura
riguardi obblighi previsti nel medesimo trattato che è stato violato dallo stato autore, perché la
proporzionalità va valutata non soltanto rispetto al tipo o all’importanza di norma violata, ma anche
rispetto agli effetti che produce quella violazione.
Lezione 06/12
Giovedì 14, alle ore 10:00 verifica
17 gennaio primo appello ordinario
preappelli 3-4-5 8-9-10-12 gennaio
ci sono altri appelli tra il primo appello ordinario e il secondo appello ordinario
è
Per il preappello ordinario capitolo sull’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano al diritto internazionale + il
libro blu + la parte del ronzitti riguardante le controversie .
Le contromisure, la ratio è quella di ottenere dallo stato autore l’adempimento di obblighi di responsabilità. I progetti
di articoli della commissione 2001, affermano la possibilità di ricorrere alle contro misure solo per gli stati che
rientrano nella situazione di “stato leso”, per stato leso rientra sia lo stato individualmente e materialmente offeso e
pregiudicato dal comportamento illecito dello stato autore, sia quando lo stato responsabile abbia messo in atto un
comportamento in violazione di obblighi assunti nei confronti di una pluralità di soggetti erga omnes (art. 46 pluralità
di stati lesi: Ove più̀ Stati siano lesi dal medesimo atto internazionalmente illecito, ciascuno di essi può̀ invocare individualmente la
responsabilità̀ dello Stato che ha commesso l’atto internazionalmente illecito). Per soggetto “leso”, nell’impostazione dottrinale
assolutamente dominante, si intende il soggetto titolare del diritto correlativo ad un obbligo bilaterale violato dalla 40
controparte(3). Così impostata la questione, la prassi più recente delle contromisure (o meglio dei comportamenti in sé
illeciti qualificati o qualificabili come contromisure in quanto attuati in risposta ad illeciti altrui), adottate da soggetti
apparentemente non titolari di un diritto correlativo ad un obbligo bilaterale violato dalla controparte, ha suscitato
notevoli perplessità. Il problema allora concerne, come vedremo, l’ammissibilità delle reazioni provenienti
proprio da soggetti “indirettamente” lesi e quindi il problema si converte in quello di stabilire se i diritti, le facoltà
(e possibilmente i doveri) spettanti loro e la possibilità di ricorrere a contromisure in conseguenza di un atto illecito
siano soggetti allo stesso regime cui sono soggetti quelli degli Stati direttamente e individualmente lesi, e in caso di
risposta negativa, a quale regime siano soggetti.
Nel progetto non si nomina la possibilità di ricorso a contromisure, riferita ai soli stati lesi. Questo non è un dato
scontato. C’è una disposizione del progetto (art 54 “misure prese da stati diversi dallo stato leso” ≠ contromisure
in quanto sono c.d misure lecite), che fa riferimento a possibili misure che possono essere prese da stati diversi dagli
stati lesi, è una disposizione ambigua (in quanto consapevole che c’è una poca uniformità della prassi su questo
aspetto, e molte diversità per quanto riguarda la manifestazione dell’opinio iuris degli stati, e quindi non emerge con
chiarezza che questi stati possono ricorrere a contromisure, e neppure se questo sia vietato, il progetto non ha
voluto prendere una posizione, non volendo influenzare l’orientamento della prassi).
Nulla pregiudica che gli stati lesi possono ricorrere a misure lecite nei confronti dello stato autore. Se si tratta di
misure lecite, non c’è nessun diritto o obbligo nel ricorrere a queste misure, proprio perché lecite. Qual è il motivo di
questa cautela o incertezza nella codificazione di questo aspetto della responsabilità internazionale ? Qual è la tendenza
che si può riscontrare dai dati della prassi e della manifestazione dell’opinio iuris degli stati? Il problema è che il
ricorso a contromisure è sempre rischioso, comporta rischi di abusi, comporta rischi per il mantenimento della
pace nazionale , e comunque configura una aggiunta di violazione del diritto. Questi rischi si moltiplicano se viene
esercitato un ricorso a contromisure da parte della generalità degli stati parti interessati. Questo può portare al fatto he
molti stati ricorrono a contromisure per loro fini, inoltre da luogo ad un disordine nella gestione di cosa sia necessario
fare per ottenere l’adempimento degli obblighi di responsabilità, se ognuno adotta una contromisura si sommano varie
contromisure contro lo stato. Questo è il motivo per cui c’è grande diffidenza negli stati e nella dottrina nel
considerare accettabile il ricorso a contromisure da parte di stati non direttamente lesi. I rischi potenziali emergono
dalla prassi, nell’era moderna dei rapporti tra gli stati, si sono manifestate queste pratiche di ricorrere a contromisure
da parte di stati non direttamente lesi dall’illecito a partire dalla fine degli anni 70 quando, in due occasioni:
1. intervento armato militare dell’unione sovietica in Afghanistan a cui è seguito poco tempo dopo un intervento
militare dell’URSS alla polonia per reprimere i moti rivoluzionari che contribuirono alla caduta del regime comunista.
Di fronte a questi episodi che erano violazioni di norme generali di diritto internazionale.
2. Altro episodio l’intervento militare dell’argentina alle isole malvinas
3. Altri episodi visti da vicino, annessione della Crimea del 2014 da parte della federazione russa. Anche le violazioni
connesse dall’Iraq e Iran riguardo ai divieti di riarmo.
Dal punto di vista della sistemazione giuridica, si confrontano varie possibilità. Da una parte c’è un’impostazione
molto classica che non distingue tra stati lesi e non lesi, ma che hanno un interesse giuridico a invocare la
responsabilità e secondo questa impostazione nel caso di violazione di obblighi erga omnes, tutti gli stati sono lesi
e tutti hanno diritto di usare contromisure, in maniera proporzionale al danno. Questa è l’impostazione della
corte internazionale fino al 1996. D’altra parte, ancora si dice che effettivamente non c’è un diritto degli stati di
ricorrere a contromisure. Possono essere adottati solo da stati lesi o specially effected. Questo è un modo di intendere
la prassi. Però non è una lettura attenta o completa e soprattutto è una lettura che da una risposta non soddisfacente.
“Quando emerge un consenso tra la generalità degli stati che in risposta all’illecito commesso dallo stato autore, si può
rispondere con l’adozione di contromisure da parte di stati non direttamente lesi ma che hanno un interesse a
pretendere l’attuazione di obblighi di responsabilità, allora poi si riscontra che ci sono tante contromisure prese dagli
stati in linea con questa manifestazione cond