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V

valide le norme consuetudinarie come il diritto del mare o quelle della sovranità territoriale.

ca

Lu

La sovranità degli Stati. La sovranità può essere definita come il diritto di esercitare in via esclusiva ed

originaria, entro una data porzione di territorio, le funzioni dello Stato. La sovranità è sinonimo di

indipendenza, cioè nel campo delle relazioni internazionali non deve essere sottoposto ad una autorità

superiore (non possono essere considerati Stati ai sensi del diritto internazionale gli Stati membri di Stati

federali). La sovranità comporta il potere di imperio sugli individui ed i beni situati sul territorio dello Stato,

secondo la nozione di giurisdizione. Che può consistere: nell’imposizione di regole vincolanti, nel potere di

risolvere controversie in maniera vincolante, nel potere di garantire l’esecuzione coercitiva del diritto.

La sovranità implica il potere di disporre liberamente del proprio territorio, per le attività ritenute utili per

la popolazione. Implica il diritto di darsi l’organizzazione interna e la forma di governo che preferiscono, pur

rispettando il principio di autodeterminazione dei popoli, ma non vi è l’obbligo di dotarsi di un’organizzazione

di governo democratica (ancora non è divenuta norma consuetudinaria).

La tutela internazionale degli Stati. Il diritto internazionale tradizionale consisteva in norme volte ad

assicurare la coesistenza degli Stati, nel rispetto della loro indipendenza. Vi è la norma che obbliga gli Stati

ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche nel territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale

(come l’esecuzione di attività segrete da parte di agenti). Ogni Stato ha l’immunità dalla giurisdizione civile

per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva nei confronti di beni

e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni. Si aggiunge l’immunità per gli organi dello Stato che

abbiano agito in qualità ufficiale nei confronti degli Stati esteri (immunità funzionale o organica), in quanto

le attività devono essere imputate allo Stato stesso e non agli individui. L’unica eccezione è nel caso di crimini

internazionali. Principio di non ingerenza, secondo il quale uno Stato non può interferire con le vicende

interne ad un altro Stato, è vietato anche l’aiuto ai ribelli (sia militare che di altro tipo) ammenochè questi

non assumano lo status di movimento di liberazione nazionale. Il diritto internazionale postula l’uguaglianza

giuridica degli Stati, eventuali disuguaglianze giuridiche possono risultare da circostanze di fatto (Stati privi

di litorale marittimo) oppure devono essere accettate liberamente dallo Stato interessato (come lo status di

neutralizzato o i membri ONU non permanenti nel CdS).

La successione tra Stati. Le successioni in fatto tra Stati possono essere di tipo totale o parziale. La

successione in fatto tra Stati si ha quando c’è la sostituzione di uno Stato con un altro nell’esercizio della

potestà d’imperio su una comunità territoriale. Quella totale comporta l’estinzione dello Stato precedente e

può accadere tramite una incorporazione dello Stato precedente in un altro Stato, tramite una fusione dove

due o più Stati danno vita ad un nuovo Stato, tramite smembramento dove uno Stato si divide in più Stati.

Quella parziale concerne mutamenti si sovranità su parti di territorio di uno Stato. Può esserci la scissione

dove una parte di territorio entra a far parte di un altro Stato, oppure la secessione dove una parte di

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territorio crea un nuovo Stato, oppure la cessione territoriale dove una parte di territorio passa ad un altro

Stato secondo un accordo. Ma uno Stato si estingue a livello internazionale quando vengono a mancare tutti

20

e tre gli elementi fondamentali (governo, popolo, territorio). -

La successione degli Stati nei trattati. La successione giuridica dipende principalmente dai trattati, in quanto

et

le norme consuetudinarie sono comunque valide. Si distinguono 5 diverse categorie di trattati: 1. Trattati di

.n

natura territoriale vige il principio della continuità secondo il quale il nuovo Stato è tenuto a rispettare i

a

trattati in questione; 2. Trattati in materia di diritti umani, vige la continuità; 3. Trattati di natura politica

ol

come le alleanze militari o la neutralità, vige la discontinuità (tabula rasa); 4. Trattati istitutivi di

ku

organizzazioni internazionali (ad esempio l’ONU) vige la discontinuità; 5. Mentre per tutti gli altri trattati si

distinguono due situazioni: nel caso di incorporazione, cessione territoriale o scissione si applica il principio

S

della mobilità delle frontiere, cioè i trattati cessano di produrre effetto sui territori interessati, nel caso invece

-

di mutamento della sovranità si applica il principio della tabula rasa. Tramite una notifica di successione i

V

nuovi Stati possono entrare a far parte dei trattati multilaterali aperti al posto dello Stato precedente, con

ca

effetto retroattivo. Lu

La successione degli Stati rispetto a beni, archivi e debito pubblico. Si fa riferimento alla Convenzione di

Vienna del 1983 anche se non ancora in vigore. Per i beni e gli archivi, il nuovo Stato succede al precedente

in base al territorio che gli compete. Il debito pubblico dovrebbe invece ripartirsi equamente tra i nuovi Stati.

Mutamenti extra-costituzionali di governi e riconoscimento. Nel diritto internazionale il cambio di governo

di uno Stato non ha rilevanza se nel rispetto della carta costituzionale. In caso contrario, c’è da stabilire se le

attività del nuovo governo rivoluzionario siano vincolanti per lo Stato anche successivamente alla caduta del

nuovo governo. Lo Stato come soggetto internazionale non cambia, quindi gli accordi che vincolano lo Stato

sono indipendenti dal tipo di governo. Il riconoscimento del governo da parte di uno Stato estero, comporta

il suo riconoscimento come unico interlocutore per le relazioni internazionali.

Capitolo 4. L’ambito spaziale della sovranità

La delimitazione del territorio. Il limite spaziale esterno del territorio di uno Stato è costituito dalle frontiere.

Possono coincidere con tracciati naturali, su elementi artificiali o su elementi intangibili (come latitudine e

longitudine). Sono definiti dai trattati di delimitazione delle frontiere. Questi trattati producono effetti erga

omnes, ossia producono effetti giuridici anche per Stati terzi. In caso di disaccordo, gli Stati possono ricorrere

ad un’istanza arbitrale oppure ricorrendo al altri metodi. Tra i vari principi cui si può ricorrere in materia di

delimitazione dei confini, il c.d. principio dell’uti possidetis juris prevedeva che per i paesi di nuova

indipendenza, creati dal processo di decolonizzazione, venissero mantenuti i confini dell’era coloniale.

Questo processo è avvenuto in america latina agli inizi dell’800 ma è stato usato principalmente anche in

africa negli anni 50 e 60 del 900.

L’estensione della sovranità oltre il territorio originario dello Stato. Il diritto internazionale disciplina le

modalità di estensione della sovranità di uno Stato su altri territori. Sono identificate 4 modalità: 1.

L’occupazione di un territorio non appartenente ad alcun altro Stato (terrae nullius) ed occupato da uno

Stato, non da privati, in modo effettivo ed accompagnato dall’intento di entrare in possesso del territorio; 2.

La cessione di un territorio da uno Stato ad un altro tramite un accordo di pace o un altro accordo; 3.

L’annessione di Stati a seguito di violenza bellica, quando il Paese occupato viene totalmente soggiogato

(anche se dopo le dichiarazioni adottate della AG dell’ONU negli anni 70 invalidano questo metodo, anche

nel caso di legittima difesa, il principio di effettività cede ai valori fondamentali della società internazionale);

4. L’accessione è il processo fisico attraverso il quale viene a formarsi nuova terraferma, come il

cambiamento del corso di un fiume. Se il cambiamento è repentino il confine non viene modificato.

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Gli spazi marini. L’intera materia è regolata dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982

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(entrata in vigore nel 1994). Il mare territoriale comprende il mare adiacente alle coste di uno Stato come le

baie, i golfi e gli stretti. L’ampiezza viene stabilita dagli Stati fino ad un massimo di 12 miglia marine dalla

-

linea di base. La linea di base è la linea di bassa marea lungo la costa. Si è soliti derogare a questa regola

et

utilizzando il metodo delle linee rette che collegano “punti appropriati”, l’art. 7 della Convenzione regola

.n

delle linee guida per tracciarle. Sul mare territoriale lo Stato costiero esercita la propria sovranità in modo

a

pressochè esclusivo. Un limite specifico è costituito dal diritto di passaggio inoffensivo delle navi sia civili che

ol

militari, oltre ai sottomarini purchè in superficie e con bandiera, ed a condizione che le navi non arrechi

ku

pregiudizio alla pace e alla sicurezza dello Stato costiero. Un altro limite è l’esercizio della giurisdizione

penale per fatti commessi a bordo della nave straniera, ad eccezione dei casi: che possono pregiudicare la

S

pace dello Stato costiero, il traffico di sostanze stupefacenti o se viene richiesto l’intervento delle autorità

-

locali da parte del comandante della nave. Le baie sono definite tramite regole presenti nell’art. 10 della

V

Convenzione. Le baie storiche sono quelle baie considerate acque interne di uno Stato in virtù della sovranità

ca

storica acquisita col tempo da parte dello Stato costiero. La zona contigua si estende oltre il mare territoriale

fino ad un massimo di 24 miglia marine dalla linea base e consente allo Stato costiero di vegliare sul proprio

Lu

territorio contro atti illeciti. La piattaforma continentale è la parte sommersa della terraferma che costituisce

il naturale prolungamento, la larghezza dipende dalla conformazione geologica, massimo 200 miglia marine.

Nel caso di controversie tra Stati, si applica in prima istanza il principio dell’equidistanza e successivamente

le eventuali circostanze particolari. La zona economica esclusiva ha una estensione massima di 200 miglia

marine dalla linea base e stabilisce che lo Stato costiero abbia diritti esclusivi di sovranità in relazione a

specifiche attività. Lo Stato costiero ha ampi poteri coercitivi in questa zona. Oltre la zona contigua e la zona

economica esclusiva, le acque sono considerate alto mare. Questa zona è aperta a tutti gli Stati. Ogni Stato

esercita in via esclusiv

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucaven di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Frulli Micaela.