Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
V
valide le norme consuetudinarie come il diritto del mare o quelle della sovranità territoriale.
ca
Lu
La sovranità degli Stati. La sovranità può essere definita come il diritto di esercitare in via esclusiva ed
originaria, entro una data porzione di territorio, le funzioni dello Stato. La sovranità è sinonimo di
indipendenza, cioè nel campo delle relazioni internazionali non deve essere sottoposto ad una autorità
superiore (non possono essere considerati Stati ai sensi del diritto internazionale gli Stati membri di Stati
federali). La sovranità comporta il potere di imperio sugli individui ed i beni situati sul territorio dello Stato,
secondo la nozione di giurisdizione. Che può consistere: nell’imposizione di regole vincolanti, nel potere di
risolvere controversie in maniera vincolante, nel potere di garantire l’esecuzione coercitiva del diritto.
La sovranità implica il potere di disporre liberamente del proprio territorio, per le attività ritenute utili per
la popolazione. Implica il diritto di darsi l’organizzazione interna e la forma di governo che preferiscono, pur
rispettando il principio di autodeterminazione dei popoli, ma non vi è l’obbligo di dotarsi di un’organizzazione
di governo democratica (ancora non è divenuta norma consuetudinaria).
La tutela internazionale degli Stati. Il diritto internazionale tradizionale consisteva in norme volte ad
assicurare la coesistenza degli Stati, nel rispetto della loro indipendenza. Vi è la norma che obbliga gli Stati
ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche nel territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale
(come l’esecuzione di attività segrete da parte di agenti). Ogni Stato ha l’immunità dalla giurisdizione civile
per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva nei confronti di beni
e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni. Si aggiunge l’immunità per gli organi dello Stato che
abbiano agito in qualità ufficiale nei confronti degli Stati esteri (immunità funzionale o organica), in quanto
le attività devono essere imputate allo Stato stesso e non agli individui. L’unica eccezione è nel caso di crimini
internazionali. Principio di non ingerenza, secondo il quale uno Stato non può interferire con le vicende
interne ad un altro Stato, è vietato anche l’aiuto ai ribelli (sia militare che di altro tipo) ammenochè questi
non assumano lo status di movimento di liberazione nazionale. Il diritto internazionale postula l’uguaglianza
giuridica degli Stati, eventuali disuguaglianze giuridiche possono risultare da circostanze di fatto (Stati privi
di litorale marittimo) oppure devono essere accettate liberamente dallo Stato interessato (come lo status di
neutralizzato o i membri ONU non permanenti nel CdS).
La successione tra Stati. Le successioni in fatto tra Stati possono essere di tipo totale o parziale. La
successione in fatto tra Stati si ha quando c’è la sostituzione di uno Stato con un altro nell’esercizio della
potestà d’imperio su una comunità territoriale. Quella totale comporta l’estinzione dello Stato precedente e
può accadere tramite una incorporazione dello Stato precedente in un altro Stato, tramite una fusione dove
due o più Stati danno vita ad un nuovo Stato, tramite smembramento dove uno Stato si divide in più Stati.
Quella parziale concerne mutamenti si sovranità su parti di territorio di uno Stato. Può esserci la scissione
dove una parte di territorio entra a far parte di un altro Stato, oppure la secessione dove una parte di
16
territorio crea un nuovo Stato, oppure la cessione territoriale dove una parte di territorio passa ad un altro
Stato secondo un accordo. Ma uno Stato si estingue a livello internazionale quando vengono a mancare tutti
20
e tre gli elementi fondamentali (governo, popolo, territorio). -
La successione degli Stati nei trattati. La successione giuridica dipende principalmente dai trattati, in quanto
et
le norme consuetudinarie sono comunque valide. Si distinguono 5 diverse categorie di trattati: 1. Trattati di
.n
natura territoriale vige il principio della continuità secondo il quale il nuovo Stato è tenuto a rispettare i
a
trattati in questione; 2. Trattati in materia di diritti umani, vige la continuità; 3. Trattati di natura politica
ol
come le alleanze militari o la neutralità, vige la discontinuità (tabula rasa); 4. Trattati istitutivi di
ku
organizzazioni internazionali (ad esempio l’ONU) vige la discontinuità; 5. Mentre per tutti gli altri trattati si
distinguono due situazioni: nel caso di incorporazione, cessione territoriale o scissione si applica il principio
S
della mobilità delle frontiere, cioè i trattati cessano di produrre effetto sui territori interessati, nel caso invece
-
di mutamento della sovranità si applica il principio della tabula rasa. Tramite una notifica di successione i
V
nuovi Stati possono entrare a far parte dei trattati multilaterali aperti al posto dello Stato precedente, con
ca
effetto retroattivo. Lu
La successione degli Stati rispetto a beni, archivi e debito pubblico. Si fa riferimento alla Convenzione di
Vienna del 1983 anche se non ancora in vigore. Per i beni e gli archivi, il nuovo Stato succede al precedente
in base al territorio che gli compete. Il debito pubblico dovrebbe invece ripartirsi equamente tra i nuovi Stati.
Mutamenti extra-costituzionali di governi e riconoscimento. Nel diritto internazionale il cambio di governo
di uno Stato non ha rilevanza se nel rispetto della carta costituzionale. In caso contrario, c’è da stabilire se le
attività del nuovo governo rivoluzionario siano vincolanti per lo Stato anche successivamente alla caduta del
nuovo governo. Lo Stato come soggetto internazionale non cambia, quindi gli accordi che vincolano lo Stato
sono indipendenti dal tipo di governo. Il riconoscimento del governo da parte di uno Stato estero, comporta
il suo riconoscimento come unico interlocutore per le relazioni internazionali.
Capitolo 4. L’ambito spaziale della sovranità
La delimitazione del territorio. Il limite spaziale esterno del territorio di uno Stato è costituito dalle frontiere.
Possono coincidere con tracciati naturali, su elementi artificiali o su elementi intangibili (come latitudine e
longitudine). Sono definiti dai trattati di delimitazione delle frontiere. Questi trattati producono effetti erga
omnes, ossia producono effetti giuridici anche per Stati terzi. In caso di disaccordo, gli Stati possono ricorrere
ad un’istanza arbitrale oppure ricorrendo al altri metodi. Tra i vari principi cui si può ricorrere in materia di
delimitazione dei confini, il c.d. principio dell’uti possidetis juris prevedeva che per i paesi di nuova
indipendenza, creati dal processo di decolonizzazione, venissero mantenuti i confini dell’era coloniale.
Questo processo è avvenuto in america latina agli inizi dell’800 ma è stato usato principalmente anche in
africa negli anni 50 e 60 del 900.
L’estensione della sovranità oltre il territorio originario dello Stato. Il diritto internazionale disciplina le
modalità di estensione della sovranità di uno Stato su altri territori. Sono identificate 4 modalità: 1.
L’occupazione di un territorio non appartenente ad alcun altro Stato (terrae nullius) ed occupato da uno
Stato, non da privati, in modo effettivo ed accompagnato dall’intento di entrare in possesso del territorio; 2.
La cessione di un territorio da uno Stato ad un altro tramite un accordo di pace o un altro accordo; 3.
L’annessione di Stati a seguito di violenza bellica, quando il Paese occupato viene totalmente soggiogato
(anche se dopo le dichiarazioni adottate della AG dell’ONU negli anni 70 invalidano questo metodo, anche
nel caso di legittima difesa, il principio di effettività cede ai valori fondamentali della società internazionale);
4. L’accessione è il processo fisico attraverso il quale viene a formarsi nuova terraferma, come il
cambiamento del corso di un fiume. Se il cambiamento è repentino il confine non viene modificato.
16
Gli spazi marini. L’intera materia è regolata dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982
20
(entrata in vigore nel 1994). Il mare territoriale comprende il mare adiacente alle coste di uno Stato come le
baie, i golfi e gli stretti. L’ampiezza viene stabilita dagli Stati fino ad un massimo di 12 miglia marine dalla
-
linea di base. La linea di base è la linea di bassa marea lungo la costa. Si è soliti derogare a questa regola
et
utilizzando il metodo delle linee rette che collegano “punti appropriati”, l’art. 7 della Convenzione regola
.n
delle linee guida per tracciarle. Sul mare territoriale lo Stato costiero esercita la propria sovranità in modo
a
pressochè esclusivo. Un limite specifico è costituito dal diritto di passaggio inoffensivo delle navi sia civili che
ol
militari, oltre ai sottomarini purchè in superficie e con bandiera, ed a condizione che le navi non arrechi
ku
pregiudizio alla pace e alla sicurezza dello Stato costiero. Un altro limite è l’esercizio della giurisdizione
penale per fatti commessi a bordo della nave straniera, ad eccezione dei casi: che possono pregiudicare la
S
pace dello Stato costiero, il traffico di sostanze stupefacenti o se viene richiesto l’intervento delle autorità
-
locali da parte del comandante della nave. Le baie sono definite tramite regole presenti nell’art. 10 della
V
Convenzione. Le baie storiche sono quelle baie considerate acque interne di uno Stato in virtù della sovranità
ca
storica acquisita col tempo da parte dello Stato costiero. La zona contigua si estende oltre il mare territoriale
fino ad un massimo di 24 miglia marine dalla linea base e consente allo Stato costiero di vegliare sul proprio
Lu
territorio contro atti illeciti. La piattaforma continentale è la parte sommersa della terraferma che costituisce
il naturale prolungamento, la larghezza dipende dalla conformazione geologica, massimo 200 miglia marine.
Nel caso di controversie tra Stati, si applica in prima istanza il principio dell’equidistanza e successivamente
le eventuali circostanze particolari. La zona economica esclusiva ha una estensione massima di 200 miglia
marine dalla linea base e stabilisce che lo Stato costiero abbia diritti esclusivi di sovranità in relazione a
specifiche attività. Lo Stato costiero ha ampi poteri coercitivi in questa zona. Oltre la zona contigua e la zona
economica esclusiva, le acque sono considerate alto mare. Questa zona è aperta a tutti gli Stati. Ogni Stato
esercita in via esclusiv