DIRITTO INTERNAZIONALE
Cassese, Diritto internazionale (a cura di Paola Gaeta), 2nd edizione, Bologna, Il Mulino, 2013
Capitolo 1. I caratteri principali dell’ordinamento giuridico internazionale
Soggetti. Gli Stati sono soggetti primari dell’ordinamento giuridico internazionale, gli individui sono
secondari. Gli individui agiscono per conto dello Stato, hanno un proprio ruolo all’interno degli accordi tra
Stati (gli agenti diplomatici di due Stati che firmano un accordo, i tribunali che fanno rispettare l’accordo,
etc…). E’ il fenomeno della persona fittizia ossia il fenomeno per il quale un individuo agisce non a titolo
personale, ma per esprimere pensieri e volizioni, o compiere azioni, di gruppi di individui o di intere
collettività umane.
Altri soggetti. Gli insorti nel corso di conflitti armati non internazionali, i movimenti di liberazione nazionale,
le organizzazioni internazionali e gli individui. A differenza degli Stati hanno una limitata capacità giuridica.
Hanno limitata capacità di divenire obiettivi di diritti e obblighi internazionali e una ridotta capacità di agire
a livello internazionale. Gli Stati e gli insorti sono i soggetti tradizionali della società internazionale in quanto
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sono i soggetti che sono nati prima rispetto alle organizzazioni internazionali o i movimenti di liberazione
nazionale che invece hanno acquisito lo status internazionale solo nel corso del XX secolo.
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Organizzazioni internazionali. Gli Stati hanno preferito rinunciare alla gestione di alcune problematiche di
carattere internazionale e transnazionale in favore di enti che hanno il compito di gestire tali questioni.
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Questo fenomeno prese avvio nel XIX secolo per poi intensificarsi dopo la seconda guerra mondiale. Tali enti
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hanno poteri autonomi e diritti e obblighi distinti da quelli degli Stati membri. Oltre a ciò, ci fu l’idea che la
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creazione di una rete di organizzazioni internazionali possa prevenire un terzo conflitto mondiale.
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Movimenti di liberazione nazionale. Questi movimenti hanno uno status internazionali di natura ideologica.
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L’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli spiega l’emersione di popoli sottoposti a
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dominio coloniale, straniero o sottomessi ad un governo razzista. L’impulso principale per l’attribuzione dello
status internazionale a questi movimenti, fu dovuto alla visione anticolonialista supportata da Lenin nel 1917
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e Wilson nel 1918. -
Gli individui. L’ideologia liberaldemocratica di matrice occidentale è alla base dell’attribuzione alle persone
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fisiche di situazioni giuridiche soggettive internazionali: la dottrina dei diritti umani. Questa ideologia ha
portato, inoltre, il diritto per gli individui di presentare reclami ad organi internazionali per lamentare la
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violazione dei loro diritti umani da parte di uno Stato contraente. Nel diritto internazionale consuetudinario
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si sono gradualmente affermate norme che impongono a carico degli individui determinati obblighi giuridici
direttamente, pena la loro responsabilità a livello internazionale.
Caratteri principali dello Stato moderno. Con l’aggragazione di gruppi di persone in Stati, nascono gli
apparati istituzionali per organizzare il rapporto tra i gruppi di potere e gli altri membri della comunità. In
tutti gli Stati moderni viene a crearsi un modello comune. Tale modello vietava l’uso della forza fra i membri
della comunità ad eccezione di situazioni di legittima difesa e quindi sul monopolio dell’uso legittimo della
forza da parte dell’apparato di governo. Gli organi centrali avevano anche il compito di espletare le tre attività
tipiche di ogni ordinamento giuridico: produzione, accertamento e attuazione del diritto. Si tratta di funzioni
più che di poteri, in quanto devono essere svolte nell’interesse dell’intera comunità.
Natura della società internazionale. Nessuno Stato o gruppo di Stati è finora riuscito ad imporre la propria
volontà sugli altri membri della comunità internazionale. La natura frammentata e anarchica della società
internazionale consente solo relazioni internazionali e livello orizzontale, conseguentemente le norme di
organizzazione sono embrionali. Non sono predisposti apparati centralizzati per la produzione, accertamento
e attuazione del diritto ma sono decentrati, cioè spetta ad ogni singolo Stato che in accordo ed insieme ad
altri Stati possono produrre o modificare norme giuridiche. E’ il caso dei trattati oppure delle norme
consuetudinarie.
Decentramento dell’ordinamento internazionale. Non esiste alcun organo internazionale munito di
giurisdizione generale, cui gli Stati siano obbligati a sottoporre le proprie controversie. Gli Stati che abbiano
delle controversie possono liberamente scegliere in accordo tra di loro a chi sottoporre la controversia e con
quale procedimento. Spetta comunque al singolo Stato adoperarsi per ottenere la cessazione dell’illecito con
misure di autotutela.
Uso della forza armata. Per scongiurare future guerre, si è voluto legittimare l’utilizzo della forza armata, in
modo analogo a quanto accade nei sistemi giuridici interni. La Carta delle Nazioni Unite ha imposto agli Stati
il divieto della minaccia e dell’uso della forza nelle loro relazioni internazionali, salvo casi di legittima difesa,
ed ha attribuito al Consiglio di Sicurezza il monopolio dell’uso legittimo della forza armata.
Responsabilità per fatto illecito. Negli ordinamenti interni, prevale la nozione di responsabilità personale
da attribuire ad una persona, fisica o giuridica, che abbia commesso un illecito, con le dovute eccezioni.
Nella società internazionale invece il concetto di responsabilità personale è marginale, mentre è
predominante il concetto di responsabilità collettiva. Quando l’organo di uno Stato viola il diritto
internazionale, lo Stato che ha subìto l’illecito può rivalersi sull’intera comunità a cui appartiene l’organo che
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ha commesso il fatto. Dalla fine del XIX secolo, si è iniziato a ritenere che alcune categorie di illeciti debbano
comportare delle responsabilità individuali degli autori, come i crimini di guerra.
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Rapporti con ordinamenti giuridici interni. Le norme internazionali solitamente necessitano di essere
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recepite dai singoli Stati internamente, devono cioè essere trasformate in norme nazionali. Il diritto
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internazionale quindi non può funzionare senza la cooperazione degli ordinamenti giuridici nazionali.
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Principio di effettività. Il diritto internazionale è un ordinamento giuridico pragmatico, che tiene conto dei
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rapporti di potere esistenti. E’ largamente basato sul principio di effettività, secondo il quale soltanto le
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pretese e le situazioni solidamente costituite nella realtà acquistano rilevanza giuridica. Ad esempio, nel caso
di secessione di uno Stato, il nuovo Stato che viene a formarsi potrà ottenere lo status internazionale solo
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nel caso in cui sia riuscito inequivocabilmente ad esercitare un dominio effettivo su un dato territorio e sulla
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comunità che ci vive. Idem per i gruppi insurrezionali. Nel diritto tradizionale si ha la forza come fondamento
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di legittimità. Il sistema giuridico internazionale deve necessariamente fare affidamento su situazioni
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effettive come principale parametro di valutazione di fatti e accadimenti. Le cose si sono evolute con
l’enunciazione della dottrina Stimson, del 1932, la quale stabilisce il principio del non riconoscimento dei
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mutamenti territoriali imposti con la forza (in riferimento all’aggressione del Giappone sulla Cina).
Tale orientamento ha accompagnato l’emergere, nella società internazionale, di un insieme di valori
fondamentali di natura intrasgressibile.
Reciprocità. Le norme internazionali operano sempre concretamente a livello bilaterale tra Stati, anche
quando la norma si riferisce ad una pluralità di soggetti, come i trattati multilaterali. Le norme hanno natura
sinallagmatica. Benchè esse abbiano per destinatarie tutte le parti contraenti, in realtà operano come
insieme di norme bilaterali, ognuna delle quali si applica ad una coppia di Stati contraenti. Una eccezione era
la norma consuetudinaria sulla pirateria, dove uno Stato era autorizzato a ricercare e catturare navi pirata di
qualunque nazionalità fosse la nave pirata o le navi che subivano gli attacchi. Un’altra eccezione riguarda la
libertà di navigazione dei fiumi di cui godono tutti gli Stati rivieraschi.
Le norme di natura solidale non si basano sulla reciprocità ma valgono nei confronti dell’intera comunità, si
riferiscono ai nuovi valori che la società internazionale nel suo insieme ritiene degni di particolare protezione.
Queste norme pongono obblighi erga omnes: 1. Proteggono valori fondamentali per la società internazionale
nel suo insieme; 2. Sono di natura solidale, cioè incombono su ogni membro della comunità; 3. Corrisponde
un diritto sostanziale che appartiene ad ogni membro della società internazionale; 4. L’azione a tutela di tale
diritto è esercitata per conto dell’intera società internazionale.
Meccanismi di tutela degli obblighi di natura solidale. Il diritto consuetudinario non predispone alcun
specifico meccanismo. Si può quindi far ricorso ai mezzi tradizionali di attuazione del diritto (pressioni
diplomatiche, ritorsioni, contromisure). Per quanto riguarda il diritto convenzionale, dipende dai trattati, i
quali possono predisporre speciali procedure (diritto di reclamo). Le norme convenzionali e consuetudinarie
che contemplano questi obblighi sono relativamente esigue. Inoltre, è raro che uno Stato ricorra a
meccanismi di tutela esistenti in caso di violazione di uno di questi obblighi solidali. Appare evidente che
l’ordinamento giuridico internazionale abbia un divario fra l’assetto normativo sostanziale e quello
dell’attuazione coercitiva.
Diritto internazionale contemporaneo. La rete di obblighi internazionali è posta da trattati liberamente
stipulati e quindi gli Stati possono liberarsene in teoria, ma praticamente è difficile che accada a causa dei
numerosi ostacoli di natura politica, economica, diplomatica, etc… Gli Stati non sono più liberi di utilizzare la
forza armata come strumento di politica estera. La Carta delle Nazioni Unite ha stabilito che tutti i suoi
membri (salvo alcune eccezioni menzionate) debbono astenersi dall’uso e dalla minaccia della forza. Questo
divieto ha assunto natura consuetudinaria e dunque vincola tutti i membri della società internazionale.
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Inoltre, l’affermarsi di valori importanti condivisi da tutti, ha incrinato la natura sinallagmatica delle norme
internazionali, limitando la libertà di stabilire il contenuto dei trattati stipulati tra i singoli Stati.
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Coesistenza di due modelli giuridici. Nella naturale evoluzione dei sistemi giuridici col tempo, normalmente
le nuove istituzioni soppiantano le vecchie. Nella società internazionale non si è ancora verificato questo
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cambiamento. Esistono due modelli differenti: 1. Modello tradizionale detto groziano, si fonda su una visione
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statalista delle relazioni internazionali, che mira alla coesistenza e cooperazione degli Stati sovrani. 2.
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Modello kantiano o universalistico e cosmopolitico, pone il principio di solidarietà transnazionale.
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Questo nuovo modello si sovrappone al modello tradizionale senza sostituirlo, nonostante sia nato appunto
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per compensare le mancanze del primo. In altre parole, secondo Tonnies, a livello internazionale non si è
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ancora formata una comunità ma una società, in cui ogni membro è più propenso a perseguire i propri
interessi piuttosto che quelli del gruppo. S
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Capitolo 2. L’evoluzione storica della società internazionale
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L’origine. Si fa di solito risalire alla pace di Westfalia del 1648. Prima della guerra dei trent’anni, c’erano due
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autorità che presenziavano le relazioni internazionali: il papa e l’imperatore del sacro romano impero. In
sostanza, la premessa necessaria per la nascita e lo sviluppo dell’odierna società internazionale è
l’affermazione dello Stato nazionale moderno. Con la nascita delle potenze occidentali e orientali, alcuni
importanti giuristi fornirono una legittimazione giuridica compiuta alle pretese dei nuovi Stati emergenti.
La pace di Westfalia. I trattati riconobbero il protestantesimo a livello internazionale e legittimarono
l’esistenza di Stati che si fondavano sul credo calvinista o luterano. Ammettevano l’indipendenza degli Stati
dalla Chiesa anche a livello religioso. Sancirono la possibilità di ogni stato del sacro romano impero di stipulare
trattati e alleanze con potenze straniere purchè tali alleanze non fossero dirette contro l’Impero, contro la
pace generale, o contro il Trattato. Francia, Svezia e Paesi Bassi furono riconosciuti come nuove potenze
emergenti, la Svizzera e i Paesi Bassi ottennero lo status di neutralizzati. Segnò il rapido declino della Chiesa
e la disintegrazione de facto dell’Impero. Nacque un sistema internazionale dove ogni Stato non riconosceva
un’autorità superiore a sé stesso. Ci fu un tentativo di istituire un sistema di difesa collettivo.
Le principali potenze. Successivamente alla pace di Westfalia, gli Stati europei furono predominanti sulla
scena internazionale. Si affiancarono gli Stati Uniti nel 1783 e i paesi latino americani dal 1811. In origine però
anche i paesi orientali facevano parte della società internazionale seppur con le difficoltà nelle comunicazioni
per l’epoca. Con la rivoluzione industriale alla fine del XVIII secolo, i paesi extraeuropei rimasero distanziati e
nel corso del XIX secolo finirono conquistati dai paesi europei.
Il sistema delle capitolazioni e il colonialismo. L’Occidente sviluppò due distinte tipologie di rapporti
internazionali a seconda se si trattasse di veri e propri Stati (Impero Ottomano, Giappone, Cina, etc…) o di
comunità prive di un’autorità centrale organizzata (comunità tribali o governate da signori locali). Nel primo
caso, Europa e Stati Uniti basarono le loro relazioni sul sistema delle capitolazioni, nel secondo caso si
applicava il regime coloniale. Le capitolazioni erano accordi conclusi sin dal XII secolo, dai paesi europei con
i paesi orientali. Le capitolazioni servivano a disciplinare le condizioni di residenza degli occidentali sul
territorio dello Stato. In generale, tali accordi stabilivano che gli occidentali: 1. Non potevano essere espulsi
dallo Stato territoriale senza il consenso del console; 2. Avevano il diritto di praticare pubblicamente il culto
cristiano ed erigere chiese e cimiteri; 3. Beneficiavano della libertà di scambio e commercio ed erano esenti
da certi dazi d’importazione o esportazione; 4. Non potevano essere oggetto di rappresaglie; 5. In caso di
controversie con altri cittadini europei, erano sottoposti alla giurisdizione del console del convenuto e non al
tribunale territorialmente competente. Quanto al regime coloniale, le norme internazionali consentivano
agli Stati di acquisire sovranità sui territori coloniali, i quali non avendo uno status internazionale riconosciuto
erano sottoposti al regime di terrae nullius (ovvero senza sovranità di uno Stato). Se le comunità locali si
opponevano alla colonizzazione, gli Stati occidentali erano autorizzati all’uso della forza.
La distribuzione del potere. In questo periodo il potere era diffuso, nessuno Stato era così forte da imporre
il proprio volere agli altri membri della società internazionale. Giuridicamente, tutti i membri erano in
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uguaglianza. Con questo quadro, dopo la sconfitta di Napoleone, ci fu un tentativo di creare un sistema
collettivo per limitare il ricorso alla forza e garantire l’attuazione coercitiva del diritto. Il Concerto d’Europa
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è un sistema di trattati stipulati nel 1815 che si basavano su: 1. Una dichiarazione di principi vincolanti, che
stabiliva che le parti avrebbero adottato un comportamento secondo i precetti della religione cristiana (ad
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esclusione di Gran Bretagna, Impero Ottomano e papato); 2. Un’alleanza militare detta Santa Alleanza tra
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Austria, Prussia e Russia e successivamente Francia, dove ogni potenza metteva a disposizione soldati per il
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bene comune (mantenere le monarchie e sopprimere le rivolte); 3. Una nuova procedura per la risoluzione
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delle controversie tramite incontri tra sovrani (diplomazia multilaterale, gli odierni summit). La Santa
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Alleanza servì in diverse occasioni per sopprimere i moti rivoluzionari all’interno dei vari paesi europei. Ma
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appena le monarchie europee furono rovesciate o costrette a trasformarsi in democrazie parlamentari, il
sistema fu sostituito dal classico equilibrio di potere.
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Con l’emergere degli Stati Uniti come grande potenza, pose un limite all’influenza dei paesi europei nel
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continente americano tramite la dottrina Monroe, del 1823, secondo cui il continente americano non doveva
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essere colonizzato da potenze europee e stabiliva la non ingerenza degli Stati Uniti negli affari europei e
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viceversa.
Lo sviluppo normativo. Il termine diritto internazionale fu coniato da Bentham nel 1780. La crescente
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importanza del concetto di “nazione” e la creazione a Londra della Prima Internazionale nel 1864 furono
alcuni fattori decisivi per la diffusione del termine. Le norme che si vennero a formare ebbero: 1. Furono il
prodotto della civiltà occidentale, eurocentriche, ideologia cristiana e visione liberistica; 2. Furono prodotte
dalle grandi potenze e dagli Stati di media grandezza, in particolare da chi aveva conquistato vasti imperi
coloniali per tutelare i propri interessi. Due dettagli particolari emersero: 1. Le grandi potenze furono
costrette a
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