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Regolamento Bruxelles 1 bis

Questo regolamento afferma che queste controversie possono essere portate davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio il convenuto, ovvero il soggetto normalmente disturbato dalle azioni, perciò queste regole si mettono dal suo punto di vista. Lo stesso regolamento ha introdotto poi delle regole speciali per alcune categorie di controversia e un esempio proviene dalla materia contrattuale. Per i contratti principali del commercio internazionale, la vendita e la prestazione dei servizi, l'art. 7 stabilisce la regola che le controversie in materia di prestazione di servizio possono essere portate davanti ai giudici dello Stato in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato in base al contratto. Se invece la prestazione in base al contratto avrebbe dovuto essere prestata fuori dall'UE, questa regola non si applica. Quando un servizio è prestato in più Stati bisogna considerare la prestazione.

principale e se non è facile trovarla si deve andare davanti al domicilio del prestatore. Nella contrattualistica un aspetto importante riguarda la volontà delle parti e questo si presenta anche nel processo perché le parti possono scegliere i giudici dello Stato davanti ai quali portare la loro controversia attraverso uno strumento che viene chiamato proroga di giurisdizione. Queste scelte sono chiaramente molto orientate alla convenienza delle regole processuali, tempi ed affidabilità della giustizia. Va poi precisato che la volontà dev'essere valida, bisogna consapevolmente aver preferito un tribunale ad un altro. Per evitare che si possano essere tattiche fraudolente, se qualcuno sceglie un tribunale di convenienza diverso da quello stabilito, la priorità è data ai giudici dello Stato che le parti hanno scelto, e la scelta del tribunale di convenienza non è considerata valida. Il regolamento 1215, inoltre, prevede

l'efficacia tran-sfrontaliera della sentenza, cioè l'efficacia della sentenza di uno Stato è automatica in un altro Stato, non c'è bisogno di un lascia passare (Es.: se John vince il suo processo in Spagna, è importante per rendere efficace l'accesso alla giustizia, la tutela dei crediti, che una sentenza possa circolare in Europa in modo semplificato per evitare tempi eccessivamente lunghi). Nello spazio europeo c'è quindi un regime semplificato in cui una sentenza del giudice di uno Stato membro circola automaticamente, produce effetti nel territorio di un altro Stato membro (Fino ad ora maggiori problemi generali che si pongono quando i privati hanno a che fare con dei partner in rapporti che presentano elementi di internazionalità). Il contratto di viaggio è uno degli aspetti principali della contrattualistica del turismo. Vi sono delle differenze: nel viaggio fai da te vi è un inevitabile

Lo spacchettamento di contratti in relazione a ciascun settore e segmento del viaggio (trasporto, soggiorno, ecc.) è una pratica comune nel pacchetto o viaggio organizzato. In questo caso, i consumatori o fruitori non sono i protagonisti, ma il professionista dell'organizzazione che si dedica a tutti i segmenti del viaggio. Tuttavia, sorge il problema della responsabilità se qualcosa dovesse accadere in uno di questi segmenti.

Nel diritto dell'UE, sono previste delle tutele particolari a favore del consumatore. Nel contratto di viaggio, si fa distinzione tra pacchetto tutto compreso o pacchetto principale con servizi turistici collegati. Questo significa che devono essere acquistati almeno due tipi diversi di servizi turistici grazie all'intervento di un professionista. Tali servizi devono comportare la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici (ad esempio, l'acquisto di un volo Ryanair e l'offerta di noleggio auto).

A livello internazionale, un punto di riferimento è rappresentato dalla Convenzione di Bruxelles che affronta questa tematica.

di contratto di organizzazione di viaggio o intermediazione di viaggio e non si occupa dei viaggi fai da te o dei servizi collegati, si occupa di organizzare o intermediare ai fini di un viaggio che dev'essere internazionale. Organizzazione di viaggio si dice qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprensenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio separato (tour operator). Quindi non dobbiamo per forza avere un viaggio, qualunque forma di impegno tramite il quale la persona, grazie ai suoi servizi o per i servizi di un altro, propone un insieme di prestazioni ad un unico prezzo che fanno un tutt'uno. L'intermediario, invece, è sostanzialmente un'agenzia che propone pacchetti preparati da altri tour operator o tour organizer. L'intermediario, quindi, a differenza dell'organizzatore, collegail consumatore o con un tour operator oppure i soggetti che a loro volta con l'intermediario stipulano dei contratti o rapporti per la fornitura dei servizi. Queste due figure (intermediario ed organizzatore) sono concepite come soggetti che operano abitualmente a titolo professionale. Nel caso di controversia con un intermediario è necessario vedere dove lui presta il servizio se la controversia presenta elementi di internazionalità, scegliendo se agire davanti al luogo in cui lui ha il domicilio o davanti al luogo in cui ha svolto il servizio. Nel caso di intermediari ed organizzatori che hanno una catena di filiali e prestano servizio in altri Stati, il consumatore può agire nel luogo in cui svolge le varie prestazioni. Il viaggiatore, invece, è chiunque usufruisca di queste prestazioni di intermediazione o organizzazione. La Convenzione di Bruxelles impone a carico del professionista essenzialmente obblighi di lealtà e correttezza. Obblighi del viaggiatore.invece, sono fornire tutte le necessarie informazioni richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, soggiorno o qualsiasi servizio venduto o fornito. Nel caso del professionista vi è un regime di responsabilità differente a seconda che si parli di organizzatore o intermediario: è maggiore per l'organizzatore e minore per l'intermediario e questo vale anche nel nostro ordinamento. L'intermediario, infatti, è responsabile essenzialmente per inadempimento degli obblighi di informazione nei riguardi del viaggiatore, mentre l'organizzatore ha una responsabilità maggiore che può riguardare anche l'inesatta prestazione venduta o fornita al viaggiatore. Nel caso di inadempimento di questi servizi (cancellazione volo) il viaggiatore può agire direttamente nei confronti dell'organizzatore o nei confronti del fornitore di servizi ma non nei confronti dell'intermediario. La convenzione dituristici collegati.

Turistici collegati (principi comuni ma le leggi cambiano da Stato a Stato). Vi è la riproposizione di un regime di responsabilità differenziato con il quale l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono entrambi per l'inadempimento degli obblighi di informazione e queste norme, soprattutto per quanto riguarda obblighi informativi e differenza tra intermediario ed organizzatore, valgono per tutta l'UE. Inoltre, le norme della direttiva 2302/2015 a protezione del consumatore sono imperative, lo dice la direttiva e anche il regolamento Roma I ricordando che quando si tratta di contratti con i consumatori non è possibile derogare alle norme protettive dei consumatori previste nella legge dello Stato di loro residenza. Ci sono poi delle agevolazioni statali date ai turisti al fine di concludere dei contratti, considerate compatibili con il diritto dell'UE purché non vi siano delle discriminazioni fatte in base alla nazionalità.

Questi allo scopo di agevolare i pacchetti turistici, attivare e migliorare la circolazione, valorizzare il territorio. Qualche rischio di incompatibilità con il diritto dell'UE può tuttavia derivare dai bonus per le famiglie italiane che vogliono svolgere attività turistiche in Italia nel periodo Covid perché quando i bonus vengono dati soltanto a famiglie o viaggiatori di una nazionalità, quindi a protezione del turismo domestico, potrebbero esserci dei profili di discriminazione sul diritto dell'UE.

Nell'ambito del trasporto marittimo per le convenzioni internazionali spicca quella di Atene relativa al trasporto per mare di passeggeri e loro bagagli. L'Italia non ha mai ratificato la convenzione ma è comunque vincolata per effetto del Regolamento (UE) 392/2009. Dove non si applica il regolamento o la convenzione, si applica il codice della navigazione. Il trasporto internazionale è qualsiasi trasporto in cui il luogo.

di partenza e quello di destinazione sono situati in 2 Stati differenti oppurei luoghi di partenza e arrivo siano situati nello stesso Stato purché però esista un porto di scalointermedio in un altro Stato.

Quindi non è importante che il vettore abbia una nazionalità diversadal viaggiatore.

La Convenzione di Atene si applica se la nave che compie il trasporto batte bandieradi uno Stato contraente della Convenzione o immatricolata in uno di questi Stati (Batte bandiera:nazionalità), oppure si applica quando il contratto di trasporto è stato concluso in uno degli Staticontraenti oppure se secondo il contratto di trasporto il luogo di partenza o destinazione si trova inuno Stato contraente.

La convenzione si applica nei trasporti a titolo oneroso, quindi ci dev’essereun contratto con prestazione e prezzo.

Vanno bene anche i trasporti internazionali a titolo gratuitopurché siano concordati per contratto.

Non si applica quando ci sono

trasporti di cortesia. Si applica per il trasporto in acqua da una banchina all'altra di 2 porti diversi. Non si applica nei periodi di stazionamento nei porti. Questa convenzione stabilisce un regime di responsabilità del vettore dicendo che, il vettore è

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A.A. 2020-2021
29 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Saxbrina97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale ed europeo del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Leandro Antonio.