4. LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E
FAMILIARE
• I primi due sono quelli principali
1. LIMITE NON REFOULMENT: limite che ha NATURA SOSTANZIALE, la cui
origine risale alla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951:
Il NON REFOULMENT implica un divieto per lo stato di non allontanare o
espellere lo straniero verso territori dove esso rischierebbe di subire gravi
violazioni dei diritti umani fondamentali.
Tale limite ha definizione generica, poiché’ cambia a seconda dello
strumento;
Questo limite fa sì che lo straniero che proviene da uno stato in cui rischia di
subire violazione dei diritti umani, potrà essere rimpatriato in quello stato e
quindi permette al migrante che raggiunge uno stato vincolato dal NON
REFOULMENT e allo stato in questione verrà impedito di allontanare lo
straniero verso il paese di cittadinanza (in cui potrebbe subire violazione dei
diritti umani) .
È importante sottolineare come il recente dibattito sul memorandum tra Italia
e Albania sulla nozione di paese sicuro ruoti proprio attorno a questo, cioè al
fatto che se il paese in questione non fosse sicuro non potrebbe essere meta
di rimpatrio dello straniero
La 1° FORMULAZIONE STORICA di questo limite avvenne con l’ART.33 REFOULMENT,
questo perché prima del II conflitto mondiale era impensabile che uno stato non
potesse espellere uno straniero(a maggior ragione verso lo stato di cittadinanza) per la
tutela dei diritti umani di quello straniero
• ART.33 paragrafo 1 CONVENZIONE DI GINEVRA STATUS DI RIFUGIATO 1951:
“Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà ("refouler") un rifugiato in alcun
modo verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a
causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo
sociale o opinione politica.”
Pertanto, la CONVENZIONE SULLO STATUS DI RIFUGIATO prevede il NON
REFOULMENT incardinandolo ai motivi di persecuzione del rifugiato e quindi il bene
giuridico protetto è la vita e la libertà del rifugiato limitatamente ad una minaccia legata
a razza, religione, opinione, gruppi sociali;
Quindi si tratta di una nozione di non refoulement LIMITATA alla definizione di
rifugiato, poiché’ la norma riguarda il rifugiato;
Tuttavia, il divieto di refoulement ai sensi dell’art.33 paragrafo 1 da un lato è
➢ limitato alla definizione di rifugiato,
Dall’altro richiamando qualsiasi territorio non fa riferimento solo allo stato di
➢ cittadinanza, ma in generale il rifugiato non può essere allontanato ed espulso
verso un territorio per cui la sua vita o libertà rischino di essere minacciate in
ragione dei motivi visti in precedenza;
Questo riferimento al territorio in generale è importante poiché’ sebbene il divieto di
refoulement ai sensi dell’art.33 paragrafo 1 richiami i motivi di persecuzione del
rifugiato ai sensi dell’art .1 che ci dà la definizione di rifugiato questa persecuzione
avveniva nello stato di provenienza:
• ART.1:
“È rifugiato colui che a causa di un fondato timore di persecuzione per ragioni di
razza,religione,persecuzione,opinione politica è fuori dal paese di cittadinanza e non
può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese”
• ESEMPIO: Rifugiato che ha fondato timore di persecuzione nello stato di
cittadinanza A , questo individuo trova asilo nello STATO B (stato di rifugio);
Ammettiamo che tale stato B voglia allontanare ed espellere il rifugiato, questo sarebbe
possibile ai sensi dell’art.32 per ragioni di sicurezza nazionale ed ordine pubblico;
Tuttavia lo stato B vorrebbe espellere il rifugiato non nello stato a , ma in un altro STATO
C, poiché’ vi è un accordo tra stato B e stato C per cui lo stato C può ammettere anche
uno straniero che no è suo cittadino (es. Regno Unito che inviava richiedenti asilo in
Ruanda);
Qualora nello stato C ricorra comunque un rischio per la vita e la persona del rifugiato
proveniente dallo stato A sempre per via di quei motivi (razza,religione,opinione
politica) in questo lo stato B di rifugio non potrà espellere ed allontanare il rifugiato in
questione verso lo stato C
Questo sta a significare che mentre la nozione di rifugiato è vincolata e ancorata allo
stato di provenienza (che nel caso di rifugiato non apolide sarebbe lo stato di
cittadinanza) il NON REFOULMENT ha una PORTATA PIU’ AMPIA ai sensi dell’art.33
paragrafo 1 perché non riguarda meramente il rimpatrio verso lo stato di cittadinanza,
ma il rimpatrio e l’allontanamento verso qualsivoglia stato.
Si parla di richiedente asilo perché in realtà sebbene l’art.33 parli di rifugiato , nella
prassi il divieto di refoulement si è ESTESO ANCHE AL RICHIEDENTE ASILO ed esteso
a qualsivoglia individuo che richieda protezione a prescindere dal fatto che sia
effettivamente rifugiato ;
Tutto questo perché dal 1951 ad oggi abbiamo avuto un AMPLIAMENTO DELLA
PORTATA DEL NON REFOULMENT rispetto all’art.33 paragrafo 1 della convenzione
sullo status di rifugiato;
Ampliamento sfociato in FORME DI PROTEZIONE AD HOC ,cioè è stato previsto uno
status di protezione internazionale in qualche modo ispirato al non refoulement:
• ed è questo il caso della PROTEZIONE SUSSIDIARIA, prevista dal Diritto dell’UE
dalla DIRETTIVA QUALIFICHE con riferimento allo status di rifugiato
Sul piano del diritto internazionale tale AMPLIAMENTO emerge dal fatto che il non
refoulement venga ribadito in numerosi trattati sui diritti umani che ne hanno tra
l’altro previsto un ampliamento del bene giuridico protetto:
CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI UMANI art.22 paragrafo 8 1969:
➢ “In nessun caso uno straniero può essere espulso o rimpatriato in un Paese,
indipendentemente dal fatto che sia o meno il suo Paese di origine, se in quel
Paese il suo diritto alla vita o alla libertà personale rischia di essere violato a
causa della sua razza, nazionalità, religione, condizione sociale o opinioni
politiche.”
Disposizione che in qualche modo l’art.33 paragrafo 1 della convenzione sullo
status di rifugiato, ma non parla solo del rifugiato, ma in generale dello
straniero
CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA del 1984 ART.3:
➢
1. Nessuno Stato Parte espellerà, rimpatrierà ("refouler") o estradarà una persona
verso un altro Stato in cui vi siano fondati motivi di ritenere che correrebbe il
rischio di essere sottoposta a tortura.
Vi è una riaffermazione importante del non refoulement , perché mentre nell’art.33
paragrafo 1 della Convenzione sullo status di rifugiato parla genericamente della vita e
della libertà personale del rifugiato, qui invece viene il rilievo il divieto per lo stato parte
della convenzione contro la tortura di espellere lo straniero verso un paese in cui questi
rischi di subire tortura ;
In realtà il NON REFOULEMENT in riferimento alla tortura assume una portata ancora più
ampia perché facendo riferimento all’estradizione possiamo pensare a presunti
terroristi che non possono essere estradati per esempio verso paesi in cui si pratichi
tortura ai fini di estorcere informazioni a tal presunti terroristi (estradizioni in paesi dove
la tortura è praticata abitualmente come l’Egitto oppure luoghi di detenzione come
Guantanamo Bay )
Tale convenzione ha un numero elevato di ratifiche (175 stati)
• unico limite di questa importante disposizione (art.3 convenzione contro la
tortura) sta nel fatto che l’articolo prevede il non refoulement con riferimento
alla sola tortura e non anche ai trattamenti umani e degradanti; pertanto, la
soglia di sofferenza e dolore deve essere sufficientemente alta da assurgere a
tortura e non essere meramente un trattamento inumano e degradante;
questo è importante anche alla luce della convenzione Europea dei diritti umani
dove è stato ritenuto trattamento inumano o degradante anche l’essere detenuto
in una cella eccessivamente piccola o eccessivamente affollata
Disposizione analoga si rinviene nella :
CONVENZIONE INTERAMERICANA PER LA PREVENZIONE E LA PUNIZIONE
➢ DELLA TORTURA DEL 1985 ART.13:
Convenzione regionale che prevede una disposizione analoga, ma estesa anche ai
TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI, quindi a differenza della convenzione contro la
tortura dove c’era una LIMITAZIONE , qui c’è un’ESPANSIONE
Altre convenzioni che prevedono il divieto di refoulement ed estendono l’ambito dei beni
giuridici protetti:
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE
➢ DALLE SPARIZIONI FORZATE ART.16:
“ Nessuno Stato Parte espellerà, rimpatrierà ("refouler"), consegnerà o estrada
una persona verso un altro Stato qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la
stessa corra il rischio di essere sottoposta a sparizione forzata.”
Questa disposizione prevede il Non Refoulement con riferimento ai paesi in cui vi sia
rischio di essere sottoposto a sparizione forzata;
In questo caso il bene giuridico protetto è il diritto a non essere sottoposto a non subire
sparizione forzata, per cui uno stato parte della convenzione contro le sparizioni sforzate
non può allontanare l’individuo verso territorio di un paese dove vi sia il rischio di una
sparizione
Altra disposizione interessante che dimostra un’espansione del non refoulement e dei
beni giuridici protetti è:
ART.19 CARTA DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE:
➢ Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui vi
sia un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre
pene o trattamenti inumani o degradanti.
L'UE attribuisce valore particolare al divieto della pena di morte determinando ai sensi
della carta dei diritti fondamentali dell’Ue un ampliamento del non refoulement oltre
alla tortura e dei trattamenti inumani e degradanti anche alla pena di morte;
Tutto ciò è estremamente importante perché’ basti pensare ad un caso di estradizione
di una persona dalla Francia agli Stati Uniti nella consapevolezza che questa persona
negli Usa sarà condannata alla pena di morte, quindi la misura IMPEDIRA’
l’ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO in questione alla sua estradizione
Ultimo dato da ribadire in merito al NON REFOULMENT è che in realtà :
• Da un lato il non refoulment viene RIBADITO IN VARI STRUMENTI e trattati
internazionale
• laddove esso non sia stato previsto è stato tratto in via INTERPRETATIVA,
questione estremamente importante poic
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