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4. LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E

FAMILIARE

• I primi due sono quelli principali

1. LIMITE NON REFOULMENT: limite che ha NATURA SOSTANZIALE, la cui

origine risale alla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951:

Il NON REFOULMENT implica un divieto per lo stato di non allontanare o

espellere lo straniero verso territori dove esso rischierebbe di subire gravi

violazioni dei diritti umani fondamentali.

Tale limite ha definizione generica, poiché’ cambia a seconda dello

strumento;

Questo limite fa sì che lo straniero che proviene da uno stato in cui rischia di

subire violazione dei diritti umani, potrà essere rimpatriato in quello stato e

quindi permette al migrante che raggiunge uno stato vincolato dal NON

REFOULMENT e allo stato in questione verrà impedito di allontanare lo

straniero verso il paese di cittadinanza (in cui potrebbe subire violazione dei

diritti umani) .

È importante sottolineare come il recente dibattito sul memorandum tra Italia

e Albania sulla nozione di paese sicuro ruoti proprio attorno a questo, cioè al

fatto che se il paese in questione non fosse sicuro non potrebbe essere meta

di rimpatrio dello straniero

La 1° FORMULAZIONE STORICA di questo limite avvenne con l’ART.33 REFOULMENT,

questo perché prima del II conflitto mondiale era impensabile che uno stato non

potesse espellere uno straniero(a maggior ragione verso lo stato di cittadinanza) per la

tutela dei diritti umani di quello straniero

• ART.33 paragrafo 1 CONVENZIONE DI GINEVRA STATUS DI RIFUGIATO 1951:

“Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà ("refouler") un rifugiato in alcun

modo verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a

causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo

sociale o opinione politica.”

Pertanto, la CONVENZIONE SULLO STATUS DI RIFUGIATO prevede il NON

REFOULMENT incardinandolo ai motivi di persecuzione del rifugiato e quindi il bene

giuridico protetto è la vita e la libertà del rifugiato limitatamente ad una minaccia legata

a razza, religione, opinione, gruppi sociali;

Quindi si tratta di una nozione di non refoulement LIMITATA alla definizione di

rifugiato, poiché’ la norma riguarda il rifugiato;

Tuttavia, il divieto di refoulement ai sensi dell’art.33 paragrafo 1 da un lato è

➢ limitato alla definizione di rifugiato,

Dall’altro richiamando qualsiasi territorio non fa riferimento solo allo stato di

➢ cittadinanza, ma in generale il rifugiato non può essere allontanato ed espulso

verso un territorio per cui la sua vita o libertà rischino di essere minacciate in

ragione dei motivi visti in precedenza;

Questo riferimento al territorio in generale è importante poiché’ sebbene il divieto di

refoulement ai sensi dell’art.33 paragrafo 1 richiami i motivi di persecuzione del

rifugiato ai sensi dell’art .1 che ci dà la definizione di rifugiato questa persecuzione

avveniva nello stato di provenienza:

• ART.1:

“È rifugiato colui che a causa di un fondato timore di persecuzione per ragioni di

razza,religione,persecuzione,opinione politica è fuori dal paese di cittadinanza e non

può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese”

• ESEMPIO: Rifugiato che ha fondato timore di persecuzione nello stato di

cittadinanza A , questo individuo trova asilo nello STATO B (stato di rifugio);

Ammettiamo che tale stato B voglia allontanare ed espellere il rifugiato, questo sarebbe

possibile ai sensi dell’art.32 per ragioni di sicurezza nazionale ed ordine pubblico;

Tuttavia lo stato B vorrebbe espellere il rifugiato non nello stato a , ma in un altro STATO

C, poiché’ vi è un accordo tra stato B e stato C per cui lo stato C può ammettere anche

uno straniero che no è suo cittadino (es. Regno Unito che inviava richiedenti asilo in

Ruanda);

Qualora nello stato C ricorra comunque un rischio per la vita e la persona del rifugiato

proveniente dallo stato A sempre per via di quei motivi (razza,religione,opinione

politica) in questo lo stato B di rifugio non potrà espellere ed allontanare il rifugiato in

questione verso lo stato C

Questo sta a significare che mentre la nozione di rifugiato è vincolata e ancorata allo

stato di provenienza (che nel caso di rifugiato non apolide sarebbe lo stato di

cittadinanza) il NON REFOULMENT ha una PORTATA PIU’ AMPIA ai sensi dell’art.33

paragrafo 1 perché non riguarda meramente il rimpatrio verso lo stato di cittadinanza,

ma il rimpatrio e l’allontanamento verso qualsivoglia stato.

Si parla di richiedente asilo perché in realtà sebbene l’art.33 parli di rifugiato , nella

prassi il divieto di refoulement si è ESTESO ANCHE AL RICHIEDENTE ASILO ed esteso

a qualsivoglia individuo che richieda protezione a prescindere dal fatto che sia

effettivamente rifugiato ;

Tutto questo perché dal 1951 ad oggi abbiamo avuto un AMPLIAMENTO DELLA

PORTATA DEL NON REFOULMENT rispetto all’art.33 paragrafo 1 della convenzione

sullo status di rifugiato;

Ampliamento sfociato in FORME DI PROTEZIONE AD HOC ,cioè è stato previsto uno

status di protezione internazionale in qualche modo ispirato al non refoulement:

• ed è questo il caso della PROTEZIONE SUSSIDIARIA, prevista dal Diritto dell’UE

dalla DIRETTIVA QUALIFICHE con riferimento allo status di rifugiato

Sul piano del diritto internazionale tale AMPLIAMENTO emerge dal fatto che il non

refoulement venga ribadito in numerosi trattati sui diritti umani che ne hanno tra

l’altro previsto un ampliamento del bene giuridico protetto:

CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI UMANI art.22 paragrafo 8 1969:

➢ “In nessun caso uno straniero può essere espulso o rimpatriato in un Paese,

indipendentemente dal fatto che sia o meno il suo Paese di origine, se in quel

Paese il suo diritto alla vita o alla libertà personale rischia di essere violato a

causa della sua razza, nazionalità, religione, condizione sociale o opinioni

politiche.”

Disposizione che in qualche modo l’art.33 paragrafo 1 della convenzione sullo

status di rifugiato, ma non parla solo del rifugiato, ma in generale dello

straniero

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA del 1984 ART.3:

1. Nessuno Stato Parte espellerà, rimpatrierà ("refouler") o estradarà una persona

verso un altro Stato in cui vi siano fondati motivi di ritenere che correrebbe il

rischio di essere sottoposta a tortura.

Vi è una riaffermazione importante del non refoulement , perché mentre nell’art.33

paragrafo 1 della Convenzione sullo status di rifugiato parla genericamente della vita e

della libertà personale del rifugiato, qui invece viene il rilievo il divieto per lo stato parte

della convenzione contro la tortura di espellere lo straniero verso un paese in cui questi

rischi di subire tortura ;

In realtà il NON REFOULEMENT in riferimento alla tortura assume una portata ancora più

ampia perché facendo riferimento all’estradizione possiamo pensare a presunti

terroristi che non possono essere estradati per esempio verso paesi in cui si pratichi

tortura ai fini di estorcere informazioni a tal presunti terroristi (estradizioni in paesi dove

la tortura è praticata abitualmente come l’Egitto oppure luoghi di detenzione come

Guantanamo Bay )

Tale convenzione ha un numero elevato di ratifiche (175 stati)

• unico limite di questa importante disposizione (art.3 convenzione contro la

tortura) sta nel fatto che l’articolo prevede il non refoulement con riferimento

alla sola tortura e non anche ai trattamenti umani e degradanti; pertanto, la

soglia di sofferenza e dolore deve essere sufficientemente alta da assurgere a

tortura e non essere meramente un trattamento inumano e degradante;

questo è importante anche alla luce della convenzione Europea dei diritti umani

dove è stato ritenuto trattamento inumano o degradante anche l’essere detenuto

in una cella eccessivamente piccola o eccessivamente affollata

Disposizione analoga si rinviene nella :

CONVENZIONE INTERAMERICANA PER LA PREVENZIONE E LA PUNIZIONE

➢ DELLA TORTURA DEL 1985 ART.13:

Convenzione regionale che prevede una disposizione analoga, ma estesa anche ai

TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI, quindi a differenza della convenzione contro la

tortura dove c’era una LIMITAZIONE , qui c’è un’ESPANSIONE

Altre convenzioni che prevedono il divieto di refoulement ed estendono l’ambito dei beni

giuridici protetti:

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE

➢ DALLE SPARIZIONI FORZATE ART.16:

“ Nessuno Stato Parte espellerà, rimpatrierà ("refouler"), consegnerà o estrada

una persona verso un altro Stato qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la

stessa corra il rischio di essere sottoposta a sparizione forzata.”

Questa disposizione prevede il Non Refoulement con riferimento ai paesi in cui vi sia

rischio di essere sottoposto a sparizione forzata;

In questo caso il bene giuridico protetto è il diritto a non essere sottoposto a non subire

sparizione forzata, per cui uno stato parte della convenzione contro le sparizioni sforzate

non può allontanare l’individuo verso territorio di un paese dove vi sia il rischio di una

sparizione

Altra disposizione interessante che dimostra un’espansione del non refoulement e dei

beni giuridici protetti è:

ART.19 CARTA DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE:

➢ Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui vi

sia un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre

pene o trattamenti inumani o degradanti.

L'UE attribuisce valore particolare al divieto della pena di morte determinando ai sensi

della carta dei diritti fondamentali dell’Ue un ampliamento del non refoulement oltre

alla tortura e dei trattamenti inumani e degradanti anche alla pena di morte;

Tutto ciò è estremamente importante perché’ basti pensare ad un caso di estradizione

di una persona dalla Francia agli Stati Uniti nella consapevolezza che questa persona

negli Usa sarà condannata alla pena di morte, quindi la misura IMPEDIRA’

l’ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO in questione alla sua estradizione

Ultimo dato da ribadire in merito al NON REFOULMENT è che in realtà :

• Da un lato il non refoulment viene RIBADITO IN VARI STRUMENTI e trattati

internazionale

• laddove esso non sia stato previsto è stato tratto in via INTERPRETATIVA,

questione estremamente importante poic

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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