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Persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato ed ha la possibilità di tenere comportamenti indipendenti rispetto ai concorrenti, ai clienti ed ai consumatori
La Corte ha stabilito anche la differenza che intercorre tra posizione dominante e monopolio, prevedendo che nel secondo caso non esiste alcuna concorrenza, mentre nel primo l'impresa che detiene tale posizione è in grado di influire sulla concorrenza. Sono numerosi i fattori da prendere in considerazione per capire se esiste o meno una posizione dominante: non basta analizzare la quota di mercato di un'impresa, benché una quota elevata sarebbe un buon indizio. Occorre prendere in esame la struttura della stessa impresa, nonché il numero e la forza dei concorrenti. Andrà, ovviamente, verificato che vi sia anche lo sfruttamento abusivo di tale posizione, senza il quale non vi è violazione del divieto di cui all'art.82. Per sfruttamento abusivo si intende, secondo la Corte,poste in essere da una normale impresa, ma non da una in posizione dominante, proprio perché la normale impresa ha bisogno di crescere, mentre l'altra si trova in una condizione talmente particolare che qualsivoglia azione potrebbe costituire un ABUSO.
L'art.82 al secondo comma prevede un elenco non limitativo di comportamenti abusivi che corrispondono a quelli dapprima citati in tema di intese.
Non abbiamo ancora sottolineato che per essere vietato, l'abuso di posizione dominante deve recare un PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI, mentre, al contrario del caso di intese, non conta il pregiudizio arrecato alla concorrenza, in quanto esso di per sé esiste per la sola presenza di un'impresa in posizione dominante.
Il divieto sancito dall'art.82 è, tra l'altro, ASSOLUTO: non è permessa alcuna esenzione/dichiarazione di inapplicabilità.
6. Le procedure per l'applicazione degli artt.81 e 82
Il compito di dare applicazione agli artt. 81 & 82 TCE è affidato:
- Alla COMMISSIONE;
- Alle AUTORITÀ NAZIONALI GARANTI DELLA CONCORRENZA;
- Ai GIUDICI NAZIONALI.
Tuttavia un regolamento del Consiglio del 1962 sull'applicazione degli articoli 85 e 86 (oggi 81 e 82) aveva riservato alla Commissione un ruolo primario. Le autorità nazionali garanti della concorrenza potevano attuare la disciplina comunitaria, ma perdevano il loro potere nel momento in cui la Commissione decideva d'intervenire in materia. I giudici nazionali, pur avendo un campo di competenza superiore alle autorità nazionali, in quanto potevano applicare la normativa comunitaria anche nel momento in cui la Commissione decideva di prendere delle decisione, non potevano comunque verificare l'esistenza di elementi che potessero dar luogo all'esenzione d'inapplicabilità. Questo limite faceva in modo che le imprese si rivolgessero direttamente alla
Commissione tramite la notifica delle intese per cui era possibile ottenere una dichiarazione d'inapplicabilità del divieto contenuto nell'art.81, e ciò creava un sovraccarico del lavoro della suddetta istituzione. Col tempo, quindi, si è deciso di riconoscere anche alle autorità ed ai giudici nazionali il potere di applicare interamente la normativa comunitaria e da un regime di autorizzazione preventiva della Commissione, si è passati ad un regime di ECCEZIONE DIRETTAMENTE APPLICABILE da parte di tutti gli organi competenti. La Commissione conserva pur sempre un ruolo centrale, avendo un potere di decisione in merito alle infrazioni agli artt.81 & 82: tale potere si esprime tramite: - DECISIONI DI MERA CONSTATAZIONE D'INFRAZIONE: l'infrazione è già cessata, ma la Commissione ha interesse a constatarla; - DECISIONI INIBITORIE: l'infrazione è ancora in atto e la Commissione obbliga le imprese aporre fine alla stessa, imponendo i rimedi da attuare;
- DECISIONI COMMINATORIE DI AMMENDE: sono allegate alle decisioni inibitorie e contengono l'obbligo di pagamento di un'ammenda, il cui valore non può superare il 10% del fatturato totale sociale dell'esercizio precedente;
- DECISIONI DI ACCETTAZIONE D'IMPEGNI: si tratta di decisioni alternative a quelle inibitorie; esse prevedono che la Commissione renda obbligatori gli impegni offerti dalle stesse imprese e non intervenga finché tali impegni siano rispettati;
- DECISIONI DI IRROGAZIONE DI PENALITÀ MORA: si tratta di una penalità di mora irrogata per costringere le imprese a PORRE FINE AD UN'INFRAZIONE CONSTATATA CON DECISIONE INIBITORIA, a RISPETTARE MISURE CAUTELARI DISPOSTE CON DECISIONE, a RISPETTARE GLI IMPEGNI ACCETTATI CON DECISIONE DI ACCETTAZIONE DI IMPEGNI;
- DECISIONI DI CONSTATAZIONE D'INAPPLICABILITÀ: per ragioni
d'interesse pubblico e d'ufficio, la Commissione può procedere ad una constatazione d'inapplicabilità dell'art.81;
- DECISIONI CHE ADOTTANO MISURE CAUTELARI: in casi di urgenza e sempre qualora vi sia un'infrazione, la Commissione dispone misure cautelari;
- DECISIONI DI RIGETTO DI UNA DENUNCIA: con tale decisione la Commissione decide di respingere una denuncia relativa ad un'intesa;
- DECISIONI DI REVOCA: la Commissione può revocare il beneficio di un regolamento di esenzione per categoria.
Il regolamento 1/2003 ha quindi posto ancora in una situazione centrale la Commissione, anche se tuttavia ne ha decentralizzato il potere.
Le ESENZIONI PER CATEGORIA restano affidate al potere normativo della Commissione, su delega del Consiglio, in cui è implicito anche il potere di revoca delle stesse esenzioni per categoria nel caso in cui non sussistano più i presupposti che avevano dato luogo all'esenzione.
stessa.Per quanto concerne, invece, le AUTORITA' NAZIONALI, esse sono competenti ad applicare gli articoli 81 &82 in CASI INDIVIDUALI e possono adottare, d'ufficio o su denuncia, le seguenti decisioni:- DECISIONI INIBITORIE, con cui ordinare la cessazione di un'infrazione;
- DECISIONI CAUTELARI, con cui disporre misure cautelari;
- DECISIONI DI ACCETTAZIONE DI IMPEGNI, con cui accettare impegni;
- DECISIONI SANZIONATORIE, con cui comminare ammende, penalità di mora o altre sanzioni previste dal diritto nazionale;
- DECISIONI DI RIGETTO, con cui le autorità decidono di non aver motivo d'intervenire.
- OBBLIGO D'INFORMAZIONE, con cui si attua una COOPERAZIONE VERTICALE, dovendo le autorità informare la Commissione, con un preavviso di
almeno 30 giorni, di tutti i casi che intendono istruire;
Appunti di foxshark
- EFFETTO PRECLUSIVO: l'avvio di un procedimento della Commissione vieta alle autorità nazionali di procedere in merito alla stessa fattispecie, sia che esse non abbiano ancora agito, sia che esse lo abbiano fatto (POTERE DI AVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE);
- OBBLIGO DI APPLICAZIONE UNIFORME: le decisione delle autorità non devono entrare in contrasto con quelle precedentemente prese dalla Commissione.
Anche per quanto concerne i giudici nazionali il regolamento 1/2003 ha introdotto delle novità: essi conservano, come in passato, il potere di applicare gli articoli 81 & 82, in quanto norme dotate di efficacia diretta, ma acquistano il potere di verificare che non ricorrano le condizioni d'inapplicabilità del divieto contenuto nel solo articolo 81. Come in passato, tuttavia, l'azione della Commissione tramite l'apertura di una procedura d'indagine,
NON esclude la competenza del giudice nazionale, salva la possibilità che egli sospenda il giudizio in attesa della decisione dell'istituzione. Al contrario, invece, qualora la Commissione abbia adottato una decisione, il giudice non può discostarsene, salva l'ipotesi in cui si tratti di decisione di rigetto. In presenza di un REGOLAMENTO D' ESENZIONE PER CATEGORIA il giudice può valutare se l'intesa in esame risponde alle condizioni previste dal regolamento o se invece deve applicare una sanzione prevista dall'art. 81. Per quanto riguarda i DENUNCIANTI, essi possono continuare a rivolgersi alla Commissione se hanno un legittimo interesse a far cessare un comportamento contrario agli articoli 81 e 82, anche se essa tutela in maggior misura gli interessi comunitari e non quelli particolari dei singoli, oggi tutelabili dalle stesse autorità e dai giudici nazionali: la Commissione, quindi, potrà rigettare una denuncia per il solo
motivo chela stessa fattispecie sia all’esame di altra autorità giurisdizionale competente in materia.
7. Le imprese pubbliche e le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economicogenerale
Il Trattato, non intaccando minimamente il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non impedisceagli stessi di creare imprese pubbliche, le quali, allo stesso livello di quelle private, sono soggette alle normedel Trattato in questione. L’art.86 par.1 specifica che “GLI STATI MEMBRI NON EMANANO NE’MANTENGONO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE E DELLE IMPRESE CUI RICONOSCONO DIRITTISPECIALI O ESCLUSIVI ALCUNA MISURA CONTRARIA ALLE NORME DEL TRATTATO, SPECIALMENTE A QUELLECONTEMPLATE DAGLI ARTICOLI 12 E DAL 81 AL 89”.
Per IMPRESA PUBBLICA non si intende solo quella, in tutto o in parte, di proprietà statale, ma quella su cui ipoteri pubblici abbiano il controllo, su cui quindi esercitano un’influenza dominante.
L'articolo 86, inoltre, assimila alle imprese pubbliche di cui abbiamo fornito una definizione, anche le IMPRESE TITOLARI DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI.