INTRODUZIONE: STRUTTURA E FUNZIONE
DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Nel diritto internazionale classico, l’ordinamento internazionale era
un ordinamento con un limitato numero di soggetti, di norme e di
fenomeni giuridici. Oggi, la comunità internazionale è
strutturalmente ben diversa: non solo Stati, ma anche altri enti
aspirano ad essere riconosciuti come protagonisti della vita di
relazioni internazionali; la tendenza degli stati a trasferire
competenze verso l’esterno ha arricchito il loro numero nella
comunità internazionale; si assiste allo sviluppo di una sensibilità
giuridica transnazionale. In corrispondenza alla mutata struttura
della comunità internazionale, anche la funzione del diritto
internazionale odierno sembra in rapida mutazione: al diritto
internazionale non è affidato solo il compito di assicurare la
coesistenza tra potenze, ma anche la gestione di interessi collettivi e
la protezione di valori fondamentali della comunità internazionale.
Alla base di queste trasformazioni: esigenza di sicurezza collettiva
emersa con le guerre mondiali, tutela dei diritti fondamentali,
gestione delle risorse comuni e dell’ambiente. Le profonde
trasformazioni non hanno tuttavia prodotto lo sviluppo di meccanismi
istituzionali corrispondenti a quelli che caratterizzano i moderni
ordinamenti statali. La caratteristica essenziale dell’ordinamento
internazionale è l’uguaglianza formale dei soggetti. Soggetti
dell’ordinamento sono gli Stati, che interagiscono tra loro in maniera
orizzontale. Ciò ha ovviamente implicazioni nelle 3 tipiche funzioni
statali. Nel tempo gli Stati hanno sviluppato modi di accentramento
del potere: è così che si arriva alla creazione delle organizzazioni
internazionali, tra cui le Nazioni Unite (ONU): 193 Stati, il cui
obiettivo fondamentale è la limitazione all’uso della forza tra
consociati- 1945 carta delle Nazioni unite). – funzione legislativa: a
livello nazionale, i parlamenti promulgano leggi; diversamente, a
livello internazionale non c’è una fonte riconducibile alla legge, in
quanto non c’è un organo a legittimazione popolare: c’è un organo
assembleare, l’Assemblea generale delle N.U. che non ha però
potere legislativo e dunque non può adottare atti vincolanti. E’ subito
evidente che le categorie tipiche del diritto statale sono diverse da
quelle del diritto internazionale. – funzione giudiziaria: a livello 1
internazionale non c’è una corte che vigili sulla corretta applicazione
del diritto (l’assenza di forme di istituzionalizzazione della funzione
giudiziaria è dovuta ad un’esasperata accezione della sovranità, che
esclude che uno Stato possa essere sottoposto a un procedimento
giudiziario di soluzione delle controversie senza il proprio
consenso), esistono dei tribunali internazionali, tra cui la Corte
internazionale di giustizia, che come tutti i tribunali a carattere
internazionale funziona con il consenso degli Stati: sono questi a
decidere quando e quali controversie sottoporre alla Corte. La corte
a) risolve la controversia, b) chiarisce il contenuto del diritto
internazionale. – funzione esecutiva: non c’è vera e propria forza
coercitiva: se gli Stati non rispettano il diritto internazionale e non c’è
modo di arrivare dinanzi alla Corte, si adottano le CONTROMISURE
(gli Stati possono rispondere ad un illecito con un altro illecito liceità
di un comportamento illecito in quanto risposta all’illecito di un altro
soggetto). L’unico soggetto dotato di forza coercitiva, nell’ambito
dell’uso della forza tra consociati, è il Consiglio di Sicurezza,
preposto al mantenimento della pace. Il suo ruolo fondamentale è
infatti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Dall’art. 2 par. 4 della Carta “divieto generale all’uso della forza”: gli
Stati non possono usare la forza (prima della Carta normale mezzo
di risoluzione delle controversie), il divieto può tuttavia essere
derogato. Le regole sull’uso della forza come norme strutturali
dell’ordinamento- implicazioni del divieto all’uso della forza: a)
l’interesse a non usare la forza prevale su qualsiasi altro interesse
con l’unica eccezione dell’esigenza del mantenimento di pace e
sicurezza internazionale; b) la tutela della stabilità prevale
sull’interesse individuale di ciascuno Stato a garantire la
realizzazione dei propri diritti; c) il processo di istituzionalizzazione
dell’uso della forza è ben lungi dall’essere completo: le N.U. non
possono utilizzare a forza al fine di assicurare l’attuazione del diritto
internazionale (diff. Con gli ordinamenti interni!); ciònonostante nella
prassi si considera che la violazione di valori fondamentali della
comunità internazionale costituisce di per sé minaccia alla pace e
alla sicurezza internazionale, così da consentire l’attivazione dei
meccanismi istituzionali di amministrazione della forza da parte del
Cds (si risolve così l’apparente incongruenza tra divieto all’uso della
forza al servizio delle posizioni soggettive di singoli Stati e divieto 2
all’uso della forza come strumento di garanzia di interessi e valori
collettivi).
DEROGHE AL DIVIETO GENERALE ALL’USO DELLA FORZA: la
legittima difesa (art. 51), eccezione prevista da tutti gli ordinamenti.
Il CdS è formato da 15 membri, di cui 5 permanenti (Russia, USA,
Francia, G.B., Cina); i restanti 10 ruotano ogni 2 anni (5 Africa/Asia,
2 America Latina, 2 Europa occ., 1 Europa or.). i 5 membri
permanenti hanno diritto di veto (su quando sia lecito usare la forza,
scelta accentrata nel CdS) a tal proposito è da anni in corso un
dibattito sulla riforma del CdS, ma nessuna delle proposte ha avuto
successo.
La concreta applicazione della Carta si è spesso discostata dal dato
letterale: art. 24: mantenimento della pace. Art 27 par. 3: sistema del
veto: 9 voti favorevoli su 15, 9 compresi i 5 dei membri permanenti
modifica: astensione di un membro permanente permette l’adozione
della risoluzione; stessa cosa vale in caso di assenza di un membro
permanente esempio di modifica attraverso la prassi applicativa. Il
diritto internazionale è realista, fattuale, basato sulla effettività dei
comportamenti…prassi degli Stati possono modificare le regole.
EFFETTIVITA’.
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Esprimono l’orizzontalità delle relazioni: non c’è legge. funzione
normativa: i procedimenti di formazione delle regole internazionali
hanno soprattutto carattere decentralizzato (vengono prodotte dagli
stessi soggetti che ne sono i destinatari). Le tipiche fonti del diritto
internazionale sono quindi gli accordi, espressione del consenso
degli stati parte, e la consuetudine, espressione della prassi posta in
essere da tali enti. L’esigenza di assicurare la tutela giuridica di
interessi collettivi ha quindi un ruolo centrale nelle moderne
tendenze dell’ordinamento a fare ricorso, accanto ai tradizionali
procedimenti decentralizzati, anche a meccanismi capaci di imporre
agli stati regole giuridiche prodotte senza il loro consenso da un
lato i meccanismi normativi classici (accordi,consuetudini) sono a
volte utilizzati al di là dei loro limiti di applicazione; dall’altro c’è la
tendenza ad istituire meccanismi di produzione del diritto di tipo
istituzionale soprattutto attraverso l’azione degli organi delle N.U. 3
Accordi – trattati
A) Consuetudine (comportamento reiterato che diviene prassi)
B)
sia trattati che consuetudine si basano sulla volontà.
Valori supremi, fondanti, interessi collettivi: ius cogens
C)
(norme che tutelano valori fondamentali – es. divieto di genocidio-
individuazione del ius cogens è particolarmente delicata).
Soggettività degli individui: questa non è mai stata sviluppata a
-
livello internazionale, è lo Stato a rappresentare la collettività.
Diritto internazionale penale: si sviluppa l’idea di soggettività
-
individuale. Da Norimberga in poi alla responsabilità statale si
affiancherà anche quella personale dei soggetti che hanno
concretamente posto in essere crimini internazionali (genocidio,
crimini di guerra, crimini contro i diritti umani).
Ambito dei diritti umani: diritti fondamentali che l’individuo può far
-
valere nei confronti di uno Stato attraverso l’attività della Corte di
Strasburgo: diritto del singolo di adire il giudice internazionale per
rivendicare tutela di un proprio diritto.
All’art. 27 della Carta si legge “questioni di procedura e non
procedurali”: per l’approvazione delle questioni di procedura è
necessario il voto favorevole di 9 membri, non c’è diritto di veto; per
quelle non procedurali vige la regola del diritto di veto. Il problema è
individuare il discrimen tra questioni procedurali e non per farlo si
applica la regola ex art. 27 par. 3, ossia affinché una data decisione
di configuri come di procedura o non procedurale si vota con la
regola che prevede il diritto di veto dei membri permanenti. Così si
instaura la regola del doppio veto, attribuendo enorme potere ai
membri che ne sono dotati: un veto sulla decisione tra procedurale e
sostanziale; il veto sulla questione sostanziale (è naturale che i
membri permanenti si serviranno del diritto di veto affinché la
decisione in esame si configuri come sostanziale; così sulla
decisione sostanziale applicheranno poi il diritto di veto).
Art. 18: come decide l’Assemblea: ogni Stato può esprimere un
voto; sulle questioni importanti è richiesta la maggioranza qualificata
dei 2/3 (questioni che comprendono mantenimento della pace e 4
della sicurezza, valori fondanti dell’ordinamento internazionale).
Sulle altre questioni è richiesta la maggioranza semplice.
MODIFICA DELLA CARTA: avviene attraverso:
Interpretazione estensiva/prassi modificative della disciplina
a) Idea dei poteri impliciti: se uno strumento impone/attribuisce
b)
compiti, quell’organo preposto si assegna da sé poteri per
raggiungere quegli scopi, tali attribuzioni sono valide in quanto
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.
Ad esempio: art. 101 Carta N.U.: l’Assemblea generale ha creato il
tribunale amm.vo delle N.U; sulla base di un articolo che in realtà
nulla afferma in materia risultato della teoria dei poteri impliciti.
La carta è superiore rispetto ad altri obblighi internazionali rigidità
della Carta.
CASO KADI: inserito nella black list del Consiglio di sicurezza che
dovrebbe in realtà rivolgersi agli Stati; ma con il fenomeno del
terrorismo ha cominciato ad adottare sanzioni individuali (le smart
sanctions) l’azione si concretizza nei confronti degli individui. Le
black list ledono tuttavia i principi fondamentali dell’equo processo.
CASO NADA: in un primo momento art. 103: prevalenza degli
obblighi della Carta perciò prevalenza della black list (2005 kadi I):
tale giurisprudenza fu criticata in quanto offriva una soluzione
prettamente formalistica; c’è poi stato uno sviluppo: i diritti
fondamentali devono comunque essere rispettati, l’UE adotta con
regolamento le risoluzioni internazionali e tali regolamenti devono
rispettare i diritti fondamentali (soluzione dualista che comunque
non risolve il problema soluzione criticabile). È stato però mostrato
un diverso atteggiamento su casi analoghi (corte di Strasburgo):
caso nada: svizzera aveva atteggiamento di rispetto per l’art 103:
prevalenza degli obblighi della carta; corte di Strasburgo crea l’idea
della PROTEZIONE EQUIVALENTE: riconosce efficacia alle
risoluzioni se garantiscono una certa equivalenza di protezione
(corte individua tutta una serie di condizioni quali accesso agli atti,
contraddittorio, difesa). Tale operazione è indubbiamente più
sofisticata rispetto alla soluzione dualista relativa al caso Kadi. 5
CAP. I L’USO DECENTRALIZZATO DELLA FORZA
Origini storiche del divieto di uso della forza: si assiste
nell’ordinamento internazionale al passaggio da un regime di
libertà/discrezionalità degli Stati nell’uso della forza (nonostante
fossero presenti strumenti rudimentali di controllo delle forme minori
dell’uso della forza, con la funzione di mitigare la discrezionalità
degli Stati, condizionandola all’esistenza di una giustificazione- caso
Caroline: nel 1837 durante l’insurrezione del Canada (dominio
inglese) contro la GB, un gruppo di cittadini americani, in aiuto dei
cittadini canadesi, aveva occupato un’isola nel fiume Niagara che
faceva parte del territorio canadese e utilizzava una nave
americana, Caroline, per trasportare viveri ed armi dalla riva
americana del Niagara all’isola; il governo inglese distrugge la nave
uccidendo numerosi cittadini statunitensi. Giustificazione: legittima
difesa. Il passaggio da un regime di libertà al divieto dell’uso
unilaterale della forza convenzione drago porter 1907 limitava la
possibilità del ricorso alla forza per il recupero di crediti contrattuali,
circoscrivendolo ai soli casi in cui vi fosse un accertamento
giudiziario in materia e il paese debitore rifiutasse di adempiere;
patto della società delle nazioni 1919 condizionava il ricorso alla
guerra a taluni adempimenti preliminari; in generale: difficoltà di
controllare efficacemente l’uso unilaterale della forza in un
ordinamento privo di meccanismi imparziali di accertamento ed
attuazione coattiva del diritto. La consapevolezza di questa difficoltà
ha accelerato l’evoluzione nella direzione di un divieto di tipo
assoluto. IL DIVIETO DI USO DELLA FORZA NELLA CARTA E
NELLA PRASSI: il divieto di uso della forza è stabilito dall’art. 2 par.
4 della carta “i membri devono astenersi nelle loro relazioni
internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza”; alla conferenza
istitutiva delle NU di San Francisco nel 1945 l’inserimento nella carta
di tale divieto rappresentò l’incontro di due orientamenti: a)
espressione compiuta della kantiana pace universale , b) più
realista, vedeva del divieto l’unica possibile forma di controllo
sociale dei conflitti. Il carattere generale del divieto è stato affermato
in famose sentenze della ICJ ad es NICARAGUA VS USA: la corte
era chiamata a decidere della liceità di azioni militari e paramilitari
operate dagli USA in Nicaragua; la corte non aveva giurisdizione 6
rispetto a comportamenti disciplinati da accordi multilaterali tra cui la
carta, era importante stabilire se il divieto di uso della forza fosse
riconosciuto anche da una norma di diritto consuetudinario: la corte
accertò l’esistenza di due distinte norme, quella scritta nella carta e
quella consuetudinaria, aventi entrambe ad oggetto il divieto all’uso
della forza,
IL DIVIETO DI USO DELLA FORZA NELLO SCENARIO
GEOPOLITICO CONTEMPORANEO
Negli ultimi decenni il divieto di uso della forza si è dovuto
confrontare con un’ulteriore insidia: nel periodo del bipolarismo
(polarizzazione della comunità internazionale attorno a USA e
Russia) il divieto di uso della forza era assistito da una formidabile
garanzia fattuale, data dall’alta probabilità che un confronto armato
tra le due superpotenze avrebbe condotto ad una mutua distruzione.
Quindi la situazione geopolitica finiva con il costituire una forma
indiretta ma efficace di garanzia del rispetto del divieto di uso della
forza. L’attuale equilibrio geopolitico è fondato sull’esistenza di uno
Stato, gli USA, che gode di una relativa indipendenza nei propri
comportamenti rispetto alle reazioni degli altri Stati, rivendica la
propria libertà di usare le forza in una serie di contesti dai quali
possa provenire una minaccia per la propria sicurezza dottrina di
sicurezza internazionale dal 2002: libertà di azione e possibilità di
operare interventi bellici al fine di prevenire minacce alla sicurezza
interna. Dottrina di sicurezza internazionale 2010: possibilità di uso
unilaterale della forza per tutelare interessi fondamentali,
condizionandolo all’esaurimento di altre opzioni disponibili ed
operando in un quadro multilaterale. Comunque, alcuni documenti
adottati dagli Usa e alcuni comportamenti tenuti in attuazione di essi
parrebbero indicare la volontà di questo stato di affermare una
propria libertà di azione incompatibile con il divieto di uso della
forza.
STRUTTURA E VALORE NORMATIVO DEL DIVIETO DI USO
DELLA FORZA
Il divieto esprime un interesse fondamentale dell’ordinamento
internazionale: indica come l’uso unilaterale della forza sia un
meccanismo incontrollabile, suscettibile di mettere in pericolo la 7
stabilità della comunità internazionale e la sicurezza collettiva.
Attraverso il divieto di uso della forza, l’ordinamento internazionale
esprime un particolare assetto di valori: indica come l’interesse
collettivo alla stabilità e alla pace prevalga sull’interesse individuale
degli Stati a realizzare coattivamente le proprie posizioni soggettive.
Struttura: la regola non stabilisce solo una relazione giuridica
bilaterale tra Stato titolare dell’obbligo e quello titolare del diritto; ma
stabilisce un rapporto giuridico di carattere pubblicista che intercorre
tra ciascuno stato soggetto al divieto e la comunità internazionale
nel suo insieme. DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA: REGOLA
ERGA OMNES. Valore: esprime un interesse superiore ad altri
interessi, di rango ordinario, è di rango
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