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PARTE III DEL PROGETTO: ATTUAZIONE DELLA

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE DI UNO STATO

Come si fanno valere le conseguenze dell’illecito. Pr

a)

imo problema: quali Stati possono invocare la responsabilità dello

Stato agente e richiedere allo stato autore dell’illecito l’obbligo di

cessazione o la riparazione. “stato leso”: il cui diritto è stato

direttamente pregiudicato dalla violazione dell’obbligo; interesse che

può riguardare più stati o l’intera comunità internazionale [esigenza

di rispondere ad ipotesi particolari in cui c’è coinvolgimento di un

interesse comune a più stati] progetto cerca di allargare la cerchia

degli stati legittimati ad invocare la responsabilità; ma differenziando

le pretese di questi stati cioè prevedendo determinati diritti in capo

allo stato leso e differenziati diritti in capo agli altri stati che

subiscono il pregiudizio non diretto ma comune. Lo stato leso può

far valere tutte le conseguenze a) cessazione, b) riparazione, c)

soddisfazione d) contromisure. Come si individua lo stato leso? –

rapporto bilaterale: stato individualmente leso. – lo stato leso è parte

di un gruppo di stati colpiti dalla violazione (es. inquinamento marino 101

ha un effetto che colpisce più stati- stato specialmente leso

al’interno di un gruppo di stati), - obblighi integrali: ipotesi tipica è

quella del disarmo, la violazione altera la posizione giuridica di tutti

gli stati – sono tutti stati specialmente lesi. Nozione più complessa:

art. 48 “stato diverso dallo stato leso”: le richieste e i diritti che

vengono riconosciuti allo stato diverso dallo stato leso sono più

limitati; ipotesi obbligo dovuto nei confronti di un gruppo di stati a

cui questo stato appartiene (esempio convenzioni per la tutela dei

diritti umaeni; violazione CEDU è violazione che colpisce tutti gli

stati anche se non sono direttamente lesi dalla violazione, ma hanno

un interesse affinché negli stati parte siano rispettati i diritti

fondamentali; alcuni sostengono che non ci sia in tal caso uno stato

specialmente leso- obbligo erga omnes partes-). Si tutelano diritti

dell’individuo in quanto tale e non in quanto cittadino di un dato

stato obblighi erga omnes partes. Obblighi erga omnes tout court:

divieto assoluto, come divieto di aggressione, dovuto vs tutta la

comunità internazionale. Lo stato specialmente leso è quello dove

l’aggressione è venuta, ma sono colpiti dalla violazione tutti gli altri

stati che quindi avranno anch’essi alcune prerogative. Poteri degli

stati diversi dallo stato leso: potranno chiedere cessazione

dell’illecito, eventualmente assicurazione e garanzia di non

ripetizione. Lett. B art. 48: può chiedere adempimento dell’obbligo di

riparazione MA nell’interesse dello stato leso e comunque a

beneficio degli individui lesi dal comportamento dello Stato autore

dell’illecito “beneficiari dell’obbligo violato”.

Questione su cui progetto è “evasivo”: possibilità di adottare

contromisure da parte di questi stati (non particolarmente lesi)—

tema delle contromisure collettive. Progetto è insoddisfacente: art.

54 cosa significa “tutte le misure lecite”? prima proposta

antecedente al progetto del 2001: sanciva diritto di utilizzare

contromisure in capo agli stati non specialmente lesi ma impegnava

gli stati a collaborare per garantire il rispetto dei limiti sostanziali

delle contromisure (fondamentale sotto il profilo della

proporzionalità)- soluzione interessante per garantire la

proporzionalità della contromisura (la somma di contromisure

individuali potrebbe risultare sproporzionata rispetto alla violazione

dell’obbligo- coordinamento degli stati che agiscono con 102

contromisure). Prassi in materia è estremamente incerta ma alcuni

sviluppi recenti sembrano confermare l’idea che gli stati siano

legittimati ad adottare contromisure collettive. Esempio: sanzioni

adottate contro russia dopo intervento in crimea (UE-usa- stati-

australia)—contromisure collettive adottate da stati non direttamente

lesi dalla violazione ma che ritengono di avere un interesse a che

l’obbligo violato sia rispettato.

Art. 43: lo stato leso può precisare nella sua invocazione della

responsabilità il comportamento che ritiene lo stato debba tenere

per riparare all’illecito e può indicare anche la forma di riparazione

che ritiene più soddisfacente. Art. 45. Stati possono validamente

rinunciare a far valere la responsabilità internazionale (clausole di

rinuncia); c’è una tendenza della dottrina (bufalini) che ritiene che lo

stato non possa invocare rinuncia quando sia violato il diritto

cogente.

-regimi speciali di responsabilità: art. 55 lex specialis il progetto

prevede regole generali ipoteticamente applicabili a tutti i rapporti di

responsabilità, vi sono però sempre più regimi speciali “self-

contained regime”, regimi particolari, “sotto ordinamenti” in cui

esistono funzionamenti particolari sia in termini di accertamento

della responsabilità sia in termini di conseguenze dello stesso-

regole speciali in deroga alla costruzione generale fatta dalla

commissione di diritto internazionale (es UE), caso: iran-Usa: iran

aveva invocato la legittimità del sequestro dell’ambasciata e del

personale diplomatico come contromisura ad attività di indebita

ingerenza degli americani, la corte afferma “quello dei rapporti e

delle immunità diplomatiche è un regime speciale con rimedi

specifici che non contemplano la possibilità di occupare ambasciata,

ma prevedono altre soluzioni”. CEDU art. 41 possibilità di stabilire

un’equa soddisfazione per le vittime; in generale vi sono dunque

regimi speciali (ordinamenti con proprie regole di funzionamento) in

deroga al regime generale previsto dal progetto, ciò non esclude

che qualora il regime speciale non abbia proprie regole su alcuni

aspetti del rapporto di responsabilità, il regime generale non

disciplini gli aspetti non disciplinati in via suppletiva. Inoltre alcune

regole contenute nel progetto non possono trovare eccezioni nei

regimi speciali- sono regole generali adottate in ogni ambito. Gli 103

stessi organi giurisdizionali dei self-contained regime spesso si

riferiscono al progetto di articoli per colmare lacune; inoltre art. 59

progetto: riferimento alla carta N.U. (peculiarità dell’uso della forza-

formula generica la cui finalità è quella di salvaguardare le regole

sull’uso della forza e rimetterlo alla carta). A) responsabilità derivanti

da attività lecite: possibilità che attività caratterizzate da una certa

pericolosità (attività ultrapericolose ad es. lancio di oggetti nello

spazio, produzioni di energia nucleare, trasporto di merci pericolose

nel mare), pur consentite, possono richiedere una regolamentazione

particolare, ossia possono prevedere forme di responsabilità

oggettiva (per il solo fatto di aver intrapreso una certa attività

pericolosa, in caso di conseguenza dannose si potrebbe esser tenuti

a risponderne). Opzioni: un solo caso di responsabilità oggettiva tout

court—lancio oggetti nello spazio, in caso di caduta o danni causati

da oggetti lanciati nello spazio, la convenzione prevede un

risarcimento automatico dei danni, senza necessità di accertare se

lo Stato o i privati che svolgono l’attività dietro autorizzazione hanno

posto in essere il danno con colpa/dolo. Nella maggior parte dei

casi: es. convenzione su responsabilità civile nel campo dell’energia

nucleare o per l’inquinamento da idrocarburi si trasferisce

direttamente sui privati una forma di responsabilità per il fatto che

sono attività poste in essere da imprese/multinazionali che

gestiscono tali attività ultrapericolose, si impone loro l’obbligo di

copertura assicurativa per danni all’ambiente/alle persone, obbligo

di fondi per risarcimento. In questi casi non si tratta di responsabilità

dello Stato che potrebbe intervenire in via suppletiva se ad esempio

i fondi previsti non siano sufficienti alla riparazione (no vera e

propria responsabilità statale). La commissione di diritto

internazionale con un progetto del 2001 “prevenzione del danno

transfrontaliero derivante da attività pericolose” ha provato a

disciplinare tale materia, ponendo anche obblighi per gli stati, ad es

autorizzazione dello stato deve essere subordinata alla V.I.A.

(valutazione di impatto ambientale); obbligo di informare stati

esposti ai rischi, prevenzione dei danni.  obblighi primari che non

incidono sulle conseguenze, tendenzialmente sono di natura

privatistica. – dunque eccetto caso del lancio degli oggetti nello

spazio (responsabilità oggettiva di cui risponde a prescindere lo

Stato), negli altri casi le regole sono di carattere civilistico. 104

Responsabilità delle organizzazioni internazionali:

la commissione di diritto internazionale ha cominciato dal 2002 ad

occuparsi della materia, nel 2011 è arrivata ad un progetto il cui

relatore è Giorgio Gaja, giudice della CdG. Progetto riprende il più

possibile (per questo criticato) le regole sulla responsabilità dello

Stato, critiche perché: - è impossibile stabilire un regime generale

per le organizzazioni internazionali che hanno ciascuna una

differente finalità, un proprio grado di sviluppo ed integrazione,

ciascuna con proprie regole speciali- impossibilità di adeguarsi alle

caratteristiche delle organizzazioni (es si riprende la legittima difesa

quando è difficile comprendere nel campo delle organizzazioni

internazionale come può configurarsi una legittima difesa).

Problema più critico: riguarda l’attribuzione — ossia per quanto

riguarda gli organi de jure delle organizzazioni il problema “non si

pone”, si pone invece in maniera lampante quando

all’organizzazione vengono prestati degli organi, ad esempio dagli

stati (operazioni di p.k.) operazione di pk autorizzata dal CdS alla

quale gli Stati mettono a disposizione le proprie forze militari, chi

risponde di eventuali illeciti? Si richiama il concetto di controllo

effettivo- si prova a mantenere quel criterio- il grado del controllo

varia a seconda delle situazioni, può esserci un diverso grado di

comando delle NU su queste operazioni- motivo per cui il criterio

pone una serie di problemi! Grado del controllo può variare

(controllo-comando totale delle organizz

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuross999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Bufalini Alessandro.