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PARTE III DEL PROGETTO: ATTUAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE DI UNO STATO
Come si fanno valere le conseguenze dell’illecito. Pr
a)
imo problema: quali Stati possono invocare la responsabilità dello
Stato agente e richiedere allo stato autore dell’illecito l’obbligo di
cessazione o la riparazione. “stato leso”: il cui diritto è stato
direttamente pregiudicato dalla violazione dell’obbligo; interesse che
può riguardare più stati o l’intera comunità internazionale [esigenza
di rispondere ad ipotesi particolari in cui c’è coinvolgimento di un
interesse comune a più stati] progetto cerca di allargare la cerchia
degli stati legittimati ad invocare la responsabilità; ma differenziando
le pretese di questi stati cioè prevedendo determinati diritti in capo
allo stato leso e differenziati diritti in capo agli altri stati che
subiscono il pregiudizio non diretto ma comune. Lo stato leso può
far valere tutte le conseguenze a) cessazione, b) riparazione, c)
soddisfazione d) contromisure. Come si individua lo stato leso? –
rapporto bilaterale: stato individualmente leso. – lo stato leso è parte
di un gruppo di stati colpiti dalla violazione (es. inquinamento marino 101
ha un effetto che colpisce più stati- stato specialmente leso
al’interno di un gruppo di stati), - obblighi integrali: ipotesi tipica è
quella del disarmo, la violazione altera la posizione giuridica di tutti
gli stati – sono tutti stati specialmente lesi. Nozione più complessa:
art. 48 “stato diverso dallo stato leso”: le richieste e i diritti che
vengono riconosciuti allo stato diverso dallo stato leso sono più
limitati; ipotesi obbligo dovuto nei confronti di un gruppo di stati a
cui questo stato appartiene (esempio convenzioni per la tutela dei
diritti umaeni; violazione CEDU è violazione che colpisce tutti gli
stati anche se non sono direttamente lesi dalla violazione, ma hanno
un interesse affinché negli stati parte siano rispettati i diritti
fondamentali; alcuni sostengono che non ci sia in tal caso uno stato
specialmente leso- obbligo erga omnes partes-). Si tutelano diritti
dell’individuo in quanto tale e non in quanto cittadino di un dato
stato obblighi erga omnes partes. Obblighi erga omnes tout court:
divieto assoluto, come divieto di aggressione, dovuto vs tutta la
comunità internazionale. Lo stato specialmente leso è quello dove
l’aggressione è venuta, ma sono colpiti dalla violazione tutti gli altri
stati che quindi avranno anch’essi alcune prerogative. Poteri degli
stati diversi dallo stato leso: potranno chiedere cessazione
dell’illecito, eventualmente assicurazione e garanzia di non
ripetizione. Lett. B art. 48: può chiedere adempimento dell’obbligo di
riparazione MA nell’interesse dello stato leso e comunque a
beneficio degli individui lesi dal comportamento dello Stato autore
dell’illecito “beneficiari dell’obbligo violato”.
Questione su cui progetto è “evasivo”: possibilità di adottare
contromisure da parte di questi stati (non particolarmente lesi)—
tema delle contromisure collettive. Progetto è insoddisfacente: art.
54 cosa significa “tutte le misure lecite”? prima proposta
antecedente al progetto del 2001: sanciva diritto di utilizzare
contromisure in capo agli stati non specialmente lesi ma impegnava
gli stati a collaborare per garantire il rispetto dei limiti sostanziali
delle contromisure (fondamentale sotto il profilo della
proporzionalità)- soluzione interessante per garantire la
proporzionalità della contromisura (la somma di contromisure
individuali potrebbe risultare sproporzionata rispetto alla violazione
dell’obbligo- coordinamento degli stati che agiscono con 102
contromisure). Prassi in materia è estremamente incerta ma alcuni
sviluppi recenti sembrano confermare l’idea che gli stati siano
legittimati ad adottare contromisure collettive. Esempio: sanzioni
adottate contro russia dopo intervento in crimea (UE-usa- stati-
australia)—contromisure collettive adottate da stati non direttamente
lesi dalla violazione ma che ritengono di avere un interesse a che
l’obbligo violato sia rispettato.
Art. 43: lo stato leso può precisare nella sua invocazione della
responsabilità il comportamento che ritiene lo stato debba tenere
per riparare all’illecito e può indicare anche la forma di riparazione
che ritiene più soddisfacente. Art. 45. Stati possono validamente
rinunciare a far valere la responsabilità internazionale (clausole di
rinuncia); c’è una tendenza della dottrina (bufalini) che ritiene che lo
stato non possa invocare rinuncia quando sia violato il diritto
cogente.
-regimi speciali di responsabilità: art. 55 lex specialis il progetto
prevede regole generali ipoteticamente applicabili a tutti i rapporti di
responsabilità, vi sono però sempre più regimi speciali “self-
contained regime”, regimi particolari, “sotto ordinamenti” in cui
esistono funzionamenti particolari sia in termini di accertamento
della responsabilità sia in termini di conseguenze dello stesso-
regole speciali in deroga alla costruzione generale fatta dalla
commissione di diritto internazionale (es UE), caso: iran-Usa: iran
aveva invocato la legittimità del sequestro dell’ambasciata e del
personale diplomatico come contromisura ad attività di indebita
ingerenza degli americani, la corte afferma “quello dei rapporti e
delle immunità diplomatiche è un regime speciale con rimedi
specifici che non contemplano la possibilità di occupare ambasciata,
ma prevedono altre soluzioni”. CEDU art. 41 possibilità di stabilire
un’equa soddisfazione per le vittime; in generale vi sono dunque
regimi speciali (ordinamenti con proprie regole di funzionamento) in
deroga al regime generale previsto dal progetto, ciò non esclude
che qualora il regime speciale non abbia proprie regole su alcuni
aspetti del rapporto di responsabilità, il regime generale non
disciplini gli aspetti non disciplinati in via suppletiva. Inoltre alcune
regole contenute nel progetto non possono trovare eccezioni nei
regimi speciali- sono regole generali adottate in ogni ambito. Gli 103
stessi organi giurisdizionali dei self-contained regime spesso si
riferiscono al progetto di articoli per colmare lacune; inoltre art. 59
progetto: riferimento alla carta N.U. (peculiarità dell’uso della forza-
formula generica la cui finalità è quella di salvaguardare le regole
sull’uso della forza e rimetterlo alla carta). A) responsabilità derivanti
da attività lecite: possibilità che attività caratterizzate da una certa
pericolosità (attività ultrapericolose ad es. lancio di oggetti nello
spazio, produzioni di energia nucleare, trasporto di merci pericolose
nel mare), pur consentite, possono richiedere una regolamentazione
particolare, ossia possono prevedere forme di responsabilità
oggettiva (per il solo fatto di aver intrapreso una certa attività
pericolosa, in caso di conseguenza dannose si potrebbe esser tenuti
a risponderne). Opzioni: un solo caso di responsabilità oggettiva tout
court—lancio oggetti nello spazio, in caso di caduta o danni causati
da oggetti lanciati nello spazio, la convenzione prevede un
risarcimento automatico dei danni, senza necessità di accertare se
lo Stato o i privati che svolgono l’attività dietro autorizzazione hanno
posto in essere il danno con colpa/dolo. Nella maggior parte dei
casi: es. convenzione su responsabilità civile nel campo dell’energia
nucleare o per l’inquinamento da idrocarburi si trasferisce
direttamente sui privati una forma di responsabilità per il fatto che
sono attività poste in essere da imprese/multinazionali che
gestiscono tali attività ultrapericolose, si impone loro l’obbligo di
copertura assicurativa per danni all’ambiente/alle persone, obbligo
di fondi per risarcimento. In questi casi non si tratta di responsabilità
dello Stato che potrebbe intervenire in via suppletiva se ad esempio
i fondi previsti non siano sufficienti alla riparazione (no vera e
propria responsabilità statale). La commissione di diritto
internazionale con un progetto del 2001 “prevenzione del danno
transfrontaliero derivante da attività pericolose” ha provato a
disciplinare tale materia, ponendo anche obblighi per gli stati, ad es
autorizzazione dello stato deve essere subordinata alla V.I.A.
(valutazione di impatto ambientale); obbligo di informare stati
esposti ai rischi, prevenzione dei danni. obblighi primari che non
incidono sulle conseguenze, tendenzialmente sono di natura
privatistica. – dunque eccetto caso del lancio degli oggetti nello
spazio (responsabilità oggettiva di cui risponde a prescindere lo
Stato), negli altri casi le regole sono di carattere civilistico. 104
Responsabilità delle organizzazioni internazionali:
la commissione di diritto internazionale ha cominciato dal 2002 ad
occuparsi della materia, nel 2011 è arrivata ad un progetto il cui
relatore è Giorgio Gaja, giudice della CdG. Progetto riprende il più
possibile (per questo criticato) le regole sulla responsabilità dello
Stato, critiche perché: - è impossibile stabilire un regime generale
per le organizzazioni internazionali che hanno ciascuna una
differente finalità, un proprio grado di sviluppo ed integrazione,
ciascuna con proprie regole speciali- impossibilità di adeguarsi alle
caratteristiche delle organizzazioni (es si riprende la legittima difesa
quando è difficile comprendere nel campo delle organizzazioni
internazionale come può configurarsi una legittima difesa).
Problema più critico: riguarda l’attribuzione — ossia per quanto
riguarda gli organi de jure delle organizzazioni il problema “non si
pone”, si pone invece in maniera lampante quando
all’organizzazione vengono prestati degli organi, ad esempio dagli
stati (operazioni di p.k.) operazione di pk autorizzata dal CdS alla
quale gli Stati mettono a disposizione le proprie forze militari, chi
risponde di eventuali illeciti? Si richiama il concetto di controllo
effettivo- si prova a mantenere quel criterio- il grado del controllo
varia a seconda delle situazioni, può esserci un diverso grado di
comando delle NU su queste operazioni- motivo per cui il criterio
pone una serie di problemi! Grado del controllo può variare
(controllo-comando totale delle organizz