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Il diritto nella Grecia antica

Caratteri generali

Il diritto greco è una disciplina che, avvalendosi di tutte le fonti disponibili, studia le istituzioni giuridiche delle popolazioni elleniche a partire dalla loro formazione storica (civiltà micenea) fino all’età di Giustiniano. È una materia vasta che abbraccia la storia di una civiltà caratterizzata da dimensioni temporali e spaziali ampie, che vanno dai regni micenei dal II millennio al VIII secolo a.C., poi nelle poleis dal VII al IV secolo a.C.; poi, dopo le conquiste di Alessandro Magno della seconda metà del IV secolo a.C. fino al I secolo a.C.; e infine tra il I e il IV secolo d.C. nella parte orientale dell’impero.

È una materia eterogenea: diverse sono le strutture politiche, sociali e culturali tipiche dei singoli periodi storici, ma anche le diverse stirpi che formarono nel loro complesso il popolo ellenico: cioè quella ionico-attica in Attica e nell’Asia Minore, quella dorica nel Peloponneso e nelle isole di Creta e Rodi, e infine quella eolica in Beozia e in diverse isole. Questo carattere di eterogeneità è poi accentuato dal fatto che le poleis non si unirono mai in un’unità di tipo nazionale.

Diversi studiosi ritengono che non sia possibile considerare il diritto greco come una disciplina unitaria, dal momento che ciascuna polis aveva il suo ordinamento e le proprie istituzioni, che raccolgono alcuni tratti di somiglianza, ma rimangono marcatamente differenti le une dalle altre. Altri studiosi tuttavia ritengono di poter individuare un denominatore comune di origine culturale che, sul piano giuridico, si traduce in una omogeneità di alcuni fondamentali principi e istituzioni. Ritenendo più plausibile la seconda soluzione, rimane comunque una fondamentale disomogeneità tra le istituzioni, che rende difficile parlare di diritto greco in termini univoci e complessi.

Inoltre, non si dispone di una documentazione tale da consentire una ricostruzione organica dei suoi istituti e del suo ordinamento. Questo porta al fatto che il diritto greco studiato si identifica sostanzialmente con quello di Atene del V – IV secolo a.C. Paragonato al diritto dei romani, quello dei greci è in genere qualificato come un’esperienza amatoriale, proprio perché mancano degli esperti. Esistevano gli esegeti, ma la loro competenza si limitava all’interpretazione di regole nell’ambito sacrale e religioso.

C’erano i logografi che scrivevano le orazioni giudiziarie, ma erano esperti di retorica e artifici linguistici utili per la stesura di discorsi difensivi il più convincenti possibile. Ad Atene infatti, accusatore e accusato dovevano sostenere personalmente le proprie ragioni (anche se in alcune circostanze potevano fare ricorso a un sinegoro, cioè un parente o amico autorevole) e potevano ricorrere a questi logografi per la stesura dell’orazione da pronunciare. Infine, il fatto che le parti dovevano indicare ai giudici le leggi in base alle quali agissero e si difendessero, fa presumere l’assenza di una formazione specifica dei giudici che stavano nei tribunali.

Ad Atene il potere giudiziario era conferito all’Eliea, un tribunale popolare costituito da Solone agli inizi del IV secolo a.C., al quale avevano accesso tutti i cittadini maschi di età superiore ai trent’anni nel pieno possesso dei loro diritti civici.

Possiamo dire che i greci non elaborarono il diritto in modo rigorosamente scientifico. Tuttavia, erano dotati di una spiccata sensibilità giuridica che fu un paradigma poi per il diritto romano. Per i greci, le leggi non erano una materia oscura, la cui conoscenza era riservata a pochi eletti, ma piuttosto erano incise su grandi monumenti esposti nella pubblica piazza perché tutti ne potessero prendere visione. Inoltre, a discutere le leggi e ad approvarle erano tutti i cittadini riuniti nell’assemblea. In Grecia, il diritto era parte integrante e fondamentale della vita pubblica a cui tutti i cittadini erano chiamati a partecipare in modo attivo.

Fonti

Le fonti di cognizione del diritto greco sono tutti i documenti di natura letteraria, epigrafica, papirologica e archeologica che contengano informazioni di rilevanza giuridica. Normalmente si suddividono in due categorie:

  • Tecniche: documenti da cui può evincersi in modo diretto l’esistenza di una regola giuridica (leggi, trattati, accordi internazionali).
  • Atecniche: documenti che forniscono in modo più o meno indiretto informazioni e nozioni su particolari leggi e istituti (orazioni dei logografi, opere di storici, filosofi, opere teatrali attiche). Chiaramente quelle più affidabili sono quelle tecniche, dal momento che le altre possono contenere delle interpolazioni di autori successivi o una rappresentazione non oggettiva del fatto per ragioni narrative.

Alle origini dell’esperienza giuridica greca

Omero

I testi di riferimento più antichi sono l’Iliade (racconto dell’ultimo anno della guerra di Troia scatenata perché Paride ha portato con sé Elena, moglie del re di Micene Agamennone. Il racconto ha il suo centro nell’ira di Achille, che decide di ritirarsi dalla guerra perché adirato con il capo della spedizione che gli ha sottratto la sua schiava. Tornerà a combattere solo in seguito all’uccisione del suo amico Patroclo, ucciso dall’eroe avversario Ettore) e l’Odissea (racconto del difficile e lungo nostos di Ulisse dopo la fine della guerra di Troia e della sua vendetta sui Proci, che hanno insidiato Itaca, la moglie Penelope e il figlio Telemaco negli anni della sua lontananza).

Le vicende raccontate in questi poemi racchiudono un nucleo di verità storica che si riferisce a un momento storico che non è possibile individuare con certezza, dal momento che questi poemi omerici sono stati composti in un arco di tempo vario e vasto, non facilmente individuabile ad opera degli studiosi, che parlano di formazione alluvionale. Occorre poi tenere presente che la civiltà in cui si formarono era di tipo orale, cioè la scrittura non veniva usata per tramandare il sapere, ma venivano tramandate oralmente tutte le informazioni che si ritenevano importanti.

Quello che Omero fa con questi poemi è raccontare le vicende di cui tratta con numerosissime nozioni relative a regole di comportamento del mondo che descrive. Quella che viene descritta è la civiltà omerica e viene descritta in modo parzialmente diverso nell’Iliade e nell’Odissea.

Iliade

  • Al vertice della società stanno i basileis, cioè i capi dell’aristocrazia guerriera. Uno di loro si distingue rispetto agli altri per autorevolezza, prestigio e potere; questo è il re. La fonte di questo potere e di questa regalità sono controversi, nel senso che nel poema troviamo risposte non univoche. La regalità è descritta come un’istituzione ereditaria: il basileus è tale perché ha ricevuto l’investitura direttamente da Zeus, il quale ha posto lo scettro nelle sue mani e che il basileus dovrà consegnare ai suoi discendenti. Lo scettro è il simbolo di un potere politico ma anche di un potere giudiziario: vengono infatti descritti come dikaspòloi e sono chiamati a risolvere le controversie.

Odissea

  • A Itaca non si diventa basileus per diritto ereditario, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui la prolungata assenza di Odisseo crea un vuoto di potere nonostante la presenza del figlio Telemaco. La regalità allora è legata alla forza, cioè diventa basileus chi dimostra di essere il più forte rispetto agli altri; sarà infatti così che lo stesso Odisseo riprenderà il trono scacciando i Proci.

La forza è necessaria per ottenere il potere, ma non è sufficiente, dal momento che per mantenerlo a lungo occorre avere il sostegno del popolo, cioè la dèmoù phèmis. La società che Omero descrive è infatti una civiltà della vergogna, dove è tanto più importante essere detti forti, piuttosto che esserlo, dove cioè conta che l’opinione pubblica riconosca. Non stupisce che un ruolo fondamentale in questo contesto sia svolto dall’assemblea.

Sussistono due diverse tipologie:

  • Boulè gerònton: il consiglio degli anziani che riunisce soltanto i basileis, in qualità di consiglieri del basileus supremo, e ha anche funzioni giudiziarie.
  • Assemblea: formata da tutti i coloro (maschi e liberi) che fanno parte della comunità, anche se di basso rango sociale. La partecipazione non è passiva, possono prendere la parola ed esprimersi liberamente. È un organo autonomo il cui orientamento è in grado di influenzare in modo decisivo le decisioni del basileus.

Un esempio lo ritroviamo al capitolo I dell’Iliade, quando Agamennone si trova a dover ascoltare la voce dell’assemblea che esprime profondo risentimento per il comportamento del re, il quale infine riconsegnerà al padre Crise la figlia prendendo la schiava Briseide di Achille e scatenandone l’ira.

La società descritta da Omero rimane comunque una società aristocratica di cui sono protagonisti gli eroi basileis la cui parola d’ordine è vendetta. Questa infatti è l’unico strumento che consente ad un eroe di mantenere intatta la propria timè, cioè il suo onore. L’eroe che subisce un’offesa vede diminuita la sua timè e la vendetta è l’unico strumento per ripristinare l’onore perduto. L’importanza primaria della fama, permette di concludere che la società omerica è una shame culture, una società che propone ai consociati dei modelli a cui conformarsi ed esclude chi non è all’altezza del modello, rendendo costui oggetto del biasimo sociale che genera in lui un profondo senso di vergogna.

I valori che vengono riconosciuti sono solo quelli di tipo competitivo: chi è stato offeso ha il diritto dovere di vendicarsi offendendo a sua volta e dimostrando così la propria forza e ripagando chi lo ha offeso. La solidarietà esiste solo all’interno del clan, che può essere tale per vincoli di parentela o anche per la presenza di un’amicizia o di un’alleanza.

Quando Ettore uccide Patroclo sa benissimo che sarà l’oggetto dell’azione vendicativa di Achille, intimo amico dell’eroe ucciso. Accanto al modello della vendetta, si affianca quello della collaborazione, cioè del tentativo di ricomporre l’offesa con strumenti diversi rispetto a quelli della vendetta. Si afferma il principio per cui il gruppo a cui l’offeso appartiene, può dimostrarsi disponibile a rinunciare a vendicarsi a patto che l’offensore versi un prezzo di riscatto ritenuto sufficiente a cancellare l’offesa ricevuta.

L’offerta di questo prezzo era legata a un preciso rituale:

  • L’offensore mette insieme il prezzo del riscatto formato da vari beni di valori determinati e congrui rispetto all’offesa.
  • I beni vengono offerti pubblicamente in modo che la collettività potesse apprezzare il gesto.
  • Un esempio di questo rito è offerto nell’Iliade, quando Omero racconta il fregio sullo scudo di Achille.

La nascita della legge scritta

I greci impararono dai fenici l’alfabeto e grazie a questo poterono scrivere le prime leggi. Questa esigenza di mettere per iscritto le leggi nacque nelle colonie dell’Italia meridionale e della Sicilia, dal momento che a queste imprese partecipavano cittadini della madrepatria ma anche provenienti da altre città, che poi stringevano rapporti con i locali, pertanto era necessario che le regole fossero scritte così da poter essere comuni e condivise. Si può comunque ritenere che in poleis diverse e in contesti diversi, la scrittura della legge fosse giustificata da motivi di volta in volta differenti.

Non si può escludere che i greci iniziarono a scrivere le leggi proprio come eredità culturale dai popoli orientali con cui entrarono in contatto. Scritte o meno, le leggi erano sentite dai greci come una delle più alte espressioni della loro democrazia. Le leggi erano infatti incise su stele che erano collocate nella pubblica piazza perché chiunque ne potesse conoscere il contenuto: tutti i cittadini tramite lettura diretta o indiretta le potevano conoscere e dunque erano consapevoli dei loro diritti e delle modalità con cui agire in giudizio laddove i loro interessi fossero stati lesi.

La diffusa conoscenza della legge deponeva a favore di una buona dose di giustizia sociale e di una maggiore uguaglianza dei cittadini davanti ad essa.

  • Thesmòi: più antica legge scritta. Indica la realtà più antica, quando cioè era un legislatore a dettare le leggi per l’intera cittadinanza.
  • Nòmos: termine che designa in modo generale la legge. Nell’Atene del IV secolo assume una connotazione tecnica andando ad indicare la legge di tenore generale discussa in assemblea e approvata da specifici magistrati mentre con il termine psèphisma erano indicati i provvedimenti di tenore particolare approvato dall’assemblea.

Esistevano azioni specifiche contro chi proponeva provvedimenti incostituzionali: graphè paranòmon contro chi aveva proposto un decreto, graphè nomon me epitedeion theinai contro chi aveva proposto un nomos.

Le leggi e la costituzione di Atene

  • Draconte: è il primo legislatore di Atene, ma del contenuto delle leggi che diede alla città sono pervenute ben poche notizie.
  • Solone: autore di una costituzione destinata a durare a lungo. Egli dovette far fronte a una situazione sociale complessa dal momento che molti degli abitanti erano stati costretti ad indebitarsi e avevano garantito il debito con la propria persona, nell’impossibilità di pagare erano divenuti schiavi.
    • Solone varò un provvedimento seisachtheia con cui decise di cancellare i debiti contratti dai più poveri e di restituire la libertà a chi l’aveva persa in seguito a un debito. Vietò poi che si potesse concedere garanzia con il proprio corpo.
    • Suddivise la popolazione in quattro distinte classi di censo (pentacosiomedimni, cavalieri, zeugiti, teti) individuate sulla base della terra posseduta e del rendimento che questa garantiva. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla classe di censo, avevano diritto di far parte dell’ecclesìa: l’assemblea popolare alla quale erano demandate le più importanti decisioni pubbliche e a cui spettava di eleggere i magistrati.
    • Istituì l’Eliea: tribunale popolare composto da 6000 giudici scelti tra i cittadini che avessero compiuto trent’anni. Qualunque cittadino poteva appellarsi contro le decisioni prese dai magistrati. Alcuni parlano di giudizio di secondo grado, altri ritengono che il giudizio dell’Eliea fosse obbligatorio in ogni caso per controversie che superassero un certo valore, in ogni caso questa misura circoscrive non poco il potere dei magistrati e dunque i soprusi dei più ricchi e potenti.
    • Creò le graphai: azioni che potevano essere intentate da qualunque cittadino lo desiderasse, sia a tutela di un altro cittadino in difficoltà che a tutela di un interesse collettivo.
  • Clistene: si fece promotore di una serie di provvedimenti volti a spezzare in modo completo il potere della nobiltà.
    • Ristrutturazione del territorio dell’Attica in tre distinte aree, ciascuna comprendeva a sua volta dieci zone (trittie), che vennero raggruppate a tre a tre così da formare dieci tribù. Ciascuna forniva ogni anno un ugual numero di rappresentanti di cui la città aveva bisogno:
      • Opliti: soldati.
      • Comandanti: uno per ogni tribù.
      • Arconti: ciascuna tribù indicava il soggetto che poteva essere eletto come tale. Gli arconti erano dieci: il basileus competente in materie religiose e sacrali, il polemarco che si occupava dei non cittadini e dei rapporti tra gli ateniesi e i non ateniesi, l’eponimo che dava il suo nome all’anno, i tesmoteti in numero di 6 che si dedicavano a tutto quello che non era competenza specifica degli altri e un segretario.
    • 50 rappresentanti alla boulè dei 500: consiglio con il compito di controllare l’operato dei magistrati cittadini e di redigere l’ordine del giorno contenente le proposte da avanzare e far votare dall’assemblea dei cittadini. Era in vigore un particolare meccanismo di rotazione giornaliera alla carica di presidente e di imparziale sorteggio e pari rappresentanza di tutte le tribù, che permetteva un’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla cosa pubblica.
    • Creazione dell’ostracismo: la cittadinanza era chiamata ad esprimersi sull’allontanamento dalla polis per dieci anni a scopo preventivo, chiunque sembrasse troppo potente o sospettato di volersi porre sopra agli altri cittadini.

Le persone e i loro diritti

Cittadinanza

Atene era una città chiusa che non accoglieva volentieri al suo interno persone che non vantavano di discendere da generazioni da una famiglia ateniese. La cittadinanza era attribuita sulla base del principio del ius sanguinis, modificate in senso restrittivo con Pericle nel V secolo. Solo in via eccezionale e per particolari meriti venivano accolti stranieri, lo ius soli cioè la nascita e la residenza per lungo periodo in territorio ateniese non era titolo per diventare cittadino.

  • Astos: indica invece coloro che appartengono allo spazio cittadino. È il cittadino in potenza, ma non in atto. Alcuni di quelli che rientrano nella categoria potrebbero poi divenire politai (minori maschi), altri (donne) rimanevano in questa condizione a vita. Il minore, la donna, il maschio adulto che per un illecito subisce delle minorazioni nei suoi diritti.
  • Polites: individuo che compie azioni finalizzate al bene della comunità.
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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/02 Storia greca

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto greco e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pepe Laura.
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