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La lotta contro la frode e le attività illegali nell'Unione Europea
Che degli Stati membri, in quanto beneficiari diretti o indiretti di fondi europei, dicontrastare la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione.A tal fine l'Unione ha creato un apposito ufficio, l'OLAF -ufficio per la lotta antifrode-, che,pur avendo la veste formale di Servizio della Commissione, opera come un organismoindipendente incaricato di indagare e contrastare ogni attività illegale che rechipregiudizio alle finanze dell'Unione, sia che essa si realizzi all'interno dell'apparatosui generisistituzionale dell'Unione, sia che essa si produca a livello nazionale. Il caratteredell'OLAF è sottolineato dal fatto che il suo direttore è nominato dalla Commissione diconcerto col Parlamento e il Consiglio, è che dispone di un diritto di ricorso autonomoalla Corte di giustizia contro misure della Commissione che possano pregiudicare la suaindipendenza. Tale indipendenza
è strettamente funzionale al potere attribuito all'OLAF di effettuare indagini rispetto a qualsiasi istituzione, organo o organismo dell'Unione. In ragione di questa sua rigorosa indipendenza, la Corte di giustizia ha dichiarato infondati gli argomenti con cui la BCE e la BEI avevano contestato come lesivi della propria indipendenza. Il potere di indagine è riconosciuto all'OLAF anche nei loro confronti. Nel caso di indagine all'interno di uno Stato membro, l'OLAF agisce per lo più in coordinamento con le autorità nazionali, specie coi servizi antifrode degli Stati membri. Le indagini dell'OLAF sfociano in un rapporto con osservazioni e 28 raccomandazioni, che viene trasmesso all'istituzione dell'Unione o allo Stato membro interessato. Le informazioni ottenute nel corso di un'indagine possono essere trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali. Il TFUE impone agli Stati membri di adottare, nella loro attività di contrasto,
le stesse misure previste per combattere le frodi ai danni dei propri interessi finanziari. Si tratta del principio di assimilazione nella tutela degli interessi finanziari europei e nazionali, che la Corte di giustizia aveva già ricavato dal principio di leale collaborazione con le istituzioni imposto agli Stati membri dal TCE. Il principio comporta che le autorità nazionali debbano procedere nei confronti delle frodi contro le finanze dell'Unione con la stessa diligenza usata nell'esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali, in particolare applicando a quelle frodi sanzioni che siano, sotto il profilo sostanziale procedurale, analoghe a quelle previste per condotte puramente interne, ma simili per natura e importanza, purché tali sanzioni abbiano carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva. Il TFUE prevede anche la possibilità del Consiglio di adottare misure specifiche al fine di prevenire
unaprotezione efficace ed equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutti gli Statimembri. Nella versione pre-Lisbona tale articolo escludeva tra le misure che il Consiglioavrebbe potuto prendere quelle penali, in ragione dell'inclusione in quel momento dellacooperazione in materia penale in un pilastro esterno al TCE, in cui era invece inseritol'articolo corrispondente all'attuale TFUE. Con il venir meno della separazione in pilastri, èvenuta meno anche quell'esclusione. Infatti ora il TFUE prevede che per combattere i reatiche ledono gli interessi finanziari dell'Unione il Consiglio, deliberando medianteregolamenti secondo la procedura legislativa speciale, possa istituire una Procuraeuropea, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reatiche ledono tali interessi. CAP. 3 – Fonti1. Profili introduttivi. Diritto primario e diritto derivatoAnche l'Unione Europea appare organizzata intorno ad
Un sistema di fonti, il quale risultaben più ampio e articolato della coppia diritto primario-diritto derivato. In primo luogo il diritto primario non si esaurisce nei Trattati istitutivi in quanto tali; dal canto suo il diritto derivato, pur quando inteso con riferimento esclusivo alla produzione normativa basata su previsioni espresse dei Trattati, si identifica comunque con un complesso di atti assai vari per caratteristiche ed effetti. In secondo luogo, il sistema creato dai Trattati annovera, accanto a tali due categorie, altre categorie di fonti che arricchiscono questo sistema. Alcuni di queste ulteriori fonti erano previste sin dall'inizio nel Testo di Trattati: si pensi ad esempio gli accordi internazionali. Altre scaturiscono invece da un processo di graduale arricchimento dell'ordinamento, frutto da un lato delle successive modifiche dei Trattati originari, dall'altro dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia, come nel caso di principi.
generali del diritto dell'Unione. Inoltre vi è anche la presenza di una serie di fenomeni o procedimenti paranormativi che rappresentano elementi importanti di condizionamento dell'assetto e del funzionamento del sistema giuridico creato dei Trattati.
Trattati: carattere costituzionale
Al vertice di questo complesso di fonti vi sono i Trattati istitutivi. Il TUE e il TFUE, unitariamente considerati, costituiscono l'atto fondante dell'Unione e l'atto che disciplina, da un lato, le competenze di questa e le sue procedure di funzionamento e, dall'altro, i principi e le regole materiali di base su cui è modellato l'intervento delle istituzioni nei diversi settori di loro competenza. Le norme contenute nei Trattati sono quindi norme sovraordinate rispetto a tutte le altre norme dell'ordinamento, in quanto i procedimenti produttivi di queste traggono la loro idoneità a farlo, e i relativi limiti materiali, dalle norme dei Trattati. Almeno
In relazione al TCEE, la Corte di giustizia ha affermato che benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, costituisce la Carta costituzionale di una comunità di diritto. Dunque la possibilità di revisione dei Trattati incontrerebbe un limite nei principi fondamentali della comunità, i quali non tollererebbero modifiche, pur se queste venissero adottate in conformità al procedimento di emendamento previsto dagli stessi Trattati. Tuttavia tale assimilazione ha un peso più politico che formale, infatti ai Trattati istitutivi manca la stessa natura di una Carta costituzionale, dato che oltre a contenere i soli principi strutturali e materiali dell'ordinamento cui danno fondamento, essi disciplinano i settori di competenza e le relative regole di funzionamento. Per quanto riguarda i limiti che incontra il potere di emendamento dei Trattati, va ricordato che vi potrebbero essere emendamenti suscettibili di cambiare in
profondità la natura stessa del sistema giuridico che oggi governa il processo di integrazione europea, ma, a differenza di ciò che avviene normalmente nel diritto internazionale, gli Stati non sono liberi circa il procedimento da seguire per arrivare a quelle modifiche. La Corte di giustizia ha affermato che il Trattato CEE non può essere modificato se non mediante una revisione da effettuarsi ai sensi dell'art. 48 TUE. Ciò significa che la Corte possa esser chiamata a pronunciarsi sulla correttezza o meno del modo con cui sono stati utilizzati i procedimenti di revisione dei Trattati nell'approvare una modifica degli stessi; ma può anche comportare che, quando le se non offrisse l'occasione, essa potrebbe trovarsi nella condizione di non poter riconoscere validamente avvenute, dal punto di vista dei Trattati, eventuali modifiche decise dagli Stati attraverso i normali metodi di ricambio del diritto internazionale. Così come essa ha
già escluso la possibilità di riconoscere effetti nell'ordinamento comunitario a prassi pur costantemente seguite dagli Stati membri in deroga a norme del TCE. I Trattati disciplinano il procedimento attraverso cui si può realizzare una modifica delle loro norme. Nella sua versione attuale, l'art. 48 TUE prevede in primo luogo una procedura di revisione ordinaria. In base ad essa, quando uno Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione presentino una proposta di revisione dei Trattati, e il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e, se del caso, della Commissione, esprime a maggioranza semplice il proprio parere favorevole, è convocata una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, a mano che ciò non appaia inutile in ragione dell'entità ridotta delle modifiche proposte. In talesecondaipotesi sarà convocata direttamente una conferenza intergovernativa tra gli Stati membri sulla base di un mandato fissato dallo stesso Consiglio europeo; altrimenti spetterà alla convenzione elaborare quel mandato nella veste di un progetto, sulla base del quale la conferenza intergovernativa predisporrà l'accordo di modifica dei Trattati, che entrerà in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati secondo le rispettive procedure costituzionali. Accanto a questa procedura ordinaria, l'art. 48 TUE disciplina altre due procedure di revisione semplificate, la prima riguardante proposte di modifica di disposizioni della Parte Terza del TFUE che non comportino un'estensione delle competenze dell'Unione, la seconda riservata all'eventuale passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata di decisioni del Consiglio nel quadro del TFUE, e del Titolo V del TUE, ovvero dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria per
L'adozione di atti legislativi nel quadro del TFUE. Spetta al Consiglio europeo decidere all'unanimità su tali modifiche su consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e eventualmente della BCE nel primo caso, e previa approvazione del solo Parlamento europeo nel secondo. Nel primo caso la decisione del Consiglio dovrà ricevere l'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali per entrare in vigore, mentre nel secondo essa entrerà direttamente in vigore a meno che il parlamento di uno Stato membro non si opponga entro 6 mesi. Dato che il ricorso a questo tipo di procedure è soggetto a precise condizioni dell'art. 48 TUE, la Corte deve poter esaminare la validità della decisione presa dal Consiglio europeo sulla base di tale articolo.
3. Trattati e altre norme di diritto primario. Accanto ai due Trattati che oggi costituiscono l'asse portante dell'Unione Europea scaturita dalla sua fusione.
Con la Comunità europea, esiste tutta una serie di altri atti adessi ricollegati, che, venuti nel tempo ad integrare o modificare le precedenti versioni dei