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CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPROVVIGIONAMENTO E AGLI SBOCCHI=PARI OPPORTUNITA’ DI ACCESSO. La
disposizione non consente di operare deroghe ai divieti di cui agli ARTT. 34 e 35 TFUE a meno che non si
provi ma necessarietà per il funzionamento del monopolio ovvero giustificare alla luce dell’ART. 36 TFUE.
La disposizione ha perso rilievo pratico tantochè potrebbe essere anche abrogata; tuttavia è stata mantenuta
sia per esigenze di coerenza del sistema, sia per evitare che qualche stato membro decida di tornare ad un
sistema economico statalizzato.
In generale dunque → ART. 37 TFUE non vieta i monopoli nazionali e conseguentemente un obbliga gli stati
membri ad eliminarli, ma si limita solo a stabilire un obbligo di riordino.
CAPITOLO 3 – LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
1. IL QUADRO NORMATIVO → La libera circolazione delle persone all’interno dell’ue si articola in 3
LIBERTA’:
1) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI
2) e 3) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERTA’ DI STABILIMENTO +
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.
Esse muovono da un presupposto comune: tutti i cittadini degli stati membri possono spostarsi liberamente
all’interno dell’unione a patto che vadano a svolgere nello stato ospite UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA. In
tale prospettiva (ordoliberalista=prospettiva semplicistica) le persone sono viste come FATTORI della
produzione; infatti, in questo tipo di libertà si intrecciano situazioni contrastanti ossia:
- esigenze delle imprese
- esigenze dei lavoratori
- esigenze della collettività
Tutte e tre le libertà comunque garantiscono ai cittadini degli stati membri di godere, sul territorio dello stato
ospite, delle MEDESIME CONDIZIONI LAVORATIVE RISERVATE DA QUEST’ULTIMO AI PROPRI
CITTADINI. Originariamente rispetto a questo obiettivo → non realizzabile in maniera automatica; infatti è
necessario che le istituzioni adottino disposizioni normative necessarie per consentire l’attuazione delle tre
libertà. Rispetto a questa impostazione iniziale sono avvenuti cambiamenti:
- la CG ha dichiarato che le disposizioni del trattato sono suscettibili di produrre EFFETTI DIRETTI tanto
verticali quanto orizzontali (interindividuali)
- introduzione della CITTADINANZA EU=superamento ottica economicistica che caratterizzava il sistema
originario. Status che discende dal fatto di possedere la cittadinanza di uno stato membro. Tale particolare
situazione giuridica ha inciso sul funzionamento del sistema in esame perché, all’ART. 2I TFUE, il
legislatore ha previsto la facoltà di circolare e soggiornare per tutti i cittadini dell’ue a patto che dispongano
di RISORSE ECONOMICHE E ASSICURAZIONE MALATTIA. Rispetto alle libertà di cui al titolo 4 del
trattato, il diritto di circolazione attribuito ai cittadini eu prescinde dall’esercizio di attività economica.
l’esercizio di attività economica resta soggetto alle disposizioni riguardanti la libera circolazione delle
persone. IDEA DI FONDO: più a lungo si risiede in uno stato membro diverso dal proprio, più si viene
equiparati ai cittadini di tale stato ospite. Quindi vi è sia un diritto di circolare svincolato dall’esercizio di
attività lavorativa, sia modifica dell’interpretazione delle norme contenute nel titolo 4 del tfue attribuendo
diritti non automaticamente discendenti dall’efficacia diretta delle disposizioni pattizie. Una lettura
congiunta delle norme sulla cittadinanza eu e circolazione lavoratori=ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI DI
DISOCCUPAZIONE anche a coloro che si spostano da uno stato membro diverso perché alla ricerca di un
lavoro. CASO COLLINS → discussione riguardante il diritto di un cittadino irlandese di ottenere contributo
di disoccupazione sul territorio del regno unito; contributo riservato a coloro che avevano la cittadinanza
dello stato membro ospite. CONTRIBUTO DI DISOCCUPAZIONE=vantaggio sociale riservato a coloro
che, dopo aver svolto un periodo lavorativo, si trovano in stato di inoperosità. Se uno stato non estende
questo beneficio anche a coloro che si spostano per cercare di nuovo lavoro, le norme sulla cittadinanza non
possono sopperire sul punto dal momento che esse non consentono ad un soggetto di spostarsi se non
dispone di assicurazione malattie e reddito proprio. Ma anche chi ha un proprio reddito è escluso dalla lista
di coloro che possono beneficiare di contributi sociali. In generale si può dire che possedere uno status
evoluto come la cittadinanza eu non consente di mutualizzare l’assistenza sociale tra gli stati membri.
Neppure le norme sulla libera circolazione delle persone riescono a sopperire sul punto. Per i disoccupati che
si spostano in altro stato membro, il regolamento 883/2004 stabilisce che il contributo di disoccupazione è a
carico dello stato membro di provenienza per un periodo max di 6 mesi, trascorso il quale vi obbligo di
ritorno nel paese di origine. Secondo la CG, in vista di uno stabilimento della cittadinanza dell’ue non è
possibile escludere coloro che, privi di risorse proprie, sono alla RICERCA DI UN’OCCUPAZIONE,
almeno laddove hanno al possibilità concreta di trovarla. Questi dunque, in questo modo, se non dispongono
di aiuti sociali da parte dello stato di provenienza, possono esigerli dallo stato nuovo se in presenza di
determinate condizioni e se vi è concreta possibilità di avere un’occupazione in futuro
- MUTAMENTO DI PROSPETTIVA
2. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’=specificazione del principio
codificato dall’ART. 18 TFUE. Una volta entrati nel territorio di uno stato membro i cittadini di altri paese
dell’ue hanno diritto di essere trattati come i cittadini dello stato membro ospite=PRINCIPIO DEL
TRATTAMENTO NAZIONALE. Oltre a tali misure, sono vietate disposizioni che, seppur applicabili ai
NELLO STESSO MODO ai cittadini dello stato ospite e agli stranieri, finiscono IN FATTO per indurre una
DISCRIMINAZIONE a carico degli ultimi=MISURE INDISTINTAMENTE APPLICABILI. Ratio non
chiara ma si può in qualche modo ricavare dalla LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, poiché il prestatore
di servizi p soggetto a controlli svolti nel proprio paese di origine, se dovesse rispettare anche le condizioni
del paese ospite allora si potrebbe parlare di doppio svantaggio. La CG ha utilizzato la nozione di
disposizioni indistintamente applicabili per superare la distinzione tra norma discriminatoria e non
discriminatoria, al semplice fine di sottoporre a valutazione di compatibilità con il diritto sovranazionale
anche quelle disposizioni che si limitano a rende difficile l’ACCESSO AL MERCATO. CASO ALPINE
INVESTMENTS → si discuteva la compatibilità con il diritto eu di previsione nazionale che vietava il c.d.
servizio di col calling. Tale disposizione ha portata generale:= applicabile a tutti gli operatori stabiliti nel
territorio dello stato=no discriminazioni. Secondo la corte però priva gli operatori di una tecnica rapida e
diretta per farsi pubblicità e contattare potenziali clienti che si trovino in altri stati membri=RESTRIZIONE
ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI TRANSFRONTALIERI. Una tale restrizione però risulta
essere potenziale ossia non vi è una disposizione che preclude di offrire servizi sul territorio dello stato
membro che ha istituito il divieto=la previsione nazionale si limita solo a regolamentare le MODALITA’ DI
OFFERTA del servizio=competenza esclusiva dello stato. In generale al di là del caso in esame, il
trend=porre sotto giudizio di compatibilità tutte le norme nazionali POTENZIALMENTE idonee ad incidere
sulle modalità di esercizio di una delle libertà circolatorie anche se tali norme non sono concepite per
incidere su fattispecie di carattere transfrontaliero (come il caso precedente). Nel caso di potenziale danno →
non solo declaratoria di incompatibilità ma anche obbligo di disapplicare. È importante affermare che
l’organo giurisdizionale non si limita a verificare se vi sia una discriminazione, ma verifica anche l’esistenza
di una RESTRIZIONE suscettibile di incidere. Evoluzione rafforzata anche dalle posizioni delle parti nei
procedimenti per infrazione, dato che la commissione può limitarsi solo a provare che una data norma è
suscettibile di scoraggiare l’esercizio della libertà, senza bisogno di dimostrare l’esistenza effettiva
dell’ostacolo. Lo stato imputato poi dovrà dimostrare che vi è idonea giustificazione.
Tale visione che originariamente era prevista solo per la libera prestazione di servizi, è stata estesa anche ai
lavoratori autonomi che esercita la libertà di stabilimento e ai lavoratori subordinati. In generale la visione
appena descritta non è priva di criticità; infatti, la possibilità che una disposizione sia risulti restrittiva
prescinde dalla DIMENSIONE della restrizione. CASO BOSAL → la corte ritenne che una disposizione
fiscale olandese poteva dissuadere gli operatori dall’esercitare una determinata attività mediante intermediari
o agenti, senza che venisse fornita prova dell’effettiva incidenza sugli scambi tra stati membri. Da ciò si nota
anche che la valutazione di compatibilità può riguardare anche una materia che non sia di competenza delle
istituzioni europee.
l’evoluzione giurisprudenziale implica anche una VALUTAZIONI POLITICHE COMPLESSE. Valutazione
che spesso sono condotte con il principio di PROPORZIONALITA’=paramentro astratto utilizzato soltanto
per rendere illecite disposizioni non concepite per porre ostacolo alla circolazione. In generale si potrebbe
parlare di ARBITRARIETA’. CASO SCHAIK E NADIN → nel primo si discuteva la compatibilità di una
disposizione olandese con il diritto ue che prescriveva che i controlli sulle automobili dovevano essere
effettuati da autofficine autorizzate aventi sede nei paesi bassi. Nel secondo caso si discuteva una
disposizione belga che obbligava colore che risiedevano in belgio ad immatricolare i veicoli a motore in tale
paese. In comune=esigenze di sicurezza della circolazione stradale=obiettivo di interesse generale che gli
stati sono liberi di tutelare a modo loro. Tuttavia: 1) disposizione che risponde a pieno all’obiettivo di tutela
della sicurezza stradale; 2) incompatibile con il diritto ue poiché disposizione eccessivamente restrittiva.
In generale si parla di una competenza attribuita al giudice eu che va oltre la funzione giudiziaria=attività
legislativa o comunque amministrativa poiché implica una valutazione e un componimento di interessi
contrapposti. Non si tratta di attività di supplenza normativa. Ciò però provoca anche confusione nella
separazione dei poteri; infatti con la valutazione di compatibilità secondo u