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CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE

ALL’APPROVVIGIONAMENTO E AGLI SBOCCHI=PARI OPPORTUNITA’ DI ACCESSO. La

disposizione non consente di operare deroghe ai divieti di cui agli ARTT. 34 e 35 TFUE a meno che non si

provi ma necessarietà per il funzionamento del monopolio ovvero giustificare alla luce dell’ART. 36 TFUE.

La disposizione ha perso rilievo pratico tantochè potrebbe essere anche abrogata; tuttavia è stata mantenuta

sia per esigenze di coerenza del sistema, sia per evitare che qualche stato membro decida di tornare ad un

sistema economico statalizzato.

In generale dunque → ART. 37 TFUE non vieta i monopoli nazionali e conseguentemente un obbliga gli stati

membri ad eliminarli, ma si limita solo a stabilire un obbligo di riordino.

CAPITOLO 3 – LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

1. IL QUADRO NORMATIVO → La libera circolazione delle persone all’interno dell’ue si articola in 3

LIBERTA’:

1) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI

2) e 3) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERTA’ DI STABILIMENTO +

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Esse muovono da un presupposto comune: tutti i cittadini degli stati membri possono spostarsi liberamente

all’interno dell’unione a patto che vadano a svolgere nello stato ospite UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA. In

tale prospettiva (ordoliberalista=prospettiva semplicistica) le persone sono viste come FATTORI della

produzione; infatti, in questo tipo di libertà si intrecciano situazioni contrastanti ossia:

- esigenze delle imprese

- esigenze dei lavoratori

- esigenze della collettività

Tutte e tre le libertà comunque garantiscono ai cittadini degli stati membri di godere, sul territorio dello stato

ospite, delle MEDESIME CONDIZIONI LAVORATIVE RISERVATE DA QUEST’ULTIMO AI PROPRI

CITTADINI. Originariamente rispetto a questo obiettivo → non realizzabile in maniera automatica; infatti è

necessario che le istituzioni adottino disposizioni normative necessarie per consentire l’attuazione delle tre

libertà. Rispetto a questa impostazione iniziale sono avvenuti cambiamenti:

- la CG ha dichiarato che le disposizioni del trattato sono suscettibili di produrre EFFETTI DIRETTI tanto

verticali quanto orizzontali (interindividuali)

- introduzione della CITTADINANZA EU=superamento ottica economicistica che caratterizzava il sistema

originario. Status che discende dal fatto di possedere la cittadinanza di uno stato membro. Tale particolare

situazione giuridica ha inciso sul funzionamento del sistema in esame perché, all’ART. 2I TFUE, il

legislatore ha previsto la facoltà di circolare e soggiornare per tutti i cittadini dell’ue a patto che dispongano

di RISORSE ECONOMICHE E ASSICURAZIONE MALATTIA. Rispetto alle libertà di cui al titolo 4 del

trattato, il diritto di circolazione attribuito ai cittadini eu prescinde dall’esercizio di attività economica.

l’esercizio di attività economica resta soggetto alle disposizioni riguardanti la libera circolazione delle

persone. IDEA DI FONDO: più a lungo si risiede in uno stato membro diverso dal proprio, più si viene

equiparati ai cittadini di tale stato ospite. Quindi vi è sia un diritto di circolare svincolato dall’esercizio di

attività lavorativa, sia modifica dell’interpretazione delle norme contenute nel titolo 4 del tfue attribuendo

diritti non automaticamente discendenti dall’efficacia diretta delle disposizioni pattizie. Una lettura

congiunta delle norme sulla cittadinanza eu e circolazione lavoratori=ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI DI

DISOCCUPAZIONE anche a coloro che si spostano da uno stato membro diverso perché alla ricerca di un

lavoro. CASO COLLINS → discussione riguardante il diritto di un cittadino irlandese di ottenere contributo

di disoccupazione sul territorio del regno unito; contributo riservato a coloro che avevano la cittadinanza

dello stato membro ospite. CONTRIBUTO DI DISOCCUPAZIONE=vantaggio sociale riservato a coloro

che, dopo aver svolto un periodo lavorativo, si trovano in stato di inoperosità. Se uno stato non estende

questo beneficio anche a coloro che si spostano per cercare di nuovo lavoro, le norme sulla cittadinanza non

possono sopperire sul punto dal momento che esse non consentono ad un soggetto di spostarsi se non

dispone di assicurazione malattie e reddito proprio. Ma anche chi ha un proprio reddito è escluso dalla lista

di coloro che possono beneficiare di contributi sociali. In generale si può dire che possedere uno status

evoluto come la cittadinanza eu non consente di mutualizzare l’assistenza sociale tra gli stati membri.

Neppure le norme sulla libera circolazione delle persone riescono a sopperire sul punto. Per i disoccupati che

si spostano in altro stato membro, il regolamento 883/2004 stabilisce che il contributo di disoccupazione è a

carico dello stato membro di provenienza per un periodo max di 6 mesi, trascorso il quale vi obbligo di

ritorno nel paese di origine. Secondo la CG, in vista di uno stabilimento della cittadinanza dell’ue non è

possibile escludere coloro che, privi di risorse proprie, sono alla RICERCA DI UN’OCCUPAZIONE,

almeno laddove hanno al possibilità concreta di trovarla. Questi dunque, in questo modo, se non dispongono

di aiuti sociali da parte dello stato di provenienza, possono esigerli dallo stato nuovo se in presenza di

determinate condizioni e se vi è concreta possibilità di avere un’occupazione in futuro

- MUTAMENTO DI PROSPETTIVA

2. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’=specificazione del principio

codificato dall’ART. 18 TFUE. Una volta entrati nel territorio di uno stato membro i cittadini di altri paese

dell’ue hanno diritto di essere trattati come i cittadini dello stato membro ospite=PRINCIPIO DEL

TRATTAMENTO NAZIONALE. Oltre a tali misure, sono vietate disposizioni che, seppur applicabili ai

NELLO STESSO MODO ai cittadini dello stato ospite e agli stranieri, finiscono IN FATTO per indurre una

DISCRIMINAZIONE a carico degli ultimi=MISURE INDISTINTAMENTE APPLICABILI. Ratio non

chiara ma si può in qualche modo ricavare dalla LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, poiché il prestatore

di servizi p soggetto a controlli svolti nel proprio paese di origine, se dovesse rispettare anche le condizioni

del paese ospite allora si potrebbe parlare di doppio svantaggio. La CG ha utilizzato la nozione di

disposizioni indistintamente applicabili per superare la distinzione tra norma discriminatoria e non

discriminatoria, al semplice fine di sottoporre a valutazione di compatibilità con il diritto sovranazionale

anche quelle disposizioni che si limitano a rende difficile l’ACCESSO AL MERCATO. CASO ALPINE

INVESTMENTS → si discuteva la compatibilità con il diritto eu di previsione nazionale che vietava il c.d.

servizio di col calling. Tale disposizione ha portata generale:= applicabile a tutti gli operatori stabiliti nel

territorio dello stato=no discriminazioni. Secondo la corte però priva gli operatori di una tecnica rapida e

diretta per farsi pubblicità e contattare potenziali clienti che si trovino in altri stati membri=RESTRIZIONE

ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI TRANSFRONTALIERI. Una tale restrizione però risulta

essere potenziale ossia non vi è una disposizione che preclude di offrire servizi sul territorio dello stato

membro che ha istituito il divieto=la previsione nazionale si limita solo a regolamentare le MODALITA’ DI

OFFERTA del servizio=competenza esclusiva dello stato. In generale al di là del caso in esame, il

trend=porre sotto giudizio di compatibilità tutte le norme nazionali POTENZIALMENTE idonee ad incidere

sulle modalità di esercizio di una delle libertà circolatorie anche se tali norme non sono concepite per

incidere su fattispecie di carattere transfrontaliero (come il caso precedente). Nel caso di potenziale danno →

non solo declaratoria di incompatibilità ma anche obbligo di disapplicare. È importante affermare che

l’organo giurisdizionale non si limita a verificare se vi sia una discriminazione, ma verifica anche l’esistenza

di una RESTRIZIONE suscettibile di incidere. Evoluzione rafforzata anche dalle posizioni delle parti nei

procedimenti per infrazione, dato che la commissione può limitarsi solo a provare che una data norma è

suscettibile di scoraggiare l’esercizio della libertà, senza bisogno di dimostrare l’esistenza effettiva

dell’ostacolo. Lo stato imputato poi dovrà dimostrare che vi è idonea giustificazione.

Tale visione che originariamente era prevista solo per la libera prestazione di servizi, è stata estesa anche ai

lavoratori autonomi che esercita la libertà di stabilimento e ai lavoratori subordinati. In generale la visione

appena descritta non è priva di criticità; infatti, la possibilità che una disposizione sia risulti restrittiva

prescinde dalla DIMENSIONE della restrizione. CASO BOSAL → la corte ritenne che una disposizione

fiscale olandese poteva dissuadere gli operatori dall’esercitare una determinata attività mediante intermediari

o agenti, senza che venisse fornita prova dell’effettiva incidenza sugli scambi tra stati membri. Da ciò si nota

anche che la valutazione di compatibilità può riguardare anche una materia che non sia di competenza delle

istituzioni europee.

l’evoluzione giurisprudenziale implica anche una VALUTAZIONI POLITICHE COMPLESSE. Valutazione

che spesso sono condotte con il principio di PROPORZIONALITA’=paramentro astratto utilizzato soltanto

per rendere illecite disposizioni non concepite per porre ostacolo alla circolazione. In generale si potrebbe

parlare di ARBITRARIETA’. CASO SCHAIK E NADIN → nel primo si discuteva la compatibilità di una

disposizione olandese con il diritto ue che prescriveva che i controlli sulle automobili dovevano essere

effettuati da autofficine autorizzate aventi sede nei paesi bassi. Nel secondo caso si discuteva una

disposizione belga che obbligava colore che risiedevano in belgio ad immatricolare i veicoli a motore in tale

paese. In comune=esigenze di sicurezza della circolazione stradale=obiettivo di interesse generale che gli

stati sono liberi di tutelare a modo loro. Tuttavia: 1) disposizione che risponde a pieno all’obiettivo di tutela

della sicurezza stradale; 2) incompatibile con il diritto ue poiché disposizione eccessivamente restrittiva.

In generale si parla di una competenza attribuita al giudice eu che va oltre la funzione giudiziaria=attività

legislativa o comunque amministrativa poiché implica una valutazione e un componimento di interessi

contrapposti. Non si tratta di attività di supplenza normativa. Ciò però provoca anche confusione nella

separazione dei poteri; infatti con la valutazione di compatibilità secondo u

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeglc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Contaldi Gianluca.