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LE
- Generico: l’oggetto della rappresentazione e della volizione è il solo fatto concreto corrispondente a
quello descritto nella norma incriminatrice (es cagionare la morte di un uomo nel delitto di omicidio) e i
risultati ulteriori perseguiti come conseguenza del fatto tipico sono al di fuori dell’oggetto del solo e
possono al limite rilevare come motivi che aggravano la pena;
- Specifico: l’oggetto del dolo abbraccia sia il fatto concerto corrispondente a quello descritto nella norma
incriminatrice, sia un risultato ulteriore che l’agente deve perseguire come scopo dell’azione.
LEZIONE 11
COLPA
La colpa: è una forma meno grave di colpevolezza e si differenzia dal dolo per l’assenza di volontà del fatto.
Questa assenza è ribadita nell’art. 43 c.p. comma 3 che parla di delitto colposo o contro l’intenzione: “è
colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a
causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline”.
Il fatto si verifica perché, nei confronti del soggetto agente, notiamo una condotta rimproverabile che è
frutto di una non adeguata presa in carico da parte del soggetto agente degli obblighi di protezione, che
l’ordinamento gli pone in capo, del bene giuridico di volta in volta coinvolto. Ciò che viene rimproverata è la
scarsa cura rispetto a questo bene, che invece l’ordinamento ritiene meriti particolari cautele, tanto da
richiedere, in determinati contesti, degli accorgimenti prudenziali, che fanno si che rispetto a questi beni
non si producano danni. Ricordiamo che la punibilità a titolo di colpa nei delitti è rimproverabile solo se
il legislatore lo prevede espressamente.
La colpa si caratterizza per la violazione di una regola cautelare. Distinguiamo due tipi di regole cautelari: 22
- Regole cautelari codificate: trovano le proprie fondamenta in degli atti espressi da volontà che
provengono dal legislatore, dal governo… come leggi, regolamenti, ordini e discipline. La loro inosservanza
dà luogo alla colpa specifica e hanno la caratteristica di essere conosciute prima.
- Regole cautelari non codificate: vengono ricollegate dal legislatore ai concetti di negligenza (mancato
accorgimento, il non aver fatto qualcosa), imprudenza (aver fatto qualcosa in modo incauto) e imperizia
(viene in rilievo in quei casi che dovrebbero possedere delle conoscenze specifiche e specialistiche, che
portano ad essere periti abili nello svolgere una determinata azione), la loro inosservanza dà luogo a forme
di colpa generiche. Sono considerate come la cristallizzazione di regole di comportamento generalmente
osservate. Il parametro è l’uomo comune, ciò che generalmente viene fatto in una data circostanza. Se si
tratta di un genitore un genitore medio, di un operaio un operaio medio, si parla di agente modello. Es.: Ci si
aspetta da un genitore medio che non lasci il bambino di due anni tutta la giornata solo a casa, ne
risponderà per colpa altrimenti.
Ricordiamo la clausola di equivalenza dell’art. 40. Il parametro dell’uomo medio viene rimesso in
discussione nei casi in cui il soggetto agente in concreto possiede conoscenze/competenze/capacità
diverse rispetto alla media, inferiori o superiori. Viene rimesso in discussione perché se considerassimo in
modo rigido solleveremmo dalle responsabilità chi ha capacità superiori e costruiremmo un troppo facile
alibi per chi ha conoscenze inferiori.
Colpa per assunzione: io assumo su di me il rischio di svolgere un compito che richiede caratteristiche
personali di un certo tipo, assumo anche l’onere di svolgerlo a regola d’arte, il parametro di riferimento
resta quello di chi queste cose le sa fare (chi sa di meno).
Chi sa fare di più/ha particolari capacità, non può deresponsabilizzarsi poiché il parametro è più basso
rispetto a quello che sa fare.
Principio di affidamento: opera in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone,
permettendo a ciascun agente di confidare che il comportamento dell'altro sia conforme alle regole di
diligenza, prudenza e perizia (quindi ci si aspetta che l’altro svolga quel pezzetto di condotta che gli
compete). Es.: il chirurgo si aspetta che l’infermiera abbia sterilizzato il bisturi.
Nei reati d’evento l’atteggiamento colposo deve riguardare:
- La condotta: si rimprovera il mancato riconoscimento del pericolo di realizzazione del fatto che l’agente
modello avrebbe saputo riconoscere quando ha cominciato ad agire e anche la mancata adozione di
comportamenti necessari per ridurre o neutralizzare il pericolo;
- L’evento: si rimprovera il nesso di rischio/causalità della colpa: l’evento deve realizzare il pericolo che la
norma cautelare intendeva prevenire e il comportamento alternativo lecito. In questo quadro è stato
elaborato una sorta di test chiamato test del comportamento alternativo lecito. Dovrò fare questa
domanda: Se io avessi adottato il comportamento alternativo lecito, cioè quello richiesto dalla regola
cautelare, se mi fossi comportato secondo diligenza l’evento sarebbe avvenuto lo stesso? Se la risposta è
NO allora posso muovere un rimprovero, se è SI pur avendo realizzato un comportamento in violazione di
una regola cautelare, non posso essere rimproverato per colpa.
PRETERINTENZIONE
Art. 42 comma 2: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha
commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla
legge”
Art. 43 comma 2: “è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente”.
Quindi abbiamo la divergenza fra comportamento voluto e realizzato, quello realizzato è più grave rispetto a
quello voluto.
Nel nostro ordinamento esistono solo due tipi di delitto preterintenzionale: l’omicidio e l’aborto. 23
Art. 584 (Omicidio preterintenzionale): “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
La natura dell’omicidio preterintenzionale è controversa, si pone il problema di capire se le cose avvengono
a prescindere dalla volontà e se l’evento non voluto viene ugualmente imputato.
A che titolo? Tradizionalmente si contrappongono differenti impostazioni ricostruttive.
Un certo modo di guardare l’omicidio preterintenzionale vuole che l’evento si guardi da un punto di vista
oggettivo, quindi dolo misto a responsabilità oggettiva. Trattandosi di responsabilità oggettiva (il male
assoluto per il penalista) la riteniamo incompatibile con lo statuto stesso del diritto penale; quindi, una
buona parte di autori hanno provato a ripensare questa categoria, nei termini di una responsabilità mista tra
dolo e colpa.
L’evento non voluto è considerato imputabile solo nei casi in cui questo evento non voluto sia stato in
qualche modo prevedibile.
LEZIONE 12
Forme di manifestazione del reato
Fino ad ora abbiamo parlato di forme di reato monosoggettive; invece, il reato può essere commesso anche
da più persone, e si intende il concorso di persone. Abbiamo anche casi in cui il fatto previsto dalla legge
come reato, non si compie o realizza del tutto; quindi, assume le vesti di delitto tentato. Ci sono clausole di
estensione della punibilità, cioè istituti che consentono al diritto penale di raggiungere anche
comportamenti che sulla base del principio di legalità, non potrebbero acquisire rilevanza. Le clausole di
estensione sono concorso di persone nel reato e delitto tentato.
ART. 56: DELITTO TENTATO
La norma ci dice che questo istituto riguarda SOLO i delitti, non anche le contravvenzioni, che non sono
suscettibili di acquisire rilevanza nella forma tentata.
Soffermiamoci sul primo comma:
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se
l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
L’ordinamento assegna rilevanza ai fatti tentati, per una loro certa pericolosità, di minacciare o mettere in
pericolo i beni giuridici protetti dall’ordinamento, ma si ritengono i fatti tentati meno offensivi del bene
giudico quindi è attenuata la forma sanzionatoria. Che vuol dire, chi compie atti idonei, diretti in modo non
equivoco a commettere un delitto? e a partire da quando io sto provando a fare qualcosa?
Esempio 1-Caso socialista contro mussolini, che affitta una stanza di fronte a Palazzo Chigi per sparargli a
distanza e sistema tutto per farlo, è tentativo di omicidio?
Esempio 2- Caso onorevole che ruba profumi al duty free.
Esempio 3- Io decido di far fuori la mia odiata suocera, collegando i fili della corrente con l’interruttore del
citofono, e faccio dei tentativi a casa mia con i cavi.
Per distinguere fra fatti rilevanti e non ai fini della configurabilità del tentativo bisogna distinguere fra atti
preparatori ed atti esecutivi ricordandoci del seguente principio- nessuno può essere punito per la pura
ideazione, per il pensiero. Il diritto penale moderno, infatti, punisce il fatto e non il pensiero, l’offensività è
espressa da un fatto che mette in pericolo un bene giuridico.
Gli atti preparatori sono quelli che possono essere messo in relazione più col pensiero che col fatto.
L’ordinamento da la possibilità di ripensarci, a colui che è ancora in tempo. Quindi gli atti preparatori sono
considerati irrilevanti, sono rilevanti quelli esecutivi dove risulta un principio di esecuzione. 24
Quelli esecutivi consistono nella realizzazione di almeno un segmento del fatto tipico, deve esserci il
principio dell’azione. Il fatto consistente nell’uccisione di mia suocera con le scosse elettriche comincia
mentre mi accingo a collegare i cavi con quella precisa finalità. il furto, per esempio, comincia quando io
sottraggo la cosa mobile altrui al controllo di chi dovrebbe disporne, l’occultazione della merce è un
principio di azione. Questo pezzettino di attività punibile deve avere i requisiti della idoneità e non
inequivocità, con riferimento al furto, per esempio, fin tanto che la condotta non è diretta a rubare allora
non posso considerarlo un tentativo.
idoneità = come posso valutarla? si utilizza il criterio di prognosi postuma, ossimorico, quindi il giudice o
chi è chiamato a valutare il caso, deve assumere l’atteggiamento di chi sta per compiere l’azione e stabilire
se l&rsq