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DIRITTO DI PEGNO

Il diritto di pegno è un diritto reale di garanzia. Quando parliamo di diritti reali di garanzia intendiamo dei diritti dove il titolare del pegno non ha la possibilità di usare e sfruttare la cosa altrui. La cosa ha una funzione di garanzia nei suoi confronti. Quando c'è la costituzione del pegno o dell'ipoteca significa che attraverso questo diritto reale si intende rafforzare la posizione di un creditore. Per parlare del pegno e dei diritti reali di garanzia si parte da questo presupposto: esiste un rapporto obbligatorio di debito/credito. Ad esempio, è stato concluso un mutuo e un soggetto presta denaro. A Roma accadeva spesso che i creditori, ovvero chi prestava denaro, chiedevano delle garanzie ai debitori siccome non si fidano e una delle possibili garanzie si può ottenere attraverso la costituzione di un diritto di pegno: se c'è un diritto di pegno il creditore (detto creditore pignoratizio) è colui a favore del quale il debitore.

costituisce il diritto di pegno) può chiedere al debitore di mettere a disposizione una cosa sua sulla quale il creditore potrà rivalersi nel caso il debitore non adempia. Però questo diritto di pegno non mi dà la possibilità di usare la cosa e di goderne, ma solo di rivalermi sulla cosa stessa se il debitore non adempia l'obbligazione. Mentre se adempie il diritto di pegno cessa. Ci sono alcuni casi in cui la cosa potrebbe essere consegnata al debitore o rimanere presso di lui.

Se il debitore non è adempiente ci si può rifare sulla res in due modi:

  • posso venderla e trattenere il ricavato della vendita → IUS VENDENDI.
  • possibile solo fino all'età di Costantino → patto commissorio: cioè il debitore e il creditore quando costituivano il pegno potevano accordarsi affinché in casi di inadempimento il creditore pignoratizio acquistava automaticamente la proprietà della cosa. Costantino vieta questa strada,

Era un imperatore cristiano e certi aspetti vengono posti sotto una maggiore attenzione. Costantino rende praticabile per evitare il rischio che il creditore acquistasse una res che avesse un valore più elevato di quello del debito. Divieto anche nel codice civile → nell'art 1204.

I Diritti reali costituiscono dei diritti tipici → costituiscono un gruppo a numero chiuso, cioè quelli utilizzati nell'esperienza giuridica romana sono solo questi: la servitù, usufrutto, pegno e superficie. Gli ultimi tre si formano in età preclassica e l'enfiteusi nasce nel 5° sec d.C → non è possibile ricorrere ad altre forme di diritti reali.

LE SITUAZIONI POSSESSORIE E L'ANIMUS POSSIDENDI capitolo XI

IL POSSESSO (non è un diritto soggettivo)

Possesso → è una signoria di fatto esercitato da un soggetto su di una cosa.

Il termine possesso è un termine che viene confuso con il termine di proprietà. Giuridicamente

proprietà e possesso indicano due cose ben diverse. La proprietà è un diritto reale, invece quando si parla di possesso non ci riferiamo ad un diritto ma è una situazione di fatto sulla cosa, una signoria di fatto sulla cosa che ha delle importanti conseguenze giuridiche. Essere possessori nel diritto romano significa avere la signoria di fatto su una res esercitando un potere sulla cosa stessa del tutto analogo a quella di un proprietario, con l'idea quindi di escludere gli altri. Il possessore si comporta da proprietario a prescindere dal fatto se lo sia o meno. Di regola chi è possessore di una res è anche proprietario di una cosa. Però ci sono delle situazioni nelle quali il diritto di proprietà e il possesso si possono separare. → es furto. (Ladro ruba la mia bici, io sono nonostante ciò il titolare del diritto di proprietà ma ho perso il possesso). Nel possesso c'è sia la disponibilità

materiale della cosa (corpus, come lo chiamerebbe Savigny) e sia l'animus: quindi l'intenzione di tenere la cosa come propria, comportandosi da proprietario. Fra le situazioni di fatto rilevanti per il diritto oltre al possesso c'è: LA DETENZIONE Quando abbiamo la detenzione di una cosa e non il possesso, noi su quella cosa di cui abbiamo la disponibilità materiale non esercitiamo una signoria corrispondente al potere del proprietario. Quando diamo in prestito una cosa ad un'altra persona, quella che la riceve si chiama comodatario che non può comportarsi esercitando i poteri di proprietario su quella cosa perché riconosce chi gli ha consegnato quella cosa come legittimo proprietario e la restituisce ad un certo punto, quindi è il detentore. Se nel diritto romano, un detentore inizia a comportarsi da possessore -> incorrerebbe nel caso del furto. Essere detentori implica l'avere materialmente la cosa, ma non potersi comportarecon i poteri di un proprietario. Nel diritto romano, il possessore è colui il quale esercita una signoria di fatto sulla cosa e dà la disponibilità materiale della cosa e L'ANIMUS POSSIDENDI → quindi l'intenzione di tenere la cosa come propria. Se nel possesso c'è un elemento oggettivo: avere la disponibilità materiale della cosa e un elemento soggettivo, spirituale: l'animus possidenti. Questa visione del possesso nel diritto romano deriva da un'impostazione che è stata data da un grande giurista tedesco dell'800: Fons Savigny: esponente della scuola storica del diritto. Savigny ha introdotto nella cultura giuridica tedesca e poi di altri paesi europei: l'idea che per i romani il possesso voglia dire: Corpus (disponibilità materiale) e animus (intenzione). La detenzione è la mera disponibilità materiale della cosa (senza animus); perché riconosce l'esistenza di

unlegittimo proprietario della cosa.

Nel codice italiano→ ci sono diversi Art che definiscono il possesso (in maniera diversa rispetto a quella romana):

Art 832 : riguarda il diritto di proprietà : in cui il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Art 1140: riguarda il possesso: Il possesso si concretizza in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà e anche altri diritti reali. (Ad oggi) → il possesso è definito come potere sulla cosa.

II parte Art 1140: La detenzione viene definita come l’avere la cosa: quindi il detentore è un soggetto attraverso il quale si possiede una cosa.

USUCAPIONE → modo di acquisto del diritto di proprietà quindi dominium.il possesso che è una situazione di fatto e non diritto ha conseguenze giuridiche : un ambito nel quale il possesso è centrale è quello dell’istituto chiamato: usucapione, istituto

proprietario, ma in realtà non lo è, non può trasferire il diritto di proprietà a un'altra persona. Per diventare proprietario di una cosa di cui si è in possesso ma di cui non si è proprietari, è necessario che trascorra un certo periodo di tempo, durante il quale si continui a possedere la cosa in modo pacifico e ininterrotto. Questo periodo di tempo varia a seconda delle leggi di ogni Paese. L'usucapione è un istituto giuridico che ha lo scopo di sanare eventuali vizi nella circolazione dei beni. Si ricorre all'usucapione quando una persona avrebbe dovuto diventare proprietaria di una cosa, ma per qualche motivo non lo è diventata. Ad esempio, se una persona è convinta di essere il proprietario di una casa e la vende a un'altra persona, quest'ultima acquisisce solo il possesso della casa, ma non il diritto di proprietà. Per trasmettere il diritto di proprietà è necessario possederlo. L'usucapione è quindi un modo per acquisire il diritto di proprietà su una cosa di cui si è in possesso ma di cui non si è proprietari. È un istituto che permette di regolarizzare la situazione e garantire la certezza del diritto di proprietà.

proprietario ma senza aver acquistato il diritto di proprietà → si chiama Acquisto a non domino (ossia l'acquisto da uno che non è proprietario della res). Es: se vogliamo trasferire la proprietà da Caio (uno schiavo) ad un'altra persona con la traditio invece che con la mancipatio e con la in iure cessio, si trasferisce solo il possesso della cosa, ma non il diritto della proprietà. Se ci sono ulteriori requisiti, la posizione di questi soggetti che hanno ottenuto il possesso ma non la proprietà, può essere sanata grazie al meccanismo dell'usucapione. Non tutti potevano usucapire, soltanto chi aveva una serie di requisiti: il possesso, il tempo, l'abilità, la buona fede e il titolo. Gli elementi fondamentali dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Per il tempo: per usucapire bisognava possedere la cosa per 1 anno per i beni mobili, mentre 2 anni per quelli immobili. In età tardo antica si

passa a 3 anni per le cose mobili e 10 anni o 20 per le cose immobili (fondi). L'usucapione interviene laddove ci sia un vizio nella circolazione dei beni.

I due grandi problemi che si possono verificare sono:

  1. trasferire le res mancipi con la traditio
  2. l'acquisto a non domino → ossia che chi trasferisce la cosa non è il proprietario di essa.

Si può unire il proprio possesso a quello di un altro soggetto. Ad esempio, tizio ha comprato uno schiavo però non è diventato proprietario perché gli è stata fatta la traditio al posto della mancipatio, quindi ha il possesso ma non la proprietà. Poi tizio muore ed ha il possesso da 6 mesi, così si apre la successione e Caio (suo erede) subentra ottenendo il possesso della cosa; se inizialmente è convinto di ottenere la proprietà, in realtà ha solo il possesso.

Perché Caio usucapisca, quindi diventi proprietario, deve portare a termine la compravendita iniziata.

Dal padre, quindigli basteranno i 6 mesi rimanenti a Caio per diventare il dominus. Si unisce il proprio tempo di possesso dello schiavo a quello che era stato precedentemente trascorso: si chiama successione nel possesso. Ci sono altri tre elementi che devono sussistere per fare in modo che ci sia usucapione oltre al possesso e al tempo:

  1. Uno di questi è legato alla res che deve essere abile all'usucapione, quindi non tutte possono essere usucapite. Per l'usucapione non è abile la cosa furtiva, ovvero quella che è stata rubata. Il ladro non può usucapire e diventare proprietario con il passare del tempo perché le cose rubate non sono abili, non possono essere usucapite. La stessa cosa vale per cose che sono state ottenute con la violenza. Altre cose che non possono essere usucapite sono le cose extra commercium, definite cose che non possono essere oggetto di diritti reali.
  2. La buona fede, elemento soggettivo, psicologico.
il possessore deve essere convinto che la cosa sia propria. La malafede che arriva dopo non nuoce, l'importante è che io sia in buona fede all'inizio in cui comincia a possedere la res. Nel caso in cui il si verifica che sia
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nick.m03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti romanistici del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.