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Diritto ecclesiastico di Finocchiaro

Considerazioni introduttive

Per diritto ecclesiastico si intende quella branca dell'ordinamento statale volta alla disciplina del fenomeno religioso. Tuttavia il diritto ecclesiastico non si esaurisce nelle norme direttamente prodotte dal legislatore, poiché molte volte queste rinviano a norme o fatti normativi o negozi giuridici propri di un ordinamento confessionale.

Fonti di cognizione

Le fonti del diritto ecclesiastico si rinvengono sia in disposizioni legislative emanate unilateralmente dal legislatore nazionale, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Tali fonti sono di vario livello, infatti sono presenti norme di diritto ecclesiastico:

  • Costituzionale a livelli agli artt. 3-7-8-19-20;
  • Vi sono norme di derivazione concordataria, che entrano nell'ordinamento nazionale grazie alla garanzia offerta loro dall' art.8.3 Cost. "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze" e dall'art.7 "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Tali norme di derivazione concordataria garantite costituzionalmente sono prima di tutto i Patti Lateranensi stipulati l'11/02/1929 e resi esecutivi dalla L.810/1929. I Patti Lateranensi constavano di due parti:
    • Il Trattato con cui si risolveva la "questione romana" e con cui veniva creato lo Stato della Città del Vaticano. Al Trattato era allegata una "Convenzione finanziaria" con cui lo Stato risarciva la Chiesa per le spoliazioni avvenute a suo carico per una cifra pari a 750 milioni di lire.
    • Il Concordato volto a disciplinare il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia. Dei due testi è rimasto il vigore solo il Trattato, essendo il Concordato stato abrogato dall'art.13 dell'Accordo del 18 febbraio 1984.
  • Sono inoltre garantite dall'art.8.3 le leggi approvate in considerazione di intese con le confessioni religiose di minoranza. Attualmente sono in vigore la L.449/1984 con la Tavola Valdese e due leggi del 1988 con le Chiese Avventiste e con le Assemblee di Dio. Nell'89 fu promulgata una legge in base all'intesa con le Comunità ebraiche e seguirono quella con l'Unione cristiana evangelica e quella con la Chiesa Luterana.
  • Sono poi presenti nel nostro ordinamento delle norme che sono formalmente unilaterali, emanate in maniera unilaterale dal legislatore nazionale, ad esempio la legge che dà esecuzione al concordato. È escluso che le regioni possano legiferare in materia di diritto ecclesiastico in quanto l'art.117.3 Cost riserva esclusivamente allo Stato i rapporti con le confessioni religiose.

Per concludere è necessario ricordare che le intese raggiunte con le confessioni religiose non entrano direttamente nell'ordinamento Statale, ma hanno bisogno di una legge d'esecuzione. Tuttavia l'inadempimento governativo nel predisporre tali atti non avrebbe conseguenze giuridiche, ma solo politiche.

La religione e l'organizzazione del potere civile

Il fenomeno religioso nella società umana ha sempre avuto una grande rilevanza, basti ricordare che nell'antica Roma in epoca repubblicana la funzione del collegio pontificale era una funzione pubblica ed i pontefici erano organi dello Stato. Con l'avvento dell'impero tale connessione continuò a permanere dato che l'imperatore assunse la carica di pontefice massimo e venne addirittura divinizzato. Con l'avvento del cristianesimo la situazione non mutò grazie alla nascita di quel fenomeno noto come cesaro-papismo, per il quale l'imperatore era la massima autorità non solo politica, ma anche spirituale.

Comunque, a partire dal medioevo e con il cessare del cesaro-papismo in occidente, si sono susseguite quattro forme di organizzazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose:

Il giurisdizionalismo

Con il venir meno della massima autorità imperiale in occidente era cessato il fenomeno del cesaro-papismo, ma di contro era venuta crescendo l'autorità del Vescovo di Roma. A causa di ciò nel corso del basso medioevo si videro dei profondi contrasti tra l'autorità papale e quella imperiale. Due date sono di fondamentale importanza per capire come si è evoluto questo contrasto:

  • 1122 Concordato di Worms: il concordato concludeva la lotta per le investiture, garantendo al pontefice il diritto di nomina dei vescovi.
  • 1555 Pace di Augusta: concluse le guerre di religione e stabilì il principio cuius regio eius religio, secondo il quale ogni principe locale godeva dello ius reformandi, ossia il potere di imporre la propria religione ai propri sudditi.

Tuttavia con maggior riguardo al periodo intercorso tra le due date menzionate, ma anche successivamente, si ebbe una situazione in cui la Chiesa era subordinata all'autorità dello Stato, in un sistema detto appunto giurisdizionalismo, che assunse varie denominazioni a seconda del luogo (Es. Giuseppinismo nell'Austria di Giuseppe II, Gallicanesimo nella Francia del Seicento, Leopoldismo in Toscana e così via).

Tuttavia nel sistema giurisdizionalista si sono distinti due grandi filoni di poteri dello Stato:

  • Quelli volti a proteggere la Chiesa, impegnandosi a difendere l'autorità religiosa e la purezza della fede;
  • Quelli volti a difendere lo Stato dalla Chiesa, come lo jus nominandi con il quale il principe concorreva alla nomina degli ecclesiastici o la placitazione (consistente nel potere del sovrano di esaminare ed eventualmente vietare la pubblicazione degli atti ecclesiastici).

La teocrazia

Il sistema teocratico si sostanzia con la soggezione dello Stato alla Chiesa, ma questo sistema in relazione alla Santa Sede non si è mai pienamente realizzato, anche se ci sono state numerose rivendicazioni da parte di quest'ultima che si basavano su diversi argomenti dottrinali. Alcuni sostenevano ad esempio che fosse compito della Chiesa perseguire l'ordinatio ad unum, cioè l'unificazione del potere temporale e di quello spirituale che si era persa con la caduta dell'Impero Romano d'occidente.

Tali rivendicazioni ebbero luogo soprattutto nel periodo di massima potenza della Chiesa romana, cioè tra il 1000 ed il 1300, come risulta da due importanti documenti che concretizzano tali rivendicazioni: il Dictatus Papae e l'Unam Sanctam. Queste bolle contengono anche quella che è detta potestas directa in temporalibus: è al papa che appartengono tutti i poteri temporali esercitabili sulla terra e chi li esercita lo fa per delegazione del pontefice. Tuttavia all'atto della disgregazione della Chiesa in occidente e venuto meno il suo enorme influsso tali rivendicazioni non potevano più poggiarsi su una solida base, motivo per cui fu elaborata da Roberto Bellamino la potestas indirecta in temporalibus, secondo la quale la Chiesa esercita i propri poteri non direttamente ma agendo sul detentore del potere politico (sovrano o popolo che sia).

Il separatismo

Il separatismo tra Stato e Chiesa ha una lunga storia e diverse declinazioni nella realtà, anche perché è stato storicamente utilizzato per fini diversi: da alcuni proposto per tutelare la Chiesa, anche contro gli interessi dello Stato; altri lo hanno proposto per tutelare gli interessi dello Stato. A questo secondo filone appartengono le idee di Ruggero Williams, il quale vedeva nello Stato un ente del tutto laico e nella Chiesa una mera corporazione privata, che nulla poteva avere in comune con lo Stato.

Anche la Francia rivoluzionaria si è orientata (anche se in un secondo momento) verso il separatismo, un separatismo tuttavia di matrice fortemente anti-clericale. Sempre in Francia il regime separatista sarebbe caduto già nel 1801 con il Concordato stipulato da Napoleone con la Santa Sede, salvo ritornare in auge con la III Repubblica e vivere fasi altalenanti di lì in avanti.

Nel 1905 il governo francese emanò una legge di separazione con la quale lo Stato pretendeva di disciplinare gli ordinamenti delle confessioni religiose, si voleva "laicizzare la religione". Un processo di separazione ebbe luogo anche al momento della fondazione degli USA, ma con motivi ben diversi da quelli visti in Francia. Infatti le ex colonie erano tutte delle teocrazie fondate su diverse confessioni cristiane. Per risolvere tale problema nella Dichiarazione della Virginia fu incluso un emendamento che vietava al Congresso di approvare leggi che vietassero la libertà religiosa o stabilissero privilegi per una determinata confessione.

Il separatismo del blocco orientale sovietico ebbe le caratteristiche anti-religiose tipiche dell'ideologia marxista-leninista. La Costituzione dell'URSS seppur permetteva la libertà di professare qualsiasi religione, permetteva la sola propaganda atea.

In Italia il separatismo si intreccia con le vicende della "questione romana". Il primo a elaborare una forma di separatismo per risolvere tale problema fu Cavour con la celebre espressione "Libera Chiesa in Libero Stato". Tuttavia seppur in teoria nell'Italia post-unitaria sarebbe dovuto vigere un sistema separatista, le c.d. leggi eversive dimostrarono come il sistema era de facto giurisdizionalista. Ma il separatismo fu auspicato in Italia anche dopo la promulgazione della Costituzione repubblicana da diversi gruppi molto eterogenei: la sinistra laica di Salvemini lo auspicava per il forte sentimento antiecclesiastico. I c.d. cattolici del dissenso (Gruppi come "I Cristiani per il Socialismo") al fine di rendere la Chiesa non privilegiata, più povera e non condizionata da accordi politici, poiché solo in questo modo poteva farsi giusta portatrice del messaggio evangelico.

Gli scrittori laici sostenevano che l'unico mezzo per aversi una vera forma di separatismo ed avere una parità di trattamento tra le varie confessioni fosse la libertà dello Stato, poiché la stipulazione di Concordati avrebbe portato a privilegiare una religione facendo venir meno il principio di eguaglianza. Tuttavia la storia insegna che, quando uno Stato volesse privilegiare questa o quella organizzazione (religiosa, politica ecc.) lo farebbe senza bisogno di accordi con l'organizzazione, ma semplicemente emanando leggi statali. Pertanto una disciplina contenente privilegi può essere introdotta non solo in seguito ad un concordato con la confessione, ma anche con una semplice Legge dello Stato, motivo per cui Concordati e Intese sembrano strumenti adatti a garantire il separatismo e a tutelare l'uguaglianza religiosa in quanto tengono conto delle specifiche esigenze della singola confessione e non limitano i valori di uguaglianza.

Coordinazione e concordati

Il sistema della coordinazione è quello indicato dalla Costituzione agli artt.7-8. Il Concordato tende a disciplinare le res mixtae cioè le materie di comune interesse dello Stato e della Chiesa Cattolica. Ma qual è la natura giuridica del Concordato? Prima di tutto bisogna tener conto per rispondere a questa domanda che gli ordinamenti che sono da considerare, essi sono tre: quello dello Stato, quello della Chiesa cattolica e l'ordinamento in cui i rapporti tra Stato e Chiesa si svolgono.

Ora, in passato parte della dottrina sosteneva che i Concordati fossero solo atti di diritto pubblico interno con i quali lo Stato non considera la Chiesa come un suo ente analogo, ma come un'organizzazione sottoposta alle sue leggi. Altra parte della dottrina sosteneva invece che il Concordato fosse un privilegio concesso dallo Stato alla Chiesa. Secondo l'attuale dottrina prevalente invece, essendo la Santa Sede un ente di diritto internazionale, i Concordati non sono dissimili dai Trattati internazionali, motivo per cui l'ordinamento in cui si svolgono i rapporti tra Stato e Santa Sede è l'ordinamento internazionale.

Ad avvalorare questa tesi è la Convenzione di Vienna del 1969 che, se anche prescrive che le sue norme si applichino solo ad accordi tra Stati, all'art.3 stabilisce che alcune delle norme della Convenzione si applichino anche agli accordi tra soggetti di DI diversi dagli Stati, ma non come regole della convenzione, ma come regole di diritto internazionale consuetudinario.

Vi sono solitamente due modelli di Stato a seconda del loro rapporto con il fenomeno religioso:

  • Stato confessionista: lo Stato esercita una forma di controllo nel settore religioso. Una confessione religiosa è protetta e solitamente è riconosciuta come religione di Stato, le altre religioni sono semplicemente "tollerate";
  • Stato laico: vige un sistema separatista. Lo Stato si disinteressa del fenomeno religioso (laicismo buono) oppure lo avversa apertamente (laicismo cattivo), secondo una distinzione fatta dalla Chiesa Cattolica.

La Costituzione italiana non contiene alcuna norma che qualifichi la Repubblica come uno Stato confessionale o laico. Questo silenzio ha portato alcuni a ritenere che lo Stato italiano in base all'art.7 che richiama i Patti Lateranensi ed in base all'art.1 del Trattato del Laterano, l'Italia fosse un Paese "sostanzialmente e formalmente cattolico", di contro altri hanno sostenuto che in base ai principi di libertà ed uguaglianza espressi in costituzione l'Italia fosse un Paese laico. Altra parte della dottrina si è orientata verso l'impossibilità di ricavare dal testo costituzionale la qualifica dello Stato come confessionista o laico, e pertanto ha rimandato a posteriori tale qualifica, guardando a quella che sarebbe stata la legislazione e gli altri provvedimenti degli organi dello Stato, per vedere in quale senso si sarebbero orientati.

Ora, accogliendo quest'ultima teoria alla fine degli anni '60 alcuni hanno ritenuto di qualificare l'Italia come Stato confessionista, ma a partire proprio da quegli anni sono stati adottati dei provvedimenti di chiara ispirazione laica (divorzio, aborto...), tali da far propendere poi la dottrina dal verso opposto.

Per qualificare lo Stato come confessionista o laico è possibile anche guardare ai lavori preparatori della Costituzione, durante i quali fu rigettato un emendamento all'art.7 che stabiliva che "La religione cattolica è la religione ufficiale della Repubblica italiana" (emendamento Patricolo). Il rigetto dell'emendamento significava che la maggioranza dell'AC si riteneva paga della formulazione espressa, ma il silenzio ha portato la dottrina a domandarsi se la qualifica dell'Italia non si potesse ritrovare in altre disposizioni. Ad esempio alcuni hanno ritenuto che, in forza dell'art.7 che faceva entrare i Patti nel nostro ordinamento, allora sarebbe entrato nell'ordinamento anche l'art.1 del Trattato, che rimanda e riafferma il principio contenuto nell'art.1 dello Statuto Albertino, secondo il quale "La religione Cattolica è la religione dello Stato".

Questa tesi tuttavia non tiene conto del fatto che, se veramente l'art.7 avesse voluto ottenere tale risultato si sarebbe creata un insanabile frattura con gli artt.3-8-19 della Carta che assicurano la libertà dei singoli anche in materia religiosa. È evidente dunque che l'art.7 non mirava a tale risultato. Tali dispute dottrinali tuttavia si sono prodotte fino al 1984, in quanto l'art.1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 esprime di non considerare "più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".

Ma allora l'Italia è uno Stato laico? No, poiché come affermato prima uno Stato laico quantomeno si disinteressa del fenomeno religioso, cosa che non fa il nostro ordinamento statale, pertanto si può definire l'ordinamento italiano non come laico, ma come ispirato ai principi di libertà e pluralismo religioso.

La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica

Lo Statuto Albertino all'art.1 stabiliva che la religione cattolica fosse la religione di Stato, una norma voluta personalmente dal sovrano, ma che incontrò subito un ridimensionamento ad opera del Parlamento che emanò una legge con la quale stabilì che la differenza di religione non poteva essere oggetto di discriminazione nel godimento dei diritti civili e politici e nell'accesso alle cariche pubbliche.

Nel 1850 poi, falliti (a causa del contesto storico) i tentativi dei Savoia di rivedere gli accordi stipulati con la Santa Sede, furono emanare le c.d. leggi Siccardi, la prima aboliva il privilegio del foro ecclesiastico e la seconda autorizzava l'acquisto degli enti (anche ecclesiastici). Due anni prima era anche stata soppressa la Compagnia di Gesù e vietata qualsiasi sua attività su suolo piemontese.

Tale prassi fu portata avanti anche nel Regno d'Italia attraverso quel fenomeno che va sotto il nome di asse ecclesiastico, indicante le implicazioni economiche che ebbero due provvedimenti legislativi:

  • d.luogot. n.3036/1866: soppresse tutte le associazioni religiose e attribuì il loro patrimonio allo Stato;
  • L.3848/1867: soppresse varie categorie di enti ecclesiastici e il loro patrimonio allo attribuito allo Stato;

Ma la presenza a Roma della Santa Sede dopo la breccia di Porta Pia avevano posto il problema dello status giuridico di questa e del Papa.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoresalerno97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ventrella Carmela.
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