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Ministri di culto Ciotola

Capitolo I. Genesi e sviluppo normativo

La locuzione “ministri di culto” fu forgiata dal legislatore liberale per perseguire un duplice scopo:

  • Garantire la parità tra i diversi culti mediante una formula che consentisse un riferimento indifferenziato verso chi occupasse la posizione di leader di un gruppo religioso.
  • Abolire ogni privilegio del clero cattolico.

Quadro storico

Nel periodo liberale, il giurisdizionalismo e il timore che i ministri di culto potessero costituire una minaccia per l’ordine costituito (in virtù della loro influenza sulle masse) portarono ad un allontanamento dei ministri di culto dalle cariche e dagli uffici pubblici, nonché a restrizioni all’elettorato passivo. La legislazione eversiva cozzava con il grande rilievo sociale di questi. Quindi, l’obiettivo di porre sullo stesso piano cittadini ed ecclesiastici si rivelò utopistico (per via della rilevanza sociale); allo stesso modo, creare una categoria unitaria di ministri di culto si rivelò effimera (per via della confusione terminologica nella stessa legislazione: ecclesiastici, ministri di culto con giurisdizione o cura d’anime ecc.).

Sviluppo normativo

In età liberale aveva i due obiettivi prima descritti. Nel periodo fascista fu utilizzata per distinguere i ministri di culto cattolico da quelli dei culti ammessi nello Stato. Tesi questa non comunemente accettata perché lo stesso termine non veniva utilizzato nelle normative pattizie. Tra le varie teorie interpretative, una intendeva tale categoria come atta a distinguere tra chierici laici e chierici religiosi.

Critica

Pur volendo ammettere tale distinzione, la dottrina faceva rientrare tra i ministri di culto solo gli ordini maggiori tra quelli individuati dalla stessa confessione. Il regime fascista attribuiva al clero cattolico vantaggi e privilegi, e al contempo li subordinava all’ordinamento statale. Con la Costituzione si prendono le distanze da entrambe le visioni, interpretando la categoria alla luce dei principi costituzionali.

Situazione normativa vigente

Disposizioni limitative

  • Ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità a rivestire incarichi elettivi (sindaco e presidente della provincia), nate con intento discriminatorio, ma mantenute oggi sulla ratio di garantire la non identificazione dello Stato.
  • Divieto d’accesso alle cariche di giurisdizione per garantire l’imparzialità dell’attività giurisdizionale.
  • Incompatibilità con l’ufficio notarile per evitare che si favorissero gli interessi della confessione di appartenenza. Oggi fanno eccezione alcuni casi.

Disposizioni a favore

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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