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MANU).

La tutela del dominio quiritario era intesa a salvaguardare altrui aggressioni (impossessamento della cosa

operato da terzi) e altrui insidie. Quanto al primo caso erano concesse:

A) la REI VINDICATIO, azione di rivendica, contro colui che si fosse impossessato di una cosa del domino, il

quale chiedeva di riottenerla o di esserne ripagato con il controvalore. In tempi antichi veniva esercitata con

le legis actiones sacramenti in rem, successivamente mediante sponsio e mediante legis actiones per iudicis

arbitrive postulationem (colui che era stato spossessato si faceva promettere dalla controparte, mediante

sponsio, il pagamento di una somma simbolica per il caso che egli riuscisse a dimostrate il suo titolo di

proprietà. Con il passar del tempo il procedimento che venne richiesto divenne quello della formula

petitoria, con la quale non occorreva la sponsio, l’attore affermava dinanzi al magistrato la propria posizione

chiedendo la restituzione della cosa, se il convenuto non provvedeva alla restituzione della cosa era

condannato a pagare una somma di eguale valore dell’oggetto nel momento della sentenza altrimenti la

condanna pecuniaria diveniva molto più alta. Punto debole di questa azione era la mancata difesa,

indifensio, del convenuto; per costringerlo a presentarsi e a difendere il suo possesso vennero creati

l’interdetto quem fundum (riguardanti cose immobili) e l’azione esibitoria (relativa alle cose mobili).

B) l’AZIONE NEGATORIA, contro colui che proclamasse illecitamente la titolarità di un diritto reale limitato

sulla cosa e più precisamente la titolarità di una servitù o di un usufrutto. Mirava a contestare l’esistenza di

un diritto. In caso di mancata difesa del convenuto erano a disposizione dell’attore l’interdetto quem

fundum e l’azione esibitoria.

C)ECCEZIONE DI GIUSTO DOMINIO rivolta al domino che riteneva fondato il suo dominio e infondato quello

dell’altra parte affinché gli contestasse la disponibilità della cosa mediante una rivendicazione. Il convenuto

in giudizio non si limitava a contestare ma chiedeva un accertamento per se.

Altri casi di tutela erano rivolti ad altrui insidie, questi erano:

A)CAUZIONE DI DANNO TEMUTO, damni infecti, danno non ancora arrecato, ma solo temuto. Consisteva in

una solenne promessa di garanzia con la quale chi fosse proprietario di un edificio in pericolo o costruisse

un edificio azzardatamente sul proprio fondo, assicurava al domino del fondo vicino di risarcirgli il danno

che sarebbe potuto derivare dal suo fondo o dal suo edificio. In caso di danno al proprio fondo, il domino

esercitava l’actio ex stipulatio contro il promissor. Se si rifiutava di risarcire i danni il pretore elargiva una

missio in possessionem con effetto di rendere l’immobile del promissor anche del dominus. Se dopo un

anno il promissor non restituiva ancora la somma di denaro il pretore elargiva una missio in possessionem

più efficace, mediante la quale il dominus del fondo rovinato diventava unico dominus anche del fondo del

promissor.

B)DENUNZIA DI NUOVA OPERA, esplicita diffida contro chi avesse intrapreso una costruzione o una

demolizione su suolo privato o pubblico, affinchè si astenesse dal continuarla e la eliminasse. L’autore della

diffida era il nuntians mentre il destinatario era il nuntiatus, se quest’ultimo non voleva interrompeva la

propria opera richiedeva al pretore un decreto di autorizzazione a proseguire i lavori. A questo punto il

nintians chiedeva al magistrato un interdetto demolitorio che ordinasse espressamente la restituzione dello

stato precedente. Se il nuntiatus voleva comunque continuare, pur essendogli stato accertato il torto

doveva presentare una promessa di risarcimento di ogni possibile danno.

C)INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM, interdetto restitutorio contro chi avesse già compiuto opere illecite

di nascosto, il convenuto doveva rimettere le cose in pristino.

D)ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE, concesso al domino di un fondo contro il domino vicino in caso

quest’ultimo avesse compiuto lavori determinanti un afflusso di acque piovane sul fondo non proprio. Il

convenuto era tenuto a risarcire all’attore ogni spesa incontrata per risolvere il danno.

Potestà patrimoniale su schiavi (dominicale, dominica potestas): anche se la loro condizione giuridica era

quella delle cose mancipi durante la schiavitù i servi all’interno della famiglia erano su un piano eguale a

quello di figli, mogli e liberi in mancipio. Se utilizzati nelle domus della familia urbana il loro trattamento era

ancora più simile a quello dei sottoposti liberi, potevano sostituire il dominus, avevano incarichi di fiducia,

possibilità di crearsi un peculium servile, potevano inserire altri schiavi e diventare facilmente liberti dopo

un certo periodo di tempo. Se si trattava di schiavi utilizzati da ricchi proprietari fondiari, schiavi di familia

rustica, il loro trattamento era più duro, per cui spesso intraprendevano rivolte, che però avevano come

conseguenze severissime repressioni nei loro riguardi.

Fatti costitutivi della schiavitù erano la prigionia di guerra, nascita da madre schiava, riduzione per

provvedimento del governo, revoca in schiavitù del liberto ingrato nei confronti del padrone. Fatti estintivi

erano, invece, la morte, provvedimenti speciali del governo e manomissio, che comportava la loro

affrancazione. Modi in cui poteva avvenire erano: l’affrancazione giudiziale (vindicta, fatta con procedure

delle azioni di legge, dinanzi al magistrato un amico del domino, in veste di assertore della libertà, toccava lo

schiavo con una festuca e proclamava che egli era libero, il magistrato pronunciava allora l’assegnazione alla

libertà dello schiavo), l’affrancazione per censimento (censu, operata dal domino che autorizzava lo schiavo

a farsi iscrivere dai censori nelle liste censuali degli uomini liberi) e l’affrancazione testamentaria

(liberazione scritta nel testamento). Vi erano poi casi di affrancazione ridotta, voluta da leggi di Augusto e

Tiberio, quali: legge furia caninia (vietò ai domini di manomettere per testamento più di una certa quota di

schiavi), legge elia senzia (proclamò nulle le manomissioni fatte con lo scopo di rendersi insolventi, per

danneggiare i propri creditori) e la legge giunia norbana (che dette riconoscimento formale alle

affrancazioni non solenni, e assegnò agli affrancati la qualifica deteriore di latini).

Fino ad ora abbiamo discusso del principale rapporto assoluto dominicale, soffermandoci ora sui restanti

rapporti abbiamo già detto che questi vennero identificati come rapporti affini.

Quanto alla proprietà pretoria (in bonis habere) detta anche dominio bonitario, ipotesi tipica e originaria

fu costituita dall’alienazione di una cosa mancipi quando fosse stata fatta senza la formalità richiesta;

comportava che l’accipiente non acquistasse il domino quiritario ma conseguisse solo un titolo per la

usucapione della cosa. Il pretore giudicò opportuno tutelare con mezzi speciali l’aspettativa di un dominio

dell’accipiente. Nel caso in cui il domino esperisse la rivendicazione, fu concessa all’acquirente una

eccezione di avvenuta alienazione e consegna, la quale serviva a paralizzare l’azione nell’ipotesi che al

giudice risultasse provato che la cosa era stata oggetto di un negozio avente la finalità della sua alienazione

e che la cosa stessa era stata liberamente consegnata dall’alienante all’acquirente venendo a par parte del

patrimonio del primo.

In caso l’acquirente, dopo aver ricevuto la cosa dall’alienane ne fosse stato spossessato, gli si concesse

contro il possessore un azione fittizia, AZIONE PUBLICIANA, che aveva formula identica a quella della

rivendicazione ma conteneva in più l’invito al giudice privato di fingere che il consegnatario della cosa

venduta avesse già maturato a proprio favore il termine per l’usucapione e fosse divenuto domino

quiritario. A questo punto l’alienante poteva opporre l’eccezione di giusta proprietà e l’acquirente aveva la

possibilità di contrapporre utilmente la replica di avvenuta alienazione o di dolo. Altre applicazioni di Actio

Publiciana erano utilizzate nella traditio di res mancipi fatta a titolo di donazione, di costituzione e di dote.

Altro rapporto affine era la proprietà provinciale (possessio vel ususfructus di fondi provinciali), rapporto

imitativo del domino quiritario riguardante cose immobili. Veniva utilizzata l’azione utile imitativa della

rivendicazione per promettere all’attore di reclamare la restituzione del fondo di cui gli fosse stata concessa

l’utilizzazione da parte di chi lo avesse spossessato. Modo di acquisto fu la prescrizione per lungo decorso di

tempo, a chi avesse posseduto i fondi per un lungo periodo di tempo era concessa un’eccezione contro chi

si risolvesse tardivamente ad agire nei loro confronti con la rivendicazione utile per riottenerli.

IL DOMINIO UNIFICATO: dominio unitario nel quale confluirono il dominio civilistico, quello bonitario e

quello provinciale. A questo si pervenne lavorando sul dominio quiritario e apportando a questo modifiche

suggerite dai rapporti affini.

*Cause del dominio unificato furono: la prevalenza dell’impero romano nei confronti della repubblica;

l’estensione del tributo fondiario anche a fondi siti in territorio romano; decadenza dell’importanza delle

cose mancipi rispetto a quello non mancipi.

*Limitazioni, invece, furono: l’espropriazione per pubblica utilità decretata a suo proprio arbitrio

dall’imperatore; il divieto dell’abbandono di beni immobili, in particolare i coltivabili; l’imposizione

autoritaria di servitù legali, dette anche coattive. Queste ultime erano numerosissime e consistevano in

limitazioni all’esercizio della proprietà immobiliare, la cui violazione dava luogo ad azioni esercitate dai

privati interessati o ad interventi pubblicistici anche a titolo di sanzione criminale.

*Modifiche e riforme di maggior rilievo furono apportate da:

A)TRADITIO (tradizione), sostituì la mancipatio e la cessione dinanzi al magistrato. Era impostata sempre più

sull’essenzialità del requisito della volontà di colui che la effettuasse a scopo di trasferimento del dominio.

Successivamente però, per quanto riguarda le cose mobili, finì per restare sufficiente la semplice consegna

della stessa, mentre per le cose immobili la consegna era accompagnata da un accordo scritto integrato

dalla insinuazione, copia o riassunto del documento. Inoltre si moltiplicarono i casi di tradizione fittizia

attraverso TRADITIO BREVI MANU ( nell’ipotesi che colui il quale deteneva la cosa a nome di altri

cominciava a possederla come propria) e CONSTITUTUM POSSESSORIUM (ipotesi che colui il quale

possedeva la cosa in nome proprio volesse trasferirla ad altri conservando per se solo il diritt

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A.A. 2006-2007
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19serena88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Di Lella Luigi.