Il diritto privato romano
Per comprendere meglio il concetto di diritto e di diritto privato, occorre prima soffermarci sul fenomeno della società. La società è quel fenomeno che porta i suoi membri a vivere insieme al fine di operare unitariamente sulla base di un ordinamento sociale. Vi sono diverse società, e tra queste, una delle più importanti è la società politica. Quest’ultima va distinta per la caratteristica della coercibilità, utilizzo di forza o violenza ai fini di far rispettare ad ogni singolo individuo l’ordinamento previsto.
Oggi gli enti politici prendono il nome di stato, il quale possiede una potestà privata che nasce e si estingue con esso: la sovranità. La struttura dello stato è divisa in: popolazione (sudditi e cittadini), territorio (pertinenziale e metropolitano) e governo. Quest’ultimo possiede determinate funzioni, quali:
- Funzione costituente: creare ed eventualmente modificare le regole costituzionali;
- Funzione legislativa: integrare le regole costituzionali tramite provvedimenti (leggi);
- Funzione sanatoria: punire tramite sanzioni chi non intende rispettare regole e leggi;
- Funzione amministrativa: la quale si occupa di ogni altra mansione che serve a migliorare i pubblici interessi.
Alla base di società e di stato vi è un ordinamento statale, il quale comprende una parte interna e più ristretta, quale: l’ordinamento giuridico o diritto. Il diritto è dunque quel settore più o meno ampio dell’ordinamento statale che in un determinato momento storico si ritiene dai più essere appunto “diritto”. Il diritto opera tramite norme giuridiche e possiede due funzioni principali, quali:
- Funzione direttiva: quella di determinare il lecito giuridico (comportamenti che i soggetti sono liberi di tenere o non tenere), e l’obbligo giuridico (comportamenti obbligatori o vietati);
- Funzione sanzionatoria: quella che provvede a punire, anche attraverso l’uso di violenza, le disobbedienze degli individui.
I rapporti giuridici sono rapporti che intercorrono tra due soggetti contrastanti. Per eliminare la controversia, la normativa determina la preminenza di un soggetto attivo e la subordinazione di un soggetto passivo. La posizione del soggetto attivo è chiamata diritto soggettivo/potere giuridico e consiste nella pretesa, nell’azione, nella facoltà e nell’onere del soggetto che ha preminenza. La posizione del soggetto passivo è di dovere giuridico, quest’ultimo deve rispettare l’invito (obbligo), anche se contrastante con la propria volontà (soggezione).
Tipi di rapporti giuridici
Molteplici sono i rapporti giuridici, fra questi:
- Rapporti assoluti: intercorrenti tra un determinato soggetto attivo e soggetti passivi consociati. Un soggetto attivo possiede un diritto soggettivo su tutti e ogni soggetto passivo deve rispettarlo.
- Rapporti relativi: instaurati tra un determinato soggetto attivo ed un determinato soggetto passivo.
- Rapporti assoluti in senso improprio: nascono come rapporti relativi. Un esempio è l’usufrutto, diritto di usare qualcosa altrui.
- Rapporto di debito: provocati da atti leciti e involontari. Possono essere relativi ed assoluti.
- Rapporti di responsabilità: provocati da atti illeciti. Possono essere solo relativi.
Il diritto privato dei romani
Il diritto attuale rispecchia approssimativamente l’ordinamento giuridico di Roma. Il diritto romano si formò lentamente nel tempo, in un arco di 13 secoli circa, ed è per questo che è opportuna una periodizzazione:
- Periodo arcaico (dal VIII sec. A.C., fondazione di Roma, alla metà del IV sec. A.C.). Abbiamo minori informazioni di tale periodo e quasi tutte sono di carattere induttivo. È il periodo caratterizzato dalla civitas quiritaria (Quiritium), la quale si forma dall’unione di 3 tribù, formate da più gentes, unione di più famiglie, prima cellula politica romana dominata dal paterfamilia, il quale rappresentava il sovrano; tutti i componenti erano a lui soggetti.
- Periodo pre-classico (da metà del IV sec. fino al 27 A.C., quando Augusto diviene principe). È il periodo della repubblica nazionale romana, cittadinanza concessa solo a chi rispettava tradizioni comuni.
- Periodo classico (dal 27 A.C. alla fine del III sec. D.C., Diocleziano). Periodo della repubblica universale romana, periodo di fioritura del pensiero giuridico.
- Periodo post-classico (dalla fine del III sec. al VI sec., morte di Giustiniano). Periodo dell’impero assolutistico, di forte decadenza, le informazioni ci vengono fornite quasi per intero dal “Corpus iuris civilis” di Giustiniano.
Durante i quattro periodi, il diritto privato romano venne ispirato da alcuni sistemi normativi, quali:
- Ius civiles vetus (diritto civile antico) costituito da: mores maiorum (consuetudini di antenati); antiche leggi elargite per superare il divario tra patrizi e plebei (es. le XII tavole del V sec. A.C.); leggi pubbliche (ius legitimum novum); interpretazione di principi e leggi operata dai pontefici (pontefices). Questo sistema normativo però era limitato solo ai cittadini romani, per cui si venne a creare l’esigenza di costituire un nuovo sistema.
- Ius civiles novum (diritto civile nuovo) detto anche ius gentium, introdotto nel III sec. A.C. insieme a nuove figure, quella del preteore urbano, il quale regolava i rapporti tra i soli cittadini romani (tramite legis actiones); e quella successiva del pretor peregrinus, che regolava rapporti tra romani e stranieri (procedura formulare). Con il tempo si venne a creare, quindi, un ordinamento avente come oggetto i rapporti commerciali, il quale era applicato a tutte le genti ed era adatto per 4 tipi di contratti, quali: compra-vendita, locazione, società, mandato.
- Ius praetorium vel honorarium (diritto pretorio o onorario) il quale sorse nel periodo della grande crisi politica. Il sistema nasce con un’esigenza concreta, quella di regolare e correggere le vecchie norme civilistiche, creare soluzioni alternative alle precedenti. Il nuovo pretore si ispira all’equitas, regola non presente negli ordinamenti precedenti. Questo, prima di essere eletto, doveva presentare un programma trasfuso in edictor in caso di elezione; se il programma non era rispettato, il pretore non era rieletto.
- Ius novum (diritto nuovo o aggiornato) creato soprattutto da imperatori in periodo classico e post-classico per il principio che la volontà degli imperatori ha valore di legge (quod principi placuit legis habet vigorem). Erano infatti gli stessi imperatori a delegare i ministri.
Rapporti giuridici privati
I romani non usavano parlare di veri rapporti di diritto, ma di obblighi a carico di un soggetto rispetto ad un altro, per questo preferivano definire tali rapporti azioni giudiziarie. Queste azioni potevano essere reali, per i rapporti assoluti (actio in rem) e personali, per i rapporti relativi (actio in personam). Oggetti di tali rapporti potevano essere: res (cose mobili e immobili inanimate), animali subumani (da caccia, pesca) e persone (schiavi, figli sotto patria potestà e donne, se passavano da una famiglia ad un’altra per effetto di un matrimonio).
Concezioni ambivalenti di esseri umani erano:
- Persona: l’uomo in generale (erano inclusi donne, schiavi, figli);
- Status personale: condizione dell’individuo che poteva essere: status libertatis (distinzione tra liberi e non), status civitatis (distinzione tra cittadino e straniero), status familiae (appartenenti ad una famiglia o meno);
- Consociato: libero cittadino o famiglia che subisce una svalutazione personale che può essere: maxima (da libero a schiavo), media (da cittadino a straniero) e minima (uscire da una famiglia per entrare in una nuova).
Requisiti per essere soggetti integrali di rapporti giuridici
Requisiti per essere soggetti integrali di rapporti giuridici erano:
- Appartenenza alla specie umana (erano esclusi animali subumani e esseri sovraumani, dubbi erano i casi di esseri anomali);
- Esistenza (individuo nato vivo e vitale; esistente era considerato anche il concepito in quanto se avveniva la morte del padre veniva nominato un curator ventris per la conservazione dei beni paterni);
- Libertà: la quale si acquistava per nascita da madre libera (caso dei liberi nati liberi, i cd. ingenui), o per manomissione, procedimento che rendeva libero lo schiavo, il cd. liberto (la manomissione veniva fatta dal padrone nel momento del testamento, del censimento o di un processo di libertà). La libertà veniva persa in caso di prigionia di guerra (se il catturato veniva liberato e varcava il confine di Roma tornava a essere libero) o nel caso di condanne penali. Vi era poi il caso della finzione della legge cornelia, in caso di morte di un cittadino romano bisognava considerarlo morto nel momento della cattura per rendere valido il testamento lasciato.
- Cittadinanza romana: la quale si acquistava per nascita da genitori romani o tra romano e straniera avente il permesso di sposare un cittadino romano, per nascita da madre romana al momento del parto, per manomissione e per concessione di cittadinanza concessa ad intere categorie di stranieri. La cittadinanza veniva persa per gli stessi motivi per i quali veniva persa la libertà, per esilio volontario (se l’esiliato tornava in patria tornava anche cittadino) e per comizi organizzati per esiliare definitivamente un soggetto.
- Autonomia familiare: la quale era concessa per volontà del padre tramite emancipatio, per diminutio o per morte del padre. L’autonomia familiare consisteva nell’essere esente dalla subordinazione a poteri domestici, come patria potestà, valeva però solo per l’individuo di sesso maschile.
Requisiti per essere soggetti limitati
Requisiti per essere soggetti limitati, non ammessi alla soggettività di tutti i rapporti giuridici erano:
- Libertinità dell’ex schiavo manomesso. Anche se questo veniva affrancato, la sua condizione non veniva comunque parificata a quella del nato libero. Le limitazioni dipendevano anche dal rapporto che restava con l’ex padrone. Attraverso il rapporto di patronato il padrone era dovuto a prestare protezione e assistenza al liberto, e questo a sua volta aveva obblighi sociali e giuridici e doveva prestare al padrone alcuni servigi gratuitamente. La cessazione del rapporto era determinata da morte di liberto o da rinuncia da parte del padrone.
- Extraromanità: era l’estraneità dalla cittadinanza romana che portava la completa esclusione dalla partecipazione al diritto pubblico e privato romano. Esistevano diverse categorie di stranieri: vi erano i latini (originari e artificiali) e gli stranieri in senso stretto.
- Donna: questo requisito originariamente comportava la totale incapacità giuridica, poi però anche la donna acquistò la capacità di essere soggetto di alcuni rapporti giuridici (la donna, ad esempio, aveva limitazioni nella successione a causa di morte e nelle difese nei processi).
- Assoggettamento quasi servile di un soggetto rispetto ad un altro. Durante la subordinazione si produceva un affievolimento temporaneo della capacità giuridica del soggetto assoggettato. Due ipotesi erano quelle degli addicti (persone portate davanti al magistrato dal loro creditore ed assoggettate a costui dal magistrato stesso), dei nexi (coloro che, a garanzia di un proprio o altrui debito, mettevano volontariamente se stessi nelle mani del creditore, fino al giorno del riscatto), degli ingaggiati (ovvero i gladiatori), e dei riscattati dalla prigionia (i quali essendo stati riscattati da un cittadino dovevano prestargli servigi al fine di rimborsarli).
- Bassezza morale (come atti immorali o mestieri turpi) causa di riprovazioni sul piano sociale e di sanzioni di diritto pubblico.
- Condizione sociale (es. patrizi o plebei, nobili o non) vantaggi e svantaggi in base alla propria appartenenza.
- Confessione religiosa: limitazioni per chi differiva dal culto ufficiale romano, le limitazioni aumentavano in presenza di atti illeciti.
Soggetti giuridici immateriali costituiti da enti non corporali erano le associazioni divisi in municipi (comunità cittadine non romane sottoposte al protettorato dei romani) e colonie (aggregazioni cittadini al di fuori di Roma) e in collegi e sodalizi (entrambi consociazioni di gente dai mezzi economici limitati o di umili esercitanti di arti e mestieri, ispirati al concetto di unione fa la forza) e le fondazioni come le opere pie (beneficenze) e l’eredità giacente (patrimonio successorio in attesa di essere accettato o non dal chiamato all’eredità).
Requisiti degli oggetti giuridici
Requisiti degli oggetti giuridici erano invece:
- Concretezza (erano escluse manifestazioni di vita oggetto appartenente alla realtà sensibile sovraumana o extraterrestre);
- Utilità: attitudine a soddisfare un’esigenza dei soggetti, un bisogno della vita;
- Limitezza: non deve essere disponibile per tutti, in quanto un oggetto illimitato non provoca conflitto d’interesse;
- Disponibilità privata: non potevano essere oggetti cose collettive, appartenenti a tutti, come edifici pubblici, piazze ecc.;
- Estraneità al soggetto attivo del rapporto: tutto e tutti potevano costituire oggetto di rapporti giuridici privati all’infuori di chi aveva la posizione di soggetto attivo. Soggetti potevano essere schiavi, figli ecc.;
Classificazione delle cose
Classificazione delle cose:
- Criterio della composizione: cose semplici (create dalla natura, es. cavallo), materialmente composte (nate dall’unificazione di più cose semplici, es. nave), economicamente composte (cose distinte unite per finalità economica, es. biblioteca).
- Criterio della divisibilità economia: divisibili (cose suscettibili di ripartizione, es. pane, fondo), indivisibili cose insuscettibili, che non possono essere divise altrimenti perdono valore, es. cavallo).
- Criterio della produttività: fruttifere (cose capaci di dare periodicamente un prodotto materiale economicamente autonomo, es. albero di frutta), non fruttifere (incapaci di produrre).
- Criterio della consumabilità: consumabili (usate un’unica volta perché poi vengono distrutte o trasferite, es. cibo, soldi), deteriorabili (deperibili con uso ripetuto, categoria intermedia), inconsumabili (di uso illimitato e comune).
- Criterio surrogabilità: fungibili (individuabili attraverso la loro provenienza o attraverso un loro genere, che possono essere sostituite, es. grano), infungibili (non possono essere sostituite perché uniche, es. quadro).
- Criterio di trasportabilità: mobili (trasportabili da un luogo ad un altro, es. tavolo), immobili (non trasportabili, es. fondo, edificio).
- Funzione sociale: mancipi (importanti ed indispensabili per soddisfare esigenze di carattere familiare, es. case, schiavi, animali), non mancipi (meno importanti, che non soddisfano esigenze familiari, rappresentano ricchezze, cose in più).
- Criterio della disponibilità privata: commerciabili (oggetti di rapporti giuridici), incomm erciabili (non idonee al commercio).
La realizzazione pacifica dell’ordine privato
Gli effetti giuridici sono quegli avvenimenti che incidono sui rapporti giuridici e possono essere costitutivi, modificativi ed estintivi. I fatti giuridici sono invece le cause efficienti e si dividono in fatti volontari e fatti involontari. Questi ultimi sono, come dice il termine stesso, avvenimenti che non dipendono dalla volontà del soggetto del rapporto ma da ordini naturali delle cose o dalla volontà di un soggetto estraneo. Per quanto riguarda i fatti giuridici volontari, invece, questi vengono chiamati anche atti giuridici e dipendono dalla volontà di uno o dei due soggetti. Questi possono essere illeciti (se il comportamento è vietato dall’ordinamento giuridico) o leciti (se il comportamento è conforme all’ordinamento). Gli effetti degli atti leciti vengono stabiliti o dallo stesso ordinamento (meri atti giuridici) o dai soggetti (atti giuridici di autonomia).
Per essere validi, i fatti giuridici volontari devono essere compiuti da un soggetto che possiede la capacità di agire (capacità di intendere e di volere un fatto giuridico volontario), ed i requisiti per essere tali soggetti sono:
- Pubertà: i maschi l’acquistano all’età di 14 anni, le femmine a quella di 12; per quanto riguarda gli ultrasettenni questi potevano compiere solo atti leciti che determinassero un sicuro incremento del patrimonio loro destinato.
- Appartenenza al sesso maschile: le donne potevano compiere solo atti illeciti o atti testamentari. La situazione della donna era parificata a quella dell’ultrasettenne.
- Normalità fisica e psichica: esclusi erano i pazzi, persone affette da deficienza fisica (es. muti, sordi e ciechi).
Inoltre, anche ai sottoposti a patria potestà e schiavi venne data una limitata capacità di agire, la mera capacità di agire. Questi potevano compiere operazioni giuridiche, come incremento/decremento del patrimonio del padre/padrone o obbligazioni passive in proprio.
La struttura dei negozi giuridici
Il negozio giuridico è un atto produttivo di effetti ordinativi determinati dal suo autore. È basato sulla compra-vendita (il venditore perde un bene e acquista denaro, il compratore perde denaro e acquista un bene) e gli elementi essenziali che lo compongono sono: volontà, forma e causa. Senza uno di questi elementi, il negozio è invalido.
La forma è il primo elemento che acquistò rilievo nell’antica Roma; i negozi formali si distinguono in:
- Negozi librali: derivanti dall’antico negozio della mancipatio, il quale richiedeva che l’acquirente pronunciasse una determinata formula mentre un portatore di bilancia (libra) pesava il bronzo non coniato dato in cambio dell’oggetto acquistato. Tutto avveniva alla presenza di 5 testimoni.
- Negozi verbali: caratterizzati dalla pronuncia di precise e inderogabili espressioni orali fatta da entrambi i soggetti.
- Negozi documentali: caratterizzati da una forma vincolata scritta.
- Negozi a forma complessa: concorrevano formalità di diverso tipo ed occorreva la partecipazione di soggetti o enti pubblicistici.
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