Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
MANU).
La tutela del dominio quiritario era intesa a salvaguardare altrui aggressioni (impossessamento della cosa
operato da terzi) e altrui insidie. Quanto al primo caso erano concesse:
A) la REI VINDICATIO, azione di rivendica, contro colui che si fosse impossessato di una cosa del domino, il
quale chiedeva di riottenerla o di esserne ripagato con il controvalore. In tempi antichi veniva esercitata con
le legis actiones sacramenti in rem, successivamente mediante sponsio e mediante legis actiones per iudicis
arbitrive postulationem (colui che era stato spossessato si faceva promettere dalla controparte, mediante
sponsio, il pagamento di una somma simbolica per il caso che egli riuscisse a dimostrate il suo titolo di
proprietà. Con il passar del tempo il procedimento che venne richiesto divenne quello della formula
petitoria, con la quale non occorreva la sponsio, l’attore affermava dinanzi al magistrato la propria posizione
chiedendo la restituzione della cosa, se il convenuto non provvedeva alla restituzione della cosa era
condannato a pagare una somma di eguale valore dell’oggetto nel momento della sentenza altrimenti la
condanna pecuniaria diveniva molto più alta. Punto debole di questa azione era la mancata difesa,
indifensio, del convenuto; per costringerlo a presentarsi e a difendere il suo possesso vennero creati
l’interdetto quem fundum (riguardanti cose immobili) e l’azione esibitoria (relativa alle cose mobili).
B) l’AZIONE NEGATORIA, contro colui che proclamasse illecitamente la titolarità di un diritto reale limitato
sulla cosa e più precisamente la titolarità di una servitù o di un usufrutto. Mirava a contestare l’esistenza di
un diritto. In caso di mancata difesa del convenuto erano a disposizione dell’attore l’interdetto quem
fundum e l’azione esibitoria.
C)ECCEZIONE DI GIUSTO DOMINIO rivolta al domino che riteneva fondato il suo dominio e infondato quello
dell’altra parte affinché gli contestasse la disponibilità della cosa mediante una rivendicazione. Il convenuto
in giudizio non si limitava a contestare ma chiedeva un accertamento per se.
Altri casi di tutela erano rivolti ad altrui insidie, questi erano:
A)CAUZIONE DI DANNO TEMUTO, damni infecti, danno non ancora arrecato, ma solo temuto. Consisteva in
una solenne promessa di garanzia con la quale chi fosse proprietario di un edificio in pericolo o costruisse
un edificio azzardatamente sul proprio fondo, assicurava al domino del fondo vicino di risarcirgli il danno
che sarebbe potuto derivare dal suo fondo o dal suo edificio. In caso di danno al proprio fondo, il domino
esercitava l’actio ex stipulatio contro il promissor. Se si rifiutava di risarcire i danni il pretore elargiva una
missio in possessionem con effetto di rendere l’immobile del promissor anche del dominus. Se dopo un
anno il promissor non restituiva ancora la somma di denaro il pretore elargiva una missio in possessionem
più efficace, mediante la quale il dominus del fondo rovinato diventava unico dominus anche del fondo del
promissor.
B)DENUNZIA DI NUOVA OPERA, esplicita diffida contro chi avesse intrapreso una costruzione o una
demolizione su suolo privato o pubblico, affinchè si astenesse dal continuarla e la eliminasse. L’autore della
diffida era il nuntians mentre il destinatario era il nuntiatus, se quest’ultimo non voleva interrompeva la
propria opera richiedeva al pretore un decreto di autorizzazione a proseguire i lavori. A questo punto il
nintians chiedeva al magistrato un interdetto demolitorio che ordinasse espressamente la restituzione dello
stato precedente. Se il nuntiatus voleva comunque continuare, pur essendogli stato accertato il torto
doveva presentare una promessa di risarcimento di ogni possibile danno.
C)INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM, interdetto restitutorio contro chi avesse già compiuto opere illecite
di nascosto, il convenuto doveva rimettere le cose in pristino.
D)ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE, concesso al domino di un fondo contro il domino vicino in caso
quest’ultimo avesse compiuto lavori determinanti un afflusso di acque piovane sul fondo non proprio. Il
convenuto era tenuto a risarcire all’attore ogni spesa incontrata per risolvere il danno.
Potestà patrimoniale su schiavi (dominicale, dominica potestas): anche se la loro condizione giuridica era
quella delle cose mancipi durante la schiavitù i servi all’interno della famiglia erano su un piano eguale a
quello di figli, mogli e liberi in mancipio. Se utilizzati nelle domus della familia urbana il loro trattamento era
ancora più simile a quello dei sottoposti liberi, potevano sostituire il dominus, avevano incarichi di fiducia,
possibilità di crearsi un peculium servile, potevano inserire altri schiavi e diventare facilmente liberti dopo
un certo periodo di tempo. Se si trattava di schiavi utilizzati da ricchi proprietari fondiari, schiavi di familia
rustica, il loro trattamento era più duro, per cui spesso intraprendevano rivolte, che però avevano come
conseguenze severissime repressioni nei loro riguardi.
Fatti costitutivi della schiavitù erano la prigionia di guerra, nascita da madre schiava, riduzione per
provvedimento del governo, revoca in schiavitù del liberto ingrato nei confronti del padrone. Fatti estintivi
erano, invece, la morte, provvedimenti speciali del governo e manomissio, che comportava la loro
affrancazione. Modi in cui poteva avvenire erano: l’affrancazione giudiziale (vindicta, fatta con procedure
delle azioni di legge, dinanzi al magistrato un amico del domino, in veste di assertore della libertà, toccava lo
schiavo con una festuca e proclamava che egli era libero, il magistrato pronunciava allora l’assegnazione alla
libertà dello schiavo), l’affrancazione per censimento (censu, operata dal domino che autorizzava lo schiavo
a farsi iscrivere dai censori nelle liste censuali degli uomini liberi) e l’affrancazione testamentaria
(liberazione scritta nel testamento). Vi erano poi casi di affrancazione ridotta, voluta da leggi di Augusto e
Tiberio, quali: legge furia caninia (vietò ai domini di manomettere per testamento più di una certa quota di
schiavi), legge elia senzia (proclamò nulle le manomissioni fatte con lo scopo di rendersi insolventi, per
danneggiare i propri creditori) e la legge giunia norbana (che dette riconoscimento formale alle
affrancazioni non solenni, e assegnò agli affrancati la qualifica deteriore di latini).
Fino ad ora abbiamo discusso del principale rapporto assoluto dominicale, soffermandoci ora sui restanti
rapporti abbiamo già detto che questi vennero identificati come rapporti affini.
Quanto alla proprietà pretoria (in bonis habere) detta anche dominio bonitario, ipotesi tipica e originaria
fu costituita dall’alienazione di una cosa mancipi quando fosse stata fatta senza la formalità richiesta;
comportava che l’accipiente non acquistasse il domino quiritario ma conseguisse solo un titolo per la
usucapione della cosa. Il pretore giudicò opportuno tutelare con mezzi speciali l’aspettativa di un dominio
dell’accipiente. Nel caso in cui il domino esperisse la rivendicazione, fu concessa all’acquirente una
eccezione di avvenuta alienazione e consegna, la quale serviva a paralizzare l’azione nell’ipotesi che al
giudice risultasse provato che la cosa era stata oggetto di un negozio avente la finalità della sua alienazione
e che la cosa stessa era stata liberamente consegnata dall’alienante all’acquirente venendo a par parte del
patrimonio del primo.
In caso l’acquirente, dopo aver ricevuto la cosa dall’alienane ne fosse stato spossessato, gli si concesse
contro il possessore un azione fittizia, AZIONE PUBLICIANA, che aveva formula identica a quella della
rivendicazione ma conteneva in più l’invito al giudice privato di fingere che il consegnatario della cosa
venduta avesse già maturato a proprio favore il termine per l’usucapione e fosse divenuto domino
quiritario. A questo punto l’alienante poteva opporre l’eccezione di giusta proprietà e l’acquirente aveva la
possibilità di contrapporre utilmente la replica di avvenuta alienazione o di dolo. Altre applicazioni di Actio
Publiciana erano utilizzate nella traditio di res mancipi fatta a titolo di donazione, di costituzione e di dote.
Altro rapporto affine era la proprietà provinciale (possessio vel ususfructus di fondi provinciali), rapporto
imitativo del domino quiritario riguardante cose immobili. Veniva utilizzata l’azione utile imitativa della
rivendicazione per promettere all’attore di reclamare la restituzione del fondo di cui gli fosse stata concessa
l’utilizzazione da parte di chi lo avesse spossessato. Modo di acquisto fu la prescrizione per lungo decorso di
tempo, a chi avesse posseduto i fondi per un lungo periodo di tempo era concessa un’eccezione contro chi
si risolvesse tardivamente ad agire nei loro confronti con la rivendicazione utile per riottenerli.
IL DOMINIO UNIFICATO: dominio unitario nel quale confluirono il dominio civilistico, quello bonitario e
quello provinciale. A questo si pervenne lavorando sul dominio quiritario e apportando a questo modifiche
suggerite dai rapporti affini.
*Cause del dominio unificato furono: la prevalenza dell’impero romano nei confronti della repubblica;
l’estensione del tributo fondiario anche a fondi siti in territorio romano; decadenza dell’importanza delle
cose mancipi rispetto a quello non mancipi.
*Limitazioni, invece, furono: l’espropriazione per pubblica utilità decretata a suo proprio arbitrio
dall’imperatore; il divieto dell’abbandono di beni immobili, in particolare i coltivabili; l’imposizione
autoritaria di servitù legali, dette anche coattive. Queste ultime erano numerosissime e consistevano in
limitazioni all’esercizio della proprietà immobiliare, la cui violazione dava luogo ad azioni esercitate dai
privati interessati o ad interventi pubblicistici anche a titolo di sanzione criminale.
*Modifiche e riforme di maggior rilievo furono apportate da:
A)TRADITIO (tradizione), sostituì la mancipatio e la cessione dinanzi al magistrato. Era impostata sempre più
sull’essenzialità del requisito della volontà di colui che la effettuasse a scopo di trasferimento del dominio.
Successivamente però, per quanto riguarda le cose mobili, finì per restare sufficiente la semplice consegna
della stessa, mentre per le cose immobili la consegna era accompagnata da un accordo scritto integrato
dalla insinuazione, copia o riassunto del documento. Inoltre si moltiplicarono i casi di tradizione fittizia
attraverso TRADITIO BREVI MANU ( nell’ipotesi che colui il quale deteneva la cosa a nome di altri
cominciava a possederla come propria) e CONSTITUTUM POSSESSORIUM (ipotesi che colui il quale
possedeva la cosa in nome proprio volesse trasferirla ad altri conservando per se solo il diritt