Parte prima: La Corte di Strasburgo e l'art 9 CEDU
Un'analisi quantitativa della giurisprudenza
La Corte giudica i ricorsi sulla violazione della CEDU degli Stati membri:
- Paesi cattolici e protestanti
- Paesi cattolici e ortodossi (declino protestanti)
Si arriverà a condividere il principio per cui l’assenza di qualsiasi riferimento religioso nella sfera pubblica è la strada migliore per garantire la libertà di religione di tutti i cittadini.
Le decisioni della Corte in merito alla libertà religiosa non sono omogenee: le condanne toccano per di più l’Europa meridionale ed orientale. Sono maggiori le condanne dei paesi di più recente democrazia (nuova accessione) rispetto i paesi con più lunga esperienza democratica (vecchia accessione). In particolare le condanne riguardano i paesi a maggioranza ortodossa, primato alla Grecia.
La Corte UE nei primi anni mostra un orientamento restrittivo verso art. 9 CEDU = molti ricorsi, convinzione che il processo di secolarizzazione interno a molti Stati membri avrebbe risolto molti problemi relativi alla libertà religiosa senza il suo intervento.
La Corte inizia a cambiare orientamento dal 1993; dichiarazioni violazione art. 9 CEDU. Le religioni iniziano a mostrare segni di vitalità nello spazio pubblico. Le condanne principalmente limitazione difficilmente giustificabile ex art. 9 CEDU (es. Testimoni di Geova = religione non nota). Alla Grecia seguono Bulgaria e Moldavia fino ad arrivare a condanne in diversi paesi su religioni molto differenti.
L’attenzione della Corte UE si sposta dalla violazione della libertà religiosa individuale a quella collettiva, le prime non mancano ma è evidente che il campo di intervento della Corte è cambiato: è passata dal terreno della libertà religiosa a quello dei rapporti tra Stati e religioni.
I principi della Corte UE
- Stato = divieto di arbitrarie interferenze nell’autonomia delle comunità religiose
- Stato = atteggiamento di neutralità e imparzialità verso tutte le religioni.
Sulla base di ciò arriva a condannare alcune leggi nazionali che creano tensioni con gli Stati che ne sono oggetto. La Corte UE è molto più pronta a garantire il diritto delle organizzazioni religiose ad ottenere personalità giuridica che a permettere agli individui di indossare simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche. Questo è la risultanza della forte concezione di laicità dello Stato che ispira la Corte UE.
I paesi ortodossi non hanno sviluppato un’adeguata riflessione teologica su rapporti tra religione e diritti dell’uomo e in particolare sul diritto di libertà religiosa, in più la centralità della sinfonia Stato – Chiesa ortodossa ostacolava il riconoscimento di altre comunità religiose che avevano difficoltà ad ottenere la registrazione dallo Stato. I paesi protestanti hanno un sistema di Chiesa di Stato che non pone problemi in tema di libertà di religione.
Francia e Turchia = principio di laicità costituzionale hanno molte dichiarazioni di inammissibilità e non violazione art. 9 CEDU (es. divieto simboli religiosi = libertà religiosa cittadini assicurata).
Con il caso del crocifisso nelle aule scolastiche vediamo lo schieramento da una parte delle Chiese cattoliche e ortodosse pronte a sfidare le organizzazioni internazionali sostenitrici di relazione Stato – Chiesa volta a emarginare le religioni dallo spazio pubblico, dall’altra le Chiese protestanti che lo sono meno.
La Corte UE = stabilisce standard a cui condividono. La Corte arriva a dare ragione all’Italia dichiarando che l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole non viola art. 2 Protocollo né 9 CEDU: provvedimenti che rientrano nel margine di apprezzamento che spetta agli Stati. La Corte però facendo così trascura il cambiamento demografico religioso che spinge verso la crescita del pluralismo religioso e del numero di persone che non si riconoscono in alcuna religione. È mancato il dibattito scolastico che avrebbe portato a una scelta meno arbitraria sulla presenza o assenza del crocifisso nelle aule scolastiche.
La non protezione dell’identità religiosa dell’individuo nella giurisprudenza della Corte
La Corte di Strasburgo in materia di protezione delle libertà fondamentali si attiene alla stare decisis, regola del quindi rispetto ai propri precedenti. Vi è un giudice per ogni Stato membro = 47 giudici, ognuno dei quali ha una diversa formazione professionale, politica e culturale. Durano in carica 9 anni. Tutto ciò comporta che non è sempre facile giungere a orientamenti o indirizzi stabili proprio perché ognuno è attaccato ai propri principi generali stabili ma la loro interpretazione o applicazione varia in base alla composizione della Corte.
Principi generali fondamentali
Kokkinakis Caso prima decisione art. 9 CEDU. Libertà religiosa (art. 9 CEDU) = bene credenti, atei, agnostici, essenziale per il pluralismo che connota le società democratiche. Esprimere il credo attraverso condotte pratiche. Le idee che meritano protezione sono solo quelle caratterizzate da uno certo grado di serietà, coesione e importanza.
Si esprime attraverso due dimensioni:
- Interna libertà di professare senza costrizione il culto
- NON restrizioni Divieto di indottrinamento religioso nelle scuole
- Individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, insegnamento, pratiche, riti SI restrizioni Libertà di espressione (art. 10 CEDU) = libertà di esprimere idee senza subire interferenze. Non-discriminazione (art. 14 CEDU) = nessun individuo può essere oggetto di discriminazioni in ragione del suo sia riferimento singoli individui che alle comunità religiose. Bisogna trattare differentemente soggetti che si trovano in situazioni diverse.
Autonomia religiosa della Chiese e dei gruppi religiosi = libertà di agire liberamente nella vita sociale e di avere accesso alle risorse che lo Stato mette a disposizione.
- Diritti reali o patrimoniali;
- Aprire un luogo di culto o incontro;
- Chiese libere da interferenze dello Stato nell’amministrare i proprio organi e nell’esercizio delle proprie attività.
Libertà di agire
Il diritto individuali all’identità religiosa trova il suo sviluppo in azioni personali di diversa natura, quindi porre restrizioni a queste significa limitare il diritto alla libertà religiosa, cosa legittima solo se fatta nei limiti consentiti ex art. 9 CEDU.
La Corte lo ha interpretato restrittivamente: La legge neutrale (= adempimento interesse legittimo e non indirizzata alla restrizione della libertà religiosa) dello Stato deve prevalere senza dover essere giustificata ex art. 9; Le limitazioni sono ragionevoli quando volte a garantire la neutralità dello spazio pubblico = laicità radicale. Es. divieto di portare simboli o abbigliamenti religiosi religione non può essere parte della sfera pubblica che deve essere dominata da laicità.
Le limitazioni indirette alla libertà religiosa
Come la Corte interpreta il contenuto del diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione? Il diritto a manifestare il proprio credo mediante pratiche: non solo l’esercizio dei riti ma anche manifestazioni basate su convinzioni personali a prescindere dalla natura religiosa o non delle stesse.
Qual è la contrapposizione tra:
- Libertà di agire e comportarsi secondo la propria coscienza;
- Libertà assoluta nel scegliere la propria religione o valori morali.
“Pratiche” = non include tutte le azioni motivate o influenzate da una religione o un credo. La Corte è arrivata a dare un’interpretazione restrittiva di libertà di coscienza i comportamenti imposti dalla scienza sono diversi dai comportamenti consentiti.
La Corte distingue sulle misure statali con impatto diretto o indiretto sulla libertà religiosa. Lo Stato interferisce solo quando la condotta individuale è impedita o sanzionata da una legge o altri provvedimenti statali direttamente finalizzati a limitare la manifestazione, l’esercizio di culto o la propaganda di alcune o di tutte le confessioni religiose. L’interferenza dello Stato nella sfera religiosa (art. 9 CEDU) deve essere giustificata dall’essere necessaria in una società democratica.
Kokkinakis c. Grecia Caso: le autorità greche condannano un Testimone di Geova senza prove sufficienti per dimostrare il suo “proselitismo illecito” = diffusione del credo attraverso mezzi abusivi o fraudolenti. Abbiamo una limitazione senza giusta motivazione della libertà di manifestare la propria religione/credo.
Buscarini c. San Marino Caso: l’imposizione ai neo-eletti parlamentari di prestare giuramento alla Costituzione sul Vangelo sotto pena di perdere il seggio è contrario art. 9 CEDU (libertà di scegliere/me non necessaria in una società democratica).
Le leggi “neutrali” statali = perseguono scopi legittimi nell’interesse delle istituzioni o della comunità politica. Quando i doveri giuridici imposti da queste leggi collidono con gli obblighi moral-religiosi gli individui arrivano a vedersi limitato indirettamente il diritto di libertà religiosa, perché? Scelgo il dovere morale disobbedendo alla legge sanzione civile, Scelgo il dovere civile disobbedendo alla coscienza sanzione spirituale. Lo Stato in questi casi non deve giustificare la norma oggetto di contestazione in quanto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione non è di fatto violato.
Kjeldsen c. Danimarca Caso: il caso riguarda l’opposizione di alcuni genitori all’insegnamento di educazione sessuale obbligatoria per i figli nelle scuole pubbliche danesi. Chiesero l’esenzione dei figli ma senza successo. La loro convinzione era che tale insegnamento dovesse essere impartito dalla famiglia in ragione della sua importanza anche morale. La Corte rispose che lo Stato è libero di stabilire il programma scolastico a prescindere dalle convinzioni religiose o filosofiche dei genitori: il fatto che alcuni genitori lo disapprovino non vale come diritto a richiedere l’esenzione dei figli. L’unico limite = divieto di indottrinamento degli studenti contro la volontà dei genitori.
Sentenze gemelle: si tratta dei ricorsi di due studenti greci di scuole secondarie, Testimoni di Geova, che rifiutarono di partecipare ai cortei scolastici per la festività nazionale in memoria dello scoppio della guerra Grecia – Italia (1940) perché la loro coscienza proibiva di partecipare a una celebrazione civile in cui si commemora la guerra e vi sono presenti autorità militari ed ecclesiastiche. Gli venne negato di non partecipare e la loro assenza venne punita con la sospensione dalla scuola. Mite punizione non privazione diritto all’istruzione; Corteo non offesa alle convinzioni pacifiste dei ricorrenti. I diritti umani devono essere interpretati in senso ampio: Libertà praticare diritto agire secondo propria coscienza; Libertà esercitata modo indefinito/impredicibile correzione = limiti stessa. Così vengono conciliati i due fondamentali interessi che spesso entrano in conflitto: Massima protezione alla libertà di religione e coscienza; Certezza giuridica richiesta dall’ordinamento statale. Lo Stato ha l’onere di provare la necessità delle misure restrittive della libertà di caso di conflitto si rendono necessarie a tutela della società democratica.
Hasan and Chaush c. Bulgaria Caso: il diritto di libertà di religione come garantito nella CEDU esclude ogni potere discrezionale dello Stato nel determinare se credenze religiose o i mezzi sono legittimi. Pratiche propria coscienza = espressione libertà religiosa
Il concetto di neutralità dello Stato
La neutralità dello Stato è indispensabile per la tutela della libertà religiosa. Questo però ha portato a casi di limitazione delle espressioni pubbliche di fede, es. simboli religiosi nelle scuole.
Dahlab c. Svizzera Caso: il caso riguarda un’insegnante musulmana svizzera a cui era stato vietato di indossare il velo durante le ore di lavoro. Il divieto era sostenuto da una legge svizzera volta a preservare il carattere laico delle scuole pubbliche. L’insegnante fa ricorso perché il divieto interferisce con la sua libertà religiosa ex art. 9 CEDU. La Corte UE concorda con la decisione delle autorità svizzere, concedendogli troppo margine di manifestare il credo in ambito scolastico dove gli studenti possono essere influenzati pace religiosa. In realtà manca un nesso causale = pace religiosa – velo islamico per 5 anni l’insegnante aveva indossato il velo a scuola senza che vi fossero state lamentele/problemi. Questa privazione comporterebbe un passo indietro rispetto al garantire il pluralismo religioso, certamente conforme al principio di neutralità e più istruttivo per gli studenti: fino che gli insegnanti rispettano il credo degli studenti e non tentano di convertirli perché privarli delle loro libertà religiose?
Leyla Sahin c. Turchia Caso: il caso riguarda una studentessa musulmana al 5° anno di medicina che si era trasferita all’Università di Istanbul dove era previsto il divieto di inossare il velo per garantire lo spirito laico dell’università pubblica. Il non rispetto del divieto comportava sanzioni disciplinari. Le sanzioni applicatele: divieto di accedere agli esami scritti e sospensione dall’università per un semestre. Dopo un anno di battaglie legali la studentessa si trasferì in Austria dove continuò medicina nell’Università di Vienna. La Corte diede ragione alle autorità turche perché il divieto era volto a proteggere il principio costituzionale di laicità volto a difendere e tutelare l’ordine democratico e quindi agirono rispettando l’art. 9 CEDU. Condivise il fatto che il divieto di simboli religiosi serve a un clima di tolleranza e a evitare pressioni sociali nei confronti di studentesse che rifiutavano di indossarlo.
Queste argomentazioni portano il fenomeno religioso ad essere considerato causa di potenziali conflitti. La Corte sembra sostenere il fatto che la neutralità della sfera pubblica è maggiormente garantita clima di tolleranza e rispetto può essere raggiunto attraverso l’intolleranza vero un particolare modo di esprimere la propria appartenenza religiosa, basandosi su mere ipotesi. Quest’argomentazione della Corte venne riproposta anche in altri casi successivi sia in Turchia che in Francia.
Dogru Kervanci Casi: i casi riguardavano due studentesse di 12 anni frequentanti scuole pubbliche francesi che si rifiutarono di togliere il velo durante le ore di educazione fisica e vennero espulse dalla scuola. La Corte UE all’unanimità dichiarò che il provvedimento disciplinare era giustificato dal principio di proporzionalità e non vi era violazione della libertà religiosa né del diritto all’istruzione. Si richiama il principio di laicità in Francia volto a preservare il clima di neutralità nelle strutture scolastiche. Viene lasciato ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali nel limitare la libertà di religione o espressione in tale contesto. Ne risulta che le potenziali vittime di una violazione di diritti fondamentali sono colpevoli di generare un clima di tensione e non coloro che interferirono con la loro libertà religiosa.
La Corte UE ha rinunciato a qualsiasi verifica sull’applicazione del margine nazionale di apprezzamento in merito al comportamento delle autorità scolastiche che respinsero, senza fornire giustificazioni, la proposta delle ricorrenti di indossare un cappello o un passamontagna al posto del velo. In nessuno di questi casi emerge l’utilizzo di principi più equi che comportano la ricerca dell’alternativa meno invasiva in caso di inevitabile restrizione della libertà di religione.
Conclusione: la neutralità dello Stato e l’identità religiosa
Si è escluso che la nozione di neutralità negativa sia la sola accettabile: la neutralità può essere garantita anche in un ambiente scolastico aperto e tutte le religioni o visioni del mondo, siano esse di maggioranza o di minoranza.
La Corte UE, al di fuori del contesto scolastico (a protezione dall’indottrinamento), non legittima politiche strettamente laiche che eliminano la religione dagli spazi pubblici. La Corte dovrebbe essere più accurata nel:
- Nozione inclusiva di neutralità della sfera pubblica aperta pluralismo
- Limitare la prevalenza delle leggi neutrali accettando una restrizione vagliata alla luce della clausola derogatoria ex art. 9 CEDU.
Questioni teoriche e metodologiche sulla natura e l'oggetto delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Competenza della Corte art. 32 CEDU
- Funzione costituzionale = pronunciare il diritto
- Funzione giurisdizione = renderne dirimere controversie e salvaguardare/sviluppare il contenuto della CEDU
Sussidiarietà esercita giurisdizione nel rispetto della democrazia e legittimità delle istituzioni nazionali.
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