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DELLA PROSPERITA') E ALTRI C. TURCHIA>>Pluralismo ideologico, libertà di associazione in partiti politici e difesa della democrazia
I principi fondamentali che regolano gli ordinamenti contemporanei sono caratterizzati da una situazione di difficoltà dettata dalla differenza di fenomeni da contrastare per garantire la sicurezza interna. Questa difficoltà tocca anche il lavoro dei giuristi che sembra acuirsi difronte a un concetto normativo di sicurezza che va oltre l'intervento nazionale trovando la sua ragion d'essere in ambito sovranazionale.
Le strategie di difesa non devono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali degli ordinamenti operano per la protezione della persona e dei suoi diritti. Devono consentire il formarsi e confrontarsi del pluralismo sociale. I partiti politici rappresentano il pluralismo ideale fino dove la loro azione non mina le strutture costituzionali dell'ordinamento.
La Corte europea
Tra la tutela del principio di laicità, protezione delle libertà democratiche e legittimità delle misure nazionali di contrasto alle forze eversive, Refah Partisi.
Caso "c. Turchia": Corte Costituzionale turca stabilisce lo scioglimento partito Refah per attività politiche contrarie al principio di laicità. I convenuti contestano la violazione degli artt. 9, 10, 11, 14, 17 e 18 CEDU.
Le proposte dei dirigenti del partito:
- Sistema multi-religioso ogni confessione disciplinata dalle proprie regole in deroga a quelle dello Stato.
- Normativa islamica (Shari'a) sostituisce normativa nazionale turca.
Corte UE (Prima istanza e Grande Camera):
Art. 11 CEDU = limitazioni legittime (non arbitrarie) dello Stato diritto associarsi e riunione
Legge precise (prevenire comportamenti)
- Interesse generale
- Proporzionali
- Necessarie protezione sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute, morale e diritti e libertà
La libertà dei partiti è circoscritta al grado di democraticità dei mezzi e strategie usate.
Confronto compatibilità delle misure adottate con:
- Disposizioni dell'ordinamento turco sullo scioglimento dei partiti
- Principio di laicità dello Stato turco
- Principi democratici e diritti della persona
- Concreta realizzazione visto il numero di persone del partito
- Non sanziona il partito ma respinge il ricorso.
Legittime misure preventive nei confronti di formazioni politiche possibilmente pericolose.
Normativa islamica:
- Affievolimento normativo statuale e creazione di un sistema teocratico discriminatorio. La proposta di questi dirigenti non rispecchia la volontà inequivoca del partito nel complesso.
Contrasto principi democratici e libertà UE contenuto Shari'a = radicalismo religioso.
Controllo proporzionalità della misura dell'autorità turca per il fine di conservare.
L'assetto nel caso di specie funge da tutela preventiva al pericolo del passaggio a uno Stato teocratico. Il principio di laicità è a fondamento dello Stato turco. Aumenta il margine di apprezzamento delle autorità nazionali nelle scelte politiche, legislative e giudiziarie.
Nel cercare un equilibrio tra repressione dell'estremismo politico e protezione delle libertà democratiche non tiene conto:
- Impegno delle democrazie al confronto tra differenti ideali politici
- Il dissenso politico deve convivere con esigenza di sicurezza e stabilità
- Le misure dell'autorità turca risultano sovradimensionate (eccesso discrezionalità) rispetto ai beni che hanno inteso tutelare per i quali si poteva ricorrere a tecniche meno invasive.
Evoluzione dei rapporti tra diritto, religione e politica nel quadro giuridico europeo. L'evoluzione in senso multiculturale e pluriconfessionale della società europea incide sulle
rappresentazione comunitarie delle esigenze spirituali e sui processi di produzione giuridica e azione giurisdizionale. Primeggia sia nella gestione del fenomeno religioso che delle politiche religiose. Essenziale negli attuali ordinamenti democratici per garantire neutralità, imparzialità e la sicurezza necessarie. Il sistema multi-religioso contrasta: - Concezione democrazia interessi e norme generalmente comuni - Principio legalità - Rispetto diritti fondamentali personalità umana discriminazione in base alla religione professata La Corte sostiene la stretta relazione tra questi aspetti. Nella gestione dei rapporti tra soggetti pubblici e forme associative la pregressa competenza esclusiva delle giurisdizioni statali passa alle giurisdizioni europee e internazionali: - Spostamento centro decisionale - Riscrittura tecniche di confronto con le istanze sociali (politica, religione, diritto) Il tutto porta a una differente modalità di rappresentazione comunitarie delle esigenze spirituali e sui processi di produzione giuridica e azione giurisdizionale.Gestione dei conflitti. Un efficace meccanismo di protezione giurisdizionale sovranazionale dei diritti fondamentali della personalità umana è l'opzione vincente per un corretto approccio alla complessità giuridica e sociale della realtà europea contemporanea. Un'azione pubblica e articolata su diversi piani ed istituzioni comporta una sovranità condivisa che garantisce meglio la neutralità e la laicità.
Il rapporto tra tutela del regime democratico e protezione del principio di laicità. Il Partito della Prosperità non è stato il primo partito confessionale però il primo avere conquistato la maggioranza elettorale. La Corte Costituzionale turca l'ha sciolto nel 1998 per le sue attività contrarie al principio di laicità che garantisce il corretto funzionamento del regime democratico, solo se la sua nozione ed applicazione sono compatibili con il concetto di.
La democrazia è accolta dalla CEDU e dalla Corte UE. La Corte UE sostiene il provvedimento restrittivo dell'autorità turca. Il maggior margine di apprezzamento riconosciuto all'autorità turca non fa venire meno la supervisione della Corte UE che però è venuta meno nel caso di specie accettando acriticamente la nozione di laicità senza valutarne la conformità con la CEDU.
Ma tale principio è il mezzo per garantire il corretto funzionamento del regime democratico? La laicità turca significa non promozione dell'indebolimento della democrazia. Laicità turca è "essenza filosofica della vita in Turchia". Adottata come ideologia ufficiale di Stato, nega legittimità di ogni progetto politico fondato su ideologie diverse.
Caso: Turchia non sostenuto compatibilità laicità - prassi ma il legame diretto laicità - democrazia come a dire che un regime non laico non è democratico.
Osservazioni critiche
sull'utilizzo del principio di laicità da parte della Corte di Strasburgo. Si critica l'astensione dei giudici UE da una valutazione di coerenza sulla laicità con la loro giurisprudenza. ideologie e valori contrari a quelli turchi. Una revisione della nozione del principio di laicità è necessaria per rispondere alle nuove esigenze della società, altrimenti si ricadrebbe nella medesima rigidità della Shari'a. La contraddittoria applicazione del principio di neutralità nella giurisprudenza della Corte. Il principio di neutralità implica un giudizio imparziale e oggettivo della Corte che si fondi su risultanze evidenti, ed eviti giudizi sulle credenze religiose a meno che non siano necessari per un verdetto equo. Nel caso di specie ha emesso giudizi di merito facendo riferimento a stereotipi che l'allontanano dall'imparzialità che dovrebbe avere. Ha usato un linguaggio non tecnico riferendosi ai mass media.invece di portare avanti un'attenta analisi dei documenti politici e delle azioni del partito. Il partito andava sciolto perché mirava a stabilire un sistema anticostituzionale (visione teocratica + violenza).
Islam = religione estremista/sovversiva. Pluralismo religioso certezza diritto ed uguaglianza dei diritti sacrificata a tutela delle istanze di gruppi forti che vogliono rilevare nello spazio pubblico. Non tiene conto però che in ambiti particolari (es. diritto famiglia) permette una tutela più in linea con le convinzioni della religione in causa. Rimanendo fermi dei requisiti minimi di trattamento uguali per tutti stabiliti dallo Stato si evita un relativismo dal pluralismo normativo.
Non considera il ruolo dell'islam nella società turca ridicolizza la poligamia, solleva una questione di genere per la donna musulmana.
Jihad. Corte = guerra santa violenza a fini politici per instaurare un regime teocratico. Errore storico.
Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:culturale e sociologico grave.
Islam = guerra sforzo di entrare nel mistero dellao legge divina attraverso la ragione per potersi migliorare nellapratica religiosa.
Conclusioni
La Corte UE si è affidata ciecamente alla teoria proposta dalla Corte Costituzionaleturca che per ragioni politiche ha evitato di verificare il nesso tra l'attività del partito el'esistenza di un pericolo concreto per la democrazia turca, accontentandosi delpericolo presunto privo di elementi probatori concreti.
FEDE, IDENTITA' RELIGIOSA E FORMAZIONE UNIVERSITARIA NEL CASO <<LEYLA SAHIN C.TURCHIA>>
Il velo come simbolo
Simbolo religioso
Simbolo Islam politico
La Corte aderisce al significato di simbolo dell'Islam politico e porta avanti il ragionamentosu 2 postulati:
Specificità del contesto turco
Particolarità dell'Islam e delle sue manifestazioni religiose = radicalismo politico
(stereotipi)incompatibile con la democrazia occidentale
Casi
precedenti: simbolo religioso forte presunzione nocività Islam ritroviamocaso in oggetto. lOMoAR cPSD| 7389389I presupposti usati nel ragionamento della Corte vengono usati solo sull'Islam e non altre religioni, es. casi della religione sikh che prescrive di indossare il turbante in tutte le circostanze, in questi casi non parla di simbolo religioso forte né di specificità di una fede religiosa. In fase di bilanciamento degli interessi in conflitto si astiene da un giudizio di compatibilità fede sikh - democrazia.Il bilanciamento degli interessi in conflittoRicorrente = sostiene di essere stata pregiudicata in alcune norme CEDUCorte UE = bilanciamento degli interessi in conflitto e nel decidere che la ricorrente non ha subito pregiudizio per nessuna delle norme parametro controllo = principio laicità