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Trattato Lateranense

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ (primato dato alla chiesa?)

Premesso: che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione

di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti,

che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in

modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per

l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere

composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con

l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia; che dovendosi, per

assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile

pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la

Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed

assoluta potestà e giurisdizione sovrana (nascita del vaticano); Sua Santità il Sommo Pontefice Pio

XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato,

nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza

Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua

Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i

quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto

negli Articoli seguenti: Art. 1 la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello

Stato = questo cambia evidentemente con la Costituzione. Art. 2 = riconoscimento importanza

internazionale. Art. 3 Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città

del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia

delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa

continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere a detta

Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente. Quando la Santa Sede, in

vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero

transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a

rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento

= donazione vaticano con alcuni limiti: nonostante sia riconosciuta l’autorità della chiesa in modo

“assoluto” si va a delineare un confine ‘ove i cittadini italiani e le autorità italiane possono,

rispettivamente, circolare liberamente e operare, in casi eccezionali, decretati da una autorità

specifica, si può appore un limite a ciò/aumentare il loro impiego. Art. 4 = potere alla chiesa. Art. 5

= lo stato dovrà liberare il luogo da eventuali usurpatori, la chiesa recintare il luogo, tranne nel

limite, art. 3, e occuparsi del resto. Art. 6 = tratta dei servizi pubblici la cui dotazione spetta allo

stato, per quanto riguarda le aperture già esistenti o quelle che la Chiesa intenderà aprire la spesa

spetta a quest’ultima. La circolazione di mezzi della Chiesa nel territorio italiano sarà disciplinata

da accordo successivo. Art. 7 = si afferma la demolizione di qualsiasi immobile costituisca

introspetto intorno alla città del Vaticano, inoltre, si sottolinea che gli aeromobili, come per norme

internazionali, non possono sorvolare sul territorio del Vaticano. Art. 8 = similitudine con la legge

delle guarentigie, si considera ogni reato verso la persona del pontefice come reato verso la persona

del Re, dunque le sanzioni saranno eguali. Art. 9 = si disciplina la cittadinanza di coloro che

risiedono stabilmente nella città del Vaticano, si sottolinea come detti soggetti siano assoggettati alla

Santa sede ma, al di fuori di essa, sono considerati cittadini italiani. Art. 10 = altra similitudine con

la legge delle guarentigie. L’art. afferma che chi è investito di ufficio ecclesiastico non prenderà

parte alla leva militare o ad altre richieste effettuate dallo stato, essendo presente però in un registro.

Inoltre, sempre chi, straniero, è investito di ufficio ecclesiastico a ROMA, sarà considerato con le

stesse premure di un cittadino italiano. Art. 11 = la Chiesa è esente da ogni ingerenza da parte dello

Stato italiano. Art. 12 Resta inteso che l’Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la

corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, = similitudine con la legge delle

guarentigie, tratta dei rapporti internazionali della chiesa in modo più dettagliato rispetto alla legge

sopra citata. Art. 13 = delinea le ulteriori proprietà della Chiesa e afferma il trasferimento per il

mantenimento di una delle basiliche, precedentemente stanziate annualmente nel bilancio del

Ministero della Pubblica Istruzione, alla Chiesa. Art. 14 = continua gli immobili ora della Chiesa,

lasciandogli piena proprietà. Art. 15 godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale

alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi

delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza

essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll’intervento del Sommo Pontefice. = riguarda le

proprietà previste negli artt. 13-14 e altre qui elencate. Art. 16 non saranno mai assoggettati a

vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e

saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro

ente. = riguarda le proprietà qui sopra enunciate. Art. 17 = qualsiasi tipologia di retribuzione che la

Chiesa deve versare risulta essere esente da ogni tributo, indipendentemente che esso sia verso lo

stato o altro ente. Art. 18 = i tesori d’arte e di scienza nella Città del Vaticano e nel Palazzo

Lateranense sono visibili agli studiosi e ai visitatori, la Chiesa può regolarne l’accesso. Art. 19 =

coloro che si presenteranno, dall’estero, nella Città del Vaticano dovranno sottoporsi soltanto ai

controlli della città stessa. Art. 20 = le merci estere destinate alla Città del Vaticano, ovvero ad

istituzioni od uffici della Santa Sede non incontreranno censura alcuna e dogane/dazi. Art. 21 =

l’art. sostiene che i cardinali godono degli onori dovuti ai principi del sangue, anche per quelli

residenti a Roma ma al di fuori del Vaticano. Si divieta, inoltre, di creare impedimento per i

cardinali stessi, per i conclavi, anche se si tenessero fuori dalla Città del Vaticano, e per i concili

preseduti dal Pontefice o suoi legati, ovvero i vescovi chiamati a parteciparvi. Art. 22 A richiesta

della Santa Sede, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero

commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio

italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa

Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano,

imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue

gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate

negli immobili dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano

invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle. QUI Art. 23 = le sentenze dei tribunali della

Città del Vaticano saranno trattate secondo le norme del diritto internazionale, fatta eccezione

nell’eventualità in cui siano inerenti a persone ecclesiastiche o religiose, ovvero concernenti materie

spirituali o disciplinari e comunicate alle autorità civili. Art. 24 La Santa Sede, in relazione alla

sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e

rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti

per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di

pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò

la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile. Art.

25 = si incentra sulla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l’Italia. Art. 26 dichiara

definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e

riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo

Pontefice. È abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al

presente Trattato. Art. 27 = descrive la modalità con cui entrerà in vigore questo trattato.

Concordato lateranense

Art. 5 = gli ecclesiastici, in assenza del nulla osta dell’Ordinario diocesano, non possono

avere/rimanere in un pubblico impiego. La revoca di detto nulla osta porta al dover interrompere

l’ufficio pubblico assunto. I sacerdoti censurati, inoltre, devono cessare da qualsiasi impiego che

comporti un contatto immediato con il pubblico. Art. 19 = la scelta degli Arcivescovi ovvero

Vescovi spetta alla Chiesa. Prima di detta nomina bisogna comunicare il nome della persona

“prescelta” al Governo italiano, questo col fine di evitare che detto soggetto non abbia ragioni

politiche da sollevare contro la nomina. Le procedure qui elencate devono avvenire in segretezza.

Art. 20 = i Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, devono prestare giuramento nelle

mani del Capo dello Stato (MUSSOLINI) nella forma elencata dall’art. Art. 34 = descrive quella

che è rimasta la procedura del matrimonio effettuata in Chiesa. Art. 36 = introduce lo studio della

religione cattolica anche alle medie. L’insegnamento è da farsi attraverso personale autorizzato

dall’autorità ecclesiastica. La revoca del certificato dall’Ordinario priva l’insegnante di continuare

nel suo lavoro. I libri di testo da utilizzare saranno soltanto quelli approvati dall’autorità

ecclesiastica. Art. 43 = lo stato riconosce le organizzazioni dell’Azione Cattolica italiana, in quanto

al di fuori di ogni partito politico e sotto la gerarchia della Chiesa (a differenza di ogni altra

tipologia di organizzazione in questo periodo storico). La Chiesa in questo art. impone il divieto

agli ecclesiastici e religiosi di iscriversi/militare in qualsivoglia tipo di partito politico.

Legge sui culti ammessi (1929 n.1159)

Art. 1 = libertà di culti diversi da quello cristiano cattolico, purché non vadano contro l’ordine

pubblico e il buon costume (già vedo una scusa per gli ebrei). Art. 2 = i culti diversi dalla “religione

di Stato” possono essere eretti in ente morale (seguendo l’iter previsto dall’art.) ma si possono

stabilire controlli speciali dello Stato all’interno di detto decreto di erezione in ente morale. Art. 3 =

per la nomina dei ministri di culto vi deve essere l’approvazione del ministero dell’interno, in

assenza di essa i loro atti non avranno alcuna valenza civile. Art. 4 La differenza di culto non forma

eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5 La discussione in materia religiosa è pienamente libera. Art. 6 Abrogato (I genitori o chi ne fa

le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa

nelle scuole pubbliche.) Art. 7 = il matrimonio celebrato da ministri di culto è valido se segue l’art.

3 e quelli successivi. Art. 8 = segue il medesimo iter per il matrimonio celebrato dalla Chiesa

cattolica. Art. 9 = stesso tema dell’art. precedente. Art. 10 = uguale a sopra. Art. 11 = “. Art. 12 = “.

Art. 13 Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Costituzione

Art. 3 = uguaglianza sostanziale e formale, importante senza distinzioni di RELIGIONE.

Art. 7 = afferma che lo stato e la chiesa sono indipendenti e sovrani, i loro rapporti regolati dai patti

lateranensi. La modificazioni di detti patti non richiedono procedimento di revisione cost.

Art. 8 = libertà di ogni religione davanti alla legge. Le confessioni diverse dalla cattolica si

organizzano in base ai propri statuti che non devono contrastare con l’ordinamento giuridico

italiano. I rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.

Art. 19 = piena libertà religiosa sia per le espressioni pubbliche che private, eccezione per i riti

contrari al buon costume.

Art. 20 = lo stato non può limitare le altre confessioni religiose attraverso la legge e gravami fiscali.

Accordo di villa Madama del 1984 L.121

Attuativo di quanto previsto nell’art. 7 Cost.

Art.1 = riaffermazione dell’indipendenza e sovranità, nel proprio ordine, dello Stato e della Chiesa.

Art. 2 = piena libertà alla Chiesa nei suoi compiti. Assicurata la libertà di comunicazione e

corrispondenza per la Chiesa e le sue varie ramificazioni. Garantito ai cattolici e loro

associazioni/organizzazioni la libertà di riunione/manifestazione del pensiero. Riconoscimento dello

Stato per la rilevanza di Roma verso il cattolicesimo. Art. 3 = la circoscrizione delle diocesi è libera

alla chiesa ma vi è il divieto (si impegna a…) per quest’ultima di non includere parte del territorio

italiano in una diocesi la cui sede vescovile è nel territorio di un altro Stato. La nomina di titolari di

uffici ecclesiastici è libera per la chiesa ma quelle rilevanti per l’ordinamento dello Stato devono

essergli comunicate. Non saranno nominati ecclesiastici che non siano italiani, eccezione per Roma

e diocesi suburbicarie. Art. 4 = gli ecclesiastici che hanno emesso i voti possono essere esonerati

dalla leva militare, ovvero assegnati al servizio civile sostitutivo. In caso di mobilitazione generale,

eccezione per coloro assegnati alla cura d’anime, devono esercitare il ministero religioso fra le

truppe, ovvero essere assegnati ai servizi sanitari. I novizi possono utilizzare gli stessi rinvii al

servizio militare degli studenti universitari. Gli ecclesiastici non hanno l’obbligo di dare

informazioni alle autorità, nate dallo svolgimento del proprio ministero. Art. 5 = gli edifici

ecclesiastici possono essere toccati soltanto per gravi motivazioni e previo accordo con l’autorità

ecclesiastica. Per urgenti necessità la forza pubblica può entrare negli edifici aperti al culto, previo

avviso all’autorità ecclesiastica. Per la costruzioni di nuovi edifici e opere della Chiesa, l’autorità

civile, terrà conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Chiesa stessa. Art. 6 = lo Stato

riconosce come giorni festivi le domeniche e le festività religiose sottolineate da intese. Art. 7 =

citazione dell’art. 20 Cost. Riconoscimento dello Stato verso la personalità giuridica degli enti

ecclesiastici avente sede in Italia. Nei tributi per le attività che hanno finalità di religione/culto,

saranno equiparati a quelli per gli enti di beneficenza/istruzione ma, per attività diverse dalle prime,

i tributi dipenderanno dalle leggi loro relative. Per gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti,

le affissioni all’interno/ingresso degli edifici di culto e le collette in questi sono soggette al regime

vigente. L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta al diritto canonico, gli acquisti degli enti

sono soggetti alle leggi dello Stato per gli acquisti delle persone giuridiche. Istituzione di una

Commissione paritetica per la creazione di norme che regolino gli impegni finanziari dello Stato e

della Chiesa. In via transitoria restano applicabili gli artt. 17 (comma terzo), 18, 27, 29, 30 del

precedente concordato. Art. 8 medesima procedura per il matrimonio. Art. 9 = la Chiesa può

insegnare liberamente nelle scuole di ogni ordine e grado. È garantito a tutti la libera scelta di

avvalersi o meno di detto insegnamento. Art. 10 = gli istituti per ecclesiastici e religiosi, istituiti

secondo il diritto canonico, dipendono soltanto dall’autorità ecclesiastica. I titoli accademici in

teologia e altre discipline ecclesiastiche, come i diplomi conseguiti in paleografia, diplomatica,

archivistica e biblioteconomia sono riconosciuti dallo Stato. La nomina dei dipendenti

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dipende soltanto dall’autorità ecclesiastica. Art. 11 = le

pratiche di culto dei cattolici non possono essere impedite, indipendentemente da qualsiasi tipo di

appartenenza a situazioni/professioni. L’assistenza a loro è garantita dalle autorità ecclesiastiche.

Art. 12 = la Chiesa e lo Stato collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico, sulla base

di intese da crearsi in futuro. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane

esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della

custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre

catacombe. Art. 13 = queste disposizioni modificano il concordato lateranense e, fatta eccezione per

quanto previsto nell’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte in questo testo

sono abrogate. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa

cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra

le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. Art. 14 = per eventuali

difficoltà di interpretazione del testo, lo Stato e la Chiesa si rifaranno ad una commissione paritetica

da loro nominata.

Il protocollo addizionale

Dichiarano di comune intesa: 1. In relazione all’art. 1 che la religione cattolica, come sola religione

dello Stato italiano non è più valido. 2. In relazione all’art. 4, si considerano in cura d'anime gli

ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente

addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art.11. La Repubblica italiana assicura che

l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei

procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. La Chiesa si dichiara d'accordo con

l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense,

secondo cui gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche

vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. 3. In relazione

all'art. 7 lo Stato assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla

conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità

governative e tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari

ragioni. La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei

mesi dalla firma del presente Accordo. 4. In relazione all'art. 8 si intendono come impedimenti

inderogabili della legge civile: 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 2) la

sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 3) gli impedimenti derivanti da

delitto o da affinità in linea retta.

lg 222/85 su enti e sostentamento del clero

Art. 21 = entro il 30 set. ’86 è eretto, in ogni diocesi con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto

per il sostentamento del clero come nel canone 1274 del Codice del diritto canonico. Se i Vescovi

vogliono si possono creare istituti di carattere interdiocesano equiparati a quelli diocesani. Entro lo

stesso termine la Conferenza episcopale italiana crea l’istituto centrale per il sostentamento del

clero che deve integrare le risorse dei precedenti istituti. Art. 22 = gli istituti all’art. precedente

acquistano personalità giuridica civile, conferendogli la qualifica di ente ecclesiastico civilmente

riconosciuto. Art. 23 = lo stato di ogni istituto per il sostentamento del clero è creato dal Vescovo

diocesano, rispettando le disposizioni della Conferenza episcopale italiana. Almeno 1/3 dei membri

del Consiglio di amministrazione di ogni istituto è composto dai rappresentanti designati dal clero

diocesano su base elettiva. Art. 24 = salvo per quanto previsto dall’art. 51 il sostentamento deve

essere dignitoso e congruo. Art. 25 = la remunerazione è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da

lavoro dipendente. L’istituto centrale opera le ritenute fiscali e versa, per i sacerdoti a ciò tenuti, i

contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. Art. 26 = per coloro che operano

continuativamente attività commerciali svolte dall’ente riconosciuto dedurre, ad eccezione delle

opere previdenziali, un importo pari al limite annuo delle pensioni corrisposte dal Fondo pensioni

dei lavoratori dipendenti dell’istituto nazionale di previdenza sociale. Con decreto del ministro delle

finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di dette deduzioni. Art.

28 = con il decreto che crea ogni istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici

capitolari, parrocchiali, vicariali esistenti nella diocesi e i loro patrimoni sono trasferiti all’istituto

stesso. L’istituto subentra in tutti i rapporti (attivi/passivi) di detti benefici. Art. 29 = entro la data

dell’art. 21 l’autorità ecclesiastica competente determina le diocesi e parrocchie costituite

nell’ordinamento, per cui vi saranno applicate le norme sopra. Art. 30 = devono essere comunicate,

attraverso lo stesso iter dell’art. 29, le dioce

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher shannonsss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Ventura Marco.
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