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Rapporto tra il diritto penale e la religione

Il focus di questo tema è la normativa in materia di tutela penale del nostro ordinamento. Nel codice penale Zanardelli 1889 la materia della tutela penale in ambito religioso era trattata negli articoli 140 e 143 i quali sinteticamente non proteggevano una religione determinata ma avevano lo scopo di tutelare la libertà del singolo di professione ed esercizio di una qualsiasi fede religiosa ammessa nello stato in regime di uguaglianza. Sono articoli conformi allo spirito liberale del periodo. Questo codice viene sostituito dal codice penale Rocco del 1930 che contiene le norme relative alla tutela penale in ambito religioso in particolare nel libro secondo agli artt. 402-406 e nel libro terzo all'art. 724. Con l'entrata in vigore della costituzione si avrà il riconoscimento della libertà religiosa a tutti e l'uguaglianza dei cittadini e quindi le norme del codice penale Rocco non saranno più conformi.

La normativa del codice penale Rocco prevedeva una tutela rafforzata qualora le fattispecie previste venivano commessi contro la religione cattolica e una tutela più debole se gli stessi delitti venivano commessi contro i culti ammessi.

La corte costituzionale, con una sentenza pronunciata molti anni dopo l'entrata in vigore della costituzione, dichiara incostituzionale l'art. 404 del cp nella parte in cui prevedeva una pena minore quando il reato fosse stato commesso contro una religione diversa da quella cattolica. La corte osserva che la protezione penale del sentimento religioso è una conseguenza del diritto costituzionale di libertà religiosa. Il diritto costituzionale di libertà religiosa tutela allo stesso modo l'esperienza religiosa di coloro che la vivono nella dimensione comunitaria ed individuale indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Successivamente la corte dichiara incostituzionale l'art. 402.

perché punisce il villipendio della sola religione dello stato; la corte sostenne che si trattava di un anacronismo che contraddiceva uno dei principi supremi dell'ordinamento giuridico italiano ovvero il principio di laicità sancito dalla sentenza del 1989 e osserva anche che punire il solo villipendio della religione di stato andava contro il sistema bilaterale da tempo sviluppato. Il sistema bilaterale è il sistema dei rapporti tra stato e chiesa cattolica e dei rapporti tra stato e confessioni diverse dalla cattolica improntato al principio di laicità, anche se di fatto questo non si è verificato in maniera completa. L'art. 403 che riguardava l'offesa alla religione dello stato viene sostituito dalla legge 85/2006 con un titolo diverso "offese ad una confessione religiosa mediante villipendio di persone" quindi pone tutte le confessioni sullo stesso piano; non c'è più la differenza e il privilegio di una

tutela rafforzata che spetta alla chiesa cattolica. Questa stessa legge modifica anche l'art. 404 "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose" e l'art. 405 "turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa" cambiando le parole "del culto cattolico". L'art. 406 che nel codice penale prevedeva che quei fatti previsti agli artt. 403-404-405, se commessi contro una confessione diversa dalla cattolica venissero puniti con una pena diminuita e quindi viene abrogato dalla legge del 2006. Le norme ad oggi in vigore che riguardano la tutela penale della libertà religiosa sono norme che sono state modificate o abrogate grazie agli interventi della corte costituzionale e grazie all'entrata in vigore della legge 85/2006, le quali hanno cercato di rendere il codice penale del 1931 conforme ai dettami costituzionali. La dottrina ha osservato che, rispetto alle modifiche introdotte dalla legge 85/2006,

Il cambio del titolo del libro del cp in “delitti contro le confessioni religiose” non proteggesse tanto la libertà religiosa del singolo ma più che altro si proteggesse l’appartenenza ad una confessione religiosa. Questa non è un’impostazione perfettamente conforme al principio di laicità e all’impostazione del diritto ecclesiastico visto nella sua dimensione orizzontale.

Blasfemia. All’art. 724 troviamo la blasfemia; nel codice Rocco la bestemmia era penalmente rilevante solo se commessa ai danni della religione dello Stato. Ad oggi la parte della norma che puniva la bestemmia solo nei confronti della religione di stato è stata eliminata da una sentenza del 1995 della corte costituzionale. Questo articolo non riguarda solo la bestemmia con invettive contro la divinità ma anche contro il defunto. Oggi non si tratta più di un reato (fattispecie depenalizzata) ma di un illecito amministrativo, di fatti prevede

Una sanzione amministrativa. Una sentenza della cassazione del 1992 ha osservato che questo articolo non protegge la religione in sé ma contrasta una manifestazione pubblica della volgarità. Secondo parte della dottrina, la norma protegge la sensibilità religiosa personale e collettiva poiché condanna allo stesso modo le offese verso i defunti e quelle verso la divinità. Rispetto a quelle contro la divinità protegge i soggetti che si sentono offesi da atteggiamenti consistenti nel porre in ridicolo ecc.. Nella norma l'oggetto materiale della condotta non è determinato perché il riferimento alla divinità non è sempre immediato, soprattutto se l'offesa è rivolta contro divinità di religioni meno conosciute. Per quanto riguarda gli orientamenti della comunità internazionale l'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa afferma che "La bestemmia, come un insulto alla religione, non"

dovrebbe essere considerata un reato penale» inquanto attiene alla sfera privata della coscienza individuale e come tale dovrebbe restare separata dalla sfera pubblica. Nel 2008 la commissione di Venezia (organo consultivo del consiglio d'Europa) ha espresso lo stesso orientamento dell'assemblea parlamentare, ma ha osservato che ci devono essere norme penali contro l'incitamento all'odio religioso. In Italia esistono norme preposte ad impedire l'incitamento all'odio religioso come la legge Mancino del 1975 modificata poi nel 1993 la quale punisce chi diffonde in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. Con la legge n. 115/2016 è stato introdotto l'art. 604-bis cp "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" che introduce il reato di negazionismo. L'introduzione di questa norma è stata necessaria a seguito della.diffusione di alcuni comportamenti e atteggiamenti posti in essere da dei cittadini che hanno agito mossi dall'intento discriminatorio su base etnica, raziale e religiosa. La blasfemia in molte parti del mondo è considerata ancora come reato; di fatti in molti stati a maggioranza islamica questa è punita anche con la pena di morte. In Irlanda, dove c'è una forte presenza cattolica, è esistita per molti anni una legge sulla blasfemia che tutelava la religione cattolica da questa fattispecie di reato fino a quando, recentemente, c'è stato un referendum dove si chiedeva ai cittadini se volessero o meno abolire questa legge. La maggioranza votò per l'abolizione. Satira. Prende avvio da una riflessione che coinvolge il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. La satira è una manifestazione artistica che si attua mediante la forma scritta o orale. Affonda le sue radici nel mondo classico (Grecia e Roma) dovec'era una volta un personaggio molto famoso, il cui lavoro scritto è stato consegnato. Nella costituzione ha radici nell'art. 21 ma anche nell'art. 9 (la repubblica si impegna a promuovere lo sviluppo della cultura) e nell'art. 33 (primo comma arte e scienza sono libere e ne è libero l'esercizio. In quanto manifestazione artistica è quindi un diritto del soggetto ma l'analisi di quello che è accaduto in altri stati diversi dall'Italia ci consegna una situazione e dei fatti accaduti dove l'espressione satirica non viene considerata un diritto. Nel 2015 ci fu una strage compiuta nella sede parigina di una testata giornalistica satirica (charlie hebdo) dove morirono 12 persone tra cui gli autori di una serie di vignette satiriche ad oggetto la satira contro Maometto e la religione musulmana. Nel 2006 un politico italiano durante un talk show si sbottonò la camicia e mostrò una maglietta con disegnata la caricatura del profeta.

Maometto; questo atto satirico provocò una reazione in Libia dove la folla assediò il consolato italiano per protestare contro questo atto. Questo provocò l'intervento della polizia e una serie di scontri nei quali rimasero uccise 11 persone.

Nel 2005 un quotidiano danese pubblicò delle vignette satiriche sempre a doggetto la religione islamica. Una delle vignette aveva disegnato il profeta con in testa una bomba. Anche questo provocò degli scontri.

Nel 2004 il regista e parlamentare olandese Theo van Gogh fu ucciso ad Amsterdam da un musulmano che l'accusava di aver prodotto un cortometraggio offensivo verso l'islam.

Nel 1989 l'ayatollah iraniano condannò a morte lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, accusato di aver offeso in un suo libro l'islam (libro "i versetti satanici"). Condanna mai eseguita.

Al di là degli attentati terroristici ci si chiede quanti e quali siano i limiti di questo diritto di satira.

“chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”.

Nel 1981 la corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ritenendo che il contenuto della norma fosse troppo generico e di difficile applicazione ai casi concreti (“totale soggezione della vittima”); non era possibile trovare in maniera scientifica e oggettiva l’esistenza di questo stato psicologico.

Questa pronuncia del 1981 affonda le radici in un caso concreto che riguarda un sacerdote cattolico che nei primi anni ’80 venne accusato di plagiare alcuni giovani, i quali abbandonavano le famiglie e conducevano una vita in totale stato di povertà. Secondo il giudice istruttore l’art. 603 violava l’art. 21 e l’art. 25 della costituzione.

La corte sostenne che, se questa norma sul plagio.

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Publisher
A.A. 2021-2022
49 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-FIL/03 Filosofia morale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlexyaM13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e religione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Lapi Chiara.