Diritto e religione
Introduzione
In altre diverse università o fino a pochi anni questa materia si chiamava "diritto ecclesiastico". Il diritto ecclesiastico non deve essere confuso con il diritto canonico; il diritto canonico (codex iuris canonici 1983) è il diritto della Chiesa cattolica, mentre il diritto ecclesiastico è diritto dello stato italiano riguardo a questioni religiose.
La grande differenza fra diritto statale e diritto religioso concerne la fonte dalla quale questi diritti traggono la loro esistenza e la loro ragion d’essere. Il diritto statale trae la sua fonte in norme emanate dal legislatore statale (costituzione, leggi statali, leggi regionali ecc.). I diritti religiosi traggono la loro fonte da un’autorità di carattere sovrannaturale. Altra differenza riguarda l’obiettivo di questi ordinamenti; il fine delle norme degli ordinamenti religiosi è la salvezza eterna, un fine che ha carattere ultraterreno.
Uno dei motivi per cui spesso in passato si confondeva diritto canonico e diritto ecclesiastico arriva da un contesto medievale poiché un tempo "ius ecclesiae" veniva tradotto come diritto canonico e diritto civile, i quali erano distinti ma erano anche uniti nel formare il diritto comune che era il diritto su cui si uniformava la res publica su una religione soltanto.
Il diritto ecclesiastico è una branca del diritto che studia l’insieme delle norme dell’ordinamento civile in relazione alle questioni religiose. Questa definizione è consolidata da anni ed è legata agli studi di maestri di questa disciplina, in particolare Finocchiaro che scrisse che il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso.
Il diritto ecclesiastico come diritto statale nasce nell’ottocento quando gli stati iniziano a "staccarsi" dal potere religioso; questo porta a una lotta tra stato e papato. Questa materia è interdisciplinare ovvero si deve fare necessariamente riferimento e non si può prescindere dall’avere a che fare con altre materie; ad esempio, per chi lo insegna è fondamentale sapere la teologia, per lo studente è fondamentale sapere il diritto costituzionale, la filosofia ecc.
Gli ecclesiasticisti, per rendere più semplice e comprensibile le basi di questa disciplina, sono soliti distinguere tra diritto ecclesiastico verticale e diritto ecclesiastico orizzontale; è una distinzione che viene spesso sottolineata e ragionata anche durante l’esame.
Diritto ecclesiastico verticale
Ci si riferisce ai rapporti tra vertici, ovvero ai rapporti tra lo stato e tutte le confessioni religiose; la chiesa cattolica e tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica (culti annessi). Per molto tempo il diritto ecclesiastico veniva interpretato come l’insieme delle norme che regolavano i rapporti tra stato e chiesa cattolica. Quando ci riferiamo ai rapporti tra stato e chiesa cattolica, guardiamo il diritto ecclesiastico anche nel suo carattere interordinamentale perché la chiesa cattolica è un soggetto che, attraverso la Santa Sede, gode della piena soggettività giuridica internazionale.
Gli stati e la Santa Sede regolano la disciplina di alcune materie di comune interesse attraverso i concordati, uno strumento giuridico di diritto internazionale equiparato ai trattati internazionali. Quando si regolano i rapporti tra stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica, si utilizza non il concordato ma l’intesa su base di legge (art. 8 terzo comma, costituzione) perché queste confessioni non sono soggetti che godono di soggettività giuridica internazionale.
In tutti e due i casi si regolano le materie oggettivamente miste, ovvero materie di comune interesse tra stato e confessione religiosa; una di queste materie miste è il matrimonio che è disciplinato sia nei concordati sia nelle intese, altra materia è quella della scuola.
Diritto ecclesiastico orizzontale
Le norme che vengono elaborate nell’ambito di questa disciplina servono a tutelare e promuovere la libertà religiosa in senso ampio delle persone viste nella loro individualità. Si vanno a guardare la capacità dello stato e della legge di garantire, promuovere e salvaguardare le libertà che provengono dalla coscienza personale e dalla dignità; si guardano i bisogni degli individui.
Contesto storico
Il diritto ecclesiastico è nato contestualmente all’unificazione dello stato italiano. Nel periodo dell’unità d'Italia c’era un rapporto controverso tra potere religioso (della chiesa cattolica) e potere dello stato. Una data significativa è il 1855 quando il papa procede attraverso la scomunica (strumento di legislazione canonica) per mostrare il suo disappunto alle politiche di Vittorio Emanuele e Cavour. Nel 1868 importante è la dichiarazione del "non expedit" da parte del papa; chi si dichiara cattolico non deve partecipare alla politica italiana.
Nel 1861 unità d'Italia ma Roma non è ancora stata conquistata dal potere civile perché è sempre sotto lo stato pontificio. Nel 1870 breccia di Porta Pia; le truppe italiane entrano a Roma e da qui lo stato pontificio inizia a perdere il potere politico. Due mesi dopo il papa pubblica "respicientes ea" l’enciclica e definisce ingiusta, vana e nulla l’usurpazione italiana.
Nel 1871 viene emanata la legge sulle guarentigie (garanzie) dove l’Italia riconosce alcune garanzie alla chiesa cattolica; la più importante è il fatto che questa legge va a parificare il papa al re. Questa fase storica è stata definita dagli studiosi come la fase della "specificità italiana", cioè si verifica una situazione tipica solo dell’Italia. Questa espressione vuole spiegare la ratio e il contenuto di questi provvedimenti legislativi che in qualche modo esprimono questa convivenza particolare tra il principio confessionista contenuto nello statuto albertino (religione cattolica sola religione dello stato) e i conflitti tra lo stato e la chiesa perché di fatto lo stato adottava una politica separatista tra politica dello stato e quella della chiesa.
Le altre confessioni religiose, in particolare valdese e ebraica, venivano trattate come minoritarie ed erano tollerate. Riguardo alla chiesa valdese si ricordano il riconoscimento dei diritti civili nel 1848 e la dotazione di una propria costituzione autonoma nel 1855. Riguardo alla confessione ebraica, questa ottiene nel 1848 il riconoscimento grazie a Carlo Alberto e nel 1857 viene emanata la legge Rattazzi che contiene il regolamento degli enti del culto israelitico nei regi stati.
Il tema della specificità italiana e il principio di tolleranza per chiesa valdese e confessione ebraica rientrano nel quadro del diritto ecclesiastico verticale. Per quanto riguarda, invece, l’orizzontalità; lo stato liberale va a sostenere economicamente i ministri di culto cattolici (sacerdoti) attraverso il supplemento di congrua (la congrua è lo stipendio del sacerdote e il supplemento è una quota che si aggiunge alla congrua). La ratio interessa la popolazione e non i vertici delle istituzioni, perché attraverso questo si va a sostenere i bisogni religiosi della popolazione a maggioranza cattolica.
In sintesi, i cattolici popolazione non erano contrari all’unificazione dell’Italia in sé ma a come si realizzò questo processo che fu molto controverso e violento. Nonostante la legge delle guarentigie la chiesa mantenne la sua posizione di resistenza.
Nei primi anni del ‘900 i conflitti e la separazione netta fra stato e chiesa cattolica vennero meno in maniera graduale; uno dei motivi è la chiamata alle armi per combattere la Prima Guerra Mondiale. In qualche maniera i cattolici e i ministri di culto cattolici si iniziano a sentire partecipi della difesa di una nazione.
Il 1929 è un anno cruciale per i rapporti tra stato e chiesa cattolica perché vengono stipulati i patti lateranensi; un passaggio connesso è il 1984 quando, attraverso l’accordo di Villa Madama, vengono riformati i patti lateranensi perché entra in vigore la costituzione che abroga tutta la legislazione fascista. Le trattative dei patti lateranensi iniziano nel 1926 con trattative segrete dentro al palazzo del Laterano.
- Trattato: si disciplinano questioni riguardanti rapporti temporali, precisamente si cerca di raggiungere la conciliazione mettendo fine al contrasto che aveva caratterizzato la seconda parte del 1800. Il Vaticano riconosce Roma come capitale del regno d’Italia (siamo nel 1929) e lo stato riconosce lo stato città del Vaticano. Viene abolita la legge delle guarentigie. Italia riconosce che i cardinali possano avere accesso allo stato vaticano attraverso il territorio italiano quando convocati per il conclave. Viene riconosciuta la sacralità e l’inviolabilità della persona del pontefice. La religione cattolica, apostolica e romana è la religione di stato.
- Concordato: in questo si disciplinano le materie oggettivamente miste con 45 articoli. Le materie oggettivamente miste sono scuola, matrimonio e clero. Per quanto riguarda il clero, per esempio, i sacerdoti e i monaci erano esonerati dalla leva militare. Il matrimonio cattolico è un sacramento ma ha effetti civili; ad oggi il riconoscimento degli effetti civili non è automatico, ma si devono seguire una serie di norme.
- 4 allegati tra cui una convenzione finanziaria: documento che riguarda rapporti economici. Lo stato italiano dà una somma di denaro alla Santa Sede come risarcimento del danno per il fatto che la chiesa cattolica aveva perso gli stati pontifici conquistati dalle truppe del regno d’Italia nel 1800.
Con questi patti si ha la nascita dello Stato Città del Vaticano che è una porzione territoriale di competenza del pontefice. I principali protagonisti di questo accordo internazionale sono Pio XI e Mussolini; il papa osserva l’accordo come uno tra i migliori fatti fino a quel momento che ha "ridato Dio all’Italia", Mussolini dice lo stato fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità poiché cattolico; forte saldatura tra potere politico e religione cattolica che è la religione di maggioranza nello stato italiano quindi lo stato fascista si serve di questo legame stretto con la religione di maggioranza come strumento per governare meglio la popolazione.
Durante il regime fascista viene introdotto il matrimonio-sacramento cattolico nella legislazione civile, ci fu una legislazione favorevole agli enti ecclesiastici, il Codice penale del 1930 e Codice civile del 1942 hanno dei valori religiosi, nel 1923 si ricorda la riforma gentile con la quale si insegna la dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica, nel 1929 viene emanata la legge sui culti annessi n.1159/1929 che ancora è in vigore oggi con alcune modifiche, nel 1930 si fa una legge sulle comunità ebraiche ed infine, nel 1938 vengono emanate le leggi razziali.
In questo periodo l’Italia aveva le colonie soprattutto in Africa, troviamo un’ampia gamma di norme relativamente al diritto e alla religione nelle colonie (norme di diritto ecclesiastico coloniale).
Costituzione
Nel 1948 si arriva all’entrata in vigore della costituzione che è un prodotto della fine del periodo bellico; di fatti l’Assemblea costituente nasce dalle ceneri di due conflitti mondiali, l’Italia doveva essere ricostruita in primis sotto il profilo dei valori e principi che rinnegavano tutto quello che era accaduto durante il regime fascista.
L’assemblea costituente viene eletta nel 1946, ed è importante perché per la prima volta si vota a suffragio universale. Questa assemblea si caratterizza per un’ampia presenza di tutte le forze politiche. Fu una costituzione di compromesso non nel senso negativo ma nel senso alto del termine perché le tre anime dell’assemblea (anima marxista, cattolica e laica), pur avendo un pensiero politico molto diverso, trovano un accordo sul progetto costituzionale comune che porta all’elaborazione di principi e norme per ricostruire un paese.
La stesura dei principi e delle norme costituzionali viene anticipata dalla scrittura degli ordini del giorno, in particolare è importante soffermarsi sull’ordine del giorno Dossetti del 1946. Dossetti era un deputato dell’assemblea e un esponente dell’area cattolica; dal 1945 fu nominato segretario della democrazia cristiana. Questo ordine del giorno non si tradusse esattamente in una norma costituzionale ma tanti dei suoi elementi si ritrovano in più norme costituzionali a partire dai principi costituzionali. Da questo ordine del giorno emerge la potenza dell’influenza del fattore religioso nell’ambito della costituzione. Le impostazioni che emergono devono escludere la visione totalitaria, Dossetti sostiene che l’impostazione su cui la costituzione deve basarsi è quella che antepone il concetto di persona umana anche allo stato stesso. L’importanza umana è vista anche nella sua socialità e non solo nella sua individualità. Emergono termini come "solidarietà economica", "solidarietà spirituale" e "diritti fondamentali delle persone" dove dentro c’è la libertà religiosa. Il fattore religioso emerge come chiaro e lampante in questa stesura dell’ordine del giorno.
La libertà religiosa può essere considerata come la madre di tutte le libertà poiché include la libertà di coscienza. Questa libertà è anche la libertà di credere ma anche di non credere. La Pace di Augusta è un trattato stipulato nel 1555 dopo che l’Europa è stata insanguinata da molteplici guerre di religione caratterizzate dal principio "cuius regio, eius religio" per il quale i popoli erano obbligati a seguire la religione che aveva scelto il sovrano.
Costituzione
La costituzione esprime una spiritualità laica, sottolinea la promozione e la tutela delle libertà. Questa è il frutto della memoria dell’olocausto. Si occupa delle persone non guardando alle differenze nel senso che non sono motivo di discriminazione; le differenze sono contemplate dall’art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza (non si deve fare discriminazione sulla base della religione che si professa). Nell’ambito delle relazioni tra diritto e religione, il diritto regola i fenomeni concreti, la religione guarda agli aspetti più intimi della persona.
Sul manuale c’è un paragrafo che riguarda la libertà religiosa vista come diritto e il suo rapporto con il diritto di emigrare perché uno dei motivi che spinge le persone ad emigrare è anche il fatto che l’esercizio del diritto di libertà religiosa viene impedito (art 10 comma 3 cost).
Art. 7: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". (diritto ecclesiastico verticale)
Riguarda i rapporti tra stato e chiesa cattolica. I patti lateranensi ad oggi sono l’accordo di Villa Madama del 1984 che ha riformato i patti del ‘29. È una norma complessa che richiede il ricordo della questione romana (problemi tra stato e chiesa nell’800). I documenti che regolavano stato e chiesa al tempo della costituzione erano soltanto i patti lateranensi (patti di carattere internazionale) che disciplinavano le materie oggettivamente miste come ad esempio il matrimonio.
In assemblea costituente c’erano le posizioni di Dossetti dell’area cattolica, Togliatti dell’area comunista e Tupini dell’area cattolica. Formulano tre espressioni normative diverse dell’art. 7; per Dossetti lo stato doveva riconoscere "come originari l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti giuridici degli altri stati e l’ordinamento della chiesa", Togliatti voleva che in questo articolo ci fosse scritto che "lo stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica. Lo stato riconosce la sovranità della chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della chiesa stessa. I rapporti tra stato e chiesa sono regolati in termini concordatari" quindi non faceva espressamente riferimento ai patti lateranensi, Tupini invece diceva che "le norme di diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento della repubblica. Le leggi della repubblica non possono contraddirvi. La repubblica riconosce la sovranità della chiesa cattolica nella sfera dell’ordinamento giuridico di essa. I patti lateranensi, trattato e concordato, attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato".
Alla fine, il contenuto dell’art. 7 è un riassunto delle posizioni di Togliatti e di Tupini. L’approvazione del primo comma dell’art. 7 non creò particolari problemi mentre quella del secondo comma fu combattuta per l’esplicito riferimento ai patti lateranensi. Portare dentro alla costituzione "patti lateranensi" ha portato i giuristi a chiedersi qual è il valore di questi patti all’interno della costituzione stessa. La dottrina ha detto che si doveva ricostruire la volontà del legislatore per chiarire la situazione; Dossetti sostenne che questa formula non voleva dire che i patti venivano costituzionalizzati e sottolineò che questa norma era di carattere strumentale quindi sull...
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