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La Corte dei Conti di Bruxelles 1975
Creata per rispondere all'esigenza di assicurare un controllo finanziario esterno alle singole istituzioni, e grazie a questo controllo esterno si ha una gestione finanziaria più trasparente. L'art. 13 TUE qualifica la Corte dei Conti come istituzione dell'UE. È un organo di individui, i suoi membri (1 cittadino x Stato membro) hanno un mandato di 6 anni e sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta di ogni Stato membro e previa consultazione del Parlamento UE. Sono scelti tra i soggetti che fanno o che hanno fatto parte nei rispettivi Paesi di istituzioni di controllo esterno o che hanno una qualifica specifica per tale funzione, e che offrano tutte le garanzie di indipendenza.
Obblighi dei membri:
- Non sollecitano né accettano istruzioni nell'adempimento dei loro doveri da alcun governo o organismo
- Si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni
- Svolgono la loro attività in modo indipendente
Mancata richiesta del parere costituisce un vizio d'invalidità dell'atto. La potestà consultiva può essere esercitata dalla Corte dei conti anche di sua iniziativa.
9) ORGANI AUSILIARI CONSULTIVI
Trattati e gli atti di diritto derivato istituiscono altri organi, tra cui gli organi ausiliari delle istituzioni politiche, che hanno carattere consultivo:
- Comitato economico e sociale
- Comitato delle regioni
Entrambi sono organi di individui (composti da persone indipendenti dai governi degli Stati membri).
Comitato economico e sociale rappresentanti di datori di lavoro, è composto dai lavoratori indipendenti attori rappresentativi della società civile, e di altri in particolare dei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
La composizione è riesaminata ad intervalli regolari dal Consiglio per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione, al fine di adottare decisioni su proposta.
della Commissione. I componenti sono espressione della società civile; il numero non può essere superiore a 350; la composizione è determinata con decisione unanime del Consiglio su proposta della Commissione. La decisione del Consiglio del 2015 stabilisce 350 membri ripartiti in modo ponderato tra i vari Stati; dopo la Brexit il numero è 329 membri e i 3 seggi vacanti del Regno Unito sono stati assegnati a Cipro, Estonia e Lussemburgo. La nomina è effettuata dal Consiglio per 5 anni, deliberata a maggioranza qualificata su proposta degli Stati membri e previa consultazione della Commissione. Il Consiglio può chiedere il parere anche delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati all'attività dell'Unione. I componenti non sono rappresentanti dei rispettivi Stati, non sono vincolati da alcun mandato imperativo; esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.Nell'interesse generale dell'Unione, convocazione del Presidente propriaIl Comitato si riunisce su (eletto dallo stesso Consiglio), diiniziativa Parlamento UE, del Consiglio o della Commissioneo su richiesta del .La funzione consultiva è esercitata con pareri obbligatori o facoltativi: 67- Obbligatori, vanno richiesti (pena l'invalidità dell'atto) dal Parlamento UE, Consiglio oCommissione solo nei casi espressamente previsti dai Trattati (es. agricoltura,occupazione, politica ambientale). Le 3 istituzioni possono fissare un termine (non inferiorea 1 mese) per emettere il parere, trascorso il quale essi possono deliberare validamentesenza il parere;- Facoltativi, richiesti dal Parlamento UE, Consiglio o Commissione in tutti i casi in cui liritengano necessari, e anche quelli emanati dal Comitato di propria iniziativa.Comitato delle regioni – formalmente istituito dal T. di Maastricht 1992 per darerappresentanza a livello europeo alle autonomie locali,
Visto che le politiche e il diritto dell'Unione incidono sugli interessi e sulle competenze degli enti locali. Il numero e la nomina dei membri sono regolati allo stesso modo dei membri del Comitato ec. e sociale. Non possono essere però contemporaneamente parlamentari europei. Anche in questo caso la composizione è riesaminata dal Consiglio ad intervalli regolari decisione del 2019, la composizione è la stessa del com. ec. sociale rappresentanti delle collettività regionali e locali. I membri sono definiti come, ma tali collettività non partecipano alla designazione di essi; il numero di membri assegnato a ogni Stato e il numero degli enti locali esistenti nel Comitato non corrispondono. Per l'assenza di una sicura rappresentatività delle collettività regionali e locali nel Comitato delle regioni il T. di Nizza 2001 ha stabilito che i componenti sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale/locale.
Politically responsible individuals must already hold an elected position. They must already hold a position in a regional or local government (e.g. regional councilor in Italy). This requirement must be met both for the appointment and for the duration of participation in the Committee. At the end of the mandate, the membership of the Committee automatically ends and a replacement is made for the remaining duration of the Committee's mandate.
A greater representation of local and regional autonomies is ensured for Italy by the law of 2012, according to which the members of the Committee allocated to Italy are indicated by:
- Conference of Regions and Autonomous Provinces - for the regions and autonomous provinces of Trento and Bolzano
- Conference of Presidents of the legislative assemblies of the regions and autonomous provinces - for the representation of the regional legislative assemblies
- Union of Provinces
d'Italia dall'Associazione nazionale- per le province, per i comuni dei comuni d'Italia e dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.
Ha funzioni consultive espresse con pareri obbligatori o facoltativi:
- Obbligatori, prescritti in varie materie, in cui di solito è richiesto anche il parere del Com. ec. e sociale
- Facoltativi, es in materia di cooperazione transfrontaliera e nei casi in cui il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.
Il T. di Lisbona ha riconosciuto al Comitato delle regioni anche una limitata legittimazione ad impugnare dinnanzi alla CIG atti dell'Unione:
- Impugnazione di atti
- Impugnazione di atti per violazione del principio di sussidiarietà, limitatamente agli atti legislativi per cui è richiesta la sua consultazione (obbligatoriamente prescritta)