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I PRINCIPI DEMOCRATICI

Il trattato di Lisbona introduce delle disposizioni specificamente relative ai principi democratici agli articoli 9-12 TUE. Prescindendo dall'art. 9, notiamo che l'ART. 10, par. 1, afferma tali principi anzitutto nella forma della democrazia rappresentativa. Art. 10, par. 1 TUE: "il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa e i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'UE, nel parlamento europeo". Gli Stati membri sono rappresentati dal Consiglio europeo dai rispettivi Capi di Stato e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro Parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. I principi di democrazia sono perseguiti attraverso un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo rispetto a prima del Trattato di Lisbona: la codecisione, infatti, è divenuta la procedura legislativa ordinaria. Il parlamento però resta privo di un vero

potere di iniziativa (che spetta alla Commissione) e resta sostanzialmente estraneo a qualsiasi potere decisionale nell'ambito della PESC.

Art. 12 TUE="I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'UE" Essi, da un lato, esercitano nell'UE una rappresentanza indiretta, controllando, stimolando e orientando l'azione dei rispettivi governi all'interno delle istituzioni europee; dall'altro, esprimono direttamente la propria rappresentatività popolare operando nei rapporti con le istituzioni europee, senza alcuna mediazione dei loro esecutivi. I parlamenti nazionali esercitano la rappresentanza indiretta attraverso i poteri di controllo e indirizzo sui rispettivi governi in merito alle posizioni che questi ultimi assumeranno all'interno del Consiglio; ma esercitano anche una rappresentanza diretta, senza mediazione dei propri governi, con riguardo al procedimento di revisione dei Trattati.

Art. 5 par 3. TUE=I

parlamenti nazionali vigilando sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

Art. 10 par. 4 TUE=I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione

Art. 11 par 4 TUE=sancisce anche un potere di iniziativa legislativa popolare

IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

Come si è accennato, tra i valori fondanti dell'UE l'art 2 TUE menziona il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze. Ai diritti umani è poi dedicato l'intero art. 6 TUE. Esso rappresenta il punto di approdo della evoluzione della giurisprudenza.

Va ricordato che, in una prima fase, la Corte di giustizia aveva rifiutato di tenere conto della eventuale violazione dei diritti umani, garantiti dalle costituzioni degli Stati membri. E deve ricordarsi che il trattato CECA, così come i trattati CEE e EURATOM, non conteneva disposizioni volte

A garantire che l'azione comunitaria si svolgesse nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Successivamente la Corte ha compiuto una decisiva svolta, affermando che i diritti umani fondamentali fanno parte del diritto comunitario, quali suoi autonomi principi generali.

La vigenza dei diritti fondamentali dell'uomo obbliga anzitutto le istituzioni europee al loro rispetto. Di conseguenza, atti di tali istituzioni emanati in loro violazione sono illegittimi e suscettibili, pertanto, di essere annullati dalla Corte di giustizia.

Ma l'appartenenza dei diritti fondamentali ai principi generali del diritto dell'Unione determina la loro obbligatorietà anche nei confronti degli Stati membri, purché ci si trovi nelle materie spettanti all'UE. Pertanto, la Corte è competente nell'accertare l'infrazione di uno Stato membro derivante dalla sua condotta in violazione dei diritti fondamentali.

Ciò implica, per esempio, la violazione di

Uno Stato membro del diritto di associazione, o delle libertà di espressione, o di circolazione all'interno di tale Stato, non è sindacabile, di per sé, da parte della Corte di giustizia. Ma se una siffatta violazione è commessa nel contesto delle materie appartenenti al diritto dell'Unione, quali la libertà di circolazione delle merci o dei servizi, essa comporta altresì un inadempimento degli obblighi propri del diritto dell'unione e, pertanto, ben può provocare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato che ne sia autore.

Si noti che il riferimento alle tradizioni costituzionali comuni implica, tuttavia, un margine di incertezza circa la precisa individuazione di tali diritti; non è chiaro, infatti, se detto riferimento comprenda i diritti contemplati nelle costituzioni di tutti gli Stati membri, oppure se, ai fini della loro valenza nell'ordinamento dell'Unione, sia

sufficiente il loro riconoscimento anche in alcune soltanto di tali costituzioni o, al limite, in una sola. Per quanto riguarda il richiamo alla CE dei diritti dell'uomo la Corte di giustizia, pur ribadendo l'appartenenza dei diritti da essa contemplati al diritto dell'unione, ha più volte affermato che non costituisce un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione. La Corte di giustizia, inoltre, ha escluso che, in virtù del suddetto richiamo, la Convenzione sia direttamente applicabile all'interno degli Stati membri e sia provvista del "primato" sulle norme nazionali incompatibili che caratterizza il diritto dell'UNIONE. La Carta dei diritti fondamentali, contenente un elenco di tali diritti, alcuni preesistenti, in quanto corrispondenti a quelli contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo o risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, ma altri

profondamente innovativi, come quelli legati alla bioetica o i diritti sociali, sinora fonte d'ispirazione per la giurisprudenza, o per la Commissione, nella formulazione delle sue proposte, acquista così il medesimo valore giuridico dei Trattati sui quali si fonda l'Unione. L'art. 6, par. 2, stabilisce che l'Unione aderirà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950:

L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. Malgrado il valore giuridico che i diritti contemplati dalla Convenzione europea già rivestono nel diritto UE in virtù del richiamo operato nell'art. 6 par. 3, l'adesione dell'Unione comporterà l'attivazione di quel meccanismo di controllo giudiziario caratterizzante della CEDU. Per la procedura di adesione è necessaria

Una decisione unanime del Consiglio, che entra in vigore solo a seguito di approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. I problemi derivanti da possibili divergenze tra i diversi sistemi di protezione dovrebbero essere risolti dando la preferenza al sistema che assicura la più elevata tutela al diritto in questione.

I PROCEDIMENTI DI REVISIONE DEI TRATTATI: i trattati sui quali si fonda l'UE possono essere modificati attraverso una procedura di revisione ordinaria e mediante procedure di revisione semplificate, regolate dall'art. 48 TUE. L'iniziativa della procedura di revisione ordinaria spetta ad ogni Stato membro, al parlamento europeo o alla Commissione. I progetti di revisione possono essere diretti anche a ridurre le competenze dell'Unione. Questa possibilità rappresenta un'assoluta novità. Sino al Trattato di Lisbona, infatti, i risultati del processo d'integrazione erano stati considerati.

come un punto di non ritorno, rispetto al quale eventuali modifiche dei Trattati potevano solo approfondire il processo, non certo determinare un regresso, quale si verificherebbe mediante la riduzione delle competenze dell'Unione. Tale concezione era consacrata formalmente nell'art. 2 TUE, il quale assegnava all'Unione l'obiettivo era mantenere integralmente l'acquis comunitario. La norma in esame usa un termine francese "Acquis" che si ritrova tuttora in altre disposizioni dei Trattati in materia di cooperazione rafforzata. Si tratta di un termine di uso diffuso. Esso, originariamente, stava a indicare il complesso delle realizzazioni, dei risultati acquisiti nell'ambito comunitario, cioè, anzitutto, l'insieme del diritto derivato della Comunità europea. La portata dell'acquis si è estesa oltre il primo pilastro, riguardo anche le realizzazioni compiute nell'ambito della PESC e della cooperazione di

polizia e giudiziaria penale, sicché tale nozione si è configurata come acquis dell’intera Unione. L’obiettivo enunciato dall’art. 2 TUE, di mantenere integralmente l’acquis comunitario, significava, quindi, che l’azione dell’Unione non poteva in alcun caso pregiudicare o rimettere in discussione quanto conseguito, ma doveva tendere costantemente all’approfondimento e al progresso delle realizzazioni dell’Unione.

Proseguendo nell’esame della procedura di revisione ordinaria, notiamo che il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, nonché della Banca centrale europea, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, può adottare, a maggioranza semplice, una decisione favorevole all’esame delle modifiche proposte, ai sensi del par.3.

La convenzione prevista dal par.3 inserisce, a “regime”, un’esperienza già realizzatasi con

Analoghi organi, cioè la convenzione per la predisposizione della Carta di Nizza dei diritti fondamentali del 2000 e, successivamente, la Convenzione sul futuro dell'UE. La Convenzione, assicurando una rappresentanza delle istituzioni europee (parlamento europeo e Commissione) e dei parlamenti nazionali, oltre che dei governi, garantisce un metodo che non è più solo intergovernativo, ma partecipato, democratico, articolato e trasparente. Si tenga presente, inoltre, che nella prassi anche la Commissione e il Parlamento europeo sono sostanzialmente associati ai lavori di revisione. La Convenzione, peraltro, può non essere convocata, con decisione a maggioranza semplice del Consiglio europeo e approvazione del Parlamento europeo, qualora l'entità delle modifiche non giustifichi la convocazione. In questo caso lo stesso Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza intergovernativa. La convenzione, che delibera mediante consenso, ossia senza votazione,

adotta una raccomandazione, mentre la decisione spetta alla conferenza formata dai soli rappresentanti dei governi degli Stati membri che adotta il testo sul quale abbia trovato un'intesa unanime. Pertanto, la Conferenza intergovernativa può ben modificare.
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Publisher
A.A. 2022-2023
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mart.ceglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Palladino Rossana.