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CAPITOLO V - IL PROCESSO DECISIONALE

1. Profili generali

Il processo decisionale dell'Unione, che porta all'adozione di uno degli atti previsti dai Trattati, vede di regola la partecipazione di più istituzioni o organi, la quale non avviene, peraltro, ogni volta con le stesse modalità. Sia queste che l'identità delle istituzioni e degli organi coinvolti, infatti, dipendono dal contenuto dell'atto da adottare e sono di volta in volta designati dai Trattati. In particolare:

La Commissione è l'istituzione cui è affidata, in linea di principio, la funzione di iniziativa legislativa.

Il Consiglio è l'istituzione decisionale dell'Unione, cui spetta il compito di adottare l'atto (da solo - Nell'ambito della PESC, fermo restando il ruolo di indirizzo politico del Consiglio europeo, il potere decisionale è riservato solamente a questa istituzione, che lo

esercita in quasi completa solitudine.- Il Parlamento europeo può assumere una duplice funzione in quanto, a seconda della proceduraadottata, può essere fondamentale per l'adozione di un atto o limitarsi all'emanazione di pareri,vincolanti e non.- Altri organi (Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni) possono partecipareattraverso l'emanazione di pareri.

Le procedure normative dell'Unione. Le2. procedure legislative.L'equilibrio tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione è stato molto difficile darealizzare, in quanto esso finisce per rappresentare l'equilibrio tra interesse generale dell'Union einteressi particolari degli Stati nella formazione degli atti normativi, e, al tempo steso, per assicurarela trasposizione a livello dell'Unione del principio democratico. L'assetto di partenza del processodecisionale dell'unione attribuiva al solo Consiglio il potere decisionale,

Lasciando al Parlamento la semplice formulazione di un parere sulle proposte presentate dalla Commissione. I successivi cambiamenti apportati sono stati tutti all'insegna del riconoscimento di un diverso e più decisivo ruolo del Parlamento europeo. Venne compiuto con l'introduzione, grazie all'Atto unico europeo, della c.d. "procedura di cooperazione", ai sensi della quale dopo un primo parere sulla proposta della Commissione, il Parlamento europeo era chiamato ad esprimere un secondo parere condizionante per l'adozione finale dell'atto da parte del Consiglio: questo poteva procedervi a maggioranza qualificata, di fronte a un parere favorevole del Parlamento, all'unanimità in caso di parere contrario. Con l'avvento della c.d. "procedura di codecisione", dovuto al Trattato di Maastricht, la procedura di cooperazione viene progressivamente meno, tanto da scomparire del tutto con il Trattato di Lisbona.

La procedura di codecisione, infatti, porta ad una sostanziale equiparazione di ruoli tra il Parlamento europeo e il Consiglio all'interno del processo decisionale, grazie alla previsione secondo la quale non si ha adozione dell'atto senza accordo tra le due istituzioni. Infine, tale cammino termina con l'adozione del Trattato di Lisbona: la partecipazione a qualsiasi titolo del Parlamento europeo accanto al Consiglio nella procedura di adozione di un atto dell'Unione rende la relativa procedura, in linea di principio, una procedura legislativa e, dell'atto legislativo che ne deriva, un atto legislativo. La procedura di codecisione diventa ordinaria (art.289 TFUE), mentre l'adozione di un atto da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o viceversa costituisce una procedura legislativa speciale. L'applicabilità nel caso concreto dell'una o dell'altra procedura prevista dai

Trattati dipende dal contenuto dell'atto da adottare e dal suo scopo. Secondo la Corte di Giustizia, in linea di principio, quando un atto persegue più di una finalità o ha più di una componente, esso deve essere fondato unicamente sulla base giuridica richiesta dalla finalità o dal componente che, caratterizzando in via prevalente non tanto un numero maggiore di disposizioni quanto l'atto nel suo complesso, appaia "principale o preponderante".

Il potere di iniziativa, in particolare il potere di proposta della Commissione

Ai fini dell'attività normativa dell'Unione europea, il potere d'iniziativa spetta, di regola, alla Commissione. Nel settore della PESC, dove l'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza è subentrato interamente alla Commissione in questa funzione. E tuttavia, il potere di cui la Commissione è titolare, al di fuori di questo specifico settore, non è

comunque esclusivo: infatti, sebbene un atto legislativo dell'Unione possa essere adottato solo su proposta della Commissione, l'art. 17 TUE specifica che ciò avviene salvo che i Trattati non dispongano diversamente. Inoltre, dell'Unione, essi sono adottati su proposta della Commissione se in riferimento agli altri atti Trattati lo prevedono. Il potere d'iniziativa della Commissione appare connaturato alla procedura legislativa (ordinaria o speciale) che porta alla loro adozione, tanto che se in una base giuridica che prevede il ricorso a tale procedura nulla è specificato riguardo all'autore della proposta, spetterà alla Commissione presentarla. È pur vero, comunque, che nei casi previsti dai Trattati un atto legislativo può essere soggetto alla procedura legislativa su iniziativa di un gruppo di Stati o del Parlamento europeo, su raccomandazione della BCE o su richiesta della Corte di invece.

L'autore della Giustizia o della BEI. In relazione agli atti non legislativi, proposta, anche se fosse la Commissione, deve essere puntualmente indicato nella base giuridica dell'atto: il silenzio di quest'ultima comporta che l'atto debba essere adottato su iniziativa della stessa istituzione competente ad adottarlo.

In tutti i casi in cui il potere d'iniziativa spetta alla sola Commissione, esso si identifica come una prerogativa assoluta che non può essere limitata o vincolata né rispetto all'eventualità del suo esercizio, né rispetto al contenuto. Seppur, di norma, sia la Commissione a detenere autonomamente il potere di iniziativa, vi sono dei casi in cui l'esercizio di quest'ultimo è indotto da una richiesta esterna alla Commissione, formulata:

  • Dal Parlamento europeo, a maggioranza dei membri che lo compongono.
  • Dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice.

Da 1 milione di cittadini

dell'Unione, - rappresentativi di un numero significativo di Stati membri. Perché ciò avvenga, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un regolamento in base al quale è stabilito che le procedure e condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini debbano essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi. Oltre ad essere condizione dell'avvio del procedimento, la proposta della Commissione, salvo in alcuni casi specifici, non può essere modificata dal Consiglio, se non all'unanimità e gli eventuali emendamenti devono mantenere l'obiettivo iniziale della Commissione. Al contrario, la proposta può essere modificata dalla stessa Commissione finché l'atto non viene adottato; in più, essa può spingersi.

4. Le singole procedure

a) La procedura di consultazione che prevedeva l'adozione di un atto del Consiglio sulla base di una mera consultazione del Parlamento europeo, di integrazione europea e continua tuttora ad operare, anche se in un ambito di applicazione molto ridotto. È strutturata in questo modo:

Una volta che la Commissione ha presentato la proposta, spetta al Consiglio l'adozione dell'atto, previo parere, obbligatorio ma tendenzialmente non vincolante, del Parlamento europeo, ed eventualmente di altri organi, su quella proposta. Non è stabilito alcun termine entro cui il Parlamento europeo debba pronunciarsi, sempre che l'inerzia di questo non si concretizzi in una violazione del principio di leale collaborazione delle istituzioni.

per cui il Consiglio può adottare l'atto senza attendere oltre. Il Consiglio può essere chiamato dai Trattati a votare tanto all'unanimità quanto a maggioranza. Il voto all'unanimità è la regola quando tale qualificata o semplice (in via eccezionale). In tal caso, perché l'atto del Consiglio, pur adottato, entri in vigore, è necessario che gli Stati membri lo approvino secondo le rispettive procedure costituzionali.

La procedura legislativa ordinaria, con il Trattato di Lisbona, ha preso il posto occupato dalla procedura di codecisione nel sistema generale per l'adozione degli atti legislativi nei precedenti Trattati. Essa rappresenta il e permette di addivenire all'adozione di un atto solo se c'è il consenso del Parlamento europeo e del Consiglio, ciascuna dei quali ha,

In materia di diritto di veto, l'articolo 294 del TFUE si articola in 4 fasi:

  1. Fase della 1° lettura: La Commissione presenta una proposta congiuntamente al Consiglio e al Parlamento. Su di essa, quest'ultimo può proporre o meno emendamenti e la invia al Consiglio. Se il Consiglio accetta gli emendamenti proposti (o non ne sono), l'atto viene adottato senza ulteriori adempimenti; se, invece, non approva la posizione del Parlamento europeo, il Consiglio adotta la sua posizione in 1° lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
  2. Fase della 2° lettura: Se il Parlamento europeo, entro un termine di 3 mesi da tale comunicazione, adotta la posizione del Consiglio o non adotta la posizione proposta si considera non adottato. Se il Parlamento europeo respinge la posizione del Consiglio o propone emendamenti alla posizione proposta, l'atto si considera non adottato.

La posizione del Consiglio a mag è la seguente:

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tizzano Antonio.