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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

INTRODUZIONE

Il processo di integrazione europea: dalle origini all’ Atto unico europeo

1.

Il 9 maggio 1950, l’allora ministro degli affari esteri francese Robert Schuman rendeva pubblica

una dichiarazione con la quale proponeva di “mettere l’intera produzione francese e tedesca del

dell’acciaio sotto una comune Alta autorità, nel quadro di un’organizzazione alla quale

carbone e

possono aderire gli altri Paesi europei”. In tal modo, Francia e Germania volevano lasciarsi alle

spalle la loro contrapposizione riguardo allo sfruttamento dei giacimenti del carbone e dell’acciaio.

Si afferma qui l’idea di poter cedere un pezzo di sovranità dello Stato, anche se per un settore

limitato, ad un altro organismo, che avrebbe gestito in modo autonomo la politica comune di tale

settore.

La favorevole accoglienza alla proposta di Schuman, che nel frattempo aveva ricevuto anche

l’adesione dell’Italia e del Benelux, portò ad avere, nel 1952, il Trattato istitutivo della Comunità

europea del carbone e dell’acciaio (CECA), firmato a Parigi da Francia, Germania, Belgio,

federalisti, l’obiettivo era quello di creare uno Stato

Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia. Per i

federale europeo che, pur rispettando le singole autorità nazionali, fosse in grado di instaurare una

vera coesione tra i popoli europei ed evitarne, in futuro, il ripetersi di conflitti che fino allora

avevano ridotto il continente europeo a un campo di battaglia. I confederalisti, invece, erano più

propensi verso un modello di cooperazione intergovernativa che lasciasse intatte tutte le prerogative

scelto l’approccio funzionalista, per il quale

sovrane dei singoli Stati aderenti. Venne, tuttavia,

l’integrazione europea doveva attuarsi “step by step”, attraverso il graduale trasferimento di compiti

e funzioni in settori ben determinati a istituzioni indipendenti degli Stati, capaci di gestire in modo

autonomo le risorse comuni (progressiva integrazione economica).

Sempre negli 1950 si ebbe un progetto per l’istituzione di una Comunità europea di difesa (CED),

che prevedeva la creazione di un esercito europeo tramite l’integrazione dei corpi d’armata dei

diversi Stati membri. Tuttavia, a causa della mancata ratifica della Francia, il progetto CED non

trovò possibilità d’attuazione.

Nel 1957, i sei Stati firmarono a Roma i Trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE)

e della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Euratom).

Negli anni ’60, le istituzioni si consolidano ed avviano la produzione normativa. Il Regno Unito,

e propone un’associazione di libero

però, non rimane inerte rispetto alla nascita delle Comunità

scambio alternativa alla CEE, detta EFTA (European Free Trade Association) , a cui aderirono 7

Paesi europei. L’adesione ad essa consentiva al Regno Unito di mantenere la sua posizione dei

1

privilegio negli scambi commerciali con il Commonwealth, in un misura che non sarebbe stata

possibile qualora fosse entrata a far parte della Comunità.

Negli anni ’70, Regno Unito, Danimarca, Irlanda e Norvegia aderiscono all’accordo di adesione alle

Comunità e tuttavia, a causa di un referendum popolare interno negativo, la Norvegia andò a

ratificare l’atto. Nel 1979 abbiamo, inoltre, la prima elezione a suffragio universale diretto del

Parlamento europeo, i cui componenti, fino a quella data, erano stati nominati dai singoli

parlamenti nazionali.

Nel 1981 entra a far parte delle Comunità la Grecia, nel 1986 la Spagna e il Portogallo. Con il 1987

un primo passo verso il processo di riforma del sistema : l’adozione dell’ Atto Unico

abbiamo

europeo. Con esso ha luogo, per la prima volta, una revisione significativa dei Trattati originari.

2. Il Trattato di Maastricht del Trattato sull’Unione Europea (TUE).

Nel 1992 si ha la firma, a Maastricht, Con esso, le

Comunità europee, senza perdere formalmente la loro identità, diventano parte integrante di una

dimensione nuova e più grande, l’Unione Europea.

così ad identificarsi con questo nuovo edificio, l’UE, il

Il processo di integrazione europea viene

quale si regge su “tre :

pilastri”

I. La dimensione comunitaria, disciplinata dalle disposizioni contenute nei trattati istitutivi

delle Comunità europee (pilastro comunitario)

II. La politica estera e di sicurezza comune (PESC)

III. La cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI)

Inoltre, con il TUE, la Comunità economica europea viene simbolicamente rinominata Comunità

europea (CE). Nel relativo Trattato (TCE) viene inserita per la prima volta la nozione di

cittadinanza dell’Unione, si ampliano le competenze della Comunità e viene creata l’Unione

economica e monetaria in vista del successivo passaggio a una moneta unica.

Nel 1995 concludono l’atto di adesione Austria, Finlandia e Svezia.

Nel 1997, invece, il disegno istituzionale delineato a Maastricht viene perfezionato con il Trattato di

Amsterdam, che va nuovamente a modificare i Trattati istitutivi (che ora sono 4, in quanto è

compreso anche il TUE). Oltre ad interventi riguardo all’assetto istituzionale e nell’ambito della

PESC, le più importanti novità sono quelle che hanno trasformato radicalmente la GAI. Quasi tutti i

settori che rientravano nell’ambito del terzo pilastro sono trasferiti nel primo, comunitarizzando

così materi che in precedenza erano trattate esclusivamente in ambito intergovernativo (visti,

immigrazione, concessione di asilo ecc.) 2

L’allargamento ed il cammino verso il Trattato di Lisbona

3.

Uno dei nodi irrisolti con l’approvazione del Trattato di Amsterdam era il nuovo assetto

istituzionale da dare all’Unione europea in previsione del futuro allargamento. Per risolvere tali

problemi viene convocata una nuova conferenza intergovernativa, i cui lavori si concludono nel

2000, anno in cui gli Stati membri possono procedere alla firma del Trattato di Nizza, entrato in

vigore nel 2003. Anch’esso modifica i precedenti Trattati per quanto riguarda i meccanismi

istituzionali e, a differenza dei precedenti, non fissa alcun obiettivo di ampio respiro.

anno in cui vengono fissati i tassi di cambio irrevocabili tra l’euro e le valute

Tra il 1991,

partecipanti, e il 2002, anno in cui la nuova moneta unica entra materialmente in circolazione, 11

Stati si vincolano all’introduzione dell’€.

percorso negoziale che vede coinvolti, all’interno di una “Convenzione

Nel 2004, al termine di un

per l’avvenire dell’Europa”, i rappresentati dei governi, dei parlamenti nazionali, del Parlamento

Europeo e della Commissione, viene firmato a Roma il Trattato che adotta una Costituzione per

l’Europa, destinato a rimpiazzare integralmente i Trattati esistenti. Tuttavia, mentre l’Unione si

(con l’ingresso nel 2004 di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,

appresta a passare a 27 Stati membri

Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria e nel 2007 di Bulgaria e

Romania) l’entrata in vigore del Trattato viene bloccata da due referendum negativi in Francia e

Paesi Bassi, che ne bocciano la ratifica da parte di questi due Paesi. Il progetto viene formalmente

abbandonato.

I contenuti di Trattati costituzionale, però, diventano la base di una nuova Conferenza

intergovernativa che porterà rapidamente alla redazione e alla firma, nel 2007, del Trattato di

Lisbona. Anche il processo di ratifica di questo nuovo Trattato avrà un percorso travagliato: in

Irlanda, ad esempio, avvennero due referendum, il primo con esito negativo, il secondo con esito

positivo dovuto al fatto che il Paese aveva ottenuto quelle garanzie giuridiche (riguardo alla politica

fiscale, al diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione e alle questioni sociali) che tanto

preoccupavano il popolo irlandese . Solo dopo che la Repubblica ceca, ultimo tra gli Stati membri,

deposita il proprio strumento di ratifica, il Trattato di Lisbona entra in vigore, secondo quanto

previsto dal suo art.6, il 1°dicembre 2009.

– L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UE

PARTE PRIMA

CAPITOLO I PROFILI GENERALI

1. Struttura e contenuti dei Trattati istitutivi dopo Lisbona

Il Trattato di Lisbona prevede la profonda modifica del Trattato istitutivo della Comunità europea e

(quello dell’Euratom è scaduto,

del TUE. I Trattati rimangono due dopo 50 anni, nel 2002):

- Il TUE

Il TCE che assume ora la nuova denominazione di Trattato sul funzionamento dell’Unione

- e si qualifica come “servente” del nuovo TUE, in quanto riservato alla disciplina

europea (TFUE) 3

specifica dei settori in cui l’Unione esercita le sue competenze e degli strumenti /modalità tramite

cui tali competenze sono esercitate.

Essi, aventi pari valore giuridico, sono strettamente complementari e regolano congiuntamente

un’unica entità giuridica, l’UE, che assorbe in sé la personalità giuridica della Comunità europea,

succedendole nei rapporti giuridici preesistenti. Per quanto riguarda il TUE, esso consta di 55

articoli ed è suddiviso in 6 titoli, in cui sono collocati i principi fondanti e le regole di base

dell’Unione. Nel Titolo I abbiamo un esplicito riferimento ai valori su cui si fonda l’UE, una chiara

ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri e un definitivo richiamo ai diritti

fondamentali dell’uomo che l’Unione si impegna a garantire e rispettare. Abbiamo poi, sempre nel

TUE, una serie di disposizioni concernenti le vicende dello status di membro dell’Unione ed un

certo n° di articoli dedicati all’azione esterna dell’Unione ed in particolare alla politica estera e di

sicurezza comune (materia disciplinata qui in maniera sostanzialmente completa).

A parte quest’ultima eccezione, è il TFUE, che consta, oltre al preambolo, di 358 articoli, a

raccogliere tutte quelle disposizioni volte a regolare le competenze e a delimitare il campo di azione

dell’Unione. Dopo alcuni art. introduttivi dedicati ai criteri di funzionamento del sistema delle

competenze dell’Unione, ai principi cui si conformano le politiche e le azioni di questa, ed alla

cittadinanza dell’Unione, sono qui radunate le disposizioni che individuano i contenuti dei diversi

settori di competenza dell’Unione e ne disciplinano concretamente l’esercizio. Completano il TFUE

le disposizioni istituzionali e finanziarie.

Trattato sull’Unione europea,

1 (b). appunti

E’ un trattato internazionale dotato di un preambolo che cita i soggetti sottoscrittori del Trattato in

rappresentanza dei singoli Stati (i loro capi).

Art. 1 - è un articolo fondamentale. Mediante tale Trattato, le parti contraenti istituiscono fra

loro un’Unione europea, che non preesiste ad essi né prende il loro posto. Si tratta di un

soggetto terzo rispetto agli Stati, internazionale e dotato di personalità giuridica.

2° comma - ci fa capire i presupposti, segna concetto di un percorso che si sta svolgendo e che è

fatto di tappe, il quale volge verso un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa (c’è la

consapevolezza dell’esistenza di più popoli, non di uno solo).

– l’Unione si fonda sui due

3°comma Trattati aventi uguale valore giuridico e si sostituisce alla

CE. l’Unione europea

Art.2 - si fonda su vari valori e sul rispetto dei diritti umani e delle minoranze.

È l’articolo che comprende i principi su cui si fonda l’UE, presenti in tutti gli Stati membri (=

condivisi). le finalità che l’UE si prefigge di raggiungere, o meglio, cosa si prefiggono di

Art.3 - Contiene

fare gli Stati tramite l’appartenenza all’Unione : pace, valori propri, benessere dei suoi popoli

(concetto con varie declinazioni, anche di tipo economico). Vi è, nell’Unione, un concetto di

solidarietà implicante la ridistribuzione della ricchezza tra i componenti di popolazioni dislocate

4

in un diverso Stato (solo lo 0,4% del PIL dei Paesi membri è destinato alla ridistribuzione della

ricchezza a favore dei popoli meno abbienti).

– L’UE instaura un mercato interno, unico nonostante vi siano 27popoli : le

Comma successivi

merci circolano senza freni o limiti, se non in caso di aspetti patologici. Vi è anche la possibilità

di trasferire capitali tra i vari Paesi membri in modo del tutto libero.

– Tratta dell’€

4° comma – Tratta delle relazioni tra l’UE e il resto del mondo, sebbene non si tratti degli “Stati

5°comma

uniti d’Europa”. Rif. alla politica estera e alla sicurezza comune.

– L’Unione agisce in base alle competenze

6°comma assegnatele dagli Stati e nei limiti delle

stesse. Ciò che non le è assegnato non le compete e compete,invece,agli Stati membri.

Art.4 Gli Stati mantengono alcune prerogative inderogabili, come la sicurezza nazionale. Ogni

modifica ai Trattati va comunque assunta tramite un nuovo negoziato.

– Delimitazione delle competenze dell’UE si basa sul principio di attribuzione.

Art.5 – Si occupa dei diritti e delle libertà fondamentali. Il sistema dell’UE si è,

Art.6 nel tempo,

dotato di un ambito di competenza relativo ai diritti fondamentali della persona. La svolta si ha

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che non fu, però, ratificata

nel 2000 con la

dagli Stati membri. Venne poi inclusa nel sistema e assume lo stesso valore giuridico dei

Trattati (anche se non è incorporata da questi). Il contenuto della Carta è molto ampio, riprende

tutti i diritti fondamentali della persona. Quanto si trova al suo interno serve per verificare se le

istituzioni dell’UE rispettano tali diritti e per dare un’idea condivisa dei diritti tutelati dagli Stati

membri. L’Unione ha anche aderito alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali, trattato che il Consiglio d’Europa ha approvato nel 1950.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nasce nel 2000, con il Trattato di Nizza,

per tranquillizzare gli Stati membri nei confronti di quei Paesi, aventi un passato socialista, che

si apprestavano ad entrare a far parte dell’UE. Diventa fonte del diritto dell’UE con il Trattato di

Lisbona. È composta da 54 art. contenuti in 7 titoli:

I. Dignità

II. Libertà (rispetto della vita privata e familiare e della riservatezza, protezione dati personali)

III. Uguaglianza (divieto di discriminazione, anche per nazionalità, parità uomo-donna)

Solidarietà art.37 sulla tutela dell’ambiente e art.38 sui consumatori sono due art. “border

IV. line”)

V. Cittadinanza (quella europea si somma a quella italiana, diritti e obblighi aggiunti, tra cui:

- Dir. Attivo/passivo alle elezioni del Parlamento Europeo

- Dir. Attivo/passivo alle elezioni comunali nello Stato membro in cui si risiede

-Dir. di buona amministrazione nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni UE

- Dir. Di petizione

- Dir. Di circolazione e soggiorno

-Dir. Alla tutela diplomatica e consolare 5

VI. Giustizia (giusto processo, presunzione d’innocenza, diritto di difesa)

La Carta vincola l’Unione nelle sue attività e lavora su norme nazionali riferite a direttive UE,

Il giudice, nell’ambito dei

mentre non va, invece, a intervenire sulle semplici norme nazionali.

diritti fondamentali, si ritrova quindi a dover coordinare 4 fonti: le Costituzioni degli Stati, la

Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la Convenzione europea del Consiglio d’Europa e la

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del cittadino.

– la clausola di salvaguardia rispetto a allontanamenti dal rispetto dei diritti

Art.7 È’

fondamentali. È possibile mettere sotto esame uno Stato membro per la sua condotta e

sanzionarlo sospendendone i diritti che gli derivano dai Trattati. Lo Stato ha comunque la

possibilità di difendersi. Tale art. fu utilizzato con Austria e Ungheria.

– ai Paesi confinanti con l’UE (limitrofi) e sancisce la possibilità di interagire

Art.8 È rivolto

con essi, mediante accordi internazionale e di preadesione.

Art.9 Esprime il principio di uguaglianza dei cittadini europei.

– Il funzionamento dell’UE si fonda

Art. 10 sulla democrazia rappresentativa: i cittadini sono

rappresentati all’interno del Parlamento europeo. Non vi è nessuna organizzazione

internazionale a basarsi sulla democrazia rappresentativa, in quanto in esse partecipano Stati,

individui. In ogni caso, anche nell’UE i cittadini sono formalmente

visti come paritari, ma non

uguali, ma nella realtà le popolazioni degli Stati sono enormemente diverse già solo in base

all’entità.

Art. 11 Le istituzioni danno,ai cittadini, la possibilità di mantenere con esse rapporti socio-

economici.

– chiamati in causa i Parlamenti Nazionali per il buon funzionamento dell’Unione.

Art. 12 Sono

Essi hanno un ruolo rilevante in quanto :

Vi è un dovere d’informazione che vincola le istituzioni UE verso costoro

-

- Vigilano riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni

Intervengono nell’ambito delle politiche riguardanti lo spazio di libertà,sicurezza e giustizia

-

- Intervengono nel processo di revisione dei Trattati

adesione dei nuovi Stati dell’UE

- Intervengono nel processo di

- Vi è una cooperazione interparlamentare tra i 27 Parlamenti Nazionali e il Parlamento Europeo

Questo coinvolgimento dei Parlamenti Nazionali, tuttavia, rischia di mettere in discussione la piena

a rappresentare i cittadini degli Stati membri all’

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tizzano Antonio.
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