Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 70
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 1 Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 70.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'unione europea, Prof. Amalfitano Chiara, libro consigliato Manuale di diritto dell'Unione Europea, Tizzano  Pag. 66
1 su 70
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI

DELL’UE

GIUSTIZIA

Gli organi:

a. la Corte di giustizia

b. Il Tribunale

c. I Tribunali specializzati

a) La Corte di Giustizia

Le norme relative alla composizione, al funzionamento e alle competenze della stessa sono contenute, oltre che

nei Trattati istitutivi, nel Protocollo sullo Statuto della CG e nel regolamento di procedura stabilito dalla stessa

Corte, ma deve essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata.

 La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro (e quindi da 28 giudici). Per quanto riguarda i

giudici manca la condizione della loro nazionalità comunitaria, sarebbe dunque possibile la nomina di

cittadini di stati terzi e pure la nomina di più giudici della stessa nazionalità, purché nell’ambito del

numero totale.

 

I giudici sono assistiti nello svolgimento delle loro funzioni da 11 avvocati generali (AG) compito

degli AG è di “presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni

motivate sulle cause che richiedono il (loro) intervento.

In realtà gli AG assistono la Corte -secondo i casi, con consultazioni, audizioni e pareri-, in quasi tutti i

passaggi della procedura (salvo la fase decisionale della camera di consiglio, riservata ai giudici),

partecipando inoltre alla gestione delle attività amministrative dell'istituzione.

Ugualmente membri della Corte, e con identico status a quello dei giudici, gli AG rappresentano un

istituto simile al PG presso la Corte di Cassazione le loro conclusioni non costituiscono pareri di

un'autorità estranea alla Corte, ma l'opinione di un membro dell'Istituzione, motivata ed espressa

pubblicamente Per questo motivo anche se non partecipano alla fase deliberativa della sentenza, gli AG

.

concorrono ugualmente al processo di elaborazione della stessa e quindi allo svolgimento della funzione

giudiziaria attribuita alla Corte.

 I giudici e gli Avvocati Generali della Corte di giustizia dell'Unione Europea sono nominati per un

mandato di 6 anni dai governi degli Stati membri, in accordo tra loro. La nomina è subordinata alla

consultazione di un Comitato ad hoc, creato con il Trattato di Lisbona.

 Il presidente della Corte è eletto fra e dai soli giudici, egli rappresenta la Corte dirige le riunioni generali

vigila sul corretto funzionamento dei servizi dell’Istituzione e distribuisce le cause tra i giudici.

 La Corte si riunisce in sezioni composte da tre o, nella maggior parte dei casi, da cinque giudici.

all’importanza

Può in relazione della causa, riunirsi in grande sezione (quindici giudici) ed è anche

lo richiedano uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione che siano parti in causa.

tenuta a farlo se

invece in assemblea plenaria nei casi indicati dall’art 16 Statuto (giudizi di comportamento

Si riunisce

membri di alcuni organi comunitari) e,sentito l’AG, ogniqualvolta

dei reputi che un giudizio pendente

dinnanzi ad essa rivesta un’importanza eccezionale.

 In sede giurisdizionale, la Corte delibera in camera di consiglio, in presenza dei soli giudici membri

della formazione e sulla base dei voti espressi della maggioranza degli stessi. Le deliberazioni restano

segrete e quindi le opinioni dissenzienti o individuali dei giudici non sono rese note

 La Corte che ha sede a Lussemburgo è assistita da un cancelliere da essa stessa nominato per un periodo

di sei anni (rinnovabile) e ne fissa lo statuto. 37

b) Il Tribunale.

La Corte è affiancata dal Tribunale.

Istituito nell’intento di assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione e per sgravare il carico di lavoro

della Corte, specialmente per le cause che esigono un esame dei fatti assai complesso.

 Le sue competenze sono state estese a tutti i ricorsi introdotti da persone fisiche o giuridiche e poi a tutti

i ricorsi, quale ne sia la natura del ricorrente ad eccezione dei r. attribuiti a un tribunale specializzato e di

quelli che lo stesso Statuto riserva alla Corte. Tuttavia è previsto che lo stesso Statuto possa

ulteriormente includere in tale elencazione altre categorie di ricorsi.

La competenza del Tribunale può essere estesa, per materie specifiche, anche ai procedimenti in via

pregiudiziale, ferma restando la possibilità di sottoporre al riesame della Corte le relative decisioni al

fine di garantirne l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione.

 Il Tribunale si caratterizza per essere composto di soli giudici, la nomina di avvocati generali è solo

eventuale e decisa volta per volta per singole cause ma nella prassi molto rara.

 Ha una composizione variabile, il numero dei giudici è fissato non già nel Trattato, ma nello stesso

Statuto e quindi è più facilmente modificabile però almeno un giudice per Stato membro .

 Anche il TPI si organizza in sezioni (composte da tre o cinque giudici) ma in determinati casi decisi

dalla grande sezione (13 giudici) o in seduta plenaria. Considerato il carico di lavoro, ed anche in vista

di ulteriori competenze, il Consiglio ha autorizzato il Tribunale, in casi tassativamente indicati, a

“statuire nella persona di giudice unico”.

un

c) I tribunali specializzati ad istituire, mediante un’apposita procedura, delle “ camere

Con il Trattato di Nizza si autorizzava il Consiglio Il

giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi in materie specifiche”.

ridenominato le “camere

Trattato di Lisbona ha sostanzialmente confermato tale disciplina anche se ha

giurisdizionali” come “tribunali specializzati” affidando l’istituzione non già al solo Consiglio ma allo stesso e

“affiancati”

al Parlamento europeo in procedura legislativa, ed ha precisato che essi sono al Tribunale.

 membri, nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità, e

I Tribunali specializzati sono composti da

garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di

scelti tra persone che offrano tutte le

funzioni giurisdizionali

 I provvedimenti potranno essere oggetto di impugnazione al Tribunale per i soli motivi di diritto o

qualora la decisione sull’istituzione del Tribunale specializzato lo preveda

anche per i motivi di fatto

 Le conseguenti decisioni di quest’ultimo possono a loro volta essere eccezionalmente oggetto di un

particolare ricorso, c.d. “riesame” , innanzi alla Corte di Giustizia “ove sussistano gravi rischi che

l’unità dell’Unione compromesse”.

o la coerenza del diritto siano

La procedura.

Di regola, il procedimento si articola in due fasi, una scritta e una orale.

1. Nella fase scritta, la Corte e il giudice relatore possono richiedere documenti, chiarimenti o mezzi

istruttori come perizie o prove testimoniali.

2. La fase orale è facoltativa e si svolge solo se la Corte ritiene di non essere sufficientemente informata

dalle memorie scritte.

Durante un'udienza successiva, l'Avvocato Generale presenta le conclusioni, segnando la conclusione della fase

orale e il passaggio alla deliberazione della causa.

Nel caso del rinvio pregiudiziale, l'atto introduttivo è la domanda del giudice nazionale, che deve rispettare

specifici requisiti di chiarezza e completezza. La domanda di rinvio è notificata a tutte le parti interessate,

compresi gli Stati membri, la Commissione e altre istituzioni.

Esistono regole specifiche, come la procedura accelerata e la procedura pregiudiziale di urgenza, per ridurre i

tempi in determinati casi.

Nei procedimenti di ricorsi diretti, l'atto introduttivo è il ricorso presentato dal ricorrente presso la

cancelleria della Corte entro i termini stabiliti. Il ricorso è notificato al convenuto, che ha due mesi per

presentare un controricorso, al quale il ricorrente può rispondere con una replica

In questa fase è consentito a terzi di intervenire: gli Stati membri e le istituzioni hanno il diritto di intervenire in

dell’UE

tutte le cause, gli organi e organismi possono farlo invece solo se mostrano di avere interesse alla

soluzione della controversia, i soggetti privati sono soggetti alla medesima limitazione e non possono

intervenire nelle cause instaurate fra Stati membri o tra istituzioni o tra gli uni e le altre. 38

le conclusione dell’AG, la causa passa

Conclusa la fase orale e udite in camera di consiglio per la decisione

salvo che non vi sia stata una transazione o una rinuncia agli atti.

dell’ordinanza.

La decisione finale assume la forma della sentenza ovvero

La sentenze della Corte hanno forza obbligatoria dal giorno della pronuncia, se comportano un obbligo

pecuniario esse possono anche costituire titolo esecutivo. Le sentenza dispongono anche sulle spese processuali

normalmente a carico della parte soccombente ma in taluni casi è possibile ammettere il gratuito patrocinio.

Essendo rese da un organo giurisdizionale di ultima istanza, le sentenze della Corte non sono soggette ad

impugnazione se non con mezzi straordinari (opposizione in caso di sentenza adottata in contumacia del

convenuto - opposizione di terzo).

e) Il regolamento di procedura disciplina l'impugnazione delle sentenze del Tribunale presso la Corte.

L’impugnazione è consentita alle parti principali nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica

della decisione impugnata e solo per motivi di diritto.

La Corte non potrà quindi riesaminare la valutazione dei fatti

operata dal Tribunale, salvo che non si imputi al

Tribunale uno “snaturamento” degli elementi di prova. Inoltre, trattandosi di un giudizio per così dire di

Cassazione, le parti non possono sollevare nuovi motivi né riproporre le questioni già decise dal Tribunale se

non per denunciare i presunti errori di diritto nella relativa valutazione.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, la Corte può statuire sulla controversia o rinviarla al Tribunale

f) Nel caso di ricorso contro sentenze del Tribunale in sede di impugnazione di decisioni specializzate o

procedimenti pregiudiziali, la Corte procede al "riesame" del provvedimento impugnato.

Il primo avvocato generale può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale se ritiene che

esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. La Corte decide sull'opportunità del

riesame.

Competenze

Ciò posto, possiamo riassuntivamente distinguere le competenze della Corte nei seguenti termini (art. 19 par. 3

TUE).

Anzitutto si può dire che di regola esse hanno natura giurisdizionale, anche se in alcuni casi, del tutto limitati

ma di rilievo per nulla marginale, la Corte può essere chiamata a s

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher amepali di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Amalfitano Chiara.