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CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI
DELL’UE
GIUSTIZIA
Gli organi:
a. la Corte di giustizia
b. Il Tribunale
c. I Tribunali specializzati
a) La Corte di Giustizia
Le norme relative alla composizione, al funzionamento e alle competenze della stessa sono contenute, oltre che
nei Trattati istitutivi, nel Protocollo sullo Statuto della CG e nel regolamento di procedura stabilito dalla stessa
Corte, ma deve essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro (e quindi da 28 giudici). Per quanto riguarda i
giudici manca la condizione della loro nazionalità comunitaria, sarebbe dunque possibile la nomina di
cittadini di stati terzi e pure la nomina di più giudici della stessa nazionalità, purché nell’ambito del
numero totale.
I giudici sono assistiti nello svolgimento delle loro funzioni da 11 avvocati generali (AG) compito
degli AG è di “presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni
motivate sulle cause che richiedono il (loro) intervento.
In realtà gli AG assistono la Corte -secondo i casi, con consultazioni, audizioni e pareri-, in quasi tutti i
passaggi della procedura (salvo la fase decisionale della camera di consiglio, riservata ai giudici),
partecipando inoltre alla gestione delle attività amministrative dell'istituzione.
Ugualmente membri della Corte, e con identico status a quello dei giudici, gli AG rappresentano un
istituto simile al PG presso la Corte di Cassazione le loro conclusioni non costituiscono pareri di
un'autorità estranea alla Corte, ma l'opinione di un membro dell'Istituzione, motivata ed espressa
pubblicamente Per questo motivo anche se non partecipano alla fase deliberativa della sentenza, gli AG
.
concorrono ugualmente al processo di elaborazione della stessa e quindi allo svolgimento della funzione
giudiziaria attribuita alla Corte.
I giudici e gli Avvocati Generali della Corte di giustizia dell'Unione Europea sono nominati per un
mandato di 6 anni dai governi degli Stati membri, in accordo tra loro. La nomina è subordinata alla
consultazione di un Comitato ad hoc, creato con il Trattato di Lisbona.
Il presidente della Corte è eletto fra e dai soli giudici, egli rappresenta la Corte dirige le riunioni generali
vigila sul corretto funzionamento dei servizi dell’Istituzione e distribuisce le cause tra i giudici.
La Corte si riunisce in sezioni composte da tre o, nella maggior parte dei casi, da cinque giudici.
all’importanza
Può in relazione della causa, riunirsi in grande sezione (quindici giudici) ed è anche
lo richiedano uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione che siano parti in causa.
tenuta a farlo se
invece in assemblea plenaria nei casi indicati dall’art 16 Statuto (giudizi di comportamento
Si riunisce
membri di alcuni organi comunitari) e,sentito l’AG, ogniqualvolta
dei reputi che un giudizio pendente
dinnanzi ad essa rivesta un’importanza eccezionale.
In sede giurisdizionale, la Corte delibera in camera di consiglio, in presenza dei soli giudici membri
della formazione e sulla base dei voti espressi della maggioranza degli stessi. Le deliberazioni restano
segrete e quindi le opinioni dissenzienti o individuali dei giudici non sono rese note
La Corte che ha sede a Lussemburgo è assistita da un cancelliere da essa stessa nominato per un periodo
di sei anni (rinnovabile) e ne fissa lo statuto. 37
b) Il Tribunale.
La Corte è affiancata dal Tribunale.
Istituito nell’intento di assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione e per sgravare il carico di lavoro
della Corte, specialmente per le cause che esigono un esame dei fatti assai complesso.
Le sue competenze sono state estese a tutti i ricorsi introdotti da persone fisiche o giuridiche e poi a tutti
i ricorsi, quale ne sia la natura del ricorrente ad eccezione dei r. attribuiti a un tribunale specializzato e di
quelli che lo stesso Statuto riserva alla Corte. Tuttavia è previsto che lo stesso Statuto possa
ulteriormente includere in tale elencazione altre categorie di ricorsi.
La competenza del Tribunale può essere estesa, per materie specifiche, anche ai procedimenti in via
pregiudiziale, ferma restando la possibilità di sottoporre al riesame della Corte le relative decisioni al
fine di garantirne l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione.
Il Tribunale si caratterizza per essere composto di soli giudici, la nomina di avvocati generali è solo
eventuale e decisa volta per volta per singole cause ma nella prassi molto rara.
Ha una composizione variabile, il numero dei giudici è fissato non già nel Trattato, ma nello stesso
Statuto e quindi è più facilmente modificabile però almeno un giudice per Stato membro .
Anche il TPI si organizza in sezioni (composte da tre o cinque giudici) ma in determinati casi decisi
dalla grande sezione (13 giudici) o in seduta plenaria. Considerato il carico di lavoro, ed anche in vista
di ulteriori competenze, il Consiglio ha autorizzato il Tribunale, in casi tassativamente indicati, a
“statuire nella persona di giudice unico”.
un
c) I tribunali specializzati ad istituire, mediante un’apposita procedura, delle “ camere
Con il Trattato di Nizza si autorizzava il Consiglio Il
giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi in materie specifiche”.
ridenominato le “camere
Trattato di Lisbona ha sostanzialmente confermato tale disciplina anche se ha
giurisdizionali” come “tribunali specializzati” affidando l’istituzione non già al solo Consiglio ma allo stesso e
“affiancati”
al Parlamento europeo in procedura legislativa, ed ha precisato che essi sono al Tribunale.
membri, nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità, e
I Tribunali specializzati sono composti da
garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di
scelti tra persone che offrano tutte le
funzioni giurisdizionali
I provvedimenti potranno essere oggetto di impugnazione al Tribunale per i soli motivi di diritto o
qualora la decisione sull’istituzione del Tribunale specializzato lo preveda
anche per i motivi di fatto
Le conseguenti decisioni di quest’ultimo possono a loro volta essere eccezionalmente oggetto di un
particolare ricorso, c.d. “riesame” , innanzi alla Corte di Giustizia “ove sussistano gravi rischi che
l’unità dell’Unione compromesse”.
o la coerenza del diritto siano
La procedura.
Di regola, il procedimento si articola in due fasi, una scritta e una orale.
1. Nella fase scritta, la Corte e il giudice relatore possono richiedere documenti, chiarimenti o mezzi
istruttori come perizie o prove testimoniali.
2. La fase orale è facoltativa e si svolge solo se la Corte ritiene di non essere sufficientemente informata
dalle memorie scritte.
Durante un'udienza successiva, l'Avvocato Generale presenta le conclusioni, segnando la conclusione della fase
orale e il passaggio alla deliberazione della causa.
Nel caso del rinvio pregiudiziale, l'atto introduttivo è la domanda del giudice nazionale, che deve rispettare
specifici requisiti di chiarezza e completezza. La domanda di rinvio è notificata a tutte le parti interessate,
compresi gli Stati membri, la Commissione e altre istituzioni.
Esistono regole specifiche, come la procedura accelerata e la procedura pregiudiziale di urgenza, per ridurre i
tempi in determinati casi.
Nei procedimenti di ricorsi diretti, l'atto introduttivo è il ricorso presentato dal ricorrente presso la
cancelleria della Corte entro i termini stabiliti. Il ricorso è notificato al convenuto, che ha due mesi per
presentare un controricorso, al quale il ricorrente può rispondere con una replica
In questa fase è consentito a terzi di intervenire: gli Stati membri e le istituzioni hanno il diritto di intervenire in
dell’UE
tutte le cause, gli organi e organismi possono farlo invece solo se mostrano di avere interesse alla
soluzione della controversia, i soggetti privati sono soggetti alla medesima limitazione e non possono
intervenire nelle cause instaurate fra Stati membri o tra istituzioni o tra gli uni e le altre. 38
le conclusione dell’AG, la causa passa
Conclusa la fase orale e udite in camera di consiglio per la decisione
salvo che non vi sia stata una transazione o una rinuncia agli atti.
dell’ordinanza.
La decisione finale assume la forma della sentenza ovvero
La sentenze della Corte hanno forza obbligatoria dal giorno della pronuncia, se comportano un obbligo
pecuniario esse possono anche costituire titolo esecutivo. Le sentenza dispongono anche sulle spese processuali
normalmente a carico della parte soccombente ma in taluni casi è possibile ammettere il gratuito patrocinio.
Essendo rese da un organo giurisdizionale di ultima istanza, le sentenze della Corte non sono soggette ad
impugnazione se non con mezzi straordinari (opposizione in caso di sentenza adottata in contumacia del
convenuto - opposizione di terzo).
e) Il regolamento di procedura disciplina l'impugnazione delle sentenze del Tribunale presso la Corte.
L’impugnazione è consentita alle parti principali nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica
della decisione impugnata e solo per motivi di diritto.
La Corte non potrà quindi riesaminare la valutazione dei fatti
operata dal Tribunale, salvo che non si imputi al
Tribunale uno “snaturamento” degli elementi di prova. Inoltre, trattandosi di un giudizio per così dire di
Cassazione, le parti non possono sollevare nuovi motivi né riproporre le questioni già decise dal Tribunale se
non per denunciare i presunti errori di diritto nella relativa valutazione.
Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, la Corte può statuire sulla controversia o rinviarla al Tribunale
f) Nel caso di ricorso contro sentenze del Tribunale in sede di impugnazione di decisioni specializzate o
procedimenti pregiudiziali, la Corte procede al "riesame" del provvedimento impugnato.
Il primo avvocato generale può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale se ritiene che
esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. La Corte decide sull'opportunità del
riesame.
Competenze
Ciò posto, possiamo riassuntivamente distinguere le competenze della Corte nei seguenti termini (art. 19 par. 3
TUE).
Anzitutto si può dire che di regola esse hanno natura giurisdizionale, anche se in alcuni casi, del tutto limitati
ma di rilievo per nulla marginale, la Corte può essere chiamata a s