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CAP.3: I GIUDIZI SUI COMPORTAMENTI DEGLI STATI MEMBRI
Premessa.
Tra le varie competenze, quella che attiene al controllo dei comportamenti degli stati membri assume un rilievo particolare, poiché riguarda l'osservanza dei trattati da parte di questi, mettendo in causa direttamente il comportamento degli enti che, oltre ad aver dato vita alle organizzazioni europee, restano i principali garanti della loro effettiva funzionalità. I fini dell'unione non potrebbero invero essere perseguiti se gli stati membri non concorressero con il proprio impegno e non fornissero i necessari strumenti per la realizzazione degli obiettivi comuni.
I trattati si sono preoccupati di predisporre, per le controversie che potrebbero insorgere in materia, una disciplina volta ad imporre la soluzione di quelle controversie nell'ambito del sistema e ad istituire a tal fine appositi meccanismi, caratterizzati dal ruolo attivo e penetrante delle stesse istituzioni.
dell'unione: si è previsto l'obbligo degli stati membri di risolvere eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione dei trattati secondo procedure previste dal sistema e sono state istituite procedure per assicurare l'osservanza dei trattati da parte degli stati membri, nelle quali è fatto largamente posto all'iniziativa e/o alla partecipazione delle istituzioni (in particolare della commissione), per incardinare quelle procedure all'interno del sistema e renderle funzionali al corretto funzionamento dello stesso. 2. I ricorsi della commissione per inadempimento degli obblighi incombenti agli stati membri. I presupposti generali. La nozione di inadempimento. Fra le varie procedure, quella che assume maggiore rilievo riguarda le azioni promosse dalla commissione contro gli stati membri per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto UE (medesime azioni possono essere promosse anche dagli stessi stati).membri). Oggetto delle procedure d'infrazione è l'accertamento della sussistenza di un adempimento da parte degli stati membri degli obblighi loro derivanti dal diritto UE. Tali obblighi sono quelli enunciati dai trattati istitutivi, dagli atti vincolanti adottati dalle istituzioni e dagli accordi internazionali da queste stipulati; rientra però nell'ambito di applicazione del diritto dell'unione anche il rispetto dei diritti fondamentali derivanti dalla Convenzione di Roma sulla salvaguardia di quei diritti e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi generali dell'ordinamento UE. Può dunque essere che il comportamento di uno stato membro che, pur non contrastando con alcuna norma espressa, possa pregiudicare la funzionalità degli organi comunitari, in relazione all'obbligo generale, che incombe sugli stati, di collaborare alla realizzazione dei compiti dell'unione e diastenersi da qualsiasi comportamento con essi configgente: la corte ha spesso richiamato il principio di leale collaborazione per dichiarare l'incompatibilità di comportamenti degli stati e dei loro organi che non contrastavano direttamente con specifiche disposizioni, ma si prestavano ad indebolire l'efficacia del diritto dell'unione e la realizzazione delle finalità comuni. La responsabilità per l'inadempimento incombe allo stato nella sua unità e nella sua complessità. L'inadempimento può concretizzarsi tanto in un'azione quanto in un'omissione. La responsabilità che incombe sullo stato ha carattere assoluto ed oggettivo: non rilevano né l'eventuale colpa dello stato agente, né la natura o la gravità dell'inadempimento commesso, né l'assenza di un pregiudizio da questo provocato; ad essa lo statocome sufficienti se non sono in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Inoltre, gli stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione delle direttive dell'Unione entro i termini stabiliti. Qualora un membro non rispetti tali obblighi, l'Unione può adottare misure correttive nei suoi confronti. È importante sottolineare che l'Unione Europea ha il potere di adottare misure coercitive nei confronti degli stati membri che non rispettano i loro obblighi. Queste misure possono includere sanzioni finanziarie o la sospensione di alcuni diritti dell'Unione. In conclusione, l'Unione Europea ha il potere di far rispettare le sue norme e gli stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.di avvio, in cui la Commissione europea invia una lettera di messa in mora allo stato membro interessato, in cui vengono indicati i motivi della presunta violazione e viene richiesta una risposta entro un determinato termine; Una fase di accertamento, in cui la Commissione valuta la risposta fornita dallo stato membro e decide se procedere con l'apertura di una procedura di infrazione formale. Durante questa fase precontenziosa, lo stato membro ha la possibilità di fornire spiegazioni e di adottare misure correttive per risolvere la situazione. Se la Commissione ritiene che lo stato membro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, può decidere di avviare una procedura di infrazione formale. La procedura di infrazione formale prevede ulteriori passaggi, come l'invio di una lettera di costituzione in mora, l'invio di un parere motivato e, se necessario, il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'obiettivo finale della procedura di infrazione è garantire il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli stati membri e assicurare che i cittadini europei possano beneficiare appieno dei diritti e delle libertà previsti dai trattati.precontenziosa: nelle mani della commissione, l'unica a poter contestare1 l'inadempimento, prima direttamente allo stato membro e poi ricorrendo alla corte in caso di persistenza dell'infrazione;
Una fase di natura giudiziaria: in cui alla corte spetta accertare l'effettiva sussistenza2 dell'illecito e pronunciarsi sul comportamento dello stato, eventualmente imponendogli sanzioni.45
La fase precontenziosa
La prima fase riflette il compito istituzionale della commissione di vigilare sull'osservanza degli obblighi assunti dagli stati membri: spetta alla commissione valutare la consistenza, la continuità e le conseguenze del comportamento illecito. Non sempre però il sospetto o la certezza di una violazione del trattato mettono in moto la procedura, la contestazione formale allo stato è infatti subordinata ad un giudizio discrezionale della commissione, che dovrà valutare la consistenza, la continuità e le
conseguenze del comportamento illecito, c'è l'opportunità di risolvere la questione ricorrendo alla procedura di infrazione: può quindi accadere che la commissione ritenga eccessivo o intempestivo avviarla. Ai fini dell'avvio della procedura occorre solo che la commissione reputi sussistere l'inadempimento, senza altre condizioni. La commissione non può dunque essere obbligata ad avviare la procedura, né da parte di un altro stato membro, che comunque può promuovere un'autonoma iniziativa al riguardo; né da parte dei privati interessati, che possono comunque denunciare le violazioni commesse da autorità nazionali e chiedere l'avvio di una procedura di infrazione. Ciò non attribuisce però in alcun modo ai denuncianti il diritto di ricorrere alla corte sulle successive scelte della commissione. Inoltre, in virtù dell'ampia discrezionalità riconosciuta inmateria alla commissione, essa può̀ avviare la procedura anche a distanza di molto tempo da quando l'inadempimento le è stato denunciato o è stato da essa rilevato d'ufficio. Tuttavia, seppur ampiamente discrezionale, il potere della commissione non può̀ essere esercitato in modo irragionevole o tale da pregiudicare i diritti di difesa dello stato. Ove decida di contestare l'illecito, la commissione avvia la fase precontenziosa, che si articola a sua volta in due fasi: quella della lettera di messa in mora (o diffida) e quella, eventuale, del parere motivato:
Diffida: la commissione comunica formalmente allo stato interessato l'apertura della procedura e lo mette in condizione di presentare le proprie osservazioni entro un termine fissato dalla stessa commissione. In realtà̀, però, già prima dell'invio della diffida, la corte chiede spiegazioni allo stato inadempiente e solo se insoddisfatta
alla richiesta di risposta entro un determinato termine. Inoltre, è consigliabile che la lettera di messa in mora venga inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da avere una prova dell'invio e della ricezione da parte dello stato interessato. Di seguito, ti fornisco un esempio di come potresti formattare il testo utilizzando tag HTML:Invia la lettera di messa in mora, che segna la formalizzazione della procedura. Questa fase è molto importante non solo perché rappresenta l'ultimo tentativo di componimento della controversia in sede extragiudiziale, ma soprattutto perché tende a garantire il rispetto del diritto di difesa dello stato interessato ed al tempo stesso a definire con chiarezza i termini della questione che potrà poi essere eventualmente deferita alla corte. È proprio in questa fase, infatti, che si precisano le varie posizioni, con la formulazione della contestazione da parte dell'esecutivo e le osservazioni presentate dallo stato a propria difesa. La messa in mora non è sottoposta a particolari requisiti formali, essendo sufficiente una semplice lettera dell'esecutivo, che deve però contenere l'esplicito riferimento alla violazione contestata e gli elementi necessari alla preparazione della difesa dello stato, insieme alla richiesta di risposta entro un determinato termine. Inoltre, è consigliabile che la lettera di messa in mora venga inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da avere una prova dell'invio e della ricezione da parte dello stato interessato.
all'avvertimento che, in mancanza di risposta adeguata entro un termine fissato, la commissione proseguirà la procedura fino al ricorso alla corte. Parere motivato: lo stato membro non è tenuto a reagire alla lettera di messa in mora, ove però non risponda o risponda con argomenti che non convincono la commissione, questa potrà emettere un parere motivato con il quale ribadisce e precisa la propria posizione e sollecita lo stato a porre fine al comportamento contestato entro generalmente il termine di 2 mesi. Tale parere, diversamente dagli altri, non ha carattere vincolante per il suo destinatario, limitandosi a suggerire la cessazione del comportamento contestato; sempre a differenza degli altri pareri, oltre a dover essere motivato, adempie ad una specifica funzione nel quadro della procedura in esame e ne costituisce un passaggio formale essenziale, anche se intermedio e perciò non conclusivo. Nél'adozione né l'omissione del parere motivato possono essere oggetto di ricorso alla corte, che può essere rivolto solo contro la violazione del trattato. I requisiti formali e sostanziali del parere.