CAP.1: L’UNIONE EUROPEA E IL SUO DIRITTO
1. La nozione di UE
L’UE è un’entità che non si può certo definire, sul piano formale, come “federale”, ma che è
“più federale” delle precedenti Comunità e ha i mezzi per diventarlo ancora di più.
2. Il diritto dell’UE
Il diritto dell’Ue ha ad oggetto lo studio degli aspetti giuridici-istituzionali dell’Ue, ma più in
generale esso si presta ad includere lo studio di tutte le forme e gli strumenti giuridici volti a
realizzare il processo d’integrazione europea.
3. La sua autonomia
Il diritto dell’Ue ha faticato per affermare la propria autonomia e la propria identità. Il problema
si è posto anzitutto rispetto al:
Diritto internazionale:
a) inizialmente il diritto delle comunità europee era considerato una
mera branca del diritto internazionale. L’evoluzione del diritto dell’Ue ha portato a profonde
differenze fra i due diritti:
L’unione europea presenta tratti più simili a quelli di un’entità statale che di
un’organizzazione internazionale e che essa tende a fondarsi su principi e regole più
vicini a quelli del diritto interno che del diritto internazionale.
L’unione è dotata, al pari di un’entità statale, di una propria e compiuta struttura
giuridico istituzionale, di una propria costituzione, un corpo di principi formali e
materiali, apparati organizzativi, processi decisionali, un sistema di garanzie soprattutto
giurisdizionali e competenze sempre più estese ed invasive nei diritti interni.
Inoltre, l’articolazione dei suoi rapporti con i soggetti privati apparecchio simile a quella
degli ordinamenti statali, visto che si confronta con situazioni di carattere più
interindividuale che interstatale.
il collegamento con il diritto internazionale è rimasto perché le istituzioni europee traggono
origine da un trattato internazionale, hanno come fondatori e protagonisti entità statuali e
operano come attori della comunità internazionale che a quel diritto restano soggetti.
Diritto degli stati membri:
b) in ragione delle sue finalità e del suo oggetto, l’unione opera
in direzione del diritto interno di quegli Stati membri. Si può dire che il diritto dell’unione
interferisce con le branche del diritto interno, perché non vi è oggi quasi più alcun settore
dell’esperienza statale che sfugga alla sua presa. Si parla ormai della europeizzazione
delle diverse branche del diritto interno.
4. La dottrina e i metodi di studio.
Anche se oggi il diritto dell’unione è grande oggetto di studio nella dottrina, non sempre è
stato così. Solo con lo sviluppo della costruzione europea e della crescente incidenza del diritto
comunitario rispetto alle varie branche del diritto interno ha reso necessaria una comprensione
più profonda e diffusa del fenomeno. Dunque, a partire dalla metà degli anni ’80, l’attenzione
degli studiosi si è progressivamente accentuata.
5. Fonti d’informazione, ricerca e documentazione. Rinvio.
Le principali fonti ufficiali di cognizione del diritto dell’unione sono: per la legislazione la
Gazzetta Ufficiale dell’unione europea Raccolta della
(GUUE), mentre per la giurisprudenza, la
giurisprudenza della corte di giustizia e del tribunale dell’unione . In realtà però i documenti
prodotti dalla UE sono ben più vari e numerosi: attraverso l’ufficio delle pubblicazioni
dell’unione europea tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’unione provvedono ad
assicurare ogni informazione. Si aggiunge poi tutta la documentazione che producono i governi
nazionali, i singoli ministeri e le diverse entità locali. Tutto ciò si traduce in un marasma di
documenti, di utilità e valore diversissimi, che finiscono col creare spesso confusione. In
passato ciò ha provocato non pochi problemi di conoscenza delle attività europee, ma oggi
-grazie allo sviluppo tecnologico- l’apparato di informazione è molto migliorato.
CAP.2: ORIGINI E SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
1. Il processo di integrazione europea: dalle origini all’atto unico europeo
La fine della II Guerra mondiale segna per l’Europa non solo la fine di quel conflitto, ma anche
l’uscita da un periodo politicamente ed economicamente drammatico. In Europa, si fa strada,
1
la convinzione della necessità di una nuova dimensione politica fra gli Stati, ispirata ad una
diffusa cooperazione fra di essi da realizzare attraverso la creazione di una serie di enti
internazionali operanti in campi diversi e con geometrie differenti (es: NATO). Si fa strada
anche l’idea di una collaborazione più stretta da porre in essere fra solo alcuni paesi europei,
capace di portare ad un’integrazione fra di essi a partire dai rispettivi mercati ed economie.
Il primo passo del processo di integrazione fra gli Stati europei, oggi identificato dall’Ue, viene
realizzato con l’entrata in vigore nel 1952 del Trattato istitutivo della comunità europea
del carbone e dell’acciaio e (CECA). Nel 1957, gli stessi sei Stati firmarono a Roma i
Trattati istitutivi della comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea
per l’energia atomica (CEEA).
Attraverso queste tre comunità, formalmente distinte fra loro, prendeva le mosse un disegno
unitario, volto a dar vita nel territorio dei sei Stati fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi) ad un mercato comune basato sulla libera circolazione delle
persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non
falsate né da comportamenti degli attori economici, né dall’azione dei poteri pubblici. Si
politiche comuni
affiancava anche la previsione di alcune (es: politica agricola o commerciale).
L’unitarietà di quel disegno ha trovato riflesso anche nell’apparato istituzionale
omogeneo. Questo si presentava per certi versi simile in tutte e tre le comunità originarie,
registrando ciascuna di esse la presenza di quattro istituzioni principali, che si configuravano:
Due come organi di governo e delle comunità,
Commissione
o Consiglio
o
Le altre come organi di controllo delle prime due:
Parlamento europeo: funzione di controllo politico, oltre che di poteri consultivi nel
o quadro del processo decisionale.
Corte di giustizia: funzione di controllo giurisdizionale.
o
Nella CECA l’istituzione chiave del sistema, perché detentrice in via esclusiva del potere
normativo ed esecutivo dell’ente, era l’Alta Autorità, organo indipendente dai governi e
portatore dell’interesse generale.
Il processo di integrazione europea prende il via con l’Atto Unico europeo (AUE) del 1986,
che dà luogo per la prima volta ad una revisione significativa dei Trattati originari, orientata in
tre direzioni:
1. Viene semplificata la presa di decisione del consiglio (voto a maggioranza qualificata);
2. Viene riconosciuto al Parlamento europeo un ruolo più incisivo nella formazione degli atti
della comunità;
3. Viene introdotta formalmente una prima forma di cooperazione politica in materia di
politica estera.
2. Il Trattato di Maastricht e la creazione dell’UE
Uno sviluppo più significativo del processo di integrazione europea si ha con la firma nel 1992
a Maastricht, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) che entrerà in vigore nel 1993.
Questo trattato non prosegue solo nell’opera di ampliamento delle competenze delle comunità
e di perfezionamento dei loro meccanismi di funzionamento, ma dà anche luogo ad una
profonda mutazione.
L’Unione Europea viene ricollocata in un edificio nuovo e più grande della quale le comunità
europee, senza perdere formalmente le loro identità, diventano parte costituente accanto a
due nuovi settori di cooperazione fra gli Stati membri:
PESC: cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune;
GAI: cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
L’Unione Europea si regge su tre pilastri:
1) Pilastro comunitario composto dalle Comunità europee;
2) Secondo pilastro costituito dalla PESC;
3) Terzo pilastro formato dalla GAI.
Nel Trattato di Maastricht, 1993:
2 cittadinanza dell’unione
Viene inserita per la prima volta la nozione di , quale status
comune a tutti cittadini degli Stati membri, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale
arricchendola di propri specifici diritti;
Si ampliano le competenze della comunità a materie quali l’istruzione e la formazione
professionale, le reti transeuropee, l’industria, la sanità, la cultura, la cooperazione allo
sviluppo, la tutela dei consumatori;
Si rafforzano le competenze già esistenti in materia di politica sociale, coesione economica
e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico e ambiente;
Viene introdotta la procedura di codecisione con il Parlamento europeo, procedura che dà a
quest’ultimo un ruolo paritario con il Consiglio nel processo di adozione di taluni atti
comunitari;
Viene creata l’unione economica e monetaria (moneta unica).
Nel Trattato di Amsterdam, 1999:
Vengono consacrati i principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, oltre che dello Stato di diritto, una cui violazione grave e persistente
da parte di uno Stato membro può aprire la strada a sanzioni nei suoi confronti da parte del
Consiglio;
Viene prevista la possibilità che gruppi di Stati membri siano autorizzati dal consiglio ad
avviare fra di essi cooperazioni rafforzate in un determinato settore o materia, utilizzando
le istituzioni, le procedure e i meccanismi previsti dai trattati.
3. L’allargamento e il cammino verso il Trattato di Lisbona
La caduta nel 1989 del muro di Berlino e la conseguente dissoluzione del blocco sovietico
avevano aperto la prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’unione. Si poneva quindi la
necessità di adattare i meccanismi di funzionamento dell’unione ad un probabile incremento
del numero degli Stati membri.
Nel 2004 viene firmato a Roma il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”
destinato a rimpiazzare integralmente i trattati esistenti. L’obiettivo è quello di dar vita ad una
nuova Ue, che riassume in sé, nel quadro di un’unica entità giuridica, tutti e tre i pilastri. Lo
strumento giuridico è quello di un nuovo ed unico trattato (448 articoli), cui fanno da cornice
una serie di protocolli riproducenti sia parte di quelli preesistenti, sia le disposizioni ancora
vigenti dei diversi Trattati di adesione.
I 448 artt. risultano ripartiti in 4 parti contenenti:
1) I principi, gli obiettivi e le regole generali di funzionamento dell’unione;
2) La carta dei diritti fondamentali dell’unione;
3) Le norme di dettaglio sulle politiche ed il funzionamento dell’unione;
4) Le disposizioni generali e finali (procedure di modifica e di entrata in vigore del trattato).
L’entrata in vigore del Trattato costituzionale viene abbandonata, ma i suoi contenuti
diventano le basi di partenza di un nuovo Trattato di revisione chiamato Trattato di Lisbona
(o Trattato di riforma).
4. Dall’attuazione del Trattato di Lisbona al referendum sulla Brexit
Il trattato di Lisbona porta delle novità sui profili istituzionali e sulla costruzione complessiva
assunta negli anni precedenti. Sono state introdotte delle nuove figure istituzionali: vengono
nominati il nuovo Presidente del Consiglio europeo e l’Alto Rappresentante per gli affari esteri
e la politica di sicurezza.
È in questo clima che l’UE viene investita dalla grave crisi finanziaria ed economica
scoppiata negli Stati Uniti nel 2008. La risposta da dare alla crisi impone sia la messa in campo
di strumenti di solidarietà finanziaria nei confronti degli stati più colpiti, sia una revisione dei
meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.
L’unione si trova a fronteggiare un’altra crisi dovuta al numero sempre crescente di
flussi migratori. Questa porterà il Regno Unito, nel 2016, alla Brexit.
5. Brexit, COVID-19 e la Conferenza sul futuro dell’UE.
Il risultato del referendum britannico ha fatto sì che, paradossalmente, mentre in questi stessi
anni l'unione ha visto l'adesione di un nuovo Stato membro (Croazia) e altri paesi dei Balcani
3
hanno chiesto e ottenuto lo status di candidati o di potenziali candidati all'ingresso fra i suoi
membri, essa si è trovata, per la prima volta nella storia a fare i conti con il recesso di uno
stato già membro.
Il governo britannico ha dato seguito all'esito del referendum notificando quasi un anno dopo,
nel 2017, l'intenzione del Regno unito di recedere dall'unione europea, e avviando il percorso
che ha portato alla conclusione fra l'Unione e il Regno Unito dell'Accordo di recesso. Dal
Gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'unione anche se il diritto
dell'unione europea continuerà ad applicarglisi fino al 31 Dicembre 2020 a titolo transitorio.
Ci si trova anche ad affrontare la pandemia mondiale di Covid. Per quanto riguarda l'unione, la
risposta che essa sta dando alla crisi del covid sembra già fornire qualche indicazione
significativa. La prima di queste è in termini di capacità di reazione del sistema. Dopo qualche
esitazione iniziale, e nonostante la lunghezza che ne caratterizza i processi decisionali,
l'unione ha messo in campo una risposta su più fronti e inaspettatamente veloce: in rapida
successione sono state attivate forme di coordinamento e sostegno agli Stati membri in
materia di approvvigionamento di dispositivi medici e di ricerca sul virus; si sono messi in
opera meccanismi di rimpatrio d'urgenza dei cittadini dell'unione da paesi terzi; si sono
introdotte restrizioni comuni all'attraversamento delle frontiere esterne dell'unione,
consentendo forme di gestione controllata di quelle fra gli Stati membri.Per quanto riguarda il
sostegno di più lungo periodo, la commissione ha lanciato con due comunicazioni nel 2020 nel
Next Generation EU,
programma come nuovo strumento per la ripresa di 750 miliardi di euro,
derivanti dall'innalzamento del massimale delle risorse proprie al 2% del reddito nazionale
lordo degli Stati membri, da integrare in un bilancio pluriennale (2021-2027) potente e
moderno. L'aspetto più interessante di questa iniziativa della commissione sta nel sostegno
nuovo che viene dato agli Stati membri, in parte con prestiti e in parte con sovvenzioni, per
rilanciare le loro economie in una pluralità di direzioni che rispondano anche ai nuovi indirizzi
generali perseguiti dall'Unione. E ciò con innovazioni che concernono non solo la consistenza
dell'aiuto e il suo articolarsi in una varietà di direzioni, ma anche le modalità dello stesso,
trattandosi della concessione di finanziamenti da parte dell'intera Unione.
PARTE PRIMA: L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UE
CAP.1: PROFILI GENERALI
1. Struttura e contenuti dei Trattati istitutivi dopo Lisbona
Il trattato di Lisbona ha confermato il venir meno della comunità europea come entità giuridica
a sé stante e la conseguente riconduzione del nucleo principale del processo di integrazione
europea alla sola UE, visto che, anche l’Euratom viene assorbita nelle strutture dell’Unione
(assorbe a sé i vari trattati istitutivi). Il risultato è stato raggiunto però senza una sostituzione
integrale dei trattati esistenti con un unico trattato, ma attraverso un’ampia revisione del
Trattato dell’Unione Europea e del Trattato istitutivo della Comunità europea,
realizzata con la tecnica degli emendamenti puntuali ai singoli articoli:
a) Trattato dell’UE: conserva la propria denominazione, ma accoglie al suo interno i principi
e le regole generali di funzionamento dell’unione, assumendo la veste di testo base
dell’intera costruzione.
b) Trattato istitutivo della CE: modificato sia nei contenuti sia nel nome diventando il
Trattato sul funzionamento dell’UE (TFEU), destinato alla disciplina specifica dei
settori in cui l’unione esercita le sue competenze e gli strumenti e modalità attraverso i
quali tali competenze sono esercitate.
Sono due Trattati che regolano congiuntamente un’unica entità giuridica, l’UE. Essi, benché
formalmente distinti, compongono un complesso normativo unico. Infatti all’art.1 del TFUE e
all’art.1 del TUE si dice che “hanno lo stesso valore giuridico” e sono fortemente dipendenti
fra loro. In generale, il TUE ha il compito di dettare i principi, le regole generali e gli obiettivi; il
TFUE ha il compito di dettare i contenuti specifici e le modalità concrete dell’azione da
svolgere. Il TFUE, inoltre, organizza il funzionamento dell’unione e determina i settori, la
delimitazione e le modalità di esercizio delle sue competenze.
2. L’architettura dell’unione fra metodo comunitario e metodo intergovernativo
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La novità principale prodotta dal trattato di Lisbona è la semplificazione che ne deriva del
sistema giuridico che fino alla sua entrata in vigore ha governato il processo di integrazione
europea. L’assetto formale che era venuto nel tempo assumendo quel sistema era tale da
creare più di un’incertezza sulla sua vera natura e sull’inquadramento giuridico che dello
stesso andava dato.
L’istituzione dell’UE non si era semplicemente aggiunta alle comunità, ma ne costituiva il
contenitore all’interno del quale erano affiancate due nuove forme di cooperazione create dallo
st
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