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CAP.1: L’UNIONE EUROPEA E IL SUO DIRITTO

1. La nozione di UE

L’UE è un’entità che non si può certo definire, sul piano formale, come “federale”, ma che è

“più federale” delle precedenti Comunità e ha i mezzi per diventarlo ancora di più.

2. Il diritto dell’UE

Il diritto dell’Ue ha ad oggetto lo studio degli aspetti giuridici-istituzionali dell’Ue, ma più in

generale esso si presta ad includere lo studio di tutte le forme e gli strumenti giuridici volti a

realizzare il processo d’integrazione europea.

3. La sua autonomia

Il diritto dell’Ue ha faticato per affermare la propria autonomia e la propria identità. Il problema

si è posto anzitutto rispetto al:

Diritto internazionale:

a) inizialmente il diritto delle comunità europee era considerato una

mera branca del diritto internazionale. L’evoluzione del diritto dell’Ue ha portato a profonde

differenze fra i due diritti:

L’unione europea presenta tratti più simili a quelli di un’entità statale che di

 un’organizzazione internazionale e che essa tende a fondarsi su principi e regole più

vicini a quelli del diritto interno che del diritto internazionale.

L’unione è dotata, al pari di un’entità statale, di una propria e compiuta struttura

 giuridico istituzionale, di una propria costituzione, un corpo di principi formali e

materiali, apparati organizzativi, processi decisionali, un sistema di garanzie soprattutto

giurisdizionali e competenze sempre più estese ed invasive nei diritti interni.

Inoltre, l’articolazione dei suoi rapporti con i soggetti privati apparecchio simile a quella

 degli ordinamenti statali, visto che si confronta con situazioni di carattere più

interindividuale che interstatale.

il collegamento con il diritto internazionale è rimasto perché le istituzioni europee traggono

origine da un trattato internazionale, hanno come fondatori e protagonisti entità statuali e

operano come attori della comunità internazionale che a quel diritto restano soggetti.

Diritto degli stati membri:

b) in ragione delle sue finalità e del suo oggetto, l’unione opera

in direzione del diritto interno di quegli Stati membri. Si può dire che il diritto dell’unione

interferisce con le branche del diritto interno, perché non vi è oggi quasi più alcun settore

dell’esperienza statale che sfugga alla sua presa. Si parla ormai della europeizzazione

delle diverse branche del diritto interno.

4. La dottrina e i metodi di studio.

Anche se oggi il diritto dell’unione è grande oggetto di studio nella dottrina, non sempre è

stato così. Solo con lo sviluppo della costruzione europea e della crescente incidenza del diritto

comunitario rispetto alle varie branche del diritto interno ha reso necessaria una comprensione

più profonda e diffusa del fenomeno. Dunque, a partire dalla metà degli anni ’80, l’attenzione

degli studiosi si è progressivamente accentuata.

5. Fonti d’informazione, ricerca e documentazione. Rinvio.

Le principali fonti ufficiali di cognizione del diritto dell’unione sono: per la legislazione la

Gazzetta Ufficiale dell’unione europea Raccolta della

(GUUE), mentre per la giurisprudenza, la

giurisprudenza della corte di giustizia e del tribunale dell’unione . In realtà però i documenti

prodotti dalla UE sono ben più vari e numerosi: attraverso l’ufficio delle pubblicazioni

dell’unione europea tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’unione provvedono ad

assicurare ogni informazione. Si aggiunge poi tutta la documentazione che producono i governi

nazionali, i singoli ministeri e le diverse entità locali. Tutto ciò si traduce in un marasma di

documenti, di utilità e valore diversissimi, che finiscono col creare spesso confusione. In

passato ciò ha provocato non pochi problemi di conoscenza delle attività europee, ma oggi

-grazie allo sviluppo tecnologico- l’apparato di informazione è molto migliorato.

CAP.2: ORIGINI E SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

1. Il processo di integrazione europea: dalle origini all’atto unico europeo

La fine della II Guerra mondiale segna per l’Europa non solo la fine di quel conflitto, ma anche

l’uscita da un periodo politicamente ed economicamente drammatico. In Europa, si fa strada,

1

la convinzione della necessità di una nuova dimensione politica fra gli Stati, ispirata ad una

diffusa cooperazione fra di essi da realizzare attraverso la creazione di una serie di enti

internazionali operanti in campi diversi e con geometrie differenti (es: NATO). Si fa strada

anche l’idea di una collaborazione più stretta da porre in essere fra solo alcuni paesi europei,

capace di portare ad un’integrazione fra di essi a partire dai rispettivi mercati ed economie.

Il primo passo del processo di integrazione fra gli Stati europei, oggi identificato dall’Ue, viene

realizzato con l’entrata in vigore nel 1952 del Trattato istitutivo della comunità europea

del carbone e dell’acciaio e (CECA). Nel 1957, gli stessi sei Stati firmarono a Roma i

Trattati istitutivi della comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea

per l’energia atomica (CEEA).

Attraverso queste tre comunità, formalmente distinte fra loro, prendeva le mosse un disegno

unitario, volto a dar vita nel territorio dei sei Stati fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia,

Lussemburgo e Paesi Bassi) ad un mercato comune basato sulla libera circolazione delle

persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non

falsate né da comportamenti degli attori economici, né dall’azione dei poteri pubblici. Si

politiche comuni

affiancava anche la previsione di alcune (es: politica agricola o commerciale).

L’unitarietà di quel disegno ha trovato riflesso anche nell’apparato istituzionale

omogeneo. Questo si presentava per certi versi simile in tutte e tre le comunità originarie,

registrando ciascuna di esse la presenza di quattro istituzioni principali, che si configuravano:

Due come organi di governo e delle comunità,

 Commissione

o Consiglio

o

Le altre come organi di controllo delle prime due:

 Parlamento europeo: funzione di controllo politico, oltre che di poteri consultivi nel

o quadro del processo decisionale.

Corte di giustizia: funzione di controllo giurisdizionale.

o

Nella CECA l’istituzione chiave del sistema, perché detentrice in via esclusiva del potere

normativo ed esecutivo dell’ente, era l’Alta Autorità, organo indipendente dai governi e

portatore dell’interesse generale.

Il processo di integrazione europea prende il via con l’Atto Unico europeo (AUE) del 1986,

che dà luogo per la prima volta ad una revisione significativa dei Trattati originari, orientata in

tre direzioni:

1. Viene semplificata la presa di decisione del consiglio (voto a maggioranza qualificata);

2. Viene riconosciuto al Parlamento europeo un ruolo più incisivo nella formazione degli atti

della comunità;

3. Viene introdotta formalmente una prima forma di cooperazione politica in materia di

politica estera.

2. Il Trattato di Maastricht e la creazione dell’UE

Uno sviluppo più significativo del processo di integrazione europea si ha con la firma nel 1992

a Maastricht, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) che entrerà in vigore nel 1993.

Questo trattato non prosegue solo nell’opera di ampliamento delle competenze delle comunità

e di perfezionamento dei loro meccanismi di funzionamento, ma dà anche luogo ad una

profonda mutazione.

L’Unione Europea viene ricollocata in un edificio nuovo e più grande della quale le comunità

europee, senza perdere formalmente le loro identità, diventano parte costituente accanto a

due nuovi settori di cooperazione fra gli Stati membri:

PESC: cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune;

 GAI: cooperazione in materia di giustizia e affari interni.

L’Unione Europea si regge su tre pilastri:

1) Pilastro comunitario composto dalle Comunità europee;

2) Secondo pilastro costituito dalla PESC;

3) Terzo pilastro formato dalla GAI.

Nel Trattato di Maastricht, 1993:

2 cittadinanza dell’unione

Viene inserita per la prima volta la nozione di , quale status

 comune a tutti cittadini degli Stati membri, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale

arricchendola di propri specifici diritti;

Si ampliano le competenze della comunità a materie quali l’istruzione e la formazione

 professionale, le reti transeuropee, l’industria, la sanità, la cultura, la cooperazione allo

sviluppo, la tutela dei consumatori;

Si rafforzano le competenze già esistenti in materia di politica sociale, coesione economica

 e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico e ambiente;

Viene introdotta la procedura di codecisione con il Parlamento europeo, procedura che dà a

 quest’ultimo un ruolo paritario con il Consiglio nel processo di adozione di taluni atti

comunitari;

Viene creata l’unione economica e monetaria (moneta unica).

Nel Trattato di Amsterdam, 1999:

Vengono consacrati i principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle

 libertà fondamentali, oltre che dello Stato di diritto, una cui violazione grave e persistente

da parte di uno Stato membro può aprire la strada a sanzioni nei suoi confronti da parte del

Consiglio;

Viene prevista la possibilità che gruppi di Stati membri siano autorizzati dal consiglio ad

 avviare fra di essi cooperazioni rafforzate in un determinato settore o materia, utilizzando

le istituzioni, le procedure e i meccanismi previsti dai trattati.

3. L’allargamento e il cammino verso il Trattato di Lisbona

La caduta nel 1989 del muro di Berlino e la conseguente dissoluzione del blocco sovietico

avevano aperto la prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’unione. Si poneva quindi la

necessità di adattare i meccanismi di funzionamento dell’unione ad un probabile incremento

del numero degli Stati membri.

Nel 2004 viene firmato a Roma il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”

destinato a rimpiazzare integralmente i trattati esistenti. L’obiettivo è quello di dar vita ad una

nuova Ue, che riassume in sé, nel quadro di un’unica entità giuridica, tutti e tre i pilastri. Lo

strumento giuridico è quello di un nuovo ed unico trattato (448 articoli), cui fanno da cornice

una serie di protocolli riproducenti sia parte di quelli preesistenti, sia le disposizioni ancora

vigenti dei diversi Trattati di adesione.

I 448 artt. risultano ripartiti in 4 parti contenenti:

1) I principi, gli obiettivi e le regole generali di funzionamento dell’unione;

2) La carta dei diritti fondamentali dell’unione;

3) Le norme di dettaglio sulle politiche ed il funzionamento dell’unione;

4) Le disposizioni generali e finali (procedure di modifica e di entrata in vigore del trattato).

L’entrata in vigore del Trattato costituzionale viene abbandonata, ma i suoi contenuti

diventano le basi di partenza di un nuovo Trattato di revisione chiamato Trattato di Lisbona

(o Trattato di riforma).

4. Dall’attuazione del Trattato di Lisbona al referendum sulla Brexit

Il trattato di Lisbona porta delle novità sui profili istituzionali e sulla costruzione complessiva

assunta negli anni precedenti. Sono state introdotte delle nuove figure istituzionali: vengono

nominati il nuovo Presidente del Consiglio europeo e l’Alto Rappresentante per gli affari esteri

e la politica di sicurezza.

È in questo clima che l’UE viene investita dalla grave crisi finanziaria ed economica

scoppiata negli Stati Uniti nel 2008. La risposta da dare alla crisi impone sia la messa in campo

di strumenti di solidarietà finanziaria nei confronti degli stati più colpiti, sia una revisione dei

meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.

L’unione si trova a fronteggiare un’altra crisi dovuta al numero sempre crescente di

flussi migratori. Questa porterà il Regno Unito, nel 2016, alla Brexit.

5. Brexit, COVID-19 e la Conferenza sul futuro dell’UE.

Il risultato del referendum britannico ha fatto sì che, paradossalmente, mentre in questi stessi

anni l'unione ha visto l'adesione di un nuovo Stato membro (Croazia) e altri paesi dei Balcani

3

hanno chiesto e ottenuto lo status di candidati o di potenziali candidati all'ingresso fra i suoi

membri, essa si è trovata, per la prima volta nella storia a fare i conti con il recesso di uno

stato già membro.

Il governo britannico ha dato seguito all'esito del referendum notificando quasi un anno dopo,

nel 2017, l'intenzione del Regno unito di recedere dall'unione europea, e avviando il percorso

che ha portato alla conclusione fra l'Unione e il Regno Unito dell'Accordo di recesso. Dal

Gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'unione anche se il diritto

dell'unione europea continuerà ad applicarglisi fino al 31 Dicembre 2020 a titolo transitorio.

Ci si trova anche ad affrontare la pandemia mondiale di Covid. Per quanto riguarda l'unione, la

risposta che essa sta dando alla crisi del covid sembra già fornire qualche indicazione

significativa. La prima di queste è in termini di capacità di reazione del sistema. Dopo qualche

esitazione iniziale, e nonostante la lunghezza che ne caratterizza i processi decisionali,

l'unione ha messo in campo una risposta su più fronti e inaspettatamente veloce: in rapida

successione sono state attivate forme di coordinamento e sostegno agli Stati membri in

materia di approvvigionamento di dispositivi medici e di ricerca sul virus; si sono messi in

opera meccanismi di rimpatrio d'urgenza dei cittadini dell'unione da paesi terzi; si sono

introdotte restrizioni comuni all'attraversamento delle frontiere esterne dell'unione,

consentendo forme di gestione controllata di quelle fra gli Stati membri.Per quanto riguarda il

sostegno di più lungo periodo, la commissione ha lanciato con due comunicazioni nel 2020 nel

Next Generation EU,

programma come nuovo strumento per la ripresa di 750 miliardi di euro,

derivanti dall'innalzamento del massimale delle risorse proprie al 2% del reddito nazionale

lordo degli Stati membri, da integrare in un bilancio pluriennale (2021-2027) potente e

moderno. L'aspetto più interessante di questa iniziativa della commissione sta nel sostegno

nuovo che viene dato agli Stati membri, in parte con prestiti e in parte con sovvenzioni, per

rilanciare le loro economie in una pluralità di direzioni che rispondano anche ai nuovi indirizzi

generali perseguiti dall'Unione. E ciò con innovazioni che concernono non solo la consistenza

dell'aiuto e il suo articolarsi in una varietà di direzioni, ma anche le modalità dello stesso,

trattandosi della concessione di finanziamenti da parte dell'intera Unione.

PARTE PRIMA: L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UE

CAP.1: PROFILI GENERALI

1. Struttura e contenuti dei Trattati istitutivi dopo Lisbona

Il trattato di Lisbona ha confermato il venir meno della comunità europea come entità giuridica

a sé stante e la conseguente riconduzione del nucleo principale del processo di integrazione

europea alla sola UE, visto che, anche l’Euratom viene assorbita nelle strutture dell’Unione

(assorbe a sé i vari trattati istitutivi). Il risultato è stato raggiunto però senza una sostituzione

integrale dei trattati esistenti con un unico trattato, ma attraverso un’ampia revisione del

Trattato dell’Unione Europea e del Trattato istitutivo della Comunità europea,

realizzata con la tecnica degli emendamenti puntuali ai singoli articoli:

a) Trattato dell’UE: conserva la propria denominazione, ma accoglie al suo interno i principi

e le regole generali di funzionamento dell’unione, assumendo la veste di testo base

dell’intera costruzione.

b) Trattato istitutivo della CE: modificato sia nei contenuti sia nel nome diventando il

Trattato sul funzionamento dell’UE (TFEU), destinato alla disciplina specifica dei

settori in cui l’unione esercita le sue competenze e gli strumenti e modalità attraverso i

quali tali competenze sono esercitate.

Sono due Trattati che regolano congiuntamente un’unica entità giuridica, l’UE. Essi, benché

formalmente distinti, compongono un complesso normativo unico. Infatti all’art.1 del TFUE e

all’art.1 del TUE si dice che “hanno lo stesso valore giuridico” e sono fortemente dipendenti

fra loro. In generale, il TUE ha il compito di dettare i principi, le regole generali e gli obiettivi; il

TFUE ha il compito di dettare i contenuti specifici e le modalità concrete dell’azione da

svolgere. Il TFUE, inoltre, organizza il funzionamento dell’unione e determina i settori, la

delimitazione e le modalità di esercizio delle sue competenze.

2. L’architettura dell’unione fra metodo comunitario e metodo intergovernativo

4

La novità principale prodotta dal trattato di Lisbona è la semplificazione che ne deriva del

sistema giuridico che fino alla sua entrata in vigore ha governato il processo di integrazione

europea. L’assetto formale che era venuto nel tempo assumendo quel sistema era tale da

creare più di un’incertezza sulla sua vera natura e sull’inquadramento giuridico che dello

stesso andava dato.

L’istituzione dell’UE non si era semplicemente aggiunta alle comunità, ma ne costituiva il

contenitore all’interno del quale erano affiancate due nuove forme di cooperazione create dallo

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.granatello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rossi Dal Pozzo Francesco.
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