1. Le ere geologiche dell’UE
1951, nasce la prima comunità: la CECA - A seguito della
dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, relativa alla
messa in comune della produzione franco-tedesca di carbone ed
acciaio, il 18 aprile 1951 viene firmato a Parigi il trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA).
Dopo la ratifica del Belgio, della Repubblica federale di Germania,
della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi (i “Sei”),
entra in vigore nel 1952 per un periodo di 50 anni. Esso scade
quindi nel 2002.
1957, nascono la CEE e l’EURATOM – Dopo la conferenza di
Messina del 1955 viene istituito un comitato al fine di elaborare un
mercato unico europeo. Il comitato giunge alla stesura di due
“trattati di Roma”,
progetti di testo, conosciuti come i in quanto
firmati a Roma nel 1957. Entrano in vigore nel 1958. Il primo
trattato istituisce la Comunità economica europea (CEE). Esso
estende a nuovi settori i principi sanciti nel trattato CECA. Il trattato
CEE prevede l’instaurazione di un mercato comune basato sulla
libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei
capitali, di un’unione doganale, nonché l’attuazione di politiche
comuni, quali la politica agricola e la politica commerciale. Il
secondo trattato istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica (CEEA o Euratom). L’obiettivo della CEEA è il
coordinamento e la condivisione dei programmi di ricerca sul
nucleare civile.
Il 25 marzo 1957 viene firmata la convenzione relativa alle
istituzioni comuni alle Comunità europee, la quale istituisce
un’Assemblea, una Corte di Giustizia e un Comitato economico e
sociale comuni alla CEE, alla CEEA e alla CECA.
1965, firma del Trattato sulla “fusione degli esecutivi” – Nel 1965 i
Sei firmano il trattato che istituisce un Consiglio unico e una
Commissione unica delle Comunità europee. Le tre Comunità
dispongono ormai di un Consiglio, di una Commissione e di un
bilancio unici.
1975 – Con il trattato di Bruxelles vengono modificate alcune
disposizioni finanziarie: il Parlamento europeo ottiene l’estensione
dei suoi poteri sul bilancio (può respingerlo in blocco). Viene creata
la Corte dei conti. È l’inizio della condivisione del potere di bilancio
tra il consiglio ed il Parlamento europeo.
1986, viene firmato l’Atto unico europeo - All’Aia i Dodici
firmano l’Atto unico europeo al fine di imprimere un nuovo slancio
politico ed economico alla costruzione europea. I suoi obiettivi
sono: la realizzazione di un grande mercato senza frontiere, una
maggiore coesione economica e sociale, una politica europea della
ricerca e della tecnologia, il rafforzamento del sistema monetario
europeo, azioni significative in materia di ambiente.
1992, firma del Trattato di Maastricht (nasce l’UE) – Il trattato
3 pilastri
istituisce un’Unione europea strutturata su : le tre
Comunità europee (CE), la politica estera e di sicurezza
comune (PESC) e la cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni (GAI). Nel quadro del primo pilastro, è avviata
l’unione economica e monetaria, che porta all’introduzione di una
moneta unica, l’euro, il 1° gennaio 2002. Nel quadro del secondo
pilastro, la PESC segna l’avvio di una politica comune nei settori
della sicurezza e della difesa. Nel quadro del terzo pilastro (GAI), il
trattato contiene disposizioni sui controlli alle frontiere esterne, la
lotta al terrorismo, l’attuazione di una politica comune in materia di
asilo, la lotta all’immigrazione clandestina e la cooperazione
giudiziaria in materia penale e civile.
1997, firma del Trattato di Amsterdam – Contiene innovazioni
che vanno nella direzione di rafforzare l'unione politica, con nuove
disposizioni nelle politiche di Libertà, sicurezza e giustizia, compresa
la nascita della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
aquis
penale, oltre all'integrazione di Schengen. L’ di Schengen
viene integrato all’UE tramite un protocollo allegato al trattato di
acquis
Amsterdam. Tale si articola attorno a due aspetti di
cooperazione: l’armonizzazione dei controlli alle frontiere esterne e
il rafforzamento della cooperazione di polizia giudiziaria. Viene
prevista la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
2001, firma del Trattato di Nizza – Apporta nuove modifiche
istituzionali in vista dell’Unione allargata a 25 membri.
2004, firma del Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa – Mira ad abrogare i trattati precedenti, ad eccezione
dell’Euratom, e a sostituirli con un testo unico a vocazione
costituzionale. Tuttavia, a seguito dei referendum negativi del 2005
in Francia e nei Paesi Bassi, il processo di ratifica viene interrotto.
2007, firma del Trattato di Lisbona – Mira a migliorare
l’efficienza istituzionale e a rafforzare il carattere democratico
dell’Unione. L’Unione si fonda ormai su due trattati: il trattato
sull’Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), che sostituisce il trattato che istituisce
la Comunità europea. Il trattato Euratom, parimenti modificato,
continua ad esistere per un periodo illimitato. Con il trattato di
Lisbona l’UE si dota di personalità giuridica e di due nuove
istituzioni: la Banca centrale europea (BCE) e il Consiglio europeo.
Scompare la struttura a pilastri istituita con Maastricht. Per la prima
volta è prevista la possibilità per uno stato membro di recedere
dall’Unione.
2. La prospettiva dell’allargamento
I round di adesione
1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito
1981: Grecia
1986: Portogallo e Spagna
1995: Austria, Finlandia e Svezia
2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria
2007: Bulgaria e Romania
2013: Croazia
- Negoziati di adesione in corso
- Decisioni relative all’avvio dei negoziati di adesione
- Potenziali candidati
- Meccanismi di adesione degli Stati alle organizzazioni: l’esempio
dell’ONU 3 criteri di adesione
1. CRITERIO SOGGETTIVO: Si deve trattare di uno Stato
(territorio, popolazione e sovranità);
2. CRITERIO POLITICO: Deve essere “amante della pace” (criterio
valutabile discrezionalmente);
3. Deve rispettare le regole dell’organizzazione.
- Art. 49 TUE
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 (L'Unione si
fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini) e si impegni a
promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale
domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio,
che si pronuncia all'unanimità, previa approvazione della Commissione e
previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di
ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è
fondata l'Unione, da essa determinati, forma l'oggetto di un accordo
tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto
a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro
rispettive norme costituzionali.
Criteri per l’adesione all’UE (hanno funzione di tutela
degli Stati membri):
La prima tappa per ogni Paese interessato consiste nel soddisfare
i criteri di adesione che sono stati definiti nel 1993 durante la
riunione del Consiglio europeo di Copenaghen e sono spesso
criteri di Copenaghen
indicati come i " ".
I criteri di Copenaghen stabiliscono una serie di condizioni
democratiche, economiche e politiche per i Paesi che intendono
aderire all'UE:
- CRITERIO POLITICO: istituzioni stabili che garantiscano
democrazia, stato di diritto, diritti umani e rispetto e tutela
delle minoranze;
- CRITERIO ECONOMICO: un'economia di mercato
funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle
forze di mercato all'interno dell'UE;
- ADESIONE ALL’ACQUIS (diritto comunitario acquisito):
l’acquisizione di tutto il diritto formulato dall’Unione, la
capacità di assumere gli obblighi risultanti dall'adesione - in
particolare l'adesione agli obiettivi dell'Unione politica,
economica e monetaria - e darvi seguito in modo efficace;
- CRITERIO GEOGRAFICO: Deve trattarsi di uno Stato europeo.
È un criterio apparentemente geografico perché può dare alle
istituzioni potere discrezionale sullo stabilire se si tratta di uno
Stato e se esso è sul territorio europeo;
- CRITERIO DEL RISPETTO DEI VALORI FONDAMENTALI
DELL’UE (art. 2)
- Ipotesi in cui il Consiglio possa individuare ulteriori criteri,
come accaduto nel 1993 con l’individuazione di due nuovi
l’ACQUIS
criteri: (“achì”) ed il criterio economico.
Benefici dell'allargamento dell'UE. Maggiore prosperità per tutti
gli Stati membri: scambi commerciali tre volte superiori tra i nuovi e
i vecchi Stati membri, cinque volte superiori tra i nuovi Stati
membri; maggiore stabilità in Europa; maggiore peso dell'UE sulla
scena mondiale.
Il Consiglio definisce e sorveglia il processo di allargamento dell'UE
e i negoziati di adesione. Quando un Paese presenta domanda di
adesione all'UE, il Consiglio invita la Commissione europea a
trasmettere il proprio parere su tale candidatura.
Le decisioni della formazione "Affari generali" del Consiglio danno
inizio a una procedura di valutazione tecnica che determinerà se:
-il paese in questione soddisfa tutti i criteri necessari per essere
considerato un candidato ufficiale all'adesione all'UE
-i negoziati ufficiali di adesione possono essere avviati e conclusi
in modo positivo
-il paese candidato può aderire all'UE
Tutte le decisioni adottate dal Consiglio "Affari generali" intese a
valutare i progressi compiuti dai Paesi candidati richiedono
l'accordo unanime di tutti gli Stati membri dell'UE.
Procedura
L’art. 49 prevede due fasi, 1) retta dal Consiglio dell’UE, 2)
svolta dagli Stati membri, è intergovernativa.
1) Tutto inizia con una candidatura dello Stato. In realtà lo Stato ha
già svolto un lungo percorso di avvicinamento giuridico, un percorso
più informale di cooperazione che avviene tramite accordi di
associazione. Il Consiglio si deve pronunciare, nel rispetto del parere
vincolante del Parlamento. Si pronuncia all’unanimità. Se si dovesse
giungere all’unanimità, si aprirebbe un negoziato che punta alla
dell’acquis,
verifica del rispetto dove il diritto UE viene classificato
all’interno di 30 capitoli che vengono analizzati.
2) Fase intergovernativa. Lo Stato candidato dovrà concludere un
trattato con tutti gli Stati membri, e tutti dovranno ratificarlo. È un
accordo di adesione che contiene tutte le condizioni.
Dopo di ciò, lo Stato diventa membro.
Dal giorno dell’entrata in vigore del trattato si prevedono dei periodi
transitori per il nuovo membro, un tempo utile alla rassicurazione
degli altri membri. Un esempio di un ambito interessato al periodo
transitorio è quello della libera circolazione dei lavoratori, che è di 7
anni, per evitare flussi incontrollati. Altro ambito è quello di
Schengen, l’eliminazione dei controlli nelle frontiere interne, questo
per poter mettere alla prova le frontiere esterne ed il loro controllo.
Non è previsto un periodo specificamente determinato per la sua
durata, tant’è vero che in Croazia (entrata nel 2013) questo periodo
transitorio è ancora in corso.
L’Unione adotta un principio di uguaglianza rispetto ai suoi Stati
membri, anche se in realtà ci sono regimi di differenziazione che
però vengono decisi in condivisione ed all’unanimità.
Quanto la prospettiva/possibilità dell’allargamento può
incidere sul comportamento di uno Stato candidato, ed in
particolare sul suo comportamento nei confronti degli Stati
già membri?
- Caso Slovenia -Croazia: controversia in merito alla delimitazione
delle frontiere. Nel 2009 viene deciso di affidare la
regolamentazione della questione ad un arbitrato internazionale.
Succede un incidente. Il difensore delegato della Slovenia ed il
giudice nominato dalla stessa Slovenia hanno dei contatti, la
Croazia lo scopre e ritiene ciò una violazione grave, tale da voler
annullare l’accordo. Successivamente però la composizione del
tribunale arbitrale chiamato a decidere viene modificata, il giudice
nominato dalla Slovenia, protagonista della violazione, viene
sostituito. Allora non si accoglie la posizione della Croazia. Nel 2017
viene pronunciato il lodo che decide la controversia e regola le
frontiere ma la Croazia non lo applica. La Slovenia intraprende un
procedimento di infrazione contro la Croazia davanti alla Corte di
Giustizia. Ma cosa c’entra l’UE se si tratta di un arbitrato
internazionale? La Slovenia sostiene che si trattava di un arbitrato
indissolubilmente legato all’adesione della Croazia nell’UE. Inoltre
ciò comporta una carenza del diritto UE nel tema delle frontiere
oggetto della controversia tra Stati. Nella pronuncia del gennaio
2020 la CGUE ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi.
Poiché un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’articolo
259 TFUE può avere ad oggetto unicamente il mancato rispetto di
obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, la Corte non è […]
competente a pronunciarsi nel quadro del presente ricorso in merito
ad un’asserita violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione
di arbitrato e dalla sentenza arbitrale da cui discendono le censure
sollevate dalla Repubblica di Slovenia in riferimento a presunte
violazioni del diritto dell’Unione. Occorre altresì precisare al
riguardo che, mancando nei Trattati una definizione più precisa dei
territori che ricadono sotto la sovranità degli Stati membri, spetta a
ciascuno di essi determinare l’ampiezza e i limiti del proprio
territorio, in conformità con le regole del diritto internazionale
pubblico. Alla luce di tali circostanze, non spetta alla Corte, a pena
di travalicare le competenze ad essa attribuite dai Trattati e di
invadere le competenze riservate agli Stati membri in materia di
determinazione geografica delle loro frontiere, esaminare, nel
quadro del presente ricorso proposto ai sensi dell’articolo 259 TFUE,
la questione dell’ampiezza e dei limiti dei rispettivi territori della
Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia.
I casi dove la CGUE decide di non decidere sono pochissimi, quando
può, decide sempre, per poter affermare la sua giurisdizione, il suo
potere e quello del diritto dell’UE. Non si è voluta pronunciare
perché si trattava di un arbitrato internazionale, esterno all’UE. Ciò
che se ne ricava è la vanità del rispetto dell’accordo di arbitrato
rispetto alla sostanziale adesione della Croazia, quindi le leve di
condizionalità dell’adesione possono non funzionare.
-Caso Turchia-Cipro. Le relazioni tra questi Stati sono complicate
da decenni, perché nel 1974 la Turchia ha invaso la parte nord
dell’isola di Cipro. In conseguenza di tale occupazione, la zona si è
autoproclamata come nuova entità statuale sotto il nome di
Repubblica Turca di Cipro del Nord. L’isola è stata di fatto spaccata
a metà. Un intervento dell’ONU ha predisposto una zona cuscinetto
(c.d. linea di Attila),
al confine tra le due aree la quale divide il
territorio verticalmente. A sud vive la comunità greco-cipriota ed è
la parte dove esiste il governo di Cipro, Paese membro dell’Unione
Europea, mentre a nord vive la popolazione turco-cipriota, sotto la
giurisdizione di questa entità che non è stata riconosciuta dalla
comunità internazionale. Inoltre c’è una sentenza molto importante
della Corte Europea dei diritti dell’uomo dei primi anni 2000,
sentenza Loizidou, seguita alla richiesta di accertare la violazione
da parte della Turchia, che è parte aderente alla CEDU, dei diritti di
proprietà privata di alcuni cittadini greco-ciprioti che in seguito
all’invasione erano stati costretti ad abbandonare le loro case ed i
loro possedimenti che esistevano nella parte nord dell’isola per
fuggire a sud. La Turchia eccepisce il fatto di non potere essere
considerata responsabile della condotta perché la responsabilità
doveva essere attribuita ad uno Stato terzo ed indipendente, la
Repubblica Turca di Cipro del Nord, quindi chiede alla Corte EDU
l’improcedibilità. La Corte EDU invece ritiene che in realtà la
Repubblica Turca di Cipro del Nord è uno Stato fantoccio, lo Stato
che esercita concretamente la giurisdizione su quel territorio è la
Turchia, sicché la Turchia è responsabile di ciò che avviene su quel
territorio, è quindi si arriverà a condan
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