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1. Le ere geologiche dell’UE

1951, nasce la prima comunità: la CECA - A seguito della

dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, relativa alla

messa in comune della produzione franco-tedesca di carbone ed

acciaio, il 18 aprile 1951 viene firmato a Parigi il trattato che

istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA).

Dopo la ratifica del Belgio, della Repubblica federale di Germania,

della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi (i “Sei”),

entra in vigore nel 1952 per un periodo di 50 anni. Esso scade

quindi nel 2002.

1957, nascono la CEE e l’EURATOM – Dopo la conferenza di

Messina del 1955 viene istituito un comitato al fine di elaborare un

mercato unico europeo. Il comitato giunge alla stesura di due

“trattati di Roma”,

progetti di testo, conosciuti come i in quanto

firmati a Roma nel 1957. Entrano in vigore nel 1958. Il primo

trattato istituisce la Comunità economica europea (CEE). Esso

estende a nuovi settori i principi sanciti nel trattato CECA. Il trattato

CEE prevede l’instaurazione di un mercato comune basato sulla

libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei

capitali, di un’unione doganale, nonché l’attuazione di politiche

comuni, quali la politica agricola e la politica commerciale. Il

secondo trattato istituisce la Comunità europea dell’energia

atomica (CEEA o Euratom). L’obiettivo della CEEA è il

coordinamento e la condivisione dei programmi di ricerca sul

nucleare civile.

Il 25 marzo 1957 viene firmata la convenzione relativa alle

istituzioni comuni alle Comunità europee, la quale istituisce

un’Assemblea, una Corte di Giustizia e un Comitato economico e

sociale comuni alla CEE, alla CEEA e alla CECA.

1965, firma del Trattato sulla “fusione degli esecutivi” – Nel 1965 i

Sei firmano il trattato che istituisce un Consiglio unico e una

Commissione unica delle Comunità europee. Le tre Comunità

dispongono ormai di un Consiglio, di una Commissione e di un

bilancio unici.

1975 – Con il trattato di Bruxelles vengono modificate alcune

disposizioni finanziarie: il Parlamento europeo ottiene l’estensione

dei suoi poteri sul bilancio (può respingerlo in blocco). Viene creata

la Corte dei conti. È l’inizio della condivisione del potere di bilancio

tra il consiglio ed il Parlamento europeo.

1986, viene firmato l’Atto unico europeo - All’Aia i Dodici

firmano l’Atto unico europeo al fine di imprimere un nuovo slancio

politico ed economico alla costruzione europea. I suoi obiettivi

sono: la realizzazione di un grande mercato senza frontiere, una

maggiore coesione economica e sociale, una politica europea della

ricerca e della tecnologia, il rafforzamento del sistema monetario

europeo, azioni significative in materia di ambiente.

1992, firma del Trattato di Maastricht (nasce l’UE) – Il trattato

3 pilastri

istituisce un’Unione europea strutturata su : le tre

Comunità europee (CE), la politica estera e di sicurezza

comune (PESC) e la cooperazione nei settori della giustizia e

degli affari interni (GAI). Nel quadro del primo pilastro, è avviata

l’unione economica e monetaria, che porta all’introduzione di una

moneta unica, l’euro, il 1° gennaio 2002. Nel quadro del secondo

pilastro, la PESC segna l’avvio di una politica comune nei settori

della sicurezza e della difesa. Nel quadro del terzo pilastro (GAI), il

trattato contiene disposizioni sui controlli alle frontiere esterne, la

lotta al terrorismo, l’attuazione di una politica comune in materia di

asilo, la lotta all’immigrazione clandestina e la cooperazione

giudiziaria in materia penale e civile.

1997, firma del Trattato di Amsterdam – Contiene innovazioni

che vanno nella direzione di rafforzare l'unione politica, con nuove

disposizioni nelle politiche di Libertà, sicurezza e giustizia, compresa

la nascita della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

aquis

penale, oltre all'integrazione di Schengen. L’ di Schengen

viene integrato all’UE tramite un protocollo allegato al trattato di

acquis

Amsterdam. Tale si articola attorno a due aspetti di

cooperazione: l’armonizzazione dei controlli alle frontiere esterne e

il rafforzamento della cooperazione di polizia giudiziaria. Viene

prevista la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2001, firma del Trattato di Nizza – Apporta nuove modifiche

istituzionali in vista dell’Unione allargata a 25 membri.

2004, firma del Trattato che istituisce una Costituzione per

l’Europa – Mira ad abrogare i trattati precedenti, ad eccezione

dell’Euratom, e a sostituirli con un testo unico a vocazione

costituzionale. Tuttavia, a seguito dei referendum negativi del 2005

in Francia e nei Paesi Bassi, il processo di ratifica viene interrotto.

2007, firma del Trattato di Lisbona – Mira a migliorare

l’efficienza istituzionale e a rafforzare il carattere democratico

dell’Unione. L’Unione si fonda ormai su due trattati: il trattato

sull’Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento

dell’Unione europea (TFUE), che sostituisce il trattato che istituisce

la Comunità europea. Il trattato Euratom, parimenti modificato,

continua ad esistere per un periodo illimitato. Con il trattato di

Lisbona l’UE si dota di personalità giuridica e di due nuove

istituzioni: la Banca centrale europea (BCE) e il Consiglio europeo.

Scompare la struttura a pilastri istituita con Maastricht. Per la prima

volta è prevista la possibilità per uno stato membro di recedere

dall’Unione.

2. La prospettiva dell’allargamento

I round di adesione

 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito

 1981: Grecia

 1986: Portogallo e Spagna

 1995: Austria, Finlandia e Svezia

 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria

 2007: Bulgaria e Romania

 2013: Croazia

- Negoziati di adesione in corso

- Decisioni relative all’avvio dei negoziati di adesione

- Potenziali candidati

- Meccanismi di adesione degli Stati alle organizzazioni: l’esempio

dell’ONU 3 criteri di adesione

1. CRITERIO SOGGETTIVO: Si deve trattare di uno Stato

(territorio, popolazione e sovranità);

2. CRITERIO POLITICO: Deve essere “amante della pace” (criterio

valutabile discrezionalmente);

3. Deve rispettare le regole dell’organizzazione.

- Art. 49 TUE

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 (L'Unione si

fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della

democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti

umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi

valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal

pluralismo, dalla non discriminazione dalla tolleranza, dalla giustizia,

dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini) e si impegni a

promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il

Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale

domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio,

che si pronuncia all'unanimità, previa approvazione della Commissione e

previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a

maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di

ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è

fondata l'Unione, da essa determinati, forma l'oggetto di un accordo

tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto

a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro

rispettive norme costituzionali.

Criteri per l’adesione all’UE (hanno funzione di tutela

degli Stati membri):

La prima tappa per ogni Paese interessato consiste nel soddisfare

i criteri di adesione che sono stati definiti nel 1993 durante la

riunione del Consiglio europeo di Copenaghen e sono spesso

criteri di Copenaghen

indicati come i " ".

I criteri di Copenaghen stabiliscono una serie di condizioni

democratiche, economiche e politiche per i Paesi che intendono

aderire all'UE:

- CRITERIO POLITICO: istituzioni stabili che garantiscano

democrazia, stato di diritto, diritti umani e rispetto e tutela

delle minoranze;

- CRITERIO ECONOMICO: un'economia di mercato

funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle

forze di mercato all'interno dell'UE;

- ADESIONE ALL’ACQUIS (diritto comunitario acquisito):

l’acquisizione di tutto il diritto formulato dall’Unione, la

capacità di assumere gli obblighi risultanti dall'adesione - in

particolare l'adesione agli obiettivi dell'Unione politica,

economica e monetaria - e darvi seguito in modo efficace;

- CRITERIO GEOGRAFICO: Deve trattarsi di uno Stato europeo.

È un criterio apparentemente geografico perché può dare alle

istituzioni potere discrezionale sullo stabilire se si tratta di uno

Stato e se esso è sul territorio europeo;

- CRITERIO DEL RISPETTO DEI VALORI FONDAMENTALI

DELL’UE (art. 2)

- Ipotesi in cui il Consiglio possa individuare ulteriori criteri,

come accaduto nel 1993 con l’individuazione di due nuovi

l’ACQUIS

criteri: (“achì”) ed il criterio economico.

Benefici dell'allargamento dell'UE. Maggiore prosperità per tutti

gli Stati membri: scambi commerciali tre volte superiori tra i nuovi e

i vecchi Stati membri, cinque volte superiori tra i nuovi Stati

membri; maggiore stabilità in Europa; maggiore peso dell'UE sulla

scena mondiale.

Il Consiglio definisce e sorveglia il processo di allargamento dell'UE

e i negoziati di adesione. Quando un Paese presenta domanda di

adesione all'UE, il Consiglio invita la Commissione europea a

trasmettere il proprio parere su tale candidatura.

Le decisioni della formazione "Affari generali" del Consiglio danno

inizio a una procedura di valutazione tecnica che determinerà se:

-il paese in questione soddisfa tutti i criteri necessari per essere

considerato un candidato ufficiale all'adesione all'UE

-i negoziati ufficiali di adesione possono essere avviati e conclusi

in modo positivo

-il paese candidato può aderire all'UE

Tutte le decisioni adottate dal Consiglio "Affari generali" intese a

valutare i progressi compiuti dai Paesi candidati richiedono

l'accordo unanime di tutti gli Stati membri dell'UE.

Procedura

L’art. 49 prevede due fasi, 1) retta dal Consiglio dell’UE, 2)

svolta dagli Stati membri, è intergovernativa.

1) Tutto inizia con una candidatura dello Stato. In realtà lo Stato ha

già svolto un lungo percorso di avvicinamento giuridico, un percorso

più informale di cooperazione che avviene tramite accordi di

associazione. Il Consiglio si deve pronunciare, nel rispetto del parere

vincolante del Parlamento. Si pronuncia all’unanimità. Se si dovesse

giungere all’unanimità, si aprirebbe un negoziato che punta alla

dell’acquis,

verifica del rispetto dove il diritto UE viene classificato

all’interno di 30 capitoli che vengono analizzati.

2) Fase intergovernativa. Lo Stato candidato dovrà concludere un

trattato con tutti gli Stati membri, e tutti dovranno ratificarlo. È un

accordo di adesione che contiene tutte le condizioni.

Dopo di ciò, lo Stato diventa membro.

Dal giorno dell’entrata in vigore del trattato si prevedono dei periodi

transitori per il nuovo membro, un tempo utile alla rassicurazione

degli altri membri. Un esempio di un ambito interessato al periodo

transitorio è quello della libera circolazione dei lavoratori, che è di 7

anni, per evitare flussi incontrollati. Altro ambito è quello di

Schengen, l’eliminazione dei controlli nelle frontiere interne, questo

per poter mettere alla prova le frontiere esterne ed il loro controllo.

Non è previsto un periodo specificamente determinato per la sua

durata, tant’è vero che in Croazia (entrata nel 2013) questo periodo

transitorio è ancora in corso.

L’Unione adotta un principio di uguaglianza rispetto ai suoi Stati

membri, anche se in realtà ci sono regimi di differenziazione che

però vengono decisi in condivisione ed all’unanimità.

Quanto la prospettiva/possibilità dell’allargamento può

incidere sul comportamento di uno Stato candidato, ed in

particolare sul suo comportamento nei confronti degli Stati

già membri?

- Caso Slovenia -Croazia: controversia in merito alla delimitazione

delle frontiere. Nel 2009 viene deciso di affidare la

regolamentazione della questione ad un arbitrato internazionale.

Succede un incidente. Il difensore delegato della Slovenia ed il

giudice nominato dalla stessa Slovenia hanno dei contatti, la

Croazia lo scopre e ritiene ciò una violazione grave, tale da voler

annullare l’accordo. Successivamente però la composizione del

tribunale arbitrale chiamato a decidere viene modificata, il giudice

nominato dalla Slovenia, protagonista della violazione, viene

sostituito. Allora non si accoglie la posizione della Croazia. Nel 2017

viene pronunciato il lodo che decide la controversia e regola le

frontiere ma la Croazia non lo applica. La Slovenia intraprende un

procedimento di infrazione contro la Croazia davanti alla Corte di

Giustizia. Ma cosa c’entra l’UE se si tratta di un arbitrato

internazionale? La Slovenia sostiene che si trattava di un arbitrato

indissolubilmente legato all’adesione della Croazia nell’UE. Inoltre

ciò comporta una carenza del diritto UE nel tema delle frontiere

oggetto della controversia tra Stati. Nella pronuncia del gennaio

2020 la CGUE ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi.

Poiché un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’articolo

259 TFUE può avere ad oggetto unicamente il mancato rispetto di

obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, la Corte non è […]

competente a pronunciarsi nel quadro del presente ricorso in merito

ad un’asserita violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione

di arbitrato e dalla sentenza arbitrale da cui discendono le censure

sollevate dalla Repubblica di Slovenia in riferimento a presunte

violazioni del diritto dell’Unione. Occorre altresì precisare al

riguardo che, mancando nei Trattati una definizione più precisa dei

territori che ricadono sotto la sovranità degli Stati membri, spetta a

ciascuno di essi determinare l’ampiezza e i limiti del proprio

territorio, in conformità con le regole del diritto internazionale

pubblico. Alla luce di tali circostanze, non spetta alla Corte, a pena

di travalicare le competenze ad essa attribuite dai Trattati e di

invadere le competenze riservate agli Stati membri in materia di

determinazione geografica delle loro frontiere, esaminare, nel

quadro del presente ricorso proposto ai sensi dell’articolo 259 TFUE,

la questione dell’ampiezza e dei limiti dei rispettivi territori della

Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia.

I casi dove la CGUE decide di non decidere sono pochissimi, quando

può, decide sempre, per poter affermare la sua giurisdizione, il suo

potere e quello del diritto dell’UE. Non si è voluta pronunciare

perché si trattava di un arbitrato internazionale, esterno all’UE. Ciò

che se ne ricava è la vanità del rispetto dell’accordo di arbitrato

rispetto alla sostanziale adesione della Croazia, quindi le leve di

condizionalità dell’adesione possono non funzionare.

-Caso Turchia-Cipro. Le relazioni tra questi Stati sono complicate

da decenni, perché nel 1974 la Turchia ha invaso la parte nord

dell’isola di Cipro. In conseguenza di tale occupazione, la zona si è

autoproclamata come nuova entità statuale sotto il nome di

Repubblica Turca di Cipro del Nord. L’isola è stata di fatto spaccata

a metà. Un intervento dell’ONU ha predisposto una zona cuscinetto

(c.d. linea di Attila),

al confine tra le due aree la quale divide il

territorio verticalmente. A sud vive la comunità greco-cipriota ed è

la parte dove esiste il governo di Cipro, Paese membro dell’Unione

Europea, mentre a nord vive la popolazione turco-cipriota, sotto la

giurisdizione di questa entità che non è stata riconosciuta dalla

comunità internazionale. Inoltre c’è una sentenza molto importante

della Corte Europea dei diritti dell’uomo dei primi anni 2000,

sentenza Loizidou, seguita alla richiesta di accertare la violazione

da parte della Turchia, che è parte aderente alla CEDU, dei diritti di

proprietà privata di alcuni cittadini greco-ciprioti che in seguito

all’invasione erano stati costretti ad abbandonare le loro case ed i

loro possedimenti che esistevano nella parte nord dell’isola per

fuggire a sud. La Turchia eccepisce il fatto di non potere essere

considerata responsabile della condotta perché la responsabilità

doveva essere attribuita ad uno Stato terzo ed indipendente, la

Repubblica Turca di Cipro del Nord, quindi chiede alla Corte EDU

l’improcedibilità. La Corte EDU invece ritiene che in realtà la

Repubblica Turca di Cipro del Nord è uno Stato fantoccio, lo Stato

che esercita concretamente la giurisdizione su quel territorio è la

Turchia, sicché la Turchia è responsabile di ciò che avviene su quel

territorio, è quindi si arriverà a condan

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Casolari Federico.
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