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GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COSTRUZIONE EUROPEA

CAP 1IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

I fondamenti ideali e culturali del progetto di integrazione

L’UE non è uno Stato federale se per esso si intende il modello fondato su un

governo federale con poteri sufficienti a garantire l’unità politica ed economica

tra le entità federate, anche perché se fosse un sistema federale gli Stati

sarebbero entità indipendenti e le Corti nazionali sarebbero organi

giurisdizionali regionali di un ord unitario. La natura delle cose mostra una

realtà diversa: l’UE è un’originale costruzione rimasta incompiuta, le peculiarità

di tale sistema si fondano sull’ideale perseguito dai fondatori delle Comunità

europee che vollero caratterizzare la costruzione europea come PERCORSO DI

INTEGRAZIONE DEGLI STATI e dei rispettivi popoliil preambolo dei Trattati

portare avanti il processo di

infatti recita che gli Stati membri intendono “

creazione di un’Unione più stretta fra i popoli d’Europa fondato su valori

comuni”. Il concetto di integrazione si distacca dai fenomeni di cooperazione

internazionale delle relazioni interstatuali e, grazie alla valorizzazione dei

caratteri originali dei Trattati, emerge una nuova esperienza giur destinata ad

assimilare le società statali e a porre fine agli eventi bellicimotivo

attribuzione del Nobel per la pace all’Europa (2012).

L’integrazione europea prende forma con la Dichiarazione del 9 maggio 1950 di

Schuman che propose di porre sotto un’autorità comune e sovranazionale la

produzione franco-tedesca di carbone e acciaio e il progetto è stato concepito

secondo una visione: funzionalistapoiché l’integrazione era la tappa iniziale

rivolta all’unificazione economica e politica ponendo fine ai conflitti europei;

elitariapoiché condotta da un’élite intellettuale senza un reale

coinvolgimento dei popoli. Le critiche a tale processo, già messe in conto, si

individuano alla luce del fatto che ci si può chiedere se obiettivi così importanti

si possano raggiungere senza il coinvolgimento dei popoli, inoltre si possono

avere criticità evidenziate da crisi economiche, sociali e sanitarie e dal

repentino allargamento dell’UE agli inizi del nuovo secolo. Il processo di

integrazione europea nasce negli anni’50 in risposta alle guerre mondiali

prendendo forma con il Trattato istitutivo della CECA (1952) cui si affiancano i

Trattati di Roma (1957), che creano la Comunità economica europea (CEE) e

l’Euratom, inoltre i successivi interventi mantengono l’approccio funzionalista e

si annoverano anche esitazioni e fallimenti (Trattato “costituzionale” del 2004

mai entrato in vigore).

L’ideale della costruzione europea non nasce però negli anni’50 ma è di

impronta illuministica: l’idea di Europa è quella di un’unità culturale e morale

che la rende differente rispetto agli altri continenti e si profila anche come

peculiare unità politica, poiché il comune sentire europea si fonda su principi e

ideali di libertà sconosciuti in altre parti del mondo e che si riflettono nel

sistema giur europeo, tuttavia nell’800 e primo 900 tale idea si rivela debole

rispetto alle sovranità nazionali, le quali si pongono all’antitesi dell’integrazione

europea traducendosi in un concetto di indipendenza assoluta ed esclusiva non

soggetta a restrizioni in cui il potere di governo e della sua comunità sono il

fondamento delle norme poste da un potere unico chiuso ad influenze esterne.

Nel 2° dopoguerra gli ideali europei trovano un humus più favorevole in un

diverso contesto politico-sociale che per i padri fondatori doveva costituire un

punto di non ritorno. Il pensiero politico e il costituzionalismo scompongono la

sovranità sul piano interno al fine di contrastare le derive antidemocratiche dei

sistemi statali, infatti le moderne democrazie statali trasferiscono la sovranità:

in alcuni paesi al Parlamento (UK); in altri al popolo (Francia, Italia), che la

detiene in un quadro di garanze cost che delimitano i separati poteri dello Stato

e in cui un supremo controllo giurisdizionale garantisce unità e coerenza

dell’ord. Si nota come il processo di integrazione europea tende a decomporre

le sovranità nazionali facendole confluire in un contesto sovranazionale e ciò si

giustifica giuridicamente nelle clausole europee poste nelle Costituzioni

nazionali (in Italia all’art.11 Cost).

È nella cornice funzionalista che si spiegano le specificità strutturali dell’UE:

l’UE non è uno Stato, ma è più di un’organizzazione internazionale in quanto il

processo di integrazione europea riposa su un corpus iuris unico per il fatto che

la strategia funzionalista dà luogo a una costruzione giur più evoluta e

complessa, che da un verso produce l’erosione delle sovranità nazionali,

dall’altro pone l’individuo al centro di un ord giuridico autonomo da quelli

nazionale e internazionale. È una struttura organizzata di regole autonome che

intende preservare le sue specificità strutturali anche nelle relazioni

internazionali e possiede un elevato grado di centralizzazione di competenze e

funzioni; inoltre è dubbio che le attribuzioni conferite diano luogo a un processo

irreversibile, infatti i Trattati possono modificarsi o estinguersi con altri

strumenti internazionali.

I valori fondanti e le finalità di integrazione dei popoli

L’UE si fonda sulla Carta dei diritti fondamentali e sui valori comuni agli Stati

membri (2-3 TUE), in particolare sul rispetto della dignità umana, libertà,

principi democratici (9-12 TUE) e del principio di trasparenza (15 TUE) che ne

rafforza il fondamento democratico. L’UE possiede una doppia legittimazione

democratica: il Parlamento rappresenta i cittadini dell’UE; il Consiglio dei

rappresentanti dei governi nazionali risponde ai rispettivi Parlamenti secondo i

propri sistemi cost; inoltre la Commissione è destinata a divenire organo meno

burocratico e più politico in seguito alle elezioni del 2014, in cui viene indicato

come Presidente il candidato del partito che aveva ottenuto la maggioranza

relativa dei voti dei cittadini europei.

status civitatis

L’UE conferisce uno ai propri cittadini che attribuisce diritti di

voto all’interno e di protezione all’esterno di essaaffermazione di un’identità

non legata all’appartenenza a uno Stato-nazione: in tal caso si profilerà una

nuova concezione di “appartenenza” di tipo sovranazionale, infatti, pur in una

cornice di sopravvivenza degli ord statali, si tende ad affermare una concezione

strumentale dell’ord sovranazionale volta all’assimilazione e alla coesione

sociale dei popoli europei e in questa prospettiva il riconoscimento di una

comunità di valori (art.2 TUE, Carta dei diritti fondamentali) potrebbe rivelarsi il

patto fondativo di un’identità sociale distinta da quelle nazionali, benché su

queste costruita e derivata.

Tali ricostruzioni portano a un processo di integrazione non solo rivolto alla

realizzazione del mercato unico ma permeato da valori sociali, culturali,

umanistici e di legalità: ciò è evidente nel preambolo dei Trattati che

“progresso economico e sociale dei

perseguono obiettivi a lungo termine di

popoli, creazione di un Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa ai fini

dello sviluppo dell’integrazione europea”integrazione concepita come un

in fieri.

processo

La complessità del sistema e l’erosione delle sovranità nazionali

L’UE possiede un composito sistema istituzionale con competenze e procedure

somiglianti all’articolazione di un ord statale piuttosto che a un’organizzazione

internazionale: è assiomatico considerare che l’interferenza dell’UE sulla

potestà di governo statale sia dovuta all’attribuzione di competenze a un

sistema giur sovranazionale con contestuale rinuncia da parte degli Stati,

prius

infatti la devoluzione di poteri statali all’UE rappresenta il della perdita di

quota di sovranità.

Il ruolo della Corte di giustizia nella decostruzione del concetto di sovranità

La previsione di un sistema giurisdizionale organizzato su base gerarchica con

al vertice la Corte di giustizia, che garantisce interpretazione e applicazione

unitaria di norme comuni, si è rivelato un ulteriore elemento destrutturante

delle sovranità nazionali: la Corte assume un ruolo centrale nel definire

l’identità del sistema sovranazionale e prospetta l’esistenza di un nuovo ord di

tipo sovranazionale, autonomo e distinto da quello internazionale e nazionali

frutto di un processo irreversibile.

La Corte di giustizia dagli anni’60 assume un ruolo nel processo di integrazione

europea sancendo:

Alcuni elementi di gerarchia formale nel sistema delle fonti

 L’idoneità delle norme sovranazionali a incidere direttamente sulla sfera

 giur soggettiva dei singoli senza la necessità di un atto statale di

intermediazione (sent. Costa c. Enel, 1964principio di primazia) e

concependo il rapporto ord sovranazionale/statale in una logica monista di

prevalenza del 1° sul 2°

L’inderogabilità di determinate regole fondative collocate al vertice del

 sistema

Un sistema di comuni garanzie giurisdizionali cui è sottoposto l’ord dell’UE,

 retto da giudici dell’UE e nazionali, che sono parte integrante del sistema in

virtù del legame procedurale dato dal rinvio pregiudiziale; mentre i rimedi

giurisdizionali degli Stati membri devono assicurare una tutela effettiva al di

fuori dei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’UE (19 TUE)

Stati rinunciano ai poteri sovrani con la Corte che aggiunge l’irrevocabilità

 delle attribuzioni conferite (Corte conserva le competenze sovrane che gli

Stati membri le hanno trasferito) fino ad affermare che il primato della

normativa comune su quella interna impedirebbe la valida formazione di

nuovi atti legislativi nazionali incompatibili con quella normativa

Secondo la Corte il processo di integrazione sarebbe frutto di una dinamica

devolutiva irreversibile e tale natura risiede nella peculiarità dell’ord UE, che

non pone semplici obblighi tra gli Stati ma conferisce agli individui,

“che entrano nel patrimonio

indipendentemente dalle misure statali, diritti

giuridico”l’ord UE non è assimilabile a un sistema di derivazione

internazionale ma è integrato negli ord nazionali con i quali si pone in un

rapporto di complementarità.

L’appartenenza all’UE si traduce in quotidiane erosioni della sovranità

nazionale dovute all’attività delle istruzioni e sul piano teorico l’UE arricchisce

le esperienze del moderno costituzionalismo in quanto non è uno Stato né un

ente federale poiché gli Stati membri conservano le sovranità sul piano

internazionale in vari settori: la delegazione di poteri all’UE, diverso dai loro

titolari originari, realizza una singolare forma associativa di integrazione fra

Stati sovrani che si accostano in modo orizzontale. L’integrazione europea

esprime un quadro normativo evoluto che permette di porsi come ente

decisionale di una serie di interessi generali in un rapporto di verticalità

rispetto agli ord stataliciò si può tradurre in un modello di sovranità condivisa

(pooled sovereignty).

Frammentazione della sovranità statale e sovranazionalità

Nel processo di integrazione europea è ravvisabile un ridimensionamento della

posizione di indipendenza dello Stato nella sfera internazionale: essi si ispirano

allo spirito di sussidiarietà ricorrendo alla cooperazione internazionale e all’UE

per svolgere compiti che non riescono ad affrontare individualmente in modo

efficace. In quanto né i Trattati né la Corte di giustizia riconoscono la

subordinazione dei Trattati agli ord nazionali, il sistema giur dell’UE assume un

carattere marcatamente autonomo perciò non è irragionevole parlare di una

rinuncia alle sovranità nazionali in un’ottica di irreversibilità come prefigurata

dalla Cortericondurre l’integrazione europea ai comuni fenomeni

internazionalistici appare poco aderente alla realtà delle cose, quindi nelle

vicende istituzionali dell’UE la sovranità relazionale non gioca un ruolo decisivo.

Metamorfosi del concetto di sovranità nel processo di integrazione

Nel tentativo di spiegare la trasformazione del concetto di sovranità nel

processo di integrazione europea si utilizza il paradigma della sovranità

solidale: se si ammette che l’UE comprime e riduce la sovranità statale non è

certo che il modello di rimodulazione della sovranità ruoti intorno allo schema

di competenze devolute all’UE (es: la rinuncia della sovranità monetaria non

esclude che lo Stato conservi il potere d’imporre l’uso della moneta unica al

popolo interno). Si potrebbe parlare allora di sovranità diffusa tra poteri

attribuiti a istituzioni comuni e quelli conservati dagli Stati in una visione

dinamica in cui la sovranità è costantemente in evoluzione a seconda del

quotidiano esercizio delle competenze attribuite.

Il processo di integrazione è sempre meno riducibile ai rigidi schemi della

nozione tradizionale di sovranità e non sembra tanto importante cristallizzare

la suddivisione tra competenze statali e dell’UE, mentre sembra più utile

individuare modelli di potestà diffuse e ripartite tra una pluralità di titolari

interni e sovranazionali al fine di rendere tali forme di esercizio sempre più

rispondenti ai principi di democrazia e giustizia sociale. Infatti la dottrina ricorre

alla concettualizzazione dei rapporti tra UE e Stati nei termini di ordinamento

costituzionale composito destinato a racchiudere una visione unitaria di diritto

primario e cost nazionali in una prospettiva di processo cost europeo.

L’affievolirsi della sovranità nazionale nel pluralismo normativo

Il processo di integrazione europea mostra che l’idea di sovranità assoluta

tende a stemperarsi in un contesto di pluralismo normativo in cui gli Stati sono

summa potestas

indotti a rinunciare ai caratteri di chiusura, esclusività, della

classica nozione di sovranità: in tale prospettiva si potrebbe profilare

l’esistenza di molteplici sistemi normativi coesistenti su un piano di parità e

reciprocamente autonomi senza un meccanismo di definizione dei potenziali

conflitti tra ord statale e UE. L’ord giuridico dell’UE convive indissolubilmente

con quelli statali ma non è assimilabile ad essi e tale convivenza è qualificata

perché è fondata sui comuni principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti

auctoritas

umani; tuttavia se l’UE non è subordinata all’ statale si pone un

problema di efficacia su come risolvere le eventuali antinomie, ma non di

esistenza dell’ord UE.

Il problema dell’efficacia implica che debbano crearsi meccanismi di soluzione

delle aporie tra valori non conciliabili sul piano interpretativo. Di assicurare la

convivenza tra norme UE e diritti statali si incarica la giurisprudenza con un 1°

paradigma di norma di conflitto giurisprudenziale che è dato dal principio di

mutuo riconoscimento: esso esprime una regola per assicurare la coesistenza

armoniosa tra ord differenti; per risolvere conflitti tra sistemi di regole

eterogenei; per assicurare l’effettività dei diritti fondamentali degli individui e

delle libertà del mercato unico. Un 2° paradigma è dato dalle esigenze

imperative connesse all’interesse generale che, in assenza di norme uniformi,

permette agli Stati membri di regolamentare la vita economica e sociale sul

proprio territorio qualora perseguano scopi meritevoli di tutela che la Corte di

giustizia riconosce talil’esigenza di elaborare criteri ordinatori dei conflitti

normativi viene percepita dalla Corte di giustizia, mentre le corti nazionali si

sono talvolta posti nei confronti della Corte in una logica di collaborazione che

trova il fondamento nel principio generale di leale collaborazione (4 TUE).

3

CAP 2L’APPARTENENZA ALL’UNIONE

L’acquisto dello status di membro

I 6 Stati membri concepiscono le comunità come enti aperti all’adesione di altri

StatiUE composta attualmente da 27 Stati, con la procedura di adesione

ex.art.49 TUE che ne stabilisce la condizioni. La qualità di membro dell’UE è

subordinata a 3 requisiti: il richiedente deve essere uno Stato ai sensi del dir

internazionale; deve appartenere al continente europeo (es: rifiuto candidatura

del Marocco, non della Turchia); deve rispettare e impegnarsi a promuovere i

valori dell’UE espressi all’art.2 TUE.

Il Consiglio europeo di Copenaghen (1993) sancisce il princ per cui i paesi

europei possono aderire all’UE a condizione di soddisfare prerequisiti di natura

politica: devono avere istituzioni stabili idonee a garantire democrazia,

principio di legalità, diritti umani e minoranze (criterio della stabilità

democratica); devono fondarsi su un economia di mercato e sulla concorrenza

l’acquis

(criterio economico); devono accettare dell’UE e gli obiettivi di unione

politica, economica e monetaria (criterio giuridico); il Consiglio europeo di

Madrid (1995) aggiunse la necessità che i paesi adattino le proprie struttura

amministrative al quadro giuridico dell’UE.

Per la procedura di adesione vi sono 2 fasi: inizialmente lo Stato indi

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Baratta Roberto.
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