GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COSTRUZIONE EUROPEA
CAP 1IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
I fondamenti ideali e culturali del progetto di integrazione
L’UE non è uno Stato federale se per esso si intende il modello fondato su un
governo federale con poteri sufficienti a garantire l’unità politica ed economica
tra le entità federate, anche perché se fosse un sistema federale gli Stati
sarebbero entità indipendenti e le Corti nazionali sarebbero organi
giurisdizionali regionali di un ord unitario. La natura delle cose mostra una
realtà diversa: l’UE è un’originale costruzione rimasta incompiuta, le peculiarità
di tale sistema si fondano sull’ideale perseguito dai fondatori delle Comunità
europee che vollero caratterizzare la costruzione europea come PERCORSO DI
INTEGRAZIONE DEGLI STATI e dei rispettivi popoliil preambolo dei Trattati
portare avanti il processo di
infatti recita che gli Stati membri intendono “
creazione di un’Unione più stretta fra i popoli d’Europa fondato su valori
comuni”. Il concetto di integrazione si distacca dai fenomeni di cooperazione
internazionale delle relazioni interstatuali e, grazie alla valorizzazione dei
caratteri originali dei Trattati, emerge una nuova esperienza giur destinata ad
assimilare le società statali e a porre fine agli eventi bellicimotivo
attribuzione del Nobel per la pace all’Europa (2012).
L’integrazione europea prende forma con la Dichiarazione del 9 maggio 1950 di
Schuman che propose di porre sotto un’autorità comune e sovranazionale la
produzione franco-tedesca di carbone e acciaio e il progetto è stato concepito
secondo una visione: funzionalistapoiché l’integrazione era la tappa iniziale
rivolta all’unificazione economica e politica ponendo fine ai conflitti europei;
elitariapoiché condotta da un’élite intellettuale senza un reale
coinvolgimento dei popoli. Le critiche a tale processo, già messe in conto, si
individuano alla luce del fatto che ci si può chiedere se obiettivi così importanti
si possano raggiungere senza il coinvolgimento dei popoli, inoltre si possono
avere criticità evidenziate da crisi economiche, sociali e sanitarie e dal
repentino allargamento dell’UE agli inizi del nuovo secolo. Il processo di
integrazione europea nasce negli anni’50 in risposta alle guerre mondiali
prendendo forma con il Trattato istitutivo della CECA (1952) cui si affiancano i
Trattati di Roma (1957), che creano la Comunità economica europea (CEE) e
l’Euratom, inoltre i successivi interventi mantengono l’approccio funzionalista e
si annoverano anche esitazioni e fallimenti (Trattato “costituzionale” del 2004
mai entrato in vigore).
L’ideale della costruzione europea non nasce però negli anni’50 ma è di
impronta illuministica: l’idea di Europa è quella di un’unità culturale e morale
che la rende differente rispetto agli altri continenti e si profila anche come
peculiare unità politica, poiché il comune sentire europea si fonda su principi e
ideali di libertà sconosciuti in altre parti del mondo e che si riflettono nel
sistema giur europeo, tuttavia nell’800 e primo 900 tale idea si rivela debole
rispetto alle sovranità nazionali, le quali si pongono all’antitesi dell’integrazione
europea traducendosi in un concetto di indipendenza assoluta ed esclusiva non
soggetta a restrizioni in cui il potere di governo e della sua comunità sono il
fondamento delle norme poste da un potere unico chiuso ad influenze esterne.
Nel 2° dopoguerra gli ideali europei trovano un humus più favorevole in un
diverso contesto politico-sociale che per i padri fondatori doveva costituire un
punto di non ritorno. Il pensiero politico e il costituzionalismo scompongono la
sovranità sul piano interno al fine di contrastare le derive antidemocratiche dei
sistemi statali, infatti le moderne democrazie statali trasferiscono la sovranità:
in alcuni paesi al Parlamento (UK); in altri al popolo (Francia, Italia), che la
detiene in un quadro di garanze cost che delimitano i separati poteri dello Stato
e in cui un supremo controllo giurisdizionale garantisce unità e coerenza
dell’ord. Si nota come il processo di integrazione europea tende a decomporre
le sovranità nazionali facendole confluire in un contesto sovranazionale e ciò si
giustifica giuridicamente nelle clausole europee poste nelle Costituzioni
nazionali (in Italia all’art.11 Cost).
È nella cornice funzionalista che si spiegano le specificità strutturali dell’UE:
l’UE non è uno Stato, ma è più di un’organizzazione internazionale in quanto il
processo di integrazione europea riposa su un corpus iuris unico per il fatto che
la strategia funzionalista dà luogo a una costruzione giur più evoluta e
complessa, che da un verso produce l’erosione delle sovranità nazionali,
dall’altro pone l’individuo al centro di un ord giuridico autonomo da quelli
nazionale e internazionale. È una struttura organizzata di regole autonome che
intende preservare le sue specificità strutturali anche nelle relazioni
internazionali e possiede un elevato grado di centralizzazione di competenze e
funzioni; inoltre è dubbio che le attribuzioni conferite diano luogo a un processo
irreversibile, infatti i Trattati possono modificarsi o estinguersi con altri
strumenti internazionali.
I valori fondanti e le finalità di integrazione dei popoli
L’UE si fonda sulla Carta dei diritti fondamentali e sui valori comuni agli Stati
membri (2-3 TUE), in particolare sul rispetto della dignità umana, libertà,
principi democratici (9-12 TUE) e del principio di trasparenza (15 TUE) che ne
rafforza il fondamento democratico. L’UE possiede una doppia legittimazione
democratica: il Parlamento rappresenta i cittadini dell’UE; il Consiglio dei
rappresentanti dei governi nazionali risponde ai rispettivi Parlamenti secondo i
propri sistemi cost; inoltre la Commissione è destinata a divenire organo meno
burocratico e più politico in seguito alle elezioni del 2014, in cui viene indicato
come Presidente il candidato del partito che aveva ottenuto la maggioranza
relativa dei voti dei cittadini europei.
status civitatis
L’UE conferisce uno ai propri cittadini che attribuisce diritti di
voto all’interno e di protezione all’esterno di essaaffermazione di un’identità
non legata all’appartenenza a uno Stato-nazione: in tal caso si profilerà una
nuova concezione di “appartenenza” di tipo sovranazionale, infatti, pur in una
cornice di sopravvivenza degli ord statali, si tende ad affermare una concezione
strumentale dell’ord sovranazionale volta all’assimilazione e alla coesione
sociale dei popoli europei e in questa prospettiva il riconoscimento di una
comunità di valori (art.2 TUE, Carta dei diritti fondamentali) potrebbe rivelarsi il
patto fondativo di un’identità sociale distinta da quelle nazionali, benché su
queste costruita e derivata.
Tali ricostruzioni portano a un processo di integrazione non solo rivolto alla
realizzazione del mercato unico ma permeato da valori sociali, culturali,
umanistici e di legalità: ciò è evidente nel preambolo dei Trattati che
“progresso economico e sociale dei
perseguono obiettivi a lungo termine di
popoli, creazione di un Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa ai fini
dello sviluppo dell’integrazione europea”integrazione concepita come un
in fieri.
processo
La complessità del sistema e l’erosione delle sovranità nazionali
L’UE possiede un composito sistema istituzionale con competenze e procedure
somiglianti all’articolazione di un ord statale piuttosto che a un’organizzazione
internazionale: è assiomatico considerare che l’interferenza dell’UE sulla
potestà di governo statale sia dovuta all’attribuzione di competenze a un
sistema giur sovranazionale con contestuale rinuncia da parte degli Stati,
prius
infatti la devoluzione di poteri statali all’UE rappresenta il della perdita di
quota di sovranità.
Il ruolo della Corte di giustizia nella decostruzione del concetto di sovranità
La previsione di un sistema giurisdizionale organizzato su base gerarchica con
al vertice la Corte di giustizia, che garantisce interpretazione e applicazione
unitaria di norme comuni, si è rivelato un ulteriore elemento destrutturante
delle sovranità nazionali: la Corte assume un ruolo centrale nel definire
l’identità del sistema sovranazionale e prospetta l’esistenza di un nuovo ord di
tipo sovranazionale, autonomo e distinto da quello internazionale e nazionali
frutto di un processo irreversibile.
La Corte di giustizia dagli anni’60 assume un ruolo nel processo di integrazione
europea sancendo:
Alcuni elementi di gerarchia formale nel sistema delle fonti
L’idoneità delle norme sovranazionali a incidere direttamente sulla sfera
giur soggettiva dei singoli senza la necessità di un atto statale di
intermediazione (sent. Costa c. Enel, 1964principio di primazia) e
concependo il rapporto ord sovranazionale/statale in una logica monista di
prevalenza del 1° sul 2°
L’inderogabilità di determinate regole fondative collocate al vertice del
sistema
Un sistema di comuni garanzie giurisdizionali cui è sottoposto l’ord dell’UE,
retto da giudici dell’UE e nazionali, che sono parte integrante del sistema in
virtù del legame procedurale dato dal rinvio pregiudiziale; mentre i rimedi
giurisdizionali degli Stati membri devono assicurare una tutela effettiva al di
fuori dei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’UE (19 TUE)
Stati rinunciano ai poteri sovrani con la Corte che aggiunge l’irrevocabilità
delle attribuzioni conferite (Corte conserva le competenze sovrane che gli
Stati membri le hanno trasferito) fino ad affermare che il primato della
normativa comune su quella interna impedirebbe la valida formazione di
nuovi atti legislativi nazionali incompatibili con quella normativa
Secondo la Corte il processo di integrazione sarebbe frutto di una dinamica
devolutiva irreversibile e tale natura risiede nella peculiarità dell’ord UE, che
non pone semplici obblighi tra gli Stati ma conferisce agli individui,
“che entrano nel patrimonio
indipendentemente dalle misure statali, diritti
giuridico”l’ord UE non è assimilabile a un sistema di derivazione
internazionale ma è integrato negli ord nazionali con i quali si pone in un
rapporto di complementarità.
L’appartenenza all’UE si traduce in quotidiane erosioni della sovranità
nazionale dovute all’attività delle istruzioni e sul piano teorico l’UE arricchisce
le esperienze del moderno costituzionalismo in quanto non è uno Stato né un
ente federale poiché gli Stati membri conservano le sovranità sul piano
internazionale in vari settori: la delegazione di poteri all’UE, diverso dai loro
titolari originari, realizza una singolare forma associativa di integrazione fra
Stati sovrani che si accostano in modo orizzontale. L’integrazione europea
esprime un quadro normativo evoluto che permette di porsi come ente
decisionale di una serie di interessi generali in un rapporto di verticalità
rispetto agli ord stataliciò si può tradurre in un modello di sovranità condivisa
(pooled sovereignty).
Frammentazione della sovranità statale e sovranazionalità
Nel processo di integrazione europea è ravvisabile un ridimensionamento della
posizione di indipendenza dello Stato nella sfera internazionale: essi si ispirano
allo spirito di sussidiarietà ricorrendo alla cooperazione internazionale e all’UE
per svolgere compiti che non riescono ad affrontare individualmente in modo
efficace. In quanto né i Trattati né la Corte di giustizia riconoscono la
subordinazione dei Trattati agli ord nazionali, il sistema giur dell’UE assume un
carattere marcatamente autonomo perciò non è irragionevole parlare di una
rinuncia alle sovranità nazionali in un’ottica di irreversibilità come prefigurata
dalla Cortericondurre l’integrazione europea ai comuni fenomeni
internazionalistici appare poco aderente alla realtà delle cose, quindi nelle
vicende istituzionali dell’UE la sovranità relazionale non gioca un ruolo decisivo.
Metamorfosi del concetto di sovranità nel processo di integrazione
Nel tentativo di spiegare la trasformazione del concetto di sovranità nel
processo di integrazione europea si utilizza il paradigma della sovranità
solidale: se si ammette che l’UE comprime e riduce la sovranità statale non è
certo che il modello di rimodulazione della sovranità ruoti intorno allo schema
di competenze devolute all’UE (es: la rinuncia della sovranità monetaria non
esclude che lo Stato conservi il potere d’imporre l’uso della moneta unica al
popolo interno). Si potrebbe parlare allora di sovranità diffusa tra poteri
attribuiti a istituzioni comuni e quelli conservati dagli Stati in una visione
dinamica in cui la sovranità è costantemente in evoluzione a seconda del
quotidiano esercizio delle competenze attribuite.
Il processo di integrazione è sempre meno riducibile ai rigidi schemi della
nozione tradizionale di sovranità e non sembra tanto importante cristallizzare
la suddivisione tra competenze statali e dell’UE, mentre sembra più utile
individuare modelli di potestà diffuse e ripartite tra una pluralità di titolari
interni e sovranazionali al fine di rendere tali forme di esercizio sempre più
rispondenti ai principi di democrazia e giustizia sociale. Infatti la dottrina ricorre
alla concettualizzazione dei rapporti tra UE e Stati nei termini di ordinamento
costituzionale composito destinato a racchiudere una visione unitaria di diritto
primario e cost nazionali in una prospettiva di processo cost europeo.
L’affievolirsi della sovranità nazionale nel pluralismo normativo
Il processo di integrazione europea mostra che l’idea di sovranità assoluta
tende a stemperarsi in un contesto di pluralismo normativo in cui gli Stati sono
summa potestas
indotti a rinunciare ai caratteri di chiusura, esclusività, della
classica nozione di sovranità: in tale prospettiva si potrebbe profilare
l’esistenza di molteplici sistemi normativi coesistenti su un piano di parità e
reciprocamente autonomi senza un meccanismo di definizione dei potenziali
conflitti tra ord statale e UE. L’ord giuridico dell’UE convive indissolubilmente
con quelli statali ma non è assimilabile ad essi e tale convivenza è qualificata
perché è fondata sui comuni principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti
auctoritas
umani; tuttavia se l’UE non è subordinata all’ statale si pone un
problema di efficacia su come risolvere le eventuali antinomie, ma non di
esistenza dell’ord UE.
Il problema dell’efficacia implica che debbano crearsi meccanismi di soluzione
delle aporie tra valori non conciliabili sul piano interpretativo. Di assicurare la
convivenza tra norme UE e diritti statali si incarica la giurisprudenza con un 1°
paradigma di norma di conflitto giurisprudenziale che è dato dal principio di
mutuo riconoscimento: esso esprime una regola per assicurare la coesistenza
armoniosa tra ord differenti; per risolvere conflitti tra sistemi di regole
eterogenei; per assicurare l’effettività dei diritti fondamentali degli individui e
delle libertà del mercato unico. Un 2° paradigma è dato dalle esigenze
imperative connesse all’interesse generale che, in assenza di norme uniformi,
permette agli Stati membri di regolamentare la vita economica e sociale sul
proprio territorio qualora perseguano scopi meritevoli di tutela che la Corte di
giustizia riconosce talil’esigenza di elaborare criteri ordinatori dei conflitti
normativi viene percepita dalla Corte di giustizia, mentre le corti nazionali si
sono talvolta posti nei confronti della Corte in una logica di collaborazione che
trova il fondamento nel principio generale di leale collaborazione (4 TUE).
3
CAP 2L’APPARTENENZA ALL’UNIONE
L’acquisto dello status di membro
I 6 Stati membri concepiscono le comunità come enti aperti all’adesione di altri
StatiUE composta attualmente da 27 Stati, con la procedura di adesione
ex.art.49 TUE che ne stabilisce la condizioni. La qualità di membro dell’UE è
subordinata a 3 requisiti: il richiedente deve essere uno Stato ai sensi del dir
internazionale; deve appartenere al continente europeo (es: rifiuto candidatura
del Marocco, non della Turchia); deve rispettare e impegnarsi a promuovere i
valori dell’UE espressi all’art.2 TUE.
Il Consiglio europeo di Copenaghen (1993) sancisce il princ per cui i paesi
europei possono aderire all’UE a condizione di soddisfare prerequisiti di natura
politica: devono avere istituzioni stabili idonee a garantire democrazia,
principio di legalità, diritti umani e minoranze (criterio della stabilità
democratica); devono fondarsi su un economia di mercato e sulla concorrenza
l’acquis
(criterio economico); devono accettare dell’UE e gli obiettivi di unione
politica, economica e monetaria (criterio giuridico); il Consiglio europeo di
Madrid (1995) aggiunse la necessità che i paesi adattino le proprie struttura
amministrative al quadro giuridico dell’UE.
Per la procedura di adesione vi sono 2 fasi: inizialmente lo Stato indi
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