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Il ruolo del Consiglio europeo nell'Unione Europea
Il ruolo primario è del Consiglio europeo (capi di Stato e di governo), che fissa all'unanimità linee strategiche, obiettivi e orientamenti generali adottando decisioni necessarie (26, par.1 TUE).
Il Consiglio elabora la politica estera, formula proposte e attua decisioni che definiscono la posizione dell'UE su questioni geografiche e tematiche, decidendo all'unanimità; è possibile l'astensione motivata di tipo costruttivo, la quale permette che l'atto vincoli i soli altri Stati mentre lo Stato astenuto è tenuto a non contrastare o impedire l'azione dell'UE (art.31, par.2 TUE), per evitare decisioni adottate con l'assenso di pochi Governi, stabilisce una soglia massima di astensioni per cui l'atto non è approvato se gli astenuti degli Stati membri che rappresentino almeno 1/3 della popolazione dell'UE."
In casi determinati il Consiglio decide a maggioranza.
qualificata: ciò èvitali motivi di politicacontrobilanciato dalla facoltà di ogni Stato di invocare 'nazionale' al fine di non procedere con la votazione. il Consiglio si avvale delComitato politico e di sicurezza (COPS), composto da Ambasciatori che seguonole questioni PESC/PSDC.
L'Alto Rappresentante per PESC/PSDC condivide con il Consiglio il compito diassicurare unità, coerenza ed efficacia delle azioni, dispone di un ruolocomplementare di attuazione ed è l'organo di trasmissione con ilParlamentorapporto gerarchico di subordinazione con le altre istituzioni.
La Corte di Giustizia è sprovvista di competenza giurisdizionale in questosettore, tranne 2 ipotesi: la verifica sugli ambiti di delimitazione dellecompetenze dell'UE rispetto a quelle PESC e viceversa; controllo di decisionieuropee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche egiuridiche (275 TFUE).
La finalità volta ad
assicurare che la PESC e altre azioni esterne siano rispettose dei principi sull'azione esterna (art.21-22 TUE) potrebbe ricomporre a un disegno omogeneo in presenza di un'azione di coordinamento fondata sul principio di coerenza tra l'azione dell'UE in ambito PESC/PSDC e le altre politiche esterne; inoltre i Trattati impongono che l'azione PESC si fondi sulla reciproca solidarietà politica tra Stati membri: tali clausole tendono a una natura evolutiva poiché fanno confluire le politiche nazionali in un quadro progressivamente unitarioStati obbligati a consultarsi in merito a qualsiasi questioni prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale. Lo spirito di solidarietà è rafforzato dalla clausola di assistenza (incluso l'aiuto militare) verso lo Stato membro che subisca un'aggressione armata nel proprio territorio da parte degli Stati membri, pur non pregiudicando la specificità della politica disicurezza e difesa di alcuni Stati membri che improntano la politica estera su posizioni di neutralità (art.42, par.7 TUE). Le competenze e i vincoli Per le competenze in materia di politica estera dell'UE la PESC si estende a "tutti i settori della politica estera e di sicurezza", un limite viene dato dalle competenze esterne dell'UE che ricadono nella sfera di applicazione del TFUE. La politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) è parte integrante della PESC e comprende una politica che vuole condurre all'istituzione di un sistema di difesa comune qualora il Consiglio europeo lo decida all'unanimità. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari possono instaurare una cooperazione strutturata permanente (46 TUE), che è una forma di cooperazione rafforzata aperta alla partecipazione successiva di altri Stati membri e a ipotesi di sospensione e recesso. Stabilire una difesacomune dipende da un previo accordo tra gli Stati–>Decisione 2017/2315 del Consiglio che ha istituito la cooperazione strutturata permanente (PESCO): la partecipazione è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale e ogni Stato che desideri parteciparvi potrà notificare la sua intenzione al Consiglio e all'Alto Rappresentante. Inoltre il Trattato di Lisbona impone agli Stati obblighi più immediati, come il conferimento all'UE di capacità civili e militari rafforzando il ruolo dell'Agenzia europea di difesa sottoposta all'autorità del Consiglio (45 TUE). La PSDC include la possibilità di condurre azioni esterne rispetto al territorio UE per garantire il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai princ ONU e dei vincoli NATO–>missioni civili e militari, che possono essere affidate a un gruppo di Stati membri chiamati a gestirle in virtù di un accordo e riferiscono
periodicamente al Consiglio (44TUE). Le competenze dell'UE in materia di PESC/PSDC non sono esclusive: le norme mirano a individuare aree di possibile cooperazione configurazione nel titolo V di aree di azione collettiva, concepite in senso ampio ma che devono essere precisate attraverso un accordo politico unanime, che traduce in un atto giuridicamente vincolante la specifica azione che gli Stati membri intendono esercitare congiuntamente. In tale settore gli Stati membri sono soggetti a specifici vincoli: consultarsi reciprocamente su ogni questione di interesse generale prima di agire su piano internazionale; osservare le decisioni ex.art.28-29 TFUE; coordinare posizioni nelle conferenze internazionali, permettendo all'Alto Rappresentante di operare secondo posizioni coordinate; permettere all'Alto Rappresentante di esporre nel Consiglio la posizione comune eventualmente adottata dall'UE. Ci si potrebbe chiedere: se esistono margini di apprezzamento discrezionale daparte degli Stati nella fase di attuazione; se gli Stati possano riappropriarsi dell'originaria libertà di conduzione della propria attività esterna; infine se la sfera di attività coperta da atti PESC privi gli Stati della prerogativa di mantenere un proprio indirizzo politico in quella sfera. La risposta dipende dal tipo di obbligo imposto dall'atto adottato (es: se l'atto possiede una ristretta sfera di applicazione, al di fuori di essa gli Stati possono mantenere libertà di azione a condizione che sia compatibile con obblighi di reciproca lealtà). Le sanzioni sono decise ai sensi dell'art.29 TUE in applicazione di risoluzione del Consiglio di sicurezza ex.art.41 Carta ONU. La risoluzione è essenziale per l'interpretazione della decisione anche se il Consiglio non può superare i vincoli imposti; ma possono avere natura autonoma. L'UE si comporta come soggetto di diritto internazionale i cui diritti e.interessi sono pregiudicati dalla violazione della pace e della sicurezza realizzata dal destinatario della sanzione. Le misure di tipo restrittivo consistono in provvedimenti di congelamento di capitali e blocco di pagamenti, di restrizioni all'ingresso nell'UE. Con la riforma di Lisbona, i Trattati apprestano 2 basi giuridiche: a) Art.75 TFUE stabilisce il potere di adottare misure economiche e sanzionatorie nei confronti di individui, ma non verso Stati ("congelamento di capitali, beni finanziari e proventi economici appartenenti a persone fisiche o giuridiche"): la competenza è attribuita a Consiglio e Parlamento che deliberano mediante regolamenti adottati con procedura legislativa ordinaria. b) Art.215 TFUE contempla "l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche o finanziarie" con 1 o più paesi terzi: la competenza è attribuita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta.dell'Alto Rappresentante e Commissione. Prevale nella prassi il ricorso all'art.215 cui consegue un minor coinvolgimento del Parlamento europeo, inoltre la Corte stabilisce che l'art.75 non è idoneo a disciplinare fattispecie che includano sanzioni verso paesi terzi rispetto ai quali l'art.215 rappresenta il necessario completamento normativo, quindi l'art.75 è applicabile soltanto nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Nella PESC rileva il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che assiste l'Alto Rappresentante: esso poggia su un Segretario generale esecutivo ed è dotato di oltre 100 delegazioni.
In questa prospettiva di valorizzazione dell'azione diplomatica dell'UE si inquadra l'art.23, par.2 TFUE per cui l'UE può adottare direttive per facilitare la tutela diplomatica e consolare dei cittadini UE negli Stati terzi, con la
titolarità che potrebbe essere concessa alla Commissione con il consenso dello Stato 3°; nulla dicono i Trattati sul finanziamento del SEAE posto a carico del bilancio dell'UE, con le sue spese iscritte nella sezione di bilancio dedicata alla Commissione. Dovendo l'Alto Rappresentante svolgere una duplice funzione, il SEAE fruisce di autonomia funzionale e non costituendo un'espansione del Segretariato del Consiglio, né trovandosi nell'ambito della Commissione -> SEAE risponde all'esigenza di accorpare in un unico servizio gli apparati di Consiglio e Commissione al fine di assicurare la coerenza di tutta l'attività a proiezione esterna. CAP3 -> LA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI L'origine pretoria I Trattati originari non si occupavano di tutela dei diritti fondamentali, ma all'inizio degli anni '70 la Corte di Giustizia sottopone a controllo giurisdizionale gli atti di diritto derivato per verificarne la legittimità.compatibilità con i dirittifondamentali, adottando come parametro di riferimento le tradizioni costcomuni agli Stati membri e le convenzioni internazionali sui diritti umani da essiratificate–nella sent.Hauer la Corte affronta la prospettiva di non applicazionein Germania di un regolamento che, secondo il giudice di rinvio tedesco,Grundgesetz,avrebbe violato il diritto fondamentale alla proprietà garantiti nelcon la conseguenza che sarebbe venuto meno il primato del diritto UE a favoredei princ cost tedeschi–la Corte respinse tale prospettiva e precisò che lavalidità di un atto dell’UE va verificata solo in base al proprio ord, che non trovalimiti nei diritti nazionali; inoltre nella sent.Kadi la Corte ricorda la natura costdel rispetto dei diritti fondamentali da parte di tutti gli atti dell’UE e poi annullaun regolamento del Consiglio che non aveva rispettato il diritto alcontraddittorio e al controllo giurisdizionale effettivo. Rileva
quindi l'origine pretoria e strumentale della