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Riassunto esame Diritto dello sport, prof. Liotta, libro
consigliato Lezioni di diritto sportivo, Liotta - Santoro
Primo: L’ordinamento sportivo
Analisi della nozione di sport
Analizzare la nozione di sport non è agevole per l’interprete giuridico, giacché difetta
in dottrina una nozione unanimamente condivisa di sport, né vi è concordia circa i
criteri sui quali fondare una definizione valevole in astratto.
Gli studi in campo filosofico e sociologico offrono, invece, diverse definizioni del
fenomeno sportivo. Così, ad esempio, in prospettiva filosofica, si è definito lo sport
come una categoria primordiale dell’agire umano, i cui altissimi valori vanno posti
nella sfera più elevata dell’attività dell’uomo, accanto alla scienza e all’arte mentre, in
prospettiva sociologica, lo sport è visto come gioco o esercizio, occasionale o
organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto di
movimento fisico (G. Magnane), ovvero come “forma di cultura”, sull’assunto che la
cultura si manifesta sin dall’antichità proprio come gioco. La letteratura giuridica, a
differenza di altre, quali filosofica, sociologica, non si è occupata, come sarebbe stato
, della questione relativa alla definizione di sport, tralasciandola, anche per le
opportuno
notevoli difficoltà che implica. Si è in questo senso ritenuto che la via preferibile da
percorrere non sia quella della sussunzione della fattispecie entro un astratto concetto
di attività sportiva, ma di riconoscere, case by case, così come l’esperienza di common
law suggerisce, la sussistenza dell’attività sportiva solo allorquando, nella
comparazione dei contrapposti interessi in gioco, essa sia giudicata portatrice di
interessi prevalenti, quindi meritevoli di tutela, rispetto a quelli che fanno capo alla
controparte.
La valorizzazione della ricerca sul piano degli interessi meritevoli di tutela che possano
giustificare la qualificazione di una data attività umana come sportiva, con le
conseguenze che ne discendono, ad esempio, con riguardo al regime di responsabilità
applicabile per i danni cagionati a terzi, appare certamente condivisibile con riguardo
alle attività che non sono inquadrabili entro date discipline sportive regolamentate in
seno all’ordinamento del CONI, ma non anche con riguardo a quelle regolamentate, le
quali sono già riconosciute come sportive dallo stesso ordinamento giuridico dello
sport istituzionalizzato.
Il riconoscimento da parte del CONI di una disciplina sportiva deve ritenersi, infatti,
elemento sufficiente al fine della qualificazione come sportiva di una data attività
umana, senza che occorra soffermarsi sull’accertamento della meritevolezza degli
interessi in concreto. In assenza, invece, di riconoscimento formale in seno
all’ordinamento del CONI, l’operazione ermeneutica che miri a verificare il contenuto
sostanziale dell’attività in questione al fine della sua possibile qualificazione come
sportiva può essere validamente condotta, sempre che essa si svolga sul terreno dei
principi e delle regole proprie dell’ordinamento sportivo, e non delle regole e dei
modelli di diritto comune.
Definizione di attività sportiva
I limiti sopra evidenziati dell’approccio case by case alla identificazione del concetto di
attività sportiva comportano l’abbandono di una simile prospettiva di analisi e, di
contro, la scelta di percorrere la via diretta alla ricostruzione in positivo di una
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generale nozione di sport. Nell’ambito della scienza giuridica, quei pochi che hanno
posto attenzione alla definizione di sport hanno accolto orientamenti diametralmente
opposti. Da un lato, si tende a sviluppare una ricerca con metodo induttivo e, perciò,
intesa a rinvenire caratteri comuni tra le diverse manifestazioni di attività cosiddette
sportive sui quali fondare una nozione unitaria di sport; dall’altro, si preferisce
sviluppare una ricerca con metodo deduttivo, tramite il rinvio limitato al sistema
normativo positivo delle Federazioni sportive, così da ritenere che la nozione di sport
vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di apposita
regolamentazione federale.
Un simile discorso dovrebbe, peraltro, tener conto del fatto che l’estraneità di
un’attività al quadro ordinamentale sportivo potrebbe essere valutata sia dal lato
soggettivo che da quello oggettivo. Dal lato soggettivo, l’estraneità di un’attività al
sistema sportivo, quand’anche essa sia coincidente con una disciplina sportiva
riconosciuta dal CONI, dipenderebbe dal fatto che il praticante non faccia parte del
sistema sportivo istituzionalizzato, in quanto soggetto non tesserato presso alcuna
società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione, o Ente di promozione
sportiva, ovvero Disciplina sportiva associata inserita nell’organigramma del CONI.
L’estraneità dal lato oggettivo dipenderebbe, invece, dal fatto che si tratti di
un’attività non compiutamente riferibile ad alcuna disciplina Sportiva riconosciuta dal
CONI, come nel caso di una partita di calcio giocata fuori da un campo regolamentare,
ovvero più radicalmente dal fatto che si tratti di un’attività non riferibile ad alcuna
disciplina sportiva del CONI, come nel caso di sport di nuova generazione. V’è poi chi,
negando la valenza di una definizione univoca di sport, riferisce tale nozione a realtà
diverse variamente caratterizzate. L’opinione secondo cui la nozione di sport vada
riferita esclusivamente alle attività regolamentate dal CONI non è a nostro avviso
condivisibile, giacché pecca di formalismo giuridico, assumendo a criterio di
qualificazione delle attività come sportive non già elementi intrinseci alle stesse, bensì
il dato estrinseco rappresentato dall’atto formale di riconoscimento da parte del CONI.
Secondo l’opinione qui criticata detto riconoscimento avrebbe carattere costitutivo
della natura sportiva di una data disciplina, con l’effetto di ritenere escluse dall’ambito
delle attività sportive quelle non dotate di regolamentazione da parte di una
Federazione riconosciuta dal CONI, seppur presentino profonde similitudini con attività
sportive regolamentate e di potervi ritenere all’opposto incluse attività che poco o
nulla hanno in comune con lo sport tradizionalmente inteso.
Il criterio formale del riconoscimento in seno al sistema CONI va incontro all’ulteriore
obiezione che prende spunto dalla circostanza dell’incremento nel tempo delle
Federazioni sportive nazionali dalla data di istituzione del CONI stesso quale ente
pubblico con funzioni di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale. Infatti,
il numero iniziale di ventiquattro Federazioni sportive si è nel tempo sino ad oggi più
che raddoppiato.
È pacifico che, anche ove si voglia limitare il discorso alle attività sportive riconosciute
dopo la data di costituzione del CONI, tali attività siano esistite anche prima del loro
formale riconoscimento, in quanto attività esercitate di fatto in forma organizzata e
associativa.
L’atto di riconoscimento a fini sportivi da parte del CONI riveste carattere costitutivo
soltanto nei riguardi dell’associazione che rappresenta una specifica disciplina
sportiva, in quanto attribuisce ad essa la natura di Federazione sportiva ovvero di
Disciplina sportiva associata con la conseguente applicazione delle relative norme
statutarie (artt. 20-25 dello Statuto del CONI), ma non già anche nei riguardi
dell’attività sportiva in sé e per sé considerata, per la quale tale atto di riconoscimento
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ha efficacia meramente dichiarativa. Giova richiamare in proposito la distinzione
concettuale tra soggettività giuridica e personalità giuridica, che è impiegata dalla
dottrina per identificare gli enti di fatto quali centri di imputazione di situazioni
giuridiche soggettive pur se non dotati di riconoscimento giuridico. La soggettività
giuridica preesiste al riconoscimento ed è condizione sufficiente perché un ente sia
soggetto di diritto, titolare di diritti e doveri e della capacità di agire per il loro
quid pluris
esercizio. Il riconoscimento della personalità giuridica assegna all’ente il
rappresentato dall’autonomia patrimoniale, che comporta la separazione del
patrimonio dell’ente dai patrimoni personali dei singoli soci o associati, con la
conseguente applicazione di un sistema di regole specifiche non anche applicabili agli
enti di fatto. La via da percorrere, nel tentativo di definire l’attività sportiva, deve,
quindi, indirizzarsi nel senso di rinvenire i caratteri costitutivi di essa, senza porre
rilievo al dato esterno relativo all’esistenza di una Federazione, o altro ente sportivo
operante nel sistema CONI, che la rappresenti. Appare opportuno richiamare in
proposito le osservazioni di quella isolata dottrina che, in questa linea di pensiero, ha
posto particolare attenzione alla ricerca di una definizione di sport (T. Perseo).
Al riguardo, al fine di poter cogliere il contenuto sostanziale dell’attività sportiva
propriamente detta, si è in primo luogo affermata la necessità di distinguere tra il
gioco e lo sport, e la differenza è stata individuata nella serietà di fini che caratterizza
lo sport rispetto al gioco puro e semplice. La serietà di fini si manifesta, in particolare,
nell’eccezionale qualità dell’impegno, di ordine preminentemente fisico, ma anche
intellettuale, volitivo e morale, correlato alla particolare natura dell’agonismo sportivo,
che si realizza nel bisogno individuale e collettivo di un superamento continuo dei
propri record. A questo elemento soggettivo deve accompagnarsi l’elemento oggettivo
della competizione, che si concreta nell’antagonismo di forze contrapposte con
l’osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole previamente fissate.
In questo senso, dunque, l’attività sportiva viene necessariamente connessa alla
nozione di competizione, della quale gli elementi della antitesi, dell’agonismo, della
lealtà e della osservanza delle regole costituiscono i cardini fondamentali.
In questo ordine di idee, il requisito della competizione, che, come sopra detto,
caratterizza le attività sportive, comporta l’esclusione dal novero di esse delle attività
non supportate da una adeguata preparazione, che coinvolge sia la forma psico-fisica
che l’istruzione tecnica, nonché delle attività non supportate da una organizzazione
stabile, la quale abbia l’autorità di disciplinare l’attività in questione, fissando le regole
tecniche che assicurano, nell’ambito di ogni attività sportiva, la unicità di contenuto di
tutte le manifestazioni, necessaria per la comparazione dei risultati e, dunque, per
assicurare il carattere competitivo. Peraltro, secondo la dottrina qui richiamata, il
requisito dell’organizzazione va ulteriormente specificato nel senso che, mentre per la
qualificazione sportiva dell’attività è necessario che essa rientri nel novero degli sport
ufficialmente riconosciuti dall’ordinamento sportivo, è invece irrilevante che il
praticante sia parte del sistema sportivo in qualità di tesserato presso la Federazione
di riferimento.
Poiché si afferma, dunque, che l’attività sportiva debba consistere necessariamente in
un’attività regolamentata in seno all’ordinamento sportivo, si conclude nel senso che
soltanto le discipline sportive riconosciute dal CONI rientrano nella nozione di sport,
mentre risulta indifferente che il praticante di uno sport riconosciuto dal CONI sia
tesserato presso una società o associazione sportiva a sua volta affiliata alla
Federazione che rappresenta quel dato sport.
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Ciò significa, in altri termini, che deve considerarsi sport anche l’attività praticata al di
fuori di un’associazione o società sportiva, come, ad esempio, nel caso di una partita
di calcio disputata nel campo che è pertinenza di una casa privata, da chi non è
iscritto presso alcuna associazione o società sportiva affiliata alla FIGC, come è stato
pure affermato dalla giurisprudenza. Secondo un’opinione difforme, che ha ricevuto
l’avallo anche di altra parte della giurisprudenza, non sarebbe da riconoscere natura
propriamente sportiva alle attività che, in astratto riconducibili a specifiche discipline
sportive, siano esercitate con carattere meramente occasionale, ovvero per semplice
svago o finalità puramente amatoriale. L’avallo normativo, per coloro che sostengono
il riconoscimento del carattere sportivo alle sole attività ricomprese nel sistema
sportivo istituzionalizzato facente capo al CONI, si rinviene nell’art. 3 della legge
istitutiva dello stesso CONI (L. 16 febbraio 1942, n. 426, oggi abrogata) là dove
vengono assegnati a questo ente il coordinamento e la disciplina dell’attività sportiva
“comunque e da chiunque esercitata”. Correlativamente, secondo quanto prescritto
Attività sportiva” “Pratica sportiva” “attività
dal CONI, rientrano nella nozione di “ o le
ufficiali delle FSN e DSA” “attività regolamentate dalle FSN e DSA
(agonistiche) e le
ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di
mantenimento delle suddette discipline sportive”.
Un’ulteriore ragione a fondamento del riconoscimento della qualifica sportiva alle sole
discipline regolamentate in seno al CONI risiede nella circostanza che il carattere
competitivo, che, come sopra detto, caratterizza l’attività sportiva, non potrebbe
sussistere al di fuori delle attività sportive regolamentate dal CONI. Se così fosse,
infatti, non verrebbe assicurata l’uniformità delle manifestazioni e, quindi, la
comparabilità dei risultati di gara.
Entrambe le motivazioni sopra dette si espongono ad obiezioni critiche.
Avverso la motivazione fondata sull’art. 3 della L. n. 426/1942 potrebbe osservarsi il
contrario che proprio il fatto che il legislatore abbia assegnato al CONI la funzione di
“comunque e da chiunque esercitata
coordinamento di ogni attività sportiva ”
lascerebbe intendere che esistano attività sportive al di fuori di quelle formalmente e
direttamente riferibili al CONI stesso. L’elemento della competizione, come
imprescindibilmente correlato al riconoscimento in seno al sistema del CONI, si riduce
a criterio di valutazione di stampo formalistico, di nessuna valenza
meramente
sostanziale.
In conclusione, ci sembra di poter affermare che il carattere competitivo sia un
elemento costitutivo dell’attività sportiva, ma esso non vada necessariamente
correlato al fatto che l’attività stessa sia regolamentata in seno al CONI, giacché quel
che necessita è l’organizzazione dell’attività in forma associata con il rispetto di regole
uniformemente condivise, quale che ne sia la fonte, eteronoma, vale a dire interna
all’ordinamento sportivo istituzionalizzato (sistema CONI), ovvero autonoma, e cioè
esterna al menzionato ordinamento. D’altra parte, un’attività, pur riconosciuta da una
Federazione sportiva o da una Disciplina sportiva associata perde in concreto la
connotazione sportiva e diviene pratica di attività motoria là dove il suo esercizio
sia diretto non puramente al fine competitivo, bensì ad altri fini (ludico-
ricreativo, formativo in ambito scolastico, di integrazione sociale, etc.). Così,
per fare un esempio, la pratica del gioco della pallavolo o del calcio a cinque nelle
scuole, che compone i programmi di insegnamento dell’educazione fisica, non
corrisponde all’esercizio di attività sportiva, giacché la sua finalità è quella di
“concorrere, con le altre componenti educative, alla formazione degli alunni e delle
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alunne, allo scopo di favorirne l’inserimento nella società civile, in modo consapevole
e nella pienezza dei propri mezzi”.
La disciplina sulle certificazioni sanitarie
La distinzione tra attività sportiva e attività motoria ricorre anche nella disciplina in
materia di certificazioni sanitarie. I referenti normativi che qui si richiamano sono il
Decreto legge Balduzzi ed il D.M. 24 aprile 2013, i quali prevedono le seguenti
differenti tipologie di certificazioni sanitarie:
• certificato medico agonistico;
• certificato medico non agonistico;
• certificato medico per l’esercizio di attività ludico-motoria;
• certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare;
• certificato medico agonistico per disabili.
Dalla sopraddetta elencazione si ricava la principale distinzione posta, ai fini del
rilascio
delle certificazioni sanitarie, tra l’attività sportiva e l’attività ludico-motoria e,
all’interno della prima, tra le attività agonistiche e quelle non agonistiche (altrimenti
denominate nelle carte federali ‘amatoriali’). Invero, il legislatore statale rivela una
certa confusione almeno a livello terminologico allorché, nel regolamentare la
certificazione per l’attività ludico- motoria, finisce per accorpare le nozioni di attività
motoria e amatoriale. l’attività ludico-motoria,
L’art. 2 del del Decreto Balduzzi, definisce, infatti, amatoriale “
praticata da
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