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Riassunto esame Diritto dello sport, prof. Liotta, libro

consigliato Lezioni di diritto sportivo, Liotta - Santoro

Primo: L’ordinamento sportivo

Analisi della nozione di sport

Analizzare la nozione di sport non è agevole per l’interprete giuridico, giacché difetta

in dottrina una nozione unanimamente condivisa di sport, né vi è concordia circa i

criteri sui quali fondare una definizione valevole in astratto.

Gli studi in campo filosofico e sociologico offrono, invece, diverse definizioni del

fenomeno sportivo. Così, ad esempio, in prospettiva filosofica, si è definito lo sport

come una categoria primordiale dell’agire umano, i cui altissimi valori vanno posti

nella sfera più elevata dell’attività dell’uomo, accanto alla scienza e all’arte mentre, in

prospettiva sociologica, lo sport è visto come gioco o esercizio, occasionale o

organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto di

movimento fisico (G. Magnane), ovvero come “forma di cultura”, sull’assunto che la

cultura si manifesta sin dall’antichità proprio come gioco. La letteratura giuridica, a

differenza di altre, quali filosofica, sociologica, non si è occupata, come sarebbe stato

, della questione relativa alla definizione di sport, tralasciandola, anche per le

opportuno

notevoli difficoltà che implica. Si è in questo senso ritenuto che la via preferibile da

percorrere non sia quella della sussunzione della fattispecie entro un astratto concetto

di attività sportiva, ma di riconoscere, case by case, così come l’esperienza di common

law suggerisce, la sussistenza dell’attività sportiva solo allorquando, nella

comparazione dei contrapposti interessi in gioco, essa sia giudicata portatrice di

interessi prevalenti, quindi meritevoli di tutela, rispetto a quelli che fanno capo alla

controparte.

La valorizzazione della ricerca sul piano degli interessi meritevoli di tutela che possano

giustificare la qualificazione di una data attività umana come sportiva, con le

conseguenze che ne discendono, ad esempio, con riguardo al regime di responsabilità

applicabile per i danni cagionati a terzi, appare certamente condivisibile con riguardo

alle attività che non sono inquadrabili entro date discipline sportive regolamentate in

seno all’ordinamento del CONI, ma non anche con riguardo a quelle regolamentate, le

quali sono già riconosciute come sportive dallo stesso ordinamento giuridico dello

sport istituzionalizzato.

Il riconoscimento da parte del CONI di una disciplina sportiva deve ritenersi, infatti,

elemento sufficiente al fine della qualificazione come sportiva di una data attività

umana, senza che occorra soffermarsi sull’accertamento della meritevolezza degli

interessi in concreto. In assenza, invece, di riconoscimento formale in seno

all’ordinamento del CONI, l’operazione ermeneutica che miri a verificare il contenuto

sostanziale dell’attività in questione al fine della sua possibile qualificazione come

sportiva può essere validamente condotta, sempre che essa si svolga sul terreno dei

principi e delle regole proprie dell’ordinamento sportivo, e non delle regole e dei

modelli di diritto comune.

Definizione di attività sportiva

I limiti sopra evidenziati dell’approccio case by case alla identificazione del concetto di

attività sportiva comportano l’abbandono di una simile prospettiva di analisi e, di

contro, la scelta di percorrere la via diretta alla ricostruzione in positivo di una

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generale nozione di sport. Nell’ambito della scienza giuridica, quei pochi che hanno

posto attenzione alla definizione di sport hanno accolto orientamenti diametralmente

opposti. Da un lato, si tende a sviluppare una ricerca con metodo induttivo e, perciò,

intesa a rinvenire caratteri comuni tra le diverse manifestazioni di attività cosiddette

sportive sui quali fondare una nozione unitaria di sport; dall’altro, si preferisce

sviluppare una ricerca con metodo deduttivo, tramite il rinvio limitato al sistema

normativo positivo delle Federazioni sportive, così da ritenere che la nozione di sport

vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di apposita

regolamentazione federale.

Un simile discorso dovrebbe, peraltro, tener conto del fatto che l’estraneità di

un’attività al quadro ordinamentale sportivo potrebbe essere valutata sia dal lato

soggettivo che da quello oggettivo. Dal lato soggettivo, l’estraneità di un’attività al

sistema sportivo, quand’anche essa sia coincidente con una disciplina sportiva

riconosciuta dal CONI, dipenderebbe dal fatto che il praticante non faccia parte del

sistema sportivo istituzionalizzato, in quanto soggetto non tesserato presso alcuna

società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione, o Ente di promozione

sportiva, ovvero Disciplina sportiva associata inserita nell’organigramma del CONI.

L’estraneità dal lato oggettivo dipenderebbe, invece, dal fatto che si tratti di

un’attività non compiutamente riferibile ad alcuna disciplina Sportiva riconosciuta dal

CONI, come nel caso di una partita di calcio giocata fuori da un campo regolamentare,

ovvero più radicalmente dal fatto che si tratti di un’attività non riferibile ad alcuna

disciplina sportiva del CONI, come nel caso di sport di nuova generazione. V’è poi chi,

negando la valenza di una definizione univoca di sport, riferisce tale nozione a realtà

diverse variamente caratterizzate. L’opinione secondo cui la nozione di sport vada

riferita esclusivamente alle attività regolamentate dal CONI non è a nostro avviso

condivisibile, giacché pecca di formalismo giuridico, assumendo a criterio di

qualificazione delle attività come sportive non già elementi intrinseci alle stesse, bensì

il dato estrinseco rappresentato dall’atto formale di riconoscimento da parte del CONI.

Secondo l’opinione qui criticata detto riconoscimento avrebbe carattere costitutivo

della natura sportiva di una data disciplina, con l’effetto di ritenere escluse dall’ambito

delle attività sportive quelle non dotate di regolamentazione da parte di una

Federazione riconosciuta dal CONI, seppur presentino profonde similitudini con attività

sportive regolamentate e di potervi ritenere all’opposto incluse attività che poco o

nulla hanno in comune con lo sport tradizionalmente inteso.

Il criterio formale del riconoscimento in seno al sistema CONI va incontro all’ulteriore

obiezione che prende spunto dalla circostanza dell’incremento nel tempo delle

Federazioni sportive nazionali dalla data di istituzione del CONI stesso quale ente

pubblico con funzioni di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale. Infatti,

il numero iniziale di ventiquattro Federazioni sportive si è nel tempo sino ad oggi più

che raddoppiato.

È pacifico che, anche ove si voglia limitare il discorso alle attività sportive riconosciute

dopo la data di costituzione del CONI, tali attività siano esistite anche prima del loro

formale riconoscimento, in quanto attività esercitate di fatto in forma organizzata e

associativa.

L’atto di riconoscimento a fini sportivi da parte del CONI riveste carattere costitutivo

soltanto nei riguardi dell’associazione che rappresenta una specifica disciplina

sportiva, in quanto attribuisce ad essa la natura di Federazione sportiva ovvero di

Disciplina sportiva associata con la conseguente applicazione delle relative norme

statutarie (artt. 20-25 dello Statuto del CONI), ma non già anche nei riguardi

dell’attività sportiva in sé e per sé considerata, per la quale tale atto di riconoscimento

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ha efficacia meramente dichiarativa. Giova richiamare in proposito la distinzione

concettuale tra soggettività giuridica e personalità giuridica, che è impiegata dalla

dottrina per identificare gli enti di fatto quali centri di imputazione di situazioni

giuridiche soggettive pur se non dotati di riconoscimento giuridico. La soggettività

giuridica preesiste al riconoscimento ed è condizione sufficiente perché un ente sia

soggetto di diritto, titolare di diritti e doveri e della capacità di agire per il loro

quid pluris

esercizio. Il riconoscimento della personalità giuridica assegna all’ente il

rappresentato dall’autonomia patrimoniale, che comporta la separazione del

patrimonio dell’ente dai patrimoni personali dei singoli soci o associati, con la

conseguente applicazione di un sistema di regole specifiche non anche applicabili agli

enti di fatto. La via da percorrere, nel tentativo di definire l’attività sportiva, deve,

quindi, indirizzarsi nel senso di rinvenire i caratteri costitutivi di essa, senza porre

rilievo al dato esterno relativo all’esistenza di una Federazione, o altro ente sportivo

operante nel sistema CONI, che la rappresenti. Appare opportuno richiamare in

proposito le osservazioni di quella isolata dottrina che, in questa linea di pensiero, ha

posto particolare attenzione alla ricerca di una definizione di sport (T. Perseo).

Al riguardo, al fine di poter cogliere il contenuto sostanziale dell’attività sportiva

propriamente detta, si è in primo luogo affermata la necessità di distinguere tra il

gioco e lo sport, e la differenza è stata individuata nella serietà di fini che caratterizza

lo sport rispetto al gioco puro e semplice. La serietà di fini si manifesta, in particolare,

nell’eccezionale qualità dell’impegno, di ordine preminentemente fisico, ma anche

intellettuale, volitivo e morale, correlato alla particolare natura dell’agonismo sportivo,

che si realizza nel bisogno individuale e collettivo di un superamento continuo dei

propri record. A questo elemento soggettivo deve accompagnarsi l’elemento oggettivo

della competizione, che si concreta nell’antagonismo di forze contrapposte con

l’osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole previamente fissate.

In questo senso, dunque, l’attività sportiva viene necessariamente connessa alla

nozione di competizione, della quale gli elementi della antitesi, dell’agonismo, della

lealtà e della osservanza delle regole costituiscono i cardini fondamentali.

In questo ordine di idee, il requisito della competizione, che, come sopra detto,

caratterizza le attività sportive, comporta l’esclusione dal novero di esse delle attività

non supportate da una adeguata preparazione, che coinvolge sia la forma psico-fisica

che l’istruzione tecnica, nonché delle attività non supportate da una organizzazione

stabile, la quale abbia l’autorità di disciplinare l’attività in questione, fissando le regole

tecniche che assicurano, nell’ambito di ogni attività sportiva, la unicità di contenuto di

tutte le manifestazioni, necessaria per la comparazione dei risultati e, dunque, per

assicurare il carattere competitivo. Peraltro, secondo la dottrina qui richiamata, il

requisito dell’organizzazione va ulteriormente specificato nel senso che, mentre per la

qualificazione sportiva dell’attività è necessario che essa rientri nel novero degli sport

ufficialmente riconosciuti dall’ordinamento sportivo, è invece irrilevante che il

praticante sia parte del sistema sportivo in qualità di tesserato presso la Federazione

di riferimento.

Poiché si afferma, dunque, che l’attività sportiva debba consistere necessariamente in

un’attività regolamentata in seno all’ordinamento sportivo, si conclude nel senso che

soltanto le discipline sportive riconosciute dal CONI rientrano nella nozione di sport,

mentre risulta indifferente che il praticante di uno sport riconosciuto dal CONI sia

tesserato presso una società o associazione sportiva a sua volta affiliata alla

Federazione che rappresenta quel dato sport.

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Ciò significa, in altri termini, che deve considerarsi sport anche l’attività praticata al di

fuori di un’associazione o società sportiva, come, ad esempio, nel caso di una partita

di calcio disputata nel campo che è pertinenza di una casa privata, da chi non è

iscritto presso alcuna associazione o società sportiva affiliata alla FIGC, come è stato

pure affermato dalla giurisprudenza. Secondo un’opinione difforme, che ha ricevuto

l’avallo anche di altra parte della giurisprudenza, non sarebbe da riconoscere natura

propriamente sportiva alle attività che, in astratto riconducibili a specifiche discipline

sportive, siano esercitate con carattere meramente occasionale, ovvero per semplice

svago o finalità puramente amatoriale. L’avallo normativo, per coloro che sostengono

il riconoscimento del carattere sportivo alle sole attività ricomprese nel sistema

sportivo istituzionalizzato facente capo al CONI, si rinviene nell’art. 3 della legge

istitutiva dello stesso CONI (L. 16 febbraio 1942, n. 426, oggi abrogata) là dove

vengono assegnati a questo ente il coordinamento e la disciplina dell’attività sportiva

“comunque e da chiunque esercitata”. Correlativamente, secondo quanto prescritto

Attività sportiva” “Pratica sportiva” “attività

dal CONI, rientrano nella nozione di “ o le

ufficiali delle FSN e DSA” “attività regolamentate dalle FSN e DSA

(agonistiche) e le

ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di

mantenimento delle suddette discipline sportive”.

Un’ulteriore ragione a fondamento del riconoscimento della qualifica sportiva alle sole

discipline regolamentate in seno al CONI risiede nella circostanza che il carattere

competitivo, che, come sopra detto, caratterizza l’attività sportiva, non potrebbe

sussistere al di fuori delle attività sportive regolamentate dal CONI. Se così fosse,

infatti, non verrebbe assicurata l’uniformità delle manifestazioni e, quindi, la

comparabilità dei risultati di gara.

Entrambe le motivazioni sopra dette si espongono ad obiezioni critiche.

Avverso la motivazione fondata sull’art. 3 della L. n. 426/1942 potrebbe osservarsi il

contrario che proprio il fatto che il legislatore abbia assegnato al CONI la funzione di

“comunque e da chiunque esercitata

coordinamento di ogni attività sportiva ”

lascerebbe intendere che esistano attività sportive al di fuori di quelle formalmente e

direttamente riferibili al CONI stesso. L’elemento della competizione, come

imprescindibilmente correlato al riconoscimento in seno al sistema del CONI, si riduce

a criterio di valutazione di stampo formalistico, di nessuna valenza

meramente

sostanziale.

In conclusione, ci sembra di poter affermare che il carattere competitivo sia un

elemento costitutivo dell’attività sportiva, ma esso non vada necessariamente

correlato al fatto che l’attività stessa sia regolamentata in seno al CONI, giacché quel

che necessita è l’organizzazione dell’attività in forma associata con il rispetto di regole

uniformemente condivise, quale che ne sia la fonte, eteronoma, vale a dire interna

all’ordinamento sportivo istituzionalizzato (sistema CONI), ovvero autonoma, e cioè

esterna al menzionato ordinamento. D’altra parte, un’attività, pur riconosciuta da una

Federazione sportiva o da una Disciplina sportiva associata perde in concreto la

connotazione sportiva e diviene pratica di attività motoria là dove il suo esercizio

sia diretto non puramente al fine competitivo, bensì ad altri fini (ludico-

ricreativo, formativo in ambito scolastico, di integrazione sociale, etc.). Così,

per fare un esempio, la pratica del gioco della pallavolo o del calcio a cinque nelle

scuole, che compone i programmi di insegnamento dell’educazione fisica, non

corrisponde all’esercizio di attività sportiva, giacché la sua finalità è quella di

“concorrere, con le altre componenti educative, alla formazione degli alunni e delle

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alunne, allo scopo di favorirne l’inserimento nella società civile, in modo consapevole

e nella pienezza dei propri mezzi”.

La disciplina sulle certificazioni sanitarie

La distinzione tra attività sportiva e attività motoria ricorre anche nella disciplina in

materia di certificazioni sanitarie. I referenti normativi che qui si richiamano sono il

Decreto legge Balduzzi ed il D.M. 24 aprile 2013, i quali prevedono le seguenti

differenti tipologie di certificazioni sanitarie:

• certificato medico agonistico;

• certificato medico non agonistico;

• certificato medico per l’esercizio di attività ludico-motoria;

• certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno

cardiovascolare;

• certificato medico agonistico per disabili.

Dalla sopraddetta elencazione si ricava la principale distinzione posta, ai fini del

rilascio

delle certificazioni sanitarie, tra l’attività sportiva e l’attività ludico-motoria e,

all’interno della prima, tra le attività agonistiche e quelle non agonistiche (altrimenti

denominate nelle carte federali ‘amatoriali’). Invero, il legislatore statale rivela una

certa confusione almeno a livello terminologico allorché, nel regolamentare la

certificazione per l’attività ludico- motoria, finisce per accorpare le nozioni di attività

motoria e amatoriale. l’attività ludico-motoria,

L’art. 2 del del Decreto Balduzzi, definisce, infatti, amatoriale “

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Liotta Maurizio.
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