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Le regole dei giornalisti

Capitolo 1: La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione

In tema di garanzie, i costituenti,

  • Se da un lato si avvalsero dell’esperienza americana (che aveva portato alla nascita del costituzionalismo moderno), per creare una Costituzione-garanzia dei diritti,
  • Dall’altro crearono una Costituzione-programma simile a quella francese, intesa come tavola di valori su cui basare l’azione dei poteri pubblici.

Ciò si realizza nella Costituzione italiana attraverso la "riserva di legge" (già contenuta nello Statuto Albertino), ossia l’obbligo che sia soltanto la legge del Parlamento a dettare la disciplina dei singoli diritti. Da essa deriva il "principio di tassatività dei limiti", secondo il quale i limiti all’esercizio dei diritti devono essere espressamente previsti dalla Costituzione, a tutela di interessi come, ad esempio, l’onore e la reputazione delle persone, in tema di libera manifestazione del pensiero. In tal modo, viene esclusa la possibilità che il Parlamento si spogli del potere normativo in favore di altre fonti (come avveniva in epoca liberale, a beneficio dei regolamenti governativi), poiché limitazioni imposte per ragioni diverse renderebbero la norma incostituzionale.

La riserva di giurisdizione, ossia la riserva al giudice del potere di applicare ai singoli casi le limitazioni dell’esercizio dei diritti, invece, conosce un rafforzamento del suo valore garantista, grazie all’incostituzionalità degli interventi repressivi delle autorità e al rispetto dei principi costituzionali nel procedimento giudiziario, compiuto da organi giudicanti indipendenti.

Se l’articolo 15 della Costituzione stabilisce che "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili", l’articolo 21 delinea lo "statuto dell’informazione", disciplinando la libertà di manifestazione del pensiero.

Essendosi da poco conclusa l’esperienza autoritaria del fascismo, i principi affermati in tale articolo erano volti soprattutto ad arginare le interferenze dei pubblici poteri, assegnando allo Stato il compito di garantire

  • La piena realizzazione della libertà di espressione del singolo
  • E l’"interesse generale all’informazione, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione" (affermato dalla Corte Costituzionale in una sentenza del 1972), che, grazie ad imparzialità e completezza, può elevare il tasso di democraticità del sistema, come affermato dal principio "conoscere per deliberare" di Einaudi (2° Presidente della Repubblica).

Il 1° e l’ultimo comma dell’articolo 21 abbracciano ogni forma di manifestazione del pensiero:

  • Nel 1°, infatti, si afferma che "Tutti sono liberi di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", consentendo a chiunque (comprendendo, quindi, società, formazioni sociali, ecc.) di diffondere i frutti della propria elaborazione intellettuale. In esso, pertanto, è presente sia il profilo della libertà dei contenuti (idee, informazioni, ecc.), sia quello della libertà di diffonderli al pubblico, ossia ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari.
  • L’ultimo comma, invece, vieta le "manifestazioni contrarie al buon costume", affermando che la legge deve stabilire "provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni". La nozione di "buon costume", legata al tempo e ai mutamenti della sensibilità sociale (si pensi alla diffusione di un linguaggio sempre più libero e spregiudicato), era inizialmente riferita alla morale comune, ma venne successivamente ristretta da una sentenza del 1965 alla sfera del pudore sessuale e della "dignità umana" (a salvaguardia dei valori universali che fungono da comune denominatore della "pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea"), con particolare riguardo alla tutela dello sviluppo del "sentimento morale dei giovani".

L’articolo 529 del codice penale, che disciplina il reato di oscenità, definisce "osceni" gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il cosiddetto "comune sentimento" (la cui indefinibilità ha portato ad atteggiamenti giurisprudenziali non univoci), ma l’articolo 33 della Costituzione esclude dalla punibilità le manifestazioni scientifiche ed artistiche.

I restanti commi riguardano, invece, la stampa, allora considerata espressione principale della libera manifestazione del pensiero (per la quale la norma garantisce la libera espressione, con l’eccezione dell’informazione pubblicitaria).

  • Il 2° comma impedisce di sottoporre al controllo amministrativo preventivo (ossia ad interventi ex ante) la produzione degli stampati (attraverso l’autorizzazione) ed il loro contenuto (attraverso la censura).
  • Il divieto di ricorrere all’istituto del sequestro (forma di intervento successiva alla pubblicazione, ossia ex post) stabilito dal 3° comma, presenta, invece, alcune eccezioni: in caso di delitto a mezzo stampa, infatti, esso era consentito, tenendo conto delle riserve di giurisdizione ("Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria") e di legge ("nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi", ossia nei soli casi di sentenza di condanna irrevocabile per l’accertata commissione di reati a mezzo stampa).
  • Solo in casi di assoluta urgenza e impossibilità di intervento tempestivo da parte del giudice, l’autorità di polizia può procedere al sequestro, dandone comunicazione entro 24 ore all’autorità giudiziaria, che, a sua volta, avrà 24 ore di tempo per convalidarlo, come sancito dal 4° comma.
  • Il 5° comma, infine, disciplina il rapporto tra libertà dell’informazione e potere economico, stabilendo la possibilità che il legislatore imponga alle imprese editrici l’obbligo di rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, in modo tale da tutelare l’interesse dei destinatari dell’informazione a conoscere i responsabili delle diverse politiche editoriali.

Sebbene il buon costume sia l’unico limite espresso, l’avverbio "liberamente" usato nel 1° comma dell’articolo 21 non determina l’incostituzionalità di ogni restrizione del diritto di opinione, in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale, nel 1956, "il concetto di limite è insito nel concetto di diritto", poiché "le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile", attraverso l’operazione di un "giusto bilanciamento" da parte del legislatore ed, eventualmente, del giudice costituzionale.

Tale bilanciamento viene ottenuto utilizzando come criterio l’interesse pubblico, in quanto la Cassazione, nel 2010, ha ribadito come l’attività d’informazione abbia un carattere "chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza", tanto che, in alcuni casi, i giudici (anche europei), in presenza di una personalità "assoluta", hanno ridotto lo spazio di protezione della sua reputazione quasi fino ad annullarlo.

È, però, necessario distinguere l’"interesse pubblico" dalla "curiosità del pubblico", ossia tutti i fatti riconducibili al dibattito politico (andamento dell’economia, materia criminale, gestione dell’ambiente, vita culturale, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, ecc.), dagli aspetti privati della persona, che cessano di essere tali solo nel caso in cui il soggetto abbia basato su di essi la sua azione pubblica. È, però, sempre richiesto che le espressioni utilizzate appartengano ad un linguaggio civile e non trasformino il fatto narrato in una gratuita aggressione, con parole volgari screditanti, irrisioni e allusioni, che, tuttavia, stanno perdendo di rilevanza penale, a seguito della crescente desensibilizzazione nei confronti di un lessico colorito.

Tra i diritti di rilievo costituzionale che fungono da limite,

  • Troviamo il limite dell’onore e della reputazione, che comprende
    • I "diritti della personalità", come nome, identità personale, ma soprattutto onore e reputazione, imposti dalla "dignità sociale" nominata nel 1° comma dell’articolo 3 della Costituzione. Il rispetto di essi è rimesso ad alcune fattispecie penali,
      • Come l’ingiuria, ossia l’offesa dell’onore (cioè della considerazione che ognuno ha di sé) di una persona presente, punita con reclusione fino a 6 mesi o con multa fino a 516 euro,
      • Tra le fattispecie penali troviamo anche oltraggio e vilipendio, che, tuttavia, presentano dubbi di legittimità costituzionale, in quanto prevedono una tutela differenziata di alcuni soggetti.
      • La diffamazione, ossia l’offesa della reputazione (cioè la proiezione del valore della persona all’interno di una comunità) di una persona assente, in presenza di almeno due persone, è invece punita con reclusione fino a un anno o con multa fino a 1032 euro. La diffamazione si identifica come vero e proprio "reato comune" e "a forma libera", in quanto può essere commesso da chiunque con ogni modalità. Tale delitto è procedibile a querela (da querere, in latino chiedere), in quanto il processo può celebrarsi a condizione che la persona offesa chieda la punizione del colpevole (in sede penale o civile): qualora le parti si accordino per un risarcimento del danno, è prevista la remissione della querela, che ne impone l’immediato proscioglimento. Nell’offesa, viene aggredita la sfera morale del soggetto, con un’affermazione volta a squalificarlo, sia che essa sia offensiva ma vera (come dare del "ladro" a chi è stato condannato per furto), sia che essa sia falsa ma non lesiva della reputazione, come nel caso della definizione di un soggetto come "omosessuale", a meno che non si "faccia esplicito o implicito riferimento a tutta una serie di caratteristiche umane negative che in passato (anche con l’avallo degli orientamenti culturali dominanti) venivano automaticamente accostate a chi non aveva gusti eterosessuali", come stabilito dalla Corte d’appello nel 2010. Il giudice, dopo aver verificato che il messaggio contenga davvero un’offesa per la reputazione (risultato di merito o semplicemente dignità effetto dell’appartenenza alla collettività), nell’identificare una pena, compie una valutazione complessiva delle circostanze, analizzando aggravanti ed attenuanti, col risultato finale ricorrente di poter scegliere quasi sempre la multa, anziché la pena detentiva (la cui abolizione è stata raccomandata dal Consiglio d’Europa nel 2007).
    • Esclusa dai reati a tutela dei diritti della personalità è, invece, la calunnia, reato contro l’amministrazione della giustizia, in quanto chi lo compie (ossia chi accusa falsamente qualcuno di aver commesso un reato, attraverso denunce, ma anche dichiarazioni false a soggetti particolari come il medico del pronto soccorso, che ha obbligo di referto) devia consapevolmente la funzione giudiziaria e viene, pertanto, punito, con reclusione da 2 a 6 anni.
  • Molti diritti si richiamano, invece, alla "dignità umana", come nel caso di identità sessuale, integrità psicofisica, immagine ed oblio. Quest’ultimo è un diritto definito "anfibio" poiché a metà strada tra diritto alla riservatezza e all’identità personale, secondo il quale si può sostenere che di un fatto vero, ma datato, non si debba più parlare. L’importanza di tale diritto si evince soprattutto nei social network, veri e propri archivi che contengono informazioni stratificate negli anni, la cui progressiva perdita di attualità obbliga chi oggi immette dei dati a porsi il problema della loro persistenza. La questione della decontestualizzazione temporale ha portato, infatti, i grandi quotidiani, a rendere consultabili i loro archivi mediante accesso al sito del giornale, in quanto l’articolo 9 della Costituzione stabilisce che l’integrità degli archivi storici degli organi d’informazione non può essere in alcun modo compromessa, ma il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato l’accesso ad essi mediante motori di ricerca esterni al sito, dando vita al processo definito "deindicizzazione". Al contrario, nel 2012, la Cassazione ha imposto l’aggiornamento di un articolo che conteneva la notizia dell’arresto di un politico poi assolto, in ragione della legittima aspettativa di ogni persona "in passato coinvolta in fatti di cronaca negativi, a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata" a meno che "rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione" (definizione del diritto fornita dalla Cassazione stessa nel 1998). Nel 2011, invece, il Tribunale di Milano ha affrontato un caso in cui un soggetto lamentava il fatto che il suggest search (ossia il suggerimento che compare nelle maschere dei motori di ricerca quando si iniziano ad immettere caratteri), una volta scritto il proprio nome, proponesse le parole "truffa" e "truffatore", chiedendo l’eliminazione dal software di tale associazione. Tuttavia, essendo essa opera dell’algoritmo dipendente dai comportamenti degli utenti che hanno iniziato la ricerca nello stesso modo, l’anno dopo, il Tribunale di Pinerolo ha stabilito che tali combinazioni di parole non possono essere considerate vere e proprie affermazioni.
  • Anche il limite del diritto alla riservatezza è riconducibile ai diritti della persona, poiché
    • Consente di pretendere di "essere lasciati soli" purché non si sia protagonisti di un fatto di interesse pubblico, tutelando vicende personali e familiari che non abbiano per terzi un interesse socialmente apprezzabile, anche laddove la notorietà del soggetto potrebbe far presumere una rinuncia implicita al diritto.
    • Questo limite ha trovato applicazione anche nella disciplina relativa alla raccolta, trattamento e diffusione dei dati personali, ossia al decreto legislativo 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo cui, se l’interessato (ossia il soggetto a cui appartengono i dati diffusi, il cui trattamento è, per espressa previsione normativa, "attività pericolosa", ai sensi dell’articolo 2050) ritenga che il giornalista abbia usato un numero di dati eccessivo per fornire un’informazione esauriente,
      • Può infatti sottoporre la questione al Garante per la privacy, per ottenerne il blocco e la cancellazione, ma anche un risarcimento, in quanto il codice penale consente agli altri operatori dell’informazione, di riprendere i dati diffusi da altri.
      • È anche possibile sanzionare anche chi, non avendo partecipato alla realizzazione di foto o filmati, li diffonda al pubblico: pertanto, si può querelare giornalista e direttore e citarli in sede civile insieme all’editore (essendo tutti e 3 i soggetti potenzialmente responsabili dei danni morali e patrimoniali).
      • Tuttavia, se l’interessato si rivolge direttamente al tribunale, può chiedere cancellazione e blocco dei dati, e un risarcimento dei danni, con sentenza non appellabile, con conseguente inibizione di una seconda valutazione dell’entità del danno liquidato in caso di condanna. L’editore può, a quel punto, rivalersi nei confronti del giornalista, chiedendo il rimborso di parte delle somme versate, come consentito dal codice civile e dalle regole sulla responsabilità solidale, in quanto sono subordinati alla manleva (ossia all’accordo in forza del quale il giornalista si accolla le conseguenze economiche delle eventuali cause) solo alcune fattispecie particolari, come la messa in onda di una trasmissione, il contratto con un free lance o la pubblicazione di un libro d’inchiesta. Ciò comporta un impegno non indifferente da parte del giornalista: l’azione civile si prescrive, infatti, in 5 anni, ma il giornalista querelato viene informato delle indagini a suo carico non prima di un anno, così che la ricerca di elementi per la difesa non sempre è agevole. Inoltre, anche in caso di assoluzione del giornalista, non sono previste conseguenze economiche per querela infondata, eccetto le spese legali (sebbene l’originalità delle questioni ed altre ragioni formali possono portare il giudice a compensare le spese, rimettendo a ciascuno l’obbligo di pagare il suo legale, a meno che non si tratti di una lite temeraria, promossa agendo consapevoli di avere torto).
  • Il limite del regolare funzionamento della giustizia assicura, invece, la correttezza dell’informazione sui procedimenti, evitando fughe di notizie, inquinamento delle prove, ma soprattutto la compromissione della terzietà del giudice (assicurando che egli possa basare la sua decisione sugli atti dibattimentali, conosciuti in via ufficiale, anziché letti sulla stampa).

È, per esempio, vietata la pubblicazione... (continua)

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiovannaUrb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Magnani Carlo.
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