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GOVERNANCE NEL MODELLO DUALISTICO E MONISTICO
Passiamo ora a vedere i modelli di governance monistico e dualistico, alternativi al modello tradizionale per
le SPA in quanto non è immaginabile che una SRL possa adottare questi sistemi di governance alternativi.
Il sistema dualistico e il sistema monistico sono stati introdotti nel nostro ordinamento da un lato per
favorire la “concorrenza” ( ossia se società straniera si volesse istaurare in Italia non dovrebbe sostenere costi per
) e la “migrazione” di aziende estere (
implementare un altro sistema di governance viene meno il costo di
adeguamento di governance, dove tale governance del contesto di origine potrebbe essere utilizzata anche nel nuovo
); dall’altro lato è utilizzabile per la governance della società per azioni europea di cui al
contesto
regolamento 2157/2003 ( ). La SPA europea è una società azionaria
variante europea del tipo societario “SPA”
caratterizzata dalla possibilità di adottare sistemi di governance dualistico o monistico: la società italiana
potrebbe diventare SPA europea per trasformazione o fusione con altre società, di fatto il passaggio da tipo
azionario interno e tipo azionario comunitario è agevolato nella misura in cui questo mutamento non debba
scontare anche i costi di adeguamento della governance.
89
“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di
controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina
dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina
dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: ( ) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ( ) controlla una società
a b
obbligata alla revisione legale de conti; ( ) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.
c
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti
non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste
per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30
giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato.”
Sistema dualistico
Con riferimento al sistema dualistico, esso nasce come sistema tipicamente azionario e lontano dalla
nostra tradizione in quanto mutuato su sistemi giuridici di lingua tedesca ( germanico e austriaco: affezionati
alla loro tipo di governance – non rinunciano all’idea che si possa sostituire la logica dualistica con altri modelli di
). Questo sistema è ritenuto dagli utilizzatori come un “sistema che tocca l’essenza della SPA”,
governance
in quanto risponde ai connotati tipologici della SPA quali ad es. le caratteristiche che riguardano la “figura
del socio”.
Il socio è visto come un risparmiatore, come un soggetto che apporta denaro e lascia in fiducia questo
denaro agli amministratori, dove quest’ultimi hanno il compito di gestirlo al meglio per produrre valore in
termini di capital gain e rendimento. Dato che il socio è un investitore con competenze circoscritte, è dubbio
che tali competenze riguardino la gestione dell’impresa. Il socio è visto dal legislatore come “un sacco di
denaro” il quale dà un apporto monetario che serve a finanziare la società, gli amministratori ricevono in
fiducia questo patrimonio e lo devono gestire al meglio.
Se questo è vero, nei sistemi dualistici si ritiene che il socio non abbia interesse attivo nelle questioni
relative alla gestione dell’impresa della società: deve guardare solo i risultati dell’esercizio in quanto si
presume che non abbia competenze adeguate per prendere certe tipologie di decisioni che riguardano più
che altro la gestione dell’impresa. Muovendo da questa concezione, che è la concezione tipologica della
SPA, i modelli dualistici eliminano dalla competenza dei soci le decisioni che i soci stessi non sono in grado
di prendere, in particolare eliminano:
- Decisioni gestorie di tipo strategico o di alta gestione. Si lasciano nelle competenze eventualmente
dei soci delle decisioni c.d. primordiali ( sono competenze implicite in quanto non si trovano nel dato
) in quanto hanno impatto con la stessa
normativo ma dall’interpretazione giurisprudenziale
partecipazione sociale e con i diritti partecipativi dei soci ( ).
e quindi non possono essere sottratte
Valicando il limite delle decisioni primordiali, tutte le altre decisioni anche con rif. alla gestione
strategica non possono interessare i soci in quanto non interessati o non competenti. Abbiamo un
limite all’autonomia statutaria: oltre al fatto che la legge non le attribuisce, allo stesso modo vieta
allo statuto di attribuire in competenza ai soci queste tipologia di decisioni.
- Nomina degli amministratori. Se i soci non hanno interesse a gestire oppure non hanno
competenze sulla gestione dell’impresa, non sono neanche in grado di selezionare gli
amministratori che potrebbero efficientemente e efficacemente gestire l’impresa. Come non
possono nominare, i soci non possono neanche revocare, soprattutto quando è esercitata o può
essere esercitata come “strumento di controllo” ossia quando possa essere esercitata una revoca
senza causa e quindi un socio che non ha competenze o interesse andrebbe a revocare male un
amministratore.
- Approvazione del bilancio esercizio ( ). La ragione è sempre la medesima: il
rendiconto di fine gestione
socio non ha interesse o competenze a valutare la gestione allora non può approvare bilancio. Ne
segue che il socio può avere competenza solamente per la destinazione del risultato, rispetto il
dividendo da attribuire e la remunerazione dell’investimento effettuato.
- Azione di responsabilità ( ). Anche qui si presuppone come esercizio di tale azione la
rif. azione sociale
verifica che ci sia stato un inadempimento che abbia causato un danno, ma questo presuppone una
valutazione che non rientra nella competenza o interesse dei soci e quindi viene sottratta dalla loro
competenza.
Tutte queste competenze, che in realtà si può discutere sulle decisioni prettamente gestorie sul piano
dell’alta gestione, sono tutte competenze che nel nostro diritto sono allocate nella competenza
dell’Assemblea e quindi dei soci ( ). Tutte queste decisioni sono nel sistema dualistico attribuite
punti 2, 3 e 4
a un organo intermedio tra soci ( ) e amministratori (
compagine sociale – proprietà gestione strettamente
): c.d. “consiglio di sorveglianza”. Il consiglio di sorveglianza è un organo concepito nella
operativa
prospettiva di attribuire o allocare tutta una serie di decisioni che i soci in quanto tali non potrebbero
prendere, per lo meno, in maniera efficiente. Il consiglio di sorveglianza svolge, oltre a questa funzione,
quella di rappresentare le diverse facce dell’interesse sociale di una SPA, nel senso che per lo meno
nell’imprese rilevanti tale consiglio non è solo la proiezione dei soci ( ) in quanto
matrice assembleare
partecipano anche altri interessi che comunque si ritengono convergenti in tale interesse sociale quali, in
primis, l’interesse lavoratori ( in alcuni casi può variare questa partecipazione tra 1/3 dei componenti consiglio di
sorveglianza fino addirittura a ½ e questo dipende dalla dimensione dell’impresa con rif. al numero dei dipendenti: se
); e l’interesse creditori (
> 2000 la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è paritetica non è raro
che negli ordinamenti tedeschi le banche più importanti siedano o comunque abbiano rappresentati nel consiglio di
sorveglianza – es. consiglio di sorveglianza Volkswaghen è normale trovare membri della Deutsche Bank: da notare
che in questi paesi l’impresa ha una sola banca di riferimento e non c’è separazione impresa/banca – mentre in Italia
).
si hanno più banche e la separazione impresa/banca era presente fino a qualche tempo fa nel TUB
Il sistema dualistico è disciplinato dall’art. 2409-octies “Sistema basato su un consiglio di gestione e un
consiglio di sorveglianza” e ss. cod. civ. ( ), dove si dà la possibilità di
fino ad art. 2409-quinquiesdecies
introdurre con apposita clausola statutaria questo sistema alternativo a quello tradizionale: possibilità di
articolare nella governance di una SPA da un lato il consiglio di sorveglianza e dall’altro lato il consiglio di
gestione, articolando la gestione amministrativa in questi due organi. Analizzando le norme di nostro
interesse, ci si accorge che il sistema dualistico all’italiana ( introdotto come variante statutaria al modello
) non è coincidente o comunque non è in linea con il sistema dualistico previsto dal sistema
tradizionale
tedesco. Le differenze riguardano:
1) Composizione del consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza è un organo collegiale, dove
nelle società aperte i componenti sono almeno 3, mentre nelle società chiuse i componenti
potrebbero essere anche minori di 3 ( quindi anche 2 ma mai 1 perché deve essere collegiale: se ho 2
componenti si limita il consiglio di sorvenglianza sul piano del funzionamento efficiente con rischio di stalli
decisionali con possibilità di superare gli stalli attribuendo al Presidente il “voto doppio” o “casting vote” –
). La composizione del consiglio di sorveglianza, nella
questa non è regola legale ma solo statutaria
versione italiana, è costituita solo da soggetti nominati dall’Assemblea, quindi vengono meno le
diverse anime che costituiscono gli interessi sociali; eventuale deroga sulla nomina dei membri del
consiglio di sorveglianza può avvenire negli stessi casi già visti nel sistema tradizionale per la
nomina extra-assembleare degli amministratori quindi ex art. 2449 cod. civ.( società partecipata
), ovvero nel caso in cui si abbiano strumenti finanziari partecipativi a cui può essere
pubblica
attribuito potere di nominare un componente del consiglio di sorveglianza. Da notare che nelle
società quotate di fatto la nomina assembleare del consiglio di