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Capitolo 7: La tutela paesaggistica e territoriale

1. La tutela del paesaggio e del territorio: profili urbanistici.

Parlare di paesaggio e di territorio non è la stessa cosa. Con paesaggio si intende una componente tradizionale dell'ambiente in cui si salvaguardano in prima battuta valori estetici. Con territorio si fa riferimento ad una componente più moderna di ambiente che costituisce anche l'oggetto di un settore concorrente e parzialmente sovrapponibile a quello ambientale: l'urbanistica. Possiamo quindi dire che la normativa sul paesaggio è in parte diversa da quella che disciplina il territorio, in quanto diversi sono gli interessi tutelati.

2. La tutela del paesaggio e dei beni ambientali.

L'art. 9 comma 2 della Costituzione tutela il paesaggio. L'articolo in questione è stato connesso per via interpretativa con l'art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute. Un tempo la tutela del paesaggio era diretta a preservare le

bellezze naturali che consentivano di esprimere le propria identità ma con il tempo la tutela si è ampliata e ha abbracciato ulteriori profili territoriali, intrecciandosi con la tutela urbanistica del territorio e con la disciplina delle cose di interesse artistico e storico, anch'esse espressione dei valori culturali di una collettività. La normativa di riferimento è rappresentata dal d. lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'art. 743 c.p. fornisce un ulteriore strumento di protezione alle bellezze naturali. Il d. lgs. 42/2004 coniuga due normative tradizionalmente separate, affermando che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, intendendosi per beni culturali le cose immobili e mobili che presentino "interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico", nonché le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali

Testimonianze aventi valore di civiltà e perbeni paesaggistici "gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio", nonché gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. (art. 2 d. lgs. 42/2004).

Il d. lgs. 42/2004 si occupa dei beni paesaggistici della loro tutela e della loro valorizzazione nella parte terza. Il paesaggio è definito come il "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" e la tutela deve riconoscere, salvaguardare e, quando necessario, recuperare i valori che esso esprime. (art. 131).

I beni paesaggistici sono poi definiti attraverso tre categorie (art. 134):

  1. Immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) per cui è previsto un procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 137-141);
  2. Aree tutelate per legge,
per le quali il valore ambientale si presume (territori costieri); c) Ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati ai sensi dell'art. 136 (cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza, bellezze panoramiche ecc.) e sottoposti ai Piani paesaggistici. La tutela dei beni paesaggistici avviene secondo diverse modalità. ex lege, Le porzioni di territorio nel quale ricadono i beni ambientali sono soggette ad una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale regionale attraverso Piani paesaggistici o Piani urbanistico territoriali che considerino in via specifica i valori paesaggistici. Il Piano paesaggistico, in particolare, riconosce aspetti e caratteri peculiari del territorio definendo specifiche prescrizioni finalizzate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici a tutela, alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate, alla salvaguardacaratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico. (art. 135) Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico, la cui elaborazione parte dalla ricognizione di territorio, aree, immobili, al fine di identificare i valori tutelati, è soggetto a concertazione istituzionale, partecipazione dei singoli interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi ed ampie forme di pubblicità. (art. 144). Il Piano paesaggistico può individuare, oltre ad aree soggette a tutela nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento di conformità alle previsioni del Piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale, aree gravemente compromesse o degradate, per le quali non è richiesta autorizzazione paesaggistica e linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero e riqualificazione (art. 143). Ad ogni modo i Piani paesaggistici sonocoordinati con altristrumenti di pianificazione, sia territoriale che settoriale. Le previsioni dei Pianipaesaggistici non sono peraltro derogabili da piani di sviluppo economico, sonocogenti per gli strumenti urbanistici di Comuni e Province e prevalgono sugli attidi pianificazione ad incidenza territoriale previsti nelle normative di settore . Vi èquindi un obbligo di conformazione tendenzialmente generalizzato rispetto alle previsionidei Piani paesaggistici.I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interessepaesaggistico, tutelati dalla legge, sono limitati nelle facoltà di godimento degli stessi,dovendo ottenere preventiva autorizzazione per le modificazioni che possanopregiudicare i valori paesaggistici protetti. La Regione si pronuncia sull'istanza diautorizzazione paesaggistica, dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente,volto a valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento, edavere eventualmente indetto una conferenza di servizi. L'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio (art. 416). Non è richiesta autorizzazione per attività di manutenzione, di consolidamento statico e di restauro conservativo, per interventi attinenti all'esercizio di attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazioni permanenti dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio e per attività di forestazione, riforestazione o bonifica altrimenti autorizzati. Ministro e regione hanno in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i poteri di inibizione dei lavori che possano pregiudicare il bene ed ordinare la sospensione dei lavori che fossero iniziati, anche nei confronti di beni non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico. Disposizioni specifiche in funzione estetica sono poi dedicate ai divieti salvo.di particolare pregio paesaggistico. La norma prevede anche la possibilità di sanzioni accessorie, come la confisca degli strumenti utilizzati per commettere l'illecito. Inoltre, il Codice dell'ambiente disciplina anche la tutela del paesaggio, prevedendo l'obbligo di autorizzazione per l'apposizione di cartelli e mezzi pubblicitari in prossimità di beni ambientali. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle autorità competenti, che valutano la compatibilità paesaggistica dell'opera. Nel caso di violazione delle norme, le sanzioni possono prevedere la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Tuttavia, l'autorità competente può anche optare per il pagamento di una somma equivalente al danno arrecato o al profitto conseguito mediante la trasgressione. È importante sottolineare che la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio ha un carattere estetico, mirando a preservare e valorizzare i luoghi di particolare pregio paesaggistico. Pertanto, è vietato distruggere o alterare le bellezze naturali situate in tali luoghi, pena l'applicazione di sanzioni amministrative.a speciale protezione dell' autorità, attraverso costruzioni, demolizioni o in qualunque altro modo. Se quindi la è individuata in termini molto ampi, l'applicabilità della norma a fenomeni di dall'ambiente è comunque ristretta in relazione all'oggetto, dovendosi trattare di bellezze naturali che siano espressamente soggette ad un speciale da parte dell'amministrazione. 3. La tutela delle aree protette. La disciplina delle aree protette è rivolta a salvaguardare determinate porzioni di territorio che hanno una particolare omogeneità sia ontologica che funzionale. Il passaggio da una salvaguardia fondata su provvedimenti normativi specifici dedicata a singoli parchi nazionali, ad una normativa di carattere generale ha determinato un aumento sensibile della percentuale del territorio nazionale cui è garantito lo status di area protetta eLa conseguente tutela speciale. Il riferimento normativo nazionale è costituito dalla legge 349/1991, legge quadro sulle aree protette, che risponde all'esigenza di garantire un più elevato ed esteso livello di tutela nel rispetto degli accordi internazionali. La legge n. 349/1991 si prefigge le finalità di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Per raggiungere le proprie finalità, i territori nei quali siano presenti tali valori sono soggetti ad uno speciale regime di tutela e gestione che consenta la conservazione di tali valori, l'integrazione uomo ambiente, la promozione di attività educative e di ricerca, la promozione di attività ricreative e produttive compatibili ecc. Le aree naturali protette sono pertanto quelle sottoposte ad un tale regime di tutela e gestione (art. 1 l. 349/1991). Le aree protette, che hanno diritto all'uso esclusivo della propria denominazione, silacuali o marine che presentano caratteristiche naturalistiche particolari e che necessitano di una protezione specifica;- Le aree protette marine sono costituite da porzioni di mare che presentano un alto valore naturalistico e che richiedono una tutela particolare per preservare gli ecosistemi marini e la biodiversità. Ecco come potrebbe essere formattato il testo utilizzando tag html:

La classificazione delle aree protette si basa su un criterio comporto relativo ai valori perseguiti e all'ambito territoriale dell'altro. La classificazione comprende parchi nazionali, naturali, riserve naturali statali, riserve naturali regionali ed aree protette marine.

I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, o marine che per la presenza di valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, di rilievo nazionale o internazionali richiedono l'intervento di tutela dello Stato a fini conservativi per le generazioni presenti e future.

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, aventi un valore naturalistico ambientale e rappresentanti un sistema omogeneo di carattere naturalistico, paesaggistico, artistico e culturale.

Le riserve naturali statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentanti sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che presentano caratteristiche naturalistiche particolari e che necessitano di una protezione specifica.

Le aree protette marine sono costituite da porzioni di mare che presentano un alto valore naturalistico e che richiedono una tutela particolare per preservare gli ecosistemi marini e la biodiversità.

della biodiversità. Queste aree protette sono fondamentali per la conservazione degli ecosistemi marini e per la salvaguardia delle specie che vi abitano. Inoltre, contribuiscono alla tutela delle risorse naturali e alla promozione di attività di ricerca scientifica. Le aree marine protette possono essere istituite in diversi contesti, come ad esempio nelle acque territoriali di uno Stato, nelle zone economiche esclusive o in aree internazionali. Esistono diverse categorie di aree marine protette, che possono variare in base alle dimensioni, alla gestione e agli obiettivi di conservazione. Tra le principali categorie di aree marine protette troviamo le riserve marine, i parchi marini, le zone di protezione speciale e le zone di protezione marina. Ogni categoria ha specifiche regole e normative per la gestione e la conservazione delle risorse marine. Le aree marine protette offrono numerosi benefici, sia per l'ambiente che per le comunità locali. Contribuiscono alla conservazione della biodiversità marina, alla ripopolazione delle specie ittiche, alla protezione degli habitat e alla prevenzione dell'inquinamento. Inoltre, favoriscono lo sviluppo di attività turistiche sostenibili, creando opportunità di lavoro e promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza degli ecosistemi marini. In conclusione, le aree marine protette sono strumenti fondamentali per la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi marini. La loro creazione e gestione richiede la collaborazione di diverse parti interessate, tra cui governi, comunità locali, organizzazioni non governative e scienziati, al fine di garantire la protezione a lungo termine delle risorse marine e della biodiversità.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Lugaresi Nicola.