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Capitolo 7: La tutela paesaggistica e territoriale
1. La tutela del paesaggio e del territorio: profili urbanistici.
Parlare di paesaggio e di territorio non è la stessa cosa. Con paesaggio si intende una componente tradizionale dell'ambiente in cui si salvaguardano in prima battuta valori estetici. Con territorio si fa riferimento ad una componente più moderna di ambiente che costituisce anche l'oggetto di un settore concorrente e parzialmente sovrapponibile a quello ambientale: l'urbanistica. Possiamo quindi dire che la normativa sul paesaggio è in parte diversa da quella che disciplina il territorio, in quanto diversi sono gli interessi tutelati.
2. La tutela del paesaggio e dei beni ambientali.
L'art. 9 comma 2 della Costituzione tutela il paesaggio. L'articolo in questione è stato connesso per via interpretativa con l'art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute. Un tempo la tutela del paesaggio era diretta a preservare le
bellezze naturali che consentivano di esprimere le propria identità ma con il tempo la tutela si è ampliata e ha abbracciato ulteriori profili territoriali, intrecciandosi con la tutela urbanistica del territorio e con la disciplina delle cose di interesse artistico e storico, anch'esse espressione dei valori culturali di una collettività. La normativa di riferimento è rappresentata dal d. lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'art. 743 c.p. fornisce un ulteriore strumento di protezione alle bellezze naturali. Il d. lgs. 42/2004 coniuga due normative tradizionalmente separate, affermando che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, intendendosi per beni culturali le cose immobili e mobili che presentino "interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico", nonché le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge qualiTestimonianze aventi valore di civiltà e perbeni paesaggistici "gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio", nonché gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. (art. 2 d. lgs. 42/2004).
Il d. lgs. 42/2004 si occupa dei beni paesaggistici della loro tutela e della loro valorizzazione nella parte terza. Il paesaggio è definito come il "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" e la tutela deve riconoscere, salvaguardare e, quando necessario, recuperare i valori che esso esprime. (art. 131).
I beni paesaggistici sono poi definiti attraverso tre categorie (art. 134):
- Immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) per cui è previsto un procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 137-141);
- Aree tutelate per legge,
La classificazione delle aree protette si basa su un criterio comporto relativo ai valori perseguiti e all'ambito territoriale dell'altro. La classificazione comprende parchi nazionali, naturali, riserve naturali statali, riserve naturali regionali ed aree protette marine.
I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, o marine che per la presenza di valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, di rilievo nazionale o internazionali richiedono l'intervento di tutela dello Stato a fini conservativi per le generazioni presenti e future.
I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, aventi un valore naturalistico ambientale e rappresentanti un sistema omogeneo di carattere naturalistico, paesaggistico, artistico e culturale.
Le riserve naturali statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentanti sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che presentano caratteristiche naturalistiche particolari e che necessitano di una protezione specifica.
Le aree protette marine sono costituite da porzioni di mare che presentano un alto valore naturalistico e che richiedono una tutela particolare per preservare gli ecosistemi marini e la biodiversità.
della biodiversità. Queste aree protette sono fondamentali per la conservazione degli ecosistemi marini e per la salvaguardia delle specie che vi abitano. Inoltre, contribuiscono alla tutela delle risorse naturali e alla promozione di attività di ricerca scientifica. Le aree marine protette possono essere istituite in diversi contesti, come ad esempio nelle acque territoriali di uno Stato, nelle zone economiche esclusive o in aree internazionali. Esistono diverse categorie di aree marine protette, che possono variare in base alle dimensioni, alla gestione e agli obiettivi di conservazione. Tra le principali categorie di aree marine protette troviamo le riserve marine, i parchi marini, le zone di protezione speciale e le zone di protezione marina. Ogni categoria ha specifiche regole e normative per la gestione e la conservazione delle risorse marine. Le aree marine protette offrono numerosi benefici, sia per l'ambiente che per le comunità locali. Contribuiscono alla conservazione della biodiversità marina, alla ripopolazione delle specie ittiche, alla protezione degli habitat e alla prevenzione dell'inquinamento. Inoltre, favoriscono lo sviluppo di attività turistiche sostenibili, creando opportunità di lavoro e promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza degli ecosistemi marini. In conclusione, le aree marine protette sono strumenti fondamentali per la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi marini. La loro creazione e gestione richiede la collaborazione di diverse parti interessate, tra cui governi, comunità locali, organizzazioni non governative e scienziati, al fine di garantire la protezione a lungo termine delle risorse marine e della biodiversità.