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Evitare termini che creano confusione

Idem dovrebbero essere evitati tutti quei termini che creano confusione come abbiamo visto si è verificato coi termini compromissione e deterioramento, termini contenuti nell'art 452bis oppure come si è verificato per la fattispecie di disastro ambientale per il riferimento all'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema...ecc.

Ma tutte queste formule, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o materiale ad alta radioattività ecc rivendicano l'inevitabile intervento di natura discrezionale del giudice.

Queste fattispecie richiedono una grossa attività interpretativa del giudice e vengono rimessi alla attività discrezionale di quest'ultimo proprio perché necessitano di una attività interpretativa comportando un rischio di diritto casistico o di una repressione a chiazze, che significa?

Repressione a chiazze significa che vi può essere una...

disparità di trattamento per il semplice fatto che qualche giudice potrà ritenere punibile quel fatto e qualche altro giudice potrà ritenere quel fatto non punibile. Questo si verifica perché ogni organo inquirente può procedere verso la costruzione dei fatti da sussumere nelle fattispecie incriminatrici astratte secondo una propria ricostruzione con ripercussioni sulla certezza del diritto e con ovvie ricadute sul piano della funzione della pena. Viceversa prendendo ad oggetto beni di riferimento: quindi oggettività giuridiche estrapolate dall'entità giuridica ampia qual è il bene ambiente, prendendo ad oggetto questi beni di pronte comprensibilità è possibile ipotizzare un ristretto nucleo di fattispecie incriminatrici che presentano il pregio della chiarezza perché non devono ipotizzare macro eventi ma eventi più semplici e quindi facile oggetto di prova in sede processuale. Dall'individuazione dellaoggettività giuridica di riferimento, dalla costruzione delle fattispecie rispettosa e del principio di off. e legalità, abbiamo positive ricadute sull'evento e nesso eziologico perché il legislatore della riforma del 2015 prendendo ad oggetto della tutela l'ambiente come macro bene giuridico che si caratterizza per l'assenza di confini essendo un bene completamente evanescente e incentrando le figure le fattispecie sul danno, fa i che l'evento che discende da quelle fattispecie inserite nel codice sarà un evento che si caratterizzerà per la grandezza delle proporzioni. Ad un macro bene corrisponderà un macro evento. Alla indeterminatezza dell'oggetto della tutela corrisponde una carenza di precisione nella indicazione della condotta e conseguentemente avremo un evento evanescente anche esso con difficoltà e ripercussioni negative in sede di accertamento processuale. Il progetto di riforma redatto dalla commissionePagliaro nel '91 aveva previsto all'articolo 102 dell'elaborato aveva previsto il delitto di alterazione dell'ecosistema e proprio per evitare i rischi di accertamento processuale individuava l'alterazione dell'ecosistema nel fatto di chi effettuando scarichi o immissioni di sostanze ed energie o di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge contribuiva a determinare una alterazione dello stato fisico dell'ambiente. La commissione Pagliaro non a caso nella disposizione dell'art 102 delitto di alterazione dell'ecosistema, utilizzava espressioni come "limiti di accettabilità" e "contribuiva". Quindi veniva punita la condotta di colui che dopo aver superato dei limiti relativi allo scarico ecc... apportava semplicemente un contributo all'alterazione dell'ecosistema. E quindi ai fini dell'evento e l'ascrizione dellaresponsabilità penale non era necessario aver determinato l'effetto della alterazione come richiede alcune norme il legislatore della riforma, ma era sufficiente contribuire ad alterare, il che sdrammatizzava e rendeva più semplice l'accertamento causale. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti il legislatore ha fatto affidamento sulla portata deterrente della pena proprio con la speranza che il vigore sanzionatorio potesse evitare i comportamenti in danno dell'ambiente e così facendo ha fatto sì che le varie pene predisposte raggiungessero livelli a volte irragionevoli svalutando in questo modo il principio di proporzione che rappresenta uno degli aspetti fondamentali della pena improntata al finalismo rieducativo ex art 27 cost. In un'ottica di riforma le fattispecie dovrebbero essere supportate da un regime sanzionatorio rapportato alla tipologia di offesa e quindi proporzionato ad offese connotate da dannosità sociale. Va da sé che la sanzione penale.andrebbe attivata solo quando non sia possibile il ricorso ad altri strumenti dotati della stessa capacità di contrastare il fenomeno, ma ovviamente rispetto alla sanzione penale è meno invasiva nei confronti della libertà del singolo. Questa impostazione risulta suggerita anche dal principio di sussidiarietà e di extrema ratio. La proporzione sanzionatoria si lega in modo indissolubile ad altri principi come il principio di offensività e di colpevolezza. Le pene irragionevoli offrono spazio a censure di incostituzionalità ed in tema di ragionevolezza delle sanzioni va ricordato quello che è l'orientamento della Corte Costituzionale che, seppur non attenta di invadere in nessun modo il campo del legislatore in tema di quantizzazione della pena, ha affermato che il principio di proporzionalità/ragionevolezza, ovviamente in ambito penalistico, equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a.raggiungere finalità statuarie di prevenzione producono danni all'individuo e ai suoi diritti fondamentali, danni non solo all'individuo ma anche alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti con la tutela di beni di valore/offesa dalle predette incriminazioni. Sotto questo specifico aspetto viene in rilievo la finalità rieducativa della pena che non è limitata alla sola fase dell'esecuzione ma va a contribuire anche con la sua presenza a quel momento particolare che è l'emanazione della fattispecie incriminatrice. La finalità rieducativa implica un costante rispetto del principio di proporzione tra la qualità e la quantità della sanzione e l'offesa dall'altra. Rispetto alla scelta delle fattispecie incriminatrici quelle improntate o ancorate al danno e ovviamente la scelta da parte del legislatore di collocare i delitti ambientali all'interno del cp è certamente una scelta.

condivisibile e positiva per le ragioni già analizzate. Però bisogna comprendere che la codificazione da sola non basta, perché il legislatore non è intervenuto sul sistema delle contravvenzioni delineate nel TUA lasciando in vita un apparato ricchissimo che punisce mere infrazioni prodromiche o strumentali alla tutela dell'ambiente. Sotto questo profilo la legge di riforma appare una occasione mancata perché ovviamente in un'ottica di riforma andava completamente rivisto l'intero catalogo di incriminazioni in materia di ambiente e poi una volta rivisto questo catalogo pervenire alla codificazione di poche figure delittuose. Invece il legislatore ha ottenuto che il titolo sesto bis dei delitti contro l'ambiente si somma a tutto l'articolato di contravvenzioni inutili e superflue presenti nel TUA. La regola della razionalità voleva l'opposto, cioè che venisse disboscato l'intero apparato sanzionatorio di tipo

contravvenzionale previsto nel tuo codice penale al fine di rendere più pronta la risposta dello stato contro i fatti di inquinamento. Risposta statale di tipo penalistico da riservare solo a quei fatti connotati da dannosità sociale, di tale rilevanza da meritare la sanzione penale. Invece a tutte le violazioni strumentali o prodromiche bisognava rispondere con un sistema di tipo amministrativo, con sanzioni di tipo amministrativo pecuniario interdittivo che offrono un vantaggio utile. Non ingolfano una macchina processuale con processi inutili. Ad esempio l'art. 163 cp. Il giudice può ordinare che la pena venga sospesa e trattandosi di contravvenzioni, se il trasgressore nei due anni non commette altri fatti di reato, la contravvenzione si estingue. L'ineffettività del sistema delle contravvenzioni, oltre a tutti i benefici previsti dall'ordinamento, viene ribadita da cosa? Dal meccanismo di estinzione previsto dallo stesso legislatore della riforma. E'

Paradossale che il legislatore prima prevede la punizione di contravvenzioni che non hanno cagionato danni o pericolo per l'ambiente e poi prevede l'estinzione. Non si comprendono ragioni di tali previsioni. Perché se quel comportamento non ha cagionato danno o pericolo perché è stato previsto come fatto di reato? Per la punizione di fatti o comportamenti strumentali o prodromici bastava attivare il sistema sanzionatorio di tipo amministrativo, sistema molto più efficace perché le misure interdittive oppure le misure incentrate sulla caducazione del vantaggio conseguito attraverso l'inibizione o la perdita della cosa in maniera conseguita illecitamente è molto più sentita o avvertita rispetto una sanzione detentiva di breve durata ma che nel concreto non è mai scontata. Ad es. l'abuso edilizio che senza dubbio possiamo vederlo come una ipotesi di inquinamento urbanistico paesaggistico perché questi

comportamenti violano anche le norme in tema di pianificazione territoriale potrebbe implicare la perdita del diritto stesso attraverso l'attivazione di determinate specifiche misure. Hai costruito in modo illecito? Perdi la cosa costruita attraverso la confisca (istituto). E quindi l'illecito amministrativo potrebbe svolgere in modo soddisfacente la funzione di reprimere tutte quelle violazioni che esprimono e presentano un ridotto contenuto di disvalore. In questo ambito potremo far rientrare tutte quelle violazioni che attengono alla tutela di mere funzioni amministrative attinenti a quei fatti prodromici o strumentali alla tutela dell'ambiente. L'illecito amministrativo potrebbe essere una soluzione anche per i fatti di pericolo presunto la cui penalizzazione contrasta col principio di offensività. Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte appare chiaro quali sono i compiti del diritto penale il quale, per un efficace funzionamento, richiede alcuni passaggi che possiamo.Per un efficace funzionamento del diritto penale si richiedono alcuni passaggi: 1. Esiguo numero di fattispecie incriminatrici: è importante limitare il numero di reati previsti dalla legge, in modo da concentrarsi sulle violazioni più gravi e garantire una maggiore chiarezza e certezza del diritto. 2. Trasformazione del diritto penale in un mezzo di ultima istanza: il diritto penale dovrebbe essere utilizzato solo quando tutte le altre forme di controllo sociale e di risoluzione dei conflitti hanno fallito. È importante promuovere l'uso di alternative al carcere, come la mediazione o la riabilitazione, per ridurre il sovraffollamento delle carceri e favorire la reintegrazione sociale dei condannati. 3. Rispetto dei principi di proporzionalità e legalità: le pene inflitte devono essere proporzionate alla gravità del reato commesso e devono essere previste dalla legge in modo chiaro e preciso. È fondamentale evitare l'arbitrarietà e garantire la tutela dei diritti fondamentali degli imputati. 4. Effettività delle pene: le pene inflitte devono essere effettivamente eseguite, altrimenti si rischia di minare l'autorità del sistema penale e di incoraggiare l'impunità. È importante garantire una corretta applicazione delle pene e una supervisione adeguata delle misure alternative. 5. Prevenzione del crimine: il diritto penale non deve limitarsi solo alla punizione dei reati, ma deve anche avere una funzione preventiva. È importante investire nella prevenzione del crimine attraverso politiche sociali, educative e di sostegno alle vittime. Utilizzando questi passaggi, si può favorire un efficace funzionamento del diritto penale, garantendo una giustizia equa, proporzionata e rispettosa dei diritti fondamentali di tutti i cittadini.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurista86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lo Monte Elio.