vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La riforma dei “delitti contro l’ambiente” con l’introduzione del Titolo 6bis all’interno del codice penale ha optato per un numero ristretto di fattispecie incriminatrici di natura delittuosa.
Sia la collocazione sistematica all'interno del codice, sia il limitato numero di fattispecie incriminatrici sono senza dubbio da condividere perché:
- alla collettività arriva un messaggio chiaro: il reato ambientale è qualcosa di serio tanto da meritare la collocazione all’interno del codice penale che raggruppa i comportamenti più gravi (prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di tutela) e quindi il codice riacquista centralità;
- l’esiguo numero di fattispecie dovrebbe rendere più immediato il messaggio alla collettività: con poche fattispecie si evita il rischio di condotte di disorientare nella mente dell’uomo comune avvente l’intervento legislativo si svuota in un numero molto elevato di tipi criminosi.
Se poi si annota la collocazione sul piano sistematico di poche fattispecie a tutela dell’ambiente è un fatto che va salutato con favore, sul piano concreto vanno segnalate alcune incongruenze nella formulazione delle singole fattispecie, con il rischio di vanificare tutti i buoni propositi del legislatore.
La collocazione dei delitti contro l’ambiente dopo il Titolo dedicato ai delitti contro l’incolumità pubblica => è importante perché mette in relazione tra ambiente e persona di modo che la tutela del primo finisce per ricadere sulla seconda (si pensi all’aggravamento di pena qualora l’offesa colpisca la pubblica incolumità) => la tutela dell’ambiente è strumentale allo sviluppo bio- psichico dell’uomo.
Dal dato normativo viene accolta una concezione dell’ambiente intermedia tra quella antropocentrica e quella ecocentrica, nel senso che l’ambiente viene assunto come risulta altrove ma costituisce un mezzo per la soddisfazione del bisogno dell’uomo e rapporto di strumentalità tra uomo e natura 452 quater; per la precisa enunciazione di fattispecie di diritto naturale e altre di biosfera vanno inoltre, considerate non solo respingere la presunzione di natura funzionale alle assemblee zona 452-bis.
AVVERBIO ABUSIVAMENTE
Compare negli articoli 452-bis, ter, sexies e quaterdecies, ma il legislatore nulla ci dice in proposito. Rispetto allaproposta di legge la clausola di illiceità speciale di cui al termine abusivamente snellisce dal punto di vista lessicale lafattispecie incriminatrice, ma non possono dirsi risolte tutte le controversie. Tralasciando le varie interpretazioni daterequisito tipico che ne restringe eccessivamente la portata e la depotenziata del tutto o nota modalità dell’attività tipicama inutile perché nulla aggiunge o dice l’ovvio), la presenza dell’avverbio (come accaduto in passato nel traffico di rifiuti)finisce per assolvere una sola funzione: assegna all’atto amministrativo un particolare ruolo ai fini dell’ascrizione dellaresponsabilità e tali il termine si lega in maniera automatica all’atto amministrativo.
L’avverbio lascia balenare l’dea di possibili inquinamenti leciti: come nel caso di un disastro ambientale originato daun comportamento perfettamente conforme ai regimi amministrativi autorizzatori concessi all’autore (si avrebbe undisastro ambientale non abusivo). Con l’avverbio si ha non un’aumento ma una diminuzione delle sfere di punibilità.Il legislatore fa riferimento sempre ad azioni e attività che, a prescindere dall’evento materiale, necessitano di unapreventiva autorizzazione (o di un titolo) per essere lecite e SE MANCA IL TITOLO LA CONDOTTA È ILLECITA.
La corte di legittimità ha affermato che la condotta è abusiva quando: 1) senza alcuna autorizzazione; 2) eseguita in basead autorizzazioni del PA scaduti o manifestamente illegittimi o non commisurati all’attività richiesta; 3) violazione dileggi statali o regionali di protezione ambientale.
È stata messa in dubbio la necessità di inserire la clausola che finisce per ridibare la portata illecita di alcune condotteposte in essere. Se la togliamo non succede niente e quindi SUPERFLUA.
ARTICOLO 434cp
In assenza di una specifica fattispecie incriminatrice in tema di disastro ambientale, la giurisprudenza mediante un’interpretazione autentica e valorizzando l’inciso “ovvero un altro disastro”, ha ampliato al massimo la portata applicativa dell’articolo 434, norma di chiusura dei delitti contro la pubblica incolumità, applicando il disastro innominato ai fatti di disastro ambientale.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte costituzionale, che dichiarò infondate le questioni di illegittimità costituzionale sull’articolo 434 per violazione degli articoli 24, 27 e 25 co.2.
DEFINIZIONE -> accadimento di straordinarie dimensioni atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi e estesi e fra le quali l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
L’articolo copre la lacuna di fatti relativi alla pubblica incolumità e può essere applicata in tema di disastro ambientale. Tuttavia, sottolinea la carenza interpretative e sollecita il legislatore ad adottare una nuova fattispecie- posizione sospesa.
DISASTRO AMBIENTALE
articolo 452 - quater
secondo la dottrina presenta: difetti di tecnica interpretativa, carenza di tassatività e contraddittorietà.
- ABUSIVAMENTE;
- CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETÀ:
-secondo alcuni, per la preminenza della clausola di sussidiarietà, si applica l’articolo 434 mentre il quater trova applicazione solo quando il 434 non può essere applicato (ciò, tuttavia, vanificherebbe l’intenzione del legislatore);
-nei lavori parlamentari, per evitare discontinuità normativa, si salvaguardano i processi in corso per disastro innominato anche per le ipotesi che non rientrano nel quater;
-secondo altri le preoccupazioni sono infondate perché: 1) il quater non potrebbe abrogare l’area di disastro ambientale punibile solo con il 434; 2) il quater non si può applicare retroattivamente ai processi in corso in quanto viola i principi di successione delle leggi penali nel tempo. SI APPLICA PRIMA IL 434 e il quater per i fatti non coperti.
- EVENTO:
Il concetto di offesa racchiude sia quello di danno che quello di pericolo.
- 2) reati di danno perché viene utilizzato il termine “alterazione”;
- 3) reato di pericolo concreto: in questo caso l’offesa sembrerebbe essere utilizzata come sinonimo di danno e non sia di danno che di pericolo perché viene utilizzato il termine “lesivi” (e non pericolosi); il termine “compromissione” sia come deterioramento che danneggiamento; il termine “offese” per aver un significato autonomo deve per forza porsi in contrapposizione con il pericolo.
- INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO:
è difficile se si pensa che il disastro ambientale spesso è il risultato di una serie di inquinamenti più o meno importanti non gravissimi ma lievemente gravi (secondo la dottrina i macro- eventi non si manifestano in maniera immediata ma sono il frutto dello stillicidio di micro- condotte generatrici ciascuna di micro-risultati).
b) termini lunghi renderanno arduo per la difesa rintracciare a distanza di anni elementi a proprio favore; difficoltà minori per l'accusa.
d) Riflessi sul piano probatorio e sul principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
d) ricadute sul piano politico criminale: disastro ambientale doloso (40 anni - allungati a 50 se ci sono atti interruttivi), colposo (20-25); inquinamento colposo (12-15). Rischio di svuotare a ratio dell'istituto; 1) si attenua l'interesse del singolo ad un'azione; 2) esigenze di non tenere sottoposto il soggetto a tempi indefiniti; 3) non gravare il sistema delle aziende. Con l'effetto di accrescere il problema sono i tempi dei giudizi. Restano fuori le contravvenzioni. Sono di tipo aziendale. La Cost. ha affermato che la discrezionalità legislativa deve essere esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157 c.p. nella parte in cui prevede che i termini sono raddoppiati per il reato di incendio colposo rispetto a quello doloso. Si potrebbe avere anche per il disastro ambientale.
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER IL DELITTO AMBIENTALE
25 uccidere bis, quae, quinquies, sexies, octies, NO ter, septies, omessa bonifica.
Conseguenze 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessione funzionale allo stesso dell’illecito; 3) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere la prestazione del servizio; 5) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni servizi.
Art 2 causa 8. 63/2015 > 25 l’attività di lps28/2001
somma premiaria anche rivedibile