DIRITTO DELL’AMBIENTE
CAPITOLO 1 AMBIENTE E DIRITTO
il concetto giuridico di ambiente.
1.
La materia riguarda l’ambiente naturale quello che non ha bisogno di ulteriori
specificazioni per essere individuato. L’ambiente fa riferimento generalmente
a due aspetti: spazio in cui si vive da un lato, esseri viventi e cose inanimate
con cui si viene a contatto dall’altro. L’ambiente è pertanto identificabile con
l’insieme delle condizioni esterne all’organismo ed interagenti con esso.
La trasposizione del termine comune in nozione giuridica non è agevole
proprio per la vastità e la complessità del concetto. Dottrina e giurisprudenza
hanno da sempre discusso circa la definizione di ambiente e proposto una
molteplicità di teorie ma hanno sempre avuto a che fare con il carattere
composto e complesso della nozione di ambiente.
A livello internazionale un tentativo di questo genere è presente nell’ambito
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni
provocati da attività pericolose per l’ambiente (Lugano 1993) ove si afferma
che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, le interazioni tra
le stesse, i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti
caratteristici del paesaggio. L’International court of Justice (ICJ) in una
pronuncia del 1996 ha affermato che la nozione di ambiente comprende, oltre
al linving space, la qualità della vita e la salute degli essere umani e delle
generazioni future
A livello di UE emerge ugualmente il profilo composito della nozione di
ambiente. La direttiva 85/337/CE, nel definire l’oggetto (ambiente) da tutelare,
in sede di valutazione di impatto ambientale, menziona più fattori: uomo,
fauna, flora, suolo, interazione tra gli stessi.
A livello nazionale il concetto di ambiente è stato spesso come presupposto.
Si pensi al d.p.r. 616/1977 che definiva le materie di competenza regionale,
dove l’ambiente non era altro che un aspetto inserito quasi incidentalmente
all’interno della nozione diurbanistica. Si pensi alla legge n. 349/1986 che, nel
costituire il Ministero dell’ambiente, non forniva alcuna definizione di
ambiente, limitandosi a citare in via indiretta, quali oggetto di tutela, le
condizioni ambientali il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali.
Una definizione non è data nemmeno dal d. lgs. 152/2006.
La Corte costituzionale è intervenuta più volte per cercare di definire il
concetto in relazione all0interpretazione sia dell’art. 9, che tutela il paesaggio,
sia dell’art. 117, che delinea l’attribuzione delle competenze legislative tra
Stato e Regioni. La Corte ha così affermato che l’ambiente no solo è un
valore costituzionale, ma anche un diritto fondamentale della persona ed un
interesse fondamentale della collettività (sent. 210/1987), e ha definito
l’ambiente quale bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare
anche separatamente. Successivamente alla riforma costituzionale del 2001,
di modifica del titolo V della Cost., ha ulteriormente proceduto ad individuare
nella trasversalità del valore “ambiente”, una delle specificità dello stesso. In
questo senso, la Corte ha affermato che l’ambiente è un bene della vita,
materiale complesso, la cui tutela comprende qualità e equilibri delle singole
componenti e ha ad oggetto la biosfera, di cui si evidenza il carattere
composito ed interattivo: l0ambinete è visto come sistema da considerarsi nel
suo aspetto dinamico.
Valore, diritto, bene sistema: è evidente l’impegno dell’interprete volto a
riconoscere all’ambiente un carattere unitario, per farne riferimento giuridico
sicuro, un oggetto del diritto, per garantirne la protezione sostanziale. La
tutela non può prescindere dalla considerazione delle singole componenti
settoriali nel momento in cui si passa dai principi all’applicazione.
IL diritto dell’ambiente.
2.
2.1. Profili e caratteristiche generali.
Il diritto dell’ambiente si può definire quale branca del diritto che si occupa
delle possibili relazioni tra organismi viventi, compreso l’uomo, ed elementi
naturali.
Obiettivi del diritto dell’ambiente sono:
La protezione, la tutela, la salvaguardia e il miglioramento
- dell’ambiente;
La regolazione dello sviluppo, disciplinando e limitando attività ed
- iniziative non ambientalmente compatibili;
La repressione di comportamenti lesivi e l’adozione di misure volte ad
- evitare danni all’ambiente, o almeno a ridurne l’entità;
La modificazione di comportamenti in senso più ambientalmente
- sostenibile.
Per quanto riguarda i principi generali del diritto dell’ambiente, essi vanno
ricercati su più livelli: internazionale; comunitario; interno. Vi sono poi dei
principi speciali desumibili dalle speciali discipline settoriali, contenuti sempre
nei diversi livelli.
Le complessità concettuali si riflettono nella difficile individuazione dei
contenuti e dei limiti del diritto dell’ambiente, a qualunque livello territoriale è
un diritto relativamente nuovo, un diritto di risposta a problemi, disastri o
situazioni di emergenza che naturalmente o artificialmente vengono a crearsi.
L’evoluzione del diritto dell’ambiente, specie a livello internazionale, mostra
una graduale svalutazione del profilo antropocentrico, per raggiungere
l’obiettivo finale di uno sviluppo sostenibile.
Il diritto dell’ambiente ha una propria autonomia che gli deriva da più fattori.
Si tratta di un diritto dotato di uno scopo non definito ma anche propri principi
peculiari (es. principio chi inquina paga), di propri istituti specifici (es. la
valutazione di impatto ambientale), di proprie organizzazioni dedicate (es.
Ministero dell’ambiente). Ciò però non significa che non subisca influssi
esterni. Le regole ambientali incidono sempre più frequentemente su altri
settori e di converso questi settori possono incidere sul diritto dell’ambiente.
Ciononostante anche il diritto dell’ambiente è sottoposto a tendenze
unificatrici:
sotto il profilo normativo attraverso l’adozione di testi unici settoriali e
- ora di un testo normativo (152/2006) che raggruppa più testi unici
settoriali;
sotto il profilo gestionale, attraverso l’individuazione di politiche
- specifiche, di piani territoriali dedicati, di programmi di intervento;
sotto il profilo organizzativo, attraverso l’istituzione del Ministero
- dell’ambiente;
sotto il profilo procedimentale, attraverso l’individuazione di
- procedimenti peculiari del settore;
sotto il profilo relativo alla responsabilità, attraverso la costruzione di
- una figura tipica, il danno ambientale;
sotto il profilo teorico, attraverso l’affermazione dell’unitarietà
- dell’ambiente quale bene immateriale.
Il diritto ambientale quindi è un diritto:
di difficile inquadramento nelle grandi branche del diritto pubblico,
• costituisce una branca del diritto pubblico ed in particolare del diritto
amministrativo da cui mutua una serie di istituti adattandoli.
Ciononostante il diritto dell’ambiente è condizionato anche da altre
branche come il diritto penale, civile, tributario e così via. Esso quindi è
dotato di caratteristiche peculiari che gli attribuiscono una personalità
non ripetibile e non circoscrivibile in altri settori.
un diritto trasversale, con continue interazioni con altri settori. Ne
• consegue che le norme ambientali, non sono solo quelle che si trovano
nelle normative dichiaratamente ambientali ma anche in normative
diverse.
un diritto attuale, soggetto a continui cambiamenti e ciò determina di
• adottare un adeguamento a nuove problematiche.
un diritto settoriale, composto di discipline speciali fortemente
• diversificate, dedicate a problemi particolari che però costituiscono
sempre parte di un tutt’uno.
Un diritto tecnico in senso scientifico tecnologico influenzato da
• innovazioni e scoperte, sia sotto il profilo dei problemi che delle
soluzioni;
Un diritto emotivo.
• Struttura, confini e strumenti.
2.2.
Per quanto concerne la struttura, il diritto dell’ambiente potrebbe essere
graficamente rappresentato come un albero, composto da radici principali
costituite dai principi, tronco centrale (discipline trasversali) e rami (discipline
settoriali). Principi e discipline trasversali sono in continua e sostanziale
crescita. Per contro le discipline settoriali sono spesso progressivamente
erose nei loro contenuti proprio in seguito all’espansione degli istituti unitari.
Nel diritto ambientale nazionale si è avuto uno sviluppo anomalo, dovuto ad
una crescita della parte speciale prima ed una lenta formazione, ancora
incompiuta, della parte generale poi. In questo senso il diritto dell’ambiente è
in fase di assestamento, nella quale si sta cercando di rafforzare il nucleo
centrale e di snellire le ramificazioni periferiche.
Tale percorso è stato evidenziato dalla legge delega per il riordino
dell’ordinamento della legislazione in materia ambientale, legge n. 208/2004
ed al conseguente d. lgs. 152/2006.
A livello di struttura di può rilevare un’estrema incertezza dei confini. Il diritto
dell’ambiente nasce come un diritto ritagliato da altri settori che ha
conquistato a fatica una serie di competenze. Questa caratteristica è anche
dovuta alla necessaria integrazione tra ambiente ed altri concetti generali e
tendenzialmente trasversali quali territorio e salute.
Il confine della materia ambientale con la materia urbanistica è sempre stato
di difficile individuazione e ciò è dovuto anche al mutamento di significato
attribuito alla materia urbanistica nel corso delle varie legislazioni.
Anche con la materia sanitaria il confine è di difficile individuazione, avendo le
materie entrambe lo stesso oggetto od oggetti difficilmente scindibili. A parte
la possibilità di contrasti, questo cammino comune ha peraltro comportato
una parziale alterazione del diritto dell’ambiente in senso antropocentrico,
dirigendo la sua attenzione su aspetti sanitari a scapito di altri profili non
incidenti sulla salute dell’uomo.
Se consideriamo gli strumenti operativi più frequentemente utilizzati, il diritto
dell’ambiente ha spesso seguito un percorso tradizionale di command and
control (prescrizione, autorizzazione, controllo, sanzione). Anche in questo
caso si può dire di essere innanzi ad una fase di cambiamento, nella qual,e lo
schema tradizione non scompare, ma viene affiancato da altri modelli
normativi che considerano meccanismi di carattere economico e
consensuale.
Gli strumenti giuridici tradizionali sono quelli facenti riferimento al modello
citato di command and control.
Gli strumenti giuridici specifici costituiscono l’elaborazione di strumenti
tradizionali che tengono conto delle peculiarità del settore ambientale: dsi
tratta di strumenti di carattere preventivo a contenuto autorizzatorio, in
riferimento ad opere, piani, attività o di strumenti relativi alla responsabilità.
Per quanto concerne gli strumenti economici, si tratta di strumenti di
intervento di carattere generale, quali incentivi ambientali e tasse ambientali,
di strumento di mercato, quali i diritti commerciabili in emissione; di strumenti
di adozione volontaria, quali i sistemi di gestione ed audit ambientale e le
etichette ambientali; di strumenti contrattuali, quali gli accordi volontari o
connessi a vicende contrattuali, tra cui l’inserimento di considerazioni
ambientali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Gli strumenti consensuali veri e propri sono invece quelli cui non sono allegati
vantaggi di tipo economico ma che hanno come obiettivo la sensibilizzazione
e la conoscenza in materia ambientale, quali l’educazione ambientale e
l’informazione.
Gli strumenti tecnici sono infine ulteriori meccanismi di regolazione
caratterizzati da valutazioni basate su competenze scientifiche e
tecnologiche.
Discorso a parte meritano gli standards ambientali, attraverso i quali vengono
posti valori- limite, in funzione di una tutela ambientale minima da garantire;
valori di attenzione in funzione di un intervento anticipato rispetto ai valori
limite; valori- obiettivo, in funzione di un miglioramento continuo delle
situazione ambientale. In questo senso possono poi essere individuati
standards di emissione o standards di immissione, standards di prodotto e di
processo. La standardizzazione in campo ambientale ha il fine di rafforzare la
certezza e l’omogeneità del diritto, limitando l’ambito discrezionale delle
scelte della pubblica amministrazione, pagando un prezzo in termini di rigidità
e proliferazione normativa.
Equilibri, contraddizioni e contrasti.
2.3
Il problema fondamentale del diritto ambientale è quello di individuare il punto
di equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche. Il concetto di
migliore tecnologia disponibile aiuta a comprendere le dinamiche sottese.
Nonostante a volte si faccia espressamente uso della menzione “non
comportante costi eccessivi” è da ritenersi ce il concetto di migliore sia
riferibile anche a parametri di carattere economico e non solo in senso
tecnico.
Di fronte ad una connaturata “sacralità” del diritto ambientale, occorre spesso
rilevare che il pretesto della tutela ambientale è usato per altri fini, come la
riduzione della concorrenza o per attuare misure protezionistiche.
La prima contraddizione insita nell’impostazione di fondo assunta per definire
i fini ultimi del diritto dell’ambiente, tra antropocentrismo puro, caratterizzato
da una protezione ambientale essenzialmente funzionale alla protezione
dell’uomo ed ecocentrismo puro, caratterizzato dalla negoziazione di
posizioni di vantaggio in capo all’uomo, considerato organismo vivente come
gli altri.
Un’altra contraddizione è da ricercare nella contrapposizione tra favore
generale per le politiche ambientali e resistenze particolari frequenti nella
fase applicativa.
I principi del diritto dell’ambiente.
3.
3.1. Diritto internazionale.
Tra i principi emersi a seguito delle Dichiarazioni generali, dei Trattati e della
giurisprudenza anche arbitrale si segnalano:
Il diritto di sfruttamento delle risorse naturali, coerentemente alla Carta
• dell’ONU ed ai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti. Questo diritto consente che gli Stati perseguano le proprie
politiche ambientabili e di sviluppo, non potendo essere negata la
sovranità permanente sulla propria ricchezza e la facoltà di scegliere i
percorsi ritenuti più idonei al benessere della collettività statale.
L’obbligo di non causare danni ad altri Stati, che costituisce anche un
• limite al principio precedente. Questo principio è affermato a livello
giurisprudenziale nel caso Gabcikovo 1997, trattandosi di ipotesi di
responsabilità tra Stati, anche qualora esso si stenda alla protezione di
spazi non sovrani. Perché la fattispecie sussista è necessaria la
presenza di due requisiti: il danno deve provocare gravi effetti nocivi e
deve essere dimostrato inconfutabilmente. A questo principio si collega
il principio chi inquina paga.
La ricerca di un bilanciamento tra i due principi e la necessaria individuazione
di un punto di equilibrio costituiscono il cuore del diritto internazionale
ambientale, facendo entrambi riferimento ad una nozione di controllo. Il primo
principio, nel concetto di sovranità, esprime l’insopprimibile diritto dello Stato
di controllare le proprie risorse naturali, mentre il secondo esprime
l’altrettanto necessario obbligo dello Stato di controllare gli effetti delle proprie
azioni.
Il principio di cooperazione ha carattere composito e si basa sia sul
• criterio del neminem laedere che sul criterio di informazione reciproca.
Tale principio scoraggia e limita il trasferimento ad altri Stati di attività e
sostanze pericolose che poterebbero causare fenomeni rilevanti di
degrado ambientali (Rio 64); impone un obbligo di notifica immediata di
disastri naturali o altre situazioni di emergenza che possono comportare
anche un intervento della comunità internazionale in aiuto degli Stati
lesi (Rio 18); determina un analogo obbligo di notificazione, in questo
caso preventiva, in riferimento ad attività che possono avere effetti
transfrontalieri negativi, cui si accompagna un obbligo di consultazione
continua (Rio 19); favorisce lo scambio di conoscenze scientifiche e
tecnologiche, facilitando processi di capacity- building (Stoccolma 20,
Rio 9); vieta che politiche nazionali, giustificate da scopi ambientali,
possono avere fini discriminatori (Rio 12); promuove la soluzione
pacifica delle controversie ambientali (Rio 26).
Per il perseguimento a livello locale degli obiettivi globali è stata adottata,
nell’ambito della Conferenza di Rio 1992, l’Agenda 21, piano di azione a
valore programmatico il cui capitolo 29 riconosce alle amministrazioni locali
un ruolo decisivo nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile.
Il principio di partecipazione e di informazione;
• Il principio dell’internazionalizzazione di costi relativi alla tutela
• ambientali legato al principio del chi inquina paga ed è volto ad evitare
che i costi determinati da interventi e compromissioni relativi
all’ambiente siano caricati sull’intera collettività, dovendo essere invece
sostenuti da chi esercita determinate attività traendone vantaggio.
Principio dello sviluppo sostenibile è il principio cardine del diritto
• internazionale dell’ambiente pi&ugra
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