Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RAEE;
Rifiuti sanitari: sono disciplinati dal d.p.r. 254/2003 e sono distinti in più
- categorie, ognuna delle quali presenta problematiche diverse. La
peculiarità rilevante è la necessità di sterilizzazione;
Veicoli fuori uso: sono disciplinati dal d. lgs. 209/2003. La diffusione dei
- beni e la pericolosità ambientale delle sostanze usate nelle componenti
determinano la necessità di una regolamentazione che limiti il rischi o di
inquinamento. La normativa si basa sulla consegna del veicolo
destinato alla demolizione a centri di raccolta sul conseguente rilascio
di un certificato di rottamazione e sulle successive attività di
trattamento, reimpiego, recupero e demolizione.
Rifiuti relativi a beni e prodotti contenenti amianto: sono disciplinati dal
- d.m. 248/2004 che riguarda attività di recupero di una sostanza
altamente tossica.
Un’ulteriore disciplina riguarda la discarica, intesa come luogo di
smaltimento dei rifiuti, mediante operazioni di deposito sul suolo e nel suolo.
Il d lgs. 36/2003 stabilisce requisiti operativi e tecnici, misure e procedure
finalizzati a limitarne l’impatto negativo di tali attività di smaltimento, essendo
il conferimento in discarica l’ultimo gradino nella gerarchia della gestione dei
rifiuti. Le discariche si distinguono a seconda dei rifiuti che sono destinate ad
accogliere: inerti, non pericolosi, pericolosi.
Per realizzare e gestire una discarica è necessaria un’apposita
autorizzazione, le cui prescrizioni devono essere coordinate con i piani di
gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale.
In materia di incenerimento dei rifiuti si fa riferimento al d. lgs. 133/2005 che
disciplina la realizzazione e l’esercizio dei relativi impianti, con particolare
attenzione al loro impatto inquinante. Mentre negli impianti di incenerimento il
recupero del calore prodotto dalla combustione è eventuale, negli impianti di
coincenerimento la produzione di energia rappresenta la funzione principale.
Entrambi possono essere sottoposti alla disciplina generali di AIA. In caso
contrario si applicano le norme speciali, nonchè i valori limite di emissione,
relativi tanto ad inquinamento idrico che atmosferico.
Per quanto concerne infine l’aspetto sovranazionale il regolamento
1013/2006/CE si occupa delle spedizioni trans-frontaliere dei rifiuti, adottando
un sistema fondato su obblighi di notifica, sul rilascio di autorizzazioni e sul
rispetto delle convenzioni internazionali in materia.
Inquinamento da incidenti rilevanti.
7.
La normativa in materia di inquinamento da incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericoloso non fa riferimento ad un settore
specifico, ma considera complessivamente i possibili effetti nocivi derivanti
da un disastro ambientale. Si tratta di ridurre le probabilità che si verifichino
incidenti e, in caso di incidente, di limitarne le conseguenze.
A livello di UE il riferimento normativo fondamentale è rappresentato dalla
direttiva 96/82/CE, attuata a livello nazionale dal d.lgs. 334/1999.
La definizione dei concetti fondamentali delinea l’ambito di applicazione del d.
lgs. 334/1999. Sono incidenti rilevanti quegli eventi, quali emissioni,
incendi, esplosioni di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si
verificano nell’ambito di un processo produttivo e che comportano, per
la presenza di sostanze pericolose un rischio grave, immediato e anche
differito, per la salute della popolazione o per l’ambiente. Sono invece
sostanze pericolose le sostanze, miscele o preparati elencati o rispondenti
a criteri fissati in allegato, presenti sotto vario titolo nello stabilimento
(art. 3 d lgs. 334/1999).
Gli obblighi del gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti
sono numerosi.
Il gestore infatti, oltre a dover adottare tutte le misure di prevenzione,
- deve individuare i rischi cui l’attività è soggetta, deve adottare
appropriate misure di sicurezza e procedere all’informazione, alla
formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento dei lavoratori.
Inoltre il gestore deve procedere alla notifica alle autorità competenti
- di un documento contenente una serie di informazioni relative al
gestore e alla persona del responsabile; alle sostanze pericolose;
all’attività in corso o prevista; all’ambiente immediatamente
circostante lo stabilimento, con particolare riferimento ad elementi che
potrebbero causare, o rendere più grave un incidente rilevante. Può
essere allegata ulteriore documentazione di carattere amministrativo o
tecnico.
Il gestore deve predisporre ed aggiornare almeno ogni due anni
- una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, includendovi il
programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, che
consenta costanti miglioramenti ed un elevato livello di protezione
ambientale.
In caso di stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in
- quantità determinate in allegato, è posto ‘obbligo di redigere un
rapporto di sicurezza, che deve evidenziare l’adozione del sistema di
gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione; l’individuazione
dei pericoli di incidente rilevante; la garanzia della sicurezza e
dell’affidabilità di qualsiasi infrastruttura connessa con il funzionamento
dello stabilimento; l’indicazione all’autorità competente degli elementi
utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno.
In caso di realizzazione di nuovo impianto, oltre alle autorizzazioni
- previste dalla normativa vigente, occorre richiedere il nulla osta di
fattibilità, attraverso la presentazione di un rapporto preliminare di
sicurezza. Prima di dare inizio all’attività, il gestore, eventualmente
integrando il rapporto preliminare, presenta il rapporto di sicurezza, al
fine di ottenere il parere tecnico consultivo. In caso di modifiche
sostanziali di stabilimento che potrebbero determinare un
aggravamento del livello del rischio, il gestore deve invece riesaminare
ed eventualmente emendare politica di prevenzione, sistemi di
gestione, e rapporto di sicurezza, comunicando le modifiche alle
autorità competenti, ivi compresa quella che si occupa della VIA (art.
10)
Deve essere predisposto, previa consultazione dei lavoratori, un piano
- di emergenza interno, in funzione di prevenzione, di minimizzazione
degli effetti, di limitazione dei danni, di approntamento delle misure
necessarie, di informazione dei lavoratori e delle amministrazioni
competenti, nonché il ripristino e disinquinamento in caso di incidente
rilevante. Il piano di emergenza interno, soggetto a riesame triennale,
deve tener conto dei processi produttivi, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in relazione alle misure adottabili. Qualora lo
stabilimento sia localizzato vicino a zone sensibili, il gestore deve anche
adottare misure tecniche complementari per contenere rischi per le
persone e per l’ambiente utilizzando le migliori tecniche disponibili.
La normativa poi si occupa degli incidenti rilevanti anche sotto una differente
ottica, quella del cd. Effetto domino. A tal fine è promosso lo scambio di
informazione tra gestori, anche per un’eventuale revisione dei rispettivi
sistemi di gestione della sicurezza, rapporti di sicurezza e Piani di emergenza
interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione. In caso di aree ad
elevata concentrazione di stabilimento, individuate secondo criteri definiti, il
Ministro dell’ambiente, promuove forme di coordinamento tra i gestori, che
portino ad una circolazione delle informazioni ed alla predisposizione di uno
studio di sicurezza integrato dell’area, e predispone un Piano di intervento in
cui prevedere misure urgenti idonee a ridurre i fattori di rischio.
L’intervento pubblico può del resto essere anche di carattere urbanistico -
territoriale, potendosi stabilire requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei
suoli e delle distanze tra zone industriali e zone residenziali, qualora
l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante. Gli enti territoriali apportano
eventualmente le varianti ai Piani territoriali di coordinamento provinciale ed
agli strumenti urbanistici. Per gli stabilimenti soggetti all’obbligo di rapporto di
sicurezza, il Prefetto, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati e
previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di emergenza
esterno allo stabilimento, anch’esso soggetto a riesame almeno triennale. Il
Piano comunicato alle altre amministrazioni competenti, ha come obiettivi il
controllo degli incidenti in modo da assicurare la minimizzazione degli effetti;
la predisposizione e l’attuazione di misure di protezione; l’informazione della
popolazione e delle autorità competenti; il ripristino ed il disinquinamento
dell’ambiente dopo un incidente rilevante. In caso di area ad elevata
concentrazione viene redatto anche il Piano di emergenza esterno all’area.
La popolazione interessata deve essere consultata in riferimento
all’elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti, alle modifiche di
quelli preesistenti, ed alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture
attorno agli impianti già posti in essere. Il parere della popolazione è
espresso nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento
urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Può
essere prevista l’utilizzazione della conferenza dei servizi con la
partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese dei lavoratori e
della società civile.
In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore è tenuto
all’adozione delle misure previste dal Piano di emergenza, ad una piena
informazione delle autorità competenti, ed all’aggiornamento delle notizie
fornite se necessario. Il Prefetto deve dare informazione immediata ai Ministri
dell’ambiente e dell’interno, al Dipartimento della protezione civile, ai Prefetti
delle Province limitrofe e deve dare disposizioni per l’attuazione del Piano di
emergenza esterna. Le spese relative agli interventi effettuati sono poste a
carico del gestore anche in via di rivalsa fatte salve le misure assicurative
stipulate.
Le misure di controllo consistono in verifiche ispettive, al fine di accertare
l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in
atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
L’organizzazione delle misure di controllo comporta che tutti gli stabilimenti
siano sottoposti