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RAEE;

Rifiuti sanitari: sono disciplinati dal d.p.r. 254/2003 e sono distinti in più

- categorie, ognuna delle quali presenta problematiche diverse. La

peculiarità rilevante è la necessità di sterilizzazione;

Veicoli fuori uso: sono disciplinati dal d. lgs. 209/2003. La diffusione dei

- beni e la pericolosità ambientale delle sostanze usate nelle componenti

determinano la necessità di una regolamentazione che limiti il rischi o di

inquinamento. La normativa si basa sulla consegna del veicolo

destinato alla demolizione a centri di raccolta sul conseguente rilascio

di un certificato di rottamazione e sulle successive attività di

trattamento, reimpiego, recupero e demolizione.

Rifiuti relativi a beni e prodotti contenenti amianto: sono disciplinati dal

- d.m. 248/2004 che riguarda attività di recupero di una sostanza

altamente tossica.

Un’ulteriore disciplina riguarda la discarica, intesa come luogo di

smaltimento dei rifiuti, mediante operazioni di deposito sul suolo e nel suolo.

Il d lgs. 36/2003 stabilisce requisiti operativi e tecnici, misure e procedure

finalizzati a limitarne l’impatto negativo di tali attività di smaltimento, essendo

il conferimento in discarica l’ultimo gradino nella gerarchia della gestione dei

rifiuti. Le discariche si distinguono a seconda dei rifiuti che sono destinate ad

accogliere: inerti, non pericolosi, pericolosi.

Per realizzare e gestire una discarica è necessaria un’apposita

autorizzazione, le cui prescrizioni devono essere coordinate con i piani di

gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale.

In materia di incenerimento dei rifiuti si fa riferimento al d. lgs. 133/2005 che

disciplina la realizzazione e l’esercizio dei relativi impianti, con particolare

attenzione al loro impatto inquinante. Mentre negli impianti di incenerimento il

recupero del calore prodotto dalla combustione è eventuale, negli impianti di

coincenerimento la produzione di energia rappresenta la funzione principale.

Entrambi possono essere sottoposti alla disciplina generali di AIA. In caso

contrario si applicano le norme speciali, nonchè i valori limite di emissione,

relativi tanto ad inquinamento idrico che atmosferico.

Per quanto concerne infine l’aspetto sovranazionale il regolamento

1013/2006/CE si occupa delle spedizioni trans-frontaliere dei rifiuti, adottando

un sistema fondato su obblighi di notifica, sul rilascio di autorizzazioni e sul

rispetto delle convenzioni internazionali in materia.

Inquinamento da incidenti rilevanti.

7.

La normativa in materia di inquinamento da incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericoloso non fa riferimento ad un settore

specifico, ma considera complessivamente i possibili effetti nocivi derivanti

da un disastro ambientale. Si tratta di ridurre le probabilità che si verifichino

incidenti e, in caso di incidente, di limitarne le conseguenze.

A livello di UE il riferimento normativo fondamentale è rappresentato dalla

direttiva 96/82/CE, attuata a livello nazionale dal d.lgs. 334/1999.

La definizione dei concetti fondamentali delinea l’ambito di applicazione del d.

lgs. 334/1999. Sono incidenti rilevanti quegli eventi, quali emissioni,

incendi, esplosioni di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si

verificano nell’ambito di un processo produttivo e che comportano, per

la presenza di sostanze pericolose un rischio grave, immediato e anche

differito, per la salute della popolazione o per l’ambiente. Sono invece

sostanze pericolose le sostanze, miscele o preparati elencati o rispondenti

a criteri fissati in allegato, presenti sotto vario titolo nello stabilimento

(art. 3 d lgs. 334/1999).

Gli obblighi del gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

sono numerosi.

Il gestore infatti, oltre a dover adottare tutte le misure di prevenzione,

- deve individuare i rischi cui l’attività è soggetta, deve adottare

appropriate misure di sicurezza e procedere all’informazione, alla

formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento dei lavoratori.

Inoltre il gestore deve procedere alla notifica alle autorità competenti

- di un documento contenente una serie di informazioni relative al

gestore e alla persona del responsabile; alle sostanze pericolose;

all’attività in corso o prevista; all’ambiente immediatamente

circostante lo stabilimento, con particolare riferimento ad elementi che

potrebbero causare, o rendere più grave un incidente rilevante. Può

essere allegata ulteriore documentazione di carattere amministrativo o

tecnico.

Il gestore deve predisporre ed aggiornare almeno ogni due anni

- una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, includendovi il

programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, che

consenta costanti miglioramenti ed un elevato livello di protezione

ambientale.

In caso di stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in

- quantità determinate in allegato, è posto ‘obbligo di redigere un

rapporto di sicurezza, che deve evidenziare l’adozione del sistema di

gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione; l’individuazione

dei pericoli di incidente rilevante; la garanzia della sicurezza e

dell’affidabilità di qualsiasi infrastruttura connessa con il funzionamento

dello stabilimento; l’indicazione all’autorità competente degli elementi

utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno.

In caso di realizzazione di nuovo impianto, oltre alle autorizzazioni

- previste dalla normativa vigente, occorre richiedere il nulla osta di

fattibilità, attraverso la presentazione di un rapporto preliminare di

sicurezza. Prima di dare inizio all’attività, il gestore, eventualmente

integrando il rapporto preliminare, presenta il rapporto di sicurezza, al

fine di ottenere il parere tecnico consultivo. In caso di modifiche

sostanziali di stabilimento che potrebbero determinare un

aggravamento del livello del rischio, il gestore deve invece riesaminare

ed eventualmente emendare politica di prevenzione, sistemi di

gestione, e rapporto di sicurezza, comunicando le modifiche alle

autorità competenti, ivi compresa quella che si occupa della VIA (art.

10)

Deve essere predisposto, previa consultazione dei lavoratori, un piano

- di emergenza interno, in funzione di prevenzione, di minimizzazione

degli effetti, di limitazione dei danni, di approntamento delle misure

necessarie, di informazione dei lavoratori e delle amministrazioni

competenti, nonché il ripristino e disinquinamento in caso di incidente

rilevante. Il piano di emergenza interno, soggetto a riesame triennale,

deve tener conto dei processi produttivi, dei progressi tecnici e delle

nuove conoscenze in relazione alle misure adottabili. Qualora lo

stabilimento sia localizzato vicino a zone sensibili, il gestore deve anche

adottare misure tecniche complementari per contenere rischi per le

persone e per l’ambiente utilizzando le migliori tecniche disponibili.

La normativa poi si occupa degli incidenti rilevanti anche sotto una differente

ottica, quella del cd. Effetto domino. A tal fine è promosso lo scambio di

informazione tra gestori, anche per un’eventuale revisione dei rispettivi

sistemi di gestione della sicurezza, rapporti di sicurezza e Piani di emergenza

interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione. In caso di aree ad

elevata concentrazione di stabilimento, individuate secondo criteri definiti, il

Ministro dell’ambiente, promuove forme di coordinamento tra i gestori, che

portino ad una circolazione delle informazioni ed alla predisposizione di uno

studio di sicurezza integrato dell’area, e predispone un Piano di intervento in

cui prevedere misure urgenti idonee a ridurre i fattori di rischio.

L’intervento pubblico può del resto essere anche di carattere urbanistico -

territoriale, potendosi stabilire requisiti minimi di sicurezza in materia di

pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei

suoli e delle distanze tra zone industriali e zone residenziali, qualora

l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o

le conseguenze di un incidente rilevante. Gli enti territoriali apportano

eventualmente le varianti ai Piani territoriali di coordinamento provinciale ed

agli strumenti urbanistici. Per gli stabilimenti soggetti all’obbligo di rapporto di

sicurezza, il Prefetto, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati e

previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di emergenza

esterno allo stabilimento, anch’esso soggetto a riesame almeno triennale. Il

Piano comunicato alle altre amministrazioni competenti, ha come obiettivi il

controllo degli incidenti in modo da assicurare la minimizzazione degli effetti;

la predisposizione e l’attuazione di misure di protezione; l’informazione della

popolazione e delle autorità competenti; il ripristino ed il disinquinamento

dell’ambiente dopo un incidente rilevante. In caso di area ad elevata

concentrazione viene redatto anche il Piano di emergenza esterno all’area.

La popolazione interessata deve essere consultata in riferimento

all’elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti, alle modifiche di

quelli preesistenti, ed alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture

attorno agli impianti già posti in essere. Il parere della popolazione è

espresso nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento

urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Può

essere prevista l’utilizzazione della conferenza dei servizi con la

partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese dei lavoratori e

della società civile.

In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore è tenuto

all’adozione delle misure previste dal Piano di emergenza, ad una piena

informazione delle autorità competenti, ed all’aggiornamento delle notizie

fornite se necessario. Il Prefetto deve dare informazione immediata ai Ministri

dell’ambiente e dell’interno, al Dipartimento della protezione civile, ai Prefetti

delle Province limitrofe e deve dare disposizioni per l’attuazione del Piano di

emergenza esterna. Le spese relative agli interventi effettuati sono poste a

carico del gestore anche in via di rivalsa fatte salve le misure assicurative

stipulate.

Le misure di controllo consistono in verifiche ispettive, al fine di accertare

l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in

atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

L’organizzazione delle misure di controllo comporta che tutti gli stabilimenti

siano sottoposti

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuross999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Ragionieri Maria Pia.