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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
Il Regolamento 6/2002 è certamente idoneo ad ovviare alle difficoltà evidenziate. Quello
che si ottiene al termine della procedura prevista dal Regolamento è infatti un titolo di
nell’intero territorio europeo, in modo tale che
proprietà industriale con carattere unitario
il relativo diritto di proprietà industriale non potrà che essere richiesto ed ottenuto con
riferimento al territorio europeo complessivamente considerato e sulla base di una
disciplina anch’essa unitaria. L’istituto del disegno e modello comunitario registrato è
governato, al pari del marchio comunitario, dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Intero con sede ad Alicante. In perfetta coincidenza a quanto previsto dalla
normativa italiana la durata della protezione dei disegni o modelli comunitari registrati è
Merita adeguata menzione anche un’altra novità introdotta dal
prevista in cinque anni.
Regolamento comunitario n. 6 del 2002: si tratta della facoltà riconosciuta al richiedente il
disegno o modello comunitario registrato di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi.
In particolare il Regolamento consente ai designers o alle imprese che intendono
aggiudicarsene l’esclusiva la facoltà da un lato di presentare effettivamente la domanda di
registrazione comunitaria, dall’altro e contemporaneamente, di mantenere comunque
segreti i propri disegni o modelli fino al momento in cui decidano di collocarli
effettivamente sul mercato.
2.3) IL DIFFERENTE GRADIENTE DI “INDIVIDUALITA’” RICHIESTO DAL
REGOLAMENTO (CE) N. 6 DEL 2002 RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
È sul piano dei requisiti previsti per l’ottenimento della registrazione del disegno o modello
che emerge una criticità, dovuta alla non perfetta coincidenza tra la formulazione
contenuta nel Regolamento e la normativa interna. Infatti va approfondita la relazione
intercorrente tra il carattere individuale comunitario e quello previsto dalla Legge Modelli
italiana all’art. 5-ter, R.d. 1411/40 ed ora, ma con formula identica, dall’art. 33 del nuovo
comunitario n. 6 del 202 l’art. 6
Codice della proprietà industriale. Nel Regolamento
prevede che il carattere individuale del disegno o modello comunitario debba ritenersi
sussistente allorquando “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato
differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale
In
utilizzatore in qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico”.
altre parole in base alla formulazione del Regolamento comunitario l’accesso alla
protezione come disegno o modello resta riservato soltanto a quei disegni e modelli che si
discostino in maniera rilevante da quelli precedenti.
2.4) L’INTRODUZIONE CON IL REGOLAMENTO N. 6/2002 DELL’ISTITUTO DEL
DESIGN NON REGISTRATO, IN PRECEDENZA SCONOSCIUTO AL NOSTRO
ORDINAMENTO
Come si è ampiamente anticipato il profilo nel quale si registra il tratto più saliente di
differenziazione rispetto alla normativa italiana, è la previsione da parte del Regolamento
comunitario n. 6/2002, accanto ai disegni e modelli registrati, dell’istituto del design non
L’imprenditore o il designer, nella scelta tra le due differenti forme di tutela,
registrato.
dovrà tener bene l’alternativa tra:
da un lato il design comunitario non registrato: ad un minor onere dal fatto che non
viene attivata la procedura formale della registrazione, corrisponde una minor
durata della protezione e l’impossibilità di usufruire delle presunzioni che
conseguono alla registrazione;
dall’altro lato i disegni e modelli comunitari registrati: ai maggiori oneri burocratici ed
economici che si collegano alla presentazione di una domanda formale di
protezione, corrisponde non soltanto una maggiore durata della protezione ma
anche una superiore certezza del diritto ed una più agevole azionabilità del relativo
diritto da parte del relativo titolare.
più rilevanti e si direbbe eclatanti nei quali l’istituto del design differisce
Gli aspetti
immediatamente dalla tutela attribuita dalla registrazione sono rappresentati da:
l’assenza del deposito formale di una domanda e della successiva pubblicazione
la tutela infatti consegue alla divulgazione di fatto dell’opera del
della registrazione:
disegno industriale;
la durata, come detto molto inferiore al disegno o modello registrato: la durata di
quest’ultimo può protrarsi fino a 25 anni, quella del design non registrato
corrisponde ad un massimo di 3 anni.
Come statuisce esplicitamente l’art. 85 del Regolamento, spetterà al titolare l’onere di
al pubblico dell’opera dell’industrial design non
provare in giudizio sia la divulgazione
registrata, sia l’effettiva sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge. Mentre
nel caso dei disegni e modelli comunitari registrati la tutela si estrinseca nella possibilità
del titolare di vietare a terzi la produzione e commercializzazione di prodotti nei quali
forme che producano nell’utilizzatore informato una impressione generale analoga
rivivano
al disegno o modello registrato, nel caso del design comunitario non registrato le
espressioni utilizzate dal Legislatore legittimano l’opinione secondo cui il titolare potrebbe
vietare a terzi non autorizzati solo la copia integrale o pedissequa dell’opera del disegno
industriale.
3) LA PROTEZIONE DELL’INDUSTRIAL DESIGN TRA DIRITTO INDUSTRIALE E
D’AUTORE
3.1) IL PREVIGENTE CRITERIO DELLA SCINDIBILITA’ E LA SUA INTERPRETAZIONE
NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA
Storicamente il legislatore italiano si è dovuto costantemente confrontare sui rapporti tra i
due principali strumenti normativi astrattamente applicabili alle opere dell’industrial design:
tutela offerta dal diritto d’autore,
la tutela brevettuale e la oggi cumulabili rispetto alla
medesima opera del disegno industriale. L’introduzione della regola del cumulo di dette
protezioni, riconosciuta dall’ordinamento vigente nel nostro Paese, ha risentito della
divisione tradizionalmente riscontrabile nella dottrina e nella giurisprudenza, tra colori che
ritenevano che la tradizione normativa ma anche economico-sociale italiano imponesse la
distinzione tra le due tutele e chi invece ne ha da sempre sostenuto l’unione e la
commistione. Prima del 1990 la giurisprudenza pareva orientata a considerare inscindibili
le creazioni associate a prodotti utilitari. La sentenza della Cassazione n. 7077/1990
aveva rappresentato un superamento e per certi versi anche un approfondimento di tale
indirizzo giurisprudenziale: la I sezione civile della Cassazione infatti, chiamata
nell’occasione a valutare la tutelabilità o meno di un disegno tessile con il diritto d’autore,
specificava che il diritto d’autore è chiamato a proteggere una forma “che abbia un valore
mentre il brevetto per disegno e modello ornamentale “deve
estetico in sé, in assoluto”,
proteggere la forma che l’autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto
Seguendo tale impostazione la Suprema Corte rilevava che la
industriale”. forma estetica
sarebbe stata sempre pensabile come forma “avente
dei prodotti bidimensionali un
valore in sé, anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l’opera si è
necessariamente (…) materializzata”; la forma estetica dei prodotti tridimensionali
invece, vincolata com’è dalla forma funzionale, non sarebbe mai stata scindibile.
L’ulteriore requisito dell’originalità consentiva poi di selezionare, tra le creazioni estetiche
applicate a prodotti bidimensionali, quelle meritevoli di essere tutelate con il diritto
d’autore, fermo restando che esse non dovevano comunque essere vincolate dalle
caratteristiche funzionali del prodotto.
3.2) LA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI
PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI
Con l’emanazione della legge 21 dicembre 1991, n.526, è stata data delega al Governo
per l’emanazione del decreto di recepimento della Direttiva 98/71/CE in materia di
protezione giuridica dei disegni e modelli. La necessità di dare attuazione alla normativa
europea ha sicuramente dato i destro ai detrattori del concetto di scindibilità per
sbarazzarsi una volta per tutte di questa nozione che pure aveva pervaso la dottrina e la
giurisprudenza italiane dominanti nell’ultima metà del secolo scorso e che ancora
recentemente aveva trovato conferme nelle sentenze della Cassazione.
3.3) I REQUISITI DEL VALORE ARTISTICO E DEL CARATTERE CREATIVO DI CUI AL
VIGENTE ART. 2 N. 10) DELLA L. N. 633 DEL 1941 NELL’INTERPRETAZIONE
PREVALENTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA
Analizzando più da vicino i due requisiti, si comprende facilmente che il richiamo al
carattere creativo appare ridondante. Concetto assai controverso è invece quello del
sul quale diversi autori si sono soffermati, già nell’immediatezza della
valore artistico
relativa introduzione, nel tentativo di comprenderne la portata. Anche nelle prime
applicazioni giurisprudenziali del criterio che avrebbe dovuto fungere da discrimine tra
a
opere del disegno industriale proteggibili con la tutela autorale ed opere cui l’accesso
tale protezione doveva invece essere precluso, si è riscontrata una notevole incertezza
che, ontologicamente indotta dalla necessità di applicare requisiti fondati su dati
puramente concettuali, da determinato una iniziale reviviscenza del precedente criterio
della scindibilità.
3.4) IL PROBLEMA DELLA DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE APPLICATO ALLE
OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE del diritto d’autore nel caso specifico delle opere
Anche in ordine al problema della durata
del disegno industriale il legislatore italiano si è storicamente mosso con piede piuttosto
incerto. Il legislatore italiano, sotto la spinta delle iniziative intraprese nei confronti
dell’Italia dagli organismi comunitari, ha adottato il decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10
recante “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
poi convertito senza modifiche sul punto con la Legge n. 46 del 6 aprile
internazionali”,
2007. Resta il dubbio se i margini di discrezionalità espressamente riconosciuti dalla
Direttiva 98/71/CE ai Legislatori nazionali in sede di recepimento della Direttiva potessero
in realtà comprendere anche la possibilità di diversamente modulare la durata del diritto
d’autore nel caso specifico delle opere del disegno