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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

Il Regolamento 6/2002 è certamente idoneo ad ovviare alle difficoltà evidenziate. Quello

che si ottiene al termine della procedura prevista dal Regolamento è infatti un titolo di

nell’intero territorio europeo, in modo tale che

proprietà industriale con carattere unitario

il relativo diritto di proprietà industriale non potrà che essere richiesto ed ottenuto con

riferimento al territorio europeo complessivamente considerato e sulla base di una

disciplina anch’essa unitaria. L’istituto del disegno e modello comunitario registrato è

governato, al pari del marchio comunitario, dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel

Mercato Intero con sede ad Alicante. In perfetta coincidenza a quanto previsto dalla

normativa italiana la durata della protezione dei disegni o modelli comunitari registrati è

Merita adeguata menzione anche un’altra novità introdotta dal

prevista in cinque anni.

Regolamento comunitario n. 6 del 2002: si tratta della facoltà riconosciuta al richiedente il

disegno o modello comunitario registrato di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi.

In particolare il Regolamento consente ai designers o alle imprese che intendono

aggiudicarsene l’esclusiva la facoltà da un lato di presentare effettivamente la domanda di

registrazione comunitaria, dall’altro e contemporaneamente, di mantenere comunque

segreti i propri disegni o modelli fino al momento in cui decidano di collocarli

effettivamente sul mercato.

2.3) IL DIFFERENTE GRADIENTE DI “INDIVIDUALITA’” RICHIESTO DAL

REGOLAMENTO (CE) N. 6 DEL 2002 RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

È sul piano dei requisiti previsti per l’ottenimento della registrazione del disegno o modello

che emerge una criticità, dovuta alla non perfetta coincidenza tra la formulazione

contenuta nel Regolamento e la normativa interna. Infatti va approfondita la relazione

intercorrente tra il carattere individuale comunitario e quello previsto dalla Legge Modelli

italiana all’art. 5-ter, R.d. 1411/40 ed ora, ma con formula identica, dall’art. 33 del nuovo

comunitario n. 6 del 202 l’art. 6

Codice della proprietà industriale. Nel Regolamento

prevede che il carattere individuale del disegno o modello comunitario debba ritenersi

sussistente allorquando “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato

differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale

In

utilizzatore in qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico”.

altre parole in base alla formulazione del Regolamento comunitario l’accesso alla

protezione come disegno o modello resta riservato soltanto a quei disegni e modelli che si

discostino in maniera rilevante da quelli precedenti.

2.4) L’INTRODUZIONE CON IL REGOLAMENTO N. 6/2002 DELL’ISTITUTO DEL

DESIGN NON REGISTRATO, IN PRECEDENZA SCONOSCIUTO AL NOSTRO

ORDINAMENTO

Come si è ampiamente anticipato il profilo nel quale si registra il tratto più saliente di

differenziazione rispetto alla normativa italiana, è la previsione da parte del Regolamento

comunitario n. 6/2002, accanto ai disegni e modelli registrati, dell’istituto del design non

L’imprenditore o il designer, nella scelta tra le due differenti forme di tutela,

registrato.

dovrà tener bene l’alternativa tra:

 da un lato il design comunitario non registrato: ad un minor onere dal fatto che non

viene attivata la procedura formale della registrazione, corrisponde una minor

durata della protezione e l’impossibilità di usufruire delle presunzioni che

conseguono alla registrazione;

 dall’altro lato i disegni e modelli comunitari registrati: ai maggiori oneri burocratici ed

economici che si collegano alla presentazione di una domanda formale di

protezione, corrisponde non soltanto una maggiore durata della protezione ma

anche una superiore certezza del diritto ed una più agevole azionabilità del relativo

diritto da parte del relativo titolare.

più rilevanti e si direbbe eclatanti nei quali l’istituto del design differisce

Gli aspetti

immediatamente dalla tutela attribuita dalla registrazione sono rappresentati da:

 l’assenza del deposito formale di una domanda e della successiva pubblicazione

la tutela infatti consegue alla divulgazione di fatto dell’opera del

della registrazione:

disegno industriale;

 la durata, come detto molto inferiore al disegno o modello registrato: la durata di

quest’ultimo può protrarsi fino a 25 anni, quella del design non registrato

corrisponde ad un massimo di 3 anni.

Come statuisce esplicitamente l’art. 85 del Regolamento, spetterà al titolare l’onere di

al pubblico dell’opera dell’industrial design non

provare in giudizio sia la divulgazione

registrata, sia l’effettiva sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge. Mentre

nel caso dei disegni e modelli comunitari registrati la tutela si estrinseca nella possibilità

del titolare di vietare a terzi la produzione e commercializzazione di prodotti nei quali

forme che producano nell’utilizzatore informato una impressione generale analoga

rivivano

al disegno o modello registrato, nel caso del design comunitario non registrato le

espressioni utilizzate dal Legislatore legittimano l’opinione secondo cui il titolare potrebbe

vietare a terzi non autorizzati solo la copia integrale o pedissequa dell’opera del disegno

industriale.

3) LA PROTEZIONE DELL’INDUSTRIAL DESIGN TRA DIRITTO INDUSTRIALE E

D’AUTORE

3.1) IL PREVIGENTE CRITERIO DELLA SCINDIBILITA’ E LA SUA INTERPRETAZIONE

NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA

Storicamente il legislatore italiano si è dovuto costantemente confrontare sui rapporti tra i

due principali strumenti normativi astrattamente applicabili alle opere dell’industrial design:

tutela offerta dal diritto d’autore,

la tutela brevettuale e la oggi cumulabili rispetto alla

medesima opera del disegno industriale. L’introduzione della regola del cumulo di dette

protezioni, riconosciuta dall’ordinamento vigente nel nostro Paese, ha risentito della

divisione tradizionalmente riscontrabile nella dottrina e nella giurisprudenza, tra colori che

ritenevano che la tradizione normativa ma anche economico-sociale italiano imponesse la

distinzione tra le due tutele e chi invece ne ha da sempre sostenuto l’unione e la

commistione. Prima del 1990 la giurisprudenza pareva orientata a considerare inscindibili

le creazioni associate a prodotti utilitari. La sentenza della Cassazione n. 7077/1990

aveva rappresentato un superamento e per certi versi anche un approfondimento di tale

indirizzo giurisprudenziale: la I sezione civile della Cassazione infatti, chiamata

nell’occasione a valutare la tutelabilità o meno di un disegno tessile con il diritto d’autore,

specificava che il diritto d’autore è chiamato a proteggere una forma “che abbia un valore

mentre il brevetto per disegno e modello ornamentale “deve

estetico in sé, in assoluto”,

proteggere la forma che l’autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto

Seguendo tale impostazione la Suprema Corte rilevava che la

industriale”. forma estetica

sarebbe stata sempre pensabile come forma “avente

dei prodotti bidimensionali un

valore in sé, anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l’opera si è

necessariamente (…) materializzata”; la forma estetica dei prodotti tridimensionali

invece, vincolata com’è dalla forma funzionale, non sarebbe mai stata scindibile.

L’ulteriore requisito dell’originalità consentiva poi di selezionare, tra le creazioni estetiche

applicate a prodotti bidimensionali, quelle meritevoli di essere tutelate con il diritto

d’autore, fermo restando che esse non dovevano comunque essere vincolate dalle

caratteristiche funzionali del prodotto.

3.2) LA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI

PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI

Con l’emanazione della legge 21 dicembre 1991, n.526, è stata data delega al Governo

per l’emanazione del decreto di recepimento della Direttiva 98/71/CE in materia di

protezione giuridica dei disegni e modelli. La necessità di dare attuazione alla normativa

europea ha sicuramente dato i destro ai detrattori del concetto di scindibilità per

sbarazzarsi una volta per tutte di questa nozione che pure aveva pervaso la dottrina e la

giurisprudenza italiane dominanti nell’ultima metà del secolo scorso e che ancora

recentemente aveva trovato conferme nelle sentenze della Cassazione.

3.3) I REQUISITI DEL VALORE ARTISTICO E DEL CARATTERE CREATIVO DI CUI AL

VIGENTE ART. 2 N. 10) DELLA L. N. 633 DEL 1941 NELL’INTERPRETAZIONE

PREVALENTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

Analizzando più da vicino i due requisiti, si comprende facilmente che il richiamo al

carattere creativo appare ridondante. Concetto assai controverso è invece quello del

sul quale diversi autori si sono soffermati, già nell’immediatezza della

valore artistico

relativa introduzione, nel tentativo di comprenderne la portata. Anche nelle prime

applicazioni giurisprudenziali del criterio che avrebbe dovuto fungere da discrimine tra

a

opere del disegno industriale proteggibili con la tutela autorale ed opere cui l’accesso

tale protezione doveva invece essere precluso, si è riscontrata una notevole incertezza

che, ontologicamente indotta dalla necessità di applicare requisiti fondati su dati

puramente concettuali, da determinato una iniziale reviviscenza del precedente criterio

della scindibilità.

3.4) IL PROBLEMA DELLA DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE APPLICATO ALLE

OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE del diritto d’autore nel caso specifico delle opere

Anche in ordine al problema della durata

del disegno industriale il legislatore italiano si è storicamente mosso con piede piuttosto

incerto. Il legislatore italiano, sotto la spinta delle iniziative intraprese nei confronti

dell’Italia dagli organismi comunitari, ha adottato il decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10

recante “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed

poi convertito senza modifiche sul punto con la Legge n. 46 del 6 aprile

internazionali”,

2007. Resta il dubbio se i margini di discrezionalità espressamente riconosciuti dalla

Direttiva 98/71/CE ai Legislatori nazionali in sede di recepimento della Direttiva potessero

in realtà comprendere anche la possibilità di diversamente modulare la durata del diritto

d’autore nel caso specifico delle opere del disegno

Dettagli
A.A. 2016-2017
41 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteogambassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fittante Aldo.