Brand, Industrial Design
& Made in Italy
CdL Disegno Industriale, a.a. 2018/2019, Prof. A. Fittante
PARTE I - LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO 6
1. Introduzione 6
2. Fonti normative e nozione 6
3. Diritto di esclusività 6
4. Le funzioni del marchio 7
4.1 La funzione distintiva 7
4.2 La funzione attrattiva e i marchi celebri (o che godono di rinomanza) 8
4.3 La funzione di indicazione della provenienza 9
5. Le diverse tipologie di marchio 9
5.1 Classificazione in ragione dei contenuti del marchio 9
Marchio denominativo 9
Marchio figurativo o emblematico 9
Marchio misto 9
Marchio di forma 10
Marchio di colore 10
Marchio di suono 10
Marchio olfattivo 10
6. Classificazione in funzione dell’attività dell’impresa 11
7. Marchio individuale e collettivo 11
8. Marchio forte e marchio debole 11
9. Marchi principali e difensivi 12
10. I requisiti del marchio 12
10.1 La novità 12
10.2 Distintività 13
10.3 Liceità 13
11. La registrazione del marchio 13
11.1 I soggetti legittimati 13
11.2 Limitazioni 13
11.3 Procedimento di registrazione del marchio 14
Registrazione di un marchio nazionale 14
11.4 Il preuso 14
12. La tutela del marchio nazionale 15
12.1 La contraffazione del marchio 15
12.2 L’azione di contraffazione del marchio 15
Legittimazione 15
Contenuto della sentenza 15
12.3 I procedimenti cautelari 16
La descrizione (art. 128 c.p.i.) 16
Il sequestro (art. 129 c.p.i.) 16
Inibitoria (provvisoria) 16
12.4 La tutela penale del marchio 16
13. Trasferimento e licenza del marchio 17
13.1 Contratto di trasferimento 17
13.2 Contratto di licenza 17
13.3 Contratto di franchising 17
13.4 Contratto di merchandising 17
14. La nullità del marchio 18
15. La decadenza del marchio 18
15.1 La volgarizzazione 19
15.2 La sopravvenuta decettività 19
15.3 Sopravvenuta illiceità del marchio 19
15.4 Il non uso 19
16. La convalidazione del marchio 20
16.1 Il secondary meaning 20
PARTE II - LA TUTELA GIURIDICA DELL’INDUSTRIAL DESIGN 21
1. La normativa nazionale in materia di protezione di disegni e modelli 21
1.1 L’importanza della tutela giuridica dell’aspetto esternamente visibile di un prodotto
come fattore essenziale di competizione tra imprese 21
1.2 L’istituto giuridico dei disegni e modelli 21
1.3 I requisiti di registrazione del disegno e modello 21
La novità 21
Il carattere individuale 22
1.5 La divulgazione 22
1.6 Il disegno/modello incorporato in un prodotto complesso 23
1.7 Le forme non proteggibili 23
1.8 La registrazione 23
1.9 La registrazione multipla (art. 39 c.p.i.) 23
1.10 La durata della protezione 24
1.11 Il diritto di utilizzazione derivante dalla registrazione 24
1.12 Nullità della registrazione 24
1.13 Altre forme di tutela dell’Industrial Design: la questione della doppia tutela
rappresentata dal marchio di forma 25
1.14 L’imitazione servile 25
2. Il design comunitario 25
2.1 La disciplina dei disegni e modelli in ambito comunitario 25
2.2 Il Regolamento (CE) n.6/2002 adottato il 12 dicembre 2001 dal Consiglio dell’unione
Europea sui Disegni e modelli Comunitari 26
2.3 Il differente gradiente di “individualità” richiesto dal Regolamento (CE) n. 6/2002 rispetto
alla legislazione nazionale. 26
2.4 L’introduzione con il Regolamento (CE) n.6/2002 dell’istituto del design non registrato,
in precedenza sconosciuto al nostro ordinamento. 27
3. La protezione dell’industrial design tra diritto industriale e diritto d’autore 28
3.1 Il previgente criterio della scindibilità e la sua interpretazione nella dottrina e nella
giurisprudenza 28
3.2 La revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica del design
attraverso il diritto d’autore 28
PARTE III - IL MADE IN ITALY 29
1. Elementi caratterizzanti e possibili linee evolutive del fenomeno 29
1.1 Premessa 29
1.2 Origini e tradizioni del Made in Italy 29
1.3 Crisi economica globale e Made in Italy 29
1.4 Risultati export ed il cd. “re-shoring” 29
1.5 Conclusioni 30
2. L’evoluzione della normativa di riferimento 30
2.1 Premessa 30
2.2 Il “Made in” nell’ambito nazionale 30
2.3 Il “Made in Italy” tra normativa nazionale e comunitaria 30
2.4 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80 31
2.5 Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in Legge 20 novembre 2009,
n.166 32
2.6 Legge 8 aprile 2010, n.55 32
2.7 Conclusioni 32
PARTE IV - INTERNET E LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 34
Introduzione 34
Il nome a dominio 34
2.1 Nozione e natura giuridica dei nomi a dominio 34
2.2 La tutela del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi 36
Diritto d’autore e internet 37
3.1 La tutela del diritto d’autore in Internet 37
3.2 Il ruolo e le responsabilità degli ISP in materia di violazione del diritto d’autore 38
PARTE I - LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO
1. Introduzione
Marchio è inteso come segno distintivo per distinguere i prodotti/servizi di un’azienda rispetto ai
concorrenti
. Il potere individualizzante di tale segno consente al proprietario di costruire un’identità
che porta alla r
iconoscibilità sul mercato in cui opera (con conseguente profitto): il marchio
diventa strumento decisivo quando racchiude i meriti imprenditoriali e diventa elemento di
strategia commerciale
. Ad esso sussegue il concetto di riconoscibilità (della produzione), ovvero
la possibilità per il consumatore di riconoscere, individuare, attribuire meriti e demeriti dell’azienda
produttrice.
In conclusione, il marchio è il segno che permette al consumatore di distinguere i beni e i servizi
commercializzati da un’impresa → definito “collettore di clientela”, cioè acquisisce importanza
economica autonoma e rappresenta un valore commerciale. L’attribuzione del diritto di esclusiva
sul segno rende l’imprenditore responsabile delle proprie azioni nei confronti del consumatore,
inoltre permette di evitare che terze parti ne traggano indebitamente profitto.
2. Fonti normative e nozione
Dal 19 marzo 2005 tutte le specifiche normative prima dettate dal legislatore sono state abrogate
ed accorpate nel “Codice dei diritti di proprietà industriale” : gli aspetti del marchio nazionale
sono oggi regolati dal nuovo codice e dagli articoli 2569 c.c. e ss. (cd diritto di esclusività).
I segni distintivi del marchio sono la ditta , la denominazione/ragione sociale , l ’insegna , la sigla ,
l’ emblema, gli slogan e i nomi a dominio .
Il principio della unitarietà dei segni distintivi ( art. 22 ) è una novità introdotta dal codice, dove
ogni segno è ritenuto suscettibile di violare segni di tipo diverso e di essere da ognuno di questi
violato. I diritti della Proprietà industriale sono distinti in :
- titolati: originati dalla registrazione
- non titolati: segni distintivi diversi dal marchio registrato ( sono comunque tutelati dall’art.
2 comma IV ove ci sono i presupposti).
L’art. 7 comma I 1. “
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i
segni suscettibili di essere rappresentati graficamente
, in particolare le parole, compresi i nomi
di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese”. I
l segno deve essere nuovo; lecito; atto a distinguere i
prodotti/servizi; suscettibile di rappresentazione grafica. L’ultimo requisito è stato aggiornato con il
Regolamento UE n. 2424/2015 (riforma europea dei marchi per garantire maggiore
armonizzazione delle norme nazionali al quadro europeo), reso più flessibile ed accessibile, con la
necessità della rappresentabilità del segno attuata in qualsiasi forma idonea (non più solo grafica).
3. Diritto di esclusività
L ’art. 2569 c.c. “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a
distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i
quali è stato registrato”. A
nche il Codice della Proprietà Industriale (CPI), nell’ art. 20 definisce
l’esclusività e circoscrive i limiti di tale diritto “... consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio”. I
l titolare del marchio da il diritto di vietare a terzi dell’uso nell’attività economica:
a. segno identico al marchio per prodotti/servizi identici
b. segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti identici o a
ffini [...] se a causa
dell’identità o somiglianza [...] può determinare confusione nel pubblico
c. segno identico o simile al marchio anche per prodotti non affini
, [...] se l’uso del segno [...]
porta vantaggio nel carattere distintivo o rinomanza.
L’utilizzo da parte di terzi del marchio è derogabile con il consenso del titolare stesso. Il Tribunale
di Bologna sostiene che il rischio di confusione della lettera b. deve essere valutato globalmente,
tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, soprattutto la somiglianza tra marchi e quella tra
prodotti. Nel caso di prodotti identici, l’esame di confondibilità valuta come primo aspetto
l’accertamento della confondibilità agli occhi del pubblico (tra prodotti del titolare e
contraffattore).
Comma II dell’art. 20 c.p.i. specifica ulteriori condotte che possono essere proibite a terzi: “titolare
del marchio può vietare a terzi di i
mmetterli in commercio o di detenerli a tali fini [...]
importare/esportare [...] utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e pubblicità
”.
Comma III dell’art. 20. c.p.i. obbliga il commerciante: esso “non può sopprimere il marchio del
produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”.
Il Tribunale di Bari sostiene: laddove non risulti un segno “diverso”, bensì uno stesso marchio con
aggiunta di un carattere distintivo
, comporta la violazione dell’art. 20 comma I lett. b. del CPI,
perchè il soggetto non autorizzato potrebbe apparire come soggetto “autorizzato” dalla stessa casa
madre titolare del marchio a commercializzare la merce.
4. Le funzioni del marchio
4.1 La funzione distintiva
E’ considerata la funzione principale del marchio, e deve permettere al consumatore di
identificare un dato prodotto/servizio di una certa impresa e distinguerlo da quelli simili o
fferti dalla
concorrenza. La “capacità distintiva” è rilevante dal punto di vista della funzione che svolge sul
mercato . In teoria questa capacità si attiene alle caratteristiche che il segno deve possedere per
identificare una species di prodotti, in pratica, tuttavia, la sua valutazione avviene in negativo,
riscontrando che il segno non rientri nelle categorie di segni escluse dalla registrazione.
L’art. 13 del c.p.i.: “ non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, in
quanto privi di carattere distintivo (se registrati, sono nulli a causa dell’art. 25), segni che in
commercio designano specie, quantità, destinazione ecc.” P
arole di uso comune si possono
registrare come marchi solo se operano come nomi di fantasia
, per distinguere prodotti/servizi che
non si ricollegano al termine.
La funzione distintiva oggi è considerata come una componente della funzione comunicativa
che il marchio assume come obiettivo primario. La funzione di comunicazione è intesa come
capacità (delle aziende) di veicolare messaggi di natura commerciale e sociale.
Alla capacità distintiva si ricollega:
- Tutela contro la Confondibilità: l’impresa può vietare a terzi di fare uso del proprio segno
se ne deriva un rischio di confusione nell’utente;
- Principio di Relatività: il diritto di esclusiva si può estendere s
olo ad un determinato
settore merceologico (eccezione per i marchi notori, suscettibili di tutela
extra-merceologica);
- Marchio costituito da una lettera dell’alfabeto: se riveste una particolare configurazione
grafica
, è valido in quanto possiede il carattere di distintività rispetto alle lettere comuni;
- Marchio dei suoni: godono della protezione quelle espressioni fonetiche che possono
essere tradotte in forma grafica e, di conseguenza, sono percepite come marchi;
- Il requisito della distintività è estraneo alla funzione del marchio la capacità di indicare il
produttore di un determinato prodotto/servizio.
Sempre considerando la capacità distintiva, va inoltre analizzata la distinzione tra:
- Marchio complesso: combinazione di una molteplicità di elementi, figurativi e
denominativi. Uno degli elementi che compongono il marchio è il “cuore” e, se possiede
sufficiente distintività
, c onferisce la capacità distintiva a tutto il marchio.
- Marchio d’insieme: costituito da molteplici elementi figurativi e/o denominativi che
assumono capacità distintiva solo per effetto della loro originale combinazione. Esso si
distingue dal marchio complesso in quanto viene a mancare l’elemento “cuore”,
pertanto i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili, lo è
soltanto il loro insieme.
4.2 La funzione attrattiva e i marchi celebri (o che godono di rinomanza)
Il ruolo della pubblicità è rilevante nella funzione del marchio, il quale costituisce uno stimolo al
consumo: si preferisce un prodotto ad un altro solo per la presenza di un certo marchio
. La
funzione attrattiva è la capacità del marchio di attrarre l’attenzione e la preferenza del
consumatore , e gode di una tutela indiretta (attuata tramite la funzione distintiva).
Al marchio celebre può essere tutelata la funzione attrattiva e pubblicitaria in quanto è
considerato s
trumento di strategia commerciale a scopi pubblicitari o di fidelizzazione. Ne segue
una protezione da ogni attività di concorrenza sleale di natura parassitaria e/o di appropriazione
non autorizzata che rende nulli gli investimenti pubblicitari di una determinata azienda. La
protezione viene definita come ultramerceologica e si trova nella lett. c. dell’ art. 20 c.p.i. (vedi
su).
Il marchio di rinomanza è un’eccezione al principio generale della registrazione del marchio, la
quale sostiene che, una volta avvenuta la registrazione del marchio, la sua tutela vale solo ed
esclusivamente per i prodotti indicati nella domanda di registrazione, e per i prodotti ad essi affini.
L’ eccezione consiste in una tutela ampliata , potendo vietare a terzi l’utilizzo di un marchio simile
o identico per poter contraddistinguere beni anche non affini, a prescindere dal rischio di
confusione.
La ratio di riconoscimento di tale marchio consiste nell’ effetto suggestivo che questo ha sul
consumatore, a prescindere dal tipo di prodotto sul quale è apposto → è il marchio in sé ad avere
capacità attrattiva, quindi costituisce un valore dell’impresa. Questa eccezione mira ad evitare che
soggetti terzi possano beneficiare di vantaggi senza aver fatto uno sforzo produttivo o commerciale
(pratiche come dilution o blurring
)
.
Un marchio è rinomato , secondo il Tribunale di Firenze, quando:
- possiede un potere evocativo ed incorpora uno specifico valore simbolico
- è conosciuto da percentuali altissime di utenti
- è idoneo a costituire il mezzo di comunicazione di messaggi ulteriori a quello indicatore
di origine.
Per attribuire la tutela ultramerceologica , il marchio celebre/rinomato deve possedere le seguenti
caratteristiche:
- diffusività: estensione del segno distintivo in ampio territorio in modo omogeneo
- tempo: un uso continuo del segno distintivo
- conoscenza: conosciuto e riconosciuto dai consumatori
- messaggio: l’ utente è consapevole di ciò che il segno comunica
- simbolismo: il valore simbolico c
he il segno detiene ed evoca n
ei consumatori.
4.3 La funzione di indicazione della provenienza
La funzione garantisce (in modo indiretto) il mantenimento nel tempo di identiche
caratteristiche merceologiche. Tale funzione è stata ridimensionata (Legge Marchi del ‘92), in
quanto il marchio è cedibile indipendentemente dall’azienda (o da rami di essa) e la legittimità di
un uso dello stesso marchio da parte di soggetti dive
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