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Diritti di proprietà industriale nell'Unione Europea

Il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su un bene specifico perde le relative facoltà di privativa solo nel caso in cui l'immissione del bene nel commercio sia effettuata direttamente dal titolare del diritto, o comunque nel caso in cui essa avvenga con il suo consenso (per esempio tramite un licenziatario).

Il preuso è il marchio di fatto, un segno non registrato ma comunque usato dall'imprenditore per contraddistinguere i prodotti/servizi offerti: esso non rientra nel gruppo dei marchi registrati ed è definibile come diritto non titolato di proprietà industriale. Il punto in comune tra i due tipi di marchio è il fatto che entrambi devono avere tutti i requisiti che la legge richiede per il marchio registrato. La principale differenza tra i due risiede nella circostanza dove il titolare di un marchio che è

il titolare potrà comunque agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'uso non autorizzato del marchio. Inoltre, il titolare del marchio di fatto potrà richiedere la registrazione del marchio presso l'ufficio competente, al fine di ottenere una tutela più ampia e una maggiore possibilità di agire legalmente contro chi fa uso improprio del marchio.

Potrà comunque conservare il diritto di utilizzare il marchio di fatto nei limiti territoriali in cui è divenuto noto, coesistendo con la registrazione a livello nazionale da parte di altri.

12. La tutela del marchio nazionale

Le azioni di cognizione riguardanti i marchi sono:

  1. azioni di accertamento della validità
  2. azioni di nullità o di decadenza
  3. azioni di rivendica
  4. azioni di adempimento e di impugnazione di contratti di licenza e cessione
  5. azioni di contraffazione

12.1 La contraffazione del marchio

La violazione del diritto di marchio avviene quando si contrassegna un prodotto o servizio dello stesso genere con un marchio uguale o simile ad altra azienda. Si ha l'usurpazione se il violatore usa un marchio identico, e contraffazione se viene adottato un marchio simile. Il titolare del marchio può perseguire (art. 20 comma II c.p.i.) l'offerta e la detenzione di

prodotti ai fini​commerciali, l'​ import/export di prodotti contraddistinti dal segno illecito, e per ultima la pubblicità​ ​ad essi. Anche l'adozione di un​ domain name​ altrui costituisce contraffazione.​Con il D. Lgs. n.135 del 25 settembre 2009 sono state aumentate le sanzioni penali a carico di​chi diffonde prodotti contraffatti e non solo: la contraffazione di indicazioni geografiche edenominazioni di origine dei prodotti sono soggette a penali.

12.2 L'azione di contraffazione del marchio​ ​Sia nel caso di dolo che in caso di colpa si configura la contraffazione del marchio. Sono​ ​ ​irrilevanti per la giurisprudenza il fatto che le situazioni soggettive (il responsabile) quali il dolo,​ ​la colpa, la buona fede si siano presentate. Possono risultare rilevanti solo ai fini dell'accoglimento​o meno dell'Azione (personale) di concorrenza sleale e di risarcimento del danno contro il​ ​ ​responsabile, ma sono

irrilevanti quando si presenta l'azione diretta per l'impedimento di usurpazione o contraffazione. Legittimazione Andare contro la contraffazione spetta sia al titolare del marchio registrato, sia anche al licenziatario. Ai fini della legittimazione attiva, la qualità del licenziatario con esclusiva si può accertare sulla base di indici presuntivi, e legittima il licenziatario stesso ad agire contro la contraffazione: ciò accade se esiste una prova dell'esistenza di un contratto di licenza tra il titolare del marchio e del licenziatario. Contenuto della sentenza Con le azioni di contraffazione possono essere proposte varie domande: di accertamento, di inibitoria, di distruzione degli oggetti contraffatti, di risarcimento del danno, di pubblicazione della sentenza. La sentenza di condanna può disporre sia al risarcimento del danno sia ad una liquidazione del

danno: rilevante è la distinzione, in quanto il Tribunale di Milano sostiene che non è necessario il concreto accertamento del danno (per valutare la liquidazione) perché già la valutazione della contraffazione è di per sé una valutazione del risarcimento dei danni.

12.3 I procedimenti cautelari

A causa della lunga durata dei processi, l'elevato ammontare dei danni a cui il titolare è esposto, la non risarcibilità di essi in forma specifica e la difficoltà di provare l'esatto ammontare, il legislatore ha previsto particolari misure cautelari per diminuire la tempistica degli interventi. Prima dell'azione giudiziaria ordinaria possono essere richiesti provvedimenti cautelari tipo "descrizione", "inibitoria" e "sequestro". Il rapporto "cronologico" tra la presentazione dell'istanza cautelare e il momento di contraffazione.

È fondamentale. La descrizione (art. 128 c.p.i.) Rimedio tipico per il “reperimento” della prova dei prodotti contraffatti. Essa viene eseguita dall’ ufficiale giudiziario con l’ assistenza, ove occorra, di uno o più periti e mezzi tecnici di  accertamento; può assistervi anche la parte, insieme a tecnici di loro fiducia. Tutte le informazionireperite sono protette dalla tutela delle informazioni riservate (principio discendente dall’art. 42dell’accordo TRIPs). Rimane a discrezione del giudice nazionale decidere il livello di riservatezza echi far accedere a tali archivi (scritti, fotografici ecc.).

Il sequestro (art. 129 c.p.i.)Il sequestro ha una doppia funzione: - “probatoria”: prova della contraffazione- “interdittale”: impedisce la circolazione dei prodotti contraffatti, includendo anche le macchine/impianti industriali usati per la fabbricazione. Questo provvedimento

può essere concessa ante causam o in corso di causa. L'ufficiale giudiziario ed il consulente tecnico devono provvedere a sigillare la documentazione acquisita durante il sequestro.

Inibitoria (provvisoria)

È il provvedimento più utilizzato per evitare ulteriori danni in attesa della decisione di merito, a causa delle lunghe tempistiche della giustizia italiana. Essa è estesa anche alle potenziali violazioni del diritto. Si può revocare o modificare se le circostanze cambiano. La controparte deve "versare una somma per ogni violazione o inosservanza contestata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento" (art. 131 c.p.i.). Importante è non confonderla con il sequestro: mentre quest'ultimo è un vincolo oggettivo sui beni contraffatti (impedisce di entrare in relazione con i beni contraffatti), l'inibitoria è un vincolo soggettivo.

12.4 La

tutela penale del marchio

La contraffazione del marchio o di segni distintivi è sanzionata anche da norme contenute nel codice penale, in base al danno arrecato:

  • delitti contro la fede pubblica, gli artt. 473 e 474 c.p.
  • delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, gli artt. 514 e 517 c.p.

Inoltre sono state modificate a seguito della L. 99/2009 c.d. legge sul "Made in", che prevedono un inasprimento delle sanzioni previste per i reati di contraffazione.

13. Trasferimento e licenza del marchio

13.1 Contratto di trasferimento

Ai sensi dell'art. 23 c.p.i. il marchio si può trasferire in totalità o solo per una parte di prodotti (cd. cessione parziale), a fronte del pagamento di un corrispettivo. Con la riforma della Legge Marchi del 1992, il marchio può essere trasferito anche senza dover cedere l'azienda o un ramo di essa. Ai sensi dell'art.

2573 comma II c.c. quando il marchio è costituito da un segno figurativo (denominazione di fantasia), si presuppone che il diritto all'uso esclusivo sia trasferito insieme al trasferimento dell'azienda.

13.2 Contratto di licenza Permette al titolare di un marchio, a fronte del pagamento di una royalty, di concedere in modo temporaneo, a terzi, il diritto di uso del marchio. La licenza può essere di tipo:

  • esclusiva;
  • non esclusiva: il licenziatario deve usare il marchio solo per prodotti/servizi uguali a quelli messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio del titolare;
  • per totalità o parte dei prodotti/servizi;
  • per totalità o parte per parte del territorio dello Stato;

Il Tribunale di Milano conferma che "il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto per fatti concludenti, la

prova di tale negozio può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso. 13.3 Contratto di franchising È una tipologia del contratto di licenza: è una collaborazione continuativa tra imprenditori mediante il quale un soggetto (franchisor) concede a terzi (franchisee) il diritto di servirsi dei segni distintivi, know-how, prodotti e immagine per l'attività commerciale. Esso può essere stipulato per iscritto o anche verbalmente, ma è consigliabile redigere un contratto scritto per evitare controversie future.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GeorgePatru di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fittante Aldo.