Diritto della proprietà industriale - Prof. Fittante (UniFi, Disegno Industriale)
MARCHIO: segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e i servizi delle
imprese che produce o mette in commercio differenziandosi da quelle delle altre
imprese concorrenti – consente al titolare di costruire un'identità- orienta le scelte
d'acquisto in base alla qualità del marchio ( collettore di clientela) - da al consumatore il
diritto di dare un giudizio positivo o negativo mediante il riconoscimento del marchio -
è un mezzo di comunicazione tra l'azienda e il pubblico al quale intende rivolgersi-
riveste un'importanza strategica per l'azienda- per la sua importanza devono essere
acquisite le adeguate misure di tutela perché un segno può violare altri segni e da essi
essere violato – inoltre il titolare acquisisce quindi un' esclusiva sul marchio e si rende
responsabile della qualità del prodotto
TUTELA DEL MARCHIO: i segni distintivi che possono essere registrati come
marchi sono: slogan, nomi a dominio, sigla, insegna, ditta, denominazione... - possono
essere tutelati anche i segni distintivi diversi dal marchio – con la registrazione il titolare
del marchio riceve il diritto esclusivo all'uso del marchio (vieta l'utilizzo di un segno
uguale per prodotti o servizi uguali, un segno uguale o simile per prodotto o servizi
affini, un segno uguale o simile per prodotti o servizi diversi.
FUNZIONE DEL MARCHIO: - DISTINTIVA: serve ad identificare prodotti e
servizi, la capacità distintiva del segno viene valutata in maniera negativa ovvero,
riscontrando che non rientri nelle categorie di segni esclusi dalla registrazione. Non
possono essere registrati segni che servono a disegnare specie, qualità, quantità,
destinazione, valore, provenienza. E' legata alla tutela contro la confondibilità (vieta a
terzi di farne uso) e al principio di relatività (esclusività estesa solo al determinato
settore merceologico). Ci sono due tipi di marchio: MARCHIO COMPLESSO (più
elementi grafici uno distintivo chiamato ”cuore”) MARCHIO DI INSIEME (più
elementi grafici autonomamente non tutelabili ma lo diventano tutti insieme). Indica
inoltre l’origine e la provenienza di un determinato prodotto o servizio da un’impresa
specifica. - ATTRATTIVA: attrarre attenzione e preferenza del consumatore diventa
uno stimolo al consumo, la tutela di questa funzione è visibile nei marchi celebri dove la
funzione attrattiva è tutelata come strumento di strategia commerciale. La tutela del
marchio celebre è detta “ultramerceologica” perché non vale solo per le merci per il
quale è stato registrato ma è esteso a tutto perché il marchio costituisce il valore di
impresa. Il marchio per essere celebre deve avere valore simbolico, un messaggio, una
conoscenza, diffusività del segno, tempo di uso del segno continuo. -
COMUNICAZIONE: capacità dell’azienda di veicolare i propri messaggi e suggestioni
di natura commerciale e sociale. Ha funzione pubblicitaria legata all’effetto suggestivo
che il segno determina al pubblico, e capacità di dare un’immagine della propria
azienda. E’ infine responsabile delle strategie di marketing.
CLASSIFICAZIONE DEL MARCHIO IN BASE AI CONTENUTI: -MARCHIO
DENOMINATIVO: costituito da parole a prescindere dagli elementi grafici
-MARCHIO FIGURATIVO O EMBLEMATICO: costituito da figure, lettere, o numeri
-MARCHIO MISTO: costituito dalla combinazione di parole e figure (qui è importante
verificare il cuore= elemento distintivo) -MARCHIO SEMPLICE es. M Mcdonalds
-MARCHIO DI FORMA (TRIDIMENSIONALE): costituito dalla forma del prodotto o
della confezione (non possono essere registrati come marchi di forma i segni costituiti
dalla forma imposta dalla natura perché non è distintiva. La forma è registrabile se è
arbitraria, distintiva) -MARCHIO DI COLORE: combinazione di colore e tonalità
cromatiche che avendo carattere distintivo possono essere marchi, ed è valido come
marchio solo se slegato con il prodotto che contraddistingue es. viola per il vino bianco,
viola per la cioccolata marrone ecc... -MARCHIO DI SUONO: suoni suscettibili di
rappresentazione grafica es. cip cip , poff poff -MARCHIO OLFATTIVO: la memoria
olfattiva è la più duratura per questo i segni olfattivi hanno un potere evocativo nei
confronti dei consumatori i quali subiscono subito un collegamento tra i segni e i
profumi di quel marchio. Questo fa parte di una strategia di marketing sensoriale
secondo la quale i consumatori sono più predisposti all’acquisto in ambienti gradevoli
con suoni, luci, colori ecc... Purtroppo però il segno olfattivo non è ritenuto
comunemente ammissibile poiché manca di capacità distintiva. Deve essere autonomo
dal prodotto con il quale ci si riferisce e deve essere rappresentabile graficamente, ma
per descrivere gli odori non c’è un sistema generalmente accettato.
CLASSIFICAZIONE DEL MARCHIO IN BASE ALL'ATTIVITÀ’
DELL’IMPRESA: -MARCHI DI FABBRICA: marchi apposti dal produttore sui beni
che fabbrica es. nella macchina (prodotto) viene apposto “fiat” (marchio) che identifica
l’azienda. -MARCHI DI COMMERCIO: cioè i segni apposti dall’impresa che provvede
a commercializzare determinati prodotti, segni peraltro che non possono mai sostituirsi
al marchio di fabbrica ma soltanto affiancarsi ad esso es. se compro il profumo “dolce e
gabbana “ da acqua e sapone , ti affiancano al marchio di dolce e gabbana quello di
acqua e sapone. -MARCHIO DI SERVIZIO: i marchi destinati a contraddistinguere i
servizi resi di una determinata impresa es.TIM -MARCHI GENERALI: usati dal titolare
per contraddistinguere più prodotti e servizi Es. ecologico, riciclo, infiammabilità ecc
-MARCHI SPECIALI: destinati a contraddistinguere un solo prodotto o servizio es.
acqua sant’anna utilizzata solo per le bottigliette d’acqua e quindi solo per un unico
prodotto.
MARCHIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO: -MARCHIO INDIVIDUALE: Sono
quelli destinati a contraddistinguere prodotti o servizi di una singola impresa alla quale
ultima soltanto (oltre ad eventuali licenziatari) è consentito l’uso. -MARCHIO
COLLETTIVO: Sono quelli la cui natura implica la possibilità che ne possano usare una
pluralità di imprese. I titolari sono i soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura, e la qualità di determinati prodotti o servizi: essi non utilizzano
direttamente il loro marchio ma ne consentono l’uso ad una pluralità di imprenditori che
ne facciano domanda e si assoggettano al rispetto di un regolamento d’uso. I titolari
svolgono quindi una funzione di controllo sia dell’esistenza dei requisiti per ottenere la
concessione d’uso ma anche del rispetto delle condizioni di fabbricazione e degli altri
requisiti richiesti per mantenere il diritto di usare il marchio collettivo. Come esempi si
possono citare : parmigiano reggiano, prosciutto di parma, made in italy. Garantisce la
qualità del prodotto, l’origine geografica. La registrazione è negata in caso in cui il
marchio è fatto solo di denominazione geografica es. Parma. (se venisse registrato solo
il marchio di denominazione geografica Parma dopo non posso vietare agli altri di
utilizzarlo per indicare la provenienza). Infine il marchio collettivo tutela uno specifico
prodotto e non prodotti affini.
DISTINTIVITÀ DAI MARCHI DEBOLI E I MARCHI FORTI La valutazione
della distintività di un marchio debole/forte deve tenere conto di 2 parametri sia dei
prodotti e dei servizi indicati dalla registrazione, sia dalla percezione del pubblico. La
giurisprudenza nel valutare la distintività del marchio si riferisce sempre di più al
momento della percezione e valutazione che di un determinato marchio ha i suoi
destinatari. Il parametro preso in considerazione è quello del giudizio di un
“consumatore medio”. Si possono classificare in modo decrescente per la loro capacità
distintiva i marchi :
- Marchi di fantasia
- Marchi arbitrari
- Marchi suggestivi
- Marchi descrittivi
- marchi generici
MARCHIO FORTE E’ un marchio la cui particolare grafia, denominazione o altro,
sono tali da attribuirgli un’elevata capacità distintiva. E’ dotato di particolare originalità
e per questo gode di un livello di tutela molto elevato. Il marchio forte è privo di ogni
aggancio concettuale al prodotto, frutto della fantasia. I marchi forti possono essere:
- di fantasia: rendono di maggiore evidenza l’illegittimità dell’uso che altri
faccino di un segno simile - marchio arbitrario: segno che ha bensì un
significato suo proprio ma che non
richiama concettualmente il prodotto o servizio che è destinato a
contraddistinguere es. apple ( la mela ha un suo significato specifico ma non
richiama il prodotto che vende l’azienda) - marchio suggestivo: quelli che pur non
essendo descrittivi della qualità o
natura del servizio cui ineriscono, vengono tuttavia in qualche modo ad
evocare. Tale tipologia di marchio per quanto più debole, è comunque molto
diffuso nella pratica. La parola “coppertone” ad esempio evoca in lingua
inglese l’idea dell’abbronzatura, ma non descrive in maniera specifica il
prodotto al quale è associata.
MARCHIO DEBOLE: E’ quello che lascia trasparire quale prodotto
contraddistingue cioè, segni e indicazioni che si avvicinano molto alla natura del
prodotto a cui si riferiscono. La tutela di questi segni è più limitata, sono sufficienti
piccole modifiche per escludere la confondibilità es. ”scarpe&scarpe”
MARCHIO REGISTRATO E MARCHIO DI FATTO Registrare o meno il
marchio rientra tra le scelte dell’azienda.
-marchio di fatto: si riferisce ad un marchio non registrato. Pur con certi limiti al
titolare di un marchio di fatto spetta la possibilità di vantare dei diritti e tutelare il
marchio di fatto. Ove il marchio di fatto abbia acquisito notorietà in ambito nazionale
il relativo titolare potrà efficacemente opporsi alla registrazione, sulla base del suo
cosiddetto “pre-uso” di un marchio identico o simile che verrà ad essere privato del
requisito della novità. Ove la notorietà del marchio di fatto non sia al livello
nazionale ma soltanto locale, al cosiddetto “pre-utente” non è data la possibilità di
impedire la registrazione da parte di terzi, ma potrà comunque conservare il diritto di
utilizzare il marchio di fatto nei limiti territoriali i cui è divenuto noto
cs-marchio registrato: il titolare di un marchio che è stato registrato avrà diritto ad
agire in giudizio per reagire nei confronti di chi fa uso del proprio marchio o di un
marchio simile senza dover provare la validità del proprio marchio e l’esistenza degli
elementi costitutivi in quanto, in virtù della registrazione, le legge li presume
sussistenti.
MARCHIO CELEBRE: I marchi celebri hanno valore in sé, a prescindere dai
prodotti o servizi che sono destinati a contraddistinguere. Il titolare del marchio
celebre gode della facoltà di impedire che altri utilizzano il marchio non solo sui
prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali abbia ottenuto la registrazione,
ma anche su prodotti non affini, in presenza quindi di una non diretta confondibilità.
(Es.marchio di chanel non lo puoi utilizzare assolutamente nei prodotti fast food).
Le ragioni dell’estensione della tutela vanno ricercate nell’esigenza di: - impedire
che imprese diverse dal legittimo titolare traggano profitto dalla rinomanza del
marchio anteriore celebre con comportamento parassitario. - Impedire che l’uso del
marchio celebre da parte di imprese diverse dal titolare
possa nuocere al carattere distintivo e alla notorietà del marchio (il che potrebbe
ad esempio avvenire ove i prodotti immessi nel mercato dalle imprese siano di
qualità scadente oppure ove l’uso eccessivo del marchio celebre lo renda di uso
comune).
L’estensione dell’ambito di protezione riconosciuta al marchio celebre ha determinato il
proliferare del cosiddetto contratto di merchandising: con esso il titolare di un marchio
celebre concede a terzi, la facoltà di utilizzare il marchio per prodotti non affini a quello
per il quale il titolare ha ottenuto la registrazione.
MARCHIO PRINCIPALE Sono quelli usati dal titolare al fine di
contraddistinguere il proprio prodotto in via principale.
MARCHIO DIFENSIVO O PROTETTIVO Sono simili a quello principale ma
distinti e diversi (brevettazioni diverse). L’imprenditore può farli registrare anche senza
usarli allo scopo di tutelare ancor di più il marchio principale. I marchi difensivi
vengono registrati insieme o a seguito di quelli principali. Non vengono usati in
commercio e la decadenza per non uso di esse non ha luogo se il titolare di tali marchi
sia in possesso di altri marchi simili dove almeno uno venga utilizzato.
I REQUISITI DEL MARCHIO LA NOVITÀ: Non sono considerati nuovi e quindi
non registrabili: -i segni divenuti di uso comune -i segni identici o simili a un segno già
noto come marchio o segno distintivo di prodotti -segni identici o simili a un segno già
noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
adattato ad altri -segni identici ad un marchio già da altri registrato -segni identici o
simili già .... -.............quando il marchio anteriore gode di rinomanza nella comunità
-segni identici o simili a un marchio già notoriamente conosciuto -nei casi in cui ai
marchi già registrati non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre 2
anni. Tutto questo per non creare confusione cioè per far si che il prodotto non generi
nel pubblico la non veritiera convinzione circa la provenienza del prodotto da un
imprenditore quando in realtà proviene da altri. Il rischio di confusione deve essere
valutato globalmente avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti dei marchi di
tipo grafico, visivo, fonetico, concettuale e semantico concentrandosi sulla somiglianza
dei segni e quella dei prodotti. LA DISTINTIVITÀ: Il marchio deve avere la capacità
distintiva, cioè di distinguere un prodotto da un altro. LA LICEITÀ: Deve essere lecito
quindi non possono essere registrati i segni: -contrari alla legge, all’ordine pubblico e al
buon costume -idonei a ingannare il pubblico riguardo alla provenienza, qualità e sulla
natura dei prodotti. -il cui uso costituirebbe violazione di un altro diritto d’autore.
I SOGGETTI LEGITTIMATI AD AVERE UNA REGISTRAZIONE Possono
ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi nella fabbricazione o
commercio di prodotti o di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. La registrazione può ottenerla sia la
persona fisica che la persona giuridica, sia le pubbliche amministrazioni sono abilitate a
chiedere il rilascio del marchio a condizione che il richiedente utilizzi il marchio nei
termini previsti dalla legge ovvero 5 anni dalla data della registrazione. Anche una
holding può richiedere una registrazione; il marchio registrato dalla capogruppo sarà
utilizzato dalla società (marchio di gruppo). Non può ottenere una registrazione chi lo fa
in malafede cioè che tenta di anticipare nella registrazione il marchio non ancora
consolidato di altri. Il marchio collettivo può spettare non solo a enti o associazioni
legalmente riconosciuti ma anche ad associazioni temporanee di imprese, a cooperative
ecc.. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso
delle persone stesse e, dopo la loro morte senza il consenso dei successori. I nomi di
persona possono essere registrati purché non vada a toccare la fama, il credito o il
decoro di chi porta quel nome. I nomi noti possono essere registrati solo dall’avente
diritto o col suo consenso. Non possono essere registrati g
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