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Diritto della proprietà industriale - Prof. Fittante (UniFi, Disegno Industriale)

MARCHIO: segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e i servizi delle

imprese che produce o mette in commercio differenziandosi da quelle delle altre

imprese concorrenti – consente al titolare di costruire un'identità- orienta le scelte

d'acquisto in base alla qualità del marchio ( collettore di clientela) - da al consumatore il

diritto di dare un giudizio positivo o negativo mediante il riconoscimento del marchio -

è un mezzo di comunicazione tra l'azienda e il pubblico al quale intende rivolgersi-

riveste un'importanza strategica per l'azienda- per la sua importanza devono essere

acquisite le adeguate misure di tutela perché un segno può violare altri segni e da essi

essere violato – inoltre il titolare acquisisce quindi un' esclusiva sul marchio e si rende

responsabile della qualità del prodotto

TUTELA DEL MARCHIO: i segni distintivi che possono essere registrati come

marchi sono: slogan, nomi a dominio, sigla, insegna, ditta, denominazione... - possono

essere tutelati anche i segni distintivi diversi dal marchio – con la registrazione il titolare

del marchio riceve il diritto esclusivo all'uso del marchio (vieta l'utilizzo di un segno

uguale per prodotti o servizi uguali, un segno uguale o simile per prodotto o servizi

affini, un segno uguale o simile per prodotti o servizi diversi.

FUNZIONE DEL MARCHIO: - DISTINTIVA: serve ad identificare prodotti e

servizi, la capacità distintiva del segno viene valutata in maniera negativa ovvero,

riscontrando che non rientri nelle categorie di segni esclusi dalla registrazione. Non

possono essere registrati segni che servono a disegnare specie, qualità, quantità,

destinazione, valore, provenienza. E' legata alla tutela contro la confondibilità (vieta a

terzi di farne uso) e al principio di relatività (esclusività estesa solo al determinato

settore merceologico). Ci sono due tipi di marchio: MARCHIO COMPLESSO (più

elementi grafici uno distintivo chiamato ”cuore”) MARCHIO DI INSIEME (più

elementi grafici autonomamente non tutelabili ma lo diventano tutti insieme). Indica

inoltre l’origine e la provenienza di un determinato prodotto o servizio da un’impresa

specifica. - ATTRATTIVA: attrarre attenzione e preferenza del consumatore diventa

uno stimolo al consumo, la tutela di questa funzione è visibile nei marchi celebri dove la

funzione attrattiva è tutelata come strumento di strategia commerciale. La tutela del

marchio celebre è detta “ultramerceologica” perché non vale solo per le merci per il

quale è stato registrato ma è esteso a tutto perché il marchio costituisce il valore di

impresa. Il marchio per essere celebre deve avere valore simbolico, un messaggio, una

conoscenza, diffusività del segno, tempo di uso del segno continuo. -

COMUNICAZIONE: capacità dell’azienda di veicolare i propri messaggi e suggestioni

di natura commerciale e sociale. Ha funzione pubblicitaria legata all’effetto suggestivo

che il segno determina al pubblico, e capacità di dare un’immagine della propria

azienda. E’ infine responsabile delle strategie di marketing. ​

CLASSIFICAZIONE DEL MARCHIO IN BASE AI CONTENUTI: -MARCHIO

DENOMINATIVO: costituito da parole a prescindere dagli elementi grafici

-MARCHIO FIGURATIVO O EMBLEMATICO: costituito da figure, lettere, o numeri

-MARCHIO MISTO: costituito dalla combinazione di parole e figure (qui è importante

verificare il cuore= elemento distintivo) -MARCHIO SEMPLICE es. M Mcdonalds

-MARCHIO DI FORMA (TRIDIMENSIONALE): costituito dalla forma del prodotto o

della confezione (non possono essere registrati come marchi di forma i segni costituiti

dalla forma imposta dalla natura perché non è distintiva. La forma è registrabile se è

arbitraria, distintiva) -MARCHIO DI COLORE: combinazione di colore e tonalità

cromatiche che avendo carattere distintivo possono essere marchi, ed è valido come

marchio solo se slegato con il prodotto che contraddistingue es. viola per il vino bianco,

viola per la cioccolata marrone ecc... -MARCHIO DI SUONO: suoni suscettibili di

rappresentazione grafica es. cip cip , poff poff -MARCHIO OLFATTIVO: la memoria

olfattiva è la più duratura per questo i segni olfattivi hanno un potere evocativo nei

confronti dei consumatori i quali subiscono subito un collegamento tra i segni e i

profumi di quel marchio. Questo fa parte di una strategia di marketing sensoriale

secondo la quale i consumatori sono più predisposti all’acquisto in ambienti gradevoli

con suoni, luci, colori ecc... Purtroppo però il segno olfattivo non è ritenuto

comunemente ammissibile poiché manca di capacità distintiva. Deve essere autonomo

dal prodotto con il quale ci si riferisce e deve essere rappresentabile graficamente, ma

per descrivere gli odori non c’è un sistema generalmente accettato.

CLASSIFICAZIONE DEL MARCHIO IN BASE ALL'ATTIVITÀ’

DELL’IMPRESA: -MARCHI DI FABBRICA: marchi apposti dal produttore sui beni

che fabbrica es. nella macchina (prodotto) viene apposto “fiat” (marchio) che identifica

l’azienda. -MARCHI DI COMMERCIO: cioè i segni apposti dall’impresa che provvede

a commercializzare determinati prodotti, segni peraltro che non possono mai sostituirsi

al marchio di fabbrica ma soltanto affiancarsi ad esso es. se compro il profumo “dolce e

gabbana “ da acqua e sapone , ti affiancano al marchio di dolce e gabbana quello di

acqua e sapone. -MARCHIO DI SERVIZIO: i marchi destinati a contraddistinguere i

servizi resi di una determinata impresa es.TIM -MARCHI GENERALI: usati dal titolare

per contraddistinguere più prodotti e servizi Es. ecologico, riciclo, infiammabilità ecc

-MARCHI SPECIALI: destinati a contraddistinguere un solo prodotto o servizio es.

acqua sant’anna utilizzata solo per le bottigliette d’acqua e quindi solo per un unico

prodotto. ​

MARCHIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO: -MARCHIO INDIVIDUALE: Sono

quelli destinati a contraddistinguere prodotti o servizi di una singola impresa alla quale

ultima soltanto (oltre ad eventuali licenziatari) è consentito l’uso. -MARCHIO

COLLETTIVO: Sono quelli la cui natura implica la possibilità che ne possano usare una

pluralità di imprese. I titolari sono i soggetti che svolgono la funzione di garantire

l'origine, la natura, e la qualità di determinati prodotti o servizi: essi non utilizzano

direttamente il loro marchio ma ne consentono l’uso ad una pluralità di imprenditori che

ne facciano domanda e si assoggettano al rispetto di un regolamento d’uso. I titolari

svolgono quindi una funzione di controllo sia dell’esistenza dei requisiti per ottenere la

concessione d’uso ma anche del rispetto delle condizioni di fabbricazione e degli altri

requisiti richiesti per mantenere il diritto di usare il marchio collettivo. Come esempi si

possono citare : parmigiano reggiano, prosciutto di parma, made in italy. Garantisce la

qualità del prodotto, l’origine geografica. La registrazione è negata in caso in cui il

marchio è fatto solo di denominazione geografica es. Parma. (se venisse registrato solo

il marchio di denominazione geografica Parma dopo non posso vietare agli altri di

utilizzarlo per indicare la provenienza). Infine il marchio collettivo tutela uno specifico

prodotto e non prodotti affini. ​

DISTINTIVITÀ DAI MARCHI DEBOLI E I MARCHI FORTI La valutazione

della distintività di un marchio debole/forte deve tenere conto di 2 parametri sia dei

prodotti e dei servizi indicati dalla registrazione, sia dalla percezione del pubblico. La

giurisprudenza nel valutare la distintività del marchio si riferisce sempre di più al

momento della percezione e valutazione che di un determinato marchio ha i suoi

destinatari. Il parametro preso in considerazione è quello del giudizio di un

“consumatore medio”. Si possono classificare in modo decrescente per la loro capacità

distintiva i marchi :

- Marchi di fantasia

- Marchi arbitrari

- Marchi suggestivi

- Marchi descrittivi

- marchi generici ​

MARCHIO FORTE E’ un marchio la cui particolare grafia, denominazione o altro,

sono tali da attribuirgli un’elevata capacità distintiva. E’ dotato di particolare originalità

e per questo gode di un livello di tutela molto elevato. Il marchio forte è privo di ogni

aggancio concettuale al prodotto, frutto della fantasia. I marchi forti possono essere:

- di fantasia: rendono di maggiore evidenza l’illegittimità dell’uso che altri

faccino di un segno simile - marchio arbitrario: segno che ha bensì un

significato suo proprio ma che non

richiama concettualmente il prodotto o servizio che è destinato a

contraddistinguere es. apple ( la mela ha un suo significato specifico ma non

richiama il prodotto che vende l’azienda) - marchio suggestivo: quelli che pur non

essendo descrittivi della qualità o

natura del servizio cui ineriscono, vengono tuttavia in qualche modo ad

evocare. Tale tipologia di marchio per quanto più debole, è comunque molto

diffuso nella pratica. La parola “coppertone” ad esempio evoca in lingua

inglese l’idea dell’abbronzatura, ma non descrive in maniera specifica il

prodotto al quale è associata.

MARCHIO DEBOLE: E’ quello che lascia trasparire quale prodotto

contraddistingue cioè, segni e indicazioni che si avvicinano molto alla natura del

prodotto a cui si riferiscono. La tutela di questi segni è più limitata, sono sufficienti

piccole modifiche per escludere la confondibilità es. ”scarpe&scarpe”

MARCHIO REGISTRATO E MARCHIO DI FATTO Registrare o meno il

marchio rientra tra le scelte dell’azienda.

-marchio di fatto: si riferisce ad un marchio non registrato. Pur con certi limiti al

titolare di un marchio di fatto spetta la possibilità di vantare dei diritti e tutelare il

marchio di fatto. Ove il marchio di fatto abbia acquisito notorietà in ambito nazionale

il relativo titolare potrà efficacemente opporsi alla registrazione, sulla base del suo

cosiddetto “pre-uso” di un marchio identico o simile che verrà ad essere privato del

requisito della novità. Ove la notorietà del marchio di fatto non sia al livello

nazionale ma soltanto locale, al cosiddetto “pre-utente” non è data la possibilità di

impedire la registrazione da parte di terzi, ma potrà comunque conservare il diritto di

utilizzare il marchio di fatto nei limiti territoriali i cui è divenuto noto

cs-marchio registrato: il titolare di un marchio che è stato registrato avrà diritto ad

agire in giudizio per reagire nei confronti di chi fa uso del proprio marchio o di un

marchio simile senza dover provare la validità del proprio marchio e l’esistenza degli

elementi costitutivi in quanto, in virtù della registrazione, le legge li presume

sussistenti. ​

MARCHIO CELEBRE: I marchi celebri hanno valore in sé, a prescindere dai

prodotti o servizi che sono destinati a contraddistinguere. Il titolare del marchio

celebre gode della facoltà di impedire che altri utilizzano il marchio non solo sui

prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali abbia ottenuto la registrazione,

ma anche su prodotti non affini, in presenza quindi di una non diretta confondibilità.

(Es.marchio di chanel non lo puoi utilizzare assolutamente nei prodotti fast food).

Le ragioni dell’estensione della tutela vanno ricercate nell’esigenza di: - impedire

che imprese diverse dal legittimo titolare traggano profitto dalla rinomanza del

marchio anteriore celebre con comportamento parassitario. - Impedire che l’uso del

marchio celebre da parte di imprese diverse dal titolare

possa nuocere al carattere distintivo e alla notorietà del marchio (il che potrebbe

ad esempio avvenire ove i prodotti immessi nel mercato dalle imprese siano di

qualità scadente oppure ove l’uso eccessivo del marchio celebre lo renda di uso

comune).

L’estensione dell’ambito di protezione riconosciuta al marchio celebre ha determinato il

proliferare del cosiddetto contratto di merchandising: con esso il titolare di un marchio

celebre concede a terzi, la facoltà di utilizzare il marchio per prodotti non affini a quello

per il quale il titolare ha ottenuto la registrazione.

MARCHIO PRINCIPALE Sono quelli usati dal titolare al fine di

contraddistinguere il proprio prodotto in via principale.

MARCHIO DIFENSIVO O PROTETTIVO Sono simili a quello principale ma

distinti e diversi (brevettazioni diverse). L’imprenditore può farli registrare anche senza

usarli allo scopo di tutelare ancor di più il marchio principale. I marchi difensivi

vengono registrati insieme o a seguito di quelli principali. Non vengono usati in

commercio e la decadenza per non uso di esse non ha luogo se il titolare di tali marchi

sia in possesso di altri marchi simili dove almeno uno venga utilizzato.

I REQUISITI DEL MARCHIO LA NOVITÀ: Non sono considerati nuovi e quindi

non registrabili: -i segni divenuti di uso comune -i segni identici o simili a un segno già

noto come marchio o segno distintivo di prodotti -segni identici o simili a un segno già

noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale

adattato ad altri -segni identici ad un marchio già da altri registrato -segni identici o

simili già .... -.............quando il marchio anteriore gode di rinomanza nella comunità

-segni identici o simili a un marchio già notoriamente conosciuto -nei casi in cui ai

marchi già registrati non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre 2

anni. Tutto questo per non creare confusione cioè per far si che il prodotto non generi

nel pubblico la non veritiera convinzione circa la provenienza del prodotto da un

imprenditore quando in realtà proviene da altri. Il rischio di confusione deve essere

valutato globalmente avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti dei marchi di

tipo grafico, visivo, fonetico, concettuale e semantico concentrandosi sulla somiglianza

dei segni e quella dei prodotti. LA DISTINTIVITÀ: Il marchio deve avere la capacità

distintiva, cioè di distinguere un prodotto da un altro. LA LICEITÀ: Deve essere lecito

quindi non possono essere registrati i segni: -contrari alla legge, all’ordine pubblico e al

buon costume -idonei a ingannare il pubblico riguardo alla provenienza, qualità e sulla

natura dei prodotti. -il cui uso costituirebbe violazione di un altro diritto d’autore.

I SOGGETTI LEGITTIMATI AD AVERE UNA REGISTRAZIONE Possono

ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi nella fabbricazione o

commercio di prodotti o di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il

controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. La registrazione può ottenerla sia la

persona fisica che la persona giuridica, sia le pubbliche amministrazioni sono abilitate a

chiedere il rilascio del marchio a condizione che il richiedente utilizzi il marchio nei

termini previsti dalla legge ovvero 5 anni dalla data della registrazione. Anche una

holding può richiedere una registrazione; il marchio registrato dalla capogruppo sarà

utilizzato dalla società (marchio di gruppo). Non può ottenere una registrazione chi lo fa

in malafede cioè che tenta di anticipare nella registrazione il marchio non ancora

consolidato di altri. Il marchio collettivo può spettare non solo a enti o associazioni

legalmente riconosciuti ma anche ad associazioni temporanee di imprese, a cooperative

ecc.. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso

delle persone stesse e, dopo la loro morte senza il consenso dei successori. I nomi di

persona possono essere registrati purché non vada a toccare la fama, il credito o il

decoro di chi porta quel nome. I nomi noti possono essere registrati solo dall’avente

diritto o col suo consenso. Non possono essere registrati g

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabeschin99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fittante Aldo.
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