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LA PROTEZIONE DELL'INDUSTRIAL DESIGN TRA DIRITTO D'AUTORE E INDUSTRIALE. L'INTERPRETAZIONE DEL CRITERIO DI SCINDIBILITÀ

Ad oggi la tutela brevettuale e la tutela del diritto d'autore sono comunicabili in certe condizioni. C'è chi ha sempre sostenuto la divisione tra le due e chi l'unione. Per chi sostiene la divisione le 2 protezioni sono ontologicamente diverse e la loro unione porta conseguenze economiche poiché la durata della tutela del diritto d'autore è più lunga, e se applicata al disegno industriale ostacola il corretto svolgimento della concorrenza. (Rischio di monopolio) Per chi sostiene l'unione invece la necessità di rispettare alcune caratteristiche tecnico-funzionali non esclude la creatività sebbene la renda più difficoltosa da realizzare. Inoltre non c'è pericolo dal punto di vista economico poiché i terzi concorrenti hanno un numero illimitato di varianti.

in quanto non c'è alcun vincolo tecnico. Nel 1940 fu stabilito che i disegni e modelli dovevano essere tutelati da brevetti, mentre sono comprese nel diritto d'autore la scultura, la pittura, incisione, scenografia, anche se applicate all'industria, se il loro valore artistico è scindibile dal carattere industriale del prodotto. Sul concetto di scindibilità ideale ci furono 2 correnti: - scindibilità intesa come riproducibilità dell'opera d'arte anche su supporti diversi da quello per il quale era stata pensata. - scindibilità intesa come ogni opera apprezzata come pura creazione estetica. In questo senso era quindi da considerarsi scindibile, e proteggibile dal diritto d'autore, l'oggetto industriale esposto come opera d'arte in una galleria d'arte moderna. La scindibilità fu ritenuta realizzabile quando l'opera fosse in grado di raccogliere l'interesse del mercato anche a prescindere.dal valore funzionale del prodotto. Non scindibile è l'opera specificatamente destinata alla produzione industriale e non alla pura contemplazione artistica. Il diritto d'autore è però chiamato a proteggere una forma che abbia un valore estetico in sé in assoluto, per cui non poteva essere sufficiente la sola scindibilità, ma occorre anche valutare il livello innovativo del disegno.

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL DIRITTO D'AUTORE

La nuova formulazione prevede che siano comprese nella protezione del diritto d'autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. In questo modo si ha l'opportunità di un doppio binario di tutela per il disegno industriale e viene così eliminato il discrimine della scindibilità.

I REQUISITI DEL VALORE ARTISTICO E DEL CARATTERE CREATIVO

Carattere creativo -> tutto è creativo tranne ciò che

èespressamente copiato. Valore artistico—>Ci sono più opinioni: - èl’individuazione di una creatività “tipica” - È la necessità che l’oggettoabbia un valore del mercato dell’arte - Che si presenti come un pezzod’arte unico nel suo genere.“VALORE ARTISTICO DI PER SÉ” PER LA SUPREMA CORTE DI​CASSAZIONE La suprema corte permette che il concetto di valore artistico non puòessere racchiuso in un unica definizione esaustiva, per questo ogni caso va analizzato asé, e in ognuno ci saranno degli elementi soggettivi. Però la corte cerca di dare una seriedi parametri cui l’interprete possa fare riferimento.

1) Idoneità dell’opera del disegnoindustriale a suscitare emozioni estetiche discostandosi dalla funzionalità per assumereuna propria autonomia.

2) Il riconoscimento che l’oggetto ha ricevuto da parte degliambienti culturali e

istituzionali 3) Quando l'oggetto diviene oggetto di vendita sul mercato artistico, oppure che acquisti sul mercato commerciale un valore tanto elevato da far capire che al valore commerciale si è aggiunto quello artistico. ​MADE IN ITALY Il marchio Made in Italy ormai non è solo un'indicazione di provenienza geografica ma ha una portata simbolica, connotativa ed evocativa che qualifica e valorizza i prodotti/servizi aumentando l'appetibilità commerciale. Origini e tradizioni del made in Italy: La base è l'antica cultura di produzione frutto di ricerca estetica/qualitativa e dell'orgoglio dell'artigianato. Ad essa si è aggiunto un ulteriore step evocativo costituito dalla combinazione di vari elementi che vanno dal basso costo del lavoro, all'emergere di un nuovo mercato imprenditoriale, all'emergere di alcuni stilisti e designer... La combinazione tra antico e recente ha portato il made in Italy ad non essere

un’espressione di un singolo momento storico, ma di rappresentare tutto il processo evolutivo.

Crisi economica globale e made in italy: storicamente il made in italy è nato e cresciuto sotto determinati settori come: alimentare, abbigliamento, arredamento, meccanica... Le piccole e medie imprese sono diventate agili nell’adattarsi ai mutamenti del mercato rimanendo padroni della propria creatività anche nell’attuale periodo di crisi.

Export e il re-shoring: nonostante la crisi il made in italy ha mantenuto se non incrementato il suo valore nei mercati esteri. Re-shoring = movimento contrario e successivo alla delocalizzazione produttiva, ovvero il rientro al paese di origine. (es. Gucci ha riportato in Italia la sua produzione perché ha capito che il fattore made in italy potesse essere un valore aggiunto e un fattore competitivo assolutamente irrinunciabile.

Conclusioni: Un oggetto è un insieme di materie inanimate diversamente composte e assemblate;

un prodotto è il frutto del lavoro e dell'esperienza di chi lo produce e trasmette la tradizione italiana, dandone la consapevolezza e percezione all'utente finale. Il made in Italy sono i prodotti e non gli oggetti. MADE IN ITALY E L'EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. Il "made in" ambito internazionale: L'accordo di Madrid del 1891 ha sancito l'obbligo di indicazioni precise e in caratteri evidenti del luogo di fabbricazione/produzione, o indicazioni sufficienti a evitare errori sull'origine effettiva. Nella normativa italiana non è necessario indicare al consumatore l'origine estera del prodotto ma è vietato ingannarlo mentendo sull'origine. Il made in Italy tra normativa nazionale e comunitaria: Ipotesi da considerare per valutare la liceità dell'uso del made in Italy: - Prodotto realizzato interamente in Italia - Prodotto realizzato in parte in Italia, in parte altrove Per quanto riguarda

(il prodotto realizzato un pò in Italia un po'altrove) bisogna applicare il criterio dell'origine doganale non preferenziale, cioè quella che contiene una definizione di "origine delle merci" della quale si occupa per le tariffe doganali e fiscalità comunitarie. Con origine preferenziale si fa riferimento alle regole contenute negli accordi tra l'UE e altri paesi per trattamenti tariffari agevolati. Con l'origine non preferenziale, invece, si intendono le regole dettate dell'UE per regolamentare scambi con paesi non legati a essa con specifici accordi. Un prodotto può essere considerato di origine italiana se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta in Italia, dunque tale prodotto può usufruire del made in italy. Determinare l'origine doganale di un prodotto richiede l'attenta verifica dell'esistenza di accordi bilaterali in materia di origine detti " accordi

In materia di origine" e destinati a prevalere sulle regole generali. Eventuali dubbi sull'origine possono essere superati tramite il ricorso all'istituto dell'informazione vincolante in materia di origine (I.V.O.)

Legge n.35 diventa n.80: con tale decreto sono state inasprite le sanzioni per coloro che dichiarano falsa provenienza ed è stata attribuita importanza alle false o fallaci indicazioni di origine.

Legge n.135 diventa n.166: Nella 135 è previsto che la merce sia accompagnata da indicazioni precise ed evidenti, tanto da evitare fraintendimenti da parte del consumatore. La 166 è uno spartiacque tra gli imprenditori che realizzano totalmente in Italia e le imprese che hanno avuto in Italia solo la lavorazione finale. Entrambi hanno diritto al titolo di made in italy, ma i primi hanno un "made in italy qualificato" (100% italia).

Legge n.55 (REGUZZONI-VERSACE-CALEARO): Si riferisce a specifici settori merceologici: tessile, pelletteria, calzature,

divani... Lo scopo è quello di consentire ai consumatori di ricevere un'adeguata informazione sulla lavorazione dei prodotti e il mezzo è un sistema di etichettatura obbligatoria. La legge individua per ciascun settore le principali fasi di lavorazione. Il made in Italy secondo questa legge, è permesso solo ai prodotti le cui fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e se le fasi rimanenti sono tracciabili.

Conclusioni: obbligo di tracciabilità: gli operatori economici devono fornire per almeno 10 anni informazioni relative agli operatori che hanno fornito i prodotti o ai quali essi li hanno forniti. Etichetta: è un marchio commerciale di fabbrica, un segno, un'immagine scritta, stampata, marchiata... che accompagna l'imballaggio o il contenitore su cui si trova.

MADE IN ITALY E IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE Il made in Italy va difeso da forme di concorrenza illegale ed in particolare dal fenomeno della

testo - L'implementazione di controlli più rigorosi alle frontiere - La collaborazione tra le autorità nazionali e internazionali - L'educazione e la sensibilizzazione dei consumatori sui rischi della contraffazione - L'adozione di tecnologie avanzate per la tracciabilità dei prodotti - La promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze negative della contraffazione. La lotta alla contraffazione è fondamentale per proteggere l'economia, i consumatori e l'immagine del made in Italy.

“made in italy”

La tutela della proprietà

Dettagli
A.A. 2019-2020
28 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabeschin99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fittante Aldo.