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Documenti di legittimazione nel trasporto
Non può parlarsi di documento di legittimazione vero e proprio, che viene creato in relazione a prestazioni ad effettuarsi ad una massa anonima di utenti, e neppure di contrassegno di legittimazione, che attribuisce la sola legittimazione passiva e dispensa il debitore dall'individuare l'avente diritto alla prestazione. Per i documenti del trasporto non negoziabili sembra quindi più corretta la configurazione come documenti probatori della conclusione del contratto di trasporto e della consegna delle merci al vettore. Quando siano stati emessi siffatti documenti, che rispondono all'esigenza di documentare il contratto di trasporto, il vettore è obbligato a riconsegnare la merce al destinatario, senza dover pretendere la produzione di un esemplare del documento. La medesima conclusione non è corretta rispetto ad una polizza di carico nominativa, dato che tale documento potrebbe comunque essere girato.< p >Il rilascio da parte del vettore di un titolo di trasporto, negoziabile o non, condiziona l'esercizio da parte del mittente del c.d. diritto di contrordine; art.1685 cc: con previsione applicata anche ai contratti di trasporto diversi da quello terrestre che "qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni". Tale disposizione mira a tutelare la posizione del destinatario-acquirente della merce trasportata che abbia ottenuto dal mittente la consegna del documento da lui rilasciato.La polizza di carico
Generalità
L'origine della polizza di carico è ricondotta alla prassi, instauratasi nell'epoca medievale, di rilasciare copie o estratti delle
Registrazioni effettuate nel cartolario dallo scrivano di bordo. La disciplina dettata per la polizza di carico, con quella della lettura di vettura del trasporto ferroviario, ha influenzato l'elaborazione della disciplina degli altri documenti del trasporto.
I caratteri propri dei titoli di credito e la polizza di carico: la letteralità
L'inquadramento della polizza di carico tra i titoli di credito non ha impedito di evidenziare come i caratteri tradizionalmente ritenuti propri della categoria in questione si atteggino in maniera del tutto peculiare nel caso del documento del trasporto marittimo. Ciò vale per il principio della letteralità, art. 462 c.nav in cui si sancisce "la natura, la qualità e quantità delle merci... si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza". Un'interpretazione di tale disposizione in conformità con la regola dell'inopponibilità al portatore del titolo.
delle eccezioni a lui non personali, che non trovano riscontro nella lettera del documento, è confortata dalla normativa introdotta in materia del Protocollo di Bruxelles del 1968, in cui esplicitamente si riconosce alle indicazioni contenute nella polizza di carico il valore di "conclusive evidence" a favore del terzo portatore del titolo. La rappresentatività della polizza di carico La polizza di carico, al pari degli altri titoli di trasporto negoziabili, viene ricompresa tra i titoli rappresentativi di merci di cui all'art.1996 cc. Ciò comporta che il possessore della polizza ha il possesso delle merci in essa indicate e che egli può, cedendo il documento, trasmettere il possesso delle merci stesse, così come ha il diritto alla riconsegna delle merci. Se sono chiaramente delineate le conseguenze del riconoscimento della natura rappresentativa della polizza di carico, altrettanto può dirsi a proposito del suo fondamento. Il fondamento dellemerci da parte del portatore del titolo può essere riconosciuto solo finché perdura la detenzione di esse da parte del vettore. 1Finché il documento rimane nelle mani del caricatore, esso ha il valore di mero strumento di legittimazione, dotato di efficacia probatoria in ordine all'avvenuta caricazione ed alla individuazione della disciplina pattizia del contratto di trasporto. Problemi particolari posti dalle indicazioni contenute nella polizza di carico: individuazione dell'emittente. È affermazione frequente che il vettore, ovvero il soggetto responsabile del trasporto marittimo, vada individuato in colui che ha emesso, o in nome del quale è stata emessa, la polizza di carico. Non di rado l'identificazione dell'emittente ha determinato il sorgere di non lievi difficoltà. Controversa è stata l'affermazione del principio per cui la sottoscrizione della polizza di carico da parte del comandante deve portare, inmancanza di diversa esplicita indicazione, alla individuazione nell'armatore dell'emittente il documento ex art. 295 c.nav. Si è negato che al riguardo possa assumere alcuna rilevanza l'intestazione della polizza a persona diversa dell'armatore, anche se tale affermazione, rigidamente intesa, sembra non del tutto in sintonia con il principio di letteralità. La "identity of the carirer clause" In tale clausola, che si trova sovente nelle polizze di carico, si afferma che, chiunque sia l'intestatario o il sottoscrittore della polizza di carico, vettore deve in ogni caso essere considerato l'armatore della nave con cui il trasporto è effettuato, di cui l'emittente si qualifica sempre "agent". La reale funzione della previsione è quella di sottrarre l'emittente la polizza di carico all'applicazione del regime di resp., ove previsto inducendo a dubitare della legittimità della identity of thecarrier clause. L'antidatazione della polizza di carico Tra le indicazioni che l'art. 460 c.nav prevede siano contenute nella polizza di carico, problemi sono sorti a proposito di quella relativa alla data di caricazione dellamerce, con riferimento alla prassi, non infrequente nel trasporto di linea, dell'emissione del titolo in un momento antecedente alla collocazione dellamerce a bordo della nave. L'art. 460,461 c.nav dice che la data di consegna o di caricazione non è elemento essenziale della polizza di carico. Conseguenza è un anticipato trasferimento sul vettore dei rischi inerenti alle merci, cui si aggiunge il rischio della negoziazione del titolo in frode allo stesso vettore da parte del caricatore, che dopo aver ricevuto la polizza di carico non consegni la merce. Valore dei richiami al "charter-party" Frequente è la previsione, all'interno della polizza di carico, di clausole di rinvio a pattuizioni contenute in un contratto diIn caso di contrasto tra il documento della polizza di carico o quello del charter-party, le previsioni cartolari devono ritenersi le uniche valide nei confronti del terzo portatore del titolo; viceversa, rispetto ai rapporti tra le parti contraenti del charter party, stante il carattere unilaterale della dichiarazione, non può attribuirsi alla polizza la capacità di
innovare al contenuto delle originarie pattuizioni contrattuali. Le riserve Allorché il vettore si trovi nell'impossibilità di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal caricatore a proposito di natura, quantità e qualità delle merci consegnate, numero di colli e marche di contrassegno, ovvero abbia serie ragioni di sospettare che dette indicazioni siano conformi alla realtà, l'art.462 c.nav gli consente di inserire nella polizza di carico le proprie riserve al riguardo, note nella prassi come "riserve generiche", in contrapposizione alle "riserve specifiche", con cui il vettore fa constatare uno stato particolare della merce. Attraverso le riserve generiche, il vettore rende edotto il portatore del titolo che le indicazioni oggetto della riserva debbono intendersi provenienti unicamente dal caricatore. La polizza di carico perde nei confronti del vettore la propria efficacia probatoria presuntiva ai fini diindividuare le caratteristiche in questione dell'apresuntiva ai fini di individuare le caratteristiche in questione della merce trasportata e, in caso di contestazioni, l'avente diritto alla riconsegna dovrà fornire la prova della difformità tra quanto consegnato al vettore al momento della caricazione e quanto da lui riconsegnato a destino. La Conv di Bruxelles del 1924 si limita a prevedere la possibilità per il vettore di non inserire in polizza quei dati relativi a numero, quantità e peso indicati dal caricatore, di cui egli abbia fondatamente a dubitare, ovvero allorché non abbia i mezzi idonei alla loro verifica, ma la giurisprudenza nel documento di trasporto è prevista nella Conv di Amburgo nel 1978. Affinché le riserve possano ritenersi validamente inserite nella polizza di carico, il vettore e i suoi dipendenti e preposti debbono essersi trovati, in ragione delle particolari caratteristiche della merce e dell'imballaggio, o dellemodalità di caricazione nella ragionevole impossibilità di effettuare le necessarie verifiche del carico.
Qualora tali condizioni non sussistano, le indicazioni oggetto di riserva debbono ritenersi pienamente efficaci nei confronti del vettore.
La lettera di garanzia
Le difficoltà che il caricatore incontra nel negoziare una polizza di carico in cui siano contenute riserve quanto a quantità e condizioni delle merci, nonché nell'utilizzarla per operazioni bancarie, hanno determinato il sorgere della prassi della lettera di garanzia. È una dichiarazione che il caricatore rilascia al vettore allorché si verifichino condizioni che potrebbero indurre quest'ultimo ad inserire proprie riserve nella polizza di carico; il caricatore si impegna a tenere indenne il vettore dalle conseguenze patrimoniali che potrebbero derivargli dall'eventuale difformità tra quanto indicato in polizza e lo stato e la quantità effettivi delle
Merci. Essa è stata per la prima volta oggi.