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Riguardo poi al fatto del terzo
non è sufficiente provare che l'evento dannoso sia stato causato da fatto del terzo, sarà necessario dimostrare che il vettore abbia poste in essere tutte le cautele per evitare il fatto all'origine del danno. Se alla causazione dell'evento dannoso ha contribuito il comportamento del passeggero, si potrà configurare anche un concorso di responsabilità del danneggiato e del vettore. L'articolo 1681 c.c. sancisce poi, al suo secondo comma, la nullità delle clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri occorsi al passeggero. Per il bagaglio, però, potranno ritenersi pienamente ammissibili eventuali clausole di esonero o di limitazioni.
(Segue): responsabilità per il bagaglio
Per il bagaglio si prevede che il vettore risponde della perdita e dell'avaria dello stesso, se non prova di avere adottato tutte le misure e donne ad evitare il danno. Al di là
della prova liberatoria, si prevede che "l'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, sia per i bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo. Ne trasporto marittimo si fissa il limite delle Lit 12.000 per kg. Tale limite è così destinato ad operare anche nel contratto di trasporto terrestre di persone. (Segue): responsabilità a titolo extracontrattuale In caso di morte o lesione personale del passeggero, viene riconosciuta nei confronti del vettore anche la responsabilità extracontrattuale. Il concorso tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale ricorre quando l'eventus damni determini inadempimento contrattuale e si configuri come fatto illecito in violazione del principio del neminem laedere. È importante anche per la ripartizione"degli oneri probatori tra le parti. Il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità derivante dal contratto di trasporto e di 1 anno e decorre dall'arrivo a destinazione del passeggero o dal giorno del sinistro, mentre il termine prescrizionale per agire in via extracontrattuale e di 2 anni dal momento di verificazione del danno. Qualora si decida di agire in via contrattuale, il passeggero trasportato dovrà limitarsi a fornire la prova del contratto, del sinistro ed è il collegamento causale tra danno e attività di esecuzione del trasporto. Nella eventualità di una azione di responsabilità aquiliana, sarà posto a carico del danneggiato anche la prova del comportamento doloso o colposo posto in essere dal vettore. Trasporto internazionale di cose su strada La Convenzione di Ginevra del 1956: ambito di applicazione La regolamentazione dei trasporti internazionali di merci su strada è contenuta nella Convenzione diGinevra del 1956. Il trasporto deve avere ad oggetto entità materiali qualificabili come merci e diverse dal bagaglio accessorio ad un contratto di trasporto di persone. Non è necessario il requisito della professionalità del vettore, mentre invece rileva il carattere della onerosità del trasporto (sono esclusi da questa disciplina i trasporti gratuiti o di cortesia). La Convenzione non si applica ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali, ai trasporti funebri e ai traslochi. Altro requisito necessario è "l'internazionalità oggettiva" del trasporto stesso, ovvero la circostanza che i luoghi di carico e di scarico delle merci siano situati in stati diversi, dei quali perlomeno uno aderente alla Convenzione. In questo ambito, come in materia di trasporto internazionale marittimo di merci, le parti possono parzialmente prevedere l'assoggettamento del rapporto scaturente da un contratto di trasporto tra paesi non aderenti.
alla Convenzione di Ginevra. Caratteristiche e funzione della lettera di vettura Per la lettera di vettura (documento attestante gli estremi del trasporto), la Convenzione precisa che la mancanza e la difettosa emissione, non pregiudica l'assoggettamento del trasporto alla disciplina di diritto uniforme, né la stessa risulta indispensabile ai fini dell'esistenza e validità del contratto di trasporto, e può essere redatta con la libertà di forme. La lettera di vettura assume tuttavia un ruolo di strumento di garanzia della certezza dei rapporti tra le parti del contratto di trasporto e fa acquisire una presunzione di sussistenza circa gli elementi del trasporto indicati. La lettera di vettura deve essere redatta in triplice copia, di cui un originale è destinato al mittente, il secondo è di accompagnamento delle merci, il terzo rimane al vettore. Le tre copie devono recare la firma delle parti contraenti, a pena di inopponibilità del documento.Titolo daparte di chi non l'ha sottoscritto
L'art. 6 contiene una precisa indicazione del contenuto, sia obbligatorio che facoltativo della lettera. Il mittente è responsabile per tutti i danni e le spese che il vettore debba sopportare per insufficienza o inesattezza delle indicazioni ivi contenute, ma d'altro canto, il vettore è tenuto a verificare l'esattezza delle indicazioni riguardanti numero, contrassegni e numero dei colli oltre allo stato apparente della merce e degli imballaggi.
Modalità di esecuzione del trasporto
Per le modalità di esecuzione del trasporto vi è discrezionalità in capo al vettore. Da un lato vi è il dovere del vettore di portare le merci a destinazione senza ritardi né danneggiamenti, dall'altro, la facoltà del vettore di decidere di ritardare la consegna laddove ciò sia necessario per salvare le merci. Perché il vettore possa avvalersi della relativa azione,
Dovràdimostrare che l'insufficienza dell'imballaggio non era ravvisabile all'atto della consegna che le condizioni di imballaggioerano insufficienti. Il mittente può disporre della merce finché la seconda copia della lettera di vettura non sia rimessa aldestinatario o fino al momento in cui il destinatario richieda la merce arrivata a destinazione. Può esigere dal vettore lasospensione del trasporto, la modifica del luogo previsto per la consegna, la riconsegna delle merci a un destinatariodiverso da quello indicato nella lettera di vettura. Inoltre, se l'esecuzione del contratto diviene impossibile, alle condizionipreviste dalla lettera di vettura, il vettore deve darne immediate istruzioni all'avente diritto alla riconsegna. Responsabilità del vettore La responsabilità del vettore è disciplinata dall'art.17 che provvede a regolamentare in maniera uniforme le tre principaliipotesi di responsabilitàdel vettore per trasporto internazionale di cose su strada. Le tre ipotesi di responsabilità del vettore sono:
- perdita totale: nel caso in cui il vettore non riconsegni le cose oggetto di trasporto
- perdita parziale: nel caso in cui il vettore consegni solo in parte le cose oggetto di trasporto
- avaria: nel caso in cui il vettore consegni le cose oggetto di trasporto in condizioni deteriorate rispetto alla condizione iniziale
Il vettore può anche essere ritenuto responsabile in caso di sensibile ritardo nella consegna. Si considera "ritardo nella consegna" quando la merce non viene riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato stabilito un termine, quando la durata effettiva del trasporto supera il tempo che un vettore diligente avrebbe ragionevolmente impiegato, tenendo conto delle circostanze. Il termine finale di riconsegna può essere indicato nella lettera di vettura o in altri documenti relativi al trasporto. Il vettore è responsabile delle azioni e delle omissioni dei suoi dipendenti, nonché di tutti gli altri soggetti dei servizi che utilizza per l'esecuzione del trasporto.
trasporto nell'esercizio delle rispettive funzioni. Il vettore può essere sollevato dalla responsabilità per perdita, avaria o ritardo nella riconsegna della merce, dove provi la colpa dell'avente diritto alla riconsegna della merce o provi di aver eseguito un ordine dell'avente diritto non dipendente da colpa del vettore, il vizio proprio della merce o altre circostanze che il vettore non poteva evitare. Inoltre l'art. 17.4 prende in considerazione una ulteriore serie di casi di esonero dalla responsabilità. In questo secondo caso si parla di irresponsabilità presunta.
Contenuto dell'obbligo risarcitorio a carico del vettore
L'obbligo risarcitorio a carico del vettore è commisurato al valore delle merci trasportate. Per l'art. 23 la somma deve essere calcolata sul valore delle merci trasportate nel luogo e nel tempo in cui il vettore le ha ricevute. Il contenuto risarcitorio si esaurisce nella valutazione del danno emergente.
escludendo perciò il mancato guadagno. Per la rilevazione del valore di mercato delle cose trasportate, vi è al primo posto, il ricorso al prezzo di borsa, poi il prezzo corrente di mercato ed infine il prezzo normalmente praticato in una contrattazione di mercato. Per il risarcimento dei danni derivanti da avaria delle merci trasportate, l'indennità risarcitoria dovuta, è pari all'ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce. Tuttavia, l'ammontare del risarcimento non può superare l'ammontare della somma dovuta in caso di perdita totale. L'art. 23.3 della Convenzione prevede un limite risarcitorio per perdita o avaria delle merci pari a 8.33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso. Questo limite risarcitorio opera anche nell'ipotesi di danni alle merci trasportate derivanti da ritardo nella riconsegna. In tal caso, il risarcimento non può eccedere il prezzo del trasporto. Infine,Il vettore internazionale decade dai limiti risarcitorii, se il danno dipende da dolo o colpa secondo la legge del giudice adito.
Trasporto marittimo di cose
Le fonti: dalle regole dell'Aja del 1924 alle regole di Amburgo del 1978
La regolamentazione trova la sua fonte normativa interna nel codice della navigazione, mentre per la dimensione internazionale sulla Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, sottoscritta a Bruxelles nel 1924, l'atteggiamento del legislatore italiano è stato di integrale ricezione dei principi della Convenzione nel testo definitivo del codice della navigazione. Completa il quadro delle fonti normative in materia di trasporto marittimo la United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, firmata ad Amburgo nel 1978 ma il governo italiano non ha a tutt'oggi provveduto a depositare il relativo strumento di ratifica per cui la stessa non è ancora entrata in vigore.
in Italia. Ambito di applicazione della disciplina uniforme Gli indici del carattere internazionale del trasporto, risultano dalla localizzazione in uno Stato contraente dalla emissione di una polizza di carico. Tuttavia si ritenevano criteri idonei (regole dell'Aja) le circostanze che il trasporto avesse ultimazione in un porto straniero.