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DIRITTO DI INSEGUIMENTO

L'art. 111 della Convenzione di Montego Bay disciplina il cosiddetto diritto di inseguimento. Le autorità competenti di uno Stato costiero hanno il diritto di inseguire in alto mare, con una nave o aereomobile militari, una nave straniera quando abbiano serie ragioni di supporre che tale nave abbia violato proprie leggi o regolamenti. L'inseguimento deve però iniziare quando la nave straniera si trovi ancora nel mare territoriale o nella zona contigua dello Stato costiero.

Aree protette marine

I parchi e le riserve naturali marine sono costruiti da quei particolari ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentino un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse sono istituite dal ministro.

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle riserve naturali marine ogni attività, comprese la navigazione, la pesca e la balneazione, può essere regolata in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

Sono comunque vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istituite e dell'area, come la pesca, l'asportazione di minerali e reperti archeologici, la navigazione a motore, la discarica di rifiuti.

Spazio aereo: è soggetto alla sovranità dello Stato anche lo spazio aereo che ne sovrasta il territorio e il relativo mare territoriale (art. 3 c.nav.); ogni Stato è pertanto libero di regolare la navigazione sullo spazio che sovrasta la sua terraferma e il suo mare territoriale, nei limiti posti dal diritto.

internazionaleparticolare.In Italia:-gli aereomobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio dello Stato a condizioni di reciprocità o quando ciò sia stabilito dalla normativa europea o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.-gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono invece sorvolare il territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministero della difesa.In ogni caso, anche in relazione ad aeromobili nazionali, l'ENAC può vietare il sorvolo di alcune zone del territorio per motivi di sicurezza o, su richiesta dalla competente amministrazione, per motivi militari, di sicurezza o di ordine pubblico, mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può vietare il sorvolo di tutto il territorio della Repubblica per eccezionali motivi di interesse pubblico. (Art.793 cod.nav)Il rinvio alle

Convenzioni internazionali fatte dal codice della navigazione in relazione alla libertà di sorvolo degli aeromobili stranieri civili mette in gioco la Convenzione di Chicago del 1944, che distingue tali aeromobili in 2 categorie:

  1. Aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali registrati, cioè in servizi di linea regolari: è necessaria una preventiva manifestazione di volontà positiva dell'amministrazione.
  2. Aeromobili non impiegati in tali servizi registrati, possono effettuare il sorvolo e la sosta tutte le volte che non vi sia l'affermazione di una contraria volontà dell'amministrazione.

La Convenzione non sancisce per lo spazio aereo un principio analogo al diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale.

Per entrambe le categorie di aeromobili resta comunque ferma la facoltà dello Stato sorvolato di porre limitazioni ulteriori, che sono connesse alla sua sovranità, purché siano attuate senza

Stato contraente. Inoltre, è stato approvato anche l'Accordo sul transito dei servizi aerei internazionali, che sancisce due libertà dell'aria per gli aeromobili immatricolati in uno Stato contraente: 1) Il diritto di attraversare il territorio di un altro Stato contraente senza atterrarvi. 2) Il diritto di atterrare nel territorio di un altro Stato contraente. Questi accordi sono stati adottati al fine di promuovere una maggiore liberalizzazione nel settore dell'aviazione civile internazionale, consentendo agli Stati che lo desiderano di beneficiare di un regime più aperto. Inoltre, il Protocollo di Montreal del 10 maggio 1984 ha introdotto l'articolo 3-bis nella Convenzione di Chicago, che riguarda l'intercettazione di aeromobili che violano lo spazio aereo di uno Stato. Tale articolo stabilisce che durante l'intercettazione, la vita delle persone a bordo e la sicurezza degli aerei non devono essere messe in pericolo.

Stato contraente per scopi non commerciali (es. il rifornimento) l'Accordo sui trasporti aerei internazionali; le libertà dell'aria sono 5 (oltre alle prime 2):

  1. il diritto di sbarcare in un altro Stato contraente passeggeri, posta e merce imbarcati nel territorio del proprio Stato
  2. il diritto di imbarcare in un altro Stato contraente passeggeri, posta e merce per sbarcarli nel territorio del proprio Stato
  3. il diritto di imbarcare o sbarcare in un altro Stato contraente passeggeri, posta e merce destinati nel territorio o provenienti dal territorio di un ulteriore Stato contraente; a condizione che si tratti della prosecuzione di un volo che abbia inizio o termine nel proprio Stato

L'Italia ha aderito al primo, dettando poi la disposizione di attuazione nel 1984; non ha però avuto successo il secondo accordo, in quanto gli Stati preferiscono regolare le 3 ulteriori libertà mediante accordi bilaterali. Tuttavia, all'interno dell'UE i

Servizi aerei sono stati liberalizzati, sicché in tale ambito territoriale le 5 libertà sono pienamente operative.

La designazione dei "beni pubblici destinati alla navigazione", comprende, in senso proprio, i beni di proprietà inalienabile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che costituiscono il demanio marittimo e aeronautico o appartengono al demanio idrico (zone portuali destinate alla navigazione interna).

I beni del demanio marittimo e del demanio idrico fanno parte del demanio necessario, mentre i beni del demanio aeronautico fanno parte del demanio accidentale, poiché possono appartenere anche ai privati.

Diversamente dal modello della proprietà privata, che si caratterizza per il godimento del bene da parte del proprietario, la proprietà pubblica dei beni del demanio marittimo si caratterizza perché i beni sono goduti da soggetti diversi dal proprietario.

La caratteristica di tali beni è quella di essere destinati a usi pubblici o privati connaturati al bene stesso.

L'uso del bene è detto comune o generale quando è conforme alla destinazione naturale del bene stesso ed è consentito a tutti i soggetti, i quali hanno un diritto soggettivo alla fruizione gratuita e indipendente da qualunque adempimento.

L'uso del bene è detto speciale quando corrisponde anche esso alla principale destinazione della cosa, però non è permesso a tutti, ma solo a determinati soggetti in base a un titolo preciso.

L'uso eccezionale o particolare è estraneo alla normale destinazione del bene, in quanto ne sottrae una parte all'uso comune per attribuirla in godimento esclusivo a un determinato soggetto tramite un provvedimento di concessione.

Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo i beni seguenti (art. 28 c.nav., 822 c.c):

  1. il lido del mare: zona della riva a contatto
diretto con le acque continentali 2) la spiaggia: cona che va dal margine interno del lido verso la terra ferma 3) i porti: con la l.84 del 1994 è stata modificata la materia portuale Art.4: finalizzonti delloalla SICUREZZAmilitare StatoDIFESAquelli allae- rilevanza INTERNAZIONALE> economicaal rilevanzaprecipuamentequelli commercioche louono NAZIONALE~- economica>rilevanto-economico REGIONAL INTERREGO↓ -a) COMMERCIALE LOGISTICAeLe classi devidonosi3 b) INDUSTRIALE PETROUFERAeC)bate della auvolvonochein Funzione DI PASSEGGERSERVIZIOo PESUERecA2) diportoDATURISTICA e 4) le rade: sono estensioni di mare protette, generalmente antistanti i porti, che consentono alle navi diancorarsi e sostare in sicurezza quelle che comunicanoVIVELAGUNE : we marecon7 5) le lagune (laguna di Venezia): sono degli specchi d’acqua comunicapelle ethe mon-MORTE : 6) le foci dei fiumi che sboccano nel mare LAguNE↓ ? aconsideratedivinagiurisprudenzonla ee 7) i bacini d’acqua salsa osegue l'elenco dei poteri degli enti territoriali sul demanio marittimo: - Regioni a statuto ordinario: la potestà legislativa e regolamentare sul demanio marittimo è attribuita alle regioni, in virtù dell'art. 117 della Costituzione. Tale potestà è concorrente per quanto riguarda la disciplina delle attività economiche e produttive, mentre è esclusiva per quanto riguarda la disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura. - Regioni a statuto speciale: la potestà legislativa e regolamentare sul demanio marittimo è attribuita alle regioni a statuto speciale, in base alle disposizioni statutarie. Anche in questo caso, la potestà è concorrente per quanto riguarda la disciplina delle attività economiche e produttive, mentre è esclusiva per quanto riguarda la disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura. - Province autonome: le province autonome di Trento e Bolzano hanno la potestà legislativa e regolamentare sul demanio marittimo, in base alle disposizioni statutarie. Anche in questo caso, la potestà è concorrente per quanto riguarda la disciplina delle attività economiche e produttive, mentre è esclusiva per quanto riguarda la disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura. - Comuni: i comuni hanno la potestà regolamentare sul demanio marittimo, in base alle disposizioni legislative e regolamentari. Tale potestà riguarda principalmente la disciplina dell'uso e dell'occupazione del demanio marittimo, nonché la disciplina delle attività turistiche e balneari. - Stato: lo Stato ha la potestà legislativa e regolamentare sul demanio marittimo, in base alle disposizioni legislative e regolamentari. Tale potestà riguarda principalmente la disciplina generale del demanio marittimo, nonché la disciplina delle attività di difesa e sicurezza marittima. Sono previste anche forme di collaborazione tra gli enti territoriali e lo Stato per la gestione e la tutela del demanio marittimo, al fine di garantire una corretta e coordinata gestione delle risorse e delle attività legate al mare.

Riguarda i porti ed esclusiva per gli altri beni demaniali.

Allo Stato è rimasta, per il momento, la proprietà del demanio marittimo.

Si deve pertanto ritenere che sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative agli atti digestione che incidono sull'uso del bene.

La proprietà statale del demanio marittimo, esclusi i porti di rilevanza nazionale ed internazionale, è tuttavia destinata a cessare quando sarà portata a compimento la procedura di trasferimento dei relativi beni agli enti pubblici territoriali, in attuazione del cosiddetto federalismo demaniale.

Rimangono comunque allo Stato le funzioni amministrative ad esso attribuite in deroga, in virtù del principio di sussidiarietà, qualora si riscontri l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario. (D.lg.

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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartiCasu01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Pollastrelli Stefano.