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Cap. XIII - Trasporto internazionale di cose su strada

1) Convenzione di Ginevra del 1956 - La regolamentazione dei trasporti internazionali di merci su strada è contenuta nella CMR del 1956, successivamente modificata dal Protocollo di Ginevra del 1978; questa convenzione si basa su due requisiti:

  • Presenza di un contratto di trasporto di cose su strada: in questo caso per merci si intendono le entità materiali diverse dal bagaglio; nella convenzione rientrano solo i contratti a titolo oneroso
  • Internazionalità del rapporto: i luoghi di carico e di scarico devono essere situati in Stati diversi e almeno uno dei due deve essere aderente alla convenzione; tuttavia, le parti possono assoggettare alla convenzione anche un contratto fra Stati non aderenti

2) La lettera di vettura - Valore probatorio, come documento attestante gli estremi del trasporto, è redatta in triplice copia e assume un ruolo di strumento di garanzia della certezza dei rapporti tra le parti.

del contratto di trasporto. Il vettore è tenuto a controllarne il contenuto mentre il mittente è responsabile per tutti i danni e le spese che il vettore debba sopportare per insufficienza o inesattezza delle indicazioni ivi contenute. 3) Modalità di esecuzione del trasporto Notevole ambito di discrezionalità in capo al vettore. 4) Responsabilità del vettore La responsabilità del vettore è disciplinata dall'art. 17 CMR, il quale prevede tre casi: - perdita, totale o parziale, della merce - avaria della merce - ritardo nella riconsegna della merce Nel testo si afferma che il vettore è responsabile delle azioni e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti dei servizi di cui si è avvalso; tuttavia, egli è sollevato da responsabilità se: - prova la colpa dell'avente diritto alla riconsegna - prova di aver eseguito un ordine dell'avente diritto - prova il vizio proprio della merce.

merce o altre circostanze che non poteva evitare

5) Quantificazione del danno e limite risarcitorio-

L'art. 23CMR disciplina:

  • contenuto dell'obbligo risarcitorio: la somma dovuta dal vettore è calcolata sul valore delle merci trasportate nel luogo e nel tempo in cui il vettore le ha ricevute
  • limitazione risarcitoria: nel caso di perdita/avaria delle merci è previsto un limite pari a 8,33DSP x Kg, mentre nel caso di ritardo il risarcimento non può eccedere il prezzo del trasporto.

Il vettore non può avvalersi della limitazione in caso di dolo o colpa equiparata al dolo propria o dei propri dipendenti, preposti, o comunque di coloro della cui opera si sia avvalso. Il diritto di risarcimento è assoggettato a un termine di decadenza per la denuncia del danno di 7 giorni dal ricevimento della merce.

6) Prescrizione - Il termine di prescrizione dei diritti derivanti da trasporti assoggettati alla CMR è di 1 anno, ed è elevato a 3

  1. Fonti

    Il c.d. contratto di passaggio marittimo, trova la propria regolamentazione negli art. 396 - 418 c.nav. + vari tentativi di disciplina uniforme internazionale.

  2. Forma del contratto

    In base all'art. 396 c. nav., il contratto di trasporto marittimo di persone deve essere provato per iscritto, salvo che si tratti di trasporto su nave minore; nella pratica ciò che fa prova della conclusione del contratto, anche se non sottoscritto dal passeggero, è il biglietto, il quale ha la natura di documento di legittimazione.

    Il biglietto, secondo l'art. 397 c. nav., deve indicare luogo, data, classe, prezzo, nome e domicilio del vettore, mentre non è necessario che contenga il nome del passeggero; qualora quest'ultimo sia indicato (art. 398 c. nav.), non è possibile cedere il diritto al trasporto senza espresso consenso del vettore, mentre nell'ipotesi in cui non

lo sia, non è comunque possibile qualora il passeggero abbiagià iniziato il viaggio.

-Obbligazioni delle parti-

Per ciò che concerne le obbligazioni delle parti:

  • il vettore ha l'obbligo di trasferire i passeggeri curandone l'incolumità (obbligo di custodia) e quello di mettere la nave in stato di navigabilità; inoltre, vi sono delle obbligazioni accessorie, fra cui il trasporto del bagaglio non registrato, ossia quello compreso nel prezzo di passaggio (quello registrato è quello per il quale si paga un sovrapprezzo), la fornitura di vitto nei viaggi di una certa durata e l'espletamento delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri
  • i passeggeri sono tenuti al pagamento del prezzo del trasporto, salvo che il viaggio non sia gratuito, e hanno l'obbligo accessorio di collaborazione attraverso l'osservanza dei regolamenti di bordo e la sottoposizione all'autorità del comandante

3) Impedimenti e ritardo

della partenza (norme cod.nav) impedimento alla partenza della nave: distinzione se questo sia dovuto a causa nonimputabile al vettore = contratto risolto di diritto e restituzione del prezzo del biglietto (art402 cod.vav) oppure impedimento come conseguenza della soppressione della partenza da partedel vettore = se non è possibile il viaggio con nave successiva, risoluzione del contratto. ritardo della partenza: diritto del passegero di usufruire di vitto e alloggio a spese del vettore+ risarcimento del danno se la causa del ritardo è imputabile al vettore.

4) Norme introdotte dal regolamento UE n 1177/2010Queste norme cercano di dare una tutela uniforme per tutelare il passeggero in caso di cancellazioneo ritardo alla partenza e garantire un livello di protezione simile ad altri mezzi di trasporto. Siapplica a passeggeri che viaggiano sia in ambito europeo che internazionale e prevede una serie diobblighi di informativa del vettore per la tutela del passeggero +

L'istituzione di un'apposita procedura per accogliere eventuali reclami.

Tutela di passeggeri disabili: obblighi di informativa del vettore sulle condizioni relative all'accesso di tali persone al trasporto e diritto ad ottenere il rimborso se, in possesso di regolare biglietto, è stato negato loro l'imbarco.

Responsabilità del vettore:

  • Art. 408 c. nav. - mancata/ritardata esecuzione del trasporto: si rileva una presunzione di responsabilità con prova liberatoria: evento derivato da causa non imputabile al vettore.
  • Art. 409 c. nav. - morte/lesione personale dei passeggeri: si rileva una presunzione di responsabilità con prova liberatoria: evento derivato da causa non imputabile al vettore.

Anche se la prova liberatoria è la medesima dell'articolo precedente, le discipline sono state distinte in quanto, in base all'art.

415 c. nav., la norma risulta inderogabile a favore del vettore (perché la responsabilità è più grave in questo caso). Per ciò che concerne gli oneri probatori, la giurisprudenza ha operato la distinzione fra:
  • danni a causa del trasporto: derivano dall'attività del vettore o dei suoi dipendenti; in questo caso grava sul vettore la prova liberatoria
  • danni in occasione del trasporto: derivano da attività di terzi estranei o dello stesso danneggiato; in questo caso il vettore deve fornire solo una prova di diligenza, mentre è richiesta al passeggero la causa specifica
Tale orientamento ha ricevuto molte critiche, poiché la dottrina ha affermato che il vettore deve in ogni caso individuare la causa del sinistro e provare la sua non imputabilità. 7) Trasporto del bagaglio - Solitamente, nel prezzo di passaggio, è compreso il corrispettivo per il trasporto del bagaglio; perciò che riguarda laresponsabilità del vettore in relazione al bagaglio, in base all'art. 412 c. nav., è necessario distinguere a seconda che il bagaglio sia stato consegnato o meno al vettore: - Bagaglio consegnato: in questo caso il vettore risponde di 6,19€ x Kg se non prova che la perdita o l'avaria derivano da causa a lui non imputabile. - Bagaglio non consegnato: in questo caso il vettore risponde solo se il passeggero fornisce la prova che la perdita o l'avaria derivano da causa a lui imputabile. 8) Derogabilità delle norme, trasporto gratuito e amichevole - L'art. 415 c. nav. dichiara espressamente inderogabili a favore del vettore: - le disposizioni relative alla responsabilità per morte e lesioni personali del passeggero - le disposizioni relative alla responsabilità per perdita o avaria del bagaglio - le disposizioni relative alla responsabilità per danni derivanti da trasporto amichevole Ai sensi dell'art. 413 c. nav.,

Nel trasporto gratuito si applica la stessa disciplina di responsabilità prevista per il trasporto oneroso; secondo invece l'art. 414 c. nav., nel trasporto amichevole il vettore risponde dei danni al passeggero solo in caso di proprio dolo o colpa grave.

9) Prescrizione-L'art. 418 c. nav. fissa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto in:

  • 6 mesi per il trasporto di persone e bagagli non registrati
  • 1 anno per il trasporto di bagagli registrati
  • 1 anno per i trasporti che abbiano inizio/termine fuori dall'Europa o in paesi bagnati dal Mediterraneo

10) Convenzione di Atene del 1974 e modifiche apportate dal protocollo di Londra del 2002

La regolamentazione dei trasporti marittimi di persone internazionali è contenuta nella Convenzione di Atene del 1974, successivamente modificata dal Protocollo di Londra del 2002; essa si ispira a principi sensibilmente diversi da quelli che caratterizzano il codice della navigazione, forse in ragione

dell'influsso della tradizionale concezione anglosassone che collocasul piano extracontrattuale la responsabilità (in senso sfavorevole per il passeggero). Probabilmente per questi motivi, nonostante la convenzione sia entrata in vigore, pochi paesi l'hanno ratificata; l'Italia, ha provveduto in merito solo recentemente.

La convenzione si basa sul requisito dell'internazionalità del rapporto: infatti, il trasporto deve avvenire fra i porti di due Stati diversi, o fra i porti di un solo Stato se c'è uno scalo all'estero; in particolare l'iscrizione della nave nei registri, la conclusione del contratto e il sito di uno dei porti fra imbarco e sbarco devono essere in uno degli Stati contraenti.

Il Protocollo di emendamento di Londra del 2002, ha inciso principalmente su due punti:

  • responsabilità vettoriale: è stata introdotta una responsabilità vettoriale calibrata su tre livelli:
  • danni da morte e lesioni

personali dei passeggeri: è prevista una responsabilità

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Publisher
A.A. 2019-2020
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BARBARA.trudu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zunarelli Stefano.