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Capitolo primo: informazione e comunicazione nella costituzione italiana

Diritti di libertà

Nel progressivo affermarsi delle libertà siamo passati da una libertà dallo Stato, per approdare alle libertà nello Stato (libertà negative vs libertà positive). Altro snodo fondamentale sono le libertà mediante lo Stato, ovvero quelle che vengono garantite grazie all’opera dello Stato in campo sociale nel riequilibrare le posizioni individuali. Nell’attualità bisogna valutare meglio il grado di copertura costituzionale dei nuovi diritti di libertà in costante evoluzione -> nuovi valori delle dinamiche socio-culturali che dovrebbero essere compresi nell’articolo 2 (articolo fondamentale delle libertà). Le libertà sono forze elementari che aggregano la società e che consentono gli elementi di unificazione sociale e quindi chance le regole che sovrintendono alla vita sociale.

La materia dei nuovi diritti di libertà si è allargata anche nel campo della manifestazione del pensiero:

  • Diritto di essere informati
  • Diritto di essere informati in maniera obiettiva, corretta e completa.
  • Diritto ad accedere all’uso dei mezzi di informazione

Libertà di pensiero e svolgimento della personalità

Libertà di pensiero e libertà di manifestazione di pensiero non sono unibili in un'unica fattispecie. Troviamo la libertà di pensiero in tre situazioni giuridiche: libertà di manifestazione del pensiero (21), libertà personale (13), diritto di realizzare la propria personalità (2). Senza la libertà di pensiero non può sussistere la libertà di manifestazione di tale pensiero. La libertà di pensiero è la valvola di ingresso della libertà di informazione. Il concetto di pensiero come attività di sviluppo della personalità non subisce limitazioni a differenza dell’opinione divulgabile che subisce compressioni.

Libertà di manifestazione del pensiero e la sua evoluzione storica

I primi riconoscimenti ufficiali di tale libertà risalgono alla fine del diciassettesimo secolo. 1689 -> Bill of Rights (Inghilterra) sancisce la libertà di parola ma solo come appannaggio dei parlamentari. 1787 -> Primo emendamento della Dichiarazione dei diritti nella Costituzione federale americana che considera la libertà di espressione un diritto naturale preesistente. 1789 -> Costituzione francese che rafforza la tutela della libertà di espressione presente nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 1848 -> Costituzione elaborata a Francoforte che prevedeva una libertà di manifestazione di pensiero che venne attuata solo 26 anni dopo con le leggi sulla stampa.

Libertà d’espressione nelle dichiarazioni universali e nei trattati europei

La più recente e significativa testimonianza in tal senso è la “Carta dei diritti fondamentali dell’UE” approvata nel 2000 a Nizza. L’articolo 11 titola: Libertà di espressione e d’informazione. Si compone di due punti: 1- ogni persona ha diritto alla libertà di espressione (libertà di opinione e di ricevere o comunicare informazioni) 2 - libertà dei media e il loro pluralismo. Interessante notare come l’attività del pensare è preliminare a quella di espressione e quindi sono differenti. Nessun condizionamento deve avvenire neanche nella raccolta di informazioni. Non basta riconoscere la libertà di informazione, occorre preoccuparsi che i veicoli delle informazioni funzionino correttamente.

Successive direttive, risoluzioni e programmi dell’UE rafforzano l’impegno europeo e quindi l’obbligo per gli Stati europei a rispettare queste libertà. Se ne citano alcune:

  • 2006 Libro bianco su una politica di comunicazione europea
  • 2009 Direttiva sulla riforma delle telecomunicazioni
  • 2014 Linee guida sulla libertà di espressione online e offline
  • 2014 Guida dei diritti umani per gli utenti di internet
  • 2016 Raccomandazione per la promozione della libertà di espressione in internet

Libertà di manifestazione del pensiero in Italia

La libertà di pensiero si manifestò inizialmente come assenza di vincoli e divieto di censure rispetto alla pubblicazione. 1848-> Statuto Albertino: “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”. Quindi l’articolo 28 dello SA vincolava la libertà di stampa entro i limiti della legge, responsabilizzava l’organo parlamentare all’interesse generale. 1906 -> legge 278 sulla creazione di associazioni e organismi per rendere effettiva la tutela della libertà di manifestazione di pensiero (1908 Federazione nazionale della stampa italiana). Se nell’età giolittiana si allargò la libertà di stampa con il primo contratto nazionale di lavoro per giornalisti (1911), con lo scoppio della prima guerra mondiale ritornò la restrizione con la legge 83 del 1915 per attribuire all’esecutivo il potere di vietare la pubblicazione di ogni notizia di carattere militare -> politicizzazione della stampa.

La legislazione del periodo fascista in materia di stampa e altri mezzi di informazione si caratterizzò dal suo carattere fortemente restrittivo e preventivo (controlli sia sui contenuti che sugli autori) -> dimensione oppressiva della politica fascista in materia di stampa. Lo scoppio della seconda guerra mondiale sospese il tema di libertà di stampa. 1944 -> provvedimenti che mostravano la stampa come strumento nelle mani del potere per far valere le proprie ragioni e zittire il dissenso. In sede costituzionale, oltre ad assicurarsi l’affermazione della libertà di pensiero e della sua manifestazione, ci si preoccupò anche di limitare eventuali modifiche della legge in riguardo: solo la legge può fissare le limitazioni alle libertà, legge che è definita da una volontà sintetica della complessità sociale (parlamento pluralista).

Libertà d’espressione come diritto inviolabile

Articolo 2 della Costituzione, pilastro su cui si fonda il riconoscimento di tutti i diritti di libertà e doveri. Si enunciano i diritti che l’uomo già possiede in quanto uomo. Articolo che è di progresso perché comprende anche le nuove libertà che sorgono con il maturare della coscienza sociale e che possono essere integrate in ogni momento nella normativa costituzionale -> concetto evolutivo dei diritti di libertà, processo espansivo della persona umana, progresso infinito della democrazia e partecipazione. L’articolo 2 della Costituzione è il fine da raggiungere: sviluppo della persona umana.

Quindi qua si comprende che la libertà di espressione non si identifica con la libertà di manifestazione del pensiero, ma indipendentemente dalla sua modalità di esteriorizzazione è una libertà che parte dalla libertà pensiero: dimensione interiore dall’individuo. Sussistono diversi livelli quindi in riferimento alla libertà di espressione: libertà di pensiero, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di espressione del pensiero. Una volta elaborata liberamente un'opinione è possibile decidere se e come esteriorizzarla esprimendola con diverse modalità in base al contesto -> forte legame tra libertà di espressione come illimitata potenzialità di affermare la propria identità e personalità. Siamo nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo. Ulteriore conseguenza di questa libertà è la libertà di informazione: per uno sviluppo della propria personalità bisogna essere informati, poter usufruire di libera circolazione di idee per maturare una propria consapevolezza. La libertà di informazione si collega come presupposto ad altre libertà e ne garantisce effettivo esercizio.

È inoltre condizione di caratterizzazione del sistema italiano: ordinamento democratico. La libertà di espressione si evidenzia anche nel dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale: dovere di rispettare e promuovere la libertà di espressione.

Applicazioni del principio di uguaglianza alla libertà di manifestazione del pensiero

In una democrazia fondata sull’opinione pubblica, la circolazione delle informazioni dovrebbe essere assolutamente trasparente. Ogni tentativo di manipolazione delle opinioni inficerebbe il concetto di uguaglianza dei diritti individuali -> strumentalizzazione della libertà di informazione. L’articolo 3 della Costituzione sull’uguaglianza la definisce come formale e sostanziale, e per quanto riguarda l’accesso ai canali informativi è necessario che lo Stato si attui per rimuovere le barriere per garantire questa libertà a tutti i soggetti (es. non vedenti, non udenti, generazioni che non accedono a internet, coloro che abitano in zone in cui la connessione non arriva, ecc).

Accanto a ciò sottolineiamo anche il diritto a informare che presenta, se possibile, più limitazioni e sbilanciamenti in riferimento al principio di uguaglianza. I media infatti, divulgano contenuti che sono il risultato delle scelte dei dirigenti, e quindi contenuti il cui processo di raccolta e elaborazione non è modello di obiettività. Nel rapporto governanti/governati il principio di uguaglianza deve tradursi nel rispetto dell’indefinito e potenzialmente infinito pluralismo ideale e coinvolgimento a 360° dei singoli e delle collettività organizzate. La pubblica opinione è il perno del funzionamento della democrazia. Se la possibilità di informare e informarsi in modo equilibrato ed egualitario non è rispettata l’idea di una democrazia rimane un miraggio. Il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione avrebbe bisogno di maggior attuazione rimuovendo gli ostacoli che rendono inattuabili la parità di accesso ai mezzi di informazione e la libertà di esternazione delle proprie idee.

Interazione tra democrazia economica e democrazia dell’informazione

Le forme di coercizione che il potere economico esercitano sulla pubblica opinione si traducono in una limitazione della libertà di manifestazione di pensiero -> disciplina economica come strumento di improprio elemento di controllo. Bisogna quindi aderire al principio democratico conciliando le libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica (articolo 41). Si dovrebbero promuovere interventi legislativi per evitare concentrazioni monopolistiche o oligarchiche della proprietà di gestione dei media per salvaguardare l’accessibilità universale e l’obiettività delle notizie. Per fare ciò è necessario regolamentare in modo equilibrato l’utilizzo degli strumenti di sostegno alle imprese editoriali e la destinazione degli introiti pubblicitari.

È rilevante che nella costruzione dell’informazione, i costi non sono indifferenti. Legge 215 del 2004 -> “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse”.

Libertà di manifestazione del pensiero nella costituzione italiana

L’articolo 21 della Costituzione si è riservato particolare attenzione alla libertà di stampa che si è poi ampliata fino a comprendere tutte le nuove tecnologie informative sorte successivamente. La dottrina ha ampliato l’orizzonte di riflessione anche verso il sostanziale diritto di libertà di pensiero, manifestazione ed espressione. Nonché verso tutte le attività di ricerca e raccolta notizie. Nella manifestazione del pensiero è possibile riconoscere due dimensioni: una strettamente individuale (libertà come pieno sviluppo della personalità) e una collettiva (interesse generale e solidarietà/interdipendenza tra le varie libertà garantite).

  • Primo comma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Passo avanti rispetto lo SA che formalizzava il riconoscimento di uno strumento di esercizio del diritto, ma non del diritto nel suo aspetto sostanziale. Questo comma ispira un disegno di fruizione della libertà di manifestazione del pensiero e di accessibilità a tutti dei canali e degli strumenti che possano rendere effettiva questa libertà. Si intendono “tutti i mezzi idonei a far viaggiare le informazioni” che forniscono un’opportunità di esternazione delle notizie, idee e pensieri individuali e collettivi. Contenitore sempre dilatabile in vista del progresso tecnologico.
  • Secondo comma: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Sbilanciamento in favore della libertà di stampa. Limite invalicabile anche per la legge ordinaria che non può attribuire discrezionalità preventiva sia in fatto di produzione di stampati sia per quanto riguarda il loro contenuto. La censura è un istituto del diritto pubblico per cui gli organi dello stato hanno controllo preventivo sulla stampa in riferimento a determinati provvedimenti.
  • Terzo comma: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”. Il sequestro di stampa non è mai possibile in via preventiva. C’è riserva di legge per garanzia in casi particolari in cui la libertà di stampa venga limitata o per pubblicazione di stampati osceni e manifesti contrari al pudore o alla decenza. Lo Stato si fa garante delle regole ma è il giudice che la applica. Sussistono elementi di contrasto tra le libertà con altri interessi ugualmente rilevanti quali dignità sociale, riservatezza, giustizia, sicurezza di Stato, ecc. Quindi non sussistono limiti logici all’attuazione dell’articolo 21 ma limiti impliciti. Si garantisce il principio dell’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio di funzioni ma il segreto (ammesso in Costituzione in tre ipotesi) deve essere valutato con ragionevolezza.
  • Quarto comma: “In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto”. Un ufficiale di polizia giudiziaria può rimuovere o sequestrare manifesti o volantini giudicati gravemente lesivi ai diritti costituzionali ma tale provvedimento deve essere convalidato entro 24h dall’Autorità giudiziaria.
  • Quinto comma: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. Principio di trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica senza per questo agganciarlo a un elemento di doverosità. Evitare fattori di discrezionalità amministrativa in fatto di sostegno ai giornali. Tale comma è rimasto lettera morta per quasi un trentennio. Hanno dato attuazione a questo comma le leggi sull’editoria 62 del 2001 e le leggi in materia di emittenza radiotelevisiva.
  • Sesto comma: “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. Unico limite esplicito all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero riferito al buon costume, sulla quale sono sorti parecchi contrasti di dottrina, soprattutto per l’evoluzione dei costumi -> concetto legato al reale o potenziale per azione da parte della collettività. Si rimanda sempre al legislatore ordinario per i provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere eventuali violazioni (riserva di legge garanzia di pluralismo nell’individuazione di confini di esercizio dei diritti fondamentali per lo sviluppo della personalità).

Diritto di informare, diritto ad informarsi, diritto di essere informati

Tre profili della libertà di informazione. Solo se si è sufficientemente informati sulla realtà si può compiere scelte pienamente consapevoli e rispondere alla partecipazione richiesta dallo Stato (sovranità popolare). Dagli anni Settanta si fa strada la tendenza di riconoscere pari dignità alla dimensione attiva e passiva della libertà di informazione -> diritto di informare e di essere informati. Lo Stato deve garantire a tutti il diritto ad essere informati, da una parte eliminando gli ostacoli che impediscono la libera circolazione delle informazioni, per esempio eventuali censure all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, dall’altra favorendo il libero accesso alle notizie a disposizione. Il diritto ad informarsi va dunque inteso come diritto ad acquisire informazioni messe a disposizione di tutti (non precluse a chi voglia accedervi) ma anche come diritto ad entrare in possesso di notizie non ancora disponibili al grande pubblico per approfondimento (ricerca che non travalichi i confini assegnatigli).

Sottolineiamo quattro caratteristiche del diritto all’informazione:

  • Pluralismo delle fonti a cui attingere -> assicura effettiva libertà di manifestazione del pensiero evitando che essa diventi appannaggio solo di pochi a scapito di tanti, inoltre occorre distacco tra l’operatore informativo e i fatti trattati per garantire imparzialità e correttezza (prevenire tendenziosità)
  • Obiettività e imparzialità
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 123prince123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione per le imprese e i media e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Razzante Ruben.
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