DIRITTO DELL’ECONOMIA
02/03/2021
Il diritto dell’economia studia quel complesso di regole che il legislatore appone ai processi economici e alle
regole del mercato finanziario. Sono le regole che presidiano l’attività finanziaria, dove ci sono soggetti che
per mestiere esercitano il credito e il risparmio.
Il mercato finanziario è il luogo dove si incontrano domanda e offerta. La domanda e l’offerta devono
seguire regole giuridiche. La banca centrale europea governa il sistema finanziario
In Italia l’ordinamento giuridico (insieme delle regole che presidiano a governare una nazione) in materia
finanziaria si spacchetta in tre filoni: il filone bancario, il filone assicurativo e il filone dell’intermediazione
finanziaria
SETTORE BANCARIO
Il filone bancario è quello della regolamentazione dell’attività delle banche.
Il decreto legislativo 385/1993 riduce in un testo unico tutte le norme che riguardano l’attività bancaria
(TUB). Prima l’attività bancaria era spezzettata.
Nel 1926 la Banca d’Italia diventa l’istituto di emissione unico.
Con la legge bancaria del 1936 si disegna un assetto organico all’ordinamento creditizio, in grado di farlo
sopravvivere fino al TUB (1993). Con quest’ultimo si designano le attività riservate esclusivamente alle
banche, ossia:
- Raccolta del risparmio
- Esercizio del credito
In precedenza le banche si dividevano in:
- Banche ordinarie: Raccoglievano e prestavano a breve termine, principalmente a persone
fisiche e piccole imprese
- Istituti di credito speciale: Raccoglievano e prestavano a medio-lungo termine, principalmente a
imprese di grandi dimensioni.
Questo fino al 1993, con l’emanazione del TUB e la nascita della banca universale, la quale può fare raccolta
e prestiti a sia breve che m/l termine. Da allora la banca può offrire un’ampia serie di servizi, compresi
quelli finanziari, assicurativi, di intermediazione a 360°, oltre alla raccolta e all’esercizio del credito. Inoltre
la banca diventa un’impresa privata di interesse pubblico.
Esistono due criteri base di natura economico-giuridica relativi alla gestione bancaria:
1. Principio della concordanza di scadenze: Rendere concordi la raccolta e l’esercizio del credito.
Ossia, se raccolgo denaro a breve l’esercizio sarà a breve. Quindi se raccolgo denaro a breve non
posso prestarlo a medio-lungo termine, altrimenti non avrò soldi da restituire nel breve periodo.
2. Principio del frazionamento del rischio: La banca non può avere solo dieci clienti, solo a breve e solo
dello stesso settore, perché se fallisce quel settore il prestito della banca non può essere restituito,
quindi si devono frazionare i prestiti in diversi settori merceologici.
Il frazionamento può essere:
a. Soggettivo: Si finanziano imprese che operano in settori diversi in modo da evitare di
risentire in modo molto marcato delle eventuali difficoltà di un settore economico. 1
b. Oggettivo: Si fraziona il credito da prestare, ossia si concedono prestiti di importo limitato a
un largo numero di clienti in modo da evitare di legarsi a pochi clienti che devono restituire
alla banca grosse somme.
Questi due criteri devono sempre essere in equilibrio, per avere una sana e prudente
gestione della banca.
Con la direttiva CEE del 1993 vengono introdotti diversi principi (validi per tutti e 3 i settori):
I. Home Country Control: questo afferma che, nell’UE (ex CE) la vigilanza resta compito del paese
d’origine della banca.
II. Principio del mutuo riconoscimento: Se un paese all’interno dell’UE riconosce una banca,
quest’ultima è automaticamente riconosciuta in tutti gli stati membri.
III. Principio di reciprocità: Per le banche extracomunitarie, si verifica che abbiano requisiti minimi pari
a quelli del nostro paese, inoltre deve essere concesso alle banche italiane di aprire nel paese in
questione.
SETTORE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Questo settore riguarda l’intermediazione tra soggetti che hanno risparmio da investire, dunque l’attività
svolta è quella raccolta e investimento del risparmio.
Prima del 1974, questa a attività era riservata agli agenti di cambio.
Con la legge 216/1974 nasce la CONSOB, l’organo di controllo del mercato finanziario italiano, e viene così
regolato il mercato stesso.
Legge SIM 1/1991 (società di intermediazione mobiliare) è la legge che istituisce gli intermediari finanziari
ad investire il risparmio dei cittadini che ne fanno richiesta. Disciplina l’organizzazione dei mercati mobiliari
e regolamenta l’attività di intermediazione mobiliare (titoli a medio lungo termine).
Quindi le SIM entrano prevalentemente nel mercato finanziario e si pongono come intermediari
specializzati. Anche le banche possono fare l’attività di intermediazione finanziaria, tuttavia le SIM non
possono fare l’attività bancaria. Sono svolte sempre in regime privatistico con interesse pubblico.
Con il d.lgs. 58/1998 si crea il Testo Unico della Finanza (TUF), che va a regolamentare il mercato
finanziario.
SETTORE ASSICURATIVO
Nasce come settore a controllo pubblico.
Con la lg. 576/1982 si crea l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS)
Con il d.lgs. 209/2005 si viene a creare il CAP (Codice assicurazioni private), ossia il testo unico delle
assicurazioni.
Fondamenta costituzionali:
Art. 41: Impresa libera ma sotto il controllo della legge
Art. 47: Tutela del risparmio e controllo del credito 2
Autorità di vigilanza: Autorità amministrative indipendenti dallo Stato.
Per le imprese di investimento mobiliare (SIM, SGR, SICAV) vi è un duplice profilo di vigilanza:
• Banca d’Italia: Presidia sugli aspetti di attività patrimoniale (impresa sana)
• CONSOB: Verifica che ci sia trasparenza e correttezza
Se la Banca d’Italia nel controllo di una SIM dovesse trovare problemi di trasparenza, si confronterebbe con
la CONSOB per l’eventuale sanzione e viceversa.
Questa è detta vigilanza concorrente, perché si concorre a vigilare un’impresa.
Anche tra BDI e IVASS c’è vigilanza concorrente.
La BCE emette moneta ed emana norme e regole di comportamento.
Ci sono tre autorità europee, nate nel 2010, che vigilano sui tre mercati:
I. EBA (per le banche)
II. ESMA (per il settore intermediari finanziari)
III. EIOPA (per le assicurazioni)
Le autorità nazionali devono adeguarsi alle eventuali normative emanate dalle autorità europee.
La vigilanza operativa (che da regole quotidiane alle banche) è rimasta in capo alla banca d’Italia.
I destinatari del TUB (autorità BDI) sono:
1. Banche
2. Istituti di moneta elettronica
3. Istituti di pagamento
4. Gruppi bancari
5. Intermediari finanziari
I destinatari del TUF (autorità CONSOB) sono:
1. Soggetti abilitati a servizi di investimenti e accessori
I destinatari del CAP (autorità IVASS) sono:
1. Imprese assicurative
2. Gruppi assicurativi
3. Attività di riassicurazione
Secondo il TUB, le autorità devono vigilare su
- sana e prudente gestione dei soggetti vigilati
- stabilità complessiva del sistema finanziario
- efficienza e la competitività del sistema finanziario
- sull’osservanza delle leggi
Secondo il TUF, la vigilanza ha come obiettivi:
- salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario
- tutela degli investitori
- stabilità e funzionamento del sistema finanziario
- competitività del sistema finanziario
- osservanza delle leggi
Nel CAP la vigilanza ha la finalità principale della adeguata protezione degli assicurati, trasparenza e
sicurezza.
Con l’introduzione dei testi unici si ha la vigilanza prudenziale, mentre in precedenza vi era la vigilanza
strutturale.
La vigilanza si esercita in vario modo, è anche considerata una barriera all’ingresso per chi manca dei
requisiti necessari. 3
L’unione bancaria europea è formata da:
• BCE: Svolge un ruolo di coordinamento su tutte le altre banche
• Singole banche: Sono obbligate alla cooperazione tra di loro e con BDI.
Unione bancaria europea significa che i percorsi della vigilanza prudenziale sono in capo alle singole
autorità nazionale, le quali cooperano tra loro. Coordinamento e cooperazione vengono attuati da parte
della BCE.
La BCE regola l’attività bancaria emanando norme, le quali hanno effetto diretto negli stati membri
dell’Unione. Non vi è il bisogno di atti di recepimento (norme interne), in quanto sono immediatamente
vigenti nello stato.
Istituzione a capo del sistema bancario europeo:
SEVIF (sistema europeo vigilanza finanziaria) costituito nel 2010, definisce i rapporti in termini di vigilanza
prudenziale da attuare nei vari paesi dell’Unione. È composto dal:
1. AEV (Autorità europee di vigilanza): EBA, ESMA, EIOPA
2. CERS/ESBR (Comitato europeo per il rischio sistematico): è responsabile della vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario dell’UE, delinea le regole macro che devono essere
applicate a livello nazionale.
3. Autorità nazionali di vigilanza
Tre pilastri dell’unione bancaria:
1. SMM/MVU: meccanismo di vigilanza unico, entrato in vigore nel 2014 e si fonda sulla vigilanza sui
singoli intermediari (vigilanza microprudenziale). Risponde alla BCE, e a seconda che le banche
siano “significant” o meno, hanno delle regole specifiche. Le banche significant hanno un rapporto
diretto di vigilanza con la BCE, mentre le “less significant” si rapportano unicamente con le banche
di ciascuna nazione (es: Banca popolare del cassinate si rapporta con BDI, Intesa San Paolo con
BCE).
La banca centrale europea in questo ambito ha potere di dettare regole, fare ispezioni e indagini
sulla banca in ambito UE, quindi fare:
I. Valutazioni prudenziali, ossia ottenere notizie, relazioni o bilanci in qualsiasi momento o
effettuare ispezioni in loco
II. Dare o revocare la licenza delle banche
III. Valutare operazioni straordinarie
IV. Assicurare la conformità alle normative UE
V. Fissare i requisiti minimi patrimoniali per scongiurare crisi, che possono essere modificati
in base alle esigenze.
Questo meccanismo però non rappresenta una delega di poteri, ma un meccanismo congiunto
di vigilanza. 4
2. SRM/MRU: Meccanismo unico di risoluzione (delle crisi in materia bancaria). È una disciplina che
vige dal 2015, e va a identificare uno schema tipo per tutte le crisi bancarie, con l’obiettivo di
prevenire tutte le eventuali crisi negli stadi iniziali. Il MVU verifica che le banche abbiano sempre a
disposizione un recovery plan, e deve inoltre esprimere un parere sul resolution plan, predisposto
per ogni banca dall’Autorità di risoluzione (Nel nostro caso BDI).
Quando non si riesce a gestire la crisi sul nascere c’è il BAIL IN, ossia il salvataggio interno. Con
questo si ripartisce il costo della crisi tra gli azionisti interni – e, se necessario, tra i creditori –
tramite un accordo, in modo che la banca si salvi.
Se il salvataggio interno è possibile, si passa al BAIL OUT (salvataggio esterno), con il quale
interviene lo stato di appartenenza della banca in crisi, comprando i debiti della banca per
immettere liquidità (es monte paschi di Siena). I benefici sono la prevenzione e gestione delle crisi,
che diventa congiunta con quote versate dalle singole banche. Il meccanismo di risoluzione unico
non si basa solo sul bail in o il bail out, ma è previsto anche un fondo di risoluzione unico (single
resolution fund) tramite finanziamenti delle singole banche, così che se dovesse avvenire una crisi, i
soldi sarebbero già disponibili. Questo fondo verrebbe sfruttato solo nel caso in cui si volessero
escludere una o più categorie di creditori nel processo di bail in, e nonostante la sua applicazione,
fossero necessari altri fondi.
3. EDIS: Sistema di assicurazione dei depositi. Questo, in caso di insolvenza da parte di banche in crisi,
rimborsa i depositanti. 5
POTERI DELLA BANCA D’ITALIA
La BDI è un ente pubblico regolato da norme nazionali ed europee. Fa parte dell’Eurosistema, composto
dalle banche centrali degli altri paesi comunitari e dalla BCE. È inoltre un’autorità appartenente al MRU e
MVU.
Le funzioni della BDI sono:
- Concorrere alle decisioni di politica monetaria unica nell’area euro e svolgere i connessi compiti di
banca centrale
- Effettuare operazioni sui cambi, in conformità con le norme fissate dall’Eurosistema
- Gestire le riserve valutarie proprie (oltre a gestire una parte delle riserve della BCE per conto di
quest’ultima)
- Produrre banconote in euro, in base alla quota definita dall’Eurosistema, gestire la circolazione del
contante e contrastare la contraffazione
- Vigilare sui circuiti di pagamento (Carta di credito, MasterCard, Visa)
- Supervisionare i mercati nazionali
- Gestire la tesoreria dello stato, i pagamenti della pubblica amministrazione, il debito pubblico e
contrastare l’usura
- Contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, attraverso la UIF (Unità di Informazione
Finanziaria), che svolge una funzione di prevenzione.
- Svolgere attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario e giuridico
La banca d’Italia ha il potere normativo della vigilanza regolamentare sul sistema nazionale art (53 TUB) e
ha come oggetto 5 ambiti:
1. L’adeguatezza patrimoniale, ossia verificare il patrimonio minimo delle banche (capitale sociale)
2. Contenimento del rischio, per limitare i rischi che le banche corrono quotidianamente
3. Partecipazioni detenibili, ossia la BDI ha stabilito un minimo e un massimo di partecipazioni che le
banche possono detenere
4. Governo societario, ossia definisce la forma degli organi di controllo delle banche e i ruoli della
Governance
5. Informativa al pubblico, ossia definisce le regole per la comunicazione al pubblico dei risparmiatori,
dei soci e i cittadini.
I principali poteri in ambito di vigilanza sono:
1. Vigilanza ispettiva (Art. 54, TUB): Potere di effettuare ispezioni ai soggetti vigilati. L’esito delle
ispezioni è il verbale (report).
2. Vigilanza informativa (Art. 51, TUB): Potere di richiede informazioni ai soggetti vigilati in qualsiasi
momento.
3. Vigilanza regolamentare (Art. 6, TUB)
La vigilanza prudenziale è l’insieme delle tre tipologie di vigilanze.
Gli stessi poteri di vigilanza li ha anche la CONSOB per quanto riguarda gli intermediari finanziari e l’IVASS
per quanto riguarda le imprese assicurative.
Infine la BDI emette dei provvedimenti, i quali possono essere:
- Regolamenti: atti normativi generali e astratti
- Provvedimenti amministrativi generali: provvedimenti destinati a tutti i soggetti vigilati, la cui
mancata osservanza determina sanzioni amministrative
- Provvedimenti particolari: destinati a singoli soggetti vigilati 6
CONSOB
Se una società si vuole quotare in borsa passa per CONSOB.
La CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) nasce con la legge 216/1974 con lo scopo di
dare un’organizzazione alle borse valori.
Il TUF assegna alla CONSOB il potere di
- vigilanza su trasparenza e correttezza dei comportamenti, con assegnazione di poteri
regolamentari, ispettivi e sanzionatori
- sana e prudente gestione, con l’obiettivo di garantire la tutela degli investitori, la stabilità, la
competitività e il buon funzionamento mercato finanziario
La vigilanza regolamentare della CONSOB (art. 6 TUF) regola gli obblighi in materia di:
- Trasparenza: obblighi informativi, in particolar modo sulla rischiosità degli strumenti finanziari,
criteri da adottare nella comunicazione pubblicitaria e obblighi di comunicazione e rendicontazione
ai clienti
- Correttezza del comportamento dell’intermediario: obbligo di acquisire informazioni dei clienti per
valutare l’appropriatezza dei servizi di investimento
[Inoltre osserva i principi relativi all’autonomia dei soggetti (non si possono dettare regole che invadano l’imprenditorialità privata),
alla proporzionalità (in senso oggettivo riferita al tipo di rischio e soggettivo bisogna parametrare i controlli di autorità in base
all’impresa) ed agevola l’innovazione e la concorrenza.]
La vigilanza informativa è regolamentata dall’art 8 TUF
La vigilanza ispettiva è regolamentata dall’art 10 TUF
AGCM
L’antitrust in Italia nasce nel 1990 sotto il nome di AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato). Il suo scopo è quello di tutelare il consumatore, favorendo la concorrenza nel mercato,
contrastando pratiche commerciali scorrette e verificando che non vi siano clausole ingannevoli nei
contratti tra aziende e consumatori.
BANCHE
Con le riforme del 1936 c’è stata la prima legge bancaria che aveva disegnato un sistema a due blocchi:
- Banche ordinarie: Raccoglievano e prestavano a breve termine, principalmente a persone
fisiche e piccole imprese
- Istituti di credito speciale: Raccoglievano e prestavano a medio-lungo termine, principalmente a
imprese di grandi dimensioni.
Questa specializzazione finisce negli anni 90 con l’emanazione del TUB (D.lgs. 385/1993), venendosi a
creare una banca universale. Tutte le banche si trasformarono in S.P.A. controllate da fondazioni, le quali
conservarono poteri di diritto pubblico.
Esistono tre tipologie di soggetti che possono esercitare l’attività bancaria:
1. Banca “a scopo di lucro”: È una SPA, ed è l’unica tipologia che un imprenditore può
scegliere
2. Banca popolare: È Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (SCARL)
3. Banca di credito cooperativo: Come la precedente, è una SCARL.
Per costituire una banca SPA c’è bisogno dell’autorizzazione da parte della BCE, su
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