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UTILIZZO AZIONE RISARCITORIA

Negli ultimi anni c’è stata una scoperta dell’uso di tale azione anche da parte di

soggetti forti. Nella storia del nostro Paese i filoni di azioni risarcitorie hanno

riguardato soprattutto la tutela di soggetti deboli: prima sentenza a riconoscere

rimedio risarcitorio Sentenza Franchovich : si trattava di tutelare i lavoratori di

società coinvolti in una crisi aziendale e l’obbligo degli stati membri di stabilire un

fondo di garanzia per le ipotesi di società fallite ed insolventi nei confronti dei

lavoratori. Altro caso riguarda i medici specializzandi perché in passato essi

prestavano un’attività a tutti gli effetti di carattere lavorativo, e non solo formativa,

non ricevendo alcuna remunerazione. Successivamente sotto la spinta della corte di

giustizia si è riconosciuto tale diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.

Altro filone del nostro paese è quello riguardante la sentenza Traghetti del

Mediterraneo in cui si tutelava una società fallita perché costretta a competere con

un’impresa beneficiaria di aiuti di stato. Da ultimo la condanna del nostro paese ha

riguardato i danni subiti da una donna vittima di reati violenti che non aveva potuto

beneficiare di un indennizzo. Anche in questo caso si trattava di un soggetto debole. Si

presenta una netta evidenza di questa azione nel tutelare i soggetti deboli almeno dal

punto di vista statistico perché spesso , almeno in passato, i soggetti forti avevano

diversi strumenti a disposizione come l’attività di lobbying, attività tese ad influenzare

i parlamenti nazionali… CAPITOLO 2

La Giurisprudenza della Corte Le Sentenze

La prima sentenza che ha affermato il principio della responsabilità risarcitoria degli

Franchovich.

stati membri per violazione del diritto dell’UE è la sentenza In realtà

questo principio era già desumibile da alcune sentenze della corte. Il problema che si

poneva era la mancata attuazione da parte del nostro paese di alcune disposizioni di

una direttiva comunitaria che prevedeva specifiche garanzie a tutela dei crediti

vantati dai lavoratori in caso di insolvenza dei datori di lavoro. Queste garanzie si

traducevano nella creazione di un fondo di garanzia da utilizzare per corrispondere ai

lavoratori, in caso di inadempienza o insolvenza dei datori, i crediti da loro vantati nei

confronti dei datori. Il nostro Paese non aveva trasposto la direttiva comunitaria le cui

disposizioni non erano provviste di effetto diretto quindi, pur indicando con chiarezza

il soggetto beneficiario della garanzia e il suo contenuto, era necessaria un’attività da

parte del nostro stato per dar vita a questo fondo. La corte stabilì che queste direttive

non erano suscettibili di immediata applicazione. L’unico modo per tutelare i

lavoratori era il rimedio risarcitorio. Questa sentenza, tuttavia, sollevava una serie di

questioni: la prima riguardava l’uso del rimedio, esso fu chiarito nella sentenza

Brasserie. Brasserie

Nella sentenza la corte fornisce spiegazioni circa l’uso di tale rimedio.

In primo luogo essa stabilisce un parallelismo tra responsabilità risarcitoria degli stati

e responsabilità risarcitoria dell’unione. Per quanto riguarda la questione di carattere

generale in merito alla possibilità di invocare questo rimedio anche nell’ipotesi di

norma provvista di effetto diretto la corte fornisce risposta di segno positivo. La corte

afferma che l’effetto diretto può essere in alcuni casi inadeguato ad assicurare la piena

reintegrazione del soggetto leso e pur in presenza di una norma provvista di effetto

diretto, ciò non impedisce la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, si tratta

di affiancare la tutela risarcitoria a quella sostanziale. Le conclusioni dell’avv.

Generale, il prof.re Tesauro, chiarivano che nell’ipotesi di norma provvista di effetto

diretto l’elaborazione teorica sul risarcimento dei danni è anche più lineare rispetto

quella di norma sprovvista di effetto diretto perché il singolo ha già la possibilità di

agire direttamente dinanzi al giudice nazionale e far valere direttamente la norma

dell’unione al posto della norma nazionale. Si tratta di affiancare la tutela sostanziale

( disapplicazione della norma nazionale contrastante con la norma dell’UE ), alla

tutela risarcitoria dinanzi allo stesso giudice, mentre nell’ipotesi di norma sprovvista

di effetto diretto la soluzione è più complessa: in questo caso non è prevista la

possibilità di invocare direttamente la norma violata dinanzi al giudice nazionale. Il

soggetto può sollecitare l’intervento della commissione per mezzo di una procedura

d’infrazione ma non ha un’azione di tutela sostanziale dinanzi al giudice nazionale

salvo che non ricorra l’ipotesi della interpretazione conforme. Il riconoscimento

dell’azione di risarcimento del danno si può riconoscere anche nell’ipotesi di norma

provvista di effetto diretto sempre chè sussistano determinate condizioni e la tutela

sostanziale non sia in grado di soddisfare integralmente il soggetto leso. Con questa

di carattere

sentenza la corte riconosce che il rimedio risarcitorio è un rimedio

generale prescinde dall’effetto diretto o meno della norma violata.

che Sempre

dell’organo

in questa sentenza la Corte si è occupata del principio dell’indifferenza

che abbia commesso la violazione e di unità dello Stato. (si poneva, infatti, il

problema della responsabilità del legislatore). Il danno può essere provocato anche

dalla legge, non necessariamente dagli atti di esecuzione o atti di carattere

amministrativo e la responsabilità dello stato ricade anche sul legislatore, perché egli

è tenuto a rispettare i vincoli derivanti dai trattati che ricadono sugli Stati membri.

All’epoca questo ragionamento non appariva altrettanto lineare soprattutto in virtù

del fatto che diversi ordinamenti escludevano la responsabilità del legislatore o la

riconoscevano solo in determinati casi es. Regno Unito in cui la legge era munita del

sigillo della Regina, impensabile una responsabilità del legislatore! La Corte, tuttavia,

afferma che il principio di irresponsabilità dello stato è destinato a cadere in forza del

principio della supremazia, del primato del diritto dell’unione sul diritto

interno in virtù del fatto che gli stati hanno volontariamente ceduto quote di

sovranità e ne devono accettare le conseguenze.

Nel nostro ordinamento il fondamento costituzionale che consente di affermare il

principio del primato è l’art.11 Cost. / art.117.

Le violazioni del legislatore che possono coinvolgere la responsabilità dello stato

possono essere di vario tipo ( attività/inattività ) spesso dipendono dalla violazione di

direttive ( sentenza Franchovich ) in quanto gli stati non le recepiscono nei termini o

non le recepiscono proprio o non correttamente. Le violazioni possono riguardare

qualsiasi norma o principio dell’UE. Nella suddetta sentenza la violazione riguardava

norme dei trattati quindi si parla di diritto primario. Ci può essere una violazione dei

principi fondamentali, dei principi generali del diritto dell’UE, di un accordo

internazionale o di una sentenza della Corte. L’ipotesi più ricorrente è quella della

mancata , non corretta, non tempestiva attuazione di una direttiva.

Tornando alla responsabilità del legislatore e al ripensamento della sovranità statale,

possiamo dire che qualsiasi potere dello stato può essere sindacato qualora sia in

contrasto con il diritto dell’UE. Questo principio si è affermato soprattutto ponendo

l’accento sulla persona fisica o giuridica che abbia subito la violazione del diritto

dell’unione perché la responsabilità dello stato per danni causati ai singoli altro non è

che un mezzo per rendere effettiva la tutela dei diritti dei singoli.

In altre sentenze si è posto il problema della responsabilità dello stato per le violazioni

commesse dall’amministrazione centrale o locale. La violazione deve riguardare norme

vincolanti e non norme non vincolanti. La violazione di un parere / raccomandazione

non comporta in linea di massima una responsabilità risarcitoria dello stato. Nella

Edly Tomas

sentenza si è precisato che il soggetto responsabile è sempre lo stato. Il

problema si è posto per quegli stati a struttura federale per i danni cagionati da enti

locali o regionali ed anche con riferimento a tale ipotesi la corte ha conferito sempre la

stessa risposta: la responsabilità agli occhi dell’unione europea è dello stato. Se lo

stato decida di far rispondere materialmente del risarcimento dei danni al soggetto che

Per il

abbia materialmente commesso la violazione è un problema di diritto interno.

diritto dell’UE il soggetto responsabile rimane sempre lo stato a prescindere

dal soggetto individuato a provvedere materialmente all’erogazione del

pagamento. Nell’ipotesi , poi , in cui il pagamento non dovesse risultare soddisfacente

Il diritto dell’UE

o completo ne risponde non l’amministrazione ma sempre lo stato.

stabilisce uno standard di tutela minimo che deve essere rispettato, alcuni

stati possono stabilire uno standard di tutela più elevato come affiancare alla

responsabilità dello stato quella di un altro organo ma ciò deve risultare dal diritto

interno di cui l’Unione non è responsabile. Per il diritto dell’Unione il responsabile è lo

stato poi costituisce un problema di diritto interno se lo stato intenda agire in rivalsa

nei confronti di colui che abbia commesso la violazione o se preveda una responsabilità

solidale, aggiuntiva dell’organo che abbia causato la violazione.

SENTENZE KOBLER – TRAGHETTI DEL MEDITERANNEO

Si pongono due problemi che sono stati portati all’attenzione della corte di giustizia: il

problema del giudicato, dell’intangibilità del giudicato ed il problema

dell’indipendenza e autonomia dei giudici.

Per quanto concerne l’intangibilità del giudicato la responsabilità risarcitoria per fatto

del giudice, dipende da una sentenza di un giudice di ultima istanza perché la

decisione del giudice di non ultima istanza può essere impugnata dinanzi ad un

giudice di grado superiore, essa è sempre rimediabile, quindi il problema si pone per le

sentenze non più impugnabili essendo pronunciate da giudice di ultima istanza. Per

quanto riguarda la questione del giudicato, la corte ha più volte evidenziato che il

Dettagli
A.A. 2017-2018
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher victoriademaio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Ferraro Fabio.