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UTILIZZO AZIONE RISARCITORIA
Negli ultimi anni c’è stata una scoperta dell’uso di tale azione anche da parte di
soggetti forti. Nella storia del nostro Paese i filoni di azioni risarcitorie hanno
riguardato soprattutto la tutela di soggetti deboli: prima sentenza a riconoscere
rimedio risarcitorio Sentenza Franchovich : si trattava di tutelare i lavoratori di
→
società coinvolti in una crisi aziendale e l’obbligo degli stati membri di stabilire un
fondo di garanzia per le ipotesi di società fallite ed insolventi nei confronti dei
lavoratori. Altro caso riguarda i medici specializzandi perché in passato essi
prestavano un’attività a tutti gli effetti di carattere lavorativo, e non solo formativa,
non ricevendo alcuna remunerazione. Successivamente sotto la spinta della corte di
giustizia si è riconosciuto tale diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.
Altro filone del nostro paese è quello riguardante la sentenza Traghetti del
Mediterraneo in cui si tutelava una società fallita perché costretta a competere con
un’impresa beneficiaria di aiuti di stato. Da ultimo la condanna del nostro paese ha
riguardato i danni subiti da una donna vittima di reati violenti che non aveva potuto
beneficiare di un indennizzo. Anche in questo caso si trattava di un soggetto debole. Si
presenta una netta evidenza di questa azione nel tutelare i soggetti deboli almeno dal
punto di vista statistico perché spesso , almeno in passato, i soggetti forti avevano
diversi strumenti a disposizione come l’attività di lobbying, attività tese ad influenzare
i parlamenti nazionali… CAPITOLO 2
La Giurisprudenza della Corte Le Sentenze
→
La prima sentenza che ha affermato il principio della responsabilità risarcitoria degli
Franchovich.
stati membri per violazione del diritto dell’UE è la sentenza In realtà
questo principio era già desumibile da alcune sentenze della corte. Il problema che si
poneva era la mancata attuazione da parte del nostro paese di alcune disposizioni di
una direttiva comunitaria che prevedeva specifiche garanzie a tutela dei crediti
vantati dai lavoratori in caso di insolvenza dei datori di lavoro. Queste garanzie si
traducevano nella creazione di un fondo di garanzia da utilizzare per corrispondere ai
lavoratori, in caso di inadempienza o insolvenza dei datori, i crediti da loro vantati nei
confronti dei datori. Il nostro Paese non aveva trasposto la direttiva comunitaria le cui
disposizioni non erano provviste di effetto diretto quindi, pur indicando con chiarezza
il soggetto beneficiario della garanzia e il suo contenuto, era necessaria un’attività da
parte del nostro stato per dar vita a questo fondo. La corte stabilì che queste direttive
non erano suscettibili di immediata applicazione. L’unico modo per tutelare i
lavoratori era il rimedio risarcitorio. Questa sentenza, tuttavia, sollevava una serie di
questioni: la prima riguardava l’uso del rimedio, esso fu chiarito nella sentenza
Brasserie. Brasserie
Nella sentenza la corte fornisce spiegazioni circa l’uso di tale rimedio.
In primo luogo essa stabilisce un parallelismo tra responsabilità risarcitoria degli stati
e responsabilità risarcitoria dell’unione. Per quanto riguarda la questione di carattere
generale in merito alla possibilità di invocare questo rimedio anche nell’ipotesi di
norma provvista di effetto diretto la corte fornisce risposta di segno positivo. La corte
afferma che l’effetto diretto può essere in alcuni casi inadeguato ad assicurare la piena
reintegrazione del soggetto leso e pur in presenza di una norma provvista di effetto
diretto, ciò non impedisce la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, si tratta
di affiancare la tutela risarcitoria a quella sostanziale. Le conclusioni dell’avv.
Generale, il prof.re Tesauro, chiarivano che nell’ipotesi di norma provvista di effetto
diretto l’elaborazione teorica sul risarcimento dei danni è anche più lineare rispetto
quella di norma sprovvista di effetto diretto perché il singolo ha già la possibilità di
agire direttamente dinanzi al giudice nazionale e far valere direttamente la norma
dell’unione al posto della norma nazionale. Si tratta di affiancare la tutela sostanziale
( disapplicazione della norma nazionale contrastante con la norma dell’UE ), alla
tutela risarcitoria dinanzi allo stesso giudice, mentre nell’ipotesi di norma sprovvista
di effetto diretto la soluzione è più complessa: in questo caso non è prevista la
possibilità di invocare direttamente la norma violata dinanzi al giudice nazionale. Il
soggetto può sollecitare l’intervento della commissione per mezzo di una procedura
d’infrazione ma non ha un’azione di tutela sostanziale dinanzi al giudice nazionale
salvo che non ricorra l’ipotesi della interpretazione conforme. Il riconoscimento
dell’azione di risarcimento del danno si può riconoscere anche nell’ipotesi di norma
provvista di effetto diretto sempre chè sussistano determinate condizioni e la tutela
sostanziale non sia in grado di soddisfare integralmente il soggetto leso. Con questa
di carattere
sentenza la corte riconosce che il rimedio risarcitorio è un rimedio
generale prescinde dall’effetto diretto o meno della norma violata.
che Sempre
dell’organo
in questa sentenza la Corte si è occupata del principio dell’indifferenza
che abbia commesso la violazione e di unità dello Stato. (si poneva, infatti, il
problema della responsabilità del legislatore). Il danno può essere provocato anche
dalla legge, non necessariamente dagli atti di esecuzione o atti di carattere
amministrativo e la responsabilità dello stato ricade anche sul legislatore, perché egli
è tenuto a rispettare i vincoli derivanti dai trattati che ricadono sugli Stati membri.
All’epoca questo ragionamento non appariva altrettanto lineare soprattutto in virtù
del fatto che diversi ordinamenti escludevano la responsabilità del legislatore o la
riconoscevano solo in determinati casi es. Regno Unito in cui la legge era munita del
sigillo della Regina, impensabile una responsabilità del legislatore! La Corte, tuttavia,
afferma che il principio di irresponsabilità dello stato è destinato a cadere in forza del
principio della supremazia, del primato del diritto dell’unione sul diritto
interno in virtù del fatto che gli stati hanno volontariamente ceduto quote di
sovranità e ne devono accettare le conseguenze.
Nel nostro ordinamento il fondamento costituzionale che consente di affermare il
principio del primato è l’art.11 Cost. / art.117.
Le violazioni del legislatore che possono coinvolgere la responsabilità dello stato
possono essere di vario tipo ( attività/inattività ) spesso dipendono dalla violazione di
direttive ( sentenza Franchovich ) in quanto gli stati non le recepiscono nei termini o
non le recepiscono proprio o non correttamente. Le violazioni possono riguardare
qualsiasi norma o principio dell’UE. Nella suddetta sentenza la violazione riguardava
norme dei trattati quindi si parla di diritto primario. Ci può essere una violazione dei
principi fondamentali, dei principi generali del diritto dell’UE, di un accordo
internazionale o di una sentenza della Corte. L’ipotesi più ricorrente è quella della
mancata , non corretta, non tempestiva attuazione di una direttiva.
Tornando alla responsabilità del legislatore e al ripensamento della sovranità statale,
possiamo dire che qualsiasi potere dello stato può essere sindacato qualora sia in
contrasto con il diritto dell’UE. Questo principio si è affermato soprattutto ponendo
l’accento sulla persona fisica o giuridica che abbia subito la violazione del diritto
dell’unione perché la responsabilità dello stato per danni causati ai singoli altro non è
che un mezzo per rendere effettiva la tutela dei diritti dei singoli.
In altre sentenze si è posto il problema della responsabilità dello stato per le violazioni
commesse dall’amministrazione centrale o locale. La violazione deve riguardare norme
vincolanti e non norme non vincolanti. La violazione di un parere / raccomandazione
non comporta in linea di massima una responsabilità risarcitoria dello stato. Nella
Edly Tomas
sentenza si è precisato che il soggetto responsabile è sempre lo stato. Il
problema si è posto per quegli stati a struttura federale per i danni cagionati da enti
locali o regionali ed anche con riferimento a tale ipotesi la corte ha conferito sempre la
stessa risposta: la responsabilità agli occhi dell’unione europea è dello stato. Se lo
stato decida di far rispondere materialmente del risarcimento dei danni al soggetto che
Per il
abbia materialmente commesso la violazione è un problema di diritto interno.
diritto dell’UE il soggetto responsabile rimane sempre lo stato a prescindere
dal soggetto individuato a provvedere materialmente all’erogazione del
pagamento. Nell’ipotesi , poi , in cui il pagamento non dovesse risultare soddisfacente
Il diritto dell’UE
o completo ne risponde non l’amministrazione ma sempre lo stato.
stabilisce uno standard di tutela minimo che deve essere rispettato, alcuni
stati possono stabilire uno standard di tutela più elevato come affiancare alla
responsabilità dello stato quella di un altro organo ma ciò deve risultare dal diritto
interno di cui l’Unione non è responsabile. Per il diritto dell’Unione il responsabile è lo
stato poi costituisce un problema di diritto interno se lo stato intenda agire in rivalsa
nei confronti di colui che abbia commesso la violazione o se preveda una responsabilità
solidale, aggiuntiva dell’organo che abbia causato la violazione.
SENTENZE KOBLER – TRAGHETTI DEL MEDITERANNEO
Si pongono due problemi che sono stati portati all’attenzione della corte di giustizia: il
problema del giudicato, dell’intangibilità del giudicato ed il problema
dell’indipendenza e autonomia dei giudici.
Per quanto concerne l’intangibilità del giudicato la responsabilità risarcitoria per fatto
del giudice, dipende da una sentenza di un giudice di ultima istanza perché la
decisione del giudice di non ultima istanza può essere impugnata dinanzi ad un
giudice di grado superiore, essa è sempre rimediabile, quindi il problema si pone per le
sentenze non più impugnabili essendo pronunciate da giudice di ultima istanza. Per
quanto riguarda la questione del giudicato, la corte ha più volte evidenziato che il