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Fonti del diritto (Premessa)

Esistono 3 poteri:

  • Legislativo (creare il diritto, potere normativo, Parlamento)
  • Esecutivo (applicare le leggi, esercizio di funzioni amministrative, Governo)
  • Giudiziario (risolvere controversie di natura civile, penale e amministrativa, Tribunali e magistrati)

Le norme giuridiche hanno le seguenti caratteristiche:

  • Novità (modifica o individuazione di una nuova regola)
  • Generalità (fa riferimento a una generalità di individui e di casi)
  • Coercibilità (se una norma è in grado di garantire una sanzione)
  • Astrattezza (la norma si applica quando si verifica la situazione)

Esistono degli organi che fanno capo ad enti:

  • Enti pubblici esponenziali (rappresentano la collettività Stato e regioni)
  • Enti indipendenti ed autonomi (AGCOM, ANTITRUST)

“Sono fonti del diritto tutti quegli atti ai quali l’andamento giuridico conferisce il potere di creare diritto”. Per orientarsi esiste un principio gerarchico:

  • Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore.
  • Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore.
  • Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.

La “scala gerarchica nazionale”:

  • Costituzione, leggi costituzionali
  • Regolamenti dell’Unione Europea
  • Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi
  • Regolamenti del Governo

La costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente nel 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. I primi 12 articoli vengono definiti “Principi fondamentali”: il principio democratico (art. 1); il principio personalista e pluralista (art. 2); il principio di eguaglianza (art. 3); il principio lavorista (art. 4); il principio autonomistico (art. 5); il principio sulle minoranze linguistiche (art. 6); il rapporto Stato e Chiesa (art. 7)…

Parte I: Diritti e doveri dei cittadini (art. 13 al 54)

  • Rapporti civili (art. 13 al 28, Libertà individuali e collettive)
  • Rapporti etico-sociali (famiglia, salute…)
  • Rapporti economici (organizzazione del lavoro)
  • Rapporti politici (elezioni e partiti)

Parte II: Ordinamento della Repubblica (art. 55 al 139)

  • Il Parlamento (potere legislativo, le Camere e la formazione delle leggi)
  • Il presidente della Repubblica
  • Il Governo (potere esecutivo, Consiglio dei ministri, la pubblica amministrazione e gli organi ausiliari)
  • La magistratura (potere giudiziario, Ordinamento giurisdizionale e norme sulla giurisdizione)
  • Le regioni, le provincie e i comuni
  • Garanzie costituzionali (Corte costituzionale e revisione della costituzione)

La costituzione si definisce rigida in quanto per modificarla o per introdurre una norma di rango costituzionale occorre seguire una procedura aggravata. Secondo la procedura prevista dall'art. 138 cost. sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un intervallo non minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda votazione. Nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza inferiore dei due terzi dei componenti in una o in entrambe le camere, se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali la legge è sottoposta a referendum.

Il primo organo chiamato a controllare la legittimità costituzionale è il Presidente della Repubblica che effettua una serie di controlli: controllo formale e controllo sulla costituzionalità; egli secondo l’art. 74 rinvia la legge alle Camere affinché questa venga riesaminata. Un secondo organo di controllo è la Corte Costituzionale; le leggi vengono poste alla Corte o per via incidentale (il giudice che deve applicare una norma ritiene che una legge risulti essere illegittima) o per via principale (nel caso in cui lo Stato o la Regione presentano direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente della Regione e dello Stato). La Corte può rifiutare o accogliere la questione dichiarando la norma illegittima, la quale verrà espunta dall’ordinamento giuridico.

Regolamenti Unione Europea: Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea, sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati), se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.

Leggi ordinarie: Emanate dal Parlamento e possono riguardare solo le materie indicate nella costituzione; fasi: iniziativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore.

Leggi regionali: Emanate dal Consiglio Regionale e valgono solo sul territorio della regione.

Decreto legge: Emanato dal Governo, può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza», viene pubblicato su Gazzetta ufficiale, entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito.

Decreto legislativo: Emanato dal Governo; il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento, emanazione del decreto legislativo da parte del Governo.

Regolamenti del governo: Regolamenti di esecuzione e regolamenti indipendenti; AGCOM (Autorità per le garanzie delle comunicazioni elettroniche, è un'autorità amministrativa indipendente, istituita in Italia nel 1997 con sede a Napoli. L'Autorità svolge una funzione attiva di controllo dell'intero mercato delle comunicazioni, i cui attori devono conformarsi in primis ai principi dell'art. 21 della Costituzione: pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia di un'informazione imparziale, completa, obiettiva e di qualità. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni e competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato).

La “scala gerarchica comunitaria”:

  • Direttive (traccia dei principi e criteri che valgono per tutti gli Stati)
  • Regolamenti (approvati dagli organi dell’Unione Europea ed entrano in vigore direttamente negli Stati)
  • Decisioni (fanno riferimento a decisioni precise per singoli paesi)
  • Raccomandazioni (del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo)

Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona (I cap.)

I diritti e i doveri individuali sono essenzialmente rappresentati nella parte prima della Cost. dall’art. 13 e seguenti. I diritti umani diventano una categoria in espansione, non statica ed immobile nel tempo; vengono individuate diverse “generazioni” di diritti umani: la prima è quella dei diritti tradizionali (forme di libertà prevalentemente negative, rivendicate soprattutto nei confronti dello Stato, libertà da…); la seconda è rappresentata dai diritti sociali, politici ed economici (forme di libertà positive, si richiede un fare positivo da parte dello Stato); una terza generazione che si rivolge alla tutela di valori assoluti e globali (diritto alla pace, diritto allo sviluppo dei popoli, all’ambiente). L’art. 2 riconosce e garantisce i diritti dell’uomo e viene considerato come una fattispecie aperta: permette l’inserimento e l’integrazione di nuovi valori che nel corso del tempo vengono espressi dalla società.

Tra i diritti individuali, un'importanza centrale va attribuita alla libertà di manifestazione del pensiero che trova una collocazione di primo piano. È un diritto fondamentale dell’individuo che caratterizza tipicamente la formazione dello Stato liberale a garanzia della libertà di coscienza, di opinione e del pluralismo delle idee; viene definita la pietra angolare dell’ordinamento democratico. Si è sviluppato un acceso dibattito in dottrina che ha visto contrapporsi da un lato i sostenitori della tesi della libertà di manifestazione del pensiero come strumento per la realizzazione degli interessi della persona (individualismo - intendono la libertà di manifestazione del pensiero come un valore supremo dell’individuo rispetto a tutto e accetteranno con maggiore difficoltà limitazioni e controlli), dall’altro i sostenitori della sua strumentalità agli interessi della collettività (funzionalismo – pronti ad accettare limitazioni che si giustificano nel nome delle esigenze della collettività).

Le libertà di informazione nel quadro costituzionale e i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero (II-III cap.)

Art. 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”; esaminano i contenuti della libertà e i limiti (espressi e impliciti). Questo art. può essere collegato all’art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Caratteristiche art. 15:

  • Tipi di comunicazione [Tutela non solo della corrispondenza in senso stretto (epistolare, telegrafica e telefonica), ma anche ogni altra forma di comunicazione]
  • Destinatari della norma [Persone fisiche, Persone giuridiche, Formazioni sociali, Tutti i soggetti della comunicazione sono tutelati: mittente e destinatario]
  • La segretezza [Del contenuto e dei dati esteriori, tutelare l’espressione del pensiero (es. politico, religioso, sociale etc), esiste il diritto di escludere i terzi dal contenuto del messaggio]
  • Sentenza corte cost. 1030/88 [L’essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli artt. 15 e 21 Cost. si incentra effettivamente sulla comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a destinatari predeterminati e tendente alla segretezza e, nell’altra, rivolta invece ad una pluralità indeterminata di soggetti]
  • Sentenza corte cost. 81/93 [Nell’art. 15 Cost. trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati; l’art. 15 Cost. preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie]
  • I limiti [Riserva assoluta di giurisdizione, qualunque limitazione della libertà può avvenire solo con atto motivato dal AG e riserva assoluta di legge, con garanzie stabilite dalla legge]

Art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione”; indica che tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero senza alcuna distinzione di qualifiche e status. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato del AG (autorità giudiziaria). L’art. 21 non copre solamente le forme positive di manifestazione del pensiero (opinioni, idee) ma anche quelle negative ossia il diritto ad astenersi e il diritto al silenzio.

Caratteristiche art. 21:

  • Destinatari [Sia singolo che formazioni sociali]
  • Oggetto della libertà [Qualsiasi forma di espressione, non solo il “proprio pensiero” ma in generale le informazioni]
  • Libertà attiva [Libertà di informare, il titolare esercita il proprio diritto di diffondere e comunicare ad altri le informazioni di cui è a conoscenza. Esistono possibili materie “nobili” (arte, religione, scienza) rispetto alle quali la libertà di espressione gode di maggiore e più intensa protezione, diritto di cronaca e tutela rafforzata: discende da esclusione di punibilità in sede penale]
  • Libertà passiva [Libertà di essere informati, la nostra cost. tende a trascurare questo tipo di libertà, l’essere informati rappresenta una premessa indispensabile del buon funzionamento di una democrazia, si collega al art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’assemblea generale dell’ ONU, un contributo significativo proviene dalla giurisprudenza della Corte cost. in materia di radiotelevisione indicando nel “pluralismo” il suo cardine fondamentale al fine di garantire l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose (Pluralismo interno: l’apertura del mezzo informativo alle diverse tendenze politiche e culturali attraverso i media, Pluralismo esterno: concorrenza tra operatori dell’informazione in modo tale da consentire al cittadino di compiere valutazioni avendo a disposizione più punti di vista, Pluralismo sostanziale: uguali opportunità espressive alle diverse forze politiche in competizione durante le elezioni]
  • Libertà riflessiva [Libertà di informarsi, neppure questa riceve una tutela esplicita da parte della cost., si indica la facoltà di attivarsi per ricercare e acquisire informazioni non spontaneamente diffuse, possiede lo stesso presupposto logico della libertà attiva]
  • Sostanza e strumenti [Non comprende il diritto di disporre di tutti i possibili mezzi, comprende il diritto di esprimersi in condizioni di parità e si deve assicurare a tutti la possibilità potenziale di goderne in condizioni di imparzialità e obiettività]
  • I limiti (la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale)
  • I limiti espliciti: [L’unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero fissato in forma esplicita dalla cost. è quello relativo al “buon costume”, tende a configurarsi come concetto giuridico indeterminato, intendendo il comune senso del pudore, pubblica decenza, soprattutto nella sfera sessuale con particolare tutela per i minori e misure preventive per le opere cinematografiche e per la stampa]
  • I limiti impliciti individuali: [Si fa riferimento ai “diritti della personalità”: -Onore (art. 3 comma 1 pari dignità sociale dei cittadini e la loro uguaglianza dinnanzi alla legge, ingiuria: reati contro l’onore e del decoro personale, diffamazione) –Riservatezza (tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile Corte cost.) –Identità personale (art. 2 cost. l’interesse di ciascun soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità così come conosciuta); e ai “diritti di natura pubblicistica” rivolti alla tutela collettiva: - Ordine pubblico, -Esigenze di giustizia –Salvaguardia dell’onore delle istituzioni, -Segreti]

Diritto all’informazione pluralistica

Il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta tra programmi aventi caratteri eterogenei e va difeso contro l’insorgere di posizioni dominanti tali da comprimere sensibilmente questo fondamentale valore (Corte cost. n. 826/1988). Esistono:

  • Pluralismo interno (Obbligo di dare voce a tutte o al maggiore numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società)
  • Pluralismo esterno (Possibilità di ingresso di quante più voci consentano i mezzi tecnici, senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi)

Il diritto di cronaca, critica e satira (IV cap.)

La diffamazione consiste nei reati contro l’onore e della reputazione, si consuma allorquando un soggetto comunicando con più persone offende l’altrui reputazione (art. 595 c.p.); per la condotta è prevista un aggravante se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e se è recato col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (l. 47/1948). Il d.lgs. del 2000 ha modificato il sistema sanzionatorio che prevede la multa o in alternativa lavori di pubblica utilità. Per la diffamazione mediante la stampa invece, si prevede anche la reclusione da sei a tre anni.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarySpurce di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informazione e costituzione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Orofino Marco.
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