Riassunto esame Informazione e costituzione, prof. Orofino, libro consigliato Regole dell'informazione, Gardini
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Leggi ordinarie: emanate dal Parlamento e possono riguardare solo le materie indicate nella
costituzione; fasi: -iniziativa –discussione e approvazione –promulgazione –pubblicazione –entrata in
vigore.
Leggi regionali: emanate dal Consiglio Regionale e valgono solo sul territorio della regione.
Decreto legge: emanato dal Governo, può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di
urgenza», viene pubblicato su Gazzetta ufficiale, entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato
in legge dal Parlamento se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse
mai esistito.
Decreto legislativo: emanato dal Governo; il procedimento si articola in due fasi
-emanazione
nettamente distinte: di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento
emanazione del decreto legislativo da parte del Governo.
Regolamenti del governo: Regolamenti di esecuzione e regolamenti indipendenti; AGCOM (Autorità per
le garanzie delle comunicazioni elettroniche, è un'autorità amministrativa indipendente, istituita in
Italia nel 1997 con sede a Napoli. L'Autorità svolge una funzione attiva di controllo dell'intero mercato
delle comunicazioni, i cui attori devono conformarsi in primis ai principi dell'art. 21 della Costituzione:
pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia di un'informazione imparziale, completa, obiettiva
e di qualità. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni e competenze in materia
tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato).
La “scala gerarchica comunitaria”, sono fonti esterne all’ordinamento statale: -Direttive (traccia dei
principi e criteri che valgono per tutti gli Stati), -Regolamenti (approvati dagli organi dell’Unione
Europea ed entrano in vigore direttamente negli Stati), -Decisioni (fanno riferimento a decisioni
precise per singoli paesi), -Raccomandazioni (del Consiglio, della Commissione e del Parlamento
europeo).
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona (I cap.)
I diritti e i doveri individuali sono essenzialmente rappresentati nella parte prima della Cost. dall’art. 13
e seguenti. I diritti umani diventano una categoria in espansione, non statica ed immobile nel tempo;
vengono individuate diverse “generazioni” di diritti umani: la prima è quella dei diritti tradizionali
(forme di libertà prevalentemente negative, rivendicate soprattutto nei confronti dello Stato, libertà
da…); la seconda è rappresentata dai diritti sociali, politici ed economici (forme di libertà positive, si
richiede un fare positivo da parte dello Stato); una terza generazione che si rivolge alla tutela di valori
assoluti e globali (diritto alla pace, diritto allo sviluppo dei popoli, all’ambiente). L’art. 2 riconosce e
garantisce i diritti dell’uomo e viene considerato come una fattispecie aperta: permette l’inserimento e
l’integrazione di nuovi valori che nel corso del tempo vengono espressi dalla società.
Tra i diritti individuali, un importanza centrale va attribuita alla libertà di manifestazione del
pensiero che trova una collocazione di primo piano. E’ un diritto fondamentale dell’individuo che
caratterizza tipicamente la formazione dello Stato liberale a garanzia della libertà di coscienza, di
opinione e del pluralismo delle idee; viene definita la pietra angolare dell’ordinamento democratico.
Si è sviluppato un acceso dibattito in dottrina che ha visto contrapporsi da un lato i sostenitori della
tesi della libertà di manifestazione del pensiero come strumento per la realizzazione degli interessi
della persona (individualismo - intendono la libertà di manifestazione del pensiero come un valore
supremo dell’individuo rispetto a tutto e accetteranno con maggiore difficoltà limitazioni e controlli),
dall’altro i sostenitori della sua strumentalità agli interessi della collettività (funzionalismo – pronti ad
accettare limitazioni che si giustificano nel nome delle esigenze della collettività).
Le libertà di informazione nel quadro costituzionale e i limiti alle libertà di
manifestazione del pensiero (II-III cap.)
Art. 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili”; esaminano i contenuti della libertà e i limiti (espressi e impliciti). Questo art. può essere
collegato all’art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Caratteristiche art. 15:
-Tipi di comunicazione [Tutela non solo della corrispondenza in senso stretto (epistolare, telegrafica e
telefonica), ma anche ogni altra forma di comunicazione].
–Destinatari della norma [Persone fisiche, Persone giuridiche, Formazioni sociali, Tutti i soggetti della
comunicazione sono tutelati: mittente e destinatario].
–La segretezza [Del contenuto e dei dati esteriori, tutelare l’espressione del pensiero (es. politico,
religioso, sociale etc), esiste il diritto di escludere i terzi dal contenuto del messaggio].
–Sentenza corte cost. 1030/88 [L’essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli artt. 15 e
21 Cost. si incentra effettivamente sulla comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a destinatari
predeterminati e tendente alla segretezza e, nell’altra, rivolta invece ad una pluralità indeterminata di
soggetti].
–Sentenza corte cost. 81/93 [Nell’art. 15 Cost. trovano protezione due distinti interessi: quello
inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni e quello connesso all’esigenza di prevenire e
reprimere i reati; l’art. 15 Cost. preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi
delle informazioni e delle notizie].
–I limiti [Riserva assoluta di giurisdizione, qualunque limitazione della libertà può avvenire solo con atto
motivato dal AG e riserva assoluta di legge, con garanzie stabilite dalla legge].
Art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di comunicazione”; indica che tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio
pensiero senza alcuna distinzione di qualifiche e status. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure, si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato del AG (autorità
giudiziaria). L’art. 21 non copre solamente le forme positive di manifestazione del pensiero (opinioni,
idee) ma anche quelle negative ossia il diritto ad astenersi e il diritto al silenzio.
Caratteristiche art. 21:
-Destinatari [Sia singolo che formazioni sociali]
–Oggetto della libertà [Qualsiasi forma di espressione, non solo il “proprio pensiero” ma in generale le
informazioni].
-Libertà attiva [Libertà di informare, il titolare esercita il proprio diritto di diffondere e comunicare
ad altri le informazioni di cui è a conoscenza. Esistono possibili materie “nobili” (arte, religione, scienza)
rispetto alle quali la libertà di espressione gode di maggiore e più intensa protezione, diritto di cronaca
e tutela rafforzata: discende da esclusione di punibilità in sede penale].
-Libertà passiva [Libertà di essere informati, la nostra cost. tende a trascurare questo tipo di libertà,
l’essere informati rappresenta una premessa indispensabile del buon funzionamento di una democrazia,
si collega al art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’assemblea generale
dell’ ONU, un contributo significativo proviene dalla giurisprudenza della Corte cost. in materia di
radiotelevisione indicando nel “pluralismo” il suo cardine fondamentale al fine di garantire l’apertura alle
diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose (Pluralismo interno: l’apertura del
mezzo informativo alle diverse tendenze politiche e culturali attraverso i media, Pluralismo esterno:
concorrenza tra operatori dell’informazione in modo tale da consentire al cittadino di compiere
valutazioni avendo a disposizione più punti di vista, Pluralismo sostanziale: uguali opportunità espressive
alle diverse forze politiche in competizione durante le elezioni].
-Libertà riflessiva [Libertà di informarsi, neppure questa riceve una tutela esplicita da parte della cost.
,si indica la facoltà di attivarsi per ricercare e acquisire informazioni non spontaneamente diffuse,
possiede lo stesso presupposto logico della libertà attiva].
–Sostanza e strumenti [Non comprende il diritto di disporre di tutti i possibili mezzi, comprende il
diritto di esprimersi in condizioni di parità e si deve assicurare a tutti la possibilità potenziale di
goderne in condizioni di imparzialità e obiettività].
–I limiti (la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni
legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale].
-I limiti espliciti: [L’unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero fissato in forma esplicita
dalla cost. è quello relativo al “buon costume”, tende a configurarsi come concetto giuridico
indeterminato, intendendo il comune senso del pudore, pubblica decenza, soprattutto nella sfera
sessuale con particolare tutela per i minori e misure preventive per le opere cinematografiche e per la
stampa].
-I limiti impliciti individuali: [Si fa riferimento ai “diritti della personalità”: -Onore (art. 3 comma 1 pari
dignità sociale dei cittadini e la loro uguaglianza dinnanzi alla legge, ingiuria: reati contro l’onore e del
decoro personale, diffamazione) –Riservatezza (tutela di quelle situazioni e vicende strettamente
personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi
un interesse socialmente apprezzabile Corte cost.) –Identità personale (art. 2 cost. l’interesse di
ciascun soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità così come
conosciuta); e ai “diritti di natura pubblicistica” rivolti alla tutela collettiva: - Ordine pubblico,
-Esigenze di giustizia –Salvaguardia dell’onore delle istituzioni, -Segreti].
Diritto all’informazione pluralistica: Il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta tra
programmi aventi caratteri eterogenei e va difeso contro l’insorgere di posizioni dominanti tali da
comprimere sensibilmente questo fondamentale valore (Corte cost. n. 826/1988). Esistono:
-Pluralismo interno (Obbligo di dare voce a tutte o al maggiore numero possibile di opinioni, tendenze,
correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società); -Pluralismo esterno (Possibilità
di ingresso di quante più voci consentano i mezzi tecnici, senza il pericolo di essere emarginati a causa
dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi).
Il diritto di cronaca, critica e satira (IV cap.)
La diffamazione consiste nei reati contro l’onore e della reputazione, si consuma allorquando un
soggetto comunicando con più persone offende l’altrui reputazione (art.595 c.p.); per la condotta è
prevista un aggravante se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e se è recato col
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (l. 47/1948). Il d.lgs. del 2000 ha
modificato il sistema sanzionatorio che prevede la multa o in alternativa lavori di pubblica utilità. Per la
diffamazione mediante la stampa invece, si prevede anche la reclusione da sei a tre anni.
Il diritto di cronaca si caratterizza come il diritto di raccontare notizie e pensieri prevalentemente
altrui. I tre versanti della libertà di informazione (attiva, passiva e riflessiva) si saldano perfettamente
tra loro nel caso del diritto di cronaca che si pone al centro degli interessi del giornalista che ricerca e
diffonde informazioni da un lato, e al cittadino che legge o ascolta le notizie dall’altro. La Corte cost.
ritiene che la titolarità del diritto di cronaca non può essere limitata esclusivamente a favore del
giornalista, ma deve essere estesa a tutti coloro che, anche occasionalmente, esprimono il proprio
pensiero. Un enorme contributo nel far luce sui limiti di legalità del diritto di cronaca giornalistica, è
stato svolto dalla “sentenza decalogo” della Corte di cassazione nell’84 [Il diritto di cronaca è
legittimamente esercitato quando concorrono le diverse condizioni: -della utilità sociale
dell’informazione (riguarda la divulgazione di ogni informazione che risponda all’interesse della
collettività ad essere tenuta al corrente su eventi che possono contribuire alla costruzione di un
opinione pubblica) –della verità dei fatti narrati (rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli
narrati, per l’ordinamento giuridico la verità della notizia non è assoluta ma soggettiva o putativa, è
stata messa in luce l’opportunità di attivarsi per attingere da più fonti anche tra loro contrapposte per
avere più elementi di giudizio e valutazione) – della forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro
valutazione (continenza: forma civile dell’esposizione dei fatti attraverso la massima chiarezza evitando
forme di offesa indiretta) -attualità delle informazioni diffuse (l’informazione può avere caratteri di
utilità sociale solamente quando essa soddisfi un interessa attuale del pubblico)].
Il diritto all’oblio va inteso come interesse della persona a non restare indeterminatamente esposta ai
danni che reca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia passata; si
tratterebbe si una tutela dell’individuo nel non vedere nuovamente pubblicizzati fatti in passato già
oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica. Uno dei suoi limiti è soprattutto l’esistenza di
fatti che per propria natura necessitano di essere ricordati e di essere tramandati come memoria
storica per le future generazioni (Trib. Roma 2001).
L’intervista dal punto di vista giuridico, è stata analizzata da diverse posizioni. Un primo orientamento
afferma che il giornalista risulterebbe obbligato non solo a rispettare fedelmente il contenuto delle
dichiarazioni dell’intervistato, ma anche verificare la loro rispondenza al vero e la loro continenza
formale; così da evitare che il mezzo di informazione si tramuti in una “cassa di risonanza” delle offese
alla reputazione di altri. Un secondo orientamento, ritiene invece che nel caso di un intervista a persona
conosciuta dal pubblico, per il giornalista sarebbe sufficiente attenersi fedelmente alle dichiarazioni
dell’intervistato riportandole in maniera integrale, anche laddove l’intervista contenga valutazioni o
giudizi espresse su altri personaggi noti, al fine di fornire al pubblico un quadro più genuino possibile; il
giornalista non farebbe da cassa di risonanza ma da “fedele testimone”. Il perdurare di un simile
contrasto interpretativo ha suscitato l’intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione nel 2001: nel caso di una dichiarazione pure in sé diffamatoria, che proviene da un
personaggio che occupa una posizione di alto rilievo, l’intervista anche se lesiva della reputazione altrui,
merita di essere pubblicata .
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente perché non consiste nella
narrazione precisa di fatti, ma nell’espressione di un giudizio o di un’opinione e si basa su una
interpretazione di fatti e comportamenti. Si è giustamente affermato che la critica, anche se può
assumere toni vibrati, non deve trascendere nel dileggio, possono ritenersi giustificate solo le
espressioni strettamente funzionali alla critica. I limiti possono essere: l’interesse pubblico e sociale
dell’argomento trattato, il riscontro serio e professionale delle fonti informative e la continenza in
relazione all’intero contenuto espositivo.
Il diritto di satira consiste nel raccontare la realtà attraverso la burla, l’esagerazione e
l’estremizzazione dei fatti, suscitando divertimento nei destinatari del messaggio. La giurisprudenza
riconosce questo diritto non soltanto nell’ art. 21, ma anche negli art. 9 e 33 che tutelano il messaggio
culturale ed artistico di cui la satira è espressione. Anche l’espressione satirica incontra una serie di
limitazioni: -limiti esterni (relativi all’uso dei mezzi di diffusione e al contenuto del messaggio satirico,
la forma dell’espressione non può travalicare il limite della correttezza del linguaggio) –limiti interni
(derivanti dalla sua stessa natura, la satira è legittima anche se offre una rappresentazione surreale
della realtà dei fatti).
Disciplina della stampa e della professione giornalistica (V cap.)
La libertà di stampa rappresenta il presupposto logico-giuridico della disciplina di altri mezzi di
comunicazione come la radiotelevisione e Internet. A differenza di altri media, l’editoria quotidiana e
periodica nel nostro paese ha tradizionalmente goduto, almeno nel periodo repubblicano, di una buona
riuscita in termini di pluralismo. I problemi dell’editoria italiana emergono sotto il profilo della
produttività soprattutto se consideriamo l’avanzamento di altre forme di comunicazione che utilizzano
tecnologie digitali. L’art. 28 dello Statuto Albertino afferma che la stampa sarà libera, ma una legge ne
reprime gli abusi; questa affermazione troverà poi attuazione con l’Editto della stampa, dalla quale
ricaviamo la distinzione tra: -stampa comune (la legge sancisce di depositare una copia presso l’autorità
giudiziaria) –stampa periodica (l’obbligo di comunicare l’inizio delle pubblicazioni, con una serie di
informazioni legate al divieto di stampa anonima e l’obbligo di nominare un gerente responsabile che
assume la funzione di responsabile per i reati sia per gli articoli anonimi che per quelli firmati).
L’involuzione massima della libertà di stampa ha avvio nel periodo fascista attraverso: -sequestro
amministrativo preventivo -obbligo di autorizzazione degli stampati -divieto di affissione di stampati
offensivi della morale, della pubblica decenza, del buon costume –responsabilità affidata al gerente
nominato dal prefetto –istituzione dell’ albo dei giornalisti dove l’iscrizione è subordinata ad una serie
di requisiti negativi con l’obbligo di certificazione sulla condotta politica dell’interessato in modo da
assicurare l’allineamento politico di ogni giornalista con il regime.
L’art. 21 cost. è prevalentemente concentrato sull’esercizio della libertà di stampa: -comma 2 (“la
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”; l’autorizzazione alla pubblicazione degli
scritti viene rimandata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, la censura deve essere
esercitata attraverso un controllo preventivo, obbligo di registrazione della stampa a garanzia di terzi)
–comma 3 [“si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria (Riserva di
giurisdizione) o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva con l’intervento delle
sole fonti primarie (Riserva di legge assoluta)] –comma 4 (“quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore,
fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto) –comma 5 (“la legge può stabilire, cono norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica)
Diversamente da quanto avvenuto per la radiotelevisione, la stampa ha seguito sin dall’origine il modello
dell’impresa privata: -sostegno economico [finanziamento diretto (fondi verso quelle imprese editrici di
particolare valore che pubblicano quotidiani o periodici qualificati come giornali di forze politiche) e
finanziamento indiretto (forme di credito agevolato come la riduzione dell’ IVA)] –regolamentazione
della distribuzione e della vendita (evitare situazioni di privilegio o discriminazione in favore o a danno
di determinate testate, per quanto riguarda la vendita esiste una regolazione restrittiva della
concorrenza) –obblighi di trasparenza (permette di individuare le persone fisiche a cui queste imprese
fanno capo, assicurando il diritto dell’informazione del cittadino e il rispetto delle norme antitrust,
obbligo di iscrizione al registro degli operatori della comunicazione ROC, il deposito annuale del bilancio
e la comunicazione di ogni modificazione dell’assetto azionario e societario).
Si considera giornalista colui che provvede alla raccolta, elaborazione o commento di notizie destinate
a essere diffuse tramite organi di informazione; il giornalista quindi non si limita a fornire e diffondere
una notizia, ma svolge un attività di mediazione intellettuale e di elaborazione della notizia.
La Corte ha ribadito la legittimità dell’esistenza di un “ordine dei giornalisti” che ha il compito di
salvaguardare nell’interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e
critica dei propri iscritti. La legge sull’ordinamento professionale dei giornalisti distingue: -giornalisti
professionisti (coloro che esercitano in modo costante la professione di giornalista, vi è la cancellazione
dagli elenchi dopo due anni di inattività) –pubblicisti (coloro che svolgono attività giornalistica non
occasionale e retribuita, può essere iscritto nell’elenco solo chi abbia svolto attività giornalistiche da
almeno due anni).
La più efficace indicazione dei doveri del giornalista è contenuta nella l. 69/1963 “è diritto
insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica ed è loro obbligo inderogabile il
rispetto della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e della buona fede”. La legge prosegue sancendo il
dovere del giornalista di rettificare le notizie che risultino inesatte, di riparare agli eventuali error, di
rispettare il segreto professionale e promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori. La Federazione
nazionale stampa italiana FNSI insieme all’ordine dei giornalisti, hanno adottato una Carta dei diritti e
dei doveri che articola meglio i contenuti della l. 69/1963. La Carta dei doveri contiene previsioni più
puntuali come il divieto di adesione ad associazioni segrete e il divieto di accettare privilegi, ma in
particolare si sofferma sull’esigenza di tutelare la riservatezza dei cittadini qualora la notizia sulla vita
privata non siano di chiaro e rilevante interesse pubblico.
La radiotelevisione (VI cap.)
Il fenomeno televisivo ha raggiunto dimensioni imponenti e nessun altro mezzo di comunicazione di
massa ha una platea così vasta. Per capire la televisione bisogna partire dalla radio: il primo mezzo di
comunicazione pervasiva nei confronti di un pubblico ampio e indifferenziato.
A partire dal 1910 lo Stato italiano riserva a se stesso lo sfruttamento dei servizi radiotelegrafici, con
la facoltà di rilasciare concessioni e licenze a operatori privati o pubblici. Da un punto di vista politico la
legge giustifica il monopolio statale sui servizi di radiodiffusione alla luce della loro pubblica utilità, che
nell’interesse dei cittadini possono essere meglio perseguiti attraverso la gestione monopolistica.
L’Unione radiofonica italiana URI nel 1927 si trasforma nell’Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR
che nel 1944 assume la denominazione RAI (Radio audizioni Italia) la quale nel 1952 assume l’attuale
denominazione Radiotelevisione italiana; nel gennaio del ’54 venne avviato il servizio televisivo nazionale.
Alla fine degli anni ’60 gli abbonamenti RAI sfiorano i 10 milioni di utenti sulla scorta del modello
inglese della BBC (Information, education, entertainment).
La prima sentenza della Corte cost. in materia di radiotelevisione risale alla n. 59 del 1960: (la
legittimità del monopolio pubblico) secondo la Corte esistono ragioni di utilità generale idonee a
giustificare il monopolio dato che lo Stato sia istituzionalmente in grado di esercitare i servizi in più
favorevoli condizioni di obbiettività e di imparzialità.
Con la sentenza n. 225/1974 la Corte riafferma l’esclusiva per la radiodiffusione in ambito nazionale,
ma dichiara illegittima la riserva statale dei servizi televisivi via cavo su scala locale; la Corte viene a
dettare una serie di comandamenti (decalogo al legislatore) che rappresentano indicazioni al legislatore
per l’approvazione di una legge quadro in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
La legge n. 103/1975 riguarda le “nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva “: si
intende rivedere l’intero sistema radiotelevisivo, individuando i principi fondamentali per la diffusione
di programmi televisivi; per la prima volta il controllo del servizio radiotelevisivo (in particolare della
RAI) passa dal Governo al Parlamento.
Con una sentenza storica n. 202/1976 la Consulta dichiara incostituzionale il monopolio su tutti i servizi
di diffusione radiofonica e televisiva su scala locale; si tratta di una decisione che contribuisce in
maniera decisiva all’apertura del mercato radiotelevisivo alla concorrenza. In questo quadro prende il
via ciò che è stato definito “caos dell’etere” caratterizzato dall’occupazione delle frequenze e dalla
moltiplicazione delle emittenti private in nome del pluralismo nel mercato televisivo.
A partire dal 1980 nascono Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che immediatamente cominciano a mettersi in
concorrenza tra loro, ma soprattutto con la RAI; la televisione privata diventa contemporaneamente
oggetto e strumento di un accesa disputa politica. Si arriva alla legge n. 10/1985 con l’affermazione dei
principi di pluralismo e libertà che devono ispirare un sistema misto di remittenza pubblica e privata.
La legge n. 223/1990 (legge Mammì) disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato:
introducendo una prima regolamentazione antitrust, viene stabilito a livello nazionale il limite di tre
canali per impresa e vengono introdotte norme relative alla pubblicità. Nel complesso le garanzie di
pluralismo della legge Mammì non possono considerarsi soddisfacenti, infatti la sentenza n. 420/1994 la
dichiara costituzionalmente illegittima.
Nel 1996 il ministro Maccanico presentò al Senato due disegni di legge che nel 1997 si trasformarono
nella legge n. 249/1997 riguardante l’Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
AGCOM e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Per la prima volta viene istituita
un autorità che esercita le proprie funzioni sia sulla radiotelevisione che sulle telecomunicazioni ma
soprattutto vengono stabilite nuove norme antitrust: limiti in riferimento sia al numero massimo di reti
controllabili da un solo soggetto (limite dimensionale da 3 a 2, 20% reti) sia ai tetti di risorse acquisibili
da un solo soggetto (limite economico 30%).
Sul finire degli anni ’90 sarà l’apertura al nuovo mercato digitale a caratterizzare le successive vicende
legislative del settore radiotelevisivo. Il legislatore con la legge n. 66/2001 sancisce il passaggio
definitivo dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale (“switch off”) entro la fine del 2006;
viene fissato il termine del 31 dicembre 2002 per l’approvazione del Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze da parte dell’AGCOM.
Con la sentenza n. 466/2002 la Corte sancisce l’illegittimità costituzionale della legge Maccanico e
attraverso una sentenza di tipo “additivo”, la Corte viene ad individuare nella data 31 dicembre 2003 il
termine utile per il trasferimento al digitale.
Il Presidente della Repubblica Ciampi, richiama all’attenzione del Parlamento le indicazione fornite dalla
Corte nel corso egli anni; egli ritiene che occorre una legge di sistema che provveda: alla difesa dei
diritti fondamentali degli individui e delle imprese adeguati alle nuove caratteristiche della
comunicazione e dell’informazione, e alla previsione di una disciplina antitrust in linea con le nuove
tecnologie e le nuove dimensioni dei mercati.
A seguito di un iter travagliato, nel 2004 il Senato da via libera alla legge sul riordino del sistema
radiotelevisivo con la legge n. 112/2004 conosciuta come Legge Gasparri. La legge opera una distinzione
tra: -“operatori di rete” (titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura delle reti di
comunicazione elettronica e di impianti di messa in onda) -“fornitori di contenuti” (soggetti che hanno la
responsabilità editoriale dei programmi televisivi e radiofonici) –“fornitori di servizi” (soggetti che
forniscono servizio al pubblico mediante l’abilitazione alla visione dei programmi).
Una seconda parte della legge ha oggetto il servizio pubblico generale radiotelevisivo, puntando ad una
privatizzazione delle società pubbliche: il consiglio di amministrazione della RAI dovrà in futuro essere
nominato dall’assemblea di soci.
Una terza parte introduce una serie di principi in materia radiotelevisiva in ambito locale, la legge fissa
una serie di obblighi per l’acquisto di spazi di comunicazione sulle reti locali.
Una quarta parte riguarda la tutela della concorrenza e del mercato, in cui sono contenute limitazioni e
divieti per evitare la formazione di situazioni di concentrazione e abusi nel mercato radiotelevisivo: uno
stesso fornitore di contenuti non può essere titolare di autorizzazioni che consentono di diffondere più
del 20% del totale dei programmi televisivi; in più i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del
sistema integrato delle comunicazioni.
Una parte specifica della legge riguarda la tutela dei minori nella programmazione televisiva ed infine la
legge Gasparri contiene una serie di disposizioni riguardanti la transizione al digitale.
Attraverso il d. lgs. n. 177/2005 si arriva alla stesura del “Testo unico della radiotelevisione”: uno
strumento attraverso il quale vengono raccolte tutte le normative del settore. Il nuovo Codice, che si
aggiunge a quello sulle comunicazioni elettroniche, mette ordine 30 anni di interventi legislativi, di
giurisprudenza costituzionale e di delibere dell'Autorità per le Comunicazioni. Il Testo unico è
composto di dieci titoli: il provvedimento definisce anzitutto i principi della materia, vengono poi
indicati i soggetti che costituiscono gli organi di governo della materia della radiodiffusione: Ministero
delle Comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati
personali, Autorità garante per la concorrenza, ed infine le Sanzioni previste.
Alla luce del Nuovo testo Unico 2010 appaiono gli obblighi dei fornitori dei servizi media-audiovisivi,
caratterizzato da:
- Diritto di rettifica (Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, ha diritto di chiedere al
fornitore di servizi media audiovisivi lineari, che sia trasmessa apposita rettifica. La rettifica è
effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, trascorso questo termine
senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante.
Nel caso in cui l’emittente, televisiva o radiofonica, ritengano che non ricorrono le condizioni per la
trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al
Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni).
-Tutela dei minori (Sono vietate le trasmissioni e messaggi pubblicitari che, anche in relazione all'orario
di diffusione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene
di violenza gratuita o pornografiche)
- Quote europee (Obbligo per i fornitori di servizi media audiovisivi, di riservare alle opere europee la
maggior parte del loro tempo di trasmissione, tutte le emittenti tv, compresa la pay-per-view, riservano
ogni anno almeno il 10 % del tempo di diffusione a opere europee, incluse opere cinematografiche
italiane RAI 20%)
- Limiti alla pubblicità [ -Revisione comunitaria (La direttiva SMAV conferma i seguenti principi in
materia pubblicitaria:vincoli relativi a riconoscibilità e distinguibilità del messaggio pubblicitario
rispetto al resto della programmazione e uso “eccezionale” degli spot pubblicitari e di televendita
isolati) –Modalità di inserimento della pubblicità nel TU (Il principio della separazione, dei blocchi, limiti
alle interruzioni e di affollamento)].
Le telecomunicazioni (VIII cap.)
Il punto di partenza da cui avviare una trattazione sulle telecomunicazioni è l’art. 15 cost. in cui si
afferma la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. A
differenza dell’art. 21, dove le espressioni si riferiscono a una generalità di soggetti indeterminata,
l’art. 15 fa riferimento a destinatari individuati e specifici. Per telecomunicazioni il diritto
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Informazione e costituzione, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Regole dell'informazione, Gardini Con particolare analisi dei seguenti argomenti trattati: il diritto della comunicazione, le fonti del diritto, le leggi regionali, la libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona, la libertaà di informazione nel quadro costituzionale.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarySpurce di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informazione e costituzione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Milano - Unimi o del prof Orofino Marco.
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