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Per quanto riguarda le rappresentazioni teatrali, il testo unico del 1926, se da una parte manteneva il regime

precedente delle autorizzazioni a cascata, dall'altra ne rendeva più rigorosa l'applicazione, ancorandola a una

serie di criteri nei quali non è difficile cogliere lo spirito che aveva mosso il legislatore. Così la tutela dell'

ordine pubblico, della morale e del buon costume si traduce nel divieto di concedere l'autorizzazione alle

rappresentazioni in cui si faccia apologia di un vizio, si inciti al delitto o all'odio tra le classi, si offendano

Re, Pontefice, Capo di governo e istituzioni, si inciti al disprezzo della legge o ai principi costitutivi della

famiglia, ecc. Il t.u. Del 1931 affidava al Ministero dell'Interno il compito di operare la preventiva revisione

del contenuto delle rappresentazioni teatrali, trasferendo a questo livello il potere di vietarle. La funzione fu

poi trasferita nel 1935 all'Ispettorato per il teatro, e nel 1937 al Ministero per la cultura popolare, che la

esercitava coadiuvato da un'apposita commissione.

Le rappresentazioni cinematografiche sono anch'esse sottoposte a una serie di autorizzazioni preventive,

dirette ad accertare l'idoneità dei soggetti che intendono esercitare l'attività cinematografica, l'idoneità dei

luoghi nei quali le rappresentazioni si svolgono, e quella dei soggetti che tali luoghi intendono gestire. Il

rilascio della autorizzazioni, oltre che a criteri di ordine tecnico legati al possesso di determinate competenze

professionali, dipende anche dal possesso di determinati requisiti di ordine personale, quale quello della

necessaria capacità morale. Tali rappresentazioni sono inoltre sottoposte a un sistema di censura preventiva

per ciò che attiene al loro contenuto. Tale intervento preventivo comportava l'integrale visione della pellicola

cinematografica; alla revisione ministeriale potevano essere ammesse solo le pellicole i cui copioni fossero

stati previamente sottoposti ad esame da parte degli stessi organi e da essi ritenuti rappresentabili. Questo

sistema di censura subì solo modeste modifiche da parte del t.u. del 1931; da una composizione burocratica

si passa a una più articolata, che comprende membri di designazione politica e membri che sono espressione

delle categorie professionali del settore. Quanto ai criteri per la concessione del nulla osta, essi riflettono in

maniera esplicita la natura politica dell'intervento preventivo dello Stato sulla produzione cinematografica.

Inoltre, il legislatore fascista introdusse l'obbligo, per coloro che intendano produrre pellicole, di darne

comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza.

Gli interventi di sostegno economico e l'intervento diretto dello Stato nel settore dello spettacolo – Nel

settore degli spettacoli il legislatore fascista punta a realizzare anche una significativa azione di sostegno e

promozione. Si tratta di un elemento coerente con un disegno complessivo che combina insieme controlli

censori e sostegno economico, secondo una logica che ha come obiettivo fondamentale quello di orientare

l'uso di ogni mezzo di comunicazione sociale verso un allineamento della pubblica opinione agli indirizzi

politici dominanti. In realtà, già nel periodo immediatamente precedente l'avvento del regime fascista, erano

stati varati alcuni provvedimenti legislativi in materia di sostegno economico alle attività di spettacolo. Il

d.l. n. 527 del 1920 aveva disposto che nelle province, il cui capoluogo avesse oltre 300mila abitanti, il

governo potesse imporre un'addizionale ai diritti erariali sui biglietti di ingresso a rappresentazioni musicali

o drammatiche, il cui importo doveva essere devoluto a favore di enti autonomi o associazioni locali che

gestissero, senza fini di lucro, un teatro lirico. Il r.d. Del 1921 estende il sostegno economico anche al teatro

di prosa. Le sovvenzioni statali dovevano essere destinati ai teatri o alle compagnie che si impegnassero a

svolgere una programmazione previamente concordata con il ministero. Un sistema analogo, basato su

sovvenzioni concesse solo ad alcune iniziative, per un fine promozionale di una produzione di qualità, è

quello che viene introdotto anche l'attività cinematografica. Ma è solo con il complesso delle leggi varate

negli anni successivi che l'intervento di promozione e sostegno assume una dimensione più strutturata ed

organica. Per ciò che attiene alle attività teatrali, la svolta si delinea con l'istituzione del Sottosegretariato per

la stampa e la propaganda, presso il quale creava l'Ispettorato del teatro. Con l'istituzione del Ministero per

la cultura popolare, le funzioni amministrative connesse al sostegno economico a favore delle attività teatrali

verranno attribuite alla divisione generale per il teatro. A base del sistema di provvidenze a favore delle

attività teatrali viene posto il meccanismo del canone per le radioaudizioni, che determinò un incremento

dell'importo complessivo utilizzabile. Il Ministero provvedeva all'erogazione delle provvidenze sentita una

apposita commissione, la cui composizione in parte burocratica e in parte corporativa è sintomatica del

modello che oggi si direbbe partecipato, adottato per la gestione dell'intervento di sostegno pubblico; ad ogni

modo non scalfiva il potere di decisione e controllo riservato al ministro. Dal 1938 viene attivata la prima

forma di credito agevolato per le attività teatrali, che consisteva nella concessione di mutui per opere edilizie

teatrali, attraverso la sezione autonoma per il credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro. A questo

si affiancherà un intervento promozionale che vede lo Stato svolgere in prima persona attività teatrali. In

quegli anni si assiste alla creazione di importanti enti, i quali finiranno per sopravvivere alla stessa caduta

del regime; è il caso di: Ente italiano per gli scambi teatrali, Ente teatro italiano, Istituto nazionale del

dramma antico. Espressione della stessa tendenza a dar vita a enti pubblici in grado di svolgere un'attività

promozionale è anche la creazione degli enti lirici. Con la l. del 1936, la soluzione dell'ente pubblico viene

estesa a tutti i teatri lirici secondo un modello uniforme. Esso presenta elementi che verranno ripresi dal

legislatore repubblicano, che puntava a realizzare tre obiettivi: collegare l'attività degli enti lirici al governo

locale; assicurare una partecipazione di tipo sindacale-corporativo alla conduzione dell'ente; soddisfare

l'esigenza di mantenere un saldo potere di indirizzo e controllo in capo al Ministero di settore. Se a tutto ciò

si aggiunge l'istituzione, avvenuta nel 1937, dell'Accademia d'arte drammatica, destinata a potenziare il

settore della formazione professionale artistica, avremo un quadro chiaro della complessità e articolazione

della strumentazione operativa messa in campo dallo Stato.

Un analogo sviluppo si registra anche nell'attività cinematografica. Qui, il primo provvedimento normativo

di rilievo si registra nel 1927, che detta la disciplina di alcuni istituti destinati a rappresentare il fulcro di un

intervento dello Stato nel settore. Nasce di qui l'istituto della programmazione obbligatoria, che consiste nell'

imposizione agli esercenti di sale cinematografiche dell'obbligo di riservare una certa percentuale dei giorni

di proiezione a film di produzione italiana. Istituto che realizza allo stesso tempo: una tutela degli interessi

delle industrie produttrici e una forma di protezionismo culturale e politico voluta dal regime nei confronti di

una produzione straniera poco gradita; alla programmazione obbligatoria erano ammessi solo i film con

determinati requisiti artistici. Al mancato rispetto degli obblighi connessi alla programmazione si prevedeva

che potesse seguire, una volta accertata l'infrazione da parte del prefetto, la chiusura temporanea della sala e,

nei casi di recidiva, la revoca della licenza. Il risultato erano un meccanismo che metteva a disposizione

opportunità effettive di sviluppo alle iniziative promosse in questo campo in cambio se non di un prodotto

apertamente propagandistico, quanto meno di uno dal quale fosse bandita ogni forma di dissenso. È su

questo impianto che si innestano le modifiche e le integrazioni che verranno introdotte dai provvedimenti

negli anni successivi. Si pensi all'introduzione dei contributi o premi alla produzione, che consistevano nel

ristorno ai produttori di una percentuali degli incassi lordi realizzati dal film; poteva riguardare solo quelli

nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria. Si pensi all'introduzione di una forma speciale di

credito agevolato a favore delle imprese di produzione, che provvede ad istituire presso la Banca nazionale

del lavoro un'apposita sezione per il credito cinematografico, che gestisce in modo autonomo un proprio

fondo e disciplina il meccanismo delle anticipazioni sui costi di produzione preventivati, che arrivavano a

coprire fino a un terzo della spesa globale; le decisioni ministeriali anche in questo caso erano assunte sulla

base di valutazioni che investono il contenuto dell'opera. Si pensi, infine, all'introduzione della tassa sul

doppiaggio, rappresentata dall'obbligo imposto alle imprese produttrici e distributrici estere di eseguire in

Italia il doppiaggio dei film che intendessero inserire nel circuito distributivo nazionale. Il doppiaggio

doveva avvenire utilizzando strutture e personale italiano e prevedeva il pagamento di una tassa; lo scopo

era quello di introdurre un freno all'ingresso dei prodotti stranieri. Anche in questo settore si assiste alla

creazione di alcuni enti pubblici con compiti promozionali, come; l'Istituto cinematografico educativo Luce

(autorizzato a rilevare partecipazioni azionarie in imprese cinematografiche) e il Centro sperimentale per la

cinematografia (con compiti di formazione culturale e professionale nel settore).

3. La disciplina degli spettacoli teatrali e cinematografici dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Con il

d.l. n. 678 del 1945 si provvede ad abrogare gran parte dell'impalcatura dei controlli preventivi, legati al

sistema delle provvidenze economiche, soprattutto nel settore della cinematografia. Rimaneva in piedi il

meccanismo della revisione del contenuto dei film, sia pure limitato al prodotto finito. La l. n. 379 del 1974

tenta una prima riorganizzazione dell'intervento di sostegno economico dello Stato, attraverso un recupero

dell'istituto della programmazione obbligatoria e la creazione di una struttura amministrativa centrale cui

assegnare le più rilevanti funzioni in materia. Tra i provvedimenti del periodo c'è il d.l. n. 177 del 1947, col

quale di stabiliva che parte dei proventi dei diritti erariali sugli introiti lordi sugli spettacoli cinematografici

venisse devoluto a favore di comuni e province. Questi primi provvedimenti non tocc

Dettagli
A.A. 2014-2015
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.serani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico per lo spettacolo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Picchi Marta.