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Per quanto riguarda le rappresentazioni teatrali, il testo unico del 1926, se da una parte manteneva il regime
precedente delle autorizzazioni a cascata, dall'altra ne rendeva più rigorosa l'applicazione, ancorandola a una
serie di criteri nei quali non è difficile cogliere lo spirito che aveva mosso il legislatore. Così la tutela dell'
ordine pubblico, della morale e del buon costume si traduce nel divieto di concedere l'autorizzazione alle
rappresentazioni in cui si faccia apologia di un vizio, si inciti al delitto o all'odio tra le classi, si offendano
Re, Pontefice, Capo di governo e istituzioni, si inciti al disprezzo della legge o ai principi costitutivi della
famiglia, ecc. Il t.u. Del 1931 affidava al Ministero dell'Interno il compito di operare la preventiva revisione
del contenuto delle rappresentazioni teatrali, trasferendo a questo livello il potere di vietarle. La funzione fu
poi trasferita nel 1935 all'Ispettorato per il teatro, e nel 1937 al Ministero per la cultura popolare, che la
esercitava coadiuvato da un'apposita commissione.
Le rappresentazioni cinematografiche sono anch'esse sottoposte a una serie di autorizzazioni preventive,
dirette ad accertare l'idoneità dei soggetti che intendono esercitare l'attività cinematografica, l'idoneità dei
luoghi nei quali le rappresentazioni si svolgono, e quella dei soggetti che tali luoghi intendono gestire. Il
rilascio della autorizzazioni, oltre che a criteri di ordine tecnico legati al possesso di determinate competenze
professionali, dipende anche dal possesso di determinati requisiti di ordine personale, quale quello della
necessaria capacità morale. Tali rappresentazioni sono inoltre sottoposte a un sistema di censura preventiva
per ciò che attiene al loro contenuto. Tale intervento preventivo comportava l'integrale visione della pellicola
cinematografica; alla revisione ministeriale potevano essere ammesse solo le pellicole i cui copioni fossero
stati previamente sottoposti ad esame da parte degli stessi organi e da essi ritenuti rappresentabili. Questo
sistema di censura subì solo modeste modifiche da parte del t.u. del 1931; da una composizione burocratica
si passa a una più articolata, che comprende membri di designazione politica e membri che sono espressione
delle categorie professionali del settore. Quanto ai criteri per la concessione del nulla osta, essi riflettono in
maniera esplicita la natura politica dell'intervento preventivo dello Stato sulla produzione cinematografica.
Inoltre, il legislatore fascista introdusse l'obbligo, per coloro che intendano produrre pellicole, di darne
comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza.
Gli interventi di sostegno economico e l'intervento diretto dello Stato nel settore dello spettacolo – Nel
settore degli spettacoli il legislatore fascista punta a realizzare anche una significativa azione di sostegno e
promozione. Si tratta di un elemento coerente con un disegno complessivo che combina insieme controlli
censori e sostegno economico, secondo una logica che ha come obiettivo fondamentale quello di orientare
l'uso di ogni mezzo di comunicazione sociale verso un allineamento della pubblica opinione agli indirizzi
politici dominanti. In realtà, già nel periodo immediatamente precedente l'avvento del regime fascista, erano
stati varati alcuni provvedimenti legislativi in materia di sostegno economico alle attività di spettacolo. Il
d.l. n. 527 del 1920 aveva disposto che nelle province, il cui capoluogo avesse oltre 300mila abitanti, il
governo potesse imporre un'addizionale ai diritti erariali sui biglietti di ingresso a rappresentazioni musicali
o drammatiche, il cui importo doveva essere devoluto a favore di enti autonomi o associazioni locali che
gestissero, senza fini di lucro, un teatro lirico. Il r.d. Del 1921 estende il sostegno economico anche al teatro
di prosa. Le sovvenzioni statali dovevano essere destinati ai teatri o alle compagnie che si impegnassero a
svolgere una programmazione previamente concordata con il ministero. Un sistema analogo, basato su
sovvenzioni concesse solo ad alcune iniziative, per un fine promozionale di una produzione di qualità, è
quello che viene introdotto anche l'attività cinematografica. Ma è solo con il complesso delle leggi varate
negli anni successivi che l'intervento di promozione e sostegno assume una dimensione più strutturata ed
organica. Per ciò che attiene alle attività teatrali, la svolta si delinea con l'istituzione del Sottosegretariato per
la stampa e la propaganda, presso il quale creava l'Ispettorato del teatro. Con l'istituzione del Ministero per
la cultura popolare, le funzioni amministrative connesse al sostegno economico a favore delle attività teatrali
verranno attribuite alla divisione generale per il teatro. A base del sistema di provvidenze a favore delle
attività teatrali viene posto il meccanismo del canone per le radioaudizioni, che determinò un incremento
dell'importo complessivo utilizzabile. Il Ministero provvedeva all'erogazione delle provvidenze sentita una
apposita commissione, la cui composizione in parte burocratica e in parte corporativa è sintomatica del
modello che oggi si direbbe partecipato, adottato per la gestione dell'intervento di sostegno pubblico; ad ogni
modo non scalfiva il potere di decisione e controllo riservato al ministro. Dal 1938 viene attivata la prima
forma di credito agevolato per le attività teatrali, che consisteva nella concessione di mutui per opere edilizie
teatrali, attraverso la sezione autonoma per il credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro. A questo
si affiancherà un intervento promozionale che vede lo Stato svolgere in prima persona attività teatrali. In
quegli anni si assiste alla creazione di importanti enti, i quali finiranno per sopravvivere alla stessa caduta
del regime; è il caso di: Ente italiano per gli scambi teatrali, Ente teatro italiano, Istituto nazionale del
dramma antico. Espressione della stessa tendenza a dar vita a enti pubblici in grado di svolgere un'attività
promozionale è anche la creazione degli enti lirici. Con la l. del 1936, la soluzione dell'ente pubblico viene
estesa a tutti i teatri lirici secondo un modello uniforme. Esso presenta elementi che verranno ripresi dal
legislatore repubblicano, che puntava a realizzare tre obiettivi: collegare l'attività degli enti lirici al governo
locale; assicurare una partecipazione di tipo sindacale-corporativo alla conduzione dell'ente; soddisfare
l'esigenza di mantenere un saldo potere di indirizzo e controllo in capo al Ministero di settore. Se a tutto ciò
si aggiunge l'istituzione, avvenuta nel 1937, dell'Accademia d'arte drammatica, destinata a potenziare il
settore della formazione professionale artistica, avremo un quadro chiaro della complessità e articolazione
della strumentazione operativa messa in campo dallo Stato.
Un analogo sviluppo si registra anche nell'attività cinematografica. Qui, il primo provvedimento normativo
di rilievo si registra nel 1927, che detta la disciplina di alcuni istituti destinati a rappresentare il fulcro di un
intervento dello Stato nel settore. Nasce di qui l'istituto della programmazione obbligatoria, che consiste nell'
imposizione agli esercenti di sale cinematografiche dell'obbligo di riservare una certa percentuale dei giorni
di proiezione a film di produzione italiana. Istituto che realizza allo stesso tempo: una tutela degli interessi
delle industrie produttrici e una forma di protezionismo culturale e politico voluta dal regime nei confronti di
una produzione straniera poco gradita; alla programmazione obbligatoria erano ammessi solo i film con
determinati requisiti artistici. Al mancato rispetto degli obblighi connessi alla programmazione si prevedeva
che potesse seguire, una volta accertata l'infrazione da parte del prefetto, la chiusura temporanea della sala e,
nei casi di recidiva, la revoca della licenza. Il risultato erano un meccanismo che metteva a disposizione
opportunità effettive di sviluppo alle iniziative promosse in questo campo in cambio se non di un prodotto
apertamente propagandistico, quanto meno di uno dal quale fosse bandita ogni forma di dissenso. È su
questo impianto che si innestano le modifiche e le integrazioni che verranno introdotte dai provvedimenti
negli anni successivi. Si pensi all'introduzione dei contributi o premi alla produzione, che consistevano nel
ristorno ai produttori di una percentuali degli incassi lordi realizzati dal film; poteva riguardare solo quelli
nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria. Si pensi all'introduzione di una forma speciale di
credito agevolato a favore delle imprese di produzione, che provvede ad istituire presso la Banca nazionale
del lavoro un'apposita sezione per il credito cinematografico, che gestisce in modo autonomo un proprio
fondo e disciplina il meccanismo delle anticipazioni sui costi di produzione preventivati, che arrivavano a
coprire fino a un terzo della spesa globale; le decisioni ministeriali anche in questo caso erano assunte sulla
base di valutazioni che investono il contenuto dell'opera. Si pensi, infine, all'introduzione della tassa sul
doppiaggio, rappresentata dall'obbligo imposto alle imprese produttrici e distributrici estere di eseguire in
Italia il doppiaggio dei film che intendessero inserire nel circuito distributivo nazionale. Il doppiaggio
doveva avvenire utilizzando strutture e personale italiano e prevedeva il pagamento di una tassa; lo scopo
era quello di introdurre un freno all'ingresso dei prodotti stranieri. Anche in questo settore si assiste alla
creazione di alcuni enti pubblici con compiti promozionali, come; l'Istituto cinematografico educativo Luce
(autorizzato a rilevare partecipazioni azionarie in imprese cinematografiche) e il Centro sperimentale per la
cinematografia (con compiti di formazione culturale e professionale nel settore).
3. La disciplina degli spettacoli teatrali e cinematografici dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Con il
d.l. n. 678 del 1945 si provvede ad abrogare gran parte dell'impalcatura dei controlli preventivi, legati al
sistema delle provvidenze economiche, soprattutto nel settore della cinematografia. Rimaneva in piedi il
meccanismo della revisione del contenuto dei film, sia pure limitato al prodotto finito. La l. n. 379 del 1974
tenta una prima riorganizzazione dell'intervento di sostegno economico dello Stato, attraverso un recupero
dell'istituto della programmazione obbligatoria e la creazione di una struttura amministrativa centrale cui
assegnare le più rilevanti funzioni in materia. Tra i provvedimenti del periodo c'è il d.l. n. 177 del 1947, col
quale di stabiliva che parte dei proventi dei diritti erariali sugli introiti lordi sugli spettacoli cinematografici
venisse devoluto a favore di comuni e province. Questi primi provvedimenti non tocc