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Diritto del lavoro

Cos'è il diritto del lavoro?

Il diritto del lavoro si compone di 3 parti: diritto del lavoro in senso stretto, diritto sindacale e diritto della previdenza sociale. Quando ci si occupa di diritto del lavoro in senso stretto, ci si occupa del rapporto individuale di lavoro (il contratto sinallagmatico tra due soggetti contraenti, di cui uno dà lavoro e l’altro effettua la prestazione di lavoro): è la parte più tipica del rapporto di lavoro in senso stretto.

Il diritto sindacale tratta il profilo collettivo del lavoro (il sindacato è un’associazione di lavoratori, che si uniscono per avere più forza contrattuale). Il diritto del lavoro è connesso al diritto privato e al diritto costituzionale (trovando un fondamento negli artt. 1 e 3.2 Cost.).

Il diritto del lavoro parte dal fatto che i due contraenti non hanno la stessa forza contrattuale (il datore di lavoro ha più forza rispetto al lavoratore): i lavoratori si uniscono per avere più forza (rappresentanza sindacale, contratti collettivi, scioperi, coinvolgimento del sindacato all’interno dell’azienda).

Il diritto della previdenza sociale, che coinvolge più direttamente lo Stato, tratta delle protezioni sociali nello svolgimento del lavoro (malattia, disoccupazione, vecchiaia, anzianità, pensioni); molti di questi diritti spettano alla persona in quanto lavoratrice (il disoccupato che si ammala non gode di questi diritti).

Crediti formativi e manuali di studio

La materia vale 15 crediti (6 CFU + 9 CFU):

  • 9 crediti di diritto del lavoro (6 CFU entro Natale + 3 CFU alla ripresa delle lezioni);
  • 6 crediti di diritto sindacale (nel secondo semestre, finite le lezioni riguardanti i 3 CFU di diritto del lavoro in senso stretto).

Manuali per lo studio:

  • Diritto del lavoro: M. Roccella, D. Gottardi, F. Guarriello – Manuale di diritto del lavoro – Torino, Giappichelli, VI edizione.
  • Diritto sindacale: M. V. Ballestrero – Diritto sindacale – Torino, Giappichelli, ultima edizione.

Organizzazione e prove d'esame

Vengono raccolte le firme. Per i frequentanti è possibile separare le parti e fare tre prove: due prove scritte da 6 crediti e una prova orale da 3 crediti.

  • Prima prova (scritta) da 6 CFU -> Si può fare alla sessione fuoricorso di dicembre o alla sessione di gennaio; si può eventualmente riprovare alla sessione di febbraio. Argomento: diritto del lavoro in senso stretto (4 domande sintetiche da circa 10 righe su 4 argomenti diversi, su un foglio fronte-retro).
  • Seconda prova (scritta) da 6 CFU -> 2 domande di diritto del lavoro, 1 domanda di diritto sindacale.
  • Terza prova (orale) da 3 CFU -> Sul diritto sindacale.

Primo semestre

Diritto del lavoro in senso stretto

Diritto del lavoro – Profilo storico

Tutto il diritto del lavoro è profondamente cambiato nel corso del tempo (evoluzione continua). Il diritto del lavoro in origine si occupava solo del lavoro subordinato (diritto del lavoro subordinato). Il diritto del lavoro nasce con l’industrializzazione, con un passaggio da un’economia prevalentemente agricola ad un’economia industriale (in tempi diversi nei diversi Paesi: in Italia, ad esempio, nasce ed inizia a svilupparsi tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900).

L’idealtipo (oggetto di interesse) del diritto del lavoro nella prima metà del 1900 era il lavoratore (nel senso maschile), operaio (più che impiegato), con un contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato (questo era il modello di riferimento quando si parlava di “contratto di lavoro”). C’erano anche contratti di lavoro a tempo determinato, oltre che il lavoro autonomo (libere professioni, attività di impresa), ma la maggioranza dei lavoratori erano subordinati e su questi ricadeva l’attenzione del diritto del lavoro (subordinato): il lavoro autonomo (libere professioni, attività di impresa) si organizzava autonomamente, mentre i lavoratori subordinati erano le persone da proteggere (tutela e protezione del lavoratore subordinato, contraente debole). Il diritto del lavoro nasce come diritto del lavoro subordinato.

Negli anni ‘80 si inizia a parlare di “lavoro atipico”: si tratta di un’operazione di sottrazione rispetto al modello prevalente (il lavoro atipico è quello diverso dal tipico: “lavoro non standard”). Negli anni si sviluppano poi il “lavoro a tempo parziale” e tante altre forme di lavoro, subordinate o meno: “lavoro part-time”, a tempo indeterminato, molto simile al lavoro tipico, con la sola riduzione dell’orario di lavoro; “contratto di lavoro a termine”, a tempo determinato, oggi molto usato; “apprendistato”, forma di apprendimento/lavoro (apprendimento nell’ambito di un contratto di lavoro), regolato a livello normativo già a partire dal 1955; “lavoro interinale o somministrato”, cioè lavoro tramite agenzia; “lavoro nelle cooperative”, che può essere subordinato o meno.

Il diritto del lavoro inizia a prendere in considerazione anche alcune forme di lavoro autonomo e tipologie lavorative come “lavoro a voucher” (a partire dal 2003), “lavoro a chiamata” (con obbligo di rispondere alla chiamata o meno) e “associazione in partecipazione” (disciplina di diritto commerciale, scoperta dal diritto del lavoro e da esso utilizzata: l’associazione in partecipazione, oggi, non è più prevista in diritto del lavoro, essendo tornata interamente parte del diritto commerciale; mentre in passato l’associato in partecipazione poteva partecipare con il solo apporto lavorativo, oggi può essere associato soltanto chi partecipa anche al capitale sociale dell’associazione).

Nel 1973, con la riforma del processo del lavoro, nascono le “collaborazioni coordinate e continuative” (co.co.co.). La normativa sul processo del lavoro include, a partire dal 1973, nell’area di competenza del processo del lavoro stesso (e non in quella del normale processo civile), anche le collaborazioni coordinate e continuative (che vengono citate per la prima volta: non sono ancora previste regole in materia). A metà degli anni ‘90, con la prima importante riforma pensionistica (Riforma Dini), alle collaborazioni coordinate e continuative è garantito un trattamento pensionistico: viene creata una “Gestione separata INPS” per questo tipo di contratti di lavoro (fino a quel momento l’INPS si occupava soltanto del lavoro subordinato). Le co.co.co. assumono rilevanza ed aumentano di numero alla metà degli anni ‘90 (molte persone si iscrivono alla Gestione separata INPS per avere protezione ed un trattamento pensionistico).

Nasce una concorrenza interna tra le diverse tipologie di lavoro: con il parziale riconoscimento di tutela alle co.co.co., queste ultime creano una forte concorrenza ai contratti di lavoro subordinato (soprattutto nell’ambito delle piccole imprese). Nel 2003 le co.co.co. si trasformano in “collaborazioni a progetto”: per stipulare questo tipo di contratti di lavoro è necessario un progetto; in questo modo i collaboratori ricevono sempre meno rispetto ai lavoratori subordinati, ma comunque di più rispetto a prima (maggiore riconoscimento previdenziale, parziale tutela della maternità e della malattia).

Nel 2003, anno in cui ha luogo una riforma del diritto del lavoro da parte del Governo Berlusconi, il numero delle diverse tipologie di contratti di lavoro esistenti ammonta addirittura a 47. Rimane oggi il problema del “finto lavoro autonomo”. Cos’è il lavoro subordinato, cos’è il lavoro autonomo e cosa c’è nel mezzo di “finto” (fatto per mascherare il lavoro subordinato)? A partire dal 2003 si è sviluppata una forte lotta al “finto lavoro autonomo”. La normativa del lavoro subordinato è stata estesa in molti ambiti anche al lavoro autonomo (nel tentativo di tutelare il “finto lavoro autonomo”).

Uno degli ultimi decreti legislativi delegati dal Jobs Act afferma che, se il lavoro a progetto (collaborazioni a progetto) è molto “vicino” al lavoro subordinato, gli si applicano le regole del lavoro subordinato; se il lavoro a progetto rientra cioè entro determinati indicatori, non si afferma che diventa lavoro subordinato, ma che gli sono applicate le regole del lavoro subordinato (paradossalmente potrebbe rimanere, anche se solo formalmente, lavoro autonomo). Se il lavoro a progetto non si avvicina al lavoro subordinato, rimanendo di fatto autonomo, è sostituito dalle collaborazioni coordinate e continuative (tornano ad esistere le co.co.co.). Il lavoro a progetto è in un certo senso (sostanzialmente) abolito dal decreto legislativo.

Diritto del lavoro – Principi costituzionali

Diritti dei lavoratori:

L’art. 1 Cost. dispone: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Il lavoro è un aspetto centrale nella vita di tutte le persone; il lavoro include l’insieme delle attività svolte dalle persone. Vi è un legame, una connessione diretta tra democrazia e lavoro. Il lavoro diventa importante per la possibilità di esprimersi delle persone, è elemento fondante della democrazia.

L’art. 3 Cost., in particolare il comma 2, è estremamente rilevante in materia. L’art. 3.2 Cost. tratta il principio di uguaglianza sostanziale: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La legislazione del lavoro tende a proteggere il lavoratore dipendente, considerato contraente debole, rispetto al datore di lavoro.

L’interruzione del contratto di lavoro prende il nome di recesso, derivi essa da licenziamento (recesso dal contratto di lavoro da parte del datore di lavoro) o da dimissioni (recesso dal contratto di lavoro da parte del lavoratore). Le dimissioni in bianco costituiscono una grave violazione dei diritti dei lavoratori (le dimissioni in bianco erano utilizzate in passato con riferimento alle lavoratrici: la lettera di dimissioni veniva utilizzata in caso di matrimonio della lavoratrice).

L’art. 4 Cost. riconosce il diritto al lavoro e il dovere di lavoro: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. / Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. La disposizione di cui al primo comma, sulla quale si è discusso molto, è una norma programmatica (non è una norma precettiva). La norma detta un obiettivo da raggiungere, non prevede un diritto soggettivo di ciascuna persona a pretendere un lavoro (attivabile nel momento in cui non si riesca a trovare un lavoro). Il secondo comma prevede un dovere di lavoro, inteso come attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L’art. 35 Cost. dispone: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. / Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. / Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. / Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”. Al giorno d’oggi il problema più attuale è rappresentato dall’immigrazione, più che dall’emigrazione; bisogna tenere presente che il testo costituzionale è del 1948: il flusso migratorio si inverte in Italia solo nel 1976, anno in cui per la prima volta le immigrazioni superano le emigrazioni (l’immigrazione nel nostro Paese si è fondata in origine sul lavoro domestico: richiesta di colf, badanti, camerieri…).

L’art. 36 Cost. afferma: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. / La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. / Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Nonostante quanto affermato, l’Italia è uno dei pochi Paesi che non prevede una retribuzione minima per i lavoratori. La retribuzione deve essere sufficiente per sé e la famiglia: il sé è generico (può far riferimento sia al lavoratore, che alla lavoratrice), tuttavia la visione del lavoro considerata dalla Costituzione è prevalentemente maschile (l’impostazione della disciplina del lavoro nella Costituzione risente del retaggio di valori e tradizioni ormai vecchi di 70 anni).

Quasi tutti i diritti e i doveri dei lavoratori sono diritti individuali (diritti della persona); raramente si tratta di diritti e doveri collettivi (i diritti e doveri dei lavoratori sono previsti nei loro contratti, singolarmente). Non fanno riferimento alla condizione sociale di categorie di lavoratori. I diritti del lavoro sono diritti tendenzialmente individuali, indipendentemente dal contesto sociale (indipendentemente dalla condizione economica, dalla situazione familiare, ecc.).

I diritti sociali (tra cui vi è anche il diritto del lavoro) sono tendenzialmente legati alla condizione sociale (tendono a considerare, ad esempio, il contesto familiare; tuttavia il diritto del lavoro in senso stretto riguarda le singole persone). Le politiche sociali (ad esempio le politiche occupazionali) tendono invece a considerare la persona nel contesto in cui vive (situazione familiare, presenza o meno di altre persone che lavorano in famiglia). Il diritto del lavoro è tendenzialmente individuale, salvo poche eccezioni (un’eccezione è costituita proprio dall’art. 36.1 Cost., in cui si “agganciano” i diritti del lavoratore alla sua situazione familiare).

L’art. 36.2 Cost. afferma che la durata massima della giornata di lavoro è stabilita dalla legge. In realtà oggi non è più così: la durata massima della giornata di lavoro è lasciata alla contrattazione collettiva. La legge prevede soltanto una durata minima del riposo giornaliero, del riposo settimanale e del riposo annuale (ferie). La disciplina prevista dalla Costituzione è mutata poiché gran parte della legislazione del lavoro è derivata dalla normativa europea, che si è evoluta, prevedendo non più un numero massimo di ore di lavoro, ma un numero minimo di ore di riposo giornaliero. Il numero minimo di ore di riposo giornaliero è di 11 ore; ogni 6 ore il lavoratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo. Facendo una sottrazione, è possibile notare come la durata massima della giornata di lavoro è di 12 ore e 40 minuti. La battaglia dei lavoratori per ottenere una durata massima della giornata lavorativa di 8 ore (48 settimanali) è del 1920 (risale a circa un secolo fa). Molti hanno parlato di una violazione della Costituzione. La contrattazione collettiva stabilisce comunque una durata massima della giornata lavorativa inferiore alle 12 ore.

L’art. 37 Cost. dispone: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. / La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. / La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

L’art. 37.1 Cost. fa riferimento alla donna che lavora (tendenzialmente con lavoro subordinato); essa ha gli stessi diritti del lavoratore maschio (parità di trattamento). A parità di lavoro ha diritto alla stessa retribuzione dei lavoratori uomini. Nonostante ciò, ancora oggi vi sono delle differenze di trattamento tra lavoratori e lavoratrici (differenziali retributivi/differenziali salariali); le analisi comparatistiche con gli altri Stati europei riportano comunque che l’Italia è uno dei Paesi con i minori differenziali retributivi.

I contratti collettivi (contratti di settore, contratti nazionali che regolano i rapporti di lavoro nei diversi settori) nascono come tabellari di retribuzione, a seconda dell’inquadramento (più alto è l’inquadramento, più alta è la paga). Prima del 1960, a seconda del livello di inquadramento del lavoratore, le tabelle erano diverse per uomini e donne (la retribuzione delle donne era inferiore del 30% rispetto alla retribuzione degli uomini). Come hanno fatto a sopravvivere per 12 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione le tabelle di retribuzione con la differenziazione lavoratore/lavoratrice? Grazie al supporto fornito da diverse interpretazioni, secondo le quali il rendimento di lavoro delle lavoratrici era inferiore rispetto a quello dei lavoratori (perciò la differenziazione prevista dai tabellari era giustificata). Al giorno d’oggi vi sono ancora di fatto differenziali retributivi, per diverse ragioni (i settori di maggiore occupazione femminile, come quello tessile, sono meno retribuiti; le lavoratrici hanno più spesso contratti di lavoro part-time, ecc.).

L’art. 37.1 Cost. definisce essenziale la funzione familiare della donna. Ciò riflette la mentalità diffusa alla metà degli anni ‘50, secondo cui era la donna a doversi occupare materialmente della famiglia.

L’art. 37.2 Cost. affronta il tema del limite minimo di età per il lavoro salariato; l’innalzamento dell’obbligo minimo di istruzione ha fatto sì che oggi quest’ultimo... (continua)

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fuocopk di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Gottardi Donata Maria Assunta.
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